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Per Aspera Ad Veritatem n.8
Lussemburgo: S.R.E.L. - Service de Reinsegnements de l'Etat (Servizio di Informazioni dello Stato lussemburghese)

Corea del Sud: N.S.P.A. - Il Servizio Informazioni coreano





Il presente articolo si pone l'obiettivo di compiere un'analisi conoscitiva dei Servizi di intelligence relativi agli stati del Lussemburgo e della Corea del Sud.
Come vedremo, le strutture di entrambi gli Organismi fondano la loro organizzazione su ordinamenti ancora embrionali, capaci di assolvere alle funzioni di attività di sicurezza e tutela della comunità statuale sia pur senza godere di particolari privilegi o mezzi idonei all'assolvimento dei compiti istituzionali.


Il Servizio di Informazioni del Lussemburgo trova il suo fondamento giuridico nella Legge 30.7.1960, che regolamenta la tutela del segreto in funzione della sicurezza interna ed esterna dello Stato.
Il Direttore del Servizio opera alle dirette dipendenze del Ministro dello Stato, Presidente del Governo (scheda n. 1).
La legge istitutiva non fornisce indicazioni dei metodi operativi del Servizio, specificati da una legge successiva, Legge 26.11.1982, con la quale si autorizza alla sorveglianza di ogni forma di comunicazione ai fini della tutela della sicurezza dello Stato.
Il Servizio ha la competenza della tutela del segreto inerente:
- la difesa nazionale;
- la sicurezza esterna dello Stato;
- i Paesi con i quali il Lussemburgo ha concluso un patto di alleanza per scopi difensivi, quali NATO e UEO.
La sua attività è volta ad assicurare la protezione del segreto e svolge attività di prevenzione, sorveglianza e ricerca di informazioni per la salvaguardia della sicurezza interna del Granducato.
All'estero raccoglie le informazioni necessarie per la tutela della sicurezza dello Stato.
Il personale del Servizio è costituito da funzionari provenienti da altre Amministrazioni dello Stato.
Il legislatore non ha ritenuto di attribuire al Servizio poteri di Polizia Giudiziaria, limitandone, quindi, le funzioni all'attività di prevenzione e constatazione delle eventuali infrazioni alla legge.
Pur non avendo poteri speciali, al Servizio è consentito, entro precisi limiti, di indagare nella vita privata delle persone sospettate di attività pericolose ai fini della sicurezza esterna dello Stato (scheda n. 2).
Il rapporto di cooperazione tra il S.R.E.L. ed il SISDE si basa su scambi informativi non molto frequenti, proporzionati alle necessità dei due Organismi.
I settori oggetto di collaborazione sono: il terrorismo europeo e italiano, la criminalità organizzata ed i traffici illeciti ad essa correlati.
Il flusso informativo, verte su tutto ciò che concerne i controlli di sicurezza in particolare la vigilanza sugli stranieri, ed il controllo sui movimenti dei diplomatici di paesi ostili.
Una migliore armonizzazione della cooperazione di intelligence con il Servizio lussemburghese, da inquadrarsi nell'ambito dell'accordo di Maastricht, è senz'altro auspicabile, anche in considerazione del ruolo attivo svolto dal Lussemburgo all'interno delle molteplici iniziative comunitarie.








Il Servizio Informazioni coreano (NSPA) è regolato secondo quanto disposto dalla legge istitutiva che ne sancisce e pianifica i compiti e le attività.
L'NSPA è posta gerarchicamente alle dipendenze del Presidente, ed è soggetta al controllo e supervisione di quest'ultimo (scheda n. 1).
La sua attività è indirizzata alla raccolta, produzione e diffusione di intelligence estero e di sicurezza nazionale in materia di anti-comunismo, contro-sovversione, contro-infomazione, contro-terrorismo e contro-criminalità internazionale.
Svolge attività di sicurezza nei confronti di documenti, materiali, strutture ed aree coperte da segreto di Stato, fatta eccezione per controlli di sicurezza su altri enti governativi. Compie inoltre, indagini relative a reati contemplati dal Codice Penale, connessi ad attività insurrezionali e ad invasione straniera, nonché ad atti di rivolta o uso illecito di status militari.
Infine pianifica e coordina il servizio di intelligence e di sicurezza.
L'organizzazione dell'NSPA viene stabilita dal suo Direttore, con l'approvazione del suo Presidente.
L'organico dell'NSPA è composto da un Direttore nominato dal Presidente, un Vice Direttore e un Vice Direttore per la Pianificazione e il Coordinamento nominati dal Presidente su raccomandazione del Direttore, e da altro personale.
Direttore e Vice Direttori non possono ricoprire altri incarichi durante il loro mandato.
Il numero dell'organico viene stabilito dal Direttore con l'approvazione del Presidente (scheda n. 2).
L'organizzazione, la sede e gli organici del personale sono protetti dalla divulgazione e, se necessario, tutelati in base alla sicurezza nazionale.
Per tutti i membri dell'NSPA è sancito il divieto di far parte di partiti o gruppi politici, nonché svolgere attività politica.
Il Direttore dell'NSPA può chiedere agli altri enti governativi di mettere a disposizione ufficiali militari e funzionari governativi per lo svolgimento dei suoi compiti sanciti dalla legge istitutiva.
Il bilancio dell'NSPA si divide in spese generali e fondi di intelligence.
Il Comitato di Intelligence dell'Assemblea Nazionale viene chiamato a deliberare sul bilancio in seduta a porte chiuse ed i suoi membri sono obbligati a non divulgare i dettagli.
In caso di delibera sull'accordo di bilancio da parte dell'Assemblea Nazionale e della Corte dei Conti, il Direttore dell'NSPA può rifiutarsi di presentare documentazione pertinente alle tematiche che possano avere seri impatti sulla sicurezza nazionale, fornendo tuttavia una giusta spiegazione del rifiuto.
Il Direttore dell'NSPA è chiamato a svolgere compiti di revisione finanziaria e di ispezione sull'Agenzia ed a riferire i risultati al Presidente ed al Comitato sull'Intelligence dell'Assemblea Nazionale.









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