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Per Aspera Ad Veritatem n.7
Senato della Repubblica - XIII LEGISLATURA

Disegno di legge n.43 d'iniziativa dei Senatori BERTONI, DE LUCA Michele e LORETO: "Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage"





(*) Il disegno di legge d'iniziativa in oggetto, affronta l'argomento del segreto di Stato anche da un punto di vista di "necessità storica".
Viene infatti evidenziato come siano, probabilmente, venute meno le motivazioni di carattere internazionale che impedivano al Governo italiano di sollevare il segreto di Stato sui fatti della prima Repubblica, mentre possa rivestire interesse per le vecchie e nuove democrazie europee, nonché ai fini del processo di pacificazione fra palestinesi ed israeliani, che tutto quanto attiene al terrorismo e alle stragi italiane sia pienamente svelato.
La necessità di "voltare pagina" è quindi molto sentita e, nello specifico, il disegno di legge, diversamente da quanto stabilito dalla normativa vigente, prevede che il segreto di Stato non possa essere opposto in relazione a quelle notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione, nonché per i delitti di strage.


COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996
Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage.




ONOREVOLI SENATORI - Sono ormai trascorsi dodici anni da quando l'Associazione familiari delle vittime della strage di Bologna redasse meritoriamente un progetto di legge d'iniziativa popolare (atto Senato n.873 della IX legislatura) in materia di abolizione del segreto di Stato per i fatti di terrorismo e di stragi e raccolse le cinquantamila firme indispensabili per portarlo all'attenzione del Parlamento. E, per fare pochi significativi esempi, sono trascorsi ventidue anni dalla strage di piazza della Loggia a Brescia e sedici anni dall'esplosione dell'aereo a Ustica. Dodici anni fa il Parlamento, fortemente e decisamente ostacolato dai governi di pentapartito, non seppe dare risposta alle sollecitazioni derivanti dall'iniziativa popolare. Non è quindi il caso di ripercorrere nei dettagli una vicenda legislativa particolarmente tortuosa, prolungatasi senza esito per diverse legislature: basterà ricordare che un testo pressoché identico a quello che viene qui riproposto venne approvato dal Senato nella seduta del 26 luglio 1990 e rimase senza riscontro alla Camera dei deputati (atti Senato n.1, 135, 1663, poi atto Camera n.5004). Analoga vicende ebbe luogo nella XI legislatura (atti Senato n.519, 1282, 1628, 1661, 1662; atto Camera n.3656). Nella trascorsa legislatura, lo stesso testo, solo leggermente modificato, venne approvato in sede deliberante dalle Commissioni riunite 1ª e 4ª del Senato (atto Senato n.556, poi atto Camera n.30509), ma lo scioglimento anticipato delle Camere ne impedì il seguito dell'esame e l'approvazione definitiva da parte dell'altro ramo del Parlamento.
Non sappiamo quanti siano i fatti di terrorismo e i delitti di strage che risulta impossibile svelare e punire forse anche a causa dell'apposizione del segreto di Stato. Sono finalmente, venute meno sostanzialmente, probabilmente del tutto, le motivazioni di carattere internazionale che impedivano al Governo italiano di sollevare il segreto di Stato sui fatti che hanno insanguinato la storia della prima Repubblica. Al contrario, è nell'interesse delle vecchie e nuove democrazie europee e, persino, del processo di rappacificazione fra palestinesi e israeliani, che tutto quando attiene al terrorismo e alle stragi italiane sia pienamente svelato. Così come è giusto che il ceto politico italiano e i responsabili dei servizi segreti possano essere assolti oppure debbono essere opportunamente processati per le loro eventuali responsabilità dirette e indirette nelle varie ramificazioni della strategia della tensione.
Sentiamo tutti, onorevoli colleghi, la necessità di voltare pagina. Per scrivere una pagina nuova e migliore della Repubblica italiana, è però assolutamente indispensabile che le vecchie pagine siano tutte scritte, senza segreti, siano tutte leggibili, senza omissis, contengano tutte le chiare attribuzioni di meriti e di responsabilità. Soltanto allora, si potrà e si dovrà voltare pagina. È con questo spirito e con questo obiettivo che viene ripresentato il testo del disegno di legge approvato al Senato nella XII legislatura, con l'auspicio che l'adozione della procedura abbreviata prevista dall'articolo 81 del Regolamento possa agevolare la rapida approvazione di un provvedimento che consentirebbe di escludere l'apposizione del segreto di Stato per i reati di strage e di terrorismo così come fu a suo tempo opportunamente disposto con riferimento ai delitti di mafia dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1994, n.430.

DISEGNO DI LEGGE
__________

Art. 1
1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 204. - Esclusione dal segreto. - 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri".


Art. 2

1. Il comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è sostituito dal seguente:
"2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato" .


(*) Sintesi redazionale

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