(*) L'estensore della proposta prende le mosse dalla necessità di attuare una ricognizione accurata dell'attività dei Servizi dopo la legge n. 801 del 1977, per la quale richiede l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta dotata di poteri ampi e straordinari, quali l'accesso senza alcuna limitazione agli archivi dei Servizi, allo scopo di ricostruire, tra l'altro, l'uso dei fondi e le modalità operative di tali Organismi, individuandone pregi, errori e patologie.
L'attività e gli scopi della Commissione sono delineati nell'articolo 1 e sono di duplice natura, di indagine e propositivi.
La Commissione infatti deve accertare:
a) le cause che hanno impedito al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMi), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDe), ai reparti e agli uffici addetti alla informazione e alla sicurezza, esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato, di rispondere alle finalità istitutive ed ai principi di cui alla legge n. 801 del 1977, di tutela dell'interesse e della difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) le irregolarità, le deviazioni, le illegalità attuate dai servizi e dagli uffici di cui sopra a far tempo alla loro istituzione e riordinamento di cui alla legge n. 801 del 1977, e quindi negli ultimi diciassette anni;
c) le modalità di utilizzo dei fondi da parte degli indicati servizi.
La Commissione, al termine della sua attività di inchiesta e di studio, presenterà al Parlamento un piano, analitico e organico, di rifondazione normativa, amministrativa e organizzativa dei Servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato.
Diversamente da quanto previsto dalle norme vigenti per il Comitato parlamentare, è opportuno dotare, sostengono i proponenti, la Commissione d'inchiesta di autonomi poteri di indagine. Essa, pertanto, dovrà procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria (articolo 2); essa e ciascuno dei suoi componenti avranno diritto di accesso agli archivi centrali e periferici dei servizi e all'acquisizione di copia integrale degli atti ivi custoditi (articolo 4, comma 2); alla Commissione non potranno essere opposti il segreto di Stato, d'ufficio e bancario (articolo 4, comma 3); la Commissione potrà avvalersi di tutte le collaborazioni che riterrà necessarie e potrà disporre, per l'esercizio delle sue funzioni, di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria, nonché di ogni altro dipendente dello Stato e degli enti pubblici (articolo 8).
La Commissione, pur dotata degli incisivi poteri sopra descritti dovrà comunque garantire il rispetto dell'esigenza di sicurezza dello Stato, per queste ragioni è previsto l'obbligo di segretezza delle sue sedute (articolo 7, comma 2) e della conservazione del segreto sulle sue acquisizioni (con esclusione degli atti e della documentazione che, per loro natura e rilevanza, debbono costituire le premesse per l'elaborazione del piano di rifondazione dei servizi - articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4, e articolo 1, comma 2).
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui servizi per le informazioni e per la sicurezza dello Stato
Presentata il 15 maggio 1996
Onorevoli Colleghi! - La vicenda dei fascicoli raccolti dal SISDe e intestati a formazioni politiche e a singoli parlamentari è l'ultimo episodio di una lunga sequenza di irregolarità, deviazioni e pratiche extra-legali messe in atto dai servizi di sicurezza negli ultimi decenni. Essa si accompagna al grave scandalo degli appalti e dell'uso improprio dei fondi riservati del SISDe i cui risvolti penali sono attualmente sotto l'esame della magistratura giudicante.
E' ormai evidente come l'attuale struttura dei servizi non è riformabile entro il corrente quadro normativo, e come occorra procedere da parte del Parlamento ad una operazione di azzeramento e rifondazione su basi interamente nuove dell'assetto corrente dei servizi di informazione e di sicurezza dello Stato.
Le misure adottate più volte dai Governi passati sono consistite in modesti correttivi della legge di riforma del 24 ottobre 1977, n. 801, e in avvicendamenti dei vertici tanto frequenti quanto privi di efficacia nei confronti della modifica di prassi distorte e consolidate.
Se non si vuole accedere a misure estreme e di discutibile utilità quali l'abolizione pura e semplice dei servizi di informazione, è necessario formulare una coerente proposta di riforma che prenda le mosse da una ricognizione accurata dell'attività dei servizi dopo la legge n. 801 del 1977, da effettuare tramite una Commissione parlamentare d'inchiesta dotata di poteri ampi e straordinari, quali l'accesso senza alcuna limitazione agli archivi dei servizi al fine di ricostruire tra l'altro, entro i limiti del possibile, l'uso dei fondi e le modalità operative di tali organismi, individuandone pregi, errori e patologie più significative.
La Commissione deve consistere in un organismo agile, composto da non più di dieci deputati e dieci senatori, con una scadenza temporale limitata. Entro sei mesi dalla data della sua prima seduta, la Commissione deve produrre una relazione di sintesi del lavoro svolto, contenente l'analisi delle principali acquisizioni e il piano di rifondazione dei servizi.
La Commissione di cui alla presente proposta di legge si configura nei termini di un organismo temporaneo, caratterizzato da finalità e poteri diversi da quelli del Comitato parlamentare di controllo per i servizi. Quest'ultimo si occupa, infatti, della supervisione delle linee generali del funzionamento ordinario dei servizi di informazione.
Il Comitato parlamentare di vigilanza, istituito con la legge n. 801 del 1977, esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla legge per il funzionamento dei servizi; può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza elementi di conoscenza sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei servizi e formulare proposte e pareri. Il Comitato parlamentare non dispone però di autonomi poteri di indagine; il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni sulle strutture e sull'attività dei servizi.
In queste limitazioni, connesse alla sua natura di organo di ordinaria vigilanza, risiede l'incapacità del Comitato di individuare e rinnovare le cause profonde che ancora oggi hanno consentito ai servizi di svolgere attività al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla legge.
La Commissione di inchiesta, prevista dalla presente proposta di legge, al contrario dovrà procedere alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria (articolo 2); essa e ciascuno dei suoi componenti avranno diritto di accesso agli archivi centrali e periferici dei servizi a all'acquisizione di copia integrale degli atti ivi custoditi (articolo 4, comma 2); alla Commissione non potranno essere apposti il segreto di Stato, di ufficio e bancario (articolo 4, comma 3); la Commissione potrà avvalersi di tutte le collaborazioni che riterrà necessarie e potrà disporre, per l'esercizio delle sue funzioni, di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nonché di ogni altro dipendente dello Stato e degli enti pubblici (articolo 8).
Con questi poteri, nella garanzia di rispetto dell'esigenza di sicurezza dello Stato in virtù dell'obbligo di segretezza delle sue sedute (articolo 7, comma 2) e della conservazione del segreto sulle sue acquisizioni (con esclusione degli atti e della documentazione che, per la loro natura e rilevanza, debbono costituire le premesse per l'elaborazione del piano di rifondazione dei servizi - articolo 6, commi 1, 2, 3 e 4, e articolo 1, comma 2 - ), la Commissione sarà in grado di realizzare le sue finalità istitutive.
L'attività e gli scopi della Commissione sono delineati nell'articolo 1 e sono di duplice natura, di indagine e di proposizione.
La Commissione infatti deve accertare:
a) le cause che hanno impedito al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMi), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDe), ai reparti e agli uffici addetti alla informazione e alla sicurezza, esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato, di rispondere alle finalità istitutive ed ai principi di cui alla legge n. 801 del 1977, di tutela dell'interesse e della difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) le irregolarità, le deviazioni, le illegalità attuate dai servizi e dagli uffici di cui sopra a far tempo dalla loro istituzione e riordinamento di cui alla legge n. 801 del 1977, e quindi negli ultimi diciassette anni;
c) le modalità di utilizzo dei fondi da parte degli indicati servizi.
La Commissione, al termine della sua attività di inchiesta e di studio, presenterà al Parlamento un piano, analitico e organico, di rifondazione normativa, amministrativa e organizzativa dei servizi per le informazioni e per la sicurezza dello Stato (articolo 1, commi 1 e 2).
Il conseguimento di questi obiettivi è ormai esigenza primaria e urgente per ricostruire fra lo Stato e i cittadini il rapporto di fiducia che troppi anni di deviazioni e di illegalità hanno profondamente lacerato con tragiche conseguenze sulla vita civile e democratica delle nostre comunità.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare:
a) le cause che hanno impedito al Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMi), al Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDe), ai reparti ed agli uffici addetti alla informazione e alla sicurezza esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato, di rispondere alle finalità istitutive ed ai princìpi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, di tutela dell'interesse e della difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;
b) le irregolarità, le deviazioni, le illegalità attuate dai servizi e dagli uffici di cui alla lettera a) a far tempo dalla loro istituzione e riordinamento di cui alla citata legge n. 801 del 1977;
c) le modalità di utilizzo dei fondi da parte dei medesimi servizi di cui alla lettera a).
2. La Commissione ha altresì lo scopo di formulare un piano organico di revisione normativa, amministrativa ed organizzativa dei servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato.
Art. 2
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione deve presentare al parlamento la relazione finale sulla propria attività contenente le risultanze degli accertamenti compiuti ed il piano di rifondazione dei servizi.
3. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro 6 mesi dal suo insediamento.
Art. 3
1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, scelti, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo parlamentare in almeno un ramo del Parlamento.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
3. La Commissione, nella sua seduta di insediamento, elegge, nel suo seno, a scrutinio segreto, il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
Art. 4
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
2. La Commissione e ciascun componente di essa hanno diritto di accesso agli archivi dei servizi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), e all'acquisizione di copia integrale degli atti ivi custoditi.
3. Alla commissione non possono essere opposti il segreto di Stato, di ufficio e bancario.
4. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e gli altri addetti ai servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni, ad esclusione di quelli che hanno fornito informazioni relative alla sicurezza dello Stato verso l'esterno.
Art. 5
1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dell'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
Art. 6
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa, ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti.
2. Salvo che il fatto costituisca un più grave delitto, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.
3. Le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale si applicano altresì a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti relativi al procedimento di inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.
4. La Commissione, al termine dei suoi lavori, stabilisce quali atti e documenti dovranno essere allegati alla relazione di cui all'articolo 2, e quali dovranno rimanere coperti dal segreto.
Art. 7
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.
2. Le sedute della Commissione sono segrete, salvo diverso avviso della maggioranza qualificata dei suoi membri.
Art. 8
1. La Commissione si avvale delle collaborazioni che ritenga necessarie, e può disporre, per l'esercizio delle sue funzioni, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonché di ogni altro dipendente dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 9
1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei Deputati.
Art. 10
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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