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Per Aspera Ad Veritatem n.5
Senato della Repubblica - XII LEGISLATURA

Disegno di legge n. 437 "Nuove norme in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato", d'iniziativa dei senatori De Notaris, Ronchi, Abramonte, Campo, Cangelosi, Carella, Di Maio, Falqui ed altri.





(*) Gli estensori del disegno di legge n. 437 mirano al superamento dei problemi connessi alla mancanza di una reale guida unitaria dei vari servizi, siano essi civili o militari.
L'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri compiti di direzione, di responsabilità politica e di coordinamento della politica informativa, previo accordo ed approvazione del Consiglio dei Ministri.
L'articolo 2 istituisce un Servizio di Informazioni Unificato (SIU) con compiti esclusivamente informativi.
Conseguentemente, l'art. 11 stabilisce non solo lo scioglimento di tutti i vari servizi militari e civili, ma impone che il loro personale non possa essere riassunto nella struttura informativa.
Il personale da impiegare nel SIU a norma dell'art. 4 potrà essere assunto solo mediante l'esame di un'apposita commissione e sulla base di linee guida indicate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il personale del SIU potrà permanere nell'incarico per un massimo di quattro anni, dovrà avere un altissimo profilo morale e, se proveniente dalle Forze Armate, non potrà tornare nei relativi ranghi dopo aver terminato il periodo di servizio nella struttura di intelligence.
Particolare interesse riveste l'introduzione della cd. "temporizzazione" del segreto di Stato stabilendo che il medesimo può essere apposto per un periodo massimo di 15 anni, dopo il quale la documentazione diviene pubblica, consultabile presso un apposito archivio.
Il controllo sulle attività del SIU viene svolto, come indica l'art. 5, da un'apposita Commissione parlamentare bicamerale, che otterrà permanentemente i poteri inquirenti.


Nuove norme in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

Comunicato alla Presidenza il 20 giugno 1994

Onorevoli Senatori - Le attività dei servizi segreti marcano in modo indelebile le vicende più oscure della storia della Repubblica.
Uomini dei servizi risultano coinvolti nelle stragi che hanno insanguinato il Paese, nei traffici di droga e di armi, in attività mafiose e camorristiche, nelle associazioni segrete ed eversive, nei fenomeni terroristici di destra e di sinistra.
Sono sempre uomini ed apparati dei servizi segreti che in queste settimane vengono giudicati dalla magistratura per l'utilizzo illecito di fondi pubblici, sia a scopo privato che per "aiutare" personaggi politici o correnti politiche.
Il segreto di Stato, d'altra parte, nasconde ancor oggi ai cittadini fatti lontani nella storia, come la lotta al banditismo meridionale dell'Ottocento o vicende purtroppo più vicine ai nostri tempi come l'organizzazione Gladio.
Occorrerebbero interi volumi per descrivere in modo soddisfacente le pagine della storia italiana rese oscure dalle attività dei servizi segreti.
Ma compito del Parlamento non è, e non può essere, svolgere semplicemente un'inchiesta o un'indagine, sia essa giudiziaria oppure storica. Compito del Parlamento è quello di elaborare ed approvare leggi che applichino nel modo migliore il dettato costituzionale e che rispecchino la volontà popolare. E per ciò che riguarda i servizi segreti ed il problema del segreto di Stato il Parlamento ormai non può ulteriormente ignorare che gli obiettivi di trasparenza e controllo democratico che stavano alla base della legge 24 ottobre 1977, n. 801, non sono stati pienamente raggiunti: i servizi segreti hanno continuato a colpire ed inquinare la vita democratica del Paese, il controllo su di essi non è stato pienamente assicurato, la trasparenza è venuta a mancare troppe volte.
A ciò è da aggiungere che è venuta a mancare una reale guida unitaria dei vari servizi, siano essi civili che militari, o addirittura di forza armata, con la conseguenza di veri e propri contrasti, se non guerre, tra le varie strutture che teoricamente dovrebbero contribuire a proteggere il Paese ed i cittadini da interferenze esterne.
Il nostro disegno di legge vuole intervenire su tali problematiche.
L'articolo 1 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri i compiti di direzione, responsabilità politica e coordinamento della politica informativa, previo accordo ed approvazione del Consiglio dei ministri.
L'articolo 2 istituisce un Servizio informazioni unificato (SIU), con compiti esclusivamente informativi. Conseguentemente l'articolo 11 stabilisce non solo lo scioglimento di tutti i vari servizi, militari e civili, ma impone che il loro personale non possa essere assunto nella nuova struttura informativa.
L'articolo 3 stabilisce il divieto per il SIU di compiere attività che non siano puramente informative, entrando nello specifico di compiti che negli anni passati sono stati al centro degli episodi più oscuri della storia della Repubblica, oltre a vietare l'attuazione di direttive provenienti da altri servizi stranieri.
L'articolo 4 interviene sul profilo del personale da impiegare nel SIU, che potrà essere assunto solo mediante l'esame di un'apposita commissione e sulla base di linee guida indicate da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il personale del SIU potrà permanere nell'incarico per un massimo di quattro anni, dovrà avere un altissimo profilo morale e, se proveniente dalle Forze armate, non potrà ritornare nei relativi ranghi dopo aver terminato il periodo di servizio nella struttura di intelligence.
Il controllo sulle attività del SIU viene svolto, come indica l'articolo 5, da un'apposita Commissione parlamentare bicamerale, che deterrà permanentemente i poteri inquirenti.
La seconda parte del disegno di legge interviene sulle norme che regolamentano l'opposizione del segreto di Stato, stabilendo, all'articolo 6, il divieto di opporre il segreto su fatti e documenti riguardanti i reati di terrorismo, mafia, banda armata, oltre che per quelli inerenti ad inquinamento ambientale o contro la pubblica amministrazione.
Il segreto di Stato può essere opposto per un periodo massimo di quindici anni, dopo il quale la documentazione diviene pubblica e consultabile presso un apposito archivio.
L'articolo 7 stabilisce rigidi criteri per le modalità di opposizione del segreto di Stato, sulla classificazione della documentazione, sul divieto di classificare a posteriori documenti in origine non segreti, oltre che sul rilascio del nulla osta di segretezza.
L'articolo 8 demanda l'attività di controllo sull'opposizione del segreto di Stato alla Commissione parlamentare incaricata del controllo sul SIU, mentre l'articolo 9 stabilisce il dovere di astenersi dal testimoniare su atti e documenti coperti da segreto di Stato da parte di dipendenti pubblici.
L'articolo 10 fissa il tetto di finanziamento per il SIU, riducendolo drasticamente rispetto al budget attuale.


DISEGNO DI LEGGE

Capo I
Istituzione e ordinamento del Servizio Informazioni Unificato (SIU)

Art. 1
(Dipendenza)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti la direzione, la responsabilità politica generale ed il coordinamento della politica informativa e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce, previo esame ed approvazione da parte del Consiglio dei ministri, le direttive e le disposizioni necessarie per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma 1.

Art. 2
(Istituzione e compiti del Servizio informazioni unificato)
1. E' istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei ministri, il Servizio informazioni unificato (SIU). Esso assolve a compiti esclusivamente informativi a sostegno della difesa del Paese, contro ogni forma di eversione ed informandosi allo spirito democratico della Repubblica, con particolare attenzione alle attività rivolte alla prevenzione ed all'interpretazione dei fenomeni terroristici, alla protezione delle comunicazioni, alla decrittazione e decifrazione delle comunicazioni esterne, all'impedimento di interferenze da parte di potenze straniere nel Paese.
2. Il SIU comunica al Presidente del Consiglio dei ministri tutte le informazioni ricevute e comunque in suo possesso, oltre a quanto attiene alla sua attività ai sensi del comma 1.
3. L'ordinamento del SIU si informa a quello dell'amministrazione civile dello Stato, senza alcuna corrispondenza con organizzazioni e gerarchie militari, ed è stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il direttore del SIU è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su parere conforme del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare di controllo di cui all'articolo 5.

Art. 3
(Divieti)
1. Il SIU, nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 1, non può condurre attività che violino i principi costituzionali ed i diritti fondamentali dei cittadini, sanciti dalla Costituzione.
2. Il SIU non può condurre attività clandestine, svolgere compiti che comportino l'uso delle armi e svolgere attività che siano favorevoli o contrarie a partiti politici.
3. Il SIU non può condurre azioni che siano in contrasto con le leggi dello Stato, in particolare per ciò che riguarda l'esportazione ed il transito di armamenti.
4. Il SIU non può attuare direttive che provengano da servizi segreti stranieri o da organismi che non siano nazionali né mantenere rapporti diretti con la magistratura e le Forze armate.
5. E' fatto divieto di attribuire al SIU le funzioni della guerra psicologica, dell'azione psicologica e delle forme non convenzionali di guerra, che dovranno comunque essere svolte e pianificate dagli organismi competenti secondo i principi dell'ordinamento giuridico interno ed internazionale.

Art. 4
(Personale)
1. Gli appartenenti al SIU non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al SIU per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.
2. L'arruolamento del personale nel SIU avviene mediante esame di un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri. La valutazione dei candidati è condotta in base a disposizioni emanate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. La durata massima della permanenza negli incarichi di cui al presente articolo è di quattro anni. Per il personale che abbia dimostrato eccezionali capacità e per il quale si richieda un prolungamento di permanenza è necessario che la conferma sia espressamente autorizzata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il personale del SIU firma, al momento dell'entrata in servizio, una dichiarazione di impegno in cui assicura di non aver prestato altri giuramenti di fedeltà al di fuori di quello verso lo Stato e di non far parte di organizzazioni segrete. La falsa dichiarazione è punita con la reclusione fino a dieci anni.
5. Il personale del SIU ha l'obbligo di dichiarare, al momento dell'entrata in servizio, l'eventuale appartenenza, anche passata, a partiti politici, associazioni, comitati e società aventi qualsivoglia finalità. Il Presidente del Consiglio dei ministri decide, su parere della commissione di cui al comma 2, in merito all'incompatibilità con l'appartenenza al SIU.
6. Non possono appartenere in modo organico o saltuario al SIU persone che, per comportamenti od azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano garanzie di affidabilità e di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana.
7. Al personale del SIU è fatto divieto di assumere incarichi dirigenziali o di consulenza presso imprese interessate alla produzione o al commercio di armi per un periodo di cinque anni dopo la cessazione dal servizio.
8. Il personale proveniente dalle Forze armate, quando sia cessato il periodo di servizio nel SIU, può transitare esclusivamente verso amministrazioni civili.
9. Ai dipendenti del SIU è assegnato un trattamento economico pari a quello degli appartenenti alle Forze armate, comprensivo dell'indennità operativa. E' vietata la corresponsione di qualsiasi altra forma di indennizzo o indennità.

Art. 5
(Commissione parlamentare di controllo)
1. È istituita una Commissione parlamentare di controllo sulle attività del SIU, di seguito denominata "Commissione", composta da dieci deputati e da dieci senatori, nominati in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei Gruppi parlamentari.
2. La Commissione esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge e presenta al Parlamento una relazione semestrale sull'attività svolta.
3. La Commissione ha i medesimi poteri e le medesime limitazioni previste per le Commissioni parlamentari d'inchiesta limitatamente alle attività ed ai fatti connessi al SIU.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni documento ed informazione richiesti dalla Commissione in merito alle attività ed alle operazioni del SIU.
5. Nel caso in cui i documenti e le informazioni trasmessi ai sensi del comma 4 siano tutelati dal segreto di Stato o professionale, i componenti della Commissione sono vincolati al segreto stesso.
6. La Commissione, ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi membri, che l'opposizione del segreto, ai sensi del comma 5, non sia fondata, ne riferisce al Parlamento per le conseguenti valutazioni.
7. Gli atti ed i lavori della Commissione sono pubblici, con l'eccezione dei casi in cui debba essere garantito il segreto di Stato.


Capo II
Segreto di Stato

Art. 6
(Limitazione del segreto di Stato)
1. Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività ed ogni altra circostanza la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato italiano rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, nonché alla preparazione e alla difesa da aggressioni militari.
2. In nessun caso possono essere coperte da segreto di Stato notizie relative a fatti eversivi dell'ordine costituzionale, alle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale e all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché al traffico illegale di armi, munizioni e materie esplodenti, a fatti che riguardino reati di terrorismo, mafia, costituzione di banda armata, costituzione di apparati ed associazioni clandestine, reati contro la pubblica amministrazione o contro enti pubblici economici o reati commessi al fine di occultare le attività criminose suddette, gravi inquinamenti ambientali, accordi internazionali.
3. L'opposizione del segreto di Stato per gli atti ed attività di cui al comma 1 non può in nessun caso avere una durata superiore a quindici anni. Dopo detto periodo i documenti possono essere portati a conoscenza del pubblico e sono conservati per la consultazione presso un apposito archivio del SIU.
4. Presso l'archivio di cui al comma 3 sono depositati tutti i documenti coperti da segreto di Stato da oltre quindici anni e su cui sussista il divieto di presa di conoscenza, tenuti, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altri archivi ed uffici storici.
5. E' fatto obbligo al SIU di protocollare tutta la sua documentazione e di metterla a disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri e della Commissione.
6. E' vietata la distruzione di ogni documento del SIU o comunque sottoposto a segreto di Stato in mancanza di autorizzazione scritta rilasciata dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione.

Art. 7
(Modalità di opposizione del segreto di Stato)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha la responsabilità dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 6, previa consultazione del Consiglio dei ministri, sulle richieste scritte che gli pervengono in merito.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione scritta al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere ed ai componenti della Commissione delle motivazioni che giustifichino la richiesta dell'opposizione del segreto di Stato.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce, con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della Commissione, i criteri relativi alle materie oggetto del segreto di Stato, con riguardo agli aspetti politici, militari, economico-industriali ed amministrativi.
4. Le categorie di classificazione, già esistenti, dei documenti "segretissimo" e "segreto" sono unificate nella categoria "segreto"; le categorie "riservatissimo" e "riservato" non hanno alcuna rilevanza ai fini penali; la categoria "vietata divulgazione" ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
5. Gli enti da cui provengono i documenti classificati ai sensi del comma 4 devono conservare su apposito registro la documentazione attestante e motivante la classificazione stessa. Entro il mese di gennaio di ogni anno il responsabile dell'ente da cui provengono i documenti classificati valuta la possibilità di abbassare la classifica dei documenti o di declassificarli.
6. Nessun documento originariamente non classificato può venire sottoposto successivamente alla sua emissione a procedura di classificazione ai sensi del comma 4.
7. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì stabiliti i criteri per la concessione del nulla osta di segretezza (NOS). Il diniego del nulla osta di segretezza deve essere motivato per iscritto. L'interessato può ricorrere avverso la suddetta decisione presso il giudice ordinario entro novanta giorni dalla comunicazione del diniego.
8. L'illegale, irregolare o non autorizzata opposizione del segreto di Stato è punita con la reclusione sino a cinque anni e con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 8
(Attività di controllo)
1. La Commissione esercita, oltre alle competenze indicate all'articolo 5, le attività di controllo sull'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 7.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate:
a) alla verifica sulla gestione del segreto di Stato da parte degli organismi a tale compito preposti;
b) alla vigilanza sui requisiti di liceità, attualità ed effettività del segreto di Stato;
c) alla richiesta di informazioni al Governo ed alla verifica sull'adeguatezza delle risposte ad atti di sindacato ispettivo parlamentare relativi alla materia del segreto di Stato ed al SIU;
d) alla valutazione delle metodologie utilizzate per la concessione del NOS di cui al comma 7 dell'articolo 7.

Art. 9
(Dovere di astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto di Stato)
1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre e non possono essere interrogati su quanto coperto da segreto di Stato.
2. Qualora l'autorità giurisdizionale non ritenga fondata la dichiarazione fatta dai soggetti di cui al comma 1, in ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso non si procede per il delitto di cui all'articolo 372 del codice penale e, qualora la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia ritenuta essenziale al procedimento, l'autorità giurisdizionale dichiara di non doversi procedere nell'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato.

Art. 10
(Norme finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante istituzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro destinato a finanziare le attività del SIU.
2. La dotazione del capitolo di cui al comma 1 è stabilita, per il triennio 1995-1997, in 300 miliardi di lire annui.

Art. 11
(Norme transitorie)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di operare il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMi) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDe).
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è sciolto il Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di operare i reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna Forza armata o Corpo armato.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dalla Commissione parlamentare di controllo di cui all'articolo 5 della presente legge.
5. Tutti i mezzi, la documentazione e le strutture tecniche degli organismi di cui ai commi 1, 2 e 3 confluiscono nel SIU.
6. Il personale degli organismi di cui ai commi 1, 2 e 3 non può in nessun caso entrare a far parte del SIU ed è assorbito dagli uffici dell'amministrazione civile.
7. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 4 determina i criteri per la valutazione degli anni di impiego del personale di cui al comma 6 del presente articolo, presso gli organismi di cui ai commi 1, 2 e 3 ai fini della carriera.

Art. 12
(Abrogazione di norme)
1. La legge 24 ottobre 1977, n. 801, è abrogata.
2. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono declassificati gli accordi internazionali riguardanti la concessione della base navale di Sigonella e la base navale de La Maddalena e l'accordo sull'installazione di missili a testata nucleare Jupiter.
3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è declassificata la pubblicazione PCM ANS 1/R.


(*) Sintesi redazionale.

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