(*) In data 2 agosto 1995, il Disegno di legge n. 566 è stato approvato in Senato dalla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) e 4ª (Difesa) e trasmesso quindi alla Camera dei Deputati ove, in data 18 settembre 1995, è stato assegnato alla Commissione 1ª (Affari Costituzionali) in sede referente.
Il presente progetto di legge propone la modifica dell'attuale art. 204 del Codice di procedura penale che, attualmente, stabilisce l'esclusione del segreto di Stato, del segreto di ufficio, e del segreto in materia di informatori e di fonti unicamente per fatti, notizie, o documenti concernenti "reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale".
Al riguardo, la proposta legislativa in esame integra il citato precetto, estendendo l'esclusione del segreto anche nei confronti di quei fatti, notizie o documenti relativi a reati commessi per finalità di terrorismo o di strage.
Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage
Comunicato alla Presidenza l'8 luglio 1994
Onorevoli Senatori! - Sono oramai trascorsi dieci anni da quando l'Associazione familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna redasse meritoriamente un progetto di legge d'iniziativa popolare in materia di abolizione del segreto di Stato per i fatti di terrorismo e di stragi e raccolse le cinquantamila firme indispensabili per portarlo all'attenzione del Parlamento. E, per fare pochi significati esempi, sono trascorsi vent'anni dalla strage di piazza della Loggia a Brescia e quattordici dall'esplosione dell'aereo a Ustica. Dieci anni fa grande fu la lentezza del Parlamento, fortemente e decisivamente ostacolato dai governi di pentapartito, nel rispondere alle sollecitazioni derivanti dall'iniziativa popolare. Non è qui il caso di ripercorrere nei dettagli quel tormentato e ostacolato iter che, comunque, culminò nell'approvazione da parte del solo Senato nella seduta del 26 luglio 1990, poi rimasto senza riscontro alla Camera dei deputati, del testo che qui viene riproposto (atti Senato nn. 1, 135, e 1663 in un testo modificato, poi atto Camera n. 5004).
Non sappiamo quanti siano i fatti di terrorismo e i delitti di strage che risulta impossibile svelare e punire forse anche a causa dell'apposizione del segreto di Stato. Sono, finalmente, venute meno sostanzialmente, probabilmente del tutto, le motivazioni di carattere internazionale che impedivano al Governo italiano di sollevare il segreto di Stato sui fatti che hanno insanguinato la storia della Prima Repubblica. al contrario, è nell'interesse anche delle vecchie e delle nuove democrazie europee e, persino, del processo di rappacificazione fra palestinesi e israeliani, che tutto quanto attiene al terrorismo e alle stragi italiani sia pienamente svelato. Così come è giusto che il ceto politico italiano e i responsabili dei servizi segreti possano essere assolti oppure debbano essere opportunamente processati per le loro eventuali responsabilità dirette e indirette nelle varie ramificazioni della strategia della tensione.
Sentiamo tutti, onorevoli colleghi, la necessità di voltare pagina. Per scrivere una pagina nuova e migliore della Repubblica italiana, è però assolutamente indispensabile che le vecchie pagine siano tutte scritte, senza segreti, siano tutte leggibili, senza omissis, contengano tutte chiare attribuzioni di meriti e di responsabilità. Soltanto allora, si potrà e si dovrà voltare pagina. È con questo spirito e con questo obiettivo che sottoponiamo alla vostra attenzione e alla vostra rapida approvazione il disegno di legge che, per i soli fatti di terrorismo e strage, esclude l'apposizione del segreto di Stato. Siamo convinti che quello che è stato opportunamente fatto con riferimento ai delitti di mafia, per i quali la legge istitutiva della nuova Commissione antimafia (legge 30 giugno 1994, n. 430, articolo 3) esclude l'apposizione del segreto possa e debba essere fatto anche per i reati terroristici e per i delitti di strage. Presto.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 204 -Esclusione dal segreto. - 1. Nei procedimenti penali non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».
Art. 2
1. Il comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».
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