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Per Aspera Ad Veritatem n.27
Repubblica Argentina - Legge n. 25.520 del 3 dicembre 2001 concernente l’intelligence nazionale


Il Senato e la Camera dei Deputati della nazione argentina, riuniti in Congresso, approvano con forza di legge la seguente

Legge di intelligence nazionale

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
La presente legge ha lo scopo di stabilire le basi giuridiche, organiche e funzionali del sistema di intelligence nazionale.

Art. 2
Ai fini della presente legge e delle attività regolamentate dalla stessa, si intende per:
1. Inteligencia Nacional, l’attività consistente nel conseguire, raccogliere, sistemare e analizzare qualsivoglia informazione su fatti, minacce, rischi e conflitti che attentano alla sicurezza esterna ed interna della nazione.
2. Contrainteligencia, l’attività tipica del settore dell’intelligence che consiste nel prevenire quelle attività di intelligence di soggetti che costituiscono minacce o rischi per la sicurezza nazionale.
3. Inteligencia Criminal, l’attività di intelligence riferita a quelle specifiche attività criminali che, per loro natura, importanza, prevedibili conseguenze, pericolosità o modi di manifestarsi, attentano alla libertà, alla vita, al benessere economico dei cittadini, ai loro diritti e garanzie, alle istituzioni del sistema rappresentativo, repubblicano e federale, stabilito dalla Costituzione nazionale.
4. Inteligencia Estrategica Militar, l’attività di intelligence riferita alla conoscenza delle capacità e debolezze del potenziale militare dei paesi d’interesse per la difesa nazionale, così come le aree geografiche delle zone strategiche operative, per la pianificazione strategica militare.
5. Sistema di Inteligencia Nacional, l’insieme delle relazioni funzionali tra gli organismi di intelligence dello Stato nazionale, diretto dalla Secretería de Inteligencia, allo scopo di fornire determinazioni in materia di sicurezza interna ed esterna della nazione.


Titolo II
PROTEZIONE DEI DIRITTI
E GARANZIE DEGLI ABITANTI DELLA NAZIONE

Art. 3
Il funzionamento del Sistema di Inteligencia Nacional deve attenersi strettamente alle previsioni contenute nella prima parte dei Capitoli I e II della Costituzione nazionale e alle norme legali e regolamentari vigenti.

Art. 4
Nessun organismo di intelligence può:
1. compiere attività repressive, porre in essere attività coercitive, compiere, per questo, attività di polizia giudiziaria né di investigazione criminale, salvo che a specifica richiesta avanzata da un’autorità giudiziaria competente nei limiti di una causa sottoposta alla sua giurisdizione, o perché risulta autorizzata dalla legge;
2. ottenere informazioni, mettere in essere attività di intelligence o raccogliere dati su persone, in base alla loro appartenenza ad una razza, ad una fede religiosa, ad attività private, a opinioni politiche, ad adesione o appartenenza ad organizzazioni partitiche, sociali, sindacali, associative, cooperative, assistenziali, culturali o lavorative, così come per le attività lecite che si sviluppano in qualsiasi sfera di attività;
3. influenzare in qualsiasi modo la situazione istituzionale, politica, militare, di pubblica sicurezza, sociale ed economica del Paese, la sua politica estera, la vita interna dei partiti politici legalmente costituiti, l’opinione pubblica, i cittadini, i mezzi di comunicazione o le associazioni o i comitati legalmente riconosciuti di qualsiasi tipo;
4. rivelare o divulgare qualsiasi tipo di informazione acquisita nell’esercizio delle proprie funzioni relativa a qualsiasi cittadino o persona giuridica, sia pubblica che privata, salvo che intervenga un ordine o una dispensa giudiziaria;
5. le comunicazioni telefoniche, postali, telegrafiche, etc. o qualsiasi altro sistema di invio di oggetti o trasmissione di immagini, voci o insieme di dati, così come qualunque tipo di informazione, archivi, registri e/o documenti privati in ingresso o in lettura non autorizzati o non accessibili al pubblico, sono inviolabili in tutto l’ambito della Repubblica Argentina, eccetto quando in senso contrario intervenga un ordine o una dispensa giudiziaria.


Titolo III
ORGANISMI DI INTELLIGENCE

Art. 6
Gli Organismi del Sistema de Inteligencia Nacional sono:
1. la Secretaría de Inteligencia;
2. la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal;
3. la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar.

Art. 7
La Secretaría de Inteligencia, dipendente dalla Presidenza di Stato, è l’organismo supremo del Sistema di Intelligence Nazionale e ha il compito generale di direzione dello stesso.
Art. 8
La Secretaría de Inteligencia ha la funzione di produrre intelligence nazionale.

Art. 9
È istituita la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal dipendente dalla Secretaría de Securidad Interior.
Ha il compito di produrre intelligence criminale.

Art. 10
È istituita la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar alle dipendenze del Ministro della Difesa, in conformità con quanto stabilito nell’art. 15 della L. 23.554.
Ha il compito di produrre intelligence strategica militare.
Agli organismi di intelligence delle Forze Armate compete la produzione di intelligence strategico-operativa militare, l’intelligence tattica necessaria per la pianificazione e la guida delle operazioni militari e la specifica intelligence tecnica.

Art. 11
È vietata la creazione e il funzionamento di associazioni, istituzioni, reti e gruppi di persone fisiche o giuridiche che pianifichino e/o svolgano funzioni e attività di intelligence nei settori assegnati dalla presente legge agli organismi che integrano il Sistema di Intelligence Nazionale.


Capitolo IV
POLITICA DELL’INTELLIGENCE NAZIONALE

Art. 12
Il Presidente della Nazione fissa le linee strategiche e gli obiettivi generali della politica dell’Intelligence nazionale.
Art. 13
Conformemente alle linee e agli obiettivi stabiliti dal Presidente della Nazione, la Secretaría de Inteligencia ha le seguenti specifiche funzioni:
1. formulare il Piano di Intelligence Nazionale;
2. pianificare e dare attuazione ai programmi e ai bilanci preventivi dell’attività di intelligence iscritti nel Piano di Intelligence Nazionale;
3. pianificare e dare esecuzione alle attività volte a conseguire e analizzare le informazioni per la produzione di intelligence nazionale e di contro-intelligence;
4. indirizzare ed articolare le attività e il funzionamento del Sistema di Intelligence Nazionale, così come le relazioni con gli organismi di intelligence degli altri Stati;
5. coordinare le attività nel rispetto di quanto previsto dalle leggi n. 23.554 di Difesa Nazionale e n. 24.059 di Sicurezza Interna con i funzionari designati dai Ministri delle rispettive aree, il cui livello non può essere inferiore a Sottosegretario di Stato;
6. richiedere a tutti gli organi dell’Amministrazione pubblica nazionale le informazioni necessarie per assolvere le proprie funzioni;
7. richiedere la cooperazione dei governi provinciali, quando ciò sia necessario, per lo svolgimento delle proprie attività;
8. coordinare la predisposizione dell’Apreciacion de Inteligencia Estrategica Nacional e del conseguente piano di raccolta delle informazioni;
9. elaborare la relazione annuale sulle attività di intelligence per la presentazione alla Commissione Bicamerale di Controllo degli Organismi e le Attività di intelligence del Congresso della Nazione. A tal fine, gli organismi del Sistema di Intelligence Nazionale sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti;
10. provvedere alla formazione, abilitazione, addestramento e aggiornamento del personale appartenente alla Secretaría di Inteligencia e provvedere alla formazione superiore del personale di intelligence attraverso la Escuela Nacional de Inteligencia;
11. fornire al Ministero della Difesa le informazioni e il materiale di intelligence ritenuto necessario per la produzione di intelligence strategico militare, in conformità a quanto stabilito in materia nell’art. 15 della L. 23.554;
12. fornire al Consiglio di Sicurezza Interna le informazioni e il materiale di intelligence ritenuto necessario per la produzione di intelligence criminale, in conformità a quanto stabilito in materia nell’art. 10, comma e), della L. 24.059;
13. stipulare accordi con persone fisiche o giuridiche, a carattere pubblico o privato, utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 14
Il Presidente della Nazione può convocare un consiglio interministeriale con compiti consultivi circa le linee strategiche e gli obiettivi generali della politica di intelligence nazionale, determinando caso per caso i membri chiamati a parteciparvi.
Il Presidente della Nazione può, altresì, convocare al suddetto Consiglio rappresentanti delle Forze Armate, delle Forze di Sicurezza o dela Polizia Federale Argentina, quando ritenuto necessario.

Art. 15
La Secretaría de Inteligencia dipende dal Segretario di Intelligence, che ha rango di ministro ed è nominato dal Presidente della Nazione, previo parere non vincolante della Commissione Bicamerale di Controllo degli Organismi e le Attività di intelligence del Congresso della Nazione.


Titolo V
CLASSIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Art. 16
Le attività di intelligence, il personale addetto, la documentazione, le banche dati degli organismi di intelligence rivestono la classifica di sicurezza che corrisponde all’interesse di sicurezza interna, alla difesa nazionale e alle relazioni esterne della nazione.
L’accesso a tali informazioni è autorizzato caso per caso dal Presidente della Nazione o dal funzionario delegato espressamente a tale incarico, con le eccezioni previste nella presente legge.
La classificazione delle attività, del personale, della documentazione e delle banche dati di cui al primo comma del presente articolo permane salvo il caso in cui la conoscenza delle stesse sia motivatamente richiesta dall’Autorità Giudiziaria ovvero nel caso di richiesta della Commissione Bicamerale di Controllo degli Organismi e le Attività di intelligence.

Art. 17
Gli appartenenti agli organismi di intelligence, i parlamentari, i membri della Commissione Bicamerale di Controllo degli Organismi e le Attività di intelligence e il personale di questa, così come l’Autorità Giudiziaria e tutti i funzionari e le persone che per le funzioni svolte accedono alle informazioni citate nell’articolo precedente, devono osservare il più stretto riserbo.
La violazione di tali obblighi comporta le sanzioni previste nel Libro II, Titolo IX, Capitolo II, articoli 222/223 del Codice Penale.


Titolo VI
INTERCETTAZIONI E CAPTAZIONI DELLE COMUNICAZIONI

Art. 18
Quando nello svolgimento delle attività di intelligence o contro-intelligence è necessario compiere intercettazioni o captazioni di comunicazioni private di qualsiasi tipo, la Secretaría de Inteligencia deve richiedere la pertinente autorizzazione giudiziaria.
Tale autorizzazione deve essere formulata per iscritto con puntuale indicazione di numeri telefonici, indirizzi elettronici o qualsiasi altro mezzo su cui si intende compiere intercettazioni o captazioni.

Art. 19
Nel caso dell’articolo precedente, l’autorizzazione giudiziaria viene richiesta dal Segretario di Intelligence o dal funzionario delegato espressamente a tale funzione, previa autorizzazione del giudice federale penale con competenza giurisdizionale, tenuto conto del domicilio delle persone fisiche o giuridiche le cui comunicazioni sono intercettate o la sede da cui provengono nel caso di comunicazioni mobili o satellitari.
Tutte le istanze devono seguire tale procedura.
I termini di legge, in prima istanza, sia per le parti sia per i tribunali competenti, sono di 24 ore.
La sentenza di rigetto è appellabile dinanzi alla Camera Federale competente, per il relativo ricorso deve essere adito il Tribunale competente entro il termine perentorio di 72 ore, con specificazione di giorno e ora.
L’autorizzazione viene concessa per un periodo non superiore a 60 giorni con scadenza automatica, salvo richiesta formale da parte del Segretario di Intelligence o del funzionario delegato a tale incarico e venga concessa nuovamente dal Giudice competente ovvero dalla rispettiva Camera in caso di iniziale sentenza di rigetto. In questo caso si potrà rinnovare l’autorizzazione per ulteriori 60 giorni quando sarà necessario per completare l’investigazione in corso.

Art. 20
Scaduti i termini previsti nell’articolo precedente, il Giudice decreta l’avvio del procedimento o, in caso contrario, ordina la distruzione o la cancellazione dei supporti memorizzati, le copie delle prove postali, calligrafiche, fac-simili o qualsiasi altro elemento ad essi riconducibile.

Art. 21
È istituita nell’ambito della Secretaría de Inteligencia la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ), unico organo dello Stato incaricato di compiere intercettazioni di qualsiasi tipo autorizzate o demandate dall’Autorità Giudiziaria competente.

Art. 22
Gli ordini giudiziari per l’intercettazione delle comunicazioni telefoniche sono rimessi alla Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) mediante lettera sottoscritta dal Giudice, con precise e dettagliate istruzioni sul lavoro da svolgere.
Il giudice deve circoscrivere la richiesta, indicando solamente i numeri di interesse, affinché la DOJ possa aggiungerli alla richiesta da rimettere all’impresa di servizi telefonici responsabile dell’intercettazione della comunicazione.
Gli incarichi rimessi dalla DOJ e dalle delegazioni della stessa nelle imprese di servizi telefonici devono essere sottoscritte dal titolare della Direzione o della delegazione richiedente.


Titolo VII
PERSONALE E ABILITAZIONE

Art. 23
Possono appartenere ad un organismo di intelligence tutti i cittadini maggiorenni che per nascita, per naturalizzazione o per scelta posseggano i requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento, e che per condotta sia pubblica che privata offrano adeguate garanzie di rispetto alla Costituzione Nazionale e alle norme legali e regolamentari vigenti.
Non possono fare parte degli organismi di intelligence:
1. coloro che hanno precedenti per crimini di guerra, contro l’umanità o per violazione dei diritti umani, negli archivi della Subsecretaría de Derechos Humanos dipendente dal Ministero della Giustizia e dei Diritti Umani o di qualsiasi altro Organismo o dipendenza che possa avere competenze analoghe in futuro;
2. chiunque sia inabilitato secondo quanto previsto negli statuti degli organismi di intelligence.

Art. 24
La Scuola di addestramento del personale della Secretaría de Inteligencia è costituita da:
1. personale in pianta organica permanente che esamina il personale nei livelli o categorie stabilite dalle norme regolamentari;
2. personale con contratto a tempo determinato per la prestazione di servizi a carattere temporaneo o eventuale, che esamina il personale nei livelli o categorie stabilite dalle norme regolamentari;
3. personale di Gabinetto a carattere temporaneo, nominato dal titolare della Secretaría de Inteligencia, in numero non superiore al 2% della dotazione totale organica permanente della suddetta Segreteria che può esercitare le proprie funzioni solo durante il periodo di nomina.
Per adempiere alle finalità del presente comma, per personale di Gabinetto si intendono tutte quelle persone incaricate dal titolare della Secretaría di Inteligencia di svolgere incarichi di consulenza.

Art. 25
I doveri, i diritti, il sistema retributivo, le qualifiche, il regime disciplinare e di previsione nonché le norme concernenti il regime lavorativo del personale indicato nella presente legge, sono stabiliti negli Statuti Speciali previsti da specifico decreto del Potere Esecutivo Nazionale.
Gli Statuti Speciali sono pubblici e conformi alle prescrizioni della presente legge.
L’attività del personale appartenente agli organismi del Sistema di Intelligence Nazionale è circoscritta al portato di cui al comma 4 dell’art. 4 della presente legge.
Quanto al sistema di previsione, le modifiche introdotte riguardano solamente il personale di intelligence assunto successivamente all’entrata in vigore dei nuovi statuti.

Art. 26
La formazione e l’addestramento del personale degli organismi del Sistema di Intelligence Nazionale devono:
1. sviluppare le attitudini e le capacità richieste per la formazione del personale e dei funzionari responsabili, con spirito etico, solidale, riflessivo e critico;
2. promuovere il pieno utilizzo delle risorse umane e materiali esistenti;
3. incrementare e diversificare le potenzialità che consentano di dare attuazione, perfezionare e riconvertire l’attività degli appartenenti agli organismi del Sistema di Intelligence Nazionale.
4. promuovere la formazione e l’addestramento per compiti di intelligence giuridicamente previsti, la formazione e l’addestramento scientifico e tecnico generale, nonché quello umanistico, sociologico ed etico.

Art. 27
La formazione e l’addestramento del personale della Secretaría de Inteligencia così come quella dei funzionari responsabili della realizzazione, gestione, funzionamento e controllo della politica dell’Intelligence Nazionale sono a cura della Escuela Nacional de Inteligencia dipendente dalla Secretaría de Inteligencia.
La Escuela Nacional de Inteligencia è l’istituto superiore di addestramento e perfezionamento in materia di intelligence, il personale dei restanti organismi del Sistema di Intelligence Nazionale può accedere a suoi corsi.
Parimenti, in conformità a quanto sancito dal regolamento, può organizzare corsi per coloro che compongono il Sistema di Intelligence Nazionale.
Al suo interno è costituito un Consiglio Permanente formato da delegati di tutti gli organismi membri del Sistema di Intelligence Nazionale, che deve essere consultato circa i programmi per i corsi di intelligence e per le attività di perfezionamento.

Art. 28
La Escuela Nacional de Inteligencia promuove la formazione del personale secondo princìpi di obiettività, eguaglianza di opportunità, merito e capacità.

Art. 29
Gli studi effettuati presso la Escuela Nacional de Inteligencia possono essere convalidati da parte del Ministero dell’Educazione della Nazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti vigenti.
Art. 30
Per impartire insegnamenti e avviare corsi relativi agli studi di cui all’articolo precedente, viene promossa la collaborazione istituzionale delle Università nazionali, del Potere Giudiziario, del Ministerio Público, delle organizzazioni non governative e delle altre istituzioni, centri, istituti di studi superiori che possano contribuire al perseguimento degli obiettivi prefissati.
Parimenti, possono realizzarsi convegni con organizzazioni non governative ed altre istituzioni pubbliche o private la cui attività equivalga a quella regolata dalla presente legge, per la realizzazione di attività accademiche, investigative, scientifiche e similari.


Titolo VIII
CONTROLLO PARLAMENTARE


Art. 31
Viene creata all’interno del Congresso della Nazione la Commissione Bicamerale di Controllo degli Organismi e le Attività di intelligence.


Art. 32
Gli Organismi appartenenti al Sistema di Intelligence Nazionale sono supervisionati dalla Commissione Bicamerale, al fine di verificare che il loro funzionamento risulti conforme alle norme costituzionali, legali e regolamentari vigenti, nonché assicurare la stretta osservanza e il rispetto delle garanzie individuali sancite nella Costituzione Nazionale, così come le linee strategiche e gli obiettivi generali della politica dell’Intelligence Nazionale.
La Commissione Bicamerale ha pieni poteri investigativi e di controllo sulle attività connesse.
A sua richiesta, e con le garanzie stabilite nell’art. 16, gli organismi del Sistema di Intelligence Nazionale devono fornire le informazioni o la documentazione che la Commissione richiede.
Art. 33
Per quanto concerne le attività di intelligence, il controllo parlamentare si riferisce a:
1. l’esame, l’analisi e la valutazione dell’esecuzione del Piano di Intelligence Nazionale;
2. l’elaborazione della Relazione Annuale delle Attività di Intelligence, a carattere segreto, che viene redatta dalla Secretaría de Inteligencia e rimessa alla Commissione Bicamerale entro il termine di 10 giorni dall’inizio del periodo di sessione ordinaria;
3. la raccolta delle dichiarazioni e delle informazioni in accordo con quanto sancito dall’art. 71 della Costituzione Nazionale;
4. l’elaborazione e la distribuzione annuale al Potere Esecutivo Nazionale ed al Congresso della Nazione di un rapporto segreto sui seguenti temi:
a) l’analisi e la valutazione sulle attività, il funzionamento e l’organizzazione del Sistema di Intelligence Nazionale in esecuzione al Piano di Intelligence Nazionale;
b) la descrizione sulle attività di controllo effettuate dalla Commissione Bicamerale nello svolgimento dei propri incarichi, con adeguata motivazione;
c) la formulazione di consigli al fine di migliorare il funzionamento del Sistema di Intelligence Nazionale.
5. fornire pareri sul piano legislativo relativo alle attività di intelligence;
6. la raccolta delle denunce formulate da persone fisiche e giuridiche concernenti gli abusi o gli illeciti commessi nel corso dell’attività degli organismi di intelligence e delle relative investigazioni;
7. ispezionare i piani di studio creati dalla Escuela Nacional de Inteligencia per la formazione e il reclutamento del personale.

Art. 34
La Commissione Bicamerale può richiedere alla Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ), alle sue delegazioni all’interno della nazione e alle imprese che prestano o presteranno servizi telefonici o di telecomunicazioni di qualsiasi tipo nella Repubblica argentina, informazioni con classifica di sicurezza che contengano per iscritto le intercettazioni e le derivazioni che sono state compiute in un determinato periodo.
È compito della Commissione Bicamerale confrontare e analizzare l’informazione e controllare che gli incarichi affidati siano corrispondenti alle richieste giudiziarie.

Art. 35
Gli organismi che costituiscono il Sistema di Intelligence Nazionale consegnano alla Commissione Bicamerale, su richiesta, tutte le norme interne, la giurisprudenza in materia, i regolamenti e le basi organico-funzionali.

Art. 36
Nessun documento pubblico emesso dalla Commissione Bicamerale può rivelare dati che possano arrecare pregiudizio all’attività degli organismi di intelligence o attentare alla sicurezza interna o alla difesa nazionale.

Art. 37
La Commissione Bicamerale è competente alla supervisione e al controllo delle “Spese Riservate” che vengono assegnate agli organi che compongono il Sistema di Intelligence Nazionale. A tal fine può essere compiuto qualsiasi atto di competenza, in particolare:
1. occuparsi e intervenire nella predisposizione del progetto di legge di bilancio preventivo nazionale che il Potere Esecutivo rimette al Congresso della Nazione. A tali fini il Potere Esecutivo invia tutta la documentazione necessaria, in particolare:
a) un allegato contenente gli importi disposti per legge o spesi che abbiano carattere di spese riservate, fiduciarie, segrete o ad accesso limitato o ristretto;
b) un allegato classificato, contenente finalità, programma e oggetto della spesa;
2. richiedere la collaborazione di tutti gli organismi di intelligence previsti dalla presente legge, che sono tenuti a fornire i precedenti e le relazioni redatte nell’esercizio delle proprie funzioni. Nei casi di stretta necessità, si può anche richiedere la documentazione di cui all’art. 39 della presente legge;
3. controllare che i fondi riservati vengano destinati per le finalità stabilite dalla assegnazione preventiva;
4. redigere una relazione annuale riservata da trasmettere al Congresso della Nazione ed al Presidente della Nazione che contenga:
a) l’analisi e la valutazione sull’utilizzo delle spese riservate concesse agli organismi di intelligence;
b) la descrizione dello svolgimento delle attività di supervisione e controllo effettuate dalla Commissione Bicamerale, così come le indicazioni che la stessa ritiene conveniente formulare.

Art. 38
Il Potere Esecutivo deve prevedere nella regolamentazione della legge n. 24.156 sull’Amministrazione Finanziaria e i Sistemi di Controllo del Settore Pubblico Nazionale una nuova funzione denominata “Intelligence” all’interno del programma “Servizi di Difesa e Sicurezza”, che raccolga tutti i preventivi relativi alle attività di intelligence, qualunque sia la giurisdizione che le origina.

Art. 39
Le erogazioni effettuate durante l’esercizio economico sono attestate da documenti mensili sottoscritti dai funzionari responsabili dell’organismo o della dipendenza corrispondente, quali ricevute di scarico per la Contaduría General de la Nacion.

Art. 40
I membri della Commissione Bicamerale e il personale permanente o assegnato temporaneamente alla stessa, che fanno uso indebito delle informazioni alle quali hanno accesso nell’esercizio delle proprie funzioni, incorrono in una grave mancanza ai propri doveri e sono soggetti al regime sanzionatorio vigente, senza pregiudizio per le responsabilità riconducibili all’applicabilità delle norme del Codice Penale.
Art. 41
Le deroghe previste da norme o disposizioni a carattere generale o particolare, emanate dal Potere Esecutivo Nazionale e/o funzionari dipendenti, anteriori alla presente legge sono abrogate.


Capitolo IX
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 42
È punito con la reclusione da un mese a due anni e l’inabilitazione speciale per il doppio del tempo, in mancanza di altro reato punito più severamente, colui che nello svolgimento della propria attività istituzionale, provveda a intercettare, captare o deviare comunicazioni telefoniche, postali, telegrafiche etc., o qualunque altro sistema di invio di oggetti o trasmissione di immagini, voci o insieme di dati, così come qualunque altro tipo di informazione, archivio, registri e/o documenti privati in entrata o in lettura non autorizzati o non accessibili al pubblico senza autorizzazione.

Art. 43
È punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e mezzo e l’inabilitazione speciale per il doppio del tempo, in mancanza di altro reato punito più severamente, colui che a seguito di ordinanza giudiziaria e obbligato ad ottemperarvi, omette, distrugge o cancella supporti incisi, copie di documentazione postale, telegrafica, ecc. che consentano di garantire le intercettazioni, captazioni o deviazioni.


Capitolo X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E COMPLEMENTARI

Art. 44
Il Potere Esecutivo nazionale provvede a dare esecuzione al disposto della presente legge entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, su proposta della Secretaría de Inteligencia, e rimandata alla Commissione Bicamerale istituita con la presente legge.

Art. 45
Sono abrogate le leggi “S” 19.373/73, 20.194 e “S” 20.195 e i decreti “S” 1792/73, “S” 4639/73, “S” 1759/87, “S” 3401/79 e 1536/91 e la risoluzione 430/2000 del Ministero della Difesa.

Art. 46
Entro 365 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Potere Esecutivo Nazionale stabilisce gli statuti che sostituiscono la normativa della legge “S” 19.373, modificata dalla legge “S” 21.705, che è quindi abrogata.

Art. 47
Viene sostituita l’espressione “Dirección de Inteligencia Interior” di cui al secondo paragrafo dell’art. 14 della legge 24.059 con quella “Dirección Nacional de Inteligencia Criminal”.

Art. 48
Viene sostituita l’espressione “Dirección de Inteligencia Interior” di cui al primo paragrafo dell’art. 16 della legge n. 24.059 con quella “Dirección Nacional de Inteligencia Criminal”.

Art. 49
Viene sostituita nel regolamento attuativo n. 1273/92 della legge n. 24.059 l’espressione “Dirección de Inteligencia Interior” con quella “Dirección Nacional de Inteligencia Criminal”.

Art. 50
Viene modificato il Titolo VII e l’art. 33 della legge n. 24.059 che così vengono modificati:
– “Titolo VII: Controllo Parlamentare sugli organi e le attività di sicurezza interna”;
– “Articolo 33: Viene creata una commissione bicamerale di controllo degli organismi e delle attività di sicurezza interna.
Ha il compito di supervisionare e controllare l’attività degli organismi di sicurezza interna, creati dalla presente legge, nonché di quelli che potranno essere istituiti in futuro”.

Art. 51
A partire dalla ratifica della presente legge, viene sostituito il nome della Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con quella di Secretaría de Inteligencia (SI) e viene abrogato il decreto “S” n. 416/76.

Art. 52
Sono abrogate le norme di carattere pubblico, riservato, segreto, pubbliche e non, che siano in contrasto con la presente legge.

Art. 53
Se ne dà comunicazione al Potere Esecutivo.


(*) Traduzione a cura della Redazione.Testo in lingua spagnola al sito www.infoleg.gov.ar.

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