Il “Servizio di Sicurezza della Nuova Zelanda” è stato ufficialmente costituito nel 1956. Fino ad allora, con esclusione di un breve periodo durante la Seconda Guerra Mondiale, la sicurezza nazionale era stata gestita dagli organi di polizia e il Servizio ha operato senza una vera e propria base legislativa. Nel 1969 il Parlamento ha varato la legge istitutiva e il Servizio ha assunto il nuovo nome di “Servizio di Intelligence e Sicurezza della Nuova Zelanda” (N.Z.S.I.S.).
L’NZSIS è un servizio civile al quale non sono riconosciuti poteri e facoltà analoghi a quelli che le norme attribuiscono alla polizia giudiziaria. Le sue funzioni, anche di carattere consultivo, sono finalizzate alla protezione della sicurezza nazionale mediante la raccolta di informazioni, la loro valutazione e analisi, nonché la tempestiva e puntuale comunicazione delle stesse alle Autorità di Governo. Nel corso degli anni, a seguito degli importanti mutamenti dell’ordine mondiale, le minacce alla sicurezza interna della Nuova Zelanda sono cambiate e pertanto la legge istitutiva é stata più volte emendata ampliando e conformando il ruolo e i compiti del Servizio alle nuove necessità del Paese.
Il Direttore della Sicurezza, quale capo dell’Organismo, è nominato dal Governatore Generale con un mandato a tempo determinato ed è tenuto a rispondere dell’attività svolta direttamente al Primo Ministro.
I compiti dell’NZSIS, definiti nell’art.4, comma 1 della legge del 1969 e nei successivi emendamenti, consistono nella raccolta, correlazione e valutazione delle informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale. Tali informazioni sono poi tempestivamente comunicate alle Autorità di Governo e a quelle preposte alla sicurezza e alla cooperazione con altre organizzazioni in Nuova Zelanda e all’estero.
A seguito delle modificazioni apportate alla legislazione nel 1999 sono stati inoltre attribuiti al Servizio compiti consultivi in materia di immigrazione e cittadinanza, di controllo per il rilascio di nullaosta di sicurezza e di attività di protezione.
Il compito precipuo del Servizio è infatti quello di tutelare la Nuova Zelanda dalle minacce di spionaggio, sabotaggio, terrorismo e sovversione. Costituiscono parte integrante della missione la tutela della sicurezza economica ed internazionale del Paese, nonché la prevenzione e l’identificazione di eventuali attività ostili di paesi stranieri dirette contro la sicurezza nazionale.
Compiti di controspionaggio
Il Servizio svolge indagini sull’attività di paesi stranieri o loro rappresentanti rivolte contro interessi neozelandesi. Tale attività di contrasto all’ingerenza straniera costituisce una delle priorità per la Nuova Zelanda.
Compiti di contro-terrorismo ed eversione Sebbene, anche per ragioni geografiche, la minaccia terroristica non abbia potenzialità particolarmente rilevanti, operano sul territorio soggetti e gruppi collegati ad organizzazioni terroristiche che utilizzano strutture locali come supporto logistico. Permane inoltre il rischio che il Paese possa essere utilizzato come “rifugio” per pianificare azioni terroristiche da compiersi all’estero. Al riguardo, il Servizio collabora con altri organismi di sicurezza, nazionali ed esteri, e monitora attentamente movimenti di noti terroristi nel mondo. In particolare, un Centro di Intelligence sul Terrorismo, gestito dal Servizio, coordina la raccolta e l’analisi delle informazioni relative alle organizzazioni terroristiche internazionali e agli Stati che le sponsorizzano.
Per ciò che concerne l’attività sovversiva estremistica, il Servizio svolge al momento fondamentalmente attività di monitoraggio in quanto tale minaccia non costituisce una priorità.
Compiti di tutela della sicurezza economica ed internazionale
L’NZSIS assolve compiti di salvaguardia dello sviluppo e della sicurezza economica della Nuova Zelanda. Si occupa anche di prevenire attività rivolte all’utilizzo illecito della ricerca e dello sviluppo tecnologico.
In collaborazione con altre agenzie e con la polizia neozelandese svolge attività di contrasto al crimine organizzato internazionale, al riciclaggio di denaro, all’immigrazione clandestina e alla proliferazione delle armi di distruzione di massa.
Compiti di consulenza in materia di sicurezza per altre istituzioni governative
Oltre ad informare il Governo su questioni d’interesse relative alle operazioni di raccolta di intelligence, il Servizio fornisce da molti anni ai dipartimenti governativi consulenza in materia di sicurezza. Tale compito prevede la sicurezza delle strutture e la protezione del personale, nonché delle informazioni sensibili e classificate. Il Servizio svolge, inoltre, indagini concernenti le richieste di informazioni personali (vetting).
Compiti di raccolta in materia di intelligence estera
Il Servizio raccoglie informazioni relative alle attività di organizzazioni o soggetti stranieri che possono costituire un pericolo per gli interessi della Nuova Zelanda.
La direzione del Servizio si trova a Wellington. Gli uffici regionali che svolgono prevalentemente indagini e raccolta informativa si trovano a Auckland e Christchurch. Il lavoro di analisi e valutazione si svolge presso la direzione centrale di Wellington, dove peraltro hanno sede anche gli uffici che si occupano della gestione amministrativa, finanziaria e del personale. In particolare, nell’ambito della direzione vi sono tre dipartimenti che si occupano di intelligence: il primo è responsabile della gestione e della valutazione delle informazioni, il secondo si occupa delle attività di consulenza in materia di intelligence e il terzo di intelligence estera. Esistono inoltre: un’unità che si occupa delle indagini vetting e della consulenza ai dipartimenti governativi e alle altre agenzie in materia di sicurezza (protective security); un’unità amministrativa che gestisce gli archivi e le comunicazioni; un’unità esecutiva che fornisce supporto al Direttore e al Vice Direttore e svolge attività di consulenza legale. Il personale del Servizio è composto per quasi il 50% da donne.
L’attività di raccolta degli elementi informativi può comportare violazione o interferenza dei diritti civili del cittadino. L’utilizzo di mezzi intrusivi, quali ad esempio, quelli finalizzati all’intercettazione di comunicazioni o al sequestro di documenti, è stato ammesso dal Parlamento neozelandese con l’approvazione di un emendamento apportato, nel 1977, alla legge del 1969.
Il Servizio può effettuare intercettazioni delle comunicazioni, sequestro di documenti o oggetti solo previo mandato. Il Direttore della Sicurezza può richiedere al Ministro il mandato per le intercettazioni solo se sussistono particolari condizioni. Egli deve garantire che l’informazione da acquisire sia necessaria per individuare attività illecite o per acquisire notizie relative ad intelligence straniera a tutela della sicurezza. A partire dal 1999, la legislazione neozelandese prevede una distinzione tra mandati per le intercettazioni nazionali e mandati per le intercettazioni estere. Per quanto riguarda i mandati nazionali, il Commissario Responsabile per i Mandati (Commissioner of Security Warrants), giudice della Corte Suprema in quiescenza, ha il compito di fornire pareri al Ministro al fine di decidere congiuntamente se emettere il mandato. Per quanto riguarda i mandati per le intercettazioni estere, il Ministro accorda l’autorizzazione previa consultazione del Ministro degli Affari Esteri e del Commercio. La legge accorda ai funzionari del Servizio, forniti di specifico mandato, la facoltà di accedere a locali e, se necessario, installare dispositivi e/o sequestrare documentazione. La legislazione limita i mandati per le intercettazioni ad un massimo di 12 mesi. Tutte le informazioni raccolte devono essere distrutte qualora non siano riconducibili, direttamente o indirettamente, all’individuazione di attività lesive della sicurezza nazionale ed estera. Al rapporto annuale al Parlamento il Servizio acclude un resoconto concernente il rilascio dei mandati nazionali, facendo riferimento alla loro durata ed ai metodi utilizzati. Questi vengono esaminati dal Ministro al fine di attestarne la regolarità. I dettagli relativi a tutte le operazioni condotte dal Servizio sono resi disponibili all’Ispettore Generale dell’Intelligence e della Sicurezza il quale ha il compito di esaminare le procedure utilizzate dal Servizio al fine di verificarne la regolarità.
Il Comitato Sicurezza e Intelligence, composto da membri del Parlamento, e l’Ispettore Generale dell’Intelligence e Sicurezza esercitano il controllo sull’attività dell’NZSIS.
Il Comitato, istituito con la legge del 1996, è composto da 5 membri, tra cui il Primo Ministro e il leader dell’opposizione. I restanti tre membri sono nominati, rispettivamente, dal Primo Ministro e dal leader dell’opposizione. La nomina dei componenti del Comitato deve essere approvata dal Parlamento. Il Comitato ha il compito di esaminare la politica del Servizio, l’amministrazione, le spese, il rapporto annuale e ogni altra questione attinente la sicurezza. Il Direttore della Sicurezza ha l’obbligo di rendere disponibili le notizie ed i documenti richiesti dal Comitato, salvo sussistano condizioni ostative previste dalla legge (informazioni sensibili da tutelare). Tuttavia, se il Primo Ministro ritiene che la notizia rivesta un particolare interesse di carattere pubblico può disporne comunque l’acquisizione.
L’Ispettore Generale dell’Intelligence e Sicurezza
L’Ispettore Generale dell’Intelligence e Sicurezza (Inspector-General of Intelligence and Security), istituito con la legge del 1996, è rappresentato da un giudice della Corte Suprema, incaricato di esercitare il controllo sull’attività del Servizio. Le sue funzioni consistono in attività di indagine su eventuali denunce presentate contro il Servizio da parte di cittadini, società, associazioni, dipendenti o ex dipendenti del Servizio, nonché in attività connesse al riesame delle procedure adottate dal Servizio in relazione ai mandati per le intercettazioni e all’accesso a materiale informativo in possesso del Servizio. L’Ispettore Generale riferisce annualmente al Primo Ministro con un rapporto nel quale vengono riportate le risultanze delle attività svolte.
Il Comitato di Sicurezza e di Intelligence esamina il bilancio annuale del Servizio. Il resoconto contabile annuale viene accluso al Rapporto Annuale del Servizio.
Il Servizio, ai sensi della legge istitutiva, collabora con altre istituzioni dello Stato e autorità pubbliche. È tenuto a prestare consulenza ai funzionari ministeriali responsabili delle questioni attinenti la sicurezza e, su loro richiesta, può svolgere indagini di sicurezza per il personale che deve accedere ad informazioni classificate o sensibili. Mantiene, inoltre, rapporti di collaborazione con altri Servizi ed organizzazioni di intelligence di Paesi esteri.
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