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Per Aspera Ad Veritatem n.24
Terrorismo internazionale, criminalità organizzata e money transfer

Antonio LAUDATI


L’ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati in Italia attraverso il sistema del “Money Transfer” per l’anno 2001 è stato stimato in 1 miliardo e mezzo di Euro.
Con tale cifra il nostro Paese è diventato il secondo mercato, per volume di affari, dopo gli Stati Uniti d’America e, tenuto conto della differenza di numero di abitanti, di reddito pro-capite, di prodotto interno lordo tra gli Stati Uniti e l’Italia, si può sicuramente ritenere che siamo di fronte ad un fenomeno di grande rilevanza economica per il nostro Paese.
Quali sono i fattori che hanno determinato lo sviluppo del “Money Transfer” nei circuiti internazionali?
In primo luogo l’elevata velocità del servizio offerto che soddisfa una diffusa e pressante esigenza nella rapidità dei trasferimenti di denaro.
In secondo luogo il facile accesso al servizio e la diffusione capillare sul territorio sia all’interno dei singoli Paesi, sia sotto il profilo internazionale che rende tale settore particolarmente adatto a venire incontro alle esigenze di quelle fasce di popolazioni che non hanno accesso ai servizi finanziari tradizionali a causa della loro posizione sociale o perché residenti in Paesi privi di sistemi finanziari adeguati (l’esempio tipico è fornito dalle rimesse degli immigrati clandestini).
In terzo luogo è emerso che l’efficienza di tali sistemi di trasferimento, per la mancanza, in alcuni Paesi, di una puntuale regolamentazione del settore, ha reso talvolta possibile l’utilizzo di tali circuiti da parte delle organizzazioni criminali o terroristiche.
Sulla scorta di tali considerazioni, recentemente, il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) ha deciso di aggiungere alle Raccomandazioni di contrasto al riciclaggio alcune Raccomandazioni speciali sul contrasto finanziario al terrorismo e alcune di queste riguardano espressamente i sistemi di trasferimento di fondi alternativi a quello bancario.
Ma come funziona il sistema del Money Transfer in Italia?
Il servizio è offerto principalmente da due circuiti internazionali maggiori (costituiti da due note multinazionali) e da altri intermediari minori.
Esso copre tutto il mondo in tempi particolarmente rapidi. Per ottenere questo risultato le multinazionali si avvalgono di una fitta rete mondiale di agenti e subagenti, questi ultimi denominati “locations” (a titolo di esempio uno dei principali gestori opera in 190 Paesi e dispone di più di 120.000 punti “locations”).
In Italia gli intermediari operanti in qualità di agenti delle multinazionali del settore svolgono in proprio parte della attività, ma, in misura prevalente, si avvalgono di una rete di subagenti quali: Phone-Centre, supermercati, cartolerie, ricevitorie del lotto etc..
In tali esercizi vengono effettuale le operazioni di trasferimento.
La procedura operativa applicata in occasione delle operazioni di trasferimento, può essere illustrata come segue:
a) l’operatore del punto-vendita provvede ad identificare il cliente sia esso sender o receiver e gli consegna un modulo da compilare, sul quale il cliente deve indicare le proprie generalità, l’importo che intende trasferire, il nome e il paese del destinatario; subito dopo la compilazione del modulo il cliente pone a disposizione il contante che intende trasferire, il cui ritiro è però subordinato all’espletamento delle successive verifiche;
b) l’operatore del punto-vendita contatta quindi la centrale operativa dell’agente, al fine di chiedere l’autorizzazione ad effettuare l’operazione mediante la comunicazione del proprio codice riservato;
c) l’agente, dopo aver effettuato le necessarie verifiche antiriciclaggio, finalizzate soprattutto a controllare che non si sia superata la predetta soglia, contatta - tramite una rete telematica protetta - la sede operativa del circuito internazionale cui fa riferimento, chiedendo l’autorizzazione ad effettuare l’operazione;
d) il network internazionale - effettuate a sua volta verifiche atte ad evitare che le controparti del trasferimento siano soggetti “a rischio”, come nel caso in cui siano inseriti in apposite liste antiterrorismo - sulla stessa rete telematica concede l’autorizzazione fornendo alla transazione uno specifico codice; l’agente comunica al subagente l’autorizzazione e fornisce il codice della transazione;
e) a questo punto il subagente trattiene il denaro del cliente e gli consegna una ricevuta con l’indicazione del numero di controllo che identifica l’operazione effettuata e che va comunicato al destinatario, per facilitarne il ritiro;
f) il destinatario ritira, infine, il denaro nella valuta locale comunicando i dati identificativi dell’operazione ad un qualsiasi punto-vendita del paese indicato dall’ordinante; l’identificazione del beneficiario avviene secondo la normativa del paese in cui ritira i fondi.
è interessante notare che l’Italia è un Paese generalmente “send” ovvero un Paese da cui prevalentemente i trasferimenti partono verso l’estero. E difatti il volume delle transazioni in uscita è pari a circa quattro volte quello dei trasferimenti in entrata.
Inoltre il fenomeno ha avuto una enorme diffusione nonostante il servizio sia particolarmente caro e mediamente più costoso dei trasferimenti effettuati dal sistema bancario.
Anche questi fattori devono indurre a qualche riflessione nel possibile utilizzo per fini illeciti.
In base alla nostra legislazione gli agenti del Money Transfer, nel fornire servizi di pagamento, operano come intermediari finanziari, cui è posto l’obbligo di iscrizione nel particolare elenco previsto dal Testo Unico Bancario e sono sottoposti alla normativa della legislazione antiriciclaggio (obbligo di identificazione della clientela, di registrazione delle transazioni e di segnalazione delle operazioni sospette).
Tuttavia numerosi sono gli aspetti che rendono il sistema del Money Transfer suscettibile di essere utilizzato per scopi di riciclaggio.
Innanzitutto occorre considerare che l’operatività dei trasferimenti è contraddistinta da un esclusivo impiego di denaro contante e ciò rende facilmente intuibile che, malgrado l’osservanza degli obblighi antiriciclaggio, l’uso del contante rende, per sua natura, non rintracciabile l’origine dei fondi impiegati e riduce sensibilmente l’efficacia degli strumenti di controllo.
Inoltre, l’utilizzo di un notevole numero di subagenti, costituito prevalentemente da operatori di natura non finanziaria - tra cui è poco diffusa una cultura ed una esperienza antiriciclaggio - rende meno attuabile la complessa normativa antiriciclaggio che prevede una elevata specializzazione professionale. Deve essere considerato, inoltre, che il rapporto tra gli intermediari e la clientela è piuttosto sfumato, in quanto è riferibile a prestazioni occasionali, che non consente una adeguata applicazione dei principi “conosci il tuo cliente” normalmente applicati dalle banche.
Infine deve essere segnalato che il sistema che opera in ambito internazionale funziona anche in Paesi ove non esiste alcuna legislazione antiriciclaggio, ovvero ridottissimi obblighi per gli intermediari finanziari.
Sulla scorta di queste considerazioni, è sorta la necessaria preoccupazione che tali sistemi di trasferimento di denaro, tipici della moderna economia della globalizzazione, possono essere sfruttati per fini illeciti e, in particolare, per finalità di riciclaggio da parte della criminalità organizzata internazionale, sia di tipo mafioso che di tipo terroristico.

Il finanziamento del terrorismo internazionale

Gli attentati terroristici dell’undici settembre 2001 e i conseguenti eventi bellici hanno sollevato, sul piano internazionale, numerose questioni di portata strategica per la stessa convivenza tra i popoli, ma anche di difficile soluzione; tra tali questioni si è posta, con particolare rilievo, quella dell’integrità dei circuiti finanziari.
L’aver constatato che il compimento di atti terroristici, criminali o anche genericamente illegali, può essere agevolato grazie all’utilizzo dell’industria bancaria e finanziaria nazionale e internazionale induce a due considerazioni: in primo luogo, i circuiti finanziari possono essere un terreno privilegiato per le indagini di ogni tipo; in secondo luogo, i rischi di illegalità e di criminalità nel sistema finanziario non si limitano al pericolo di colpire patrimonialmente i risparmiatori e gli operatori, ma possono avere un effetto moltiplicativo dei danni e dei conflitti sull’intera comunità internazionale.
Conseguentemente, l’integrità si pone alla base del regolare funzionamento dei mercati, quale indicatore della capacità dell’intero sistema economico e giuridico di tutelare non solo i diritti fondamentali sul piano sociale ed economico ma anche su quello della coesistenza pacifica e dell’ordine pubblico.
I successivi sviluppi, le azioni militari e i rischi di estensione dei conflitti hanno ancor più reso evidente che, per avviare meccanismi virtuosi, occorre evitare che lo sviluppo economico sia portatore di sempre maggiori contrasti e squilibri. Nei Paesi dove è maggiore la povertà il terrorismo può trovare condizioni favorevoli. Va altresì impedito che l’integrazione dei mercati finanziari fornisca uno strumento privilegiato anche per le attività criminali, le organizzazioni terroristiche, le politiche destabilizzanti.
Da questo punto di vista, l’industria bancaria e finanziaria è particolarmente vulnerabile, giacché in essa si scambiano beni fiduciari, invisibili, in una situazione dominata dalle imperfezioni informative, quindi funzionale anche ad operazioni - quelle illegali - il cui successo è tanto più probabile quanto più la trasparenza è ridotta. Come osservato nelle recenti Considerazioni Finali del Governatore, Antonio Fazio, nell’assemblea generale ordinaria della Banca d’Italia, “l’ordinato funzionamento dei mercati dei capitali richiede informazioni tempestive, corrette, complete. … Sono essenziali correttezza, competenza, deontologia: di esse si alimentano la reputazione degli operatori e la fiducia del mercato”.
Talvolta la riservatezza degenera in opacità se non in mimetismo; spesso la determinante nella scelta di uno strumento finanziario attiene più alla riservatezza della sua forma che alla convenienza dei prezzi, delle condizioni e delle garanzie. Inoltre, in generale, ogni imperfezione nel funzionamento dei mercati e delle relative regole del gioco - i cosiddetti fallimenti del mercato e dello Stato - rendono l’ambiente finanziario, ed economico in generale, meno immune ai rischi di illegalità.

I fenomeni transnazionali del crimine organizzato

Il crimine organizzato costituisce un pericolo per le democrazie moderne, per la straordinaria capacità di accumulare enormi ricchezze e di inquinare e condizionare le istituzioni. Esso, inoltre, si evolve e si radica nella società cercando di soddisfare una domanda di beni e servizi illeciti (stupefacenti, prostituzione, pedofilia, contrabbando, immigrazione clandestina ed altro) su scala sovranazionale.
Di fatti il carattere che contraddistingue le grandi organizzazioni criminali - specie quelle mafiose - consiste nella loro progressiva ed ormai compiuta internazionalizzazione. Varie ne sono le cause.
La prima può essere colta nella natura dei beni trattati dalle organizzazioni: in particolare le sostanze stupefacenti e le armi, ma anche gli immigrati clandestini, i rifiuti tossici, il materiale pornografico, la tratta degli esseri umani, il contrabbando di tabacchi, ecc.. Questi beni sono normalmente prodotti in luoghi diversi da quelli ove sono utilizzati ed il loro passaggio da uno Stato all’altro avviene, dunque, eludendo controlli, corrompendo chi deve vigilare sui transiti ed utilizzando, per i pagamenti, istituzioni legali come banche e società finanziarie.
Tutto ciò rafforza i vincoli fra le organizzazioni criminali che operano sui diversi territori statali.
Tale situazione, a sua volta, produce non solo un maggior potenziamento dei singoli gruppi attraverso le sinergie operative che tra loro si instaurano, ma fa sì che si stabiliscano accordi fra i vertici gerarchici delle organizzazioni mafiose di diversa nazionalità e che a tali accordi debbano necessariamente aderire, pena la loro scomparsa, anche le associazioni criminali di caratura non mafiosa.
Il secondo fattore propulsivo della internazionalizzazione del mondo criminale di grosso spessore può essere rinvenuto nella globalizzazione dell’economia.
Questo ha comportato il graduale depotenziamento delle frontiere nazionali, la sempre più libera e non controllata circolazione delle persone e dei beni con una ricaduta sullo sviluppo e sull’interconnessione fra le economie ed i soggetti criminali dei vari paesi.
Su questi effetti ha poi influito la “miopia” degli Stati che, pur abbattendo frontiere e controlli, non hanno ancora adottato regole comuni, a partire dalla definizione di “criminalità organizzata”, per contrastare il crimine sul piano internazionale.
La stessa Europa - è stato esattamente notato - è un’area a “legalità variabile” e le differenze fra le legislazioni penali europee aprono varchi insperati a tutte le organizzazioni criminali.
La «transnazionalità» del crimine è, dunque, una caratteristica diversa dalla sua «internazionalità». Con questa seconda locuzione ci si riferisce, infatti, alla circostanza che un gruppo criminale non opera unicamente nel territorio dello Stato ove è sorto, ma svolge la sua attività anche all'estero (ad es. è noto che famiglie di 'ndrangheta agiscono anche in Francia, Germania, Australia, ecc.); con la prima, invece, si intende alludere alla cooperazione che gruppi criminali di diversa nazionalità instaurano fra di loro per gestire più efficacemente determinati mercati criminali. Tale fenomeno è indotto dalla natura stessa di tali mercati che hanno spesso ad oggetto beni mobili (stupefacenti, armi, essere umani, denari di illecita provenienza, rifiuti radioattivi o comunque pericolosi) che debbono essere trasferiti dal paese di produzione a quello di consumo (o di rifugio), attraversando i territori di altri Paesi. Da qui le sinergie fra i vari gruppi criminali che gestiscono il mercato, sinergie che non solo alimentano e sorreggono il traffico, ma potenziano i singoli gruppi che trovano ragione di maggior forza e potenza nei rapporti che instaurano con altre associazioni.
Il primo fenomeno di internazionalizzazione del crimine organizzato italiano si è verificato con i flussi migratori che hanno favorito tale fenomeno.
è fin troppo nota la costituzione di un gruppo di “cosa nostra” negli Stati Uniti d’America agli inizi del secolo, ovvero la costituzione di un “siderno gruppo” in Canada costituito da emigranti calabresi, così come è stata riscontrata la presenza di gruppi calabresi in Australia ove è stata addirittura costituita una città denominata “nuova Platì”.
I fenomeni migratori dei criminali sono diventati purtroppo noti alle cronache giudiziarie.
Ma il salto di qualità tra la “vecchia mafia” e quella “contemporanea” e i fenomeni di transnazionalità sono avvenuti con la diffusione del traffico degli stupefacenti intorno agli anni ’70.
Nel 1975 la mafia turca stabilì una alleanza con la mafia siciliana, che prevedeva il compito per i turchi di fornire morfina base per l’eroina ed il compito dei siciliani di raffinarla. Già allora le due organizzazioni si erano divise il mercato europeo, lasciando i settori centrali e meridionali alla mafia e alla camorra italiana e quelli settentrionali ai turchi.
Un ulteriore sviluppo si ebbe nell’ottobre del 1987, quando nell’isola caraibica di Aruba, la famiglia dei “Caruana” e dei “Cuntrera” ed il cartello colombiano di Medellin decisero di allearsi prevedendo il baratto dell’eroina europea con la cocaina prodotta in Colombia e monopolizzando il mercato atlantico degli stupefacenti.
I fenomeni di cooperazione transnazionale della criminalità organizzata sono stati sempre influenzati da fenomeni geopolitici. è nota una intercettazione telefonica coeva alla caduta del muro di Berlino, del 1989, nel corso della quale Giovanni Tagliamento, uomo d’onore della “famiglia Morabito” di Catania, ordinava al suo interlocutore che si trovava a Berlino Ovest “di andare subito a Berlino Est e di comprare”. Alla richiesta di cosa comprare rispondeva “ristoranti, discoteche, pizzerie…tutto! Tutto! Tutto!”.
L’inizio degli anni ’90 è caratterizzato dall’irrompere sullo scenario della criminalità organizzata della mafia russa che ha stretto rapporti di alleanza con le altre mafie storiche e ha assunto una leadership mondiale nel settore.
Nel febbraio del 1993 un siciliano, insieme ad un socio della mafia americana, acquistò a Sverdlosk, un paesino degli Urali, la Banca Internazionale della Russia meridionale per una cifra sbalorditiva.
I servizi investigativi segnalarono che Sverdlosk si trova al centro di un famoso complesso militare industriale che equipaggiava l’Armata russa, che si trova in una regione ricca di petrolio ed è il luogo di origine di un clan della mafia russa “i grandi Urali” che opera su tutto il territorio sovietico.
Berlino era diventata la porta di accesso attraverso cui i traffici dell’Est rapidamente si cominciavano ad espandere nel resto d’Europa, poiché era stata scelta come punto di incontro delle macro organizzazioni criminali.
Sempre negli anni ’90 un mafioso siciliano acquistò tre alberghi a Francoforte. Dopo qualche mese 6 alberghi della zona erano ridotti in cenere. Nell’anno successivo 142 pizzerie ed alberghi subirono attentati incendiari nelle regioni della Bassa Sassonia e Renania Settentrionale.
D’altra parte anche in questo settore il Giudice Giovanni Falcone era stato inascoltato profeta in quanto nel novembre del 1990, nel corso di una conferenza del Bundeskriminalamnt a Wiesbaden, aveva affermato “organizzazioni come le triadi cinesi, la iacuzza giapponese, la mafia russa, sono tutte dotate, al pari della mafia, di loro strutture formali - gerarchicamente organizzate -, di grande flessibilità, con capacità di convertirsi in tempo straordinariamente breve a qualsiasi tipo di attività illecita. Queste organizzazioni godono di larghe disponibilità finanziarie, fanno ricorso alla violenza e tentano in tutti i modi di garantirsi il controllo della polizia e della magistratura oltre che la connivenza del potere politico”.
Proprio dagli insegnamenti di Giovanni Falcone, più di venti anni fa, è sorta l’esigenza forte di potenziare le indagini patrimoniali nel settore della criminalità organizzata mafiosa e terroristica e di prestare la massima attenzione possibile ai fenomeni di riciclaggio.

Il riciclaggio del danaro provento dei reati di criminalità organizzata e di terrorismo. Analisi economica del fenomeno

Il riciclaggio, secondo un’accezione lata del termine, è costituito dalle condotte afferenti la circolazione e l’occultamento di beni provenienti da gravi delitti (convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990, direttiva del Consiglio dei Ministri della CEE n. 91/308 del 10 giugno 1991).
Il contrasto alle attività illecite di riciclaggio deve essere analizzato sotto vari profili: l’analisi del fenomeno economico; l’esame delle ipotesi delittuose; l’individuazione degli strumenti processuali che ne consentano l’accertamento probatorio; ed infine lo studio della ampia legislazione che tende ad evitare la circolazione di “danaro sporco” nei circuiti finanziari e ad individuare le “operazioni sospette”.
Le analisi economiche dei fenomeni di riciclaggio (1) sono oggi di rilevante attualità in quanto la criminalità organizzata è stata capace di predisporre una fitta rete di strutture economiche che controllano ampie aree di settori produttivi. Nella nostra società è ormai divenuto familiare il concetto di economia mafiosa, quale rete intricata di rapporti tra attività criminali ed attività produttive formalmente lecite, finanziate in tutto od in parte con gli enormi profitti delle prime.
La dimensione assunta dal giro di affari criminali ha indotto la necessità di una gestione diretta degli investimenti ad opera delle organizzazioni mafiose. Si è così giunti alla recente situazione nella quale la presenza mafiosa nell’economia palesa una compenetrazione in settori ed attività essenziali per la vita del Paese, fino ad ostacolare il regolare sviluppo economico e sociale di intere aree geografiche.
La criminalità organizzata, secondo le analisi effettuate da istituti economici, finanziari e sociali, riesce a conseguire profitti inimmaginabili, stimati nell’ordine di diverse migliaia di miliardi solo nel nostro Paese.
Fra gli esperti è opinione comune che entità assai rilevanti di denaro sporco vengono sistematicamente destinate al mercato legale non solo per disporre di una pluralità di attività di copertura ma soprattutto per facilitare la progressiva integrazione sociale dei gruppi criminali. Però l’emergente borghesia criminale non recide mai i contatti con le attività che le hanno consentito questa specie di accumulazione originale.
Occorre considerare, infatti, che l’imprenditore mafioso si distingue dagli altri operatori economici soprattutto per una non trascurabile caratteristica: egli non può accettare il “rischio” di impresa che costituisce un requisito indefettibile della disciplina civilistica (art. 2082 e segg. c.c.).
Inoltre l’economia criminale è caratterizzata da un R.O.I. (return of investiment) molto elevato, che in alcuni casi - come ad esempio il traffico di cocaina - raggiunge il rapporto 5 c/o 1 in una settimana (ad un investimento di 100 milioni per l’acquisto di cocaina corrisponde un ritorno di 500 milioni dopo la collocazione sul mercato dello spaccio).
Conseguentemente l’imprenditore mafioso difficilmente accetterà le regole del mercato e farà uso di metodi intimidatori per acquisire una posizione monopolistica o per risolvere i conflitti sindacali.
La strategia è quella della massima discrezione e del camuffamento degli investimenti: una mimetizzazione sempre accurata delle “scalate” e degli acquisti, la cui pericolosità per il sistema finanziario ed economico è evidente.
Sulla scorta degli studi effettuati prevalentemente negli Stati Uniti si sostiene che il procedimento della ripulitura del denaro percorre tre tappe fondamentali.
La prima, detta del “collocamento” (placement stage), serve a sbarazzarsi del denaro contante, spesso anche di piccolo taglio, provento della vendita della droga o di altre attività criminali.
L’obiettivo immediatamente perseguito è la trasformazione del contante nella c.d. “moneta scritturale”, fisicamente impalpabile e rappresentata da saldi attivi dei rapporti costituiti presso intermediari finanziari: i trasferimenti elettronici dei fondi faranno il resto, consentendo con vari bonifici di rendere sempre meno percettibili le circostanze dell’ingresso della ricchezza nel circuito finanziario.
Quasi sempre si ricorre al frazionamento dei versamenti, accendendo una pluralità di conti nella stessa banca o in banche diverse e avvalendosi di prestanome, che a volte si limitano a ritirare blocchetti di assegni e a consegnarli ai veri titolari del rapporto: è il fenomeno del c.d. smurfing (dall’inglese smurf, i Puffi dei cartoni animati), che serve ad evitare qualsiasi censimento delle operazioni.
In Italia l’inserimento immediato di ingenti quantità di banconote nel sistema bancario è ormai scoraggiato dalla normativa in vigore, per cui il “prelavaggio” avviene sempre più spesso nei Paesi esteri che ancora consentono simili operazioni, e, così, buona parte del “tesoro” criminale si colloca fuori dal paese.
La seconda fase (layering stage), finalizzata al completo camuffamento dell’origine e delle tracce contabili del denaro sporco, è affidata ad una pluralità di ulteriori trasferimenti, e a volte anche ad una nuova conversione in denaro contante: è la tecnica del “guado del pellerossa” che spezza la traccia documentale dei trasferimenti (paper tracing) come nei casi della formazione di assegni circolari dopo prelievi di contanti, evitando con cura di far risultare congiunte le due operazioni.
L’ultimo stadio del ciclo è quello dell’integrazione del denaro sporco nel sistema legale (integration stage), il riciclaggio vero e proprio, che si realizza attraverso le forme più varie. Tuttavia, per la loro ricorrenza, alcune tecniche sembrano più confacenti alla nostra realtà. Tra queste, in primo luogo, quella del c.d. loan back, in sostanza un prestito a sé stesso, ufficializzato attraverso una regolare pratica di finanziamento, che serve ad assicurare una facciata di legalità alla disponibilità del denaro. In realtà l’interessato, o un suo prestanome, conferisce all’istituto erogatore le garanzie richieste, provenienti a volte anche dall’estero, ad esempio attraverso l’utilizzazione di certificati di deposito, per lo più negoziabili al portatore. Così spuntano nuove attività imprenditoriali o si rilevano imprese in crisi, facili preda dei riciclatori, che il più delle volte conservano al loro posto i precedenti titolari o amministratori, attratti da adeguate retribuzioni e affrancati dai debiti.

D’altra parte alcune procedure finanziarie sospette, quali l’esplosione degli investimenti in borsa, la diffusione di società fiduciarie in aree geografiche economicamente arretrate, l’utilizzazione dei contratti di lease back fino a qualche tempo fa vietati dalla Cassazione, il mercato dei titoli negoziabili al portatore che è più diffuso di quello dei titoli nominativi malgrado il tasso di interesse meno elevato, sono fenomeni sotto gli occhi di tutti.
Nel più tradizionale settore dell’edilizia si assiste all’uso della tecnica della finta speculazione, in cui l’acquirente-riciclatore operando sul mercato offre una parte del prezzo in “nero” ad un venditore solitamente consenziente per ragioni fiscali. Dopo la ristrutturazione dell’immobile, il prezzo sale fino a comprendere il precedente impiego in nero: la successiva vendita a ragionevole quotazione di mercato giustifica un corrispettivo che legalizza la percentuale di denaro sporco impiegata nell’operazione.
Crescente diffusione sembrano avere le tecniche di riciclaggio attraverso falsificazione di contabilità: così ad esempio vendite all’estero fatturate a prezzo maggiorato consentono ingresso in Italia di denaro parcheggiato in attesa di impieghi apparentemente leciti.
Nel settore della falsa contabilità le tecniche di riciclaggio sembrano avere pienamente mutuato quelle tradizionali della criminalità economica (sperimentate con le frodi fiscali, le esportazioni di capitali all’estero, la costituzione e la gestione delle riserve occulte per finalità corruttive e i reati fallimentari).
Occorre tener presente che se l’attività di riciclaggio ha superato in maniera efficace le due fasi preliminari (placement e layering) sarà ben difficile per gli investigatori individuare le tracce della provenienza del denaro ed il collegamento con attività illecite.
Ecco perché la moderna legislazione antiriciclaggio ha dedicato grandi risorse al controllo delle fasi preliminari ed alle procedure di segnalazione delle operazioni sospette.

Istituti processuali applicabili per le indagini concernenti delitti di riciclaggio

La più recente legislazione penale ha dotato il magistrato penale di una serie di norme che consentono un potere più esteso, sotto l’aspetto della ricerca ed acquisizione della documentazione esistente presso gli intermediari finanziari.
In tema di indagini bancarie, particolare rilievo assume la norma del secondo comma dell’art. 248 c.p.p., che consente all’Autorità Giudiziaria il potere di delegare agli ufficiali di P.G. la ricerca presso le banche per “esaminare atti, documenti e corrispondenza”.
Il maggior problema interpretativo offerto dall’art. 248, secondo comma, anche per le sue notevoli implicazioni pratiche, riguarda la delegabilità o meno delle perquisizioni da parte dell’Autorità Giudiziaria in conseguenza del rifiuto posto in essere dalla banca al rintraccio di "cose da sottoporre a sequestro” o all'accertamento di “circostanze utili ai fini delle indagini”.
La formulazione letterale dell’ultima parte del secondo comma dell’art. 248 finisce per ricalcare sostanzialmente la terminologia usata dal legislatore nell’art. 340 del vecchio codice, statuendo che “in caso di rifiuto l’autorità giudiziaria procede a perquisizione”.
Secondo la relazione del nuovo codice, nel difetto di consenso da parte della banca “solo l’Autorità Giudiziaria potrà procedere a perquisizione”. Ne deriverebbe un divieto di delegabilità, in questa ipotesi, della perquisizione da parte della A.G..
Anche i primi commenti sul punto propendono verso un divieto della delegabilità della perquisizione, interpretazione che sarebbe avvalorata dalla terminologia usata dal Legislatore, in quanto la norma fa riferimento esclusivo all’A.G. pur avendo nel precedente periodo distinto l’attività di quest’ultima da quella della P.G..
Tuttavia, è stata formulata una tesi opposta secondo la quale nel caso della perquisizione sussiste la possibilità per il magistrato penale di delegare la P.G. per una serie di considerazioni:
a) il tenore letterale della norma, di per sé, non assume nessun significato di limitazione per la A.G. a delegare tale attività. Infatti la terminologia della norma ricalca sostanzialmente quella dell’art. 340, secondo comma, del vecchio codice a cui il legislatore ritenne necessario aggiungere un ultimo comma al fine di limitare la delegabilità di tale attività. Non si vede il motivo per cui il legislatore del nuovo codice pur prevedendo nell’articolo immediatamente precedente la generale delegabilità della perquisizione non avrebbe dovuto fare altrettanto;
b) l’art. 255 c.p.p. prevede un’analoga terminologia “l’autorità giudiziaria può procedere al sequestro penale” ma da questa, generalmente, non si deduce una limitazione nei poteri di delega del sequestro per il magistrato penale;
c) nell’ipotesi prevista dall’art. 103, quarto comma, il legislatore, volendo indicare una limitazione al potere di delega della perquisizione, ha ritenuto necessario operare un’espressa indicazione al riguardo, stabilendo che l’A.G. “procede personalmente” alle ispezioni, alle perquisizioni ed ai sequestri negli uffici dei difensori, sanzionando altresì con la “inutilizzabilità” gli atti acquisiti in violazione di tale disposizione;
d) assume, altresì, rilievo al riguardo la considerazione che se venisse ritenuta valida la prima interpretazione della norma, ne deriverebbe come singolare conseguenza che, nel caso di rifiuto della banca alla ricerca di dati, erano maggiori i poteri in ordine alla perquisizione previsti dal vecchio art. 340 ultimo comma rispetto alle possibilità dettate dall’attuale art. 248 c.p.p..
Infatti ai sensi dell’art. 340 ultimo comma era possibile la delega della perquisizione presso banche in materia di terrorismo, eversione e criminalità organizzata, mentre tale possibilità, anche in tali settori, sarebbe negata se si accedesse alla prima tesi.
Inoltre, se si accogliesse la tesi della relazione definitiva al codice si concederebbe alle banche il singolare potere di eliminare, attraverso il rifiuto, una parte delle notevoli innovazioni previste dal nuovo codice di procedura penale, in quanto, si è già detto in precedenza, avrebbe una notevole incidenza sulle effettive possibilità di svolgere indagini rapide e penetranti.
Conseguentemente, il meccanismo del rifiuto previsto dall’art. 248, secondo comma, c.p.p., potrebbe essere usato come espediente soprattutto dagli istituti di credito che si trovano ad essere in qualche modo condizionati dalle organizzazioni criminose o intendono evitare l’accertamento di situazioni illecite.
Gli artt. 253-255 c.p.p. che riguardano il decreto motivato di sequestro e le attività relative nonché il sequestro presso banche non offrono particolari problemi di interpretazione.
Deve essere segnalato l’art. 255 c.p.p. che tratta del sequestro presso le banche; in base allo stesso il provvedimento può riguardare documenti, titoli (di qualunque specie), valori (di ogni tipo: denaro, moneta, preziosi), somme depositate in conto corrente (o a risparmio) e ogni altra cosa anche se contenuta in cassette di sicurezza.
Inoltre, mancando espressa indicazione al riguardo, nell’art. 255 c.p.p., non si rinvengono delle limitazioni tali da fare escludere, in questo caso, la possibilità per l’A.G. di delegare questa attività agli ufficiali di P.G..
Presupposto per il sequestro presso le banche consiste nel “fondato motivo di ritenere” che le cose o i documenti in precedenza indicati “siano di pertinenza al reato”.
L’aspetto più interessante dell’art. 255 c.p.p. è che sussistono i presupposti ricordati; è possibile operare un sequestro di cose, valori o documenti “quantunque non appartengono all’imputato o non siano iscritti al suo nome”.
Il nuovo sistema processual-penale consente al Pubblico Ministero anche con riferimento all’accertamento presso le banche nuove metodiche per rendere efficiente ed incisivo questo strumento.
Insomma uno dei maggiori compiti del P.M. è quello di saper sfruttare appieno le risorse offerte dal nuovo meccanismo processual-penale, predisponendo una metodica di indagine rapida ma nel contempo rigorosa sul piano probatorio.
Nel corso del 1991, prima con la legge n. 203 e poi con la legge n. 410, sia le strutture organizzative e materiali di polizia giudiziaria che quelle di polizia amministrativa hanno subito una profonda opera di ristrutturazione con specifico riferimento alla criminalità organizzata. Le ipotesi di riciclaggio rientrano tra quelle in ordine alle quali è stata prevista l’operatività dei servizi centrali ed interprovinciali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché della Direzione Investigativa Antimafia.
Conseguentemente una delle principali attività del P.M. è quella di delegare indagini ad un corpo di polizia giudiziario particolarmente qualificato.
Inoltre, con riferimento anche ai procedimenti afferenti i delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter c.p., è stata introdotta, con l’art. 10 della legge n. 172/1992, una norma derogatoria di principi generali in materia di misure cautelari.
Tale norma dispone, infatti: “Quando è necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti di cui agli artt. 629, 648-bis, 648-ter c.p., il Pubblico Ministero può, con decreto motivato, ritardare l’esecuzione dei provvedimenti che applicano una misura cautelare, dell’arresto, del fermo dell’indiziato di delitto o del sequestro. Nei casi di urgenza il ritardo dell’esecuzione dei predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma il relativo decreto deve essere emesso entro le successive 48 ore. Per gli stessi motivi di cui al comma 1 gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza, dandone immediato avviso, anche oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini, e provvedono a trasmettere allo stesso motivato rapporto entro le successive 48 ore.”.
La norma incide sul principio della obbligatorietà dell’esecuzione immediata dei provvedimenti che applicano una misura cautelare e dell’arresto.
La ragione di tale importante deroga deve essere individuata nella necessità che la rigidità delle menzionate situazioni giuridiche processuali, finalizzata a perseguire obiettivi importanti ma immediati e di corto respiro rispetto alle tipologie criminali cui si è fatto riferimento, non finisca per recare irrimediabile detrimento a quelli che sono gli obiettivi finali di una indagine in materia, ovvero la rappresentazione processuale di tutto il fenomeno criminale e non solo di una sua parte, l’individuazione e la cattura (se necessaria) di tutti e non solo di alcuni responsabili. Contemporaneamente il disposto normativo in questione, riconoscendo espressamente al pubblico ministero ed alla polizia giudiziaria la facoltà - pur subordinata a particolari condizioni - di ritardare o addirittura non compiere atti dei rispettivi uffici, impedisce che insorgano in capo a tali organi quelle responsabilità di tipo disciplinare o penale che si creerebbero se la norma stessa non esistesse. Invero la disciplina de quo, costruendo una situazione giuridica di potere condizionato alla sussistenza di determinati presupposti, introduce una vera e propria ipotesi di esercizio di diritto (art. 51, 1° comma c.p.).
L’esistenza di una situazione di ostacolo al raggiungimento di alcuni scopi del processo da parte del principio di obbligatorietà nel compimento immediato di atti o nell’esecuzione di provvedimenti è stata per altro riconosciuta dal Legislatore non in modo generalizzato - il che avrebbe portato al sovvertimento ingiustificato del principio stesso - ma in modo circoscritto a determinate circostanze ed in riferimento ad indagini riguardanti particolari delitti; e ciò non solo e non tanto in relazione alla loro oggettiva gravità, quanto piuttosto in relazione al fatto che specialmente con riferimento alle indagini che li riguardavano si è storicamente manifestata o si poteva ritenere manifestabile la situazione di ostacolo già illustrata.
La norma in questione è dunque di natura eccezionale perché deroga in circostanze delimitate e circoscritte alla disciplina generalmente riservata a determinati atti e dunque non può essere applicata oltre i casi previsti.
Può, inoltre, essere ritardata l’esecuzione del fermo di indiziato di delitto. L’atto suppone che il pubblico ministero abbia già emesso il relativo decreto (artt. 384, primo comma c.p.p., 122 disp. att. c.p.p.). Non sembra invece possibile il differimento da parte del pubblico ministero di un fermo di iniziativa della polizia giudiziaria, visto che quest’ultimo suppone il mancato intervento del pubblico ministero stesso (art. 384, secondo e terzo comma, c.p.p.).
Infine può essere ritardata l’esecuzione di un provvedimento di sequestro. Anche qui il presupposto è che il provvedimento sia stato adottato: si tratta del decreto motivato di cui all’art. 253, primo comma c.p.p., del decreto motivato di cui all’art. 321, primo comma c.p.p., dell’ordinanza di cui all’art. 317 primo comma c.p.p.. Invero il termine “sequestro” è ampio e comprende, letteralmente, sia il sequestro probatorio che quello preventivo che quello conservativo. Relativamente a quest’ultimo nulla, in linea astratta, impedisce l’esercizio, da parte del pubblico ministero, del potere di differimento; tuttavia poiché il sequestro conservativo può essere adottato solo nei confronti dell’imputato successivamente all’esercizio dell’azione penale e quindi terminata la fase delle indagini, rarissimamente si manifesteranno, con riferimento all’esecuzione di detto atto, quelle esigenze a tutela delle quali è previsto l’esercizio del potere in questione.
La tassatività della norma di cui si tratta, derivante dal suo carattere eccezionale, non ne permette una interpretazione in via analogica, cosicché il pubblico ministero non potrà, ad esempio, differire l’esecuzione di provvedimenti che dispongono perquisizioni od ispezioni.
è necessario altresì precisare che il potere del pubblico ministero non si esercita esclusivamente in ordine a provvedimenti che siano collegati in modo più o meno diretto al procedimento nell’ambito del quale il pubblico ministero stesso intende acquisire prove ovvero individuare autori ovvero procedere alla cattura con riferimenti ai delitti di estorsione, riciclaggio o reinvestimento; tale potere è esercitabile anche con riguardo a provvedimenti che nulla abbiano a che vedere con l’indagine che si sta compiendo e che trovino origine e fondamento nell’ambito di procedimenti diversi. Sarà cioè differibile, allo scopo ad esempio di individuare i responsabili di fatti di riciclaggio, tanto l’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del sequestratore in forza dell’imputazione di sequestro di persona, quanto l’ordinanza emessa a suo carico in forza di imputazione diversa e priva di alcun legame con quella.
Altra norma di particolare rilievo nella materia è prevista all’art. 12 quater legge n. 356/1996 di conversione del d.l. n. 306/1992 e si inserisce nell’ambito della speciale disciplina riservata all’operato dell’agente provocatore.
La disposizione in questione stabilisce infatti che, salva la previsione dell’art. 51 c.p., non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla D.I.A. ovvero ai servizi centrali ed interprovinciali di cui all’art. 12 legge n. 203/1991 i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p. ovvero a delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, compiono operazioni specificatamente descritte dalla norma e rientranti nelle relative ipotesi delittuose o direttamente o a titolo di concorso. L’esecuzione di tali operazioni deve essere disposta, a seconda del servizio di appartenenza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che procede, dal capo della polizia, dal comandante generale dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza ovvero dal Direttore della D.I.A. (previa delega della relativa competenza da parte del ministro dell’interno: art. 2, comma 2- quater, legge n. 410/1991).
Tale disposizione ha evidentemente la funzione sia di imputare al più alto livello delle istituzioni competenti in materia il compimento di operazioni che appaiono particolarmente delicate, sia di assicurarne il coordinamento con altre già in corso o da eseguire successivamente; perciò esso deve essere adottato preventivamente rispetto al compimento delle operazioni stesse. Tuttavia le cause di non punibilità previste ai commi 1 e 2 dell’articolo in questione appaiono del tutto svincolate nei loro presupposti dalla presenza o no del provvedimento appena menzionato cosicché il comportamento dell’ufficiale di polizia giudiziaria che agisse in sua mancanza comunque rimarrebbe scriminato, anche se potrebbe acquistare rilievo sotto il profilo disciplinare.
Più importante, per quel che qui interessa, il disposto del comma 3. Lo svolgimento dell’operazione da parte dell’agente provocatore comporta di necessità la consumazione di un reato o comunque la sua rilevazione. Di tutto ciò deve essere data immediata notizia all’autorità giudiziaria.
Si tratta quindi di una circoscritta eccezione al disposto dell’art. 347 c.p.p.: l’ufficiale di polizia giudiziaria che prende notizia di reati commessi ha il dovere di farne comunicazione senza ritardo salvo che si tratti di reati tra quelli menzionati all’art. 275, terzo comma c.p.p., e salvo il caso dell’urgenza; a tali eccezioni si aggiunge appunto l’eventualità che l’ufficiale di polizia giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in proposito, proceda alla sostituzione o al trasferimento di denaro, beni od altre utilità provenienti da delitto o altrimenti proceda in modo da ostacolarne l’identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l’impiego ovvero ancora acquisti, riceva od occulti o comunque si intrometta nel fare acquisire, ricevere, occultare armi, esplosivi o munizioni.
Tutte queste situazioni obbligano l’ufficiale procedente ad avvisare immediatamente il P.M..
In tema di mezzi di ricerca della prova utilizzabili in fase di indagini per i delitti qui considerati si deve registrare la ovvia validità delle norme codicistiche dettate in materia (libro III, titolo III c.p.p. ).
In particolare intercettazioni telefoniche e ambientali sono ammissibili ex artt. 266 e 267 c.p.p. nei procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p.p.. Il riferimento, in deroga alle disposizioni appena citate, al solo presupposto dei sufficienti indizi di reato (art. 13 d.l. n. 152/1991 conv. con mod. dalla legge n. 203/1991) avrà rilevanza nella materia che occupa solo quando i delitti suddetti appaiono aggravati ai sensi dell’art. 7, primo comma, d.l. n. 152/1991 conv. con mod. dalla legge n. 203/1991 ovvero quando appaiono commessi come reati-fine di associazione per delinquere.
Nessuna forma di intercettazione di comunicazioni è invece ammissibile nei procedimenti relativi ai reati previsti dalla legge n. 197/1991 o perché di natura contravvenzionale o perché puniti con la reclusione non superiore nel massimo ai 5 anni di reclusione.
L’art. 27 legge n. 55/1990, prevede, poi, una speciale disciplina in relazione ai mezzi di ricerca della prova esperibili di iniziativa dalla polizia giudiziaria. Oltre a quanto previsto dall’art. 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e repressione del delitto previsto dall’art. 416-bis c.p. e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-ter dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli possono procedere in ogni luogo al controllo e all’ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata o provenienti dai delitti predetti nonché armi, munizioni, esplosivi. Dell’esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro 48 ore al Procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive 48 ore. Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità e urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell’autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia senza ritardo e comunque entro 48 ore, al Procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive 48 ore.

Conclusioni

Nell’analisi dei fenomeni di criminalità organizzata, l’azione di contrasto nei confronti del riciclaggio dei proventi di origine illecita ha assunto un ruolo strategico.
Due ragioni di fondo possono spiegare tale centralità; la prima attiene ai danni prodotti dal riciclaggio, la seconda riguarda la possibilità di contrastare con successo la criminalità proprio sul versante finanziario.In altri termini:
1. il riciclaggio dei proventi illeciti è fattore di forte inquinamento del sistema economico poiché determina rilevanti flussi finanziari non orientati da una trasparenza delle risorse;
2. il riciclaggio costituisce, per converso, un momento di vulnerabilità dei soggetti e delle organizzazioni criminali in quanto il contatto con operatori economici sani, specie in presenza di un approccio collaborativo da parte di questi ultimi, aumenta la possibilità di individuare fenomeni illeciti e di raccoglierne le prove; tale ipotesi può risultare più verosimile con riguardo al riciclaggio finanziario, attese le regole ed i controlli cui sono sottoposti le banche e gli intermediari finanziari in genere.
La sfida del terzo Millennio sarà quindi costituita dalla capacità e dalla professionalità degli investigatori, soprattutto nelle indagini patrimoniali.
La disciplina della trasparenza dei mercati finanziari è costituita da una mole considerevole di leggi a disposizione degli inquirenti.
Occorre ricordare, però, l’insegnamento di Montesquieu, fondatore dello stato moderno, che ci ha lasciato un profondo monito: “non sono le leggi che rendono buoni gli uomini, ma sono gli uomini buoni che possono fare bene le leggi e soprattutto applicarle bene”.


(1) Particolarmente interessanti sull’argomento sono gli studi di Donato e Masciandaro: “Criminalità ed intermediazione finanziaria” e “Banche e Riciclaggio” - Edibank.

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