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Per Aspera Ad Veritatem n.22
Quadro delle principali disposizioni antiterrorismo approvate dopo l'11 settembre in alcuni Paesi dell'Unione Europea


Gli attentati di New York e Washington dell'11 settembre hanno spinto le organizzazioni internazionali ad adottare atti di indirizzo e risoluzioni finalizzati a rafforzare l'impegno degli Stati nella lotta al terrorismo.
Su un piano più concreto, l'Unione Europea ha a sua volta adottato strumenti normativi, riferiti in particolare alle fonti di finanziamento e al blocco dei beni, per dotare le autorità di sicurezza, nei singoli sistemi giuridici, di più efficaci strumenti di contrasto al terrorismo.
Il medesimo processo ha riguardato le legislazioni nazionali che, in un'ottica di sempre maggiore coesione internazionale e con lo scopo di pervenire ad una migliore armonizzazione delle differenti normative, hanno posto la lotta al terrorismo e la sicurezza internazionale tra le questioni prioritarie di questo momento storico.
Per fornire alcune informazioni sullo sviluppo di tale processo, presentiamo, di seguito, un sintetico quadro delle disposizioni legislative antiterrorismo più significative, già adottate o in via di approvazione in alcuni Paesi dell'Unione Europea dopo l'11 settembre.

AUSTRIA

Proposta di legge:

Elementi descrittivi:

Disegno di legge concernente estensione ed inasprimento delle previsioni penali in materia di terrorismo e criminalità organizzata

La proposta prevede:

  • la definizione per legge del reato di "associazione terroristica" (art. 278 b) con sanzioni fino a 15 anni di reclusione;

  • la definizione per legge del reato di "finanziamento al terrorismo" (art. 278 d) con sanzioni fino a 5 anni di reclusione;

  • l'introduzione di una speciale previsione per "Reati terroristici" (art. 278 c) che consenta di aumentare di un mezzo le sanzioni per quanto concerne i "reati ordinari" posti in essere a supporto del terrorismo;

  • estensione della definizione del reato di "banda" ad "associazione criminale" (art. 278) in adesione agli accordi dell'UE e dell'ONU.

Sono previste, altresì, le seguenti misure:

  • la possibilità di disporre il sequestro nei confronti dei proventi delle associazioni terroristiche;
  • la riduzione di pena in caso di cooperazione con l'A.G.;
  • l'estensione della giurisdizione nazionale ai reati di associazione terroristica e finanziamento del terrorismo;
  • l'estensione del termine di riciclaggio di denaro coerentemente con la Convenzione ONU sulla criminalità organizzata.
Ratifica della Convenzione del Consiglio dell'UE concernente il Cybercrime, approvata in data 23.11.2001.

A seguito della ratifica di tale convenzione, sono stati ridefiniti i reati riconducibili a tale tematica, adeguando anche la relativa previsione penale.

Le modificazioni legislative porteranno anche significativi emendamenti al codice di procedura penale, con particolare riguardo alla necessità dell'identificazione successiva dei dati telefonici e dell'ubicazione del possessore di un telefono mobile.

BELGIO

Proposta di legge:

Elementi descrittivi:

Proposta di legge in materia di SS.II. La proposta, attualmente in discussione, amplia i poteri dei SS.II. ricomprendendovi la possibilità di effettuare intercettazioni delle telecomunicazioni

Proposta di decreto reale concernente la creazione di una Direzione federale per la valutazione della minaccia terroristica ed estremistica.

L'istituenda Direzione costituirà il centro di raccordo di tutte le informazioni dei Servizi competenti in materia di lotta al terrorismo al fine di consentire una valutazione coordinata ed organica delle minacce terroristiche.
Disegno di legge, approvato dal Consiglio dei Ministri, che introduce nel codice penale l'art. 327bis che configura la fattispecie di “simulazione di attentato” contro persone e/o beni. La fattispecie di nuova introduzione, sanzionata con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e l'ammenda da 50 a 300 F.B., sanziona la condotta di coloro i quali diffondono, in qualsiasi modo, una sostanza apparentemente pericolosa con il solo fine di suscitare un serio allarme di attentato contro persone e/o beni.
Disegno di legge, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri, concernente particolari metodi investigativi e di ricerca.

La proposta definisce determinati particolari metodi di ricerca che hanno natura segreta e che possono comportare violazione di diritti fondamentali. La proposta riguarda, in particolare, l'osservazione, l'infiltrazione ed il ricorso ad informatori. In tale contesto disciplina le relative tecniche applicative (vendite simulate, flash-roll, società di copertura, ecc.). Disciplina, inoltre, metodiche similari quali la sorveglianza, gli ascolti diretti, la corrispondenza, la raccolta di dati relativi a conti e transazioni bancarie. Il ricorso a tali mezzi investigativi è consentito esclusivamente, per finalità di giustizia, alle forze di polizia e sotto il costante controllo della Magistratura.

FINLANDIA

Leggi:

Elementi descrittivi:

Legge di ratifica della Convenzione Internazionale sugli esplosivi al plastico, entrata in vigore nel gennaio 2002. La proposta, attualmente in discussione, amplia i poteri dei SS.II. ricomprendendovi la possibilità di effettuare intercettazioni delle telecomunicazioni

Proposte di legge:

Elementi descrittivi:
Proposta del Governo di modifica al vigente codice penale. La proposta è volta, in attuazione della decisione-quadro del Consiglio UE in materia di lotta al terrorismo, ad introdurre nel codice penale specifiche previsioni concernenti i reati terroristici.
Proposta governativa di ratifica della Convenzione Internazionale per la prevenzione e repressione degli attentati terroristici, presentata al Parlamento il 13.12.2001 e sottoposta al Presidente nel mese di marzo 2002.  
Proposta di ratifica della Convenzione Internazionale per la prevenzione e la repressione del finanziamento al terrorismo n. 54/109, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 9.12.1999.

La Finlandia ha firmato la Convenzione il 10.1.2000, tuttavia è necessario apportare alcune modifiche all'ordinamento interno, in particolare con riferimento all'introduzione di reati di acquisizione e raccolta dei fondi.

FRANCIA

Leggi:

Elementi descrittivi:

Legge 15 novembre 2001, n. 1062, in materia di sicurezza
(il testo è visibile al sito: www.legifrance.gouv.fr/citoyen).

Nell'ambito della legge sulla sicurezza sono state inserite nuove disposizioni destinate a rafforzare il dispositivo legislativo vigente in materia di terrorismo.  In particolare, è stato modificato l'art. 421-1 del codice penale, includendo nella lista degli atti suscettibili di essere qualificati terroristici anche il riciclaggio di denaro e l'insider trading.
L'articolo 421-2-2 del codice penale, inoltre, configura come reato il finanziamento ad una associazione terroristica.
Le nuove misure, adottate al fine di “disporre di mezzi assolutamente necessari alla lotta contro il terrorismo, alimentato dal traffico di stupefacenti e di armi, sostenuto anche dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione”, hanno la particolarità di essere applicabili solo sino alla fine del 2003.
Il governo si è impegnato a presentare un rapporto valutativo sull'applicazione di tale testo normativo prima della fine dell'anno 2002, che verifichi l'efficacia e l'opportunità di una sua reiterazione.

GERMANIA

Leggi:

Elementi descrittivi:

“Pacchetto anti-terrorismo”, entrato in vigore dal 1° gennaio 2002.

Si tratta di un complesso normativo adottato dal Governo Federale nell'immediatezza degli attentati dell'11 settembre 2001.
In sintesi riguarda:

  • introduzione nel c.p. del reato di partecipazione e supporto a gruppi terroristici, anche se privi di rilevante struttura e presenza in Germania;

  • rafforzamento ed ampliamento delle competenze dell'Ufficio Federale per la tutela della Costituzione, tra i cui compiti viene ricompresa l'acquisizione e la valutazione delle informazioni su qualsiasi attività diretta contro la pacifica coesistenza dei popoli. In particolare all'Ufficio è stato riconosciuto, nel quadro dei suoi compiti di prevenzione, il dirittodi chiedere informazioni ad istituti di credito e di servizi finanziari, a società finanziarie e compagnie aeree, nonché a società di telecomunicazioni. L'Ufficio è inoltre autorizzato ad utilizzare, in presenza delle circostanze fissate dall'art. 10 Cost., mezzi tecnici per localizzare telefoni cellulari accesi, solo nell'eventualità in cui analogo risultato non sia perseguibile con misure di sorveglianza;

  • ampliamento delle competenze del Servizio di controspionaggio militare, che è autorizzato a richiedere alle società che forniscono servizi di telecomunicazioni le informazioni sui dati relativi all'utilizzo di tali servizi;

  • ampliamento dei compiti del Servizio di intelligence federale, anch'esso autorizzato a richiedere, in presenza di specifiche circostanze, informazioni sulle transazioni monetarie e sugli investimenti ad istituti di credito, istituti di servizi finanziari e società finanziarie, anche in relazione ai conti e ai titolari dei conti, nonché ad altre persone autorizzate;

  • ampliamento delle competenze della Polizia di frontiera, in un contesto di generale potenziamento della sicurezza aerea negli aeroporti e sugli aeromobili, con finalità di prevenzione di dirottamenti ed atti terroristici. La Polizia di frontiera è autorizzata a controllare i documenti di riconoscimento delle persone fermate in modo da poter verificarne le informazioni fornite ed utilizzarle adeguatamente;

  • normativa concernente le associazioni al fine di dotare le autorità di sicurezza degli strumenti giuridici idonei ad esercitare un controllo più incisivo nei confronti di gruppi religiosi, associazioni ideologiche e gruppi islamici fondamentalisti;

  • stranieri e asilo politico. Gli emendamenti apportati alla legislazione in materia consentono di negare il visto e il permesso di soggiorno a chiunque partecipi o contribuisca ad atti di terrorismo o di violenza. A costoro sarà inoltre proibito di entrare e risiedere in Germania.
    Nei confronti di colui al quale, sulla base di tali norme, è stato vietato l'ingresso nel territorio nazionale, verrà adottato provvedimento di espulsione. Analogo provvedimento sarà emesso nei confronti di chi fornisca informazioni false alle Autorità estere nel corso della procedura per il rilascio del visto. è stata, inoltre, disposta l'intensificazione della cooperazione tra le rappresentanze diplomatiche all'estero e le Autorità di sicurezza. Vengono inoltre forniti alle rappresentanze diplomatiche maggiori poteri in ordine alle procedure volte all'identificazione dei soggetti che richiedono il visto al fine di migliorare le capacità di identificazione personale;

  • legge concernente il registro centrale degli stranieri al fine di migliorare i controlli di sicurezza sulle persone che entrano nel paese;

  • concessione di nullaosta di sicurezza al fine di consentire l'effettuazione di controlli su persone impiegate, o che verranno impiegate, in incarichi delicati nell'ambito di strutture di interesse primario per la difesa nazionale;

  • passaporti e documenti d'identità. è previsto l'inserimento nei documenti di identità e nei passaporti, oltre che della foto e della firma, di ulteriori dati biometrici, che consentiranno una migliore identificazione al computer delle persone;

  • settore della sicurezza aerea. Sono state introdotte innovazioni sostanziali nell'ambito dei controlli sui nullaosta di sicurezza, che si aggiungono alle rigide misure di controllo sul personale e sui bagagli.

GRAN BRETAGNA

Leggi:

Elementi descrittivi:

Legge “Antiterrorismo, criminalità e sicurezza”, entrata in vigore il 13 dicembre 2001
(la legge è consultabile al sito www.hmso. gov.uk).

 

Apporta modifiche alla legge antiterrorismo del 2000 (“Terrorism Act 2000” (1) ), con la finalità di rafforzare l'apparato di contrasto alla minaccia terroristica.
Introduce, tra l'altro, misure per:
  • la prevenzione e la repressione del finanziamento al terrorismo. In tale contesto, la polizia è autorizzata a richiedere informazioni alle istituzioni finanziarie sui conti e relative transazioni ed ha inoltre il potere di congelare i beni sin dall'inizio delle indagini per scongiurare il rischio che i fondi siano usati o trasferiti;
  • un migliore scambio informativo che agevoli l'acquisizione da parte dei dipartimenti governativi e delle agenzie di tutte le informazioni utili per contrastare il terrorismo;
  • la detenzione illimitata dei soggetti sospettati di essere terroristi internazionali nelle more dell'espulsione per motivi di sicurezza nazionale;
  • la sicurezza delle industrie e delle aree nucleari, con la previsione di ulteriori misure di protezione dei relativi siti contro i rischi terroristici;
  • la sicurezza delle sostanze pericolose oggetto di possibile ricerca o uso da parte dei terroristi;
  • la sicurezza aerea;
  • l'immigrazione, l'asilo e il fermo di polizia.
ITALIA

Leggi:

Elementi descrittivi:

Decreto-legge n. 374 convertito in legge 15.12.2001 n. 438
(testo integrale consultabile al sito www.sisde.it).

La legge concernente “Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale” è volta ad adeguare la normativa italiana, “orientata” sulla minaccia del terrorismo interno, alla grave emergenza del terrorismo internazionale.
Il provvedimento, tra l'altro, ha introdotto due nuove fattispecie delittuose (“Associazioni con finalità di terrorismo internazionale” e “Assistenza agli associati”), sanzionando le condotte di promozione, organizzazione, finanziamento e supporto di associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero o di un'istituzione internazionale, di atti di violenza su persone o cose con finalità di terrorismo.
La legge ha inoltre potenziato l'apparato investigativo e repressivo nello specifico settore del terrorismo interno ed internazionale (ad es. in materia di intercettazioni preventive, fermo di polizia), estendendo inoltre anche alle ipotesi di terrorismo internazionale le misure c. d. “premiali” - già previste per il terrorismo interno e la criminalità organizzata - volte all'incentivazione della disgregazione interna delle associazioni terroristiche.

Decreto-legge n. 353, convertito in legge 27.11.2001, n. 415
(testo integrale consultabile al sito www.sisde.it).

La legge concernente “Disposizioni sanzionatorie in caso di violazione delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talebani” prevede sanzioni amministrative, pecuniarie nonché pene detentive per alcune violazioni, quali il divieto di transazioni aventi ad oggetto prodotti e tecnologie dual-use, riconducibili ad attività svolte da persone fisiche o giuridiche, entità o organizzazioni afghane controllate dai Talebani.

Decreto legge n. 369, convertito in legge 14.12.2001, n. 431
(testo integrale consultabile al sito www.sisde.it).

La legge concernente “Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale” prevede, in attuazione dei regolamenti del Consiglio UE e delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sanzioni per chi viola le disposizioni relative al divieto di effettuare transazioni che riguardano beni, servizi o attività finanziarie riconducibili al terrorismo.
LUSSEMBURGO

Leggi:

Elementi descrittivi:

Adeguamento della legislazione nazionale alla Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea ed alle convenzioni internazionali in materia di terrorismo.

 

 
NORVEGIA

Proposta di legge:

Elementi descrittivi:

Decreto Reale del 5 ottobre 2001 per la prevenzione e la repressione del finanziamento del terrorismo.

Tale normativa, adottata in attuazione della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 28 settembre 2001 e della Convenzione internazionale del 9 dicembre 1999 sulla lotta al finanziamento delle attività di terrorismo, consente all'A.G. procedente di congelare i beni riconducibili ad attività terroristiche.
Il decreto rimarrà in vigore, se non emendato o abrogato da altre norme, fino alla primavera 2006, quando il Parlamento norvegese sarà sciolto.

Proposta di legge:

Elementi descrittivi:
Disegno di legge contro il terrorismo elaborato dal Ministro della Giustizia e della Polizia e rassegnato per il parere il 2001. Ne è prevista la discussione in Parlamento nella corrente sessione primaverile.

Il disegno di legge apporta emendamenti alla legislazione vigente al fine di adeguarla agli impegni internazionali assunti dal Paese con l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1999 in materia di lotta al finanziamento del terrorismo e alla Risoluzione n. 1373 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Viene, in sintesi, proposta l'introduzione di una norma penale che sanziona gli atti di terrorismo, il finanziamento, il favoreggiamento e il supporto ad attività terroristiche. Viene inoltre agevolato il congelamento dei beni collegati al terrorismo e vengono introdotti una serie di emendamenti al codice penale e al codice di procedura penale, nelle parti concernenti i metodi investigativi non convenzionali.

 
OLANDA

Leggi:

Elementi descrittivi:

Legge di ratifica della Convenzione internazionale per la prevenzione e repressione degli attentati terroristici.

La legge ha introdotto nell'ordinamento interno, a far data dal 1° gennaio 2002, le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale.

Legge di ratifica della Convenzione internazionale per la prevenzione e repressione del finanziamento al terrorismo. La legge ha introdotto nell'ordinamento interno, a far data dal 1° gennaio 2002, le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale.

Proposta di legge:

Elementi descrittivi:
Proposta di legge in materia di reati di terrorismo.

La proposta, approvata dal Consiglio dei Ministri, è attuativa della decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea sulla lotta al terrorismo n. EEC14845/2/01 del 6.12.2001.
Definisce come reati di terrorismo talune fattispecie già previste dal codice penale vigente, allorchè ricorra la finalità di terrorismo.
Tale finalità viene definita come: “l'intenzione di suscitare terrore nella popolazione di un paese o parte di essa o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere atti, o astenersi o acconsentirvi, o di destabilizzare o arrecare seri danni alle fondamentali strutture sociali, economiche, costituzionali e politiche di un paese o di una organizzazione internazionale”.
Per i reati commessi con tale finalità sono previste sanzioni più severe rispetto ai reati privi di tale aggravante.
La proposta introduce modifiche anche alla legislazione in materia di:

  • armi;

  • esplosivi destinati all'uso civile;

  • energia nucleare.

SPAGNA

Leggi:

Elementi descrittivi:

Legge 27 dicembre 2001, n. 24, concernente misure fiscali, amministrative e di ordine sociale.

La legge stabilisce, nei confronti di partiti politici, federazioni, coalizioni o gruppi elettorali, che annoverino negli organi dirigenziali, nei gruppi parlamentari o nelle liste elettorali, persone condannate per reati di terrorismo, il divieto di ricevere denaro pubblico, tramite sovvenzioni elettorali. Tale divieto viene meno nel caso in cui queste persone pubblicamente neghino l'appartenenza all'organizzazione terroristica, ovvero la collaborazione, il sostegno, nonché la propaganda.

Ratifica della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, approvata a New York il 9 dicembre 1999. La Camera dei Deputati spagnola, riunita in seduta plenaria, ha autorizzato il 20 dicembre 2001, la ratifica della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo.
Ratifica della Risoluzione ONU 1373 (2001), concernente le misure per la lotta al terrorismo, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 settembre 2001. Con legge di ratifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23.11.2001, le disposizioni della risoluzione ONU 1373 sono state introdotte nel sistema giuridico spagnolo.

Proposta di legge:

Elementi descrittivi:

Proposta di legge in materia di prevenzione e
repressione del finanziamento al terrorismo (il resoconto dell'esame parlamentare è visibile al sito:
www.la-moncloa.es/web/asp/
muestraDocImp.asp?Codigo=
c3011010
).

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 30 novembre 2001, ha approvato una proposta di legge in materia di prevenzione e repressione del finanziamento al terrorismo, finalizzata alla predisposizione di meccanismi più efficaci per tagliare le fonti di finanziamento del terrorismo.
Proposta di Legge Organica che regola il diritto d'associazione.

Introduce una norma intesa ad impedire l'assegnazione di fondi e sovvenzioni pubbliche alle associazioni che promuovono o giustificano l'odio o la violenza, ovvero esaltano o giustificano, con qualsiasi mezzo, i reati di terrorismo.

SVEZIA

Leggi:

Elementi descrittivi:

I due  Regolamenti del Consiglio dell'Unione Europea n. 467/2001 e n. 2580/2001, rispettivamente del 6.3.2001 e 27.12.2001, sono direttamente applicabili in Svezia.

Il Governo deve ancora valutare se tali Regolamenti richiederanno modifiche alla legge n. 95 del 1996 su determinate sanzioni internazionali.
Il 20 dicembre 2001 il Governo ha nominato un “investigatore” al fine di esaminare e analizzare la capacità delle agenzie pubbliche di prevenire e contrastare prontamente eventuali attacchi terroristici in
Svezia. L'investigatore riesaminerà la vigente legislazione al fine di valutare l'efficacia dei mezzi a disposizione delle Autorità pubbliche e delle agenzie al fine di prevenire e combattere tali eventi.
Il termine ultimo per presentare gli esiti di tale esame è stato fissato al 31 dicembre 2002.

SVIZZERA

Leggi:

Elementi descrittivi:

Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente la tutela della sicurezza interna ed estera. L'Ordinanza prevede l'estensione del dovere di informare e del diritto di fornire comunicazioni ad autorità, uffici ed organizzazioni che hanno il compito di garantire la sicurezza interna ed estera svizzera.

Ordinanza del 7 novembre 2001 concernente misure di contrasto al gruppo talebano Al Qaeda (il testo delle due ordinanze è reperibile al sito www.admin.ch/).

L'Ordinanza prevede misure di contrasto nei confronti del gruppo talebano Al Qaeda e delle organizzazioni ad esso collegate. Tale ordinanza proibisce qualsiasi attività dell'organizzazione Al Qaeda sul territorio svizzero.



(*) A cura della Redazione. Le informazioni riportate nello schema sono aggiornate al 30 aprile 2002. (1) Il testo è stato pubblicato sul n. 18/2000 della presente Rivista.
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