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Per Aspera Ad Veritatem n.22
Regno di Spagna - Legge 6 maggio 2002, n. 11/2002, concernente la regolamentazione del Centro Nazionale di Intelligence


JUAN CARLOS I, Re di Spagna

A tutti coloro che vedranno e che saranno a conoscenza della presente.
Sappiate che le Camere hanno approvato ed Io sancisco la seguente Legge.

Esposizione dei motivi
La società spagnola chiede Servizi di intelligence efficaci, specializzati e moderni, in grado di affrontare le nuove minacce dell'attuale scenario nazionale ed internazionale, ispirati da principi di controllo e completo assoggettamento all'ordinamento giuridico.
L'attuale regolamentazione del Centro Superiore di Informazione della Difesa (Centro Superior de Información de la Defensa) è contenuta in una pluralità di disposizioni, nessuna delle quali ha il rango di legge, che hanno reso necessario uno sforzo per adeguarne strutture e funzionamento alle nuove richieste della società e dello Stato. Tuttavia, mancano di una regolamentazione unitaria, sistematica e con rango legale adeguato al disposto costituzionale.
Solo l'ordinamento del personale è stato disciplinato da una norma, con rango di Legge formale, ed ampliato con specifica regolamentazione.
Tale situazione rende necessaria una nuova regolamentazione dei Servizi di intelligence mediante una norma, con rango di Legge, che raccolga in maniera unitaria e sistematica la natura, gli obiettivi, i principi, le funzioni, gli aspetti fondamentali dell'organizzazione e del regime giuridico-amministrativo, nonché il controllo parlamentare e giudiziario, essendo questi elementi essenziali per il funzionamento efficace e trasparente dei Servizi.
Tale legge, ispirandosi al modello di paesi con analogie politiche e culturali, aspira, quindi, a dotare i Servizi di intelligence di puntuali strumenti al fine di perseguire gli obiettivi previsti dalle disposizioni legali e regolamentari.
Viene creato il Centro Nazionale di Intelligence (Centro Nacional de Inteligentia) che sostituisce il Centro Superiore di Informazione della Difesa (Centro Superior de Información de la Defensa) che, considerata la natura ed i compiti demandati, si configura quale Organismo pubblico speciale tra quelli previsti nella Disposizione Aggiuntiva Decima della Legge 4 aprile 1997, n. 6, concernente l'Amministrazione Generale dello Stato. In tal modo, potrà contare sulla necessaria autonomia funzionale per il perseguimento dei compiti demandatigli ed avrà, quindi, uno specifico regime finanziario in materia di contrattazione e di personale.
In relazione a quest'ultimo punto, tale Legge contiene l'autorizzazione necessaria affinché il Governo possa approvare uno statuto unico ed uniforme per la totalità del personale che presta servizio presso il Centro Nazionale di Intelligence, considerato che, in caso contrario, detto personale sarebbe sottoposto a legislazioni distinte dipendendo per condizioni e relazioni dall'Amministrazione di provenienza.
La principale missione del Centro Nazionale di Intelligence sarà quella di fornire al Governo le informazioni di intelligence necessarie per prevenire ed evitare qualsiasi rischio o minaccia concernente l'indipendenza e la sicurezza della Spagna, gli interessi nazionali e la stabilità dello Stato di diritto e delle sue istituzioni.
Il Centro continuerà a fare parte del Ministero della Difesa. Tale appartenenza assume un nuovo significato in considerazione delle nuove sfide che per i Servizi di intelligence traggono origine dai cosiddetti rischi emergenti, che la presente Legge stabilisce al momento di definire le funzioni del Centro. I suoi obiettivi, definiti dal Governo, saranno approvati annualmente dal Consiglio dei Ministri e verranno inseriti nella Direttiva di Intelligence.
Il Centro Nazionale di Intelligence funzionerà secondo un criterio di coordinamento con gli altri Servizi di informazione dello Stato spagnolo. A tal fine, viene creata la Commissione Delegata del Governo per gli Affari di Intelligence dello Stato, presieduta dal Vicepresidente del Governo, che ne designa il Presidente, e composta dal Ministro degli Affari Esteri, il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'Economia, il Segretario Generale della Presidenza, il Segretario di Stato per la Sicurezza ed il Segretario di Stato Direttore del Centro Nazionale di Intelligence.
Per la prima volta una Legge contempla in modo specifico il principio del controllo parlamentare sulle attività del Centro Nazionale di Intelligence. Tale legge, nel rispetto dell'autonomia parlamentare, prevede che sia la Commissione che controlla i crediti destinati a spese riservate ad effettuare il controllo sulle attività del Centro, essendo a conoscenza sia degli obiettivi approvati dal Governo che della relazione annuale sullo stato di realizzazione degli stessi e delle attività relative. In sintonia con la normativa parlamentare, i membri di tale Commissione sono coloro che sono anche a conoscenza dei segreti ufficiali.
Il progetto include anche gli aspetti organizzativi del Centro Nazionale di Intelligence che, in conformità alla Costituzione, non sono riservati alla Legge Organica. È nella Legge Organica complementare alla presente Legge che viene sancito il controllo preventivo sulle attività del Centro Nazionale di Intelligence.
Le due Leggi devono essere interpretate congiuntamente ed in modo sistematico poiché l'adozione di misure che necessitano dell'autorizzazione giudiziaria preventiva dovrà giustificarsi con il perseguimento dei compiti che la presente Legge assegna al Centro Nazionale di Intelligence.


Capitolo I
Disposizioni generali

Articolo 1
Il Centro Nazionale di Intelligence
Il Centro Nazionale di Intelligence è l'Organismo pubblico responsabile di fornire al Capo del Governo e al Governo della Nazione informazioni, analisi, studi e proposte che consentano di prevenire ed evitare qualsiasi pericolo, minaccia o aggressione all'indipendenza o all'integrità territoriale della Spagna, agli interessi nazionali e alla stabilità dello Stato di diritto e delle sue istituzioni.

Articolo 2
Principi
1. Il Centro Nazionale di Intelligence trarrà fondamento dal principio di assoggettamento all'ordinamento giuridico e compirà specifiche attività nei limiti delle abilitazioni espressamente stabilite dalla presente Legge e dalla Legge Organica 6 maggio 2002, n. 2/2002, in materia di controllo giudiziario preventivo sul Centro Nazionale di Intelligence.
2. Senza arrecare pregiudizio alla protezione delle proprie attività, l'operato del Centro Nazionale di Intelligence sarà sottoposto al controllo parlamentare e giuridico nei termini previsti dalla presente Legge e dalla Legge Organica in materia di Controllo Giudiziario Preventivo sul Centro Nazionale di Intelligence.
3. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Centro Nazionale di Intelligence opererà, secondo principi di efficacia, specializzazione e coordinazione, in sintonia con gli obiettivi di intelligence definiti dal Governo.

Articolo 3
Programmazione degli obiettivi
Il Governo determinerà ed approverà annualmente gli obiettivi del Centro Nazionale di Intelligence mediante una Direttiva di Intelligence che avrà carattere segreto.

Articolo 4
Funzioni del Centro Nazionale di Intelligence
Per il perseguimento dei propri obiettivi, il Centro Nazionale di Intelligence svolgerà le seguenti funzioni:
a) Ottenere, valutare ed interpretare le informazioni, nonché diffondere l'intelligence necessaria al fine di proteggere e promuovere gli interessi politici, economici, industriali, commerciali e strategici della Spagna, potendo agire sia all'interno che fuori dal territorio nazionale.
b) Prevenire, scoprire ed agevolare la neutralizzazione di quelle attività dei servizi stranieri, gruppi o persone che pongano in pericolo, costituiscano minaccia e rechino attentato all'ordinamento costituzionale, ai diritti ed alle libertà dei cittadini spagnoli, alla sovranità, all'integrità e alla sicurezza dello Stato, alla stabilità delle sue istituzioni, agli interessi economici nazionali ed al benessere della popolazione.
c) Promuovere relazioni di cooperazione e collaborazione con i servizi di intelligence degli altri paesi o con gli Organismi Internazionali al fine di poter meglio perseguire i propri obiettivi.
d) Ottenere, valutare ed interpretare il traffico delle segnalazioni a carattere strategico, per il perseguimento degli obiettivi di intelligence assegnati al Centro.
e) Coordinare l'azione dei diversi organismi dell'Amministrazione che utilizzano strumenti o procedimenti cifrati, garantire, in tale settore, la sicurezza delle tecnologie informative, fornire informazioni circa l'acquisizione coordinata di materiale cryptografico e formare personale, proprio o di altri Servizi dell'Amministrazione, specializzato in tale settore al fine di garantire un adeguato compimento delle attività del Centro.
f) Vigilare sul perfezionamento della normativa relativa alla protezione delle informazioni classificate.
g) Garantire la sicurezza e la protezione delle proprie installazioni, informazioni, mezzi materiali e personali.

Articolo 5
Attività del Centro Nazionale di Intelligence
1. Le attività del Centro Nazionale di Intelligence, così come l'organizzazione e le sue strutture interne, i mezzi e le procedure, il personale, le installazioni, le basi e i centri dati, le fonti informative e le informazioni o i dati riconducibili alla conoscenza di materie correlate, costituiscono informazioni classificate con il livello di segreto, secondo quanto disposto dalla legge in materia di segreti ufficiali ovvero, eventualmente, con il maggior livello di classificazione contemplato in detta legge e negli Accordi citati.
2. Il Centro Nazionale di Intelligence manterrà con le rimanenti Amministrazioni pubbliche, se del caso, relazioni di cooperazione e di coordinazione necessarie al fine di meglio adempiere ai propri compiti, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente nel caso di specie, preservando, comunque, la protezione legale delle attività del Centro.
3. Il Centro Nazionale di Intelligence potrà disporre ed usare mezzi ed attività sotto copertura, potendo ottenere dalle autorità, legalmente incaricate della loro compilazione, identità, documenti e permessi riservati che risultano indispensabili ed idonei alle necessità operative.
Parimenti, i suoi membri disporranno di documentazione che li accrediti, in caso di necessità, come membri del Centro, senza che ciò esoneri la persona o l'ente dinanzi alla quale viene presentato l'accredito dall'obbligo di mantenere segreta l'identità di detto personale. Le autorità competenti prima che si presentino i membri del Centro Nazionale di Intelligence, per motivi connessi ad attività di servizio, adotteranno le misure necessarie al fine di assicurare la protezione dei dati personali, l'identità e la copertura dei predetti.
Disporranno anche di porto d'arma, per necessità di servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. I membri del Centro Nazionale di Intelligence non saranno considerati agenti d'autorità, ad eccezione di quelli che svolgono attività professionali connesse alla protezione del personale del Centro e delle installazioni ufficiali dello stesso.
5. Per il compimento delle sue funzioni, il Centro Nazionale di Intelligence potrà condurre investigazioni di sicurezza su persone o enti secondo quanto previsto nella presente Legge e nella Legge organica concernente la regolamentazione del controllo giudiziario preventivo sul Centro Nazionale di Intelligence. Per il compimento di tali investigazioni potrà ricevere la necessaria collaborazione da parte di organismi ed istituzioni pubbliche e private.


Capitolo II
ORGANIZZAZIONE E REGIME GIURIDICO

Articolo 6
Commissione Delegata dal Governo per gli Affari di Intelligence
1. La Commissione Delegata dal Governo per gli Affari di Intelligence vigilerà per un'adeguata coordinazione di tutti i servizi di informazione ed intelligence dello Stato al fine di costituire una comunità di intelligence.
2. La Commissione sarà presieduta dal Vicepresidente del Governo, che ne designa il Presidente, e sarà composta dai Ministri degli Affari Esteri, della Difesa, dell'Interno e dell'Economia, così come dal Segretario Generale della Presidenza, dal Segretario di Stato per la Sicurezza e dal Segretario di Stato Direttore del Centro Nazionale di Intelligence, che avrà funzioni di Segretario.
3. Nonostante il disposto del comma precedente, qualora ritenuto opportuno, potranno essere convocati alle riunioni della Commissione i titolari di tutti gli altri organi superiori e direttivi dell'Amministrazione Generale dello Stato.
4. Compete alla Commissione Delegata:
a) Proporre al Capo del Governo gli obiettivi annuali del Centro Nazionale di Intelligence che devono integrare la Direttiva di Intelligence.
b) Valutare lo stato di realizzazione e perseguire gli obiettivi del Centro Nazionale di Intelligence.
c) Vigilare sulla coordinazione del Centro Nazionale di Intelligence, con i servizi di informazione dei Corpi e delle Forze di Sicurezza dello Stato e degli organi dell'Amministrazione civile e militare.

Articolo 7
Organizzazione
1. Il Centro Nazionale di Intelligence si riconduce organicamente al Ministero della Difesa.
2. La sua organizzazione, il regime economico-finanziario e del personale saranno caratterizzati da autonomia funzionale, quale Organismo pubblico con personalità giuridica propria e piena capacità operativa.
3. Il Centro Nazionale di Intelligence si compone di una Direzione, il cui titolare avrà il grado di Segretario di Stato, una Segreteria Generale e da unità determinate con regolamento.

Articolo 8
Regime giuridico
1. Il personale che presta servizio al Centro Nazionale di Intelligence, qualunque sia la sua provenienza, sarà sottoposto ad uno stesso ed unico status giuridico, approvato dal Governo e nel quale, in accordo con le funzioni e la natura stessa del Centro, verranno regolati, perlomeno, i seguenti punti:
a) Il processo di selezione del personale, che esigerà il superamento di prove oggettive secondo criteri di merito e capacità.
b) Il carattere temporaneo o permanente del rapporto di servizio con il Centro Nazionale di Intelligence.
c) La struttura gerarchica del Centro Nazionale di Intelligence, nonché le relazioni organiche e funzionali corrispondenti.
d) Le misure amministrative che garantiscono la riservatezza degli aspetti gestionali del personale che afferiscono al funzionamento del Centro.
A prescindere dal disposto del comma precedente, il Centro potrà impiegare altro personale a carattere lavorativo per adempiere alle proprie esigenze di mantenimento e funzionamento non vincolate all'esercizio effettivo delle funzioni che la presente Legge gli affida. Il predetto personale potrà essere sottoposto alle misure di sicurezza e di controllo ritenute necessarie tra quelle previste a carattere generale nello statuto del personale del Centro.
2. Il Centro Nazionale di Intelligence elaborerà annualmente una proposta di bilancio preventivo e la sottoporrà al Ministro della Difesa per la trasmissione al Consiglio dei Ministri che la inserirà nelle Previsioni Generali dello Stato per la successiva trasmissione al Parlamento.
3. Il controllo della gestione economico-finanziaria sarà effettuato secondo quanto sancito dal disposto della Legge Generale di Previsione per gli Organismi pubblici, previsto nella Disposizione Addizionale Decima della Legge 14 aprile 1997, n. 6, relativa all'Organizzazione e al Funzionamento dell'Amministrazione Generale dello Stato. Il Governo stabilirà le peculiarità necessarie che ne garantiscano autonomia ed indipendenza funzionale.
4. Il suo regime patrimoniale e di contrattazione potrà essere sottoposto al diritto privato.

Articolo 9
Segretario di Stato Direttore del Centro Nazionale di Intelligence
1. Il Segretario di Stato Direttore del Centro Nazionale di Intelligence sarà nominato per Regio Decreto su proposta del Ministro della Difesa. Il mandato sarà di cinque anni, fatta salva la facoltà del Consiglio dei Ministri di provvedere alla sua sostituzione in qualsiasi momento.
2. È compito del Segretario di Stato Direttore del Centro Nazionale di Intelligence promuovere le attività del Centro e coordinare le sue unità al fine di perseguire gli obiettivi di intelligence determinati dal Governo, assicurare l'adeguamento delle attività del Centro a detti obiettivi e presentare la proposta di quest'ultimo. Allo stesso modo gli compete:
a) Elaborare la proposta di struttura organica del Centro Nazionale di Intelligence, nominare e destituire i titolari dei suoi organi direttivi.
b) Approvare la proposta del preventivo di bilancio.
c) Mantenere i procedimenti di relazione necessari allo sviluppo delle specifiche attività del Centro Nazionale di Intelligence, come anche la stipula di contratti e di convenzioni con enti pubblici o privati ritenuti necessari per il conseguimento dei fini istituzionali.
d) Mantenere e sviluppare, nell'ambito di sua competenza, la collaborazione con i servizi di informazione delle Forze e dei Corpi di Sicurezza dello Stato e gli organi dell'Amministrazione Civile e Militare considerati rilevanti per il perseguimento degli obiettivi di intelligence.
e) Esercitare i poteri concessi dalla legislazione vigente ai Presidenti e ai Direttori degli Organismi pubblici e quelli attribuitigli dalle disposizioni di ampliamento.
f) Svolgere le funzioni di Autorità Nazionale di Spionaggio e Controspionaggio e la direzione del Centro Cryptologico Nazionale.
g) Portare a compimento tutte le funzioni attribuitegli dalle leggi o dai regolamenti.

Articolo 10
Segretario Generale del Centro Nazionale di Intelligence
1. Il Segretario Generale del Centro Nazionale di Intelligence, con il grado di Sottosegretario, sarà nominato con Regio Decreto su proposta del Ministro della Difesa, tra personalità di riconosciuta esperienza e competenza professionale nel settore dell'Intelligence. Sostituirà il Direttore nel caso in cui sia assente, vacante o infermo.
2. Il Segretario Generale del Centro Nazionale di Intelligence eserciterà le funzioni concesse dal Regio Decreto concernente la struttura del Centro e, in particolare:
a) Aiutare ed assistere il Direttore del Centro Nazionale di Intelligence nell'esercizio delle sue funzioni.
b) Stabilire i meccanismi ed i sistemi di organizzazione del Centro e dare luogo a interventi puntuali per la sua attuazione e miglioramento.
c) Indirizzare il funzionamento dei servizi comuni del Centro mediante adeguate istruzioni ed ordini di servizio.
d) Rappresentare la Direzione Superiore del personale del Centro, elaborare la proposta di Relazione sui Posti di Lavoro e determinare i posti vacanti da assegnare durante ciascun esercizio.
e) Tutte le altre che gli vengono affidate per legge o per regolamento.


Capitolo III
IL CONTROLLO

Articolo 11
Controllo parlamentare
1. Il Centro Nazionale di Intelligence sottoporrà alla Camera dei Deputati, nella forma prevista dal suo Regolamento, attraverso la Commissione che controlla i fondi destinati a spese riservate, presieduta dal Presidente della Camera, ogni informazione utile sul suo funzionamento ed attività. Il contenuto di dette sessioni e delle relative deliberazioni sarà segreto.
2. La citata Commissione della Camera dei Deputati può accedere alle materie classificate ad eccezione di quelle relative alle fonti ed ai mezzi del Centro Nazionale di Intelligence ed a quelle originate da servizi stranieri o Organizzazioni Internazionali nei termini stabiliti da corrispettivi accordi e convenzioni di interscambio di informazioni classificate.
3. I membri della Commissione corrispondente saranno obbligati, nei termini del Regolamento della Camera dei Deputati, a custodire il segreto sulle informazioni e sui documenti che ricevono. Una volta esaminati i documenti saranno restituiti al Centro Nazionale di Intelligence per la necessaria custodia senza poter trattenere originali, copie o riproduzioni.
4. La Commissione alla quale si riferisce questo articolo, sarà a conoscenza degli obiettivi di intelligence stabiliti annualmente dal Governo e dell'informativa che, seppure a carattere annuale, elaborerà il Direttore del Centro Nazionale di Intelligence circa la valutazione delle attività, la situazione e il grado di realizzazione degli obiettivi segnalati nel periodo antecedente.

Articolo 12
Controllo giudiziario preventivo
Il controllo giudiziario preventivo del Centro Nazionale di Intelligence verrà effettuato nella forma prevista dalla Legge Organica in materia di Controllo Giuridico preventivo sul Centro Nazionale di Intelligence, complementare alla presente Legge.


DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE

Prima
Natura giuridica
Il Centro Nazionale di Intelligence rimane incluso tra gli Organismi pubblici ai quali si riferisce la Disposizione Addizionale Decima della Legge 4 aprile 1997, n. 6, concernente l'Amministrazione Generale dello Stato.

Seconda
Soppressione del Centro Superiore di Informazione della Difesa
1. Viene soppresso il Centro Superiore di Informazione della Difesa.
2. Il Centro Nazionale di Intelligence succede al Centro Superiore di Informazione della Difesa nell'esercizio delle sue funzioni ed incarichi, sostituendolo nella titolarità di beni, diritti ed obbligazioni di Stato destinati o costituiti in relazione alle menzionate funzioni ed alla sua raccolta documentale.
3. Tutti i riferimenti contenenti disposizioni normative riconducibili al Centro Superiore di Informazione della Difesa, si intenderanno rivolti al Centro Nazionale di Intelligence.

Terza
Abilitazione di inquadramento organico
1. Si autorizza il Capo del Governo a modificare, con Regio Decreto, l'inquadramento organico del Centro Nazionale di Intelligence, previsto nell'articolo 7.1 della presente Legge. Il Dipartimento nel quale viene ascritto il Centro eserciterà le competenze che, in relazione allo stesso, la presente Legge attribuisce al Ministero della Difesa e al suo titolare.


DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Unica
Garanzia dei diritti acquisiti
1. Il personale che al momento dell'entrata in vigore della presente Legge è considerato personale statutario permanente o temporaneo del Centro Superiore di Informazione della Difesa verrà inserito, alle medesime condizioni, nel Centro Nazionale di Intelligence.
2. Finché non verranno elaborati i regolamenti attuativi di questa Legge e verrà approvato uno Statuto del Personale del Centro Nazionale di Intelligence, continuerà a rimanere in vigore il Regio decreto 28 luglio 1995, n. 1324/1995, che regola lo Statuto del Personale del Centro Superiore di Informazione della Difesa.
3. L'insieme costituito dalla classificazione, dal grado del personale e da altri diritti economici riconosciuti al personale del Centro Superiore di Informazione della Difesa, sarà pienamente garantito nel nuovo regime del personale.


DISPOSIZIONE DEROGATORIA

Unica
Vengono abrogate tutte le disposizioni di rango uguale o inferiore in contrasto con il disposto della presente Legge.


DISPOSIZIONI FINALI

Prima
Facoltà di sviluppo
Il Consiglio dei Ministri ha la facoltà di dettare qualsiasi disposizione necessaria per l'applicazione e lo sviluppo della presente Legge.

Seconda
Modificazioni del preventivo di bilancio
Il Ministro delle Finanze effettuerà le modificazioni al preventivo di bilancio ritenute opportune al fine di adempiere al disposto della presente Legge.

Terza
Entrata in vigore
La presente Legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Di conseguenza
Ordino a tutti gli spagnoli, privati e autorità, di osservare e di far osservare la presente Legge.

Madrid, 6 maggio 2002

JUAN CARLOS R.
Il Capo del Governo,
José María AZNAR LÓPEZ


(*) Traduzione a cura della Redazione

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