Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate tra i segni ((......)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1
1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, di seguito denominato "regolamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 67 del 9 marzo 2001.
(( 2. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione e non superiore al doppio del valore medesimo.
2-bis. La violazione delle disposizioni dell'articolo 4 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 250 del codice penale.
2-ter. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 del regolamento è punita con la pena prevista dall'articolo 247 del codice penale.
2-quater. La violazione delle disposizioni degli articoli 6 e 7 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 200.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro.
2-quinquies. Al di fuori dei casi di concorso nelle violazioni di cui ai commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, la violazione delle disposizioni dell'articolo 8 del regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 1.000.000 di euro.
2-sexies. Con la sentenza di condanna per i reati previsti dai commi precedenti è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 2, 4, 5 e 8 del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001:
"Art. 2. - 1. Sono congelati tutti i capitali e le altre risorse finanziarie, appartenenti a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencati nell'allegato I.
2. è vietato mettere, direttamente o indirettamente, a disposizione dei talibani, delle persone, delle entità o degli organismi designati dal comitato per le sanzioni contro i talibani ed elencati nell'allegato I fondi o altre risorse finanziarie.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi e alle risorse finanziarie per i quali il comitato per le sanzioni contro i talibani ha concesso una deroga. Tali deroghe sono ottenute ricorrendo alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II.".
"Art. 4. - Sono vietate la vendita, la fornitura, l'esportazione e la spedizione, diretta o indiretta, della sostanza chimica denominata "anidride acetica (codice NC 2915 24 00), a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo dell'Afghanistan controllato dai talibani, nonché a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani o gestita a partire da esso".
"Art. 5. - 1. Fatti salvi i poteri degli Stati membri nell'esercizio della loro autorità pubblica, sono vietate la concessione, la vendita, la fornitura e la cessione, diretta o indiretta, di consulenza tecnica, assistenza o formazione pertinenti alle attività militari del personale armato sotto il controllo dei talibani a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo stabiliti nell'Afghanistan controllato dai talibani, nonché a qualsiasi persona, entità o organismo ai fini di qualsiasi attività svolta nell'Afghanistan controllato dai talibani o a partire da esso.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi in cui il comitato per le sanzioni contro i talibani ha in precedenza concesso una deroga. Tali deroghe sono ottenute ricorrendo alle autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II".
"Art. 8. - è vietata la partecipazione ad attività collegate che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, di promuovere le operazioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6, o l'attività degli uffici di cui all'art. 7 o di eludere le disposizioni del presente regolamento facendo ricorso a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscano da prestanome o da copertura, o con qualsiasi altra modalità.".
- Si riporta il testo degli articoli 250 e 247 del codice penale:
"Art. 250 (Commercio col nemico). - Il cittadino o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 248, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire due milioni.".
"Art. 247 (Favoreggiamento bellico). - Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunge l'intento, con la morte.".
Art. 2
1. I soggetti di cui all'articolo 3 del regolamento, sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione III e al Ministero per le attività produttive, Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, ((entro quarantacinque giorni)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla formazione degli stessi se successiva.
((1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad inviare contestualmente copia delle comunicazioni pervenute ai competenti organi parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
2. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1.))
Art. 3
1. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni ((di cui all'articolo 1, commi 2, 2-quater e 2-quinquies, e all'articolo 2, comma 2,)) e per l'irrogazione delle relative sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del ((testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30.))
Riferimenti normativi:
- I capi I e II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria), recano, rispettivamente: "Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie" e "Applicazione delle sanzioni amministrative".
- Si riporta l'art. 30 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988:
"Art. 30 (Adempimenti oblatori). - 1. Agli illeciti valutari non si applicano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico se l'autore entro centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di contestazione:
a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le disponibilità in valuta estera accreditabili nei conti valutari sulla base del minor corso del cambio accertato tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva cessione;
b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia tramite l'interposizione di soggetti non residenti;
c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle lettere a) e b) e dalle disponibilità in lire possedute direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in conformità a quanto previsto nella lettera a).
2. La somma da versare è pari al 5 per cento del valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al 10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni: al 15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni; al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000 milioni di lire.
3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le modalità di versamento delle somme di cui al comma 2. Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.
4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi, dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di sequestro a chi prova di averne diritto.
5. La facoltà di definizione del procedimento sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente articolo non è esercitabile da chi della stessa facoltà si sia già avvalso per altro illecito valutario, il cui atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede".
Art. 4
((1. Le disposizioni del presente decreto-legge cessano di avere efficacia a decorrere dalla data in cui sono sospese o revocate le misure stabilite dal regolamento.))
Art. 4-bis
((1. Ai sensi dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, l'esportazione di prodotti e tecnologie non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al medesimo regolamento può essere subordinata al rilascio di autorizzazione su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri o del Ministero della difesa o del Ministero dell'interno. La richiesta è inviata al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi, e comunicata agli altri due Ministeri.
2. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della richiesta, il Ministero delle attività produttive indice, entro le successive quarantotto ore, una conferenza di servizi tra le Amministrazioni interessate per il loro esame e comunica gli esiti della stessa all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane.
3. Nel caso in cui non vengano formulate osservazioni da parte delle Amministrazioni di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive ove l'operazione sia da assoggettare ad autorizzazione comunica tempestivamente all'esportatore e al Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane che l'operazione di esportazione è subordinata ad autorizzazione.
4. Il Comitato consultivo istituito dall'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, è integrato con un rappresentante del Ministero delle comunicazioni. Il Ministro delle attività produttive disciplina, con proprio decreto, le modalità di funzionamento del Comitato.))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 159 del 30 giugno 2000):
"Art. 4. - 1. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dalle competenti autorità dello Stato membro in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.
2. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione anche nel caso in cui il Paese acquirente o il Paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli armamenti deciso con una posizione comune o un'azione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o ad un embargo sugli armamenti imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e qualora l'esportatore sia stato informato dalle autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a scopi militari. Ai fini del presente paragrafo per "scopi militari" si intende:
a) l'inserimento in prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento degli Stati membri;
b) l'utilizzazione di apparecchiature di produzione, controllo o analisi e loro componenti ai fini dello sviluppo, della produzione o della manutenzione dei prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato;
c) l'utilizzazione di eventuali prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari figuranti nell'elenco summenzionato.
3. L'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I è subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione anche nel caso in cui l'esportatore sia stato informato dalle competenti autorità di cui al paragrafo 1 che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari figuranti nell'elenco dei materiali di armamento nazionale che sono stati esportati dal territorio dello Stato membro in questione senza autorizzazione o in violazione dell'autorizzazione prevista dalla legislazione nazionale dello stesso Stato membro".
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89 (Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso):
"Art. 5 (Comitato consultivo). - 1. Presso il Ministero del commercio con l'estero è istituito un comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso.
2. Il Comitato consultivo, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Ministero del commercio con l'estero, esprime un parere obbligatorio ma non vincolante ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento. Il termine predetto è prorogato di novanta giorni qualora il comitato ritenga necessario esperire ulteriore attività istruttoria. Il Comitato esprime, inoltre, su richiesta del Ministro del commercio con l'estero, ovvero di altri Ministri interessati, parere su questioni di carattere generale relative all'attività di autorizzazione e di controllo dell'esportazione dei beni a duplice uso e su questioni connesse all'aggiornamento della relativa normativa.
3. Il Comitato consultivo è composto da un direttore generale del Ministero degli affari esteri, che svolge le funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, due del Ministero della difesa, due dell'interno e da un rappresentante ciascuno per i Ministeri delle finanze, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Alle riunioni del Comitato partecipano senza diritto di voto quattro esperti tecnici estranei all'amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso, nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alle predette riunioni possono inoltre partecipare senza diritto di voto, per particolari esigenze e su richiesta del Comitato stesso, altri esperti, anche estranei all'amministrazione, nei limiti dello stanziamento di bilancio esistente.
4. I componenti del comitato consultivo e i loro supplenti sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero; essi sono designati rispettivamente dai Ministeri indicati al comma 3, entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero del commercio con l'estero. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo. Il Comitato viene rinnovato ogni tre anni.
5. Il Comitato consultivo è validamente costituito con la presenza di almeno cinque componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti".
Art. 5
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge
(**) .
Data a Roma, addì 27 novembre 2001