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Per Aspera Ad Veritatem n.20
Senato della Repubblica - XIV LEGISLATURA

Disegno di legge n. 233 di iniziativa del Sen. Cossiga (Gruppo Misto) "Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza"





DISEGNO DI LEGGE


Art. 1
(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro o del Sottosegretario di Stato delegato)
1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite, in conformità all'articolo 95 della Costituzione, la responsabilità politica generale e l'alta direzione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, nell'interesse e per la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, per la tutela delle istituzioni costituzionali dello Stato, del suo ordinamento democratico nonché per la protezione della vita e dello sviluppo della comunità nazionale, secondo il principio e le regole dello Stato costituzionale, democratico, rappresentativo, parlamentare e di diritto.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri sovrintende e coordina gli uffici e i servizi che espletano i compiti ed esercitano le funzioni utili e necessarie per l'attuazione delle politiche dell'informazione e della sicurezza, anche emanando a tal fine ogni disposizione necessaria e utile per la loro organizzazione e funzionamento generale, sentito il Comitato per le informazioni e la sicurezza e in conformità agli indirizzi formulati annualmente dal Parlamento.
3. Spetta al Presidente del Consiglio dei ministri provvedere alla tutela del segreto di Stato e, nell'interesse di esso, di ogni altro segreto, previsto e disciplinato dalle leggi, sovrintendendo all'attività degli uffici di cui all'articolo 25, determinando i criteri per l'apposizione del segreto in attuazione delle leggi e dei regolamenti, emanando le direttive per il funzionamento degli organi a ciò competenti, sovrintendendo ad essi e controllandone l'attività.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dispone delle notizie e dei materiali coperti dal segreto ed autorizza altri a disporne nell'interesse dello Stato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su sua proposta, può delegare a un Ministro senza portafoglio, o a un Sottosegretario di Stato, l'espletamento di compiti e l'esercizio di funzioni a lui attribuite dalla presente legge, al fine di garantire il miglior esercizio delle sue attribuzioni, nonché un continuo ed efficace coordinamento e controllo degli uffici e servizi per le informazioni e la sicurezza, di cui agli articoli 3, 5 e 8, di seguito denominati «Servizi», e delle attività da essi svolte.
6. Salvo che non ne sia stata data legittima comunicazione o diffusione, o che esse non abbiano acquisito carattere certo di notorietà, sono coperte da segreto di Stato tutte le informazioni relative all'ordinamento, all'organizzazione, alle infrastrutture, al personale e alle attività del Segretariato generale e dei Servizi, nonché della Commissione presidenziale di cui all'articolo 26.

Art. 2
(Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato istituito il Comitato nazionale per le informazioni e la sicurezza (COMIS).
2. Il COMIS è costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri che lo presiede, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della giustizia, dal Ministro delle comunicazioni nonché dagli altri Ministri che il Presidente del Consiglio ritenga eventualmente di chiamare, in via permanente a farvi parte, o a esso associare, di volta in volta, per la trattazione di determinate materie od oggetti.
3. Il Ministro senza portafoglio o il sottosegretario di Stato delegato svolge le funzioni di segretario del cOMIS.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare, di volta in volta, alle sedute del COMIS il Direttore generale del Segretariato generale di cui all'articolo 3, i Direttori generali dei Servizi, nonché altre autorità civili, militari o di polizia, ed anche esperti.
5. Il COMIS è incaricato di consigliare ed assistere il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri competenti nella direzione e nel coordinamento delle attività dei Servizi e degli altri organi ed uffici che operano nel settore delle informazioni e della sicurezza. A questo fine, elabora e approva piani nazionali dell'informazione e della sicurezza. Esprime preventivo parere sulla nomina dei Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi, nonché sugli altri dirigenti determinati dai regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19. Esamina e formula proposte in ordine all'emanazione dei regolamenti di cui agli articoli 6, 9 e 19, nonché sulle proposte per l'assegnazione dei fondi e sui risultati della loro rendicontazione.

Art. 3
(Segretario generale per le informazioni, la sicurezza e Comitati esecutivi)
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, e sotto la sovrintendenza del Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, è istituito il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza (SIGIS).
2. Al Segretariato generale è preposto un Direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.
3. Il Segretariato generale comprende il Comitato esecutivo per le informazioni (COMINF) e il Comitato esecutivo per la sicurezza (COMSIC).
4. Il COMINF è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Segretario generale del Ministero degli affari esteri, dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della polizia, dal Segretario generale della difesa, dai Direttori generali dei Servizi, dal Direttore generale delle informazioni militari nonché, eventualmente, da uno o più esperti in materia economica, scientifica e industriale, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Il COMSIC è costituito dal Direttore generale del Segretariato generale, che lo presiede, dal Direttore generale del dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della polizia, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale della Guardia di finanza, dai Direttori generali dei Servizi e dal Direttore generale delle informazioni militari.
6. Periodicamente, o anche in via straordinaria, di sua iniziativa o su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, il Segretario generale può riunire congiuntamente i due Comitati esecutivi in Comitato generale.

Art. 4
(Compiti e attribuzioni del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e dei Comitati esecutivi)
1. Del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza si avvalgono il Presidente del Consiglio dei ministri e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario di Stato delegato, per l'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri possono avvalersi altresì del Segretariato generale il Ministro degli affari esteri, il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il Segretariato generale:
a) raccoglie, coordina, analizza, interpreta, valuta globalmente e diffonde alle autorità e agli altri soggetti autorizzati le informazioni raccolte, anche in forma aperta, i rapporti elaborati e le situazioni prodotte in materia di informazione e di sicurezza e le valutazioni generali collegate tra di loro prodotte dai Servizi, nonché dagli uffici competenti del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e di altri Ministeri, enti ed istituti di interesse, nonché da soggetti privati;
b) produce e fornisce alle autorità interessate ed autorizzate relazioni e situazioni globali, di carattere generale o specifico;
c) formula al Presidente del Consiglio dei ministri e al COMIS valutazioni e proposte in ordine al fabbisogno nazionale di informazioni e di sicurezza e alla elaborazione ed esecuzione dei piani operativi conseguenti.
3. Il Segretariato generale è assistito e consigliato nell'espletamento dei suoi compiti dai Comitati esecutivi di cui all'articolo 3, comma 3, per quanto attiene rispettivamente all'attività informativa e a quella controinformativa e di tutela della sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana le direttive e le istruzioni e impartisce gli eventuali ordini necessari per l'attività del Segretariato generale e per assicurarne il migliore e più corretto espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni assegnategli.
5. L'ordinamento del Segretariato generale è stabilito con regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il parere del COMIS di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
6. L'organizzazione del Segretariato generale è stabilita dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 5
(Istituzione e compiti del Servizio per le informazioni generali - SIGEN)
1. E' istituito il Servizio per le informazioni generali (SIGEN), posto sotto l'autorità di un Direttore generale che dipende direttamente dal Ministro della difesa ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, formulata d'intesa col ministro della difesa.
2. Il SIGEN ha il compito, in stretta collaborazione con gli altri organi interessati, di ricercare ed elaborare le informazioni riguardanti la sicurezza dell'Italia e di individuare ed ostacolare, fuori dal territorio nazionale, le attività di spionaggio dirette contro gli interessi italiani allo scopo di prevenirne le conseguenze. A tale riguardo esercita le proprie funzioni esclusivamente:
a) per salvaguardare gli interessi della difesa esterna e della sicurezza interna nazionali, con particolare riferimento agli indirizzi di politica estera, di difesa nazionale e di sicurezza interna adottati dal Governo in conformità agli indirizzi formulati dal Parlamento;
b) per salvaguardare gli interessi economici della comunità nazionale;
c) per fornire supporto agli uffici ed organi di polizia, in attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e per la difesa della legalità repubblicana.
3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, il Servizio provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa a affari strategici e a situazioni estere che riguardino la difesa esterna e la sicurezza interna della Repubblica, nonché gli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali e la tutela dei cittadini italiani e dei loro beni;
b) individuazione, contrasto e neutralizzazione delle minacce che, sul territorio estero, sono rivolte alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, nonché agli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali ed alla sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assume la protezione e dei loro beni;
c) svolgimento all'estero di qualunque altra missione gli venga affidata dal Governo della Repubblica, nell'ambito dei fini e dei principi della presente legge, per la protezione della difesa esterna e della sicurezza interna della Repubblica, per la tutela e la promozione degli altri interessi nazionali e per la sicurezza dei cittadini italiani e di quelli di cui lo Stato si assuma la protezione e dei loro beni.
4. A tal fine il Servizio espleta all'estero tutti i conseguenti compiti di informazione ed anche di controinformazione, controsabotaggio, anti-terrorismo ed in generale di tutela della sicurezza interna.

Art. 6
(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del SIGEN)
1. Salve le competenze stabilite dall'articolo 1, il SIGEN dipende dal Ministro della difesa, o dal Ministro degli affari esteri.
2. L'ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della difesa, ovvero degli affari esteri, e con il Ministro dell'interno, sentito il parere del COMIS di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'art. 27.
3. L'organizzazione del Servizio è stabilita dal Ministro della difesa, o dal Ministro degli affari esteri, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro della difesa, formulata d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'interno.

Art. 7
(Forze operative speciali)
1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi compiti e dell'esercizio delle sue funzioni, e che presentino esigenze di supporti o l'utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SEGIN, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, un "Gruppo unità speciali", costituito di personale e mezzi delle Forze armate e delle forze di polizia.
2. L'ordinamento del Gruppo di cui al comma 1, è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. L'organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal Direttore generale del SIGEN, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa e con i capi delle forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.
4. Le regole d'impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il COMIS.

Art. 8
(Istituzione e compiti del Servizio per la Sicurezza nazionale - SERSIN)
1. E' istituito il Servizio per la sicurezza nazionale (SERSIN) che ha il compito di ricercare e prevenire, sul territorio nazionale, le attività ispirate, promosse e sostenute da potenze straniere e che costituiscano minaccia alla sicurezza del paese. A tale riguardo il SERSIN svolge compiti che si ricollegano alla difesa nazionale.
2. Per assolvere ai compiti di cui al comma 1, nell'ambito delle direttive impartite dal governo, il SERSIN è incaricato di:
a) centralizzare e gestire tutte le informazioni che si riferiscono alle attività di cui al comma 1 e che sono tenuti a trasmettergli, in tempi rapidi, tutti i Servizi che concorrono alla sicurezza del paese;
b) partecipare alla sicurezza dei punti sensibili e dei settori vitali dell'attività nazionale, nonché alla protezione dei segreti della difesa;
c) assicurare i collegamenti necessari con gli altri servizi o organi cooperanti.
3. Il SERSIN provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
a) raccolta, coordinamento, analisi, interpretazione, valutazione e diffusione di ogni informazione relativa alla tutela, entro il territorio nazionale, della sicurezza interna della Repubblica e alla protezione degli interessi politici, economici, scientifici e industriali nazionali, ed in generale del benessere alla comunità nazionale contro le minacce e le azioni offensive di soggetti esteri, di organizzazioni eversive nazionali, ed in particolare alla difesa dell'ordinamento costituzionale democratico, contro ogni azione volta a mutarlo in forme illegali, o a sovvertirlo con metodi violenti o con attività politiche e finanziarie illegittime o altrimenti pericolose;
b) individuazione, controllo, contrasto e neutralizzazione, entro il territorio nazionale, delle azioni offensive e delle minacce alla difesa esterna e alla sicurezza interna della Repubblica, all'ordinamento costituzionale democratico e agli altri interessi nazionali, di cui alla lettera a);
c) svolgimento di qualunque altra missione che, entro il territorio nazionale e nell'ambito dei fini e dei principi della presente legge, gli venga affidata dal Governo per la tutela degli interessi nazionali.
4. Per i fini di cui al presente articolo il SERSIN espleta entro il territorio nazionale tutti i compiti di informazione, controinformazione, anti-sovversione, controsabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna.

Art. 9
(Dipendenza, ordinamento e organizzazione del SERSIN)
1. Salvo le competenze stabilite dall'articolo 1, il SERSIN dipende dal Ministro dell'interno.
2. L'ordinamento del Servizio è stabilito con regolamento del governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa, sentito il parere del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e del Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
3. L'organizzazione del Servizio è stabilita dal ministro dell'interno con il consenso del Presidente del consiglio dei ministri.
4. Il Direttore generale del Servizio è nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, formulata d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della difesa.

Art. 10
(Competenze generali, collaborazione e coordinamento del SIGEN e del SERSIN)
1. Il SIGEN espleta i suoi compiti informativi fuori ed entro il territorio nazionale; espleta ogni altro suo compito esclusivamente fuori del territorio nazionale.
2. Quando ve ne sia la necessità o la utilità il SIGEN può svolgere, di volta in volta, anche attività all'interno del territorio nazionale, ma sempre in concorso con il SERSIN, previo concerto tra il Ministro della difesa, ovvero Ministro degli affari esteri, e il Ministro dell'interno e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il SERSIN espleta i suoi compiti entro il territorio nazionale e negli altri luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione.
4. Quando ve ne sia la necessità o l'utilità il SERSIN può svolgere, di volta in volta anche attività fuori del territorio nazionale, o dei luoghi in cui lo Stato esercita la sua giurisdizione, ma sempre in concorso con il SIGEN, previo concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, e con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. In applicazione delle direttive generali del presidente del Consiglio dei ministri, e secondo le istruzioni del Ministro competente, o per loro mandato particolare, i Servizi collaborano con i Servizi esteri, in forma sistematica o per singole operazioni.
6. Al SIGEN e al SERSIN può essere affidata altresì dal Governo la tutela di interessi esteri, di Stati, di enti, società o persone, quando vi sia un interesse dello Stato.

Art. 11
(Attribuzioni dei Servizi)
1. Il SIGEN e il SERSIN non sono servizi di polizia giudiziaria. Gli agenti dei Servizi non sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.
2. Per la tutela dei Servizi, del suo personale, delle sue infrastrutture e delle sue dotazioni e anche quando ve ne sia per altri motivi la necessità ed al fine del miglior espletamento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi possono essere conferite dal Ministro dell'interno e, per quanto riguarda il SIGEN, su richiesta del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, e soltanto con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti dei Servizi non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.
4. Gli agenti di cui al comma 3 hanno l'obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite i loro superiori, o sempreché sia necessario, anche direttamente ai Direttori generali dei Servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.
5. Il Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza e i Direttori generali dei Servizi hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Segretariato generale e dei Servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, rispettivamente, per quanto riguarda il SERSIN del Ministero dell'interno e per quanto riguarda il SIGEN del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri.
6. Gli agenti dei Servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso di cui, con il consenso dell' interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia.
7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti dei Servizi, a norma della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a comparire davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporne l'accompagnamento in caso di mancata comparizione a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
8. Alle persone chiamate a comparire o comunque a collaborare con i Servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 6.
9. Gli atti compiuti da agenti del SIGEN o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esteri, ancorché in territorio nazionale, nell'espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili, qualora possano costituire reato, se non a richiesta del Governo. La richiesta è condizione per lo stesso svolgimento delle indagini preliminari.

Art. 12
(Attribuzioni particolari del SERSIN)
1. Gli agenti del SERSIN possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli dal 244 al 256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da detti atti altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse del Servizio, soltanto con la autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dei magistrati del suo ufficio da lui delegati, su richiesta del Direttore generale del Servizio ovvero del funzionario o dei funzionari del Servizio da lui delegati, approvata dal Ministro dell'interno o, in sua assenza, dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, se nominato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, dandone immediata comunicazione al Direttore generale del Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza.
2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti del Servizio possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale.
3. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato.
4. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.
5. Il Ministro dell'interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, e annualmente al Parlamento, in forma non specifica, ma per categorie e motivazioni, delle operazioni compiute a norma del presente articolo.

Art. 13
(Doveri dei Direttori generali del Segretario generale e dei Servizi)
1. I Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi dirigono l'ufficio ed i Servizi cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.
2. I Direttori generali riferiscono, o danno ai loro dipendenti incarico di riferire, sulla loro attività e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente, nonché, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente.
3. I Direttori generali devono provvedere ad adottare tutte le misure necessarie:
a) perché nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dai Servizi, se non in quanto necessarie esclusivamente per l'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi degli articoli 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 14;
b) perché nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dai Servizi sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;
c) perché il Segretariato generale e i Servizi non svolgano alcuna attività nell'interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
4. I Direttori generali presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti un rapporto annuale sull'attività dell'ufficio o del Servizio cui sono preposti.

Art. 14
(Attività speciali dei Servizi)
1. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, possono autorizzare rispettivamente il Direttore generale del SERSIN e il Direttore generale del SIGEN a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data completa informazione alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi.
2. Con l'autorizzazione rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, i Direttori generali dei Servizi possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto, e anche sotto identità diversa da quella reale, e che essi vengano muniti della corrispondente documentazione. a tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l'approvvigionamento e l'uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.

Art. 13
(Doveri dei Direttori generali del Segretario generale e dei Servizi)
1. I Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi dirigono l'ufficio ed i Servizi cui sono rispettivamente preposti e sono responsabili del loro funzionamento e della loro efficienza.
2. I Direttori generali riferiscono, o danno ai loro dipendenti incarico di riferire, sulla loro attività e informano o danno incarico di informare nelle materie di loro competenza esclusivamente: il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro competente, nonché, quando vi sia un interesse dello Stato, qualunque altro soggetto cui siano tenuti o autorizzati a riferire o a trasmettere informazioni, per disposizioni generali o mandato particolare del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente.
3. I Direttori generali devono provvedere ad adottare tutte le misure necessarie:
a) perché nessuna informazione sia raccolta o nessuna altra attività sia svolta dal Segretariato generale e dai Servizi, se non in quanto necessarie esclusivamente per l'espletamento dei compiti ad essi affidati ai sensi degli articoli 4, 5, 8, 10, 11, 12 e 14;
b) perché nessuna informazione raccolta dal Segretariato generale e dai Servizi sia divulgata o comunicata, se non secondo le procedure determinate dalla legge o dalle direttive generali del Presidente del Consiglio dei ministri ed esclusivamente nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato o con lo scopo di prevenire o di indagare in ordine a fatti previsti dalla legge come reati;
c) perché il Segretariato generale e i Servizi non svolgano alcuna attività nell'interesse di qualunque movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.
4. I Direttori generali presentano al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti un rapporto annuale sull'attività dell'ufficio o del Servizio cui sono preposti.

Art. 14
(Attività speciali dei Servizi)
1. Con il consenso del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, ovvero il Ministro degli affari esteri, possono autorizzare rispettivamente il Direttore generale del SERSIN e il Direttore generale del SIGEN a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data completa informazione alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi.
2. Con l'autorizzazione rispettivamente del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, ovvero del Ministro degli affari esteri, i Direttori generali dei Servizi possono disporre che i rispettivi agenti operino in modo occulto o coperto, e anche sotto identità diversa da quella reale, e che essi vengano muniti della corrispondente documentazione. A tal fine essi possono altresì disporre la produzione, l'approvvigionamento e l'uso di qualunque tipo di documento di riconoscimento, di identificazione e di certificazione, contenente nominativi, dati anagrafici e qualunque altro dato diversi da quelli effettivi.

Art. 15
(Servizi operativi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria)
1. Nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un servizio speciale di polizia, di sicurezza e giudiziaria, con il compito di collaborare con il SERSIN e con la Direzione generale delle informazioni militari, nonché con gli organi della polizia militare, esercitando in via esclusiva, e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzione nei confronti di altro organismo proposto da esso allegato, le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all'attività informativa, contro-informativa, controsovversione, anti-sabotaggio e anti-terrorismo dei Servizi.
2. Nell' espletamento del suo compito e per l'esercizio delle sue attribuzioni il servizio di polizia può avvalersi anche di altri uffici di polizia od organi, nonché di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l'attività nel campo specifico.
3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera di prefettura e dal personale delle forze di polizia.
4. L'ordinamento del servizio è stabilito con un regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.
5. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell'interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 16
(Rapporti di collaborazione)
1. I comandi, uffici, servizi, unità e reparti delle Forze armate e delle forze di polizia sono tenuti a prestare piena collaborazione al Segretariato generale e ai Servizi per l'espletamento dei compiti loro affidati. A essi non può peraltro essere mai richiesto di raccogliere informazioni o di compiere operazioni non conformi ai compiti e alle funzioni ad essi assegnati dalla legge.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire al Segretariato generale e ai Servizi le informazioni loro richieste dai Direttori generali competenti, o dagli agenti da loro delegati, anche in deroga al segreto di ufficio e al segreto di Stato. Qualora i responsabili delle pubbliche amministrazioni cui siano rivolte dette richieste ritengano di non dovere o potere corrispondere a esse, debbono senza indugio sottoporre la questione al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle cui definitive determinazioni devono successivamente attenersi strettamente.

Art. 17
(Altre collaborazioni di carattere logistico con le pubbliche amministrazioni)
1. Il Segretariato generale e i Servizi possono, per l'espletamento dei propri compiti e l'esercizio delle loro funzioni, avvalersi, anche in forma riservata, delle infrastrutture del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.

Art. 18
(Personale dei Servizi)
1. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego è costituito da personale assunto direttamente, anche tra gli appartenenti alle amministrazioni civili, alle Forze armate e alle forze di polizia, di cui con l'assunzione cessano di far parte, salvo quanto stabilito al comma 2.
2. I regolamenti dei Servizi di cui agli articoli 6 e 9 determinano le qualifiche e le mansioni in cui possono essere impiegati i dipendenti delle amministrazioni civili, delle forze armate e delle forze di polizia, collocati fuori ruolo a tempo determinato.
3. Il personale dei Servizi con rapporto di impiego può essere collocato a riposo in qualunque momento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente, su proposta o sentito il Direttore generale del Servizio.
4. I Servizi possono altresì avvalersi, anche in forma continuativa, di collaboratori esterni.
5. Lo stato giuridico ed economico e l'ordinamento del personale del Segretariato generale e dei Servizi e il suo trattamento giuridico e economico sono determinati, anche in deroga alle leggi e ai regolamenti generali vigenti, dai rispettivi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 19
(Norme finanziarie)
1. Le spese relative al COMIS, ivi comprese quelle relative al Segretariato generale, ai Comitati esecutivi di cui all'articolo 4 e le spese relative ai Servizi di cui agli articoli 5 e 8 sono iscritte in apposito capitolo, denominata "Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato", nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentiti il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi, quanto delle somme stanziate nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri debba essere destinato ai fondi ordinari e quanto ai fondi riservati.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina altresì con le stesse procedure le categorie di spesa cui si debba far fronte esclusivamente con i fondi ordinari.
4. Con distinto regolamento, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni per l'amministrazione e per la rendicontazione delle spese ordinarie e delle spese riservate, nonché in particolare per le forme, i modi e i tempi di documentazione di queste ultime.
5. Della ripartizione di cui al comma 2 e delle determinazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27, che può richiedere informazioni e formulare rilievi e proposte. Al Comitato parlamentare è altresì trasmesso il regolamento di cui al comma 4.
6. Il Direttore generale del Segretariato generale e i Direttori generali dei Servizi riferiscono alla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, nella composizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, sulla amministrazione dei fondi ordinari e dei fondi riservati, trimestralmente e con relazione finale annuale. La suddetta Commissione può avanzare richieste e formulare rilievi e proposte al Direttore generale del Segretariato generale e ai Direttori generali dei Servizi, nonché direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri competenti e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 20
(Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione generale per le informazioni militari)
1. Nell'ambito del Ministero della Difesa è istituita la Direzione generale per le informazioni militari.
2. La Direzione generale è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal Segretario generale della difesa - Direttore generale degli armamenti. E' collegata con gli Stati Maggiori di forza armata, con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il COMIS.
3. A capo della Direzione generale è posto un Direttore generale delle informazioni militari, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il COMIS.
4. Il Direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa Direttore nazionale per gli armamenti, per quanto attiene all'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.
5. La Direzione generale per le informazioni militari raccoglie, coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni, tecnico-operative, economiche, industriali e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni relative, generali e particolari, delle informazioni militari. Essa collabora con il SIGEN per gli studi, le analisi e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa nazionale.
6. La Direzione generale provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare, interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell'amministrazione della Difesa ed in particolare delle singole Forze armate, escluse le forze di polizia ancorché facciano parte di esse; espleta in detto ambito compiti di controinformazione, di contro-sovversione, di contro-sabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del Servizio per la sicurezza nazionale.
7. La Direzione generale per le informazioni militari gestisce la rete degli addetti della Difesa, nonché degli addetti militari, navali ed aeronautici presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica.
8. La Direzione generale per le informazioni militari valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell'amministrazione della Difesa e in particolare delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa.
9. L'ordinamento e l'organizzazione della Direzione generale delle informazioni militari sono stabiliti dal Ministro della difesa. In essa possono essere costituite sezioni specializzate per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e il settore degli armamenti.

Art. 21
(Agenzia governativa delle telecomunicazioni AGOTELCO)
1. La Direzione generale per le informazioni militari, quale Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), svolge altresì i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:
a) monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o grazie a qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall'uso di tali apparecchiature o da materiale codificato;
b) fornire assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell'altro materiale, al Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, alle Forze armate e alle forze di polizia ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.
2. Le competenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 potranno essere esercitate solo:
a) nell'interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;
b) nell'interesse del benessere del paese, di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale;
c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana.
3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), s'intende il Centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquisire supporto operativo nell'espletamento delle specifiche attività di competenza.
4. Il Direttore generale è responsabile dell'efficienza dell'AGOTELCO. E' suo dovere assicurarsi che:
a) esistano disposizioni tali secondo cui l'AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell'esercizio delle proprie funzioni e che non ne divulghi alcuna, se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario;
b) non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione.

Art. 22
(Attribuzioni, doveri e facoltà della Direzione generale per le informazioni militari)
1. Si applicano alla Direzione generale per le informazioni militari e al Direttore generale a essa preposto le disposizioni relative ai doveri e alle facoltà, nonché alle attribuzioni stabilite dalla presente legge per il Segretariato generale, i Servizi, nonché per i Direttori generali ad essi preposti.
2. Sono conferiti agli agenti della Direzione generale per le informazioni militari nelle forme e con le procedure ivi stabilite, le disposizioni contenute agli articoli 11 e 12, ma esclusivamente nei confronti del personale militare e civile dell'amministrazione della Difesa ed in particolare delle Forze armate, escluso il personale delle forze di polizia, anche se ad esse appartenente.

Art. 23
(Servizio informazioni della Guardia di finanza)
1. L'espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti di istituto ad essa assegnati, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno.

Art. 24
(Tutela della sicurezza interna dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza)
1. All'espletamento di compiti controinformativi, anti-sovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della Sicurezza interna dello Stato nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SERSIN, appositi servizi o reparti interni istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'interno.

Art. 25
(Organizzazione nazionale per la sicurezza)
1. L'Organizzazione nazionale per la sicurezza (ORGANSIC) ha per scopo, anche in applicazione degli accordi internazionali, la tutela del segreto, sia sotto il profilo della protezione dei documenti, dei materiali o dei processi scientifici e industriali e di ogni altra informazione che, secondo i vari gradi di classificazione, debba essere tutelata, per mezzo del segreto stesso, contro la diffusione o comunque contro la conoscenza non autorizzata, sia sotto il profilo della sicurezza del personale.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri presiede all'ORGANSIC; emana le direttive per la sua organizzazione e in particolare per la tutela del segreto; controlla l'applicazione delle direttive stesse e dei regolamenti di cui al comma 4.
3. L'ORGANSIC comprende:
a) l'Autorità nazionale per la sicurezza (ANASIC) che è il Direttore generale del Segretariato generale di cui all'articolo 3;
b) l'Ufficio centrale per la sicurezza (UCSI) che è costituito dal Segretariato generale di cui all'articolo 3 e dagli altri uffici istituiti sotto la sua sovrintendenza funzionale presso le Amministrazioni pubbliche e, quando necessari, anche presso enti privati, che esercitino attività di rilevante interesse dello Stato sotto il profilo delle esigenze di tutela del segreto.
4. L'ordinamento dell'ORGANSIC e la disciplina delle sue attività sono stabilite con uno o più regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 26
(Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza)
1. E' istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l'attività del Segretariato generale e dei Servizi per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni a essi conferite.
2. La Commissione presidenziale è costituita da un presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall'esercizio della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile essa è integrata da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro e della Banca d'Italia.
3. Il Presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto.
4. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica tre anni.
5. Qualora la Commissione presidenziale ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. Il Segretario generale e i Servizi devono collaborare con la Commissione presidenziale e fornirle qualunque informazione richieda.
6. La Commissione presidenziale riferisce con sua relazione al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l'adozione di misure generali e specifiche.
7. Al Presidente della Commissione e ai suoi membri è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e dei membri non magistrati del Consiglio superiore della magistratura.
8. Le norme per l'attività della Commissione presidenziale sono emanate, sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 27
(Comitato parlamentare per i Servizi)
1. E' istituito un Comitato parlamentare per Servizi di informazione e sicurezza e per la tutela del segreto di Stato.
2. Il Comitato è costituito da un Presidente scelto tra i deputati e i senatori e da cinque deputati e cinque senatori, nominati, d'intesa tra di loro, dai Presidenti delle due Camere.
3. Il Comitato parlamentare:
a) esercita il controllo sull'applicazione della presente legge;
b) è informato dal Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi delle politiche di informazione e sicurezza e sulla loro attuazione;
c) esprime parere preventivo sulla emanazione dei regolamenti per l'ordinamento del Segretariato generale e dei Servizi e degli enti collegati;
d) esprime parere preventivo sull'assegnazione dei fondi e sui risultati generali della loro rendicontazione;
e) è informato sui risultati delle inchieste disposte dalla Commissione presidenziale di cui all'articolo 26 e sulle misure eventualmente adottate dal Governo;
f) è informato delle misure adottate dai Servizi a norma dell'articolo 12 e nelle forme da esso prescritte.
4. Il Comitato parlamentare può richiedere informazioni e chiarimenti e formulare proposte.
5. Il Comitato parlamentare può chiedere di ascoltare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, e, se nominato, il Ministro o il Sottosegretario delegato, nonché, attraverso di essi e sempre con la loro autorizzazione, i Direttori generali del Segretariato generale e dei Servizi.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre con sommaria motivazione, esponendone le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto, in ordine alle informazioni che a suo giudizio superano i limiti di cui al comma 3.
7. Il segreto non è opponibile per gli atti regolamentari e per quelli soggetti al controllo della Corte dei conti.
8. Nel caso di cui al comma 6, il Comitato parlamentare, ove ritenga, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, rivolge un secondo invito al Presidente del Consiglio dei ministri e, in caso di conferma del diniego, riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni di ordine politico.
9. I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto di Stato relativamente alle informazioni acquisite, nonché alle proposte e ai rilievi formulati qualora riguardino materie tutelate dal segreto di Stato.
10. Gli atti del Comitato parlamentare, ancorché non riguardino materie di per sé tutelate dal segreto di Stato, sono coperti dal segreto di Stato, salvo che il Comitato parlamentare stesso non disponga motivatamente altrimenti, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, tra i quali deve essere sempre compreso il voto del Presidente del Comitato stesso.

Art. 28
(Disposizioni regolamentari)
1. Le disposizioni regolamentari previste dalla presente legge sono emanate, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. In detti decreti è stabilito, anche in deroga alle norme vigenti, il regime della loro pubblicità.

Art. 29
(Soppressione dei Servizi informativi di forza armata - SIOS)
1. Il Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa è soppresso.
2. Nell'ambito degli Stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica possono essere istituiti esclusivamente reparti per la valutazione delle informazioni e delle situazioni fornite dal Segretariato generale per le informazioni e la sicurezza, dalla Direzione generale per le informazioni militari, dagli addetti militari, navali ed aeronautici, nonché dalla polizia militare.
3. All'ordinamento del servizio di polizia militare si provvede con regolamento emanato - in accordo con i principi fondamentali delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le attribuzioni dell'Arma dei carabinieri e delle altre forze di polizia, della legge 11 luglio 1978, n. 382, e successive modificazioni, del Regolamento di disciplina militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, e dei codici penali militari - con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, o con il Ministro degli affari esteri, e con il Ministro dell'interno.
4. L'organizzazione del servizio di polizia militare è stabilita dal Ministro della difesa con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 30
(Regolamento di attuazione)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica provvede alla emanazione del regolamento generale per la sua attuazione, con decreto del Presidente della Repubblica, dietro deliberazione del Consiglio del Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 27.

Art. 31
(Norme generali e transitorie)
1. Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
2. Il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e sicurezza (CESIS) è soppresso.
3. Il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) sono disciolti.
4. Il personale in servizio presso il CESIS e presso i disciolti Servizi di cui al comma 3, che provenga da altre amministrazioni dello Stato, è restituito alle amministrazioni di appartenenza.
5. Il personale assunto direttamente è posto in aspettativa e, salvo licenziamento, può essere reimpiegato.
6. Alla destinazione dei fondi, delle infrastrutture e delle dotazioni del CESIS e dei Servizi provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.

Art. 32
(Applicazione della legge)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede:
a) alla effettiva soppressione del CESIS;
b) all'effettivo scioglimento del SISDE, del SISMI e dei SIOS;
c) alla costituzione del Segretariato generale e degli altri organismi previsti dalla presente legge.
2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla eventuale nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del Direttore generale del Segretariato generale e alla costituzione di un primo nucleo del Segretariato generale stesso.
3. Il Segretario generale del CESIS e i Direttori dei Servizi cessano di diritto dal loro incarico alla data di entrata in vigore della presente legge. Le loro attribuzioni sono interinalmente esercitate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che, fino al loro effettivo scioglimento, venga obbligatoriamente sospesa ogni attività operativa del CESIS, del SISDE e del SISMI.

Art. 33
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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