(*) La proposta di legge, di un solo articolo, mira alla modifica dell'art. 204 del Codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che possa essere opposto il segreto di Stato su fatti, notizie e documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale.
L'intendimento dei promotori è di estendere l'ambito della richiamata normativa anche ai reati previsti dall'art. 416 bis del codice penale (associazione di tipo mafioso).
Modifica all'articolo 204 del codice di procedura penale in materia di esclusione del segreto.
Presentata il 20 giugno 1994
Onorevoli Colleghi! - Nella seduta dell'Assemblea del 16 giugno 1994 sono state approvate le proposte di legge n. 219, Fini ed altri; n. 220, Adornato ed altri, e n. 679, Della Valle ed altri, recanti "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari". Il testo unificato delle citate proposte di legge, che alla data di presentazione della presente proposta è sottoposto all'esame dal Senato della Repubblica, è volto alla ricostituzione della precedente Commissione d'inchiesta costituita all'inizio della XI legislatura e ripete la normativa che in quella occasione venne approvata, apportando, peraltro, una significativa innovazione che attiene alla definizione dei poteri di cui la stessa Commissione d'inchiesta dispone.
Infatti, al comma 2 dell'articolo 3 del testo unificato approvato dalla Camera si prevede che "Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. In nessun caso per i fatti di mafia, camorra e di altre associazioni criminali similari, costituendo essi fatti eversivi dell'ordine costituzionale, può essere opposto il segreto di Stato". Viene quindi affermato che il fenomeno delle attività mafiose, camorristiche o similari va affrontato, combattuto e sconfitto nella sua genesi eversiva antistatale: è in tal modo espresso un giudizio di merito su quelle attività, definendole attività eversive dell'ordine costituzionale e per le quali non può essere opposto il segreto di Stato.
Si porrà, pertanto, un problema di raccordo con la normativa vigente - posto che l'indicato comma amplierà i poteri della Commissione parlamentare d'inchiesta - rispetto a quanto in precedenza previsto - al fine di evitare - nella prospettiva di una approvazione senza modifiche, da parte del Senato della Repubblica, del testo approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati - che vi sia una discrasia con i poteri della magistratura, alla quale tuttora si potrebbe opporre il segreto di Stato in occasioni di indagini su reati di mafia. Appare quindi opportuno modificare il codice di procedura penale, per evitare che la magistratura venga a disporre di poteri minori di quelli della Commissione parlamentare d'inchiesta, cosa che potrebbe far profilare eventuali conflitti tra i poteri dello Stato.
Al fine di risolvere i prospettati problemi viene presentata questa proposta di legge volta a modificare l'articolo 204 del codice di procedura penale, auspicando che la stessa possa essere oggetto di un positivo e rapido esame da parte delle Camere.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. All'art. 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo la parola: «costituzionale» sono inserite le seguenti: «o reati previsti dall'articolo 416-bis del codice penale».
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