Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende colmare un vuoto esistente nella disciplina vigente in materia di segreto di Stato. Troppe volte nella storia del nostro Paese abbiamo dovuto contare i morti ed i feriti nelle nostre città, vittime di una follia stragista che solo la barriera della democrazia è riuscita a sconfiggere.
Dal 1969, con la strage di Piazza Fontana (ma non dobbiamo dimenticare che fin dal 1948 lavoratori e semplici cittadini sono state vittime di stragi, da Portella della Ginestra del 1° maggio 1948 al massacro di Reggio Emilia del luglio 1960) troppe volte abbiamo constatato che dietro alle stragi si nascondeva l'inefficienza, se non la complicità, finanche di settori dello Stato.
La prima clamorosa prova che strutture deviate dei servizi segreti civile e militare erano in qualche modo coinvolte nella strage del 12 dicembre 1969 venne dalla famosa intervista che l'onorevole Andreotti rilasciò nel giugno 1974, quando confermò che Guido Giannettini era un agente del Sid.
Da quel giorno, gli italiani scoprirono, e ne ebbero costante conferma, che anche uno Stato che si dice democratico può coprire misteriosi interessi opponendo il segreto di Stato sulle indagini che la magistratura ha condotto per scoprire autori e mandanti delle stragi.
Ogni volta che una bomba ha squarciato il muro di una stazione, i vagoni di un treno o il selciato di una piazza, seminando morte e terrore, puntualmente i magistrati hanno dovuto fare i conti con le resistenze degli apparati dello Stato, restii a porre a loro disposizione tutti gli elementi necessari per fare luce sui massacri.
Con l'approvazione della
legge n. 801 del 1977, il Parlamento cercò di riordinare l'intero sistema degli apparati di sicurezza e di informazione del Paese, definendone ruoli, funzioni e limiti, ivi compresa l'opponibilità del segreto di Stato per i cosiddetti "reati di eversione".
Il secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 801 del 1977 dispone, infatti, che in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.
Ma se questo fu in qualche modo sufficiente, la prassi continuò a prevalere nelle sue forme peggiori, e le deviazioni e i depistaggi riscontrati dalla magistratura per la strage di Bologna e del "Rapido 904", suonarono come assurda riprova che nulla era cambiato dopo l'approvazione della legge n. 801 del 1977.
La stessa Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e le stragi ha, più di una volta, dovuto fare i conti con le resistenze di uomini e strutture dei nostri servizi e molto rimane probabilmente da scoprire. Per questo, con la presente proposta di legge si cerca di definire in maniera più compiuta le procedure attraverso le quali gli apparati di sicurezza possono e devono rendere il loro contributo per la ricerca e la scoperta dei responsabili delle stragi.
Volutamente, il legislatore definì con formula ampia "fatti eversivi dell'ordine costituzionale" la fattispecie non coperta dal segreto di Stato, ma è evidente che la determinazione del reato, dipendendo dalla discrezionalità del magistrato, non consente una certezza circa l'applicabilità o meno della disciplina di cui alla legge n. 801 del 1977.
Paradossalmente la legge n. 801 del 1977 tutela i procedimenti contro i responsabili di un reato compiuto con finalità terroristiche o di eversione (articolo 280 del codice penale), ma non quelli contro i responsabili dei reati, compiuti "allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato" e diretti a "portare la strage nel territori dello Stato" (articolo 285 del codice penale).
Analogamente, non coperti dalla disciplina relativa al segreto di Stato sono i procedimenti penali relativi al reato di strage, senza che il reato sia commesso per finalità di eversione o di terrorismo; ma è evidente l'insufficienza di una previsione che lascia al magistrato la facoltà di determinare la fattispecie del reato, quando da questa discende la possibilità o meno dell'opponibilità del segreto di Stato. A tale fine, con la presente proposta di legge si è previsto di modificare l'articolo 12, secondo comma, della legge n. 801 del 1977 e, conseguentemente, l'articolo 204 del codice di procedura penale, inserendo tra i reati sottratti al segreto di Stato, oltre a quelli di eversione dell'ordine costituzionale, anche quelli previsti e puniti dagli articoli 285 (devastazione, saccheggio e strage) e 422 (strage) del codice penale.
Un altro aspetto rilevante nella gestione del segreto di Stato concerne la procedura attraverso la quale il Presidente del Consiglio dei ministri può confermare o meno il segreto successivamente alla richiesta dell'autorità giudiziaria. Nella disciplina vigente (legge n. 801 del 1977 e articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, emanato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), il Capo dell'Esecutivo dispone l'eventuale conferma del segreto di Stato dandone comunicazione al Comitato parlamentare di controllo, sottraendo in tale modo al giudice la possibilità di sollevare conflitto di attribuzioni davanti alla Corte costituzionale. Si ritiene, invece, opportuno che la sindacabilità della valutazione della conferma o meno del segreto avanzato da un testimone in un procedimento per strage o per fatti di eversione e terrorismo sia demandata alla valutazione della Corte costituzionale, supremo organo di garanzia e di tutela degli interessi collettivi.
Pertanto, l'articolo 3 della presente proposta di legge modifica l'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, emanate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri può confermare il segreto con atto motivato.
L'articolo 4 della presente proposta di legge riguarda più specificamente le procedure di tenuta militare degli archivi dei servizi di sicurezza ai fini dell'opponibilità del segreto di Stato. Troppe volte, infatti, anche negli archivi del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) e del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) si sono verificati episodi che, a voler tralasciare la malafede, denotano certamente una negligenza nella gestione dei documenti: mancanza di fogli o di indicazioni necessarie alla loro individuazione, cancellature o abrasioni; talvolta, si è giunti all'assurdo di regolari fascicoli intestati a fatti o persone, ma privi di documenti al loro interno.
A tale fine, l'articolo 4 della proposta di legge, modificando la disciplina recata dalla legge n. 801 del 1977, dispone che il segreto di Stato è opponibile solo su informazioni contenute in documenti, cartacei o di altra natura, aventi una data certa e che l'atto di opposizione debba indicare il livello di segretezza dell'informazione, la data di classificazione, l'identità e l'ufficio di appartenenza dell'autorità di origine, la data o l'evento di classificazione.
Infine, a maggior garanzia della fondamentale certezza dei documenti sottoposti alla disciplina del segreto di Stato, si prevede che ai documenti medesimi debbano essere allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute da questi ultimi, memorie che sono classificate allo stesso livello di segretezza dell'informazione cui si riferiscono. Ma, affinché non abbia a ripetersi più che il segreto di Stato rimanga vigente su episodi dai quali sono trascorsi ormai decenni, la proposta di legge prevede che, dopo sei anni, si verifichi l'automatica declassificazione dei documenti alla classifica inferiore e che dopo dieci anni dalla prima classifica si determini la declassificazione totale.
A coloro i quali ciò appaia un azzardo, vale la pena di ricordare che il segreto di Stato è tuttora vigente sulla famosa "strage di Milano", quando i cannoni di Bava Beccaris spararono sulla folla. Era il 1898, oltre un secolo fa.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. All'articolo 12, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché i delitti di strage previsti dall'articolo 285 e dall'articolo 422 del codice penale».
Art. 2
1. All'articolo 204, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale», sono aggiunte le seguenti: «nonché i delitti di strage previsti dall'articolo 285 e dall'articolo 422 del codice penale».
Art. 3
1. All'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, emanate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», sono inserite le seguenti:
«, con atto motivato,».
Art. 4
1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - 1. Il segreto è opponibile solo su informazioni contenute in documenti aventi data certa. Si considera documento ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra natura relativa a notizie o materiali concernenti la sicurezza nazionale.
2. L'atto di opposizione del segreto deve indicare:
a) il livello di segretezza dell'informazione;
b) la data di classificazione;
c) l'identità dell'autorità di origine;
d) l'ufficio di appartenenza dell'autorità di origine;
e) la data o l'evento di classificazione.
3. Ai documenti classificati devono essere allegate le memorie storiche concernenti gli ordini impartiti dall'Esecutivo ai servizi e le spese riservate sostenute dai medesimi. Le memorie storiche sono classificate allo stesso livello di segretezza dell'informazione cui si riferiscono.
4. Le informazioni e i documenti classificati degradano dopo sei anni alla classifica inferiore e sono declassificati, comunque, decorsi dieci anni dalla prima classificazione».