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Per Aspera Ad Veritatem n.16
Regno del Belgio - Legge dell'11 dicembre 1998 concernente la creazione di un organo per i ricorsi in materia di abilitazioni di sicurezza




ALBERTO II, Re dei Belgi,
saluta tutti, i presenti e quelli che verranno.
Le Camere hanno adottato e Noi sanzioniamo quanto segue:

Art. 1
La presente legge regolamenta una materia concernente l'articolo 77 della Costituzione.

Art. 2
Nella presente legge, si intende per:
1° "Servizio d'Informazione e di Sicurezza", la Sûreté de l'Etat ed il Service Général du Renseignement et de la Sécurité des Forces Armées;
2° "Comitato permanente R", il Comitato permanente di controllo dei Servizi informativi creato con la legge organica del 18 luglio 1991 in materia di controlli dei Servizi di polizia e di informazione.

Art. 3
Il Comitato permanente R, di seguito denominato "organo per i ricorsi" è competente per i ricorsi introdotti in applicazione della presente legge.
In questo caso, gli articoli da 32 a 56 della legge organica del 18 luglio 1991, in materia di controllo dei Servizi di polizia e informativi, non vengono applicati.
Quando è adito per un ricorso, il Comitato permanente R non procede a querele o denunce ai sensi della legge del 18 luglio 1991 sopracitata che riguarda qualsivoglia indagine di sicurezza effettuata in occasione della procedura di abilitazione e di sicurezza oggetto di ricorso.

Art. 4
In conformità all'articolo 22 della legge dell'11 dicembre 1998, relativa alla classifica e alle abilitazioni di sicurezza, il rilascio dell'abilitazione di sicurezza richiesto è rifiutato quando la deliberazione non è intervenuta o non è stata notificata nel termine previsto, ovvero quando l'abilitazione di sicurezza viene ritirata, la persona, fisica o giuridica, per la quale l'abilitazione è richiesta, nei trenta giorni che seguono rispettivamente la notifica della deliberazione ovvero la scadenza del termine, può promuovere un ricorso, con lettera raccomandata, nei confronti dell'organo per i ricorsi.
La mancata deliberazione da parte dell'autorità di sicurezza nel termine fissato dall'organo per i ricorsi, in conformità all'art. 10, § 1 o § 2, primo comma, della presente legge viene considerata quale deliberazione di rigetto, pertanto l'interessato può promuovere ricorso, in conformità a quanto sancito dall'alinea precedente.
Il ricorso non può essere promosso quando l'abilitazione di sicurezza viene ritirata secondo quanto previsto dall'articolo 16, § 1, alinea 3, della legge dell'11 dicembre 1998, relativa alla classifica e alle abilitazioni di sicurezza.

Art. 5
§1. In caso di ricorso, l'autorità di sicurezza comunica all'organo per i ricorsi il resoconto dell'indagine, allegando l'originale della deliberazione motivata ed una copia della notifica di questa deliberazione al ricorrente e, all'occorrenza, il dossier dell'indagine, indicato all'articolo 22 della legge dell'11 dicembre 1998, relativa alla classifica e alle abilitazioni di sicurezza.
§ 2. Se viene considerato opportuno per l'esame del ricorso, l'organo per i ricorsi chiede al Servizio per le informazioni e la sicurezza, che ha proceduto o sta procedendo all'indagine, di trasmettergli una copia integrale del dossier delle indagini. Può ugualmente richiedere a tale Servizio la trasmissione di qualsiasi informazione complementare ritenuta utile per l'esame del ricorso di cui è incaricato.
A tal fine, l'organo per i ricorsi può ascoltare i membri dei Servizi informativi che hanno preso parte all'indagine di sicurezza.
I membri dei Servizi informativi sono tenuti a rivelare all'organo per i ricorsi i segreti di cui sono depositari ad eccezione di quelli che concernono istruttorie o inchieste giudiziarie in corso.
Se il membro del Servizio informativo ritiene di dover mantenere il segreto poiché la sua divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio alla protezione delle fonti, alla protezione della vita privata dei terzi, o al compimento delle attività dei Servizi di informazione e sicurezza, secondo quando previsto dagli artt. 7, 8 e 11 della legge organica del 30 novembre 1998 in materia di Servizi di informazione e sicurezza, la questione viene sottoposta al Presidente dell'organo per i ricorsi, che delibera dopo aver sentito il Capo del Servizio.
§ 3. Su richiesta del Servizio per le Informazioni e la Sicurezza, l'organo per i ricorsi può decidere che alcune informazioni della deposizione di un membro del Servizio informativo indicato al § 2, contenute nel resoconto dell'indagine o nel dossier dell'indagine debbano essere considerate segrete per uno dei motivi indicati al § 2, alinea 4, e che non possano essere consultate né dal ricorrente né dal suo avvocato.
Quando le informazioni provengono dal Servizio informativo straniero, la decisione di non-consultazione è adottata dal Servizio per le informazioni e la sicurezza.
Tale decisione non può essere oggetto di ricorso.

Art. 6
Senza pregiudizio per quanto sancito dall'articolo 5, § 3, alinea 1 e 2, il ricorrente ed il suo avvocato possono consultare presso la Cancelleria dell'organo per i ricorsi il resoconto dell'indagine e, all'occorrenza, il dossier dell'indagine, nel corso dei cinque giorni lavorativi che precedono l'udienza, nei giorni e nelle ore indicate dall'organo per i ricorsi.
Il ricorrente viene ascoltato dall'organo per i ricorsi, su richiesta di questi o su richiesta personale. Può essere assistito da un avvocato.

Art. 7
§ 1. I membri ed il personale del Comitato Permanente R hanno l'obbligo di mantenere il riserbo nei confronti di fatti, atti o informazioni di cui sono venuti a conoscenza in ragione del contributo apportato per applicare la presente legge.
Tale obbligo di riserbo permane anche quando cessa la collaborazione.
§ 2. L'organo per i ricorsi deve prendere le misure interne ritenute necessarie al fine di garantire la riservatezza dei resoconti delle indagini, dei documenti che vi sono allegati in conformità a quanto sancito dall'articolo 5, § 1, e all'occorrenza, dei dossier dell'indagine.

Art. 8
è punita con un'ammenda da 200 franchi a 10.000 franchi, qualsiasi persona indicata dall'articolo 7, che viola l'obbligo di riserbo al quale è soggetta sulla base di quanto sancito dal presente articolo.

Art. 9
L'organo per i ricorsi delibera a maggioranza dei voti entro 60 giorni dalla data in cui è stato promosso il ricorso.
Le decisioni dell'organo per i ricorsi devono essere motivate.
Esse vengono notificate tramite lettera raccomandata al ricorrente, all'autorità di sicurezza e al Servizio per le informazioni e la sicurezza che ha provveduto all'inchiesta e sono, fin dalla notifica, immediatamente esecutive.
La notifica indirizzata al ricorrente non può contenere informazioni la cui divulgazione potrebbe recare attentato alla difesa dell'integrità del territorio nazionale, ai piani di difesa militare, al compimento delle attività delle forze armate, alla sicurezza interna dello Stato, ivi compreso il settore dell'energia nucleare, al mantenimento dell'ordine democratico e costituzionale, alla sicurezza esterna dello Stato e alle relazioni internazionali, al potenziale scientifico o economico ovvero a qualsiasi altro interesse fondamentale del Paese, alla sicurezza dei residente belgi all'estero, al funzionamento degli organi deliberativi dello Stato, alla protezione delle risorse o alla protezione della vita privata dei terzi.
Le deliberazioni dell'organo per i ricorsi non sono impugnabili.
La procedura da seguire dinanzi all'organo per i ricorsi sarà determinata con ordinanza reale deliberata in seno al Consiglio dei Ministri.

Art. 10
§ 1. Quando il ricorso fa seguito ad una mancata deliberazione per la concessione di un'abilitazione di sicurezza, l'organo per i ricorsi, dopo aver interrogato l'autorità di sicurezza o il Servizio per le informazioni e la sicurezza interessato, circa i motivi della mancata deliberazione nei termini prescritti in conformità all'articolo 22, alinea 1, della legge dell'11 dicembre 1998, relativa alla classifica e alle abilitazioni di sicurezza, può richiedere che l'indagine di sicurezza sia chiusa, che il resoconto dell'indagine sia esaminato dall'autorità di sicurezza e che quest'ultima deliberi nel termine fissato.
§ 2. Quando il ricorso fa seguito ad una decisione di rigetto del rilascio di un'abilitazione di sicurezza o di ritiro di un'abilitazione di sicurezza, l'organo per i ricorsi, previa audizione del ricorrente o del suo avvocato, se ritiene che i motivi invocati a sostegno della decisione impugnata non siano fondati e adeguati al livello di abilitazione richiesto, può:
1° richiedere che l'indagine di sicurezza venga completata sui punti da esso indicati e che la decisione di rigetto del rilascio o del ritiro venga riesaminata dall'autorità di sicurezza nel termine fissato;
2° chiedere all'autorità di sicurezza di ottenere l'abilitazione di sicurezza.
§ 3. Quando il ricorso fa seguito alla mancata decisione da parte dell'autorità di sicurezza nel termine fissato dall'organo per i ricorsi, in conformità a quanto sancito dal § 1 o § 2, 1°, l'organo per i ricorsi, a seguito dell'audizione del ricorrente o del suo avvocato, se ritiene che non vi siano opposizioni, può chiedere all'autorità di sicurezza di ottenere l'abilitazione di sicurezza.

Art. 11
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno in cui entra in vigore l'articolo 22 della legge dell'11 dicembre 1998, relativa alla classificazione e alle abilitazioni di sicurezza.
Promulghiamo la presente legge, ordiniamo che vi sia apposto il sigillo di Stato e che venga pubblicata sul Moniteur Belge.

Data a Bruxelles, l'11 dicembre 1998.

ALBERT

Per il Re:

Il Vice Primo Ministro,
Ministro della Difesa Nazionale, incaricato per l'Energia,
J.P. PONCELET

Il Ministro della Giustizia,
T. VAN PARYS

Suggellata dal sigillo di Stato:
Il ministro della Giustizia,
T. VAN PARYS


(*) Traduzione a cura della Redazione.
La legge è stata resa esecutiva con l'ordinanza reale in data 24.3.2000, pubblicata sul Moniteur Belge il 31.3.2000 (il testo integrale è consultabile sul sito della gazzetta ufficiale: http://moniteur.be/html/fd2_w3.htm)

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