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Per Aspera Ad Veritatem n.15
Le garanzie funzionali per gli operatori degli organismi di intelligence
Seminario di Roma (25-26 novembre 1999)





(*) Nel quadro della cooperazione tra gli organismi di intelligence in ambito europeo, si è affermata la comune necessità di esaminare, mediante un confronto diretto, la problematica delle garanzie funzionali per gli operatori dei Servizi. La questione è duplice: si tratta da un lato di riconoscere le indispensabili garanzie legali a coloro che si trovano ad operare in adempimento dei propri doveri istituzionali, dall'altro di garantire la riservatezza delle persone e delle notizie, atti e documenti dei Servizi quando ci si trovi nell'ambito di un procedimento penale, in relazione alle vigenti norme sulla pubblicità del processo. Il tema, sul quale la Rivista si è a lungo soffermata, assume uno specifico rilievo in quanto, secondo una corretta visione dell'attività d'intelligence, gli appartenenti ai Servizi non rivestono nel nostro Paese la qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Inoltre, le specifiche attività di intelligence, con particolare riguardo a quelle che possono comportare un'ingerenza nella privacy o connotarsi, nell'interesse supremo della sicurezza dello Stato, come ultra legem, non trovano una disciplina autorizzatoria e di controllo, residuando il solo istituto del segreto di Stato. La sensibilità verso tale problema è ormai diffusa nel mondo dell'intelligence sia nei paesi nei quali la materia non è regolamentata specificamente dalla legge, sia in quelli nei quali l'esistenza di particolari procedure non mette completamente al riparo da difficoltà operative e rischi per i singoli agenti. Anche in relazione alle probabili innovazioni della legislazione italiana nel settore, il SISDe ha ritenuto utile organizzare un Seminario che si è svolto a Roma il 25-26 Novembre 1999, rivolto agli esperti legali dei Servizi di quindici paesi europei.
Lo scopo del Seminario è stato quello di consentire a tutti i partecipanti di conoscere i diversi strumenti di garanzia messi attualmente a disposizione dai rispettivi ordinamenti giuridici. Ciò anche nell'ottica di tendere ad una armonizzazione delle differenti legislazioni europee, garantendo che il ruolo dell'intelligence possa esplicarsi secondo basi giuridico-legali meglio definite, capaci di contrastare le minacce nuove e più sofisticate provenienti da organizzazioni criminali o eversive.
Nel nostro Paese, esiste una sostanziale differenza tra l'attività delle Forze di Polizia e quella dei Servizi. L'attività delle Forze di Polizia, come noto finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, è soggetta ad una disciplina normativa specifica e puntuale, strettamente correlata all'attività del pubblico ministero che secondo il codice vigente dirige fin dall'inizio le indagini. Le attività investigative che comportano un'invasione della sfera privata devono essere autorizzate da un giudice, secondo le norme del codice di procedura penale. Diversa è la situazione per i Servizi. In primo luogo, la funzione degli organismi è di carattere prevalentemente informativo. I Servizi non svolgono indagini, non devono avere diretti rapporti con l'Autorità Giudiziaria, ma raccolgono e analizzano informazioni nel processo di intelligence. L'acquisizione delle notizie, utili sia per svolgere azione di consulenza alle decisioni del Governo sia per fornire elementi alle Forze di Polizia relativamente a fatti che possono mettere in pericolo la sicurezza dello Stato, è talvolta un momento molto delicato che, in quanto correlato ad un interesse sensibile dello Stato, non può essere lasciato alla responsabilità del singolo operatore. Né, evidentemente, per le ragioni già espresse e per le finalità talora diverse dell'attività d'intelligence, può ritenersi disciplinabile utilizzando le norme del codice di procedura penale.
La problematica è stata anche portata all'attenzione del Parlamento italiano che, attraverso numerosi progetti di riforma (dieci nei soli ultimi cinque anni ), è stato investito della necessità di definire una nuova normativa a carattere generale concernente i Servizi di intelligence. Nel corso del Seminario, sono stati illustrati vari progetti di riforma, ponendo particolare attenzione a quello presentato dal Governo italiano la scorsa estate nel quale, nel contesto di una complessiva riforma del settore dell'intelligence, ci si occupa anche delle garanzie funzionali. Nel testo vengono in particolare definite precise procedure da seguire che consentono di poter far valere una causa di non punibilità per gli agenti che nell'esecuzione di un'operazione previamente autorizzata e nell'esercizio dei propri compiti istituzionali hanno posto in essere una condotta vietata ma necessaria ed adeguata per il conseguimento dell'operazione. La norma specifica i beni giuridici non suscettibili di venire offesi (delitti specificamente diretti a mettere in pericolo o ledere la vita, la libertà personale, l'integrità fisica, la salute o l'incolumità pubblica, ovvero delitti di favoreggiamento personale o reale, realizzati mediante false dichiarazioni all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria), così come le procedure di controllo. In tale progetto si pone, inoltre, particolare attenzione circa il soddisfacimento della esigenza di tutela dell'identità e della riservatezza dell'appartenente al Servizio. Anche questo punto, con specifico riferimento alla tutela dell'identità degli operatori quando chiamati in un procedimento penale e relativamente al tema più ampio dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, come sopra detto, è stato oggetto di approfondimento durante il Seminario, così come la tematica del segreto di Stato presente nell'ordinamento italiano ed anche in altri.
E' ben noto, del resto, che sul piano internazionale, sono state per lungo tempo differenti le opzioni degli Stati in merito all'opportunità di codificare il modus operandi nell'attività dell'intelligence.
Tali differenze si sono venute decisamente attenuando nell'ultimo periodo, anche alla luce di quelle convenzioni internazionali che hanno dedicato specifica attenzione alla protezione di diritti individuali dalle ingerenze pubbliche, inducendo anche i Paesi più riluttanti a dotarsi di una qualche forma di legislazione.
In conclusione, al fine di migliorare la cooperazione internazionale, si rende sempre più necessaria una armonizzazione delle legislazioni tenuto anche conto che in alcuni Paesi l'ordinamento degli Organismi di intelligence vede convivere, accanto ai comparti di informazione per la sicurezza dello Stato, funzioni di "law enforcement", cioè di polizia e/o di polizia giudiziaria. Inoltre, già rilevano diversi casi in cui la legislazione comune europea si trova ad incidere su questioni riguardanti l'intelligence. Quest'ultima circostanza pone un problema molto importante, che troverà sicuramente in futuro adeguato approfondimento, cioè quello di come rendere compatibile la funzione primaria di tutela della sicurezza nazionale con una intelligence policy europea.
Per utile orientamento dei lettori, si pubblicano di seguito le conclusioni del Seminario


1. L'incontro si è incentrato sull'approfondimento delle principali norme giuridiche relative al modus operandi dei Servizi di intelligence.
Nel corso del seminario è emersa la sensazione generale che non tutti i sistemi giuridici sono soddisfacenti e che tutti possono essere integrati e migliorati.
Alcuni Paesi hanno espresso preoccupazioni per la mancanza di riferimenti nei rispettivi ordinamenti; è infatti essenziale sapere con esattezza cosa i Servizi possono e non possono fare.

2. In questo contesto, è stata sottolineata la necessità di recepire le disposizioni-chiave della Convezione Europea sui Diritti dell'Uomo nelle legislazioni nazionali.

3. Al momento attuale, la maggior parte dei Servizi attraversa una fase segnata da significativi cambiamenti. All'accresciuta domanda per una più efficace attività di raccolta informativa e di prevenzione corrisponde una maggiore richiesta di affidabilità e trasparenza.
Pertanto, in numerosi Paesi sono all'attenzione progetti di riforma dei Servizi d'intelligence.

4. è emerso che alcuni Servizi non dispongono di un contesto legale adeguato che preveda garanzie funzionali per i propri operatori.
Tale circostanza può indurre negli operatori dei Servizi un senso di insicurezza, che si riflette negativamente anche sulla loro efficienza.

5. Alcuni Paesi dispongono di legislazioni specifiche mirate a proteggere l'attività degli operatori. Le opzioni principali sono:
- procedure autorizzatorie ad hoc
- specifiche procedure durante il processo.
La scelta dipende dai principi alla base del sistema legale del Paese in questione.

6. Tutti i Servizi sono consapevoli della necessità di ricondurre l'attività connessa alla raccolta e alla elaborazione delle informazioni in un contesto di legalità, ancorché correlato alla peculiarità delle funzioni dei Servizi di sicurezza.
Qualsiasi ordinamento deve tenere conto della necessità di bilanciare i rischi per la sicurezza nazionale e il grado di invasività nella vita dei cittadini, sulla base dei criteri di proporzionalità, di adeguatezza e di necessità, al fine di escludere l'abuso e l'arbitrarietà.

7. Tutti i Servizi concordano sulla necessità di rafforzare il comune background legale e di intensificare i programmi di cooperazione, nonché sull'importanza di migliorare lo scambio delle informazioni su specifici argomenti di natura giuridica e legale.
L'obiettivo è duplice:
- fornire al Governo elementi per un approccio coordinato per condividere i valori nelle diverse legislazioni;
- determinare le fondamentali esigenze dell'intelligence da prendere in considerazioni nel comune contesto legale europeo.


(*) A cura della Redazione
(**) Traduzione a cura della Redazione

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