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Per Aspera Ad Veritatem n.14
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

Risoluzione n. 827 del 25.5.1993 concernente l'istituzione del Tribunale internazionale per i crimini contro l'umanità nella ex Jugoslavia e relativo Statuto




Il Consiglio di Sicurezza

CONFERMANDO la propria risoluzione 713 del 25 settembre 1991 e tutte le successive risoluzioni nella stessa materia;
CONSIDERATO il rapporto del Segretario Generale (S/25704 e Add.1) a norma del paragrafo 2 della risoluzione n. 808 del 1993;
ESPRIMENDO ancora una volta il suo serio allarme per le continue notizie di diffuse e flagranti violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio della ex Jugoslavia, ed in particolare nella Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, e per le denunce di uccisioni in massa, di detenzioni e stupri generalizzati, organizzati e sistematici delle donne, nonché del perdurare della pratica della "pulizia etnica" , con l'occupazione e l'acquisizione di territori;
RITENENDO che una tale situazione continui a rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali;
DETERMINATO a porre fine a tali crimini e ad adottare efficaci misure per portare davanti alla giustizia le persone che ne sono responsabili;
CONVINTO che, nelle particolari circostanze della ex Jugoslavia, l'istituzione, quale idonea misura da parte del Consiglio, di un Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale consentirebbe di conseguire l'obiettivo citato e contribuirebbe al ristabilimento e al mantenimento della pace;
CONVINTO che l'istituzione di un Tribunale internazionale e il perseguimento delle persone responsabili delle predette violazioni contribuirà a fermare e riparare efficacemente le stesse;
VISTA, al riguardo, la raccomandazione del co-presidente del comitato direttore della conferenza internazionale sulla ex Jugoslavia per l'istituzione del Tribunale in argomento (S/255221);
CONFERMANDO al riguardo la propria decisione, contenuta nella risoluzione n. 808 (1993), di istituire un Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio della ex Jugoslavia dal 1991;
RITENENDO che, in attesa della nomina del procuratore del Tribunale internazionale, il comitato di esperti costituito a norma della risoluzione n. 780 (1992) debba continuare con urgenza la raccolta di informazioni in merito alle prove di gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra e di altre violazioni del diritto umanitario internazionale, come ha proposto nella propria relazione provvisoria (S/25274);
AGENDO a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite
1. Approva il rapporto del segretario generale;
2. Decide di istituire un Tribunale internazionale al solo scopo di perseguire le persone responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio della ex Jugoslavia fra il 1° gennaio 1991 ed una data che sarà fissata dal consiglio di sicurezza una volta ristabilita la pace, ed a tale fine di adottare lo statuto del Tribunale internazionale allegato al rapporto sopra citato;
3. Chiede al Segretario generale di sottoporre ai giudici del Tribunale internazionale, una volta eletti, tutti i suggerimenti eventualmente ricevuti dagli Stati sulle norme di procedura e relative alle prove, richiamate nell'articolo 15 dello statuto del Tribunale internazionale;
4. Decide che tutti gli Stati dovranno cooperare pienamente con il Tribunale internazionale ed i suoi organi, in conformità alla presente risoluzione ed allo statuto del Tribunale internazionale, e che pertanto tutti gli Stati dovranno adottare ogni necessaria misura, secondo il proprio ordinamento interno, ai fini della attuazione delle disposizioni della presente risoluzione e dello statuto, compreso l'obbligo per gli Stati di dare esecuzione alle domande di assistenza o agli ordini emessi dalle camere di 1° grado ai sensi dell'articolo 29 dello statuto;
5. Esorta gli Stati e le organizzazioni intergovernative e non governative a fornire al Tribunale internazionale fondi, attrezzature e servizi, e ad offrire personale specializzato;
6. Decide che la scelta della sede del Tribunale internazionale avverrà a conclusione di opportuni accordi, di gradimento del Consiglio, fra le Nazioni Unite e i Paesi Bassi e che il Tribunale internazionale potrà riunirsi in qualsiasi altro luogo ogniqualvolta lo consideri necessario per il regolare esercizio delle sue funzioni;
7. Decide inoltre che l'attività del Tribunale internazionale sarà svolta senza pregiudizio per il diritto delle vittime di richiedere con qualsiasi altro mezzo il risarcimento dei danni sofferti in seguito alla violazione delle norme del diritto umanitario internazionale;
8. Richiede al Segretario generale di dare urgente attuazione alla presente risoluzione ed in particolare di adottare tutte le misure di ordine pratico per un efficace funzionamento del Tribunale internazionale nel tempo più breve, riferendo periodicamente al consiglio;
9. Decide di continuare ad interessarsi attivamente della questione.


Statuto del Tribunale Internazionale

Il Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio della ex Jugoslavia dal 1991 (in questo contesto indicato come "il Tribunale internazionale"), istituito dal Consiglio di Sicurezza a norma del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, funzionerà secondo le disposizioni del presente Statuto.

Art. 1
Competenza del Tribunale internazionale
Il Tribunale internazionale ha il potere di perseguire, in conformità delle norme del presente Statuto, le persone responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio della ex Jugoslavia dal 1991.

Art. 2
Gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra del 1949
Il Tribunale internazionale ha il potere di perseguire le persone che abbiano commesso, o che abbiano ordinato di commettere, gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, cioè i seguenti atti contro persone o beni tutelati dalle disposizioni della convenzione di Ginevra applicabile:
a) l'omicidio volontario;
b) la tortura o il trattamento disumano, compresi gli esperimenti biologici;
c) l'inflizione volontaria di grandi sofferenze o gravi lesioni fisiche o mentali;
d) la distruzione su vasta scala e l'appropriazione di beni, non giustificate da esigenze di ordine militare e compiute illegittimamente ed arbitrariamente;
e) la costrizione di un prigioniero di guerra o un civile a prestare servizio nelle forze armate di una potenza ostile;
f) la privazione deliberata del diritto di un prigioniero di guerra o di un civile a un equo e regolare processo;
g) la deportazione o il trasferimento illegittimi ovvero la detenzione illegittima di un civile;
h) la presa in ostaggio di civili.

Art. 3
Violazione delle leggi e degli usi di guerra
Il Tribunale internazionale ha il potere di perseguire le persone che abbiano violato le leggi e gli usi di guerra.
Queste violazioni includono, ma non si limitano a:
a) l'impiego di armi chimiche o di altre armi dirette a provocare sofferenze non necessarie;
b) la distruzione immotivata di città, paesi o villaggi e la devastazione non giustificata da esigenze militari;
c) l'attacco, o il bombardamento, con qualsiasi mezzo, di città, villaggi, abitazioni o edifici indifesi;
d) l'occupazione, la distruzione o il danneggiamento intenzionale di istituti religiosi, di istituti di beneficenza e di istruzione, di istituti d'arte e delle scienze, di monumenti storici, di opere d'arte e di opere scientifiche;
e) il saccheggio di proprietà pubbliche e private.

Art. 4
Genocidio
1. Il Tribunale internazionale ha il potere di perseguire le persone che abbiano commesso genocidio, secondo la definizione data dal paragrafo 2 del presente articolo, o che abbiano commesso qualsiasi altro atto indicato nel paragrafo 3 del presente articolo.
2. Per genocidio si intende ciascuno dei seguenti atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come:
a) l'uccisione di membri del gruppo;
b) l'inflizione di gravi danni fisici o mentali a membri del gruppo;
c) istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio;
d) tentativo di genocidio;
e) concorso in genocidio.
3. Sono puniti i seguenti atti:
a) genocidio;
b) associazione ("conspiracy") allo scopo di commettere genocidio;
c) istigazione, diretta e pubblica, a commettere genocidio;
d) tentativo di genocidio;
e) concorso in genocidio.

Art. 5
Crimini contro l'umanità
Il Tribunale internazionale ha il potere di perseguire le persone responsabili dei seguenti reati, quando sono commessi, nell'ambito di un conflitto armato internazionale o interno e sono diretti, nei confronti di popolazioni civili:
a) omicidio ("murder");
b) sterminio;
c) riduzione in istato di schiavitù;
d) deportazione;
e) detenzione;
f) tortura;
g) stupro;
h) persecuzione per motivi politici, razziali o religiosi;
i) altri atti disumani.

Art. 6
Giurisdizione personale
Il Tribunale internazionale ha giurisdizione sulle persone fisiche secondo le disposizioni del presente statuto.

Art. 7
Responsabilità penale personale
1. è individualmente responsabile del reato la persona che abbia organizzato, istigato, ordinato, commesso o altrimenti aiutato o favorito l'organizzazione, la preparazione o la esecuzione di uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 5 del presente statuto.
2. La posizione ufficiale della persona imputata, sia che si tratti di un capo di Stato o di Governo, sia che si tratti di un funzionario governativo responsabile, non solleva tale persona dalla propria responsabilità penale, né può mitigare la pena.
3. Il fatto che taluni degli atti di cui agli articoli da 2 a 5 del presente statuto sia stato commesso da un subordinato non solleva il superiore dalla sua responsabilità penale se quest'ultimo sapeva, o aveva ragione di sapere, che il subordinato stava per commettere l'atto in questione, o lo aveva commesso, ed egli ha mancato di adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli per prevenire l'atto e per punirne l'autore.
4. Il fatto che una persona imputata abbia agito in base ad un ordine del Governo o di un superiore non solleva tale persona dalla responsabilità penale, ma può essere valutato ai fini della riduzione della pena se il Tribunale internazionale così decide per motivi di giustizia.

Art. 8
Giurisdizione territoriale e temporale
La giurisdizione territoriale del Tribunale internazionale comprende il territorio della ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia, inclusi la sua superficie terrestre, lo spazio aereo e le acque territoriali. La giurisdizione temporale del Tribunale internazionale si estende per un periodo di tempo avente inizio dal 1° gennaio 1991.

Art. 9
Giurisdizione concorrente
1. Il Tribunale internazionale e i tribunali nazionali hanno giurisdizione concorrente nel perseguimento di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio della ex Jugoslavia dal 1° gennaio 1991.
2. Il Tribunale internazionale ha priorità sui tribunali nazionali. In ogni fase del procedimento il Tribunale internazionale può richiedere formalmente al tribunale nazionale ("defer") il procedimento alla competenza dello stesso Tribunale internazionale, in conformità al presente statuto e alle norme di procedura e relative alle prove del Tribunale internazionale.

Art. 10
Ne bis in idem
1. Non può essere giudicato da una corte nazionale per atti costituenti grave violazione del diritto umanitario internazionale a norma del presente statuto chi, per i medesimi fatti, sia già stato giudicato dal Tribunale internazionale.
2. Chi sia stato giudicato da una corte nazionale per atti costituenti grave violazione del diritto umanitario internazionale può successivamente essere giudicato dal Tribunale internazionale solo se:
a) il fatto per il quale la persona è stata giudicata è stato qualificato come reato comune;
b) il procedimento davanti alla corte nazionale non è stato imparziale o indipendente, o ha avuto lo scopo di porre l'imputato al riparo da responsabilità penali internazionali, o il fatto non è stato perseguito con la dovuta diligenza.
3. Nello stabilire la pena da irrogare nei confronti di una persona dichiarata colpevole di un reato a norma del presente statuto, il Tribunale internazionale tiene conto di qualsiasi pena inflitta dalla corte nazionale alla stessa persona per lo stesso fatto, nella misura in cui essa sia già stata espiata.

Art. 11
Organizzazione del Tribunale internazionale
Il Tribunale internazionale è composto dai seguenti organi:
a) le camere, delle quali fanno parte due camere di 1° grado ed una camera d'appello;
b) il procuratore;
c) un cancelliere, che esercita le sue funzioni sia per le camere che per il procuratore.

Art. 12
Composizione delle camere
Compongono le camere undici giudici indipendenti, tutti di nazionalità diversa, distribuiti come segue:
a) tre giudici compongono ciascuna delle camere di 1° grado;
b) cinque giudici compongono la camera d'appello.

Art. 13
Requisiti ed elezione dei giudici
1. I giudici devono essere persone di alto livello morale e di grande imparzialità ed integrità, e devono possedere i requisiti richiesti nei rispettivi Paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie. Ai fini della composizione delle camere si tiene conto, in generale, della esperienza dei giudici su diritto penale e su diritto internazionale, inclusi il diritto umanitario internazionale e la materia dei diritti umani.
2. I giudici del Tribunale internazionale sono eletti dall'assemblea generale, sulla base di un elenco presentato dal consiglio di sicurezza, nel modo seguente:
a) il Segretario generale invita gli Stati membri delle Nazioni Unite e gli Stati non membri che mantengono rappresentanze permanenti di osservatori presso le Nazioni Unite a presentare le candidature dei giudici del Tribunale internazionale;
b) entro 60 giorni dalla data dell'invito del Segretario generale, ciascuno Stato può designare fino a due candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 che precede, ciascuno dei quali deve essere di nazionalità diversa;
c) il Segretario generale trasmette le candidature così ricevute al consiglio di sicurezza. Sulla base delle candidature ricevute il consiglio di sicurezza forma una lista di non meno di 22 e non più di 33 nominativi, tenendo in debito conto una congrua rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo;
d) il presidente del consiglio di sicurezza trasmette la lista dei candidati al presidente dell'assemblea generale.
Fra i nomi inclusi nella lista l'assemblea generale elegge 11 giudici del Tribunale internazionale. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno ricevuto la maggioranza assoluta dei voti degli Stati membri delle Nazioni Unite e degli Stati non membri che mantengono missioni permanenti di osservatori presso le Nazioni Unite.
3. Qualora in seno alle camere si verifichi una vacanza, il Segretario generale, dopo essersi consultato con il presidente del consiglio di sicurezza e dell'assemblea generale, nomina una persona, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 che precede, la quale resterà in carica per il rimanente periodo di durata in carica del membro sostituito.
4. I giudici vengono eletti per un periodo di quattro anni. I termini e le condizioni della carica sono quelli dei giudici della Corte internazionale di giustizia. I giudici possono essere rieletti.

Art. 14
Funzionari e membri delle camere
1. I giudici del Tribunale internazionale eleggono un presidente.
2. Il presidente del Tribunale internazionale deve essere membro della camera di appello, e presiede i procedimenti di questa camera.
3. Dopo essersi consultato con i giudici del Tribunale internazionale, il presidente assegna i giudici alla camera d'appello e alle camere di 1° grado. Ciascun giudice svolge le proprie funzioni soltanto in seno alla camera alla quale è stato destinato.
4. I giudici di ciascuna camera di 1° grado eleggono un presidente, il quale conduce tutti i procedimenti della camera nel loro insieme.

Art. 15
Norme di procedura e relative alle prove
I giudici del Tribunale internazionale adottano norme di procedura e relative alle prove per lo svolgimento della fase precedente il giudizio, del giudizio e dell'appello, per l'ammissione delle prove, per la tutela delle vittime e dei testimoni e per quant'altro possa interessare.

Art. 16
Il procuratore
1. Al procuratore spetta di indagare e di promuovere l'azione penale nei confronti dei responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio della ex Jugoslavia dal 1° gennaio 1991.
2. Il procuratore agisce indipendentemente, quale organo separato del Tribunale internazionale. Il procuratore non chiede o riceve istruzioni né da governi, né da qualsiasi altra fonte.
3. L'ufficio del procuratore si compone di un procuratore e di altro personale qualificato eventualmente necessario.
4. Il procuratore viene nominato dal consiglio di sicurezza su designazione del Segretario generale.
Il procuratore deve essere persona di elevato livello morale e deve possedere il più alto grado di competenza e di esperienza nella conduzione delle indagini e nel perseguimento nei procedimenti penali. Il procuratore resta in carica per quattro anni e può essere rieletto. I termini e le condizioni della carica di procuratore sono quelli del Sottosegretario generale della Nazioni Unite.
5. Il personale dell'ufficio del procuratore è nominato dal Segretario generale su raccomandazione dello stesso procuratore.

Art. 17
Cancelleria
1. Alla cancelleria spetta la funzione di amministrare ed assistere il Tribunale internazionale.
2. La cancelleria è formata da un cancelliere e dall'altro personale che potrà eventualmente essere necessario.
3. Il cancelliere viene nominato dal segretario generale, previa consultazione con il presidente del Tribunale internazionale. Il cancelliere resta in carica per quattro anni e può essere rieletto. I termini e le condizioni di servizio del cancelliere sono quelli di un assistente Segretario generale delle Nazioni Unite.
4. Il personale della cancelleria viene nominato dal Segretario generale su raccomandazione del cancelliere.

Art. 18
Indagini e redazione dell'atto di accusa
1. Il procuratore dà inizio alle indagini d'ufficio o sulla base di notizie ricevute da qualsiasi fonte, ed in particolare da governi, da organi della Nazioni Unite e da organizzazioni intergovernative e non governative. Il procuratore valuta le notizie ricevute o ottenute e decide se vi siano elementi sufficienti per procedere.
2. Il procuratore può interrogare persone sospettate, vittime e testimoni, può raccogliere prove e può condurre indagini in loco. Nello svolgimento di questi compiti il procuratore può, se del caso, richiedere l'assistenza delle autorità dello Stato interessato.
3. In caso di interrogatorio la persona sospettata ha diritto di essere assistita da un difensore di fiducia, di avere assistenza legale gratuita qualora non disponga di mezzi sufficienti per pagarla e di avere la necessaria traduzione da e in una lingua da essa parlata e compresa.
4. Una volta accertata l'esistenza di elementi sufficienti per procedere ("prima facie case") il procuratore predispone un atto di accusa contenente una breve esposizione dei fatti e l'indicazione del reato o dei reati ascritti alla persona accusata a norma dello statuto. L'atto di accusa viene trasmesso ad un giudice della camera di 1° grado.

Art. 19
Riesame dell'atto di accusa
1. Il giudice della camera di 1° grado al quale l'atto di accusa è stato trasmesso lo sottopone ad esame. Detto giudice, se ritiene che sia stata accertata dal procuratore la sussistenza di elementi sufficienti per procedere ("prima facie case") conferma l'atto di accusa. In caso contrario l'atto viene rigettato.
2. In caso di conferma dell'atto di accusa il giudice può, a richiesta del procuratore, emettere tutti i provvedimenti di arresto, di detenzione, di consegna e di trasferimento di persone, così come qualsiasi altro provvedimento, che sia necessario ai fini del giudizio.

Art. 20
Inizio e svolgimento del processo
1. Le camere di 1° grado devono assicurare che il giudizio sia equo e rapido e che il procedimento sia condotto secondo le norme di procedura e relative alle prove, nel pieno rispetto dei diritti dell'imputato e tenendo nel dovuto riguardo la tutela delle vittime e dei testimoni.
2. La persona contro la quale è stato confermato l'atto di accusa deve, in conformità ad un ordine o a un provvedimento di arresto del Tribunale internazionale, essere presa in custodia, immediatamente informata delle imputazioni e trasferita al Tribunale internazionale.
3. La camera di 1° grado prende conoscenza dell'atto di accusa, accerta che i diritti dell'imputato siano rispettati, dà atto che l'imputato comprende l'atto di accusa e lo invita a fare la propria dichiarazione.
La camera di 1° grado fissa quindi la data del dibattimento.
4. Le udienze sono pubbliche, salvo che la camera di 1° grado non decida di procedere a porte chiuse secondo le proprie norme di procedura e relative alle prove.

Art. 21
Diritti dell'imputato
1. Tutte le persone sono uguali davanti al Tribunale internazionale.
2. Al fine dell'accertamento dei fatti a lui ascritti, l'imputato ha diritto ad una equa e pubblica udienza, salvo quanto disposto nell'art. 22 dello statuto.
3. L'imputato si presume innocente finché non ne venga provata la colpevolezza secondo le disposizioni del presente statuto.
4. Al fine dell'accertamento dei fatti a lui ascritti a norma del presente statuto, l'imputato ha diritto alle seguenti garanzie minime:
a) di venire informato rapidamente e in modo dettagliato, in una lingua da lui conosciuta, della natura e dei motivi delle imputazioni elevate contro di lui;
b) di disporre di tempo e di mezzi adeguati per la preparazione della sua difesa e di comunicare con un difensore di fiducia;
c) di essere giudicato senza ritardi;
d) di essere giudicato in sua presenza e di difendersi di persona o di avvalersi di assistenza legale di sua scelta; di essere informato, qualora non abbia assistenza legale, del suo diritto di averne; di ricevere assistenza legale in tutti i casi nei quali gli interessi della giustizia lo richiedano, e gratuitamente, in ciascuno dei predetti casi, qualora egli non disponga di mezzi sufficienti per pagarla;
e) di interrogare, o di fare interrogare, i testimoni a suo carico e di ottenere la presenza e l'audizione dei testimoni a sua difesa alle stesse condizioni che valgono per i testimoni d'accusa;
f) di avere l'assistenza gratuita di un interprete se non comprende o non parla la lingua usata dal Tribunale internazionale;
g) di non essere obbligato a deporre contro se stesso o a dichiararsi colpevole.

Art. 22
Tutela delle vittime e dei testimoni
Nelle proprie norme di procedura e relative alle prove il Tribunale internazionale deve disporre per la tutela delle vittime e dei testimoni. Le misure di tutela devono comprendere, fra l'altro, il procedimento in camera di consiglio e la protezione dell'identità della vittima.

Art. 23
Sentenza
1. Le camere di 1° grado pronunciano le sentenze e irrogano le pene nei confronti delle persone dichiarate colpevoli di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale.
2. La sentenza viene presa a maggioranza di voti dai giudici che compongono la camera di 1° grado e viene pronunciata in pubblico dalla stessa camera di 1° grado.
La decisione è accompagnata da motivazioni scritte, alle quali possono essere aggiunti pareri separati o dissenzienti.

Art. 24
Pene
1. La pena irrogata dalla camera di 1° grado consiste esclusivamente nella detenzione ("imprisonment"). Nello stabilire la durata della pena, le camere di 1° grado fanno ricorso ai criteri generalmente seguiti in materia di pene detentive dalle Corti della ex Jugoslavia.
2. Nell'irrogare le pene, le camere di 1° grado devono tenere conto di elementi quali la gravità del reato e le circostanze personali del condannato.
3. Oltre ad irrogare la pena detentiva, le camere di 1° grado possono ordinare la restituzione, anche per mezzo di misure coercitive, ai legittimi proprietari dei beni eventualmente acquisiti grazie alla condotta penalmente rilevante.

Art. 25
Procedimento d'appello
La camera d'appello conosce degli appelli interposti dalle persone condannate dalle camere di 1° grado e di quelli interposti dal procuratore per i seguenti motivi:
a) errori su questioni di diritto, i quali invalidino la decisione;
b) errori su questioni di fatto che abbiano dato luogo ad un errore giudiziario;
c) la camera di appello può confermare, annullare o riformare la decisione della camera di 1° grado.

Art. 26
Procedimento di revisione
Qualora venga scoperto un fatto nuovo, non noto al tempo del procedimento davanti alla camera di 1° grado o alla camera d'appello, che avrebbe potuto costituire elemento determinante ai fini della decisione, la persona condannata o il procuratore possono presentare al Tribunale internazionale istanza di revisione della sentenza.

Art. 27
Esecuzione delle pene
La pena detentiva viene espiata nello Stato designato dal Tribunale internazionale sulla base della lista degli Stati che hanno espresso al Consiglio di sicurezza la propria volontà di accettare persone condannate. La detenzione ha luogo secondo le norme di legge applicabili dello Stato interessato, sotto il controllo del Tribunale internazionale.

Art. 28
Grazia e commutazione della pena
Se, in base alle leggi applicabili dello Stato in cui la persona condannata è detenuta, tale persona può godere di una grazia ("pardon") o della commutazione della pena, lo Stato interessato ne dà comunicazione al Tribunale internazionale. Il presidente del Tribunale internazionale, dopo essersi consultato con i giudici decide tenendo presenti interessi della giustizia e sulla base dei principi generali del diritto.

Art. 29
Cooperazione e assistenza giudiziaria
1. Gli Stati devono collaborare con il Tribunale internazionale nelle indagini e nel perseguimento delle persone accusate di avere commesso gravi violazioni del diritto umanitario internazionale.
2. Gli Stati devono dare esecuzione, senza indebiti ritardi, alle richieste di assistenza o agli ordini delle camere di 1° grado. Tali richieste o ordini comprendono, ma non sono limitate a:
a) l'identificazione e l'individuazione di persone;
b) l'assunzione di deposizioni e la produzione di prove;
c) la notifica di documenti;
d) l'arresto o la detenzione di persone;
e) la consegna o il trasferimento dell'imputato al Tribunale internazionale.

Art. 30
Status, privilegi e immunità del Tribunale internazionale
1. La convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946 si applica al Tribunale internazionale, ai giudici, al procuratore e al suo personale, e al cancelliere e al suo personale.
2. I giudici, il procuratore ed il cancelliere godono dei privilegi e delle immunità, delle esenzioni e dei servizi accordati ai rappresentanti diplomatici, secondo il diritto internazionale.
3. Il personale del procuratore e quello del cancelliere godono dei privilegi e delle immunità accordati ai funzionari della Nazioni Unite in base agli articoli V e VII della convenzione alla quale si fa riferimento al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Altre persone, compresi gli imputati, di cui si richiede la presenza presso la sede del Tribunale internazionale godono del trattamento che si renda necessario ai fini del regolare funzionamento del Tribunale internazionale.

Art. 31
Sede del Tribunale internazionale
Il Tribunale internazionale ha sede a L'Aja.

Art. 32
Spese del Tribunale internazionale
Le spese del Tribunale internazionale sono a carico del bilancio regolare delle Nazioni Unite, secondo l'articolo 17 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 33
Lingue di lavoro
Le lingue di lavoro del Tribunale internazionale sono l'inglese e il francese.

Art. 34
Rapporto annuale
Il presidente del Tribunale internazionale sottopone al consiglio di sicurezza e all'Assemblea generale un rapporto annuale sul Tribunale internazionale.



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