(*) In un articolo pubblicato di recente sul quotidiano statunitense U.S. News and World Report, si afferma che i servizi di sicurezza della Confederazione degli Stati Indipendenti (gli agenti dell'Fsb, eredi del Kgb), grazie all'installazione di una sorta di "scatola nera" in ogni server di accesso a Internet situato nel territorio russo, potranno disporre di un flusso continuo di informazioni connesse all'utilizzo di server russi da parte di un qualunque utente (ad esempio posta elettronica, file trasmessi, tracciamento dei siti web visitati, etc.).
Sembra in proposito interessante porre in relazione tale notizia che, di fatto, rende il provider soggetto obbligato alla trasmissione dei dati in suo possesso, con uno dei temi di maggiore interesse tra quanti, i più vari, si agitano anche in Italia nel cosiddetto "diritto delle tecnologie": la possibilità o meno, cioè, di individuare una responsabilità del provider nell'utilizzo che i propri utenti fanno del suo server, o comunque eventuali doveri nei confronti dell'Autorità.
La dottrina dominante ritiene di escluderne la responsabilità penale per fatti compiuti da terzi, quali devono essere considerati gli utenti degli Internet providers, nel pieno rispetto di principi cardine del diritto penale italiano, quali il carattere personale della responsabilità penale, la liceità di comportamenti non vietati dalla legge penale ed il divieto di analogia in malam partem, salvo naturalmente il caso in cui il provider abbia consapevolmente e concretamente agevolato il terzo nel commettere la fattispecie criminosa.
Non manca però neanche chi, nel comportamento del provider che non esplichi un monitoraggio del materiale inviato grazie al proprio server, ipotizza una sorta di culpa in vigilando consistente in un'agevolazione colposa di un comportamento illecito, delineando perciò una responsabilità del tutto simile a quella editoriale.
In proposito neanche la rassegna delle pronunce giurisprudenziali sin qui emesse, che senza dubbio risente della loro esiguità quantitativa, sembra essere di particolare ausilio per la qualificazione giuridica del provider e la conseguente individuazione del suo livello di responsabilità.
Si passa infatti da provvedimenti che, al fine di interrompere gli effetti del reato e di acquisirne la prova, pongono sotto sequestro preventivo il server utilizzato per diffondere pagine web di contenuto considerato diffamatorio (ordinanza in data 23 giugno 1998 della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Vicenza), ad altre che, rigettando la richiesta di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. volto ad ottenere la rimozione da un newsgroup di un messaggio ritenuto diffamatorio, affermano che non sussiste una responsabilità di chi si limiti a mettere a disposizione degli utenti lo spazio "virtuale" dell'area di discussione senza possibilità di esercitare alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti (ordinanza in data 4 luglio 1998 del Tribunale Civile di Roma - I Sez.).
E' appena il caso di sottolineare come, naturalmente, decisioni di contenuto così opposto alimentino un vivace dibattito tra quanti temono che decisioni quali quella della Pretura di Vicenza possano far crescere, anche con riguardo a proposte di future regolamentazioni, una sorta di criminalizzazione della rete o internet-fobia e, conseguentemente, tentano di rafforzare le posizioni dei providers, escludendone qualunque responsabilità per le violazioni commesse da un qualsiasi utente del suo server mentre, d'altro canto, si avverte l'esigenza esattamente opposta sotto il profilo della repressione dei reati.
Altro aspetto del medesimo problema, forse ancora non emerso nella sua piena valenza, è quello della distinzione tra il messaggio inviato da un soggetto nella sua qualità di privato cittadino e l'esercizio del diritto di cronaca, poiché, qualora si accogliesse tale distinguo, la legislazione vigente in materia di stampa e pubblicazioni potrebbe applicarsi solo a quella informazione telematica che ne rivestisse i necessari requisiti, senza quindi comprendere tutte le manifestazioni di pensiero diffuse via Internet.
Molti i problemi, come si vede, ed ampio il margine di incremento del dibattito in merito alle diverse soluzioni che vengono prospettate: si ritiene perciò utile pubblicare integralmente le due decisioni sopra menzionate in linea con l'attenzione che la Rivista, che ha già dedicato ampio spazio alla problematica dei computer crimes e di Internet, manifesta per la materia, contribuendo al delinearsi di più precise opinioni che tentano di coniugare le esigenze di sicurezza con le nuove realtà tecnologiche.
ORDINANZA IN DATA 23.6.1998
della Procura della repubblica
presso la Pretura Circondariale di Vicenza
Decreto di sequestro preventivo
(art. 321.3 bis c.p.p.)
Il Procuratore della Repubblica, dott. Paolo Pecori
Visti gli atti delle indagini preliminari del procedimento n. 1079/98 - MOD 44-05;
al delitto di diffamazione continuata, reato p. e p. dall'art. 81 c.p.v. 1 e 2 - 595 c.p. per avere offeso la reputazione della agenzia di viaggi Turbanitalia srl di Milano, inserendo, con più azioni esecutive di un medesimo criminoso, sulla rete INTERNET in un sito avente il seguente indirizzo ECN org/list/movimenti/MSG.00950 Htlm, sotto il titolo "Solidarietà al popolo kurdo - Boicottiamo il turismo in Turchia" - la frase seguente: "tra l'altro è risaputo che agli affari della Turban è direttamente interessata l'ex premier Ciller, ispiratrice degli squadroni della morte che hanno provocato la morte di centinaia di oppositori, kurdi e turchi. Invitiamo quindi a boicottare le agenzie di viaggi che offrono i tours della Turbanitalia". In Vicenza, dal gennaio 1998 sino alla data odierna. Reato tuttora in via di esecuzione;
che tale delitto risulta allo stato provato: a) dalla stampa delle pagine che si leggono sul sito web di INTERNET, accessibile mediante l'indirizzo indicato nel capo di accusa; b) che tale pagina web risulta essere stata negoziata presso un provider avente sede nella città di Bologna, e precisamente presso la DS LOGIC srl con sede in Bologna, via S. Felice n. 98;
considerato che appare assolutamente necessario ed urgente, al fine di impedire ulteriori danni alla p.o. e querelante soc. Turbanitalia srl nonché la commissione di ulteriori delitti di diffamazione del medesimo tipo, impedire la protrazione della lettura di tale messaggio agli utenti di INTERNET;
che tale risultato può essere ottenuto sequestrando presso il predetto provider soc. XXX tutte le attrezzerie utilizzate per diffondere via Internet il messaggio diffamatorio allegato al presente provvedimento;
che la straordinaria urgenza della protezione da accordare alla querelante - danneggiata giorno per giorno dalle frasi leggibili sul sito web sopra indicato - non consente di attendere il provvedimento del Giudice;
P.Q.M.
visto l'art. 321.3 bis c.p.p.
Ordina
il sequestro preventivo - presso la XXX - (ovvero altrove se esse si trovino in altro luogo, a disposizione della stessa società) - di tutte le attrezzature usate per diffondere sul sito web il messaggio diffamatorio indicato nel foglio allegato al presente decreto di sequestro; o - in alternativa a quanto sopra indicato - ordina il sequestro del contratto in base al quale il detto provider esegue la propria prestazione, purché cessi in ogni caso la diffusione via Internet del messaggio diffamatorio qui allegato.
Con riserva di inviare all'indagato (in via di identificazione) la necessaria informazione di garanzia.
Delega
per l'esecuzione il Compartimento di Polizia Postale dell'Emilia Romagna di Bologna, con facoltà di sub-delega.
Vicenza, 23 giugno 1998
Il Pubblico Ministero
Paolo Pecori Procuratore della Repubblica
ORDINANZA IN DATA 4.7.1998
DEL Tribunale di Roma - Prima Sezione
Giudice Estensore: Dott. Vincenzo Mazzacane
PARTI:
Banca del Salento: avv. Pedretti e Falletti
Pantheon: prof. Zeno Zencovich e avv. Clemente
Restaino: avv. Porcacchia
Il Giudice Istruttore,
letti gli atti,
sciogliendo la riserva che precede,
osserva:
In fatto
La ricorrente Banca del Salento S.p.A., premesso che in data 17 maggio 1998, Restaino Sandro immetteva nella rete Internet un messaggio di posta elettronica dal contenuto ritenuto dall'attuale ricorrente lesivo del proprio onore, decoro e reputazione; che tale messaggio era stato inviato ad un sito di discussione pubblica tra quelli di più frequente accesso, gestito dalla società Pantheon s.r.l. avente come responsabile Centofanti Dario. Tanto esposto in fatto, la ricorrente ha chiesto la rimozione immediata dell'espressione "Fuggite dalla banca del Salento" dall'intervento immesso in rete, la pubblicazione sullo stesso sito di una nota di rettifica del contenuto del messaggio rimosso e/o la pubblicazione degli estremi del provvedimento giudiziale, con cui ne era stata ordinata la rimozione, sottolineando in ordine al fumus boni iuris la lesività per il proprio onore, reputazione e decoro del messaggio immesso nella rete Internet da Restaino Sergio ed in ordine al periculo in mora l'irreparabilità del pregiudizio derivante dalla divulgazione su scala mondiale di affermazioni infondate e dal protrarsi della loro permanenza e accessibilità in rete.
Si è quindi proceduto ad instaurare il contraddittorio, avendo il giudice istruttore ritenuto di non poter emettere inaudita altera parte, come richiesto dalla ricorrente, decreto di rimozione del messaggio telematico. Si sono costituite le parti convenute. Restaino Sergio, la Pantheon s.r.l e Centofanti Dario, chiedendo il rigetto del ricorso.
Restaino Sergio ha contestato l'esistenza dei presupposti del provvedimento d'urgenza, rilevando in ordine al fumo boni iuris che il messaggio telematico in oggetto non ha carattere diffamatorio, poiché contiene l'esposizione di fatti realmente accaduti e che lo scopo dell'esistenza di gruppi privati di discussione su Internet è quello di consentire lo scambio tra gli utenti di informazioni relativamente a vicende effettivamente vissute, avvalendosi di un linguaggio informale e libero; in ordine al periculo in mora che il messaggio, una volta immesso nella rete, non può essere più recuperato e che comunque, la diffusione non è avvenuta su canali pubblici. In merito alla richiesta di pubblicazione di rettifica la difesa di Restaino ha inoltre rilevato come tale diritto sia previsto dalla legge 47 del 1948 solo in riferimento alla carta stampata, alla radio ed alla televisione, non agli strumenti informatici e come comunque tale domanda esulerebbe dalle possibilità del Restaino dovendo indirizzarsi a chi consente l'accesso ad Internet.
Centofanti Dario ha eccepito in via preliminare la carenza in proprio di legittimazione passiva, in quanto egli è il legale rappresentante della Pantheon s.r.l, a cui è legato da rapporto di rappresentanza organica.
Centofanti Dario e la Pantheon s.r.l. hanno rilevato in ordine al fumo boni iuris l'inapplicabilità dei criteri enucleati con riguardo al legittimo esercizio del diritto di cronaca a messaggi di natura individuale non professionale ed occasionale qual è quello in esame e l'impossibilità di ricollegare il sito di discussione pubblica ed in particolare modo il suo contenuto e la responsabilità per quanto vi compare, ai convenuti Pantheon e Centofanti, che non hanno nessun potere di vigilanza e controllo sui messaggi immessi in rete. In ordine al periculo in mora, ne è stata rilevata l'infondatezza, poiché, secondo il programma di gestione adottato dalla Pantheon, ciascun messaggio è visibile solo per trenta giorni a decorrere dalla data di immissione. E' stata eccepita, inoltre, l'inammissibilità della richiesta di rettifica, dovendo essere la ricorrente a precisare la propria posizione, in quanto il gruppo di discussione non ha alcun titolo per intervenire in merito.
Il Giudice Istruttore si è riservato di decidere all'esito della discussione e del deposito di note illustrative da parte dei procuratori.
In diritto
Il convenuto Restaino Sergio in data 17 maggio 1998 ha immesso in Internet un messaggio di posta elettronica inviandolo ad un gruppo di discussione (c.d. newsgroup) con indirizzo telematico "it.economia.analisi-tecn", ospitato dal news-server Pantheon s.r.l., avente come responsabile, c.d. webmaster, Centofanti Dario.
I newsgroups o aree di discussione consistono in una sorta di "bacheca" elettronica, dove gli utenti che agiscono tramite elaboratori elettronici, possono leggere i messaggi apposti da altri utenti e aggiungere i propri contributi. Si tratta di numerosissime aree di discussione, articolate per argomenti, che si distinguono in moderate e non, a seconda della presenza o meno della figura del c.d. moderatore, che analizza i messaggi in arrivo e cancella gli interventi non in linea per forma o contenuto con i requisiti essenziali del gruppo.
L'accesso ai newsgroups è reso possibile dal c.d. news-server, che potrebbe essere definito come un computer, collocato al centro della rete, che ospita le suddette aree di discussione, ed a cui i singoli utenti possono accedere avvalendosi dei programmi client di collegamento (ad es. Netscape) installati sui propri terminali.
I newsgroups che consentono lo scambio in rete di informazioni ed opinioni su temi specifici tra i soggetti interessati, possono essere creati da ogni utente Internet e fanno capo di solito ad una pluralità di elaboratori che conservano tutti una copia del messaggio inviato ed utilizzano particolari procedimenti per sincronizzare i dati immessi, in modo che in qualsiasi news-server, che ospita quell'area di discussione destinataria dell'intervento, possano essere consultati i messaggi di più recente inserimento. Il news-server non è pertanto titolare di un sito, cioè di uno spazio nella rete, ma mette a disposizione degli utenti Internet uno spazio "virtuale" deputato ad ospitare i messaggi di coloro che vogliano contribuire alla discussione di specifiche tematiche.
Tutto ciò premesso, occorre preliminarmente esaminare la posizione di Centofanti Dario, convenuto in proprio quale webmaster, preposto alla supervisione dei messaggi immessi in rete. Si rileva il difetto di legittimazione passiva in proprio di Centofanti Dario, che non può essere chiamato a rispondere in proprio per le attività svolte nella sua qualità di organo responsabile del news-server Pantheon s.r.l.
Neppure la Pantheon s.r.l è da ritenersi legittimata passiva dal presente ricorso, in quanto il news-server si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio "virtuale" dell'area di discussione e nel caso di specie, trattandosi di un newsgroup non moderato, non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti.
Sul fumo boni iuris
Il messaggio a firma Restaino Sergio immesso nel predetto gruppo di discussione non ha carattere lesivo per l'onore, il decoro e la reputazione della ricorrente Banca del Salento S.p.A.
Si osserva che nel caso che ci occupa l'intervento del convenuto presenta toni espositivi piuttosto forti, i quali sono da ricollegarsi all'amarezza ed all'umanamente comprensibile malumore derivati dalle vicende finanziarie sfavorevoli verificatesi in suo danno.
Quanto alla valenza lesiva attribuita dalla ricorrente all'espressione "Fuggite dalla banca del Salento", si rileva che tali segni linguistici certamente di carattere critico, non integrano affermazioni diffamatorie, ma sono espressione di marcato dissenso con la condotta tenuta dall'ente creditizio. Diverso valore si sarebbe dovuto attribuire alla suddetta espressione qualora l'autore non fosse stato un privato cittadino, ma altro istituto di credito, versandosi in quella eventualità in un'ipotesi di concorrenza sleale.
Si rileva, inoltre, che il messaggio inviato da un soggetto nella sua qualità di privato cittadino, come nel caso che ci occupa, non può essere qualificato, ai fini della sua eventuale valenza scriminante della diffamazione, come esercizio del diritto di cronaca giornalistica non essendo possibile rintracciare i necessari estremi del carattere giornalistico dell'attività svolta e dell'intento lucrativo proprio di ogni attività professionale. Ed ancora il messaggio in oggetto si caratterizza non tanto per la narrazione di fatti accaduti (profilo prevalente nel campo del diritto di cronaca), quanto per la formulazione di giudizi personali da parte del Restaino sugli eventi verificatisi e pertanto deve essere considerato manifestazione del diritto di critica, di cui all'art. 21 della Costituzione.
A questo punto deve verificarsi se Restaino Sergio abbia esercitato il suddetto diritto nei limiti di legittimità individuati dalla giurisprudenza prevalente. Per orientamento costante (Cass. 93/9109 in Foro Italiano, 1994 L 2217 Cass. 20.1.84 Saviane, Cass. 24.4.85 Zanelli) si ritiene che il diritto di critica consiste nell'espressione di un dissenso motivato, cioè nell'affermazione di fatti non apodittica ma supportata da appigli concreti. Pertanto chi voglia esprimere un giudizio sfavorevole sull'operato di un altro soggetto dovrà spiegarne le motivazioni e fornire dei dati obiettivi.
La critica consiste in un'interpretazione soggettiva di fatti e comportamenti che per sua natura non può essere imparziale, ma che comunque deve, sia pure nell'ambito di forme aspre, essere espressa in modo corretto e civile. Se ne desume pertanto che non è critica ovvero manifestazione di dissenso motivato ogni apprezzamento negativo indotto da mera animosità personale ed espresso in forma esuberante. Il diritto di critica è inoltre legittimamente esercitato se, alla continenza delle espressioni usate, si accompagnano l'interesse pubblico alla conoscenza delle affermazioni e la verità, anche solo putativa, dei fatti narrati.
In giurisprudenza inoltre si è osservato che talvolta la critica si pone con toni sensibilmente accesi con punte fortemente polemiche, soprattutto quando si tratta di materie particolarmente sentite e che la legittimità di siffatti interventi è subordinata al rispetto del limite della continenza formale e sostanziale, consistente il primo nella correttezza della forma espositiva adoperata ed il secondo nella proporzione tra il contenuto, la portata della critica e lo scopo informativo che si persegue.
Applicando tali principi al caso che ci occupa si rileva che l'intervento del Restaino è connotato certamente da toni forti ed aspri (si parla ad es. di decisioni che hanno generato "scompiglio, sconcerto, emorragie di clienti e promotori e naturalmente perdite finanziarie per alcuni investitori" di "disorganizzazione ed incuranza" della ricorrente), ma la forma espositiva non ha carattere volgare ed offensivo. Per quanto attiene al contenuto del messaggio, si rileva il carattere di interesse pubblico dell'argomento trattato, forme di investimento finanziario, e la continenza sostanziale dell'intervento, poiché il Restaino non è andato al di là di quanto necessario per l'affermazione delle proprie opinioni. Si tratta nella specie di espressione di dissenso motivato, in quanto sia pure con toni aspri e polemici, Restaino basa la manifestazione del proprio pensiero su fatti e dati che alla luce del testo del contratto allegato agli atti possono essere considerati veri o quanto meno putativamente tali.
Si ritiene pertanto che nel caso che ci occupa Restaino Sergio abbia legittimamente esercitato con il messaggio de quo il diritto di critica riconosciuto dalla carta costituzionale all'art. 21 e che pertanto la ricorrente Banca del Salento S.p.A. non abbia subito alcuna lesione al proprio onore, dignità e reputazione di istituto di credito.
Sul periculo in mora
In ordine al profilo del periculi in mora, si osserva che questo non sussiste, non avendo prodotto il messaggio del Restaino alcun danno irreparabile per la Banca del Salento. Il predetto intervento peraltro, rimane visibile nel newsgroup per un periodo di tempo circoscritto trenta giorni dalla data di immissione, a fronte della prassi in tal senso adottata dal server Pantheon. Sussistono eque ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dalla Banca del Salento S.p.A. nei confronti di Restaino Sergio, Pantheon s.r.l, Centofanti Dario.
Spese compensate.
Si comunichi alle parti.
Roma, 4 luglio 1998
Vincenzo Mazzacane Il Giudice Istruttore
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