(*) L'articolo impegna solo l'autore e non l'Ente al quale appartiene.
(1) Ai sensi del regolamento 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 (G.U. L. 139, 11.5.1998, pag. 2), il primo gennaio 2002 le banconote e le monete in euro entreranno in circolazione negli Stati membri che partecipano all'euro.
(2) La decisione di adottare una moneta unica, al termine di un lungo processo di integrazione delle economie degli Stati membri dell'Unione europea (ad oggi quindici) è stata presa a Maastricht, nel febbraio del 1992, con la firma dell'omonimo Trattato. La Danimarca ed il Regno Unito, secondo il Trattato, beneficiano però di un protocollo che consente loro di non adottare la moneta unica.
La decisione di chiamare la moneta unica "euro", invece, non è stata presa a Maastricht, bensì a Madrid, ove i capi di Stato e di governo dei quindici erano riuniti, durante il Consiglio europeo del dicembre 1995. La denominazione euro è stata preferita a qualsiasi altra per il suo chiaro riferimento all'Europa che non la può far confondere con nessuna delle monete nazionali attualmente o precedentemente in uso nel Vecchio continente.
(3) Vedasi in proposito
A.BUTTICE' - D. RAPONI, Arriva l'euro!, Carmenta Editore, Bologna, 1998.
(4) Le monete false sono circolate fin dall'antichità. Sono state ritrovate, ad esempio, monete greche false che erano delle copie in cuoio di monete d'oro. Le monete in cuoio erano ricoperte di una minuta lamina d'oro. I cambiavalute si premunivano contro questo tipo di contraffazione intagliando le monete o contrassegnandole.
Sono state ritrovate anche delle monete di argento false che erano state fabbricate facendo scivolare un disco di stagno in un piccolo involucro di argento, inciso come la moneta imitata. Un altro tipo di contraffazione consiste nell'approfittare della comparsa di una nuova moneta per ingannare quelli che ancora non la conoscono. Per esempio, nel momento del passaggio della Gran Bretagna al sistema decimale, si sono viste circolare delle monete metalliche false da 50 pence. Queste imitazioni erano sia delle monete metalliche in piombo da 50 pence, sia delle monete già esistenti alle quali erano stati semplicemente lavorati di nuovo i contorni! Con monete d'oro o d'argento una frode classica consiste nel fabbricare delle monete metalliche la cui concentrazione di metallo è minima. Per proteggersi da queste contraffazioni, i commercianti utilizzavano un sistema di pietra di paragone e di aghi. Bastava loro strofinare la moneta da controllare su una pietra di paragone e confrontare questa traccia con i segni fatti con aghi in oro a 9, 12, 15, 18, 22 o 24 carati.
Naturalmente anche le banconote non sono sfuggite ai contraffattori, che hanno speso a volte enormi energie. Sono state ritrovate, ad esempio, banconote false svedesi da 10 daleri, del 1868, interamente fatte a mano, una per una. Va ricordato, poi, che a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, in Italia, le monete di piccolo taglio erano diventate molto rare. Le banche italiane hanno allora messo in circolazione banconote di piccolo valore. Un falsario ne ha approfittato per stampare proprie banconote, usando il nome di una banca che non è mai esistita.
(5) Il dollaro è senza dubbio la valuta sinora più falsificata. La creazione delle banconote americane attuali risale al 1928. Esse sono le preferite dai falsari di monete poiché, da allora, non sono state mai cambiate e sono, secondo gli esperti, relativamente facili da copiare. Basti pensare, ad esempio, che non contengono la filigrana.
Nel 1995, è stata emessa una nuova banconota da 100 dollari, la più grande banconota americana. Oltre ad essere provvista di filigrana, la nuova banconota è dotata di nuovi accorgimenti tecnici per ridurne il rischio di contraffazione. Ad esempio, l'effigie di Benjamin Franklin, che orna tutte le banconote, è stata affinata, l'inchiostro utilizzato per la cifra 100 tende dal verde al nero secondo l'inclinazione della banconota, ecc.
(6) Cfr. A.BUTTICE', Frodi Comunitarie: dal corpus iuris al nuovo programma di lavoro della Commissione Europea. Verso uno spazio giudiziario europeo per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea?", in "Il Fisco", n. 24/97, pp. 6703-6708.
(7) La Banca Centrale europea ha al proprio interno tre organi fondamentali. Il Consiglio Direttivo, organo decisionale responsabile della definizione della politica monetaria, composto dai Governatori delle Banche Centrali dei Paesi aderenti e dai sei membri del Comitato Esecutivo, responsabile operativo della realizzazione degli obiettivi di politica monetaria. Questi sei membri, compresi Presidente e Vice Presidente della BCE, sono nominati dal Consiglio europeo. Infine il Consiglio Generale, che è un organo consultivo comprendente, oltre ai membri del Consiglio Direttivo, i Governatori delle banche centrali dei Paesi non aderenti al Sistema europeo delle Banche Centrali (ovvero quei Paesi che non aderiscono all'unione monetaria).
La Banca Centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali sono totalmente indipendenti dall'Unione europea, dagli organi politici e dalle istituzioni private degli Stati membri. Questo principio è stato sancito dal Trattato di Maastricht e confermato da altri atti legislativi. L'indipendenza dei membri degli organi decisionali della BCE (Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo) viene garantita da un mandato molto lungo e non rinnovabile.
(8) Con sede a Francoforte, l'Istituto Monetario europeo (IME) ha il compito di rafforzare la cooperazione tra le autorità monetarie europee e preparare l'istituzione del Sistema europeo delle Banche Centrali (SEBC) ovvero dell'organizzazione delle banche centrali dei Paesi aderenti all'unione monetaria, creata nel 1998 ed operativa dal 1° gennaio 1999, con il compito di gestire la politica monetaria europea, sotto la direzione degli organi decisionali della Banca Centrale europea.
(9) Fino ad oggi, per smascherare i falsari, le banche centrali dei diversi Paesi del mondo, mettono una "trappola" sulle banconote. Queste trappole vengono riportate in ogni fase della lavorazione: disegno, fabbricazione della carta, scelta degli inchiostri e stampa. Le protezioni sono sia visibili sia invisibili. Le più conosciute sono: la filigrana, le microlettere difficili da fotocopiare, il filo inserito nello spessore della carta, iscrizioni eseguite usando l'inchiostro magnetizzato... Una delle protezioni più recenti, ad esempio, è stata quella di nascondere su una banconota un codice infrarosso.
(10) Conformemente a quanto dispone il Trattato sull'Unione Europea (TUE), l'IME è stato istituito per assolvere alcuni compiti legati alla preparazione dell'unione economica e monetaria europea. La sua principale funzione è di predisporre il contesto operativo necessario al buon funzionamento del sistema europeo di banche centrali, che sarà costituito dalla Banca Centrale europea e dalle banche centrali nazionali.
(11) Cioè il Consiglio dei Ministri, detto anche semplicemente Consiglio dell'UE o il Consiglio. E' un organo costituito da un rappresentante a livello ministeriale per ogni Stato membro. La composizione del Consiglio dipende dal tipo di argomento all'ordine del giorno: quindi, ad esempio, se il Consiglio discute in merito all'UEM, l'organo sarà composto dai Ministri dell'economia e delle finanze (l'ECOFIN).
(12) La sigla UCLAF sta per Unità di coordinamento della lotta antifrode ed è il nome operativo della Task Force di coordinamento della lotta antifrode del Segretariato Generale della Commissione europea.
(13) GUCE C 251 del 15.8.1997.
(14) Cfr. A.BUTTICE' Frodi comunitarie: nuovi poteri della Commissione Europea in materia di controlli e verifiche sul posto, in "Il Fisco", n. 46/1996, pp. 11138-11144.
(15) Cfr. A.BUTTICE', Il Servizio Segreto del Dipartimento del Tesoro degli U.S.A., in "Il Finanziere" nn. 10 e 12/1985.
(16) Per maggiori informazioni sullo U.S.S.S. (United States Secret Service), si consiglia di consultare il sito internet
www.treas.gov/usss.
(17) Europol, istituita da una apposita convenzione intergovernativa, entrata in vigore il primo ottobre 1998, ha il compito di rafforzare la cooperazione per lottare contro gli stupefacenti, il traffico di prodotti nucleari e di auto rubate, la tratta di esseri umani ed il riciclaggio del denaro sporco (è stato deciso sul piano politico di estendere le sue competenze alla lotta contro il terrorismo a decorrere dal 1° gennaio 1999). Al momento della ratifica della convenzione, sette Stati membri non avevano ancora ratificato il Protocollo sui privilegi e le immunità dei funzionari di Europol, ed il Consiglio Giustizia/Interni non è ancora riuscito ad intendersi sulla natura - amministrativa o giudiziaria - dell'Autorità di controllo comune che controllerà le attività di Europol.
(18) Vds. nota nr. 12.
(19) L'esperienza di alcuni Stati membri dell'Unione mostra che l'apparire di nuovi biglietti contraffatti ha indotto, in talune regioni, gli utilizzatori a rifiutare sistematicamente qualsiasi scambio o pagamento effettuato con tali banconote.
(20) Secondo la Commissione Europea, dovrà essere esaminata, assieme ai settori professionali interessati, la fattibilità di un sistema di individuazione dei falsi semplice ed efficiente, allo scopo di realizzare delle salvaguardie supplementari rispetto alle indagini di polizia. Qualora se ne presentasse il caso, si dovrà prendere in considerazione la possibilità di effettuare sollecitazioni in questo senso.
(21) Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3.5.1998 relativo all'introduzione dell'euro, GU 1139 dell' 11.5.1998, che ne fissa la durata ad un massimo di 6 mesi. Bisogna tenere presente inoltre, che durante i periodi di intensa affluenza turistica, la domanda di cambio monetario e il ricorso al pagamento in contanti aumentano maggiormente e si concentrano in taluni punti (aeroporti, stazioni, porti, luoghi turistici).
(22) Questo avrà sicuramente delle conseguenze sulle fonti di fabbricazione delle contraffazioni. I dati a disposizione, relativi alle denominazioni contraffatte sulle basi delle comunicazioni fatte all'INTERPOL, mostrano che nel caso di talune monete nazionali la contraffazione assume una dimensione internazionale con una parte importante di fabbricazione fraudolenta al di fuori dei Paesi di utilizzo corrente. La situazione del dollaro, moneta di riserva internazionale, costituisce probabilmente il miglior esempio dei rischi ai quali si troverà esposto l'euro.
(23) Secondo l'articolo 280 del Trattato, la Comunità e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari della Comunità stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri. Gli Stati membri adottano, per combattere le frodi che ledono gli interessi finanziari della Comunità, le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari. Fatte salve altre disposizioni del trattato, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro la frode. A tal fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti.
Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189B, previa consultazione della Corte dei Conti, adotta le misure necessarie nei settori della prevenzione e la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri. Tali misure non riguardano l'applicazione del diritto penale nazionale o l'amministrazione interna della giustizia.
(24) Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, Disposizioni relative alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni.
(25) Sistema Europeo della Banche Centrali.
(26) La Convenzione Europol, firmata nel 1995, è entrata in vigore il 1° ottobre 1998. Il quartiere generale di questo embrione di polizia europea (in cui si trovava già l'Unità Droga Europol) è stato inaugurato a L'Aja in occasione di una cerimonia ufficiale. Il Ministro austriaco degli Interni, presidente di turno del Consiglio Giustizia/Interni, Kurt Schlögel, si è congratulato di questa creazione, affermando che i Quindici "mettono al mondo un bambino per il quale le gravidanza è durata molto, un bambino che ha imparato molto e che è dotato dell'esperienza e delle conoscenze di un adulto, un bambino che parte nelle migliori condizioni possibili per riuscire nella vita". Dal canto suo, il coordinatore, Jürgen Storbeck, ha ritenuto che Europol stia diventando "adulta", disponendo ormai di un' "identità giuridica" e di un "quadro tecnico" che le è stato dato dai suoi promotori politici. Tuttavia, ha precisato, "lo sviluppo di Europol è un processo vitale e non dobbiamo fermarci qui, dobbiamo affrontare i problemi e fare in modo che Europol possa rispondere a tutte le richieste" degli Stati membri.
(27) "...purché esistano indizi concreti di una struttura o di un'organizzazione criminale e purché due o più Stati membri siano lesi dalle summenzionate forme di criminalità in modo tale da richiedere, considerate l'ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un'azione comune degli Stati membri..."
(28) Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti, cioè degli Ambasciatori che rappresentano, a Bruxelles, presso le istituzioni comunitarie gli Stati membri dell'Unione.
(29) Art. 7 e 8 della Convenzione.
(30) Cfr. articoli 18 e 10 § 4.
(31) Vedasi in proposito dello stesso Autore: "Lotta all'evasione... europea, in "Il Finanziere", n. 4/1991, e Frodi comunitarie: bilancio di un anno di attività, in "Il Fisco", n. 30/92.
(32) Vedasi in proposito, A.BUTTICE' Guardia delle Finanze d'Europa, in "Il Finanziere", n. 3/1995, pp. 8-11.
(33) Cfr. A.BUTTICE', Les fraudes au préjudice du budget communautaire et la repression de la grande délinquance financière, in "Union Européenne: intégration et coopération", CRUCE - Centre de Recherche Universitaire sur la Construction Européenne - Université de Picardie Jules-Verne, Presse universitaires de France, 1995, pp. 121-154 e dello stesso Autore: Frodi Comunitarie: tipologia e strumenti di contrasto offerti dal diritto comunitario, in Rivista della Guardia di Finanza, n. 5/1992, pp. 919-944.
(34) Doc. COM (98) 278 (def.) del 6 maggio 1998.
(35) In stretta cooperazione con la Banca Centrale Europea, con Europol e con l'OIPC/INTERPOL (Ufficio internazionale di polizia criminale).
(36) Documento di seduta dello SG/UCLAF del 17 marzo 1998 e documento di lavoro dei servizi della Commissione (SEC (98) 624 del 3 aprile 1998).
(37) La protezione della moneta europea ai fini della rapida introduzione dell'euro è un'iniziativa che rientra nel primo pilastro. Questo però non significa escludere una riflessione rivolta ad integrare, se necessario, le disposizioni emanate in ambito comunitario con un meccanismo basato sul terzo pilastro e finalizzato alla tutela penale della moneta unica.
(38) I lavori del gruppo si sono concentrati su taluni aspetti relativi ai supporti "carta" (banconote) ed ai supporti "metallici" (monete). Essenzialmente essi riguardano i dati utili agli scambi di informazioni, all'elaborazione dei dati ed alla cooperazione fra le autorità competenti, allo scopo di prevenire, individuare le infrazioni e lottare efficacemente contro qualsiasi forma di attività illegale pregiudizievole all'euro. Questo sistema dovrà essere operativo prima della messa in circolazione delle banconote e delle monete in euro per un periodo di prova sufficiente al fine di valutare i rischi di cattivo funzionamento.
Il 1° gennaio 2002, quando le monete e le banconote verranno introdotte simultaneamente in tutti i Paesi partecipanti, le disposizioni e gli strumenti necessari dovranno essere effettivamente operativi.
(39) Il Consiglio dei Ministri dell'economia e delle finanze (ECOFIN), ha la responsabilità finale delle decisioni a livello comunitario sulla politica fiscale ed economica nonché di qualsiasi accordo sul tasso di cambio esterno dell'euro.
(40) Tutti gli attori interessati, compresi gli istituti finanziari e tutti quelli che sono in grado di migliorare le capacità di individuazione dei falsi più a monte possibile, devono essere associati a queste azioni. Realizzazione di sistemi adeguati per promuovere la disponibilità di risorse e di tecniche necessarie (sistemi di promozione positivi, ad es.)
(41) Condizioni di accesso a tale base, definizione della griglia comune dell'informazione di polizia, strategica e operativa, modalità di trasmissione delle informazioni (realizzazione di un meccanismo informatico di scambi basato su una standardizzazione dei messaggi assicurando la compatibilità tecnica dei sistemi).
(42) Tenendo conto della necessità di maggiore coordinamento a livello europeo per la protezione dell'euro e della necessità di estendere tale cooperazione ai partner esterni della Comunità, tenendo presente la dimensione internazionale del fenomeno della falsificazione monetaria.
(43) Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale - OIPC - Interpol.
(44) A titolo di elemento preparatorio, un documento di riunione "Gruppo di esperti contraffazione euro: un'impostazione in materia di formazione" è stato presentato al gruppo "cooperazione di polizia".
(45) La tecnologia della rete AFIS Mail, che viene utilizzata con successo da più di un decennio per quanto riguarda l'applicazione SCENT (Secure Enforcement Network) da parte delle autorità competenti degli Stati membri e della Commissione incaricate della lotta contro le frodi in materia doganale e agricola, costituisce a questo riguardo uno strumento interessante per lo scambio rapido di informazioni.
(46) Vedasi si in proposito, dello stesso Autore: Cooperazione internazionale in materia di prevenzione e repressione delle frodi finanziarie, in "Rivista di Diritto Internazionale e Comparato", n. 3/1989, Lotta alle frodi comunitarie in materia doganale ed agricola, in "Rivista della Guardia di Finanza", n. 5/97 e L'IVA come risorsa propria non tradizionale. Conseguenze sul piano della collaborazione internazionale per la repressione delle frodi comunitarie, in "Il Fisco", nr. 39/97, pp. 11406-11412.
(47) Regolamenti esistenti nei diversi settori di bilancio: regolamento (CEE, EURATOM) n. 1552/89 del Consiglio (GU L. 155 del 7.6.1989) modificato dal regolamento (EURATOM, CEE) n. 1355/96 del Consiglio (GU L. 175 del 13.7.1996) per le risorse proprie; regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (GU L. 94 del 28.4.1970), regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio (GU L. 388 del 31.12.1989), regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio (GU L. 67 del 14.3.1991) per il FEAOG-Garanzia; regolamento (CEE) n. 4253/88 (GU L. 374 del 31.12.1988) regolamenti (CEE) n. 1681/94 (fondi strutturali, GU L. 178 del 12.7.1994) e 1831/94 della Commissione (Fondo di coesione, GU 191 del 27.7.1994); regolamento (CEE) n. 515/97 del Consiglio (assistenza reciproca, GU L. 82 del 22.3.1997, in precedenza regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio (GU L. 144 del 2.6.1981).
(48) Per il momento l'accesso a questa base non è aperto agli Stati membri.
(49) Repertorio Automatizzato per l'analisi delle contraffazioni dell'euro.
(50) Convenzione stipulata a Ginevra il 20 aprile 1929. Società delle Nazioni, Raccolta dei trattati, vol. CXII n. 2623, p. 371.
(51) L'esistenza di sistemi giuridici diversi, in particolare in materia di diritto penale materiale, deve condurre anzitutto al ravvicinamento delle incriminazioni relative alle attività di contraffazione monetaria. Tale problema si è già posto negli stessi termini per la definizione del riciclaggio al momento dell'elaborazione della direttiva comunitaria, per la definizione di irregolarità nel quadro del regolamento sulla protezione degli interessi finanziari, o più in particolare per la definizione delle frodi nel contesto della Convenzione sulla protezione penale degli interessi finanziari.
Il proseguimento di questo obiettivo mira a far fronte alla circostanza che di fronte ad attività criminali pregiudizievoli a interessi comunitari, gli Stati membri, presi isolatamente, non sono in grado di assicurare una protezione di livello equivalente in tutta la Comunità. L'adozione di definizioni comuni servirà a facilitare l'utilizzo di informazioni, la cooperazione internazionale in materia penale e l'applicazione delle sanzioni.
E' necessario sottolineare l'importanza di una definizione comune delle infrazioni penali connesse al complesso delle attività che concorrono alla contraffazione monetaria per quanto riguarda le banconote e le monete. I fatti relativi alla fabbricazione di moneta falsa, o quelli che la precedono, l'accompagnano o la seguono, devono essere circoscritti in modo uniforme, tenendo conto dei progressi tecnici in materia di fotocopia o riproduzione digitale. Dall'identificazione precisa degli elementi costitutivi delle infrazioni dipenderà l'efficacia e l'omogeneità di un sistema di protezione che dovrà essere di livello equivalente in tutta la Comunità. La definizione contenuta nella convenzione di Ginevra del 20 aprile 1929 costituisce, a questo riguardo, un punto di partenza interessante.
(52) Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro si limita in effetti a prevedere che gli Stati membri assicureranno delle sanzioni adeguate contro la falsificazione monetaria. Da una prima ricognizione effettuata all'IME, emerge che per quanto riguarda le sanzioni, le pene massime variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Tale situazione non permette di assicurare una protezione equivalente in tutta l'UEM. E' necessario avviare una riflessione al riguardo al fine di assicurare un tipo di dissuasione che sia dappertutto allo stesso livello.
L'esperienza ed i risultati ottenuti nei settori della tutela degli interessi finanziari potrebbero servire da riferimento. L'introduzione di capi di accusa specifici connessi alle attività di fabbricazione di moneta falsa sulla base della definizione comune della contraffazione dell'euro menzionata sopra, potrebbe inizialmente essere completata a livello dell'Unione, stabilendo una pena minima che permetterebbe, se del caso, di ridurre i rischi connessi alle zone dove la repressione è meno forte.
(53) E' necessario prevedere un aspetto concernente la cooperazione giudiziaria per assicurare una repressione efficace ed omogenea nell'insieme dell'Unione. Gli orientamenti della convenzione di Ginevra in materia di cooperazione giudiziaria per la lotta contro la falsificazione monetaria potrebbero servire da quadro di riferimento per sviluppare una riflessione ed avviare le iniziative necessarie.
Le condizioni della cooperazione giudiziaria nel settore della protezione dell'euro debbono essere definite andando oltre il progetto di Convenzione relativa alla cooperazione giudiziaria attualmente in corso di negoziato e questo in particolare sui punti che riguardano il riconoscimento ed il sequestro dei mezzi di prova, il ruolo della Commissione e della BCE nell'assistenza delle autorità nazionali e l'assistenza giudiziaria diretta.
(54) Bisogna rendersi conto che una azione legislativa della Commissione sulla base del terzo pilastro in materia di cooperazione giudiziaria presuppone l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam che attribuisce un potere d'iniziativa alla Commissione.
(**) Nota della redazione: le principali Agenzie di stampa, in data 26 febbraio 1999, hanno dato annuncio che a Palermo era stato scoperto un laboratorio per la riproduzione di euro falsi nel corso di una operazione che ha consentito di smascherare una organizzazione criminale, in contatto con intermediari austriaci ed americani, impegnata nella riproduzione della moneta europea. Le stesse Agenzie di stampa hanno reso noto che l'operazione era stata portata avanti dalla Guardia di Finanza in collaborazione con il SISDe, sottolineando come il Servizio avesse già da tempo lanciato l'allarme circa l'interesse delle cosche mafiose e della criminalità internazionale per la falsificazione delle nuove banconote europee.