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Per Aspera Ad Veritatem n.13
Corte Suprema degli Stati Uniti - CIA contro SIMS e altri

Sentenza n. 471 U.S. 159 in materia di protezione delle identità delle fonti informative. Discussa il 4.12.1984. Decisa il 16.4.1985





(...)

Nella causa n. 83-1075 questa Corte Suprema ha accettato di decidere se la clausola 102(d)(3) del National Security Act (Legge sulla Sicurezza Nazionale) del 1947, come richiamata nella clausola Esonerativa 3 del Freedom of Information Act (Legge sulla Libertà d'Informazione, d'ora in avanti FOIA), esenta da divulgazione solo quelle fonti informative alle quali la CIA deve garantire riservatezza al fine di ottenere informazioni. Nella causa n. 83-1249 questa Corte Suprema ha accettato di decidere se ai sensi del FOIA l'Agenzia sia obbligata a divulgare le affiliazioni istituzionali delle persone le cui identità non sono divulgabili in quanto "fonti informative".



Tra il 1953 e il 1966 la Central Intelligence Agency (CIA) ha finanziato un progetto ad ampio raggio, nome in codice MKULTRA, per la ricerca e lo sviluppo di materiali radiologici, biologici e chimici capaci di essere impiegati in operazioni clandestine volte a controllare il comportamento umano" (1) . Il programma si componeva di 149 sottoprogetti che l'Agenzia affidò a varie università, fondazioni di ricerca e altre istituzioni simili. Almeno 80 istituzioni e 185 ricercatori privati vi presero parte. Poiché l'Agenzia finanziò in modo indiretto il progetto MKULTRA, molti dei singoli partecipanti non si resero conto di lavorare per l'Agenzia.
MKULTRA fu istituito per contrastare i ben noti progressi dei sovietici e dei cinesi nelle tecniche di interrogatorio e di lavaggio del cervello. Nel corso degli anni, il programma incluse diversi esperimenti psicologici e medici alcuni dei quali portarono ad esiti negativi (2) . Questi aspetti di MKULTRA emersero pubblicamente nel corso degli anni ‘70 e sono diventati oggetto di indagini congressuali e governative (3) .
Il 22 agosto 1977 John C. Sims, un procuratore legale, e Sidney M. Wolfe, M.D., direttore del Gruppo di Ricerca sulla Salute dei cittadini (4) (471 U.S. 159, 163) hanno presentato istanza alla CIA chiedendo informazioni in merito al progetto MKULTRA. I convenuti hanno invocato il FOIA, 5 U.S.C. 552, richiedendo in particolare le proposte di finanziamento e i contratti assegnati nell'ambito del programma MKULTRA, nonché i nomi delle istituzioni e degli individui che avevano svolto la ricerca (5) .
A seguito di tale richiesta, l'Agenzia rese disponibili tutte le proposte di finanziamento e i contratti del programma MKULTRA. Tuttavia, citando l'Esenzione 3 del FOIA 5 U.S.C. 552(b)(3)(B) (6) l'Agenzia rifiutò di rivelare i nomi di tutti i singoli ricercatori nonché le 21 istituzioni (7) . L'Esenzione 3 stabilisce che una Agenzia non deve rivelare "questioni che siano... specificatamente esonerate da divulgazione per legge... a condizione che tale legge... si riferisca a specifiche (471 U.S. 159, 164) materie che vanno protette" Ibid. L'Agenzia si è appellata al National Security Act del 1947, 61 Stat. 498, 50 U.S.C. 403(d)(3) che prevede che:
"Il Direttore della Central Intelligence Agency (CIA) è responsabile della tutela dei metodi e delle fonti informative dalla divulgazione non autorizzata".
Non soddisfatti dalle rivelazioni parziali fornite dall'Agenzia, i convenuti hanno presentato istanza di ricorso ai sensi del FOIA, 5 U.S.C. 552(a)(4)(B) presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti del Distretto della Columbia. Questa Corte ha disposto che i nomi tenuti riservati venissero invece rivelati affermando che i ricercatori MKULTRA e le istituzioni affiliate non erano "fonti informative" nel senso stabilito dal 102(d)(3). 479 F. Supp. 84 (1979).
In appello, la Corte d'Appello degli Stati Uniti ha concluso, come la Corte Distrettuale, che il 102(d)(3) si qualifica come "legge di divieto" ai sensi della clausola Esonerativa 3 del FOIA. La Corte ha tuttavia sostenuto che l'analisi della Corte Distrettuale di quella legge ai sensi del FOIA mancava di una definizione coerente di "fonti informative". Di conseguenza ha rinviato il caso per un nuovo esame alla luce della seguente definizione:
"Una fonte informativa è una persona o una istituzione che fornisce, ha fornito o si è impegnata a fornire informazioni di una natura tale da essere necessarie alla CIA per svolgere efficacemente la sua funzione informativa e che l'Agenzia non può ragionevolmente ottenere senza garantire la riservatezza di coloro che le hanno fornite". 206 U.S. App. D.C. 157, 166, 642 F.2d 562, 571 (1980).
Di rinvio, la Corte Distrettuale applicando questa definizione ha ordinato all'Agenzia di divulgare i nomi dei 47 ricercatori e delle istituzioni alle quali essi erano affiliati.

(...)

La Corte ha poi studiato se l'Agenzia poteva dimostrare, come previsto dalla definizione della Corte d'Appello, di non poter ragionevolmente acquisire le informazioni fornite dalle fonti MKULTRA senza garantire loro la riservatezza. La Corte ha concluso che la politica dell'Agenzia di considerare riservate le sue relazioni con i ricercatori MKULTRA non era sufficiente a soddisfare la definizione della Corte d'Appello in quanto "la volontà primaria di riservatezza nasceva dalla CIA." Id., at 24a. La Corte ha riconosciuto che alcuni ricercatori avevano espressamente chiesto ed ottenuto garanzie di riservatezza da parte dell'Agenzia e di costoro la Corte ha sostenuto che non dovessero essere rivelate le identità. La Corte ha inoltre esentato da divulgazione l'identità di altri ricercatori in base al fatto che il loro lavoro per l'Agenzia, a parte il progetto MKULTRA, richiedeva segretezza al fine di non compromettere le reti informative dell'Agenzia all'estero. Id., at 26a-27a, 30a-31a. Infine la Corte ha sostenuto che non dovessero essere rivelate le affiliazioni istituzionali dei singoli ricercatori le cui identità erano protette, in base alla necessità di eliminare il rischio che tali fonti informative fossero identificate indirettamente. Id, at 27a, 34a.
Sia l'Agenzia che i convenuti hanno presentato istanza di ricorso in appello. La Corte d'Appello ha confermato quella parte del giudizio della Corte Distrettuale che esentava dalla divulgazione le affiliazioni istituzionali ed i singoli ricercatori considerati fonti informative. Tuttavia, essa ha ribaltato la decisione della Corte Distrettuale secondo cui singoli ricercatori rispondevano "alle esigenze di riservatezza" ed erano tutelati in quanto "fonti informative" 228 U.S. App. D.C. 269, 275, 709 F.2d 95, 101 (1983).(471 U.S. 1591, 166).
La Corte ha prima respinto l'indicazione per un riesame della definizione di "fonti informative". Id., at 271, 709 F.2d, al 97 ed ha poi criticato la Corte Distrettuale per aver concentrato il suo esame sul fatto che l'Agenzia aveva promesso riservatezza a singoli ricercatori. La Corte ha sostenuto che la decisione della Corte Distrettuale di esentare automaticamente dalla divulgazione l'identità di quei ricercatori ai quali era stata promessa la riservatezza era erronea. Nel rinviare gli atti alla Corte Distrettuale ha esortato quest'ultima ad accertare invece se l'Agenzia offriva o meno sufficienti prove della necessità di riservatezza al fine di acquisire il tipo di informazioni fornite dai ricercatori. Soltanto in base a questa dimostrazione un individuo poteva essere definito "fonte informativa" e come tale essere protetto da divulgazione ai sensi del FOIA (8) .
Questa Corte Suprema ha accettato di esaminare il ricorso, 465 U.S. 1078 (1984) e 467 U.S. 1240 (1984). In parte lo accoglie e in parte lo respinge.

II

A
Il FOIA prevede ampia divulgazione dei documenti governativi (9) . Tuttavia il Congresso riconosce che l'ampia divulgazione (471 U.S. 159, 167) non è sempre nell'interesse pubblico e pertanto dispone che i documenti dell'Agenzia possano essere protetti da divulgazione ai sensi di una delle 9 clausole di esenzione definite nel 5 U.S.C. 552(b). Secondo l'Esenzione 3 la divulgazione non deve essere effettuata per informazioni "per le quali la legge prevede espressamente il divieto di divulgazione" se la legge consente all'Agenzia di non avere discrezione in merito alla divulgazione, il 552(b)(3)(A) stabilisce criteri particolari per sottrarre le informazioni alla divulgazione, o fa riferimento a particolari documenti che devono essere mantenuti riservati 552(b)(3)(B).
La questione nella causa n. 83-1075 ha un duplice aspetto: in primo luogo, la clausola 102(d)(3) del National Security Act del 1947, costituisce una esenzione per legge alla divulgazione ai sensi dell'Esenzione 3 e, in secondo luogo, i ricercatori MKULTRA devono essere inclusi nella tutela delle fonti informative ai sensi della clausola 102(d)(3).

B
Il Congresso ha reso il Direttore della CIA "responsabile per la protezione delle fonti e dei metodi di intelligence da divulgazione non autorizzata". 50 U.S.C. 403(d)(3). Nell'ambito della riorganizzazione del sistema di difesa nazionale postbellica il Congresso ha incaricato l'Agenzia di coordinare le attività di intelligence, relative alla sicurezza nazionale (10) . Al fine di svolgere la sua missione, l'Agenzia è stata espressamente incaricata di tutelare la parte vitale di tutte le operazioni di intelligence vale a dire : "fonti e metodi".
La sezione 102(d)(3) del National Security Act del 1947 che affida al Direttore della Cia la protezione delle fonti e dei metodi di intelligence si riferisce chiaramente a "particolari tipi di questioni" 5 U.S.C. 552(b)(3)(B) e pertanto si qualifica come legge di divieto ai sensi dell'Esenzione 3. Il "chiaro significato" delle disposizioni legislative pertinenti è sufficiente a risolvere la questione vedi e.g. Garcia v. Stati Uniti (471 U.S. 159, 168), 469 U.S. 70, 75 (1984); Stati Uniti v. Weber Aircraft Corp., 465 U.S. 792, 798 (1984). Oltre a ciò, la storia legislativa del FOIA conferma che il Congresso aveva considerato la clausola 102(d)(3) come legge di divieto ai sensi dell'Esenzione 3 (11) . Effettivamente questa è l'opinione comune nell'ambito delle Corti federali. (12)
La nostra conclusione che il 102(d)(3) si qualifica come legge di divieto ai sensi dell'Esenzione 3 è solo il primo passaggio dell'inchiesta. I documenti dell'Agenzia sono protetti ai sensi della clausola 102(d)(3) soltanto in quanto contengono "fonti e metodi informativi" o se la loro divulgazione potrebbe altrimenti comportare la rivelazione di una informazione protetta.

C
I convenuti hanno sostenuto che la definizione data dalla Corte d'Appello delle "fonti informative" incentrandosi sulla necessità di garantire riservatezza al fine di ottenere il tipo di informazione desiderata fa una precisa distinzione in relazione alle fonti informative che vanno protette ai sensi del FOIA. Il chiaro significato dei principi legislativi come anche della storia legislativa del National Security Act indica che il Congresso ha conferito al Direttore della CIA un'ampia autorità (471 U.S. 159, 169) al fine di proteggere dalla divulgazione le fonti informative. La Corte di Appello, limitando questa autorità, non soltanto viola le espresse intenzioni del Congresso ma anche trascura le necessità pratiche della moderna attività di raccolta informativa - la ragione prima per la quale il Congresso aveva dato ampi poteri a questa Agenzia per proteggere "i metodi e le fonti informativi".

(...)

Il "chiaro significato" della clausola 102(d)(3) non può essere "adattato" attraverso una qualsiasi definizione restrittiva che vada al di là dell'esigenza che le informazioni rientrino nell'ambito del mandato dell'Agenzia di svolgere attività informativa all'estero. La Sezione 102(d)(3) non prevede, come suggerito invece dalla Corte d'Appello, che il Direttore della CIA sia autorizzato a proteggere le fonti informative soltanto se tale protezione è necessaria all'acquisizione delle informazioni che non potrebbero essere altrimenti ottenute. Il Congresso d'altra parte non ha dichiarato che soltanto le fonti informative riservatissime o non pubbliche sono protette (13) . La sezione 102(d)(3) non contiene tali limitazioni. Il Congresso semplicemente ed esplicitamente ha protetto tutte le fonti informative che forniscono o sono impegnate a fornire informazioni che l'Agenzia necessita di acquisire per perseguire i suoi fini istituzionali relativi all'intelligence estera. Il significato completo della legge non va ignorato. Weber Aircraft Corp, supra, al 798.
Anche la storia legislativa del 102(d)(3) chiarisce che il Congresso intendeva dare al Direttore della CIA ampi poteri per proteggere la segretezza e l'integrità del processo informativo. Le ragioni sono troppo ovvie per ampliare la discussione; senza tali protezioni l'Agenzia sarebbe a tutti gli effetti impotente.

(...)

Sulla base di questi precedenti che sottolineavano le esigenze necessarie per sviluppare operazioni di intelligence efficaci, il Congresso ha espressamente affidato al Direttore della CIA la "protezione delle fonti e dei metodi di intelligence da divulgazione non autorizzata". Questa formulazione è scaturita dalla Direttiva del Presidente Truman del 22 gennaio 1946, 11 Fed. Reg. 1337, che istituiva l'Autorità di Intelligence Nazionale e il Gruppo di Intelligence Centrale, i predecessori dell'Agenzia. Queste istituzioni avevano il compito di "assicurare il migliore e più efficace adempimento dei compiti informativi relativi alla sicurezza nazionale", ibid. e di conseguenza "le rese responsabili (471 U.S. 159, 173) della completa protezione delle fonti e dei metodi di intelligence", id., at 1339. Il fatto che il mandato del 102(d)(3) derivi da questa Direttiva Presidenziale avvalora la nostra lettura della storia legislativa secondo cui il Congresso ha dato all'Agenzia ampi poteri di controllo sulla divulgazione delle fonti informative.

III

A
Richiamandoci alla definizione di "fonti informative" formulata dal Congresso nel 102(d)(3) riteniamo che il Direttore della CIA abbia agito nell'ambito dei suoi poteri stabiliti per legge, quando ha rifiutato di divulgare i nomi dei ricercatori del progetto MKULTRA ai sensi del FOIA. La Corte Distrettuale ha deciso in particolare che l'Agenzia "poteva ragionevolmente stabilire che questa ricerca era necessaria per le sue funzioni di intelligence" (14) e la Corte d'Appello non ha contestato questa decisione. Effettivamente la documentazione ha dimostrato che il progetto MKULTRA era collegato alla attività di raccolta informativa propria dell'Agenzia in parte perché ha fatto emergere informazioni circa la capacità di governi stranieri di usare sostanze mediche ed altri agenti chimici, biologici e fisici in operazioni di intelligence e di guerra ai danni di nemici. Durante il periodo più critico della guerra fredda l'Agenzia temeva che, non senza fondamento, altri paesi stessero compiendo sensibili passi avanti nelle tecniche di lavaggio del cervello e di interrogatorio (15) .
In aderenza alla sua responsabilità di tutelare la sicurezza nazionale, l'Agenzia ha ritenuto di incrementare gli sforzi di ricerca al fine di tenersi informata sulle presunte e potenziali minacce degli avversari. Concludiamo pertanto che i ricercatori MKULTRA sono "fonti informative" nel più ampio significato del 102(d)(3) in quanto queste persone hanno fornito o erano impegnate a fornire informazioni di cui l'Agenzia necessitava per adempiere i suoi obblighi di legge relativi all'intelligence straniera.
Gli ultimi tentativi dei convenuti volti a contestare l'autorità dell'Agenzia di impegnare ricercatori accademici e scientifici in quanto fonti informative devono essere respinti. La storia legislativa del 102(d)(3) indica che il Congresso era ben consapevole che l'Agenzia si sarebbe affidata ad una vasta e variegata gamma di fonti per l'acquisizione di intelligence. Oltre a ciò gli atti di questo caso confermano l'importanza degli scienziati ed di altri ricercatori come fonti per l'intelligence statunitense. Importanti esempi includono gli scienziati e i ricercatori pionieri nell'uso del radar durante la II Guerra Mondiale, come anche il gruppo che ha partecipato allo sviluppo segreto del progetto nucleare Manhattan. Vedi App. 43; Ricorso alla Corte Suprema nel n. 83-1075 p 88a (16) .

B
Ai sensi della clausola 102(d)(3) la Corte d'Appello ha limitato l'Autorità del Direttore alla protezione solo di quelle "fonti informative" che hanno fornito all'Agenzia informazioni che non potevano essere acquisite senza garantire in cambio la riservatezza. Questa lettura contorta della legge contravviene al principio espresso nel 102(d)(3), alla storia legislativa della legge ed alla difficile realtà attuale. Le pericolose conseguenze di questa lettura limitativa della legge indicano il perché il Congresso ha invece scelto di investire il Direttore della CIA di un'ampia discrezione al fine di salvaguardare le fonti e i metodi operativi dell'Agenzia.
La Corte di Appello ha sottovalutato l'importanza della garanzia offerta alle fonti informative circa la riservatezza che è tanto assoluta quanto possibile. In base a questo approccio della Corte, l'Agenzia sarebbe obbligata a rivelare una fonte su richiesta di un qualsiasi tribunale, per il fatto che l'Agenzia potrebbe aver ottenuto delle informazioni senza garantire la riservatezza in cambio (17) . Questa rivelazione obbligata delle identità delle sue fonti informative avrebbe un effetto devastante sulle capacità dell'Agenzia di svolgere la sua missione. "Il Governo ha un interesse primario nel proteggere sia il vincolo segreto dell'informazione importante per la nostra sicurezza nazionale come anche l'aspetto della riservatezza in quanto essenziale per il nostro Servizio informativo estero affinché svolga efficaci operazioni". Snepp v. Stati Uniti, 444 U.S. 507, 509, N. 3 (1980) (per curiam). Vedi Haigh v. Agee, 453 U.S. 280, 307 (1981). Qualora fonti informative potenzialmente valide sapessero che l'Agenzia non è in grado di mantenere la riservatezza dei suoi rapporti con loro, potrebbero rifiutarsi di fornire informazioni.
Anche soltanto la remota possibilità che un tribunale possa ordinare di rivelare l'identità di una fonte danneggerebbe gravemente l'attività di raccolta informativa e farebbe sì che alcune fonti "si chiudano a riccio". Per indurre alcune fonti a cooperare il Governo deve offrire quanto più ampia garanzia di riservatezza. "La continua disponibilità di fonti informative dipende dalla capacità della CIA di garantire la sicurezza delle informazioni (471 U.S. 159, 176) in grado di compromettere la fonte o anche di mettere in pericolo la sua sicurezza personale." Snepp v. Stati Uniti supra al 512.

(...)

Inoltre la Corte d'Appello non ha riconosciuto che quando il Congresso ha deciso di tutelare le "fonti informative" dalla divulgazione non era semplicemente per proteggere fonti di informazioni segrete. Come summenzionato, il Congresso era effettivamente consapevole che gli agenti segreti come descritti nei romanzi e dai media non sono le tipiche fonti informative; molte fonti importanti forniscono intelligence reperibile anche dal pubblico. Secondo l'opinione della Corte d'Appello l'Agenzia non potrebbe tenere segreta l'identità di una fonte di intelligence se tale intelligence è disponibile anche pubblicamente. Questa analisi ignora le realtà del lavoro di intelligence che spesso coinvolgono fonti informative ma anche individui apparentemente inconsapevoli che forniscono valide informazioni.
La divulgazione dei temi oggetto dell'attività di ricerca e di indagine dell'Agenzia può compromettere la capacità dell'Agenzia di acquisire intelligence tanto quanto la divulgazione delle identità delle fonti informative. Un governo straniero può venire a sapere molto sulle attività dell'Agenzia conoscendo (471 U.S. 159, 177) le fonti informative pubbliche che interessano l'Agenzia. Le indagini svolte dall'Agenzia possono spesso dire ai nostri avversari qualcosa per loro di grande interesse. Vedi 228 U.S. App. D.C., al 277, 709 F.2d, al 103 (Bork, J., convenendo e dissentendo in parte). Ad esempio rivelare che l'Agenzia è abbonata ad un periodico scientifico dell'Est Europeo, sconosciuto ma disponibile pubblicamente, potrebbe danneggiare gli sforzi dell'Agenzia di sfruttare il suo valore in quanto fonte di intelligence. Similmente qualora governi stranieri apprendessero che l'Agenzia utilizza alcune pubblicazioni e progetti di ricerca pubblici nel suo progetto MKULTRA sul "lavaggio del cervello" e le eventuali contromisure, essi sarebbero stati in grado di dedurre la natura generale del progetto e la prospettiva che l'indagine dell'Agenzia stava assumendo (18) .

C
Il mandato legislativo del 102(d)(3) è chiaro: il Congresso ha dato al Direttore un'ampia autorità per "proteggere le fonti e i metodi di intelligence dalla divulgazione non autorizzata." Snepp v. Stati Uniti supra al 509 n. 3. Una fonte di intelligence fornisce o è impegnata a fornire informazioni di cui l'Agenzia necessita per adempiere ai suoi obblighi di legge. Il documento stabilisce che i ricercatori del progetto MKULTRA fornivano infatti all'Agenzia informazioni relative alla sua funzione informativa. Pertanto riteniamo che il Direttore fosse autorizzato a non divulgare le identità di questi ricercatori ai sensi del FOIA.

IV

Il ricorso di entrambe le parti n. 83-1249 chiede che si decida se la Corte Distrettuale e la Corte d'Appello hanno disposto correttamente (471 U.S. 159, 178) che il Direttore della CIA non necessita di rivelare le affiliazioni istituzionali dei ricercatori MKULTRA considerati precedentemente "fonti informative". La nostra conclusione è che i ricercatori MKULTRA sono tutelati dalla rivelazione ai sensi del 102(d)(3) risultando non necessaria ogni ulteriore discussione di questa delicata questione.

(...)

Qui il Direttore ha concluso dicendo che la divulgazione delle affiliazioni istituzionali dei ricercatori MKULTRA avrebbe portato all'identificazione dei ricercatori stessi e di conseguenza avrebbe comportato l'inaccettabile rischio di rivelare "fonti informative protette" (19) .

(...)

La Corte Distrettuale in una decisione confermata dalla Corte d'Appello ha permesso al Direttore di non rivelare le affiliazioni istituzionali dei ricercatori le cui identità erano esenti da divulgazione in base al fatto che la divulgazione delle "identità delle istituzioni... poteva condurre alla rivelazione indiretta delle identità dei "singoli ricercatori". Ricorso in appello alla Corte Suprema nel n. 83-1075, p. 27a. Questa conclusione è confermata dagli atti (20) . Il Direttore ha ragionevolmente concluso che un osservatore (471 U.S. 159, 180) che è a conoscenza di un particolare progetto di ricerca informativa, come il MKULTRA, potrebbe dedurre le identità dei singoli ricercatori che sono "fonti informative" protette dopo aver appreso che la ricerca era stata affidata ad una certa istituzione. In tali circostanze il FOIA non prevede la divulgazione.

(...)

A volte l'interesse nazionale rende auspicabile o anche perentorio rivelare informazioni che possono condurre all'identità delle fonti informative. Ed è responsabilità del Direttore della CIA non della magistratura valutare la varietà dei complessi e delicati fattori atti a determinare se la rivelazione delle informazioni può comportare un rischio inaccettabile di compromissione del processo di raccolta informativa dell'Agenzia.

(...)

V

Riteniamo che il Direttore della CIA si sia giustamente appellato alla legge sulla Sicurezza Nazionale n. 102(d)(3) del 1947, per evitare la divulgazione delle identità dei singoli ricercatori MKULTRA in quanto "fonti informative protette". Riteniamo inoltre che il FOIA non richieda al Direttore di rivelare le affiliazioni istituzionali dei ricercatori esonerati alla luce degli atti che sostengono la determinazione dell'Agenzia secondo cui tale divulgazione comporterebbe il rischio, inaccettabile, di rivelazione delle identità delle fonti informative.
Di conseguenza annulliamo la parte del giudizio della Corte d'Appello riguardante la rivelazione delle identità dei singoli ricercatori e confermiamo quella parte del giudizio relativo alla rivelazione delle affiliazioni istituzionali dei ricercatori.
Così è stato deciso.


(*) Traduzione e stralcio, a cura della Redazione, dei passaggi più significativi della decisione n. 471 U.S. 159 del 1985 adottata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti in materia di protezione delle fonti di Intelligence da parte della Central Intelligence Agency. Sulla questione si era in precedenza già espressa la Corte Distrettuale per il Distretto della Colombia, la cui decisione era stata successivamente impugnata dalle parti in appello avanti alla Corte d'Appello per il Distretto della Colombia.
Il testo integrale della decisione è disponibile al seguente indirizzo Internet: http://caselaw.findlaw.com/.
(1) Verbale finale della Commissione d'Inchiesta riguardante lo studio delle Operazioni governative in relazione alle Attività di Intelligence. S. Rep. N. 94-755, Libro I, p. 389 (1976) (postilla omessa) (Rapporto finale). MKULTRA ebbe inizio con una proposta (471 U.S. 159, 162) di Richard Helms allora Vice Direttore Vicario aggiunto dell'Agenzia addetto alla pianificazione. Helms evidenziò un sistema speciale di finanziamento per un progetto di ricerca e sviluppo dell'Agenzia particolarmente delicato che avrebbe studiato l'uso di materiali chimici e biologici in grado di modificare il comportamento umano. MKULTRA fu approvato il 13 aprile 1953 da Allen Dulles, poi Direttore dell'Intelligence Centrale.
(2) Alcuni sottoprogetti MKULTRA riguardavano esperimenti nei quali alcuni ricercatori somministrarono clandestinamente droghe pericolose quale l'LSD a persone inconsapevoli. Almeno due persone sono morte in seguito agli esperimenti MKULTRA ed altri possono aver subito danni alla salute a causa di questi esperimenti. Vedere id., al 392-403. Questo tipo di esperimenti è ora espressamente vietato per ordine esecutivo n. 12333, 2.10, 3 CFR 213 (1982).
(3) Vedi in generale il rapporto finale al 385-422, 471-472; Rapporto al Presidente dalla Commissione sulle Attività della Cia nell'ambito degli Stati Uniti 226-228 (giugno 1975); Progetto Mkultra, il Programma di Ricerca della CIA sui cambiamenti comportamentali udienza congiunta davanti alla Commissione d'Inchiesta sull'Intelligence e il Sottocomitato sulla Salute e la Ricerca scientifica della Commissione del Senato sulle risorse umane, 95° Congresso, I Sess. (1977); Esperimenti umani con l'uso di droghe effettuati dalla CIA 1977 Udienza sul S. 1893 davanti al Sottocomitato sulla salute e la ricerca scientifica della Commissione del Senato sulle risorse umane 95° Congresso I Sess. (1977). Un rapporto interno dell'Agenzia relazionato dall'Ispettore Generale aveva documentato gli aspetti controversi del progetto MKULTRA nel 1963. Vedi Report of Inspection of MKULTRA (26 luglio 1963).
(4) Sims e Wolfe sono i convenuti nella causa 83-1075 ed entrambi i ricorrenti nella causa 83-1249. Al fine di evitare confusione ci riferiamo a Sims e Wolfe dal principio alla fine di questo giudizio come ai convenuti.
(5) Vent'anni dopo la concezione del progetto MKULTRA fu ordinato che tutti i documenti riguardanti il progetto MKULTRA fossero distrutti. Rapporto finale al 389-390, 403-405. Nel 1977 l'Agenzia indicò circa 8.000 pagine di documenti MKULTRA precedentemente tenuti riservati. Questi consistevano principalmente in documenti finanziari che erano inavvertitamente sopravvissuti alla distruzione della documentazione del 1973. In seguito a questa scoperta il Direttore dell'Agenzia Stansfield Turner notificò alla Commissione d'Inchiesta del Senato sull'Intelligence ed in seguito testimoniò ad una udienza congiunta davanti alla Commissione d'inchiesta e al Sottocomitato sulla Salute e la Ricerca scientifica della Commissione del Senato sulle Risorse Umane. Sebbene al Comitato congiunto fosse stata data una lista completa dei ricercatori ed istituzioni MKULTRA, il Comitato ha accettato la richiesta dell'Agenzia di trattare i nomi come riservatissimi. I convenuti hanno ricercato i documenti MKULTRA sopravvissuti che non erano stati distrutti che avrebbero fornito questa informazione.
(6) L'Agenzia inoltre citò l'esenzione 6, 5 U.S.C. 552(b)(6), che esonerava dalla divulgazione "i documenti medici e personali ed altri simili, la cui diffusione avrebbe costituito una chiara non autorizzata invasione della vita privata". Questa affermazione respinta dalla Corte Distrettuale e dalla Corte d'Appello non è più in discussione.
(7) L'Agenzia cercò di contattare ogni istituzione coinvolta nel progetto MKULTRA al fine di chiedere il permesso per rivelare le loro identità; essa rese noti i nomi delle 59 istituzioni che avevano acconsentito. Ovviamente l'Agenzia non fece lo stesso sforzo per contattare i 185 singoli ricercatori. Vedi n. 22, infra.
(8) Il Giudice Bork elaborò una opinione distinta, convenendo e dissentendo in parte. Egli criticò la definizione della maggioranza di "fonti informative" esortando in particolare che "non vi è ragione di pensare che la sezione 403(d)(3) doveva proteggere le fonti informative soltanto se il segreto era necessario all'acquisizione dell'informazione stessa." 228 U.S. App. D.C. al 227, 709 F. 2d, al 103. Egli ha osservato che tale definizione sembra allontanarsi dall'ampio significato e fine del 403(d)(3) laddove si conclude che essa autorizza la non rivelazione di una fonte di informazioni ogni volta che tale divulgazione può portare all'individuazione di questioni di interesse per la CIA. Ha inoltre dissentito dalla conclusione della maggioranza secondo cui il FOIA richiede talvolta all'Agenzia di infrangere una promessa di riservatezza data ad una fonte informativa. Questo non è "per il Governo degli Stati Uniti un comportamento autorevole" e potrebbe produrre "risultati perniciosi". Id ., al 276-277, 709 F.2d, al 102-103.
(9) La Corte ha conformemente riconosciuto questo principio. Vedi e. g. Baldrige v. Shapiro, 455 U.S.. 345, 352 (1982); NLRB V Robbins Tire & (471 U.S. 159, 167) Rubber Co, 437 U.S. 214, 220 (1978); EPA v. Mink, 410 U.S 73, 80 (1973)
(10) Vedi e.g. H.R. Rep. N. 961, 80° Congr. I. Sess., 3 (1947), S. Rep. N. 239, 80 Congr. 1 Sess., 1 (1947).
(11) Vedi H.R. Rep. N. 94-880, pt 2, p. 12, n. 2 (1976). Vedi anche H.R. Conf. Rep. N. 93-1380, p. 12 (1974): S. Conf. Rep. n. 93-1200, p. 12 (1974); Rep. N. 93-854, p. 16 (1974) Per una completa analisi dei relativi precedenti, vedi De Laurentiis v. Haig, 686 F.2d 192, 195-197 (CA3 1982) (per curiam).
(12) Vedi es. Miller v. Casey, 235 U.S. App. D.C. 11, 15, 730 F.2d 773,777 (1984) (Gardels v. CIA, 223 U.S. App. D.C. 88, 91, 689 F.2d 1100, 1103 (1982); Halperin v. Cia, 203 U.S. App. D.C. 110, 113, 629 F.2d 144, 147 (1980); Commissione Nazionale sulle Forze dell'Ordine e la Giustizia sociale v. CIA, 576 F.2d 1373, 1376 (CA9 1978).
(13) Il Congresso è certamente in grado di redigere una legislazione che limita la categoria delle "fonti informative protette". In altre disposizioni del FOIA e nella Legge sulla Privacy il Congresso ha protetto "le fonti riservatissime", e le fonti che forniscono informazioni sulla base di una esplicita promessa di riservatezza. Vedi 5 U.S.C. 552(b)(7)(D), 552 a(K)(2) e (5).
(14) Ricorso alla Corte Suprema nella causa 83-1075, pp. 22a-23a.
(15) Ad esempio il Direttore dell'Intelligence Stansfield Turner spiegò in una dichiarazione che il programma MKULTRA era stato avviato in quanto l'Agenzia era venuta a "conoscenza di esperimenti capaci di modifiche comportamentali in un periodo in cui il Governo statunitense era preoccupato per cambiamenti comportamentali inspiegabili di persone che si trovavano "dietro la cortina di ferro" e di prigionieri di guerra americani che erano stati sottoposti al cosiddetto "lavaggio del cervello". Id. all'89a.
(16) Effettivamente, la storia legislativa della Legge sull'Informazione della CIA pub. L. 98-477, 98 Stat. 2209, in cui il Congresso esentava "i documenti operativi dell'Agenzia" dalla divulgazione ai sensi del FOIA, 50 U.S.C. 431 (1982 ed., Supp III) rivela la convinzione del Congresso che i ricercatori scientifici sarebbero valide fonti informative. Vedi H.R. Rep. 98-726, pt. 1, p. 22 (1984).
(17) Effettivamente, la Corte d'Appello ha affermato che all'Agenzia sarebbe stato richiesto di tradire un'esplicita promessa di riservatezza se una Corte stabilisce che tale promessa non è necessaria, o se una Corte conclude che la fonte di intelligence alla quale la promessa è stata data "era senza dubbio irragionevolmente e atipicamente sospettosa" di cooperare con l'Agenzia. 228 U.S. App. D.C. al 273, 709 F.2d, al 99. Tuttavia, "grandi nazioni, come grandi uomini, dovrebbero mantenere la loro parola". FPC v. Tuscarora Indian Nation, 362 U.S. 99, 142 (1960) (Black, J., dissenting).
(18) In un affidavit il Direttore della CIA Turner ha dichiarato che "nel corso del Progetto MKULTRA il coinvolgimento o il rapporto della CIA con la ricerca era nascosto al fine di evitare di destare l'interesse di paesi ostili nelle stesse aree di ricerca", Ricorso alla Corte Suprema, nel n. 83-1075, pp. 89a-90a.
(19) Nel corso delle indagini congressuali sul conto del progetto Mkultra, l'allora Direttore della Cia Turner notificò le 80 istituzioni nelle quali era stata condotta la ricerca Mkultra. Molte di queste istituzioni non erano state precedentemente informate del loro coinvolgimento. Il Direttore Turner glielo notificò come parte di una linea d'azione diretta all'identificazione di soggetti involontariamente sottoposti ad esperimenti. Id., at 92a n. 1. Come risultato delle indagini nel progetto Mkultra molte di queste istituzioni rivelarono pubblicamente il loro coinvolgimento. Altre comunicarono all'Agenzia di non essere contrarie alla divulgazione pubblica. Il Direttore Turner rivelò i nomi di queste istituzioni; egli non rivelò i nomi di nessuna delle istituzioni contrarie alla divulgazione. Vedi n. 7, supra.
(20) Ad esempio un agente operativo dell'Agenzia, a conoscenza del progetto Mkultra ha dichiarato che la divulgazione delle istituzioni alle quali la ricerca era stata assegnata avrebbe costituito una "minaccia per i rapporti di intelligence esistenti con le istituzioni e per la rivelazione di rapporti passati con le istituzioni". App. 27.

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