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Per Aspera Ad Veritatem n.13
Camera dei Deputati - XIII LEGISLATURA

Proposta di legge n. 5291 "Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage" d'iniziativa del deputato Pisapia





Camera dei Deputati


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato
PISAPIA


Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage.

Presentata il 7 ottobre 1998

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata ad impedire che le inchieste giudiziarie su gravissimi fatti di terrorismo e di eversione - ed in particolare sulle stragi che hanno insanguinato la storia del nostro Paese negli ultimi trent'anni - siano ostacolate dall'opposizione, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, del segreto di Stato. Tale opposizione può essere superata, ai sensi dell'articolo 204 del codice di procedura penale, solo qualora si tratti di fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. La presente proposta di legge mira ad ampliare espressamente l'ambito di applicazione di tale disposizione ai delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, recependo il testo unificato - approvato dal Senato della Repubblica il 26 luglio 1990 e mai divenuto legge - scaturito da due progetti di legge di iniziativa parlamentare e da un progetto di legge di iniziativa popolare promosso dalle associazioni dei familiari delle vittime. La proposta prevede altresì l'obbligo di motivazione del provvedimento con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il segreto qualora gli atti richiesti non concernano i reati per cui si procede. Tuttavia, la previsione maggiormente innovativa è quella contenuta nell'articolo 3 che modifica l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante «Istituzione e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato». Le modifiche che si propongono individuano nel Presidente del Consiglio dei Ministri l'organo titolare del potere di secretazione, attribuendo peraltro facoltà di delega a un sottosegretario di Stato e ai Direttori dei Servizi e, soprattutto, stabiliscono un termine di durata massima decennale del segreto di Stato.
Si vuole in tal modo contribuire alla ricerca della verità su fatti gravissimi, le cui responsabilità sono in gran parte ancora ignote, che hanno segnato tragicamente la storia del nostro Paese.


PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1
1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 204 - (Esclusione del segreto) - 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2. Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri».

Art. 2
Al comma 2 dell'art. 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «conferma il segreto», sono inserite le seguenti: «con atto motivato».

Art. 3
Dopo il secondo comma dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, sono aggiunti i seguenti: «Il segreto di Stato è apposto con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale può delegare un sottosegretario di Stato e i Direttori dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6.
Il segreto di Stato è revocato con le modalità previste dal precedente comma qualora vengano meno i presupposti di cui al primo comma.
La durata del segreto di Stato non può comunque eccedere i dieci anni».



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