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Per Aspera Ad Veritatem n.11
Senato della Repubblica - XIII LEGISLATURA

Disegno di legge n. 3137 d'iniziativa dei senatori Manfredi, La Loggia ed altri (Forza Italia). "Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto"





(*) Il disegno di legge in argomento è stato esaminato, per la prima volta in data 25 giugno 1998, dalle Commissioni riunite I e IV, congiuntamente ad altri testi concernenti la riforma dell'assetto dei Servizi informativi.
In proposito, va altresì evidenziato che il medesimo disegno di legge è stato presentato alla Camera dei Deputati in data 8 aprile 1998, ad iniziativa dei deputati Scajola (primo firmatario) ed altri.
Il testo in esame interviene organicamente sul tema della riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza, considerando vari aspetti, tra cui quelli connessi con la problematica del segreto di Stato.
Particolare interesse riveste, ai presenti fini, l'architettura generale del sistema delineato dai proponenti, fortemente innovativo rispetto a quello attuale.
Viene presentato un organigramma articolato in due agenzie, dipendenti entrambe dal Presidente del Consiglio dei Ministri e svincolate da qualsiasi dipendenza da altri ministeri (art. 6).
L'Agenzia centrale per il personale e per la tutela del segreto, APESE, articolata in due Reparti (REPE e RESE), assolve le funzioni di gestione del personale e di tutela del segreto di stato (art. 7). L'APESE è diretta da un dirigente generale o equiparato dell'Amministrazione dello Stato.
L'Agenzia governativa delle informazioni per la sicurezza della Repubblica, AINSI, (art. 8) svolge attività informativa e di sicurezza, nell'ambito del territorio nazionale e all'estero. Quest'ultima, a sua volta, è articolata nelle seguenti strutture:
- direzione di coordinamento, analisi e supporto (DICAS)
- reparto informazioni (REI)
- reparto sicurezza (RES)
- reparto informazioni elettroniche (RIE).
Altro rilevante aspetto sul quale va richiamata l'attenzione, è la diversa connotazione della responsabilità del Parlamento nell'indirizzare e controllare l'attività dei "servizi" (art. 1). In questo contesto, viene evidenziata la necessità di istituire un Comitato parlamentare di sorveglianza (COPASIR) - (art. 2) per garantire un effettivo controllo sull'organizzazione e sul funzionamento degli Organismi, fatte salve le esigenze di riservatezza per talune operazioni eventualmente in corso, sulle fonti informative e sulle notizie che riguardano servizi stranieri. Ai sensi dell'art. 2, comma 5 al COPASIR è attribuita la verifica preventiva dei progetti di bilancio e dei consuntivi concernenti capitoli di spesa relativi ai fondi ordinari e riservati dei servizi d'informazione e sicurezza. Il COPASIR esprime, altresì, parere non vincolante sulle nomine dei funzionari responsabili della struttura, sui regolamenti disciplinanti le norme di organizzazione e di funzionamento delle strutture sui bilanci preventivi e consuntivi dei fondi in ogni caso assegnati per il funzionamento dei servizi (art. 2 comma 7). I membri del COPASIR sono tenuti al segreto.




Titolo I (Indirizzo e controllo del Parlamento):
Articolo 1: Attribuzioni del Parlamento;
Articolo 2: Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Titolo II (Responsabilità politica):
Articolo 3: Responsabilità politica per i servizi d'informazione e sicurezza;
Articolo 4: Delega a Sottosegretario di Stato;
Articolo 5: Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica.

Titolo III (Ordinamento degli organismi d'informazione):
Articolo 6: Organi per le informazioni e la sicurezza;
Articolo 7: Agenzia centrale per il personale e per la tutela del segreto;
Articolo 8: Agenzia governativa delle informazioni per la sicurezza della Repubblica;
Articolo 9: Direzione di coordinamento, analisi e supporto dell'agenzia governativa per le informazioni e la sicurezza;
Articolo 10: Reparto informazioni;
Articolo 11: Reparto sicurezza;
Articolo 12: Reparto informazioni elettroniche.

Titolo IV (Gestione del personale):
Articolo 13: Ruolo speciale del personale dei servizi d'informazione e sicurezza;
Articolo l 4: Reclutamento del personale;
Articolo 15: Addestramento e permanenza in servizio del personale;
Articolo 16: Avanzamento del personale;
Articolo 17: Trattamento economico e previdenziale;
Articolo 18: Disposizioni transitorie relative al personale di CESIS, SISMI e SISDe.

Titolo V (Norme generali di funzionamento):
Articolo 19: Deroghe al regime dei pubblici uffici;
Articolo 20: Ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza;
Articolo 21: Legittimità delle informazioni;
Articolo 22: Rapporti con l'autorità giudiziaria;
Articolo 23: Collaborazione con forze armate, forze dell'ordine e pubbliche Amministrazioni;
Articolo 24: Identità di copertura e attività simulata;
Articolo 25: Gestione delle risorse;
Articolo 26: Gestione delle infrastrutture e dei materiali.

Titolo VI (Tutela del segreto):
Articolo 27: Segreto di Stato;
Articolo 28: Classifiche di segretezza;
Articolo 29: Nulla osta di segretezza.

Titolo VII (Sanzioni, garanzie giuridiche e procedure penali):
Articolo 30: Tutela processuale del segreto di Stato;
Articolo 31: Atti dolosi in danno della tutela del segreto;
Articolo 32: Comportamenti illegittimi del personale degli organismi d'informazione;
Articolo 33: Accesso illegittimo agli archivi degli organismi d'informazione;
Articolo 34: Garanzie giuridiche e procedure di applicabilità;
Articolo 35: Salvaguardia della riservatezza nei confronti del personale appartenente agli organismi d'informazione;
Articolo 36: Rapporti con l'autorità giudiziaria per l'acquisizione di atti e documenti.

Titolo VIII (Disposizioni finali):
Articolo 37: Regolamenti;
Articolo 38: Abrogazioni;
Articolo 49: Copertura finanziaria;
Articolo 40: Entrata in vigore.





Art. 1
(Attribuzioni del Parlamento)
1. Le Camere determinano annualmente gli indirizzi e le priorità della politica informativa e della sicurezza.

Art. 2
(Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)
1. È istituito il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), con il compito di vigilare sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge nonché sull'organizzazione e sull'attività dei servizi di informazione e sicurezza.
2. A tal fine il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, all'inizio della legislatura, nominano rispettivamente un senatore e un deputato per ciascuno dei gruppi parlamentari che rappresentano almeno il dieci per cento dei parlamentari eletti, quali membri del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).
3. Il COPASIR elegge il proprio presidente tra i parlamentari appartenenti ai gruppi di opposizione e il vicepresidente tra i parlamentari appartenenti ai gruppi della maggioranza.
4. Al COPASIR sono attribuiti i compiti di formulare al Parlamento proposte d'indirizzo politico sugli obiettivi dei servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e di controllo sull'organizzazione e sull'attività dei servizi stessi. A tali fini il COPASIR invia annualmente alle due Camere, entro il 31 dicembre, e ogniqualvolta lo ritenga necessario, una relazione sull'attività di controllo svolta e proposte d'indirizzo politico, che esse esaminano entro sessanta giorni. Le predette relazioni sono trasmesse preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'eventuale opposizione del segreto di stato ai sensi dell'articolo 28.
5. Al COPASIR è attribuita altresì la verifica preventiva dei progetti di bilancio e dei consuntivi concernenti capitoli di spesa relativi ai fondi ordinari e riservati dei servizi d'informazione e sicurezza.
6. Il COPASIR, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può convocare qualsiasi persona di nazionalità italiana che sia ritenuta utile ai propri fini d'indagine o di studio e può richiedere la consultazione o la visione di documenti o materiali utile agli stessi fini, con la sola eccezione di persone, fatti, documenti o materiali riguardanti operazioni in corso, attività di servizi informazioni stranieri, fonti informative oppure identità di copertura di agenti operativi.
7. Il COPASIR esprime altresì parere non vincolante sulle nomine dei funzionari responsabili della struttura informativa, che abbiano qualifiche non inferiori a dirigente generale e primo dirigente o equiparati, sui regolamenti disciplinanti le norme d'organizzazione e di funzionamento delle strutture, sui bilanci preventivi e consuntivi dei fondi in ogni caso assegnati per il funzionamento dei servizi d'informazione. Qualora il parere non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta, il Governo è autorizzato ad emanare il relativo provvedimento.
8. I membri del COPASIR sono tenuti al segreto, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, in merito agli argomenti acquisiti agli atti oppure discussi nell'ambito del Comitato stesso. Il Presidente della Camera d'appartenenza, qualora esista il sospetto che un membro del COPASIR sia venuto meno al vincolo di segretezza, nomina una commissione d'indagine, per accertare l'eventuale violazione. Sulla base dei risultati dell'indagine, fatta salva in ogni caso la responsabilità penale, la Camera decide la decadenza del mandato per la legislatura in corso e l'ineleggibilità per il futuro del parlamentare, con le procedure previste dai rispettivi regolamenti parlamentari.
9. Il COPASIR riferisce ai Presidenti dei due rami del Parlamento e informa il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora accerti gravi deviazioni nell'applicazione dei princìpi e delle regole contenuti nella presente legge.


Art. 3
(Responsabilità politica per i servizi d'informazione e sicurezza)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige e coordina la politica informativa e della sicurezza sulla base degli indirizzi e delle priorità determinate dalle Camere e ne è responsabile.
2. Al Presidente del Consiglio dei ministri è devoluta la salvaguardia del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 28. Il Presidente del Consiglio dei ministri è altresì titolare delle funzioni d'autorità nazionale per la sicurezza (ANS) ai fini della tutela del segreto, ai sensi dell'articolo 29.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente al Parlamento in merito alla politica informativa per la sicurezza e semestralmente al COPASIR in merito all'attività delle strutture informative previste dalla presente legge.

Art. 4
(Delega a Sottosegretario di Stato)
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può delegare ad un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni a lui attribuite dalla presente legge, ad eccezione di quelle relative all'apposizione od opposizione di segreto di Stato o di relazione al Parlamento in merito alle attività degli organismi d'informazione.

Art. 5
(Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Consiglio nazionale per la sicurezza della Repubblica (CONASIR), come organo di consultazione e di proposta in materia di politica informativa per la sicurezza della Repubblica.
2. Il CONASIR è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, oltre che dal Sottosegretario di Stato ai servizi d'informazione, dai Ministri degli esteri, della difesa, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze. Alle riunioni del CONASIR possono prendere parte, su convocazione del Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e artigianato, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del commercio con l'estero.
3. Il CONASIR, sulla base degli indirizzi generali indicati dal Parlamento, approva il piano annuale dell'attività informativa, gli eventuali aggiornamenti e, sentito il parere del COPASIR, i bilanci preventivi e consuntivi relativi all'attività delle strutture dei servizi d'informazione e sicurezza della Repubblica e, inoltre, eventuali provvedimenti straordinari secondo le finalità istitutive dei servizi stessi.


Art. 6
(Organi per le informazioni e la sicurezza)
1. Per l'assolvimento dei compiti stabiliti dalla presente legge sono istituite:
a) l'agenzia centrale per il personale e per la tutela del segreto (APESE);
b) l'agenzia per le informazioni e la sicurezza (AINSI).
2. Esse operano a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di tutti i Ministeri e, tramite la Presidenza del Consiglio, di regioni, enti locali, e istituzioni, sulla base delle rispettive necessità di conoscere.
3. I Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze sono autorizzati ad istituire propri uffici informazioni ai soli fini istituzionali del proprio dicastero. È assicurato il loro coordinamento con l'AINSI, nel rispetto della riservatezza dei singoli organismi.
4. I direttori dell'APESE e dell'AINSI sono funzionari dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato e sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONASIR, sentito il parere non vincolante del COPASIR.
5. Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi il Comitato esecutivo dei Servizi d'informazione e sicurezza (CESIS), il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDe).


Art. 7
(Agenzia centrale per il personale e per la tutela del segreto)
1. APESE:
a) provvede al reclutamento, alla formazione di base e alla destinazione d'impiego del personale predesignato per gli organi per le informazioni e la sicurezza, con eccezione per i dirigenti generali, i primi dirigenti o equiparati;
b) fissa, tenendo anche conto degli accordi in sede di NATO e di Unione europea, le norme per la tutela del segreto concernenti personale, materiali, documenti, comunicazioni, informatica;
c) coordina l'attività degli organi periferici preposti alla tutela del segreto;
d) concede i nulla osta di sicurezza (NOS) a persone e imprese;
e) esprime abilitazioni, certificazioni ed omologazioni di materiali e sistemi di telecomunicazioni e cifra da utilizzare per la gestione delle informazioni classificate;
f) rilascia pareri sulla congruità, sotto il profilo della sicurezza e protezione delle informazioni classificate, di progetti concernenti la realizzazione di infrastrutture, o complessi, comunque denominati, destinati alla gestione di informazioni classificate;
g) rilascia autorizzazioni concernenti l'effettuazione di aerofotografie o aerofotogrammetrie su parti del territorio nazionale ove insistono siti classificati ai fini della sicurezza dello Stato;
h) rilascia deroghe al divieto di divulgazione ai fini dell'autorizzazione alle trattative contrattuali per l'esportazione di materiali classificati;
i) rilascia autorizzazioni, a persone non in possesso di NOS, ad effettuare visite a complessi nazionali e controlla l'applicazione delle norme sulla sicurezza e tutela del segreto.
2. L'APESE è diretta da un dirigente generale o equiparato dell'amministrazione dello Stato ed è coadiuvato da un vicario, funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.
3. L'APESE è articolata in un reparto per la gestione personale (REPE) e un reparto per la tutela del segreto (RESE), retti da funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

Art. 8
(Agenzia governativa delle informazioni per la sicurezza della Repubblica)
1. L'agenzia governativa delle informazioni per la sicurezza della Repubblica (AINSI) svolge attività informativa e di sicurezza, nell'ambito del territorio nazionale e all'estero.
2. L'AINSI fornisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri e, tramite la Presidenza del Consiglio, alle regioni e agli enti locali, che ne possano essere interessati, ogni elemento utile riguardante le informazioni o la sicurezza.
3. L'AINSI è articolata nelle seguenti strutture:
a) direzione di coordinamento, analisi e supporto (DICAS);
b) reparto informazioni (REI);
c) reparto sicurezza (RES);
d) reparto informazioni elettroniche (RIE).
4. L'AINSI è diretta da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparato dell'amministrazione dello Stato, che è coadiuvato da un vicario, funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

Art. 9
(Direzione di coordinamento, analisi e supporto dell'AINSI - agenzia governativa d'informazioni per la sicurezza)
1. La DICAS svolge, per l'intera AINSI, le funzioni relative alle attività:
a) di pianificazione generale della ricerca;
b) di valutazione ed elaborazione delle informazioni raccolte dai reparti REI, RIS, RIE, oltreché dai servizi informazioni istituzionali dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze;
c) giuridica e del contenzioso;
d) di formazione e impiego del personale;
e) di coordinamento con i servizi informativi istituzionali dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze;
f) di approvvigionamento di materiali, mezzi strumentali, servizi e lavori;
g) di gestione e di sicurezza degli archivi dei vari reparti e uffici dell'agenzia.
2. È istituito un archivio centrale contenente il materiale informativo storico e attuale, proveniente dai reparti informativo e di sicurezza dell'agenzia e dai servizi informativi istituzionali dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze, oltre che da altre fonti.
3. Il direttore della DICAS è un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato dell'amministrazione dello Stato.

Art. 10
(Reparto informazioni)
1. Il REI svolge le funzioni connesse con l'individuazione di persone o attività che tendano a ledere l'indipendenza o l'integrità della Repubblica o minaccino le pubbliche istituzioni, l'autonomia politica ed economica, i diritti e le libertà costituzionali dei cittadini, sotto ogni forma e in particolare con atti eversivi.
2. Il REI, in collaborazione con i servizi informazioni dei Paesi stranieri, ricerca e raccoglie notizie riguardanti minacce:
a) politiche o militari coinvolgenti la sicurezza nazionale o in ogni caso destabilizzanti del quadro politico internazionale;
b) economiche o finanziarie nazionali o internazionali;
c) legate a flussi migratori illegali;
d) connesse con il terrorismo nazionale e internazionale;
e) contro la libertà e l'integrità dei cittadini italiani all'estero.
3. Il REI dispone sul territorio nazionale e all'estero, in particolare nelle aree sensibili per gli interessi nazionali, di centri operativi.
4. Il direttore del REI è un funzionario dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.

Art. 11
(Reparto sicurezza)
1. Il RES svolge le funzioni connesse con l'individuazione di attività informative interne ed estere ai fini della sicurezza della Repubblica e, in particolare, di istituzioni pubbliche o private.
2. Il RES svolge, in collaborazione con i servizi di informazioni dei Paesi alleati, attività di ricerca e raccolta di notizie riguardanti minacce connesse con attività:
a) di spionaggio industriale a danno d'installazioni strategiche o sensibili nazionali;
b) di spionaggio militare specifico;
c) di diffusione di notizie o atti destabilizzanti la situazione politica, sociale o economica nazionale.
3. Il RES, di norma, opera sul territorio nazionale avvalendosi degli organi di polizia e, all'estero, in particolare nelle aree sensibili per gli interessi nazionali, avvalendosi dei centri operativi del RIS.
4. Il direttore del RES è un funzionario dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparato.

Art. 12
(Reparto informazioni elettroniche)
1. Il RIE svolge attività di supporto per il REI e per il RES con mezzi elettronici, telematici, informatici e satellitari.
2. Il RIE pone in essere le intercettazioni telefoniche, radio e ambientali con le garanzie e nei limiti previsti dall'articolo 21.
3. Il direttore del RIE è un funzionario dell'amministrazione dello Stato non inferiore a primo dirigente o equiparato.


Art. 13
(Ruolo speciale del personale dei servizi d'informazione e sicurezza)
1. Il personale degli organismi d'informazione, con eccezione dei dirigenti generali e primi dirigenti o equiparati, è reclutato e destinato ai vari incarichi previsti dagli organici a cura dell'APESE, secondo le esigenze rappresentate dai direttori delle agenzie.
2. Per il funzionamento degli organismi informativi è utilizzato il personale:
a) in servizio al CESIS, al SISMI e al SISDe alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) reclutato tra i pubblici dipendenti civili e militari, con il loro consenso e previo collocamento fuori ruolo o in soprannumero nell'amministrazione d'appartenenza;
c) assunto direttamente con contratto a tempo determinato.
3. Il personale operante nell'ambito degli organismi d'informazione è iscritto in un ruolo speciale per i servizi d'informazione (RUPESI), è suddiviso in dieci livelli funzionali e non può superare il numero complessivo di quattromila unità.

Art. 14
(Reclutamento del personale)
1. Il reclutamento e l'impiego dei dirigenti generali e primi dirigenti sono decisi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONASIR.
2. Il reclutamento del personale da amministrazione pubblica avviene con specifica procedura di selezione, previa diffusione di un avviso che specifichi requisiti, professionalità ed esperienze richieste. Nessuno può essere assunto con qualifica dirigenziale, ad eccezione dei dirigenti generali e primi dirigenti o equiparati già in servizio con tale qualifica.
3. Il reclutamento con contratto a tempo determinato, previsto esclusivamente per personale con elevata e particolare specializzazione per incarichi non di carattere amministrativo o d'ordine, è contenuto nel limite del dieci per cento del personale del ruolo speciale ed avviene con specifica procedura di ricerca e di selezione sanitaria, psico-attitudinale e professionale.
4. Le procedure di reclutamento di cui al presente articolo sono svolte da una apposita Commissione per il reclutamento e la valutazione del personale (CRVP), composta da non più di cinque persone, nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, presieduta da un dirigente generale o equiparato dell'amministrazione dello Stato e comprendente sia personale civile e militare in servizio presso gli organismi d'informazione, sia esperti civili e militari esterni ad essi, con esclusione peraltro di coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro o collaborazione con i suddetti organismi nei cinque anni precedenti.
5. è fatto divieto alle persone legate al personale del RUPESI da relazione coniugale, di convivenza more uxorio o di parentela entro il quarto grado, di avere rapporti di lavoro, anche a titolo precario, con gli organismi d'informazione.
6. Il personale del RUPESI è tenuto a:
a) non assumere altro impiego, non esercitare altra professione o altro mestiere a scopo di lucro, anche se a carattere occasionale;
b) non svolgere attività politica o sindacale;
c) non partecipare a scioperi;
d) non far parte delle associazioni di cui alla legge 25 gennaio 1982, n. 17;
e) non assumere incarichi nel settore dell'investigazione privata per una durata di cinque anni dopo il termine del periodo d'appartenenza agli organismi d'informazione;
f) dichiarare tempestivamente l'eventuale appartenenza o adesione ad enti o associazioni.
7. I parlamentari in carica, i consiglieri regionali e degli enti locali, i magistrati, i ministri di culto e i giornalisti non possono avere in alcun modo rapporti di collaborazione permanente o saltuaria con gli organismi d'informazione.

Art. 15
(Addestramento e permanenza in servizio del personale)
1. Il personale, reclutato a qualunque titolo nel RUPESI, è addestrato con corsi specifici della durata non inferiore a tre mesi, organizzati e diretti a cura delle singole agenzie.
2. La permanenza nel RUPESI è di norma di durata quinquennale, rinnovabile. I dirigenti generali o primi dirigenti o equiparati degli organismi previsti dalla presente legge possono permanere nell'incarico per un periodo di massima non superiore a quattro anni. La permanenza nel RUPESI è consentita fino al compimento del sessantacinquesimo anno d'età.
3. La permanenza nel RUPESI, del personale anche se a contratto, può essere interrotta in qualsiasi momento senza preavviso, in funzione delle esigenze di servizio, qualora vengano a mancare i requisiti individuali accertati all'atto del reclutamento o allorché, con la permanenza del dipendente, si determini grave pregiudizio per il funzionamento dell'organismo informativo.
4. La permanenza del personale nel RUPESI è decisa dalla CRVP, sulla base delle proposte formulate dai superiori gerarchici e delle schede valutative personali, che devono essere redatte annualmente per ciascun appartenente agli organismi d'informazione previsti dalla presente legge.

Art. 16
(Avanzamento del personale)
1. Le deliberazioni in materia di progressione di carriera nell'ambito del RUPESI sono assunte, secondo regolamento, dalla CRVP, a seguito di proposta dei superiori gerarchici in conformità alle vacanze organiche e nel rispetto di un ruolo del personale compilato sulla base di anzianità di servizio negli organismi d'informazione, di titoli e delle schede valutative personali.
Il servizio prestato negli organismi informativi è equiparato a quello prestato nell'amministrazione d'appartenenza e la progressione di carriera in tale amministrazione avviene secondo le norme e nei tempi vigenti per la medesima, tenuto conto delle schede valutative annuali redatte dai superiori gerarchici degli organismi d'informazione. La progressione di carriera nei servizi d'informazione e sicurezza è ininfluente sulla posizione rivestita nel ruolo di provenienza.
2. Il personale reclutato a contratto che sia rimasto in servizio senza demerito per un quinquennio acquisisce titolo preferenziale nella partecipazione a pubblici concorsi. A tal fine, godono della priorità di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, gli assunti a contratto che hanno prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio presso gli organismi d'informazione.

Art. 17
(Trattamento economico e previdenziale)
1. Il trattamento economico del personale del RUPESI proveniente da pubblica amministrazione è composto, per il periodo di servizio negli organismi informativi, da:
a) stipendio, indennità e assegni familiari percepiti dall'amministrazione d'appartenenza;
b) indennità di funzione operativa, secondo il livello di qualifica rivestito nella struttura dei servizi informativi, in misure comprese tra una e sei volte l'indennità pensionabile spettante al direttore generale del Dipartimento della pubblica sicurezza;
2. L'assegno di fine rapporto è commisurato ad una mensilità dell'indennità di funzione per ogni anno di servizio prestato nel RUPESI.
3. Il trattamento economico del personale assunto a contratto, per il periodo d'effettivo servizio negli organismi informativi, è equiparato a quello del personale proveniente da pubbliche amministrazioni, sulla base del livello d'inquadramento e dell'incarico assolto, compresi gli istituti connessi con il riconoscimento di causa di servizio per infermità o lesioni, con la corresponsione dell'equo indennizzo e con la risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità permanente.
4. È fatto divieto di corrispondere a personale, non appartenente al RUPESI, che operi per ragioni d'ufficio a favore degli organismi d'informazione, indennità o compensi di qualsiasi genere, fatti salvi i rimborsi spese.

Art. 18
(Disposizioni transitorie relative al personale di CESIS, SISMI e SISDe)
1. Il personale di CESIS, SISMI e SISDe, se trattenuto in servizio, mantiene la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge. Se il trattamento economico è inferiore si provvede all'adeguamento e l'eventuale differenza in eccedenza è mantenuta ad personam fino al momento del possibile miglioramento economico equivalente. La presente disposizione non riguarda gli eventuali emolumenti percepiti dall'amministrazione d'appartenenza.
2. Per il personale in servizio presso CESIS, SISMI e SISDe è fatta salva l'applicazione degli istituti relativi al riconoscimento della dipendenza d'infermità o lesioni da causa di servizio, alla conseguente corresponsione dell'equo indennizzo e alla risoluzione dei rapporto di lavoro in caso d'inabilità permanente, secondo criteri di omogeneità nell'ambito delle amministrazioni dello Stato.


Art. 19
(Deroghe al regime dei pubblici uffici)
1. Gli organismi informativi non costituiscono pubblici uffici ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Sono fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di cui al comma 1, per quanto riguarda la gestione del personale, delle risorse, dei beni mobili e immobili, di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 e 26 della presente legge, in particolare per quanto riguarda l'individuazione e la definizione delle funzioni del responsabile del procedimento e l'obbligo di conclusione del procedimento entro termini tassativi.
3. Nelle materie riguardanti la gestione del personale e dei beni mobili e immobili, di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25 e 26 della presente legge, è ammesso il ricorso al giudice amministrativo e si applicano in materia le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135.
4. Ai fini del diritto d'accesso alla documentazione eventualmente classificata cui il cittadino abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della stessa legge e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'interessato può richiedere che l'autorità competente declassifichi il documento in questione. Qualora ciò sia possibile, l'autorità competente comunica la decisione al cittadino richiedente.


Art. 20
(Ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza)
1. Il personale reclutato negli organismi d'informazione, che rivesta la qualifica d'ufficiale o agente di polizia giudiziaria oppure d'ufficiale o agente di pubblica sicurezza, perde le predette qualifiche nell'incarico rivestito nell'ambito dei predetti organismi.
2. Il personale degli organismi d'informazione che, nell'espletamento delle proprie attribuzioni, venga a conoscenza di fatti costituenti reato, deve segnalarli con sollecitudine ai superiori gerarchici.

Art. 21
(Legittimità delle informazioni)
1. L'attività di raccolta, valutazione e utilizzazione delle informazioni da parte degli organismi d'informazione deve tendere esclusivamente al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge.
2. È fatto divieto al personale addetto agli organismi informativi ed a quello che occasionalmente e legittimamente opera in collaborazione con essi di raccogliere notizie e dati personali riguardanti:
a) attività associative e sindacali;
b) attività politiche;
c) convinzioni religiose;
d) appartenenza razziale o etnica;
e) condizioni di salute;
f) abitudini personali e sessuali.
3. La raccolta di informazioni mediante intercettazione telefonica, radio oppure con ascolto ambientale deve essere preventivamente autorizzata dal Presidente dei Consiglio dei ministri.
4. Sono fatte salve le esigenze di raccolta di dati informativi a carico di persone per la concessione di NOS, di cui all'articolo 29.

Art. 22
(Rapporti con l'autorità giudiziaria)
1. L'autorità giudiziaria, qualora disponga l'acquisizione di atti, documenti o cose presso l'ANS o presso gli organismi d'informazione:
a) inoltra rispettivamente all'ANS, al direttore dell'AINSI o dell'APESE, l'ordine di esibizione, con la precisa indicazione dell'oggetto della richiesta;
b) procede personalmente nella sede degli organismi d'informazione all'esame della documentazione o cosa richiesta, acquisendo quella ritenuta necessaria;
c) procede a perquisizione ed eventualmente al sequestro degli atti, documenti o cose ritenuti necessari, qualora abbia motivo di ritenere che il materiale esibito sia incompleto o non pertinente alla richiesta.
2. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di personale, mezzi o infrastrutture degli organismi d'informazione, per l'espletamento di indagini.
3. I direttori di REI, RES e RIE hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.
4. L'adempimento dell'obbligo di cui al comma 3 può essere ritardato, con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei servizi d'informazione e sicurezza.

Art. 23
(Collaborazione con forze armate, forze dell'ordine e pubbliche amministrazioni)
1. Gli organismi d'informazione si avvalgono, per l'espletamento dell'attività istituzionale, della collaborazione tecnica e operativa delle Forze armate, delle Forze di polizia e del personale che abbia funzioni di polizia giudiziaria o di pubblico ufficiale. Essi collaborano, a loro volta, con le Forze di polizia fornendo orientamenti informativi per la prevenzione e l'accertamento dei reati.
2. Gli organismi d'informazione si avvalgono, per l'espletamento dell'attività istituzionale, della collaborazione di pubbliche amministrazioni, soggetti pubblici e privati erogatori di servizi, università, enti di ricerca e società di consulenza. Tali soggetti possono dichiarare di non intendere dare seguito alle richieste di collaborazione da parte degli organismi d'informazione, appellandosi, con motivata richiesta, al Presidente dei Consiglio dei ministri, che decide in merito.

Art. 24
(Identità di copertura e attività simulata)
1. Il personale appartenente agli organismi d'informazione può essere autorizzato, dal direttore della propria agenzia, ad utilizzare documenti con dati d'identità diversi da quelli reali a tempo determinato e per comprovate esigenze di istituto.
2. La documentazione di cui al comma 1 è registrata e conservata, al termine dell'impiego, a cura dell'Agenzia.
3. I direttori dell'AINSI e dell'APESE, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, possono disporre l'esercizio d'attività economiche, in forma di società o individuali, nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, per l'assolvimento di compiti istituzionali.
4. La gestione delle attività economiche di cui al comma 3 segue le disposizioni per le spese riservate, di cui all'articolo 26.

Art. 25
(Gestione delle risorse)
1. In previsione di ciascun esercizio finanziario, il Presidente del Consiglio dei ministri ripartisce tra AINSI e APESE le somme stanziate in bilancio, suddivise su proposta del CONASIR, in fondi ordinari e riservati.
2. Presso la Corte dei conti, nell'ambito della sezione per il controllo delle amministrazioni statali, è istituito un apposito ufficio per il controllo dei bilanci preventivi e consuntivi degli organismi d'informazione (UCOBI). Presso la Ragioneria centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ufficio per il controllo preventivo degli atti amministrativi dei servizi d'informazione (UCOPAM).

Art. 26
(Gestione delle infrastrutture e dei materiali)
1. I lavori necessari per la ristrutturazione o l'adeguamento di infrastrutture e la fornitura di beni e servizi, destinati ad organismi d'informazione, che non necessitino di speciali misure di segretezza, sono attuati secondo le norme in vigore per gli immobili di proprietà dello Stato.
2. I contratti per lavori o la fornitura di beni e servizi, che richiedano speciali misure di segretezza, possono essere stipulati in deroga alle norme vigenti, solo con soggetti provvisti d'adeguato NOS, di cui all'articolo 29.


Art. 27
(Segreto di Stato)
1. Il segreto di Stato è apposto od opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri su atti, documenti o cose che, se divulgati, potrebbero compromettere la sicurezza, l'indipendenza, l'integrità, la difesa e gli interessi economici della Repubblica o i suoi rapporti con altri Stati. Il Presidente del Consiglio dei ministri stabilisce altresì a quali persone è riservata la conoscenza dell'oggetto coperto da segreto di Stato e la durata del vincolo.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al COPASIR e al Parlamento il segreto di Stato, con motivato parere.
3. Non possono essere oggetto di segreto di Stato identità di persone, fatti, documenti o materiali relativi ad attività dirette a ledere gli interessi fondamentali che la normativa sul segreto di Stato tende a salvaguardare.
4. In assenza d'indicazione diversa da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, il vincolo del segreto di Stato cessa automaticamente decorsi quindici anni dalla sua apposizione. La cessazione del vincolo riguardante atti, documenti o cose contenenti informazioni sui sistemi di sicurezza militare od operativi degli organismi informativi, sulle fonti informative, sull'identità degli operatori e dei collaboratori degli organismi informativi e sui rapporti con altri Stati, deve essere espressamente decisa dal Presidente del Consiglio dei ministri. Cessato il vincolo, la relativa documentazione è versata all'archivio di Stato.

Art. 28
(Classifiche di segretezza)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in qualità di ANS:
a) stabilisce a quali autorità è conferita la facoltà di apporre la classifica di segretezza ad atti, documenti o cose;
b) fissa i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica;
c) disciplina le norme di accesso ai luoghi ed alle infrastrutture di interesse per la sicurezza della Repubblica;
d) vigila sulla corretta applicazione della normativa in tema di tutela del segreto.
2. Possono essere attribuite le classifiche di «segreto» e «riservato». La classifica di «vietata divulgazione», attribuita prima della data di entrata in vigore della presente legge, è equiparata a «riservato»; le classifiche di «riservatissimo» e «segretissimo» parimenti attribuite prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono equiparate a «segreto».
3. La classifica di segreto è attribuita a atti, documenti o cose, la cui conoscenza indiscriminata può arrecare danno grave o gravissimo per l'indipendenza, l'integrità e la sicurezza della Repubblica, per il rispetto di accordi internazionali, per la difesa militare, per gli interessi economici nazionali.
4. La classifica di riservato è attribuita a atti, documenti o cose, la cui conoscenza indiscriminata o collegata con altre può arrecare danno per gli interessi elencati nel comma 3.
5. Le autorità abilitate all'apposizione della classifica di segretezza sono competenti a definire:
a) il grado di classifica di ciascuna pagina o parte dell'atto, del documento o della cosa. La massima classifica di una parte o pagina è la classifica che deve essere attribuita all'atto, al documento o alla cosa nel suo insieme;
b) il termine allo scadere del quale gli atti, documenti o cose sono da considerare declassificati al grado inferiore o a non classificati o la proroga dei predetti termini;
c) la riduzione o l'elevazione della classifica dell'atto, documento o cosa da esse stesse classificati;
d) la classifica di atti, documenti o cose provenienti dall'estero, ai fini della loro diffusione o conoscenza in ambito nazionale;
e) la distruzione della documentazione emessa.
6. In assenza di determinazione della durata di validità di una classifica di sicurezza, essa è declassificata automaticamente al grado inferiore, quando siano trascorsi cinque anni dalla data di apposizione della classifica stessa o della sua proroga. Su ogni pagina o parte di atto, documento o cosa classificata sono indicati inequivocabilmente i dati riferiti alla durata e alla declassifica.
7. In assenza delle indicazioni relative alla durata del vincolo, non sono in ogni modo sottoposte a declassifica automatica atti, documenti o cose riguardanti:
a) sistemi di sicurezza militare o delle forze dell'ordine;
b) fonti informative;
c) identità di operatori degli organismi di informazione o informazioni che possano compromettere l'incolumità degli stessi o di persone che legalmente operano per essi;
d) informazioni classificate provenienti da altri Stati;
e) strutture operative degli organismi di informazione;
f) operazioni informative in corso.
8. Gli atti e i documenti classificati sono in ogni modo declassificati quaranta anni dopo la loro redazione.

Art. 29
(Nulla osta di segretezza)
1. Le persone fisiche possono conoscere e trattare argomenti o materiali coperti da classifica di segretezza solo se in possesso di nulla osta di segretezza (NOS) del livello adeguato alla predetta classifica.
2. Il rilascio del NOS per pubbliche amministrazioni e enti o società private o pubbliche, che trattino argomenti o materiali d'interesse per la sicurezza della Repubblica, è di esclusiva competenza dell'agenzia APESE, a seguito di accertamento insindacabile in merito alla fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e alla garanzia di riservatezza da parte del soggetto interessato. L'agenzia APESE istituisce e aggiorna l'elenco delle persone fisiche e degli enti e organismi vari muniti di NOS.
3. Per l'espletamento delle procedure d'accertamento ai fini del rilascio dei NOS, l'agenzia APESE si avvale della collaborazione delle Forze armate, delle Forze di polizia, delle pubbliche amministrazioni e degli enti erogatori di servizi di pubblica utilità.
4. Il NOS ha di norma la durata di sei anni. Esso può peraltro essere concesso, per esigenze particolari, a tempo determinato inferiore al predetto periodo e può inoltre essere revocato senza preavviso, qualora al soggetto vengano a mancare i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.
5. Nell'ambito degli argomenti e dei materiali coperti da classifica corrispondente al NOS posseduto, il titolare di NOS è in ogni caso autorizzato a trattare solo gli argomenti e i materiali per i quali sussista la motivata necessità di conoscere.


Art. 30
(Tutela processuale del segreto di Stato)
1. L'opposizione del segreto di Stato, ai sensi degli articoli 202 e 256 del codice di procedura penale, è valutata dal Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto degli argomenti da proteggere e del tempo trascorso dai fatti ai quali la richiesta di conoscere si riferisce.
2. Il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:
«1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie, documenti o cose relative a condotte poste in essere in violazione della disciplina concernente la causa di non punibilità da parte degli addetti agli organismi informativi. In ogni caso non possono essere oggetto di segreto fatti, notizie o documenti concernenti i reati diretti all'eversione dell'ordine costituzionale, i reati previsti dall'articolo 416-bis del codice penale, dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, nonché quelli concernenti il traffico illegale di materiale nucleare, chimico e biologico. Se è opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari a richiesta di parte.
1-bis. Si considerano violazioni della disciplina concernente la causa di non punibilità le condotte per le quali, esperita l'apposita procedura prevista dalla legge concernente i servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e la tutela del segreto, il Presidente del Consiglio dei ministri ha escluso l'esistenza dell'esimente o la Corte costituzionale ha risolto in favore dell'autorità giudiziaria il conflitto d'attribuzioni.
1-ter. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica o in ragione esclusiva della natura della cosa oggetto della classifica di segretezza.
1-quater. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede quale ANS a declassificare gli atti, i documenti o le cose classificati, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente.»
3. Qualora l'autorità giudiziaria richieda l'acquisizione d'atti, documenti o cose, per i quali è stato opposto il segreto di Stato, la consegna non è effettuata e il materiale è immediatamente trasmesso sigillato al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 31
(Atti dolosi in danno della tutela del segreto)
1. L'articolo 255 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 255 - (Falsificazione, soppressione, sottrazione di documenti, atti e cose classificate ai fini della sicurezza nazionale) - Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae, intercetta o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o cose, concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, aventi classifica di "segreto", è punito con la pena della reclusione da otto a quindici anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose cui è stata apposta la classifica di "riservato", la pena è della reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell'atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta. Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la reclusione da quindici a venti anni. Se il fatto è commesso nell'interesse di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell'interesse delle associazioni di cui all'articolo 270-bis o all'articolo 416-bis, si applica la pena dell'ergastolo».
2. L'articolo 256 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 256 - (Procacciamento di notizie relative al contenuto di documenti, atti o cose classificati ai fini della sicurezza nazionale) - Chiunque si procura notizie relative al contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di "segreto", è punito, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose con classifica di "riservato", si applica la reclusione da due a sei anni».
3. L'articolo 257 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 257 - (Spionaggio) - Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie relative al contenuto di atti, documenti, o cose oggetto di classifica di "segreto", è punito con la pena della reclusione da quindici a venti anni. Se le notizie predette hanno oggetto il contenuto di atti, documenti o cose aventi classifica "riservato", si applica la pena della reclusione da dieci a quindici anni. La pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell'atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta. Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale, ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la reclusione fino a ventiquattro anni. Se il fatto è commesso nell'interesse di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell'interesse delle associazioni di cui all'articolo 270-bis o all'articolo 416-bis si applica la pena dell'ergastolo».
4. L'articolo 258 del codice penale è abrogato.
5. L'articolo 259 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 259 - (Agevolazione colposa) - Quando l'esecuzione dei delitti previsti dagli articoli 255, 256, e 257 è stata resa possibile, o solo agevolata, per colpa di chi era legittimamente in possesso dell'atto, del documento o della cosa ovvero a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione fino a tre anni. La stessa pena si applica quando la commissione dei suddetti delitti è stata resa possibile, o solo agevolata, per colpa di chi era tenuto alla custodia o alla vigilanza dei luoghi o dello spazio terrestre, marittimo o aereo, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato. Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la reclusione da cinque a otto anni. Se il fatto ha giovato agli interessi di una parte internazionale o di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate, ovvero ha giovato agli interessi delle associazioni di cui all'articolo 270-bis ovvero all'articolo 416-bis, si applica la reclusione da sei a dieci anni».
6. L'articolo 261 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 261 - (Violazione del segreto di stato) - Chiunque rivela il contenuto di atti, documenti o cose oggetto di classifica di "segreto" ovvero consegna gli stessi a persona non legittimata ad entrarne in possesso è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Se il fatto riguarda atti, documenti o cose aventi classifica "riservato" si applica la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso da un soggetto legittimato a disporre del documento, dell'atto o della cosa in ragione del proprio ufficio o della legittima attività svolta. Se il fatto ha compromesso la sicurezza nazionale ovvero la preparazione o l'efficienza militare dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica la reclusione fino a quindici anni. Se il fatto è commesso nell'interesse di una parte internazionale ovvero di una fazione politica o religiosa ostile allo Stato italiano o alle sue Forze armate ovvero nell'interesse delle associazioni di cui all'articolo 270-bis o all'articolo 416-bis si applica la pena dell'ergastolo. Se il fatto di cui al primo comma è commesso per colpa si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni. Il fatto colposo di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Qualora ricorrano le circostanze indicate dai commi tre e quattro del presente articolo la pena per il reato colposo è aumentata da un terzo alla metà».
7. L'articolo 262 del codice penale è abrogato.

Art. 32
(Comportamenti illegittimi del personale
degli organismi di informazione)
1. Dopo l'articolo 261 del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 261-bis - (Attività deviate) - Il personale addetto agli organismi informativi che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio anche non patrimoniale o per arrecare ad altri un danno ingiusto utilizza i mezzi, le strutture, le informazioni di cui dispone o al cui accesso è agevolato in ragione del suo ufficio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.
La stessa pena si applica alla persona che, pur non essendo formalmente addetta agli organismi informativi, sia stata dagli stessi legittimamente incaricata di svolgere attività per loro conto.
La pena di cui ai commi primo e secondo è aumentata di un terzo quando il numero delle persone che concorrono nei reato è superiore a tre.
Art. 261-ter - (Apposizione illegale di classifica di segretezza) - Chiunque proceda all'apposizione di una classifica di segretezza a documento, atto o cosa, al fine di ostacolare l'accertamento di un delitto, è punito, per ciò solo, con la reclusione fino a cinque anni. Se la classifica di segretezza è apposta al fine di agevolare la realizzazione di condotte in contrasto con la sicurezza nazionale o con gli interessi politici interni o internazionali dello Stato, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni».
L'apposizione irregolare o arbitraria di classifica di segretezza a documento, atto o cosa, costituisce illecito disciplinare, salvo che il fatto costituisca reato. Per il personale degli organismi informativi, l'illecito può comportare l'allontamento o il mancato rinnovamento dell'incarico presso gli organismi stessi.
Art. 261-quater - (Trattamento illegittimo di informazioni personali) - Il personale addetto agli organismi d'informazione, che sotto qualsiasi forma raccolga, conservi o utilizzi per fini non istituzionali notizie relative a persone, acquisite in ragione del suo ufficio, è punito, quando il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni».

Art. 33
(Accesso illegittimo agli archivi degli organismi d'informazione)
1. L'articolo 615-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 615-ter - (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico) - Chiunque abusivamente s'introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
a) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;
b) se il colpevole, per commettere il fatto, usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
c) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è rispettivamente della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Qualora i fatti di cui al primo comma siano commessi in danno di strutture televisive o radiofoniche aventi rilevanza nazionale, si applica la pena della reclusione da due a sei anni.
La pena suddetta è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno degli archivi degli organismi informativi ovvero delle apparecchiature informatiche o telematiche da questi usate sia all'interno che all'esterno delle sedi di servizio.
Nel caso previsto dal primo comma il reato è procedibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio».
2. L'articolo 615-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 615-quater - (Detenzione o diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici o telematici) - Chiunque, al fine di procurare a se stesso o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informativo o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 617-quater. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la reclusione da tre a otto anni se il delitto è commesso in danno degli archivi degli organismi informativi, delle apparecchiature da questi usate sia all'interno sia all'esterno delle sedi di servizio, al fine di procurarsi notizie o informazioni relative ad atti, documenti o cose aventi classifica ai fini della sicurezza nazionale».
3. L'articolo 615-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 615-quinquies - (Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico) - Chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa sino a lire venti milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se il delitto è commesso in danno dei sistemi informatici o telematici, dei dati o dei programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti, appartenenti o in uso agli organismi informativi».
4. L'articolo 617 dei codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 617 - (Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazione o conversazioni telegrafiche o telefoniche) - Chiunque fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefonica o telegrafica, tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero la interrompe o la impedisce, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle conversazioni o delle comunicazioni indicate al primo comma.
I delitti sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica la pena della reclusione da tre a cinque anni se il delitto è commesso in danno degli organismi informativi».
5. L'articolo 617-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 617-bis - (Installazione d'apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche) - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o dei servizi ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno degli organismi informativi, al fine di procurarsi notizie od informazioni relative ad atti, documenti o cose aventi classifica ai fini della sicurezza nazionale».
6. L'articolo 617-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 617-ter- (Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o di conversazioni telegrafiche o telefoniche) - Chiunque, al fine di procurare a se stesso o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente, in tutto o in parte, il testo di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione o di una conversazione telegrafica o telefonica vera, anche solo occasionalmente intercettata, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso in danno degli organismi informativi».
7. L'articolo 617-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 617-quater - (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche e telematiche) - Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.
I delitti di cui al primo comma sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
a) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
b) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
c) da chi esercita abusivamente la professione di investigatore privato.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al quarto comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso nei confronti o in danno dei sistemi informatici o telematici degli organismi informativi».
8. L'articolo 617- quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 617- quinquies - (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche) - Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrente tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 - quater
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al secondo comma è aumentata dalla metà a due terzi se il delitto è commesso nei confronti o in danno dei sistemi informativi o telematici degli organismi informativi».

Art. 34
(Garanzie giuridiche e procedure di applicabilità)
1. Nessuna attività per la sicurezza della Repubblica può essere svolta al di fuori dei princìpi, delle competenze, degli strumenti e delle norme operative previsti dalla presente legge.
2. Ai sensi dell'articolo 51 del codice penale, non è punibile il personale addetto agli organismi informativi che, nell'esercizio dei compiti istituzionali ovvero a causa degli stessi, nel corso di operazioni deliberate e documentate ai sensi della presente legge, agendo in conformità con i regolamenti vigenti, commetta un fatto costituente reato.
3. La causa di non punibilità di cui al comma 2 non è operante quando il fatto riguardi:
a) reati di strage, naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio, lesioni personali gravi e gravissime ovvero attività dirette a mettere in pericolo la salute pubblica;
b) condotte di favoreggiamento personale o reale, ancorché connesse o strumentali ad operazioni autorizzate, realizzate mediante false dichiarazioni all'autorità o alla polizia giudiziaria, al fine di sviare le indagini o gli accertamenti da queste disposti.
4. La causa di non punibilità di cui al comma 2 opera inoltre a favore del personale non addetto agli organismi informativi che, in ragione di particolari o eccezionali condizioni di necessità, si trova a svolgere attività autorizzate previste dalla presente legge.
5. Le attività e le condotte di cui al comma 2 sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del direttore dell'AINSI.
6. In caso di assoluta necessità ed urgenza, il direttore dell'AINSI può autorizzare di propria iniziativa le condotte di cui al comma 2, informandone, entro e non oltre le ventiquattro ore successive, il Presidente del Consiglio dei ministri con motivata e documentata relazione scritta, ai fini della ratifica del provvedimento adottato.
7. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non ravvisa nell'attività svolta i presupposti di legge, provvede ad informare l'autorità giudiziaria e ad adottare le misure amministrative o disciplinari ritenute opportune.
8. La documentazione relativa alle condotte di cui al presente articolo è conservata secondo le norme previste per il materiale classificato segreto.
9. La causa di non punibilità di cui al comma 2 può essere opposta dal personale addetto agli organismi informativi in ogni stato e grado del procedimento penale. L'autorità di polizia, a cui, in occasione di arresto in flagranza o esecuzione di una misura cautelare, venga opposta la causa di non punibilità di cui al comma 2, ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica del luogo in cui l'arresto o fermo è stato eseguito ovvero nel caso di esecuzione di una misura cautelare personale o reale, al pubblico ministero che l'ha richiesta o al giudice delle indagini preliminari che l'ha concessa. Il pubblico ministero, avuta comunicazione della causa di non punibilità da parte della polizia giudiziaria, procede immediatamente all'interrogatorio dell'indagato, applicando allo stesso le garanzie previste dalla legge. Il pubblico ministero a cui viene opposta dall'indagato, in sede di interrogatorio, la causa di non punibilità di cui al comma 2, richiede, senza ritardo e comunque non oltre dodici ore dall'interrogatorio, conferma scritta dell'esistenza della causa di non punibilità al direttore dell'AINSI. Il direttore dell'AINSI, senza ritardo e comunque non oltre dodici ore dal ricevimento della richiesta predetta, provvede a confermare o non confermare l'esistenza della causa di non punibilità di cui al comma 2. Il pubblico ministero, avuta conferma della causa di non punibilità di cui al comma 2, dispone l'immediata liberazione dell'indagato ai sensi dell'articolo 389 del codice di procedura penale. Nel caso di esecuzione di misura cautelare, il pubblico ministero richiede al competente giudice per le indagini preliminari la revoca della misura stessa, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato ovvero, nel caso di misura cautelare reale, la restituzione delle cose. Nel caso di mancata conferma da parte del direttore dell'AINSI della causa di non punibilità di cui al comma 2, il pubblico ministero procede nei confronti dell'indagato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
10. Il pubblico ministero nell'ipotesi di cui al comma 6 trasmette gli atti, senza ritardo, al procuratore generale della Repubblica presso il distretto di corte di appello competente per territorio affinché questi provveda, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento degli stessi, a dare comunicazione del fatto al Presidente del Consiglio dei ministri.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ravvisi nell'opera svolta dal personale dell'AINSI i presupposti di legge, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti, dà conferma della causa di non punibilità al procuratore generale della Repubblica. Ove la conferma non intervenga nei termini di cui al comma 2, il procuratore generale provvede alla restituzione degli atti al pubblico ministero competente, affinché proceda nei confronti del personale dei servizi informativi responsabili dei fatti. L'autorità giudiziaria, nel caso di conferma della causa di non punibilità di cui al comma 2 da parte del Presidente dei Consiglio dei ministri, può sollevare conflitto di attribuzione alla Corte costituzionale. Il procuratore della Repubblica o il giudice, in presenza di opposizione di causa di non punibilità, dispone la custodia riservata degli atti in questione.
11. Chiunque, nelle circostanze indicate dai commi 2 e 3, opponga falsamente alla polizia giudiziaria od al pubblico ministero l'esistenza della causa di non punibilità di cui al comma 2 è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 35
(Salvaguardia della riservatezza nei confronti del personale appartenente agli organismi d'informazione)
1. L'autorità giudiziaria, ove nel corso del procedimento siano assunte dichiarazioni di persona appartenente agli organismi d'informazione, fatte salve le disposizioni previste dagli articoli 472 e 473 del codice di procedura penale, tutela nei modi ritenuti più opportuni, anche nel caso di ricorso a mezzi audiovisivi, la riservatezza sull'identità della persona stessa.

Art. 36
(Rapporti con l'autorità giudiziaria per l'acquisizione di atti e documenti)
1. L'autorità giudiziaria, qualora disponga l'acquisizione di atti, documenti o cose presso l'ANS o presso gli organismi d'informazione:
a) inoltra rispettivamente all'ANS, al direttore dell'AINSI o dell'APESE l'ordine di esibizione, con la precisa indicazione dell'oggetto della richiesta;
b) procede personalmente nella sede degli organismi d'informazione all'esame della documentazione o cosa richiesta, acquisendo quella ritenuta necessaria;
c) procede a perquisizione ed eventualmente al sequestro degli atti, documenti o cose ritenuti necessari, qualora abbia motivo di ritenere che il materiale esibito sia incompleto o non pertinente alla richiesta.
2. Per gli adempimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
3. L'autorità giudiziaria non può avvalersi di personale, mezzi o infrastrutture degli organismi d'informazione.
4. L'articolo 256 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 256 - (Dovere di esibizione e segreti) - Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale, se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragione del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreti di Stato ovvero di atti, documenti o cose aventi classifica di segretezza ai fini della sicurezza nazionale ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione».
5. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non poter procedere senza acquisire gli atti, i documenti, le cose indicate al comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
6. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente dei Consiglio dei ministri, chiedendo che ne sia data conferma.
Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara di non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato.
7. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
8. Se la dichiarazione concerne la classifica di segretezza apposta al documento, all'atto o alle cose, l'autorità giudiziaria provvede agli accertamenti necessari per valutare le conseguenze per gli interessi tutelati derivanti dall'acquisizione, disponendo il sequestro solo quando ciò è indispensabile ai fini del procedimento.
9. Nei casi in cui è proposto riesame a norma dell'articolo 257, o il ricorso per cassazione a norma dell'articolo 325 del codice di procedura penale, l'abolizione del vincolo derivante dalla classifica di segretezza del materiale sequestrato consegue all'emanazione della pronuncia definitiva che conferma il provvedimento di sequestro. Fino a tale momento, fermi restando gli obblighi di segretezza che il vincolo della classifica impone alla diffusione e alla conoscenza del contenuto dell'atto, del documento o delle cose, le informazioni relative possono essere utilizzate per l'immediata prosecuzione delle indagini. Il documento, l'atto o la cosa sono conservati secondo le norme regolamentari relative alla classifica di segretezza corrispondente. Con il dissequestro è ordinata la restituzione del documento, dell'atto o della cosa».


Art. 37
(Regolamenti)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono emanati uno o più regolamenti per disciplinare, in attuazione della presente legge:
a) il funzionamento del CONASIR;
b) l'ordinamento, nell'ambito del territorio nazionale e all'estero, gli organici, i compiti e le norme operative degli organismi d'informazione;
c) l'organizzazione e le norme di funzionamento degli archivi degli organismi d'informazione;
d) il reclutamento, l'avanzamento, i criteri di valutazione per la permanenza, l'impiego e il trattamento economico del personale;
e) la gestione tecnica e amministrativa dei beni mobili, immobili e dei fondi ordinari e riservati e l'utilizzazione delle strutture e dei mezzi del CESIS, del SISMI e del SISDe;
f) la tutela del segreto di Stato, della segretezza di atti, documenti e cose, i nulla osta di segretezza;
g) i rapporti tra gli organismi d'informazione e le forze armate, le forze di polizia, i pubblici ufficiali, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli enti pubblici e privati.
2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al COPASIR che esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati.

Art. 38
(Abrogazioni)
1. È abrogata la legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina la materia relativa alle classifiche di segretezza è abrogato il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161.

Art. 39
(Copertura finanziaria)
1. All'onere finanziario per l'attuazione dell'articolo 14, valutato in lire 100 milioni per il 1998, si fa fronte utilizzando le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, unità previsionale di base fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente la rubrica relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 40
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



(*) Sintesi redazionale.

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