(*) Il disegno di legge in oggetto riaffronta la problematica del segreto di Stato, già posta all'attenzione in precedenti disegni di legge (vds. il disegno di legge A.S. n. 43, d'iniziativa del sen. Bertoni ed altri pubblicato nel n. 7 della rivista).
Il proponente evidenzia i profondi mutamenti storici che sono intervenuti nella politica internazionale, facendo venire meno le motivazioni che impedivano al governo italiano di sollevare il segreto di Stato dai fatti che hanno costituito la strategia della tensione.
Il disegno di legge pertanto prevede la modifica dell'art. 204 c.p.p. nel senso di prevedere l'esclusione dal segreto di Stato, non solo in relazione ai fatti, notizie e documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, ma anche in relazione ai delitti di strage.
Il disegno di legge in esame prevede inoltre la modifica dell'art. 245, comma 2 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ricomprendendo nel ventaglio di disposizioni da osservare nei "procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice che proseguono con le norme anteriormente vigenti" anche le disposizioni di cui agli articoli 202, 204 e 256 c.p.
Esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage; ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato (artt. 202 e 256) ai processi penali che proseguono con le norme previgenti.
Comunicato alla Presidenza il 7 agosto 1997
Onorevoli Senatori! - Sono ormai trascorsi tredici anni da quando l'Associazione familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna redasse un progetto di legge d'iniziativa popolare in materia di abolizione del segreto di Stato per i fatti di terrorismo e di stragi; e sotto quel progetto di legge raccolse le cinquantamila firme indispensabili per portarlo all'attenzione del Parlamento. E, per fare qualche altro tragico esempio, sono trascorsi oltre vent'anni dalla strage di piazza della Loggia a Brescia e diciassette dall'esplosione dell'aereo a Ustica. Non è qui il caso di ripercorrere nei dettagli il tormentato iter di quel progetto di legge, che, comunque, culminò nell'approvazione da parte del solo Senato nella seduta del 26 luglio 1990 (atti Senato nn. 1, 135 e 1663 in un testo unificato, poi atto Camera n. 5004 della X legislatura).
Non sappiamo quanti siano i fatti di terrorismo e i delitti di strage che risulta impossibile svelare e punire anche a causa dell'apposizione del segreto di Stato.
Finalmente sono venute meno le motivazioni di carattere internazionale che impedivano al Governo italiano di sollevare il segreto di Stato sui fatti che hanno insanguinato la storia della prima Repubblica. Al contrario, è nell'interesse anche delle vecchie e delle nuove democrazie europee (e, persino, del processo di pace fra palestinesi e israeliani) che tutto quanto attiene al terrorismo e alle stragi italiane sia pienamente svelato.
Così come è giusto che il ceto politico italiano e i responsabili dei servizi segreti possano essere assolti oppure condannati per le loro eventuali responsabilità dirette e indirette nelle varie ramificazioni della cosiddetta «strategia della tensione».
Sentiamo tutti, onorevoli colleghi, la necessità di voltare pagina. Per scrivere una pagina nuova e trasparente della Repubblica italiana è, però, assolutamente indispensabile che le vecchie pagine siano tutte riscritte senza segreti, siano tutte leggibili senza omissis, contengano chiare attribuzioni di responsabilità. Soltanto allora si potrà e si dovrà voltare pagina.
È con questo spirito e con questo obiettivo che sottoponiamo alla vostra attenzione e alla vostra rapida approvazione il disegno di legge che, per i soli fatti di terrorismo e strage, esclude l'apposizione del segreto di Stato. Siamo convinti che quanto è stato fatto opportunamente, con riferimenti ai delitti di mafia - per i quali la legge istitutiva della nuova Commissione antimafia (legge 30 giugno 1994, n. 430, articolo 3), esclude l'apposizione del segreto - possa e debba essere fatto anche per i reati terroristici e per i delitti di strage. Presto.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1. L'articolo 204 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
«Art. 204 - Esclusione dal segreto. - 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, nonché i delitti di strage previsti dagli articoli 285 e 422 del codice penale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte.
2 . Dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri».
Art. 2
1. Il comma 2 dell'articolo 66 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorio del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
«2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri conferma al giudice il segreto con atto motivato se ritiene che non ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato».
Art. 3
1. Al comma 2 dell'articolo 245 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitoria del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) articolo 202;
c-ter) articolo 204»;
b) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) articolo 256».
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