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Per Aspera Ad Veritatem n.1
Camera dei Deputati - XII LEGISLATURA

Proposta di legge n. 55 "Modifica dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione e ordinamento dei Servizi per l'informazione e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato" presentata dall'On.le Scalia.





La legge 801 del 1977 affida al Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla legge (art. 11, comma 2). A tal fine il Comitato può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al CIIS informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi, nonché formulare proposte e rilievi.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può opporre il segreto di Stato in ordine alle citate richieste del Comitato, che a suo giudizio eccedono i limiti indicati dalla legge (art. 11, comma 4).
Al riguardo, se il Comitato parlamentare, a maggioranza assoluta, ritiene infondata l'opposizione di segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
Nel sistema della legge dunque il Comitato è la sede privilegiata e necessaria dell'ispezione parlamentare.
La proposta di legge in oggetto intende modificare esclusivamente il secondo comma dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977 n. 801, istitutiva degli Organismi informativi, relativamente alla composizione del Comitato parlamentare bicamerale.
L'attuale disciplina prescrive che gli otto membri del Comitato parlamentare di controllo (quattro deputati e quattro senatori) siano "nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità".
La proposta di legge n. 55 intende allargare l'attuale composizione del Comitato prevedendo anche la nomina di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare tra quelli che non rientrano sulla base del suindicato criterio di proporzionalità.
Tale modifica normativa avrebbe lo scopo, secondo il proponente, di porre il Parlamento in condizione di esercitare pienamente i propri compiti istituzionali e in particolare quello di controllo sull'operato del Governo, in quanto la rappresentatività, nel Comitato in parola, di tutti i gruppi parlamentari rafforzerebbe e garantirebbe i poteri ispettivi ad essi demandati.


Modifica dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

Presentata il 15 aprile 1994



Onorevoli Colleghi! - Le vicende che hanno visto emergere da 40 anni di silenzio e coperture la conferma dell'esistenza dell'organizzazione stay behind, denominata in Italia "Gladio", impongono una attenta riflessione su una vasta serie di questioni relative ai servizi di informazione e di sicurezza, allo scopo di mettere il Parlamento in condizione di esercitare pienamente i suoi compiti istituzionali e in particolare quello di controllo sull'operato del Governo.
A tal fine riteniamo indispensabile una sollecita approvazione della presente proposta di legge, che ha lo scopo di aprire a tutte le forze presenti in Parlamento il Comitato parlamentare istituito dall'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, relativa all'istituzione e ordinamento dei Servizi per le informazioni e la sicurezza e alla disciplina del segreto di Stato. L'attuale composizione del Comitato, formato da quattro deputati e quattro senatori nominati sulla base del criterio di proporzionalità, esclude infatti la maggioranza dei gruppi parlamentari dalla possibilità di farne parte.
Riteniamo pertanto necessario proporre, con la presente proposta di legge di cui auspichiamo la sollecita approvazione con il concorso di un ampio schieramento di forze politiche, un allargamento del Comitato parlamentare, da cui nessuna forza politica costituita in gruppo parlamentare può essere esclusa.


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1
1. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è sostituito dal seguente:
«Esercita il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla presente legge un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e da quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità e da un rappresentante per ciascuno dei gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento e che non rientrano tra quelli già rappresentati sulla base del criterio di proporzionalità».



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