La
legge 801 del 1977 affida al Comitato parlamentare per i Servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla legge (art. 11, comma 2). A tal fine il Comitato può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri e al CIIS informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi, nonché formulare proposte e rilievi.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri può opporre il segreto di Stato in ordine alle citate richieste del Comitato, che a suo giudizio eccedono i limiti indicati dalla legge (art. 11, comma 4).
Al riguardo, se il Comitato parlamentare, a maggioranza assoluta, ritiene infondata l'opposizione di segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.
Nel sistema della legge dunque il Comitato è la sede privilegiata e necessaria dell'ispezione parlamentare.
La proposta di legge in oggetto intende modificare esclusivamente il secondo comma dell'art. 11 della legge 24 ottobre 1977 n. 801, istitutiva degli Organismi informativi, relativamente alla composizione del Comitato parlamentare bicamerale.
L'attuale disciplina prescrive che gli otto membri del Comitato parlamentare di controllo (quattro deputati e quattro senatori) siano "nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità".
La proposta di legge n. 55 intende allargare l'attuale composizione del Comitato prevedendo anche la nomina di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare tra quelli che non rientrano sulla base del suindicato criterio di proporzionalità.
Tale modifica normativa avrebbe lo scopo, secondo il proponente, di porre il Parlamento in condizione di esercitare pienamente i propri compiti istituzionali e in particolare quello di controllo sull'operato del Governo, in quanto la rappresentatività, nel Comitato in parola, di tutti i gruppi parlamentari rafforzerebbe e garantirebbe i poteri ispettivi ad essi demandati.