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GNOSIS 4/2006
APPENDICE

STATI UNITI D'AMERICA
Patriot Act 2001




Di seguito i titoli dal IV° al X° della legge 2001
(la prima parte è stata pubblicata nel numero precedente)




TITOLO IV
PROTEZIONE DEI CONFINI


Sottotitolo A - Protezione del confine settentrionale
ART. 401 ASSICURARE PERSONALE ADEGUATO AL CONFINE SETTENTRIONALE
L’Attorney General è autorizzato a non rispettare i limiti di bilancio stabiliti per l’assunzione di personale a tempo pieno assegnato al Servizio Immigrazione e Naturalizzazione presso il confine settentrionale.

Art. 402 PERSONALE ADDETTO AL CONFINE SETTENTRIONALE
E’ autorizzato lo stanziamento delle:
(1) somme necessarie per triplicare il numero del personale addetto al Pattugliamento delle Frontiere (rispetto al numero autorizzato dall’attuale legislazione) nonché gli addetti e le strutture necessarie per supportare tale personale in ciascuno Stato lungo i confini settentrionali;
(2) somme necessarie per triplicare il personale del Servizio Doganale (rispetto al numero autorizzato dall’attuale legislazione) nonché gli addetti e le strutture necessarie per supportare tale personale ai valichi di frontiera di ciascuno Stato lungo i confini settentrionali;
(3) somme necessarie per triplicare il numero degli ispettori dell’INS (rispetto al numero autorizzato il giorno della promulgazione della presente Legge) nonché gli addetti e le strutture necessarie per supportare tale personale ai valichi di frontiera di ciascuno Stato lungo i confini settentrionali;
(4) ulteriori 50.000 $ al Servizio Immigrazione e Naturalizzazione e al Servizio Doganale degli Stati Uniti, ciascuno, al fine di introdurre miglioramenti tecnologici per il controllo del Confine settentrionale e per acquisire attrezzature addizionali presso il Confine settentrionale.

Art. 403 ACCESSO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DI STATO E INS ( SERVIZIO IMMIGRAZIONE E NATURALIZZAZIONE) AGLI ARCHIVI STORICI RELATIVI AI PRECEDENTI PENALI DEI RICHIEDENTI IL VISTO D’INGRESSO O L’AMMISSIONE NEGLI STATI UNITI
(a) MODIFICA ALLA LEGGE SULL’IMMIGRAZIONE E LA NAZIONALITA’- L’Art. 105 della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1105) è modificato:
(1) nel titolo dell’articolo inserendo “; SCAMBIO DI DATI” dopo “UFFICIALI DI SICUREZZA;
(2) inserendo “(a) dopo “ART. 105”;
(3 ) nel comma “(a), inserendo “e confine” dopo “interno” nel punto dove appare per la seconda volta; e
(4) aggiungendo alla fine il seguente:
"(b)(1) L’Attorney General e il Direttore del Federal Bureau of Investigations forniranno al Dipartimento di Stato e al Servizio INS l’accesso all’archivio dei precedenti penali contenuto presso l’Indice Interstatale di Identificazione del Centro Informazioni sulla Criminalità Nazionale (NCIC-III), Archivio dei Ricercati, nonché a qualsiasi altro archivio gestito dal Centro Informazioni sulla Criminalità Nazionale, che potrà essere reciprocamaente concordato dall’Attorney General e dall’Ente che riceve l’accesso, al fine di determinare se una persona che abbia richiesto il visto o l’ingresso nel paese risulti avere precedenti penali in uno di quegli archivi.
“(2) Tale accesso sarà fornito tramite estratti di precedenti da inserire nell’archivio visti automatizzato (automated visa lookout) o in altre idonee banche dati senza pretendere il pagamento di alcun onere o tariffa.
“(3) L’FBI produrrà periodici aggiornamenti degli estratti ad intervalli concordati reciprocamente con l’ente che riceve l’accesso. Al ricevimento di tali aggiornamenti l’ente provvederà ad inserirli nella sua banca dati distruggendo gli estratti precedentemente ricevuti.
“(4) L’accesso a un estratto non autorizza il Dipartimento di Stato a ottenere il contenuto integrale del corrispondente precedente penale archiviato informaticamente. Per ottenere tale informazione, il Dipartimento di Stato dovrà presentare alla Divisione Servizi Informativi per la Giustizia Penale dell’FBI le impronte digitali del richiedente, il visto e gli eventuali diritti richiesti ai sensi della legge per l’elaborazione delle impronte digitali.
“(c) La fornitura di estratti descritta al comma (b) può essere riconsiderata dall’Attorney General e dall’Ente ricevente in base allo sviluppo e all’impiego di mezzi più efficienti ed economici per la condivisione delle informazioni.
“(d) Ai fini dell’applicazione del presente articolo, il Dipartimento di Stato promulgherà i regolamenti definitivi prima di ricevere l’accesso ai dati del NCIC non oltre 4 mesi dopo l’entrata in vigore del presente comma al fine di:
“(1) attuare le procedure per la rilevazione delle impronte digitali; e
“(2) stabilire le condizioni per l’utilizzo della informativa ricevuta dall’FBI per:
“(A) limitarne l’ulteriore divulgazione;
“(B) garantire che sia unicamente utilizzata per decidere se rilasciare o meno un visto a uno straniero o per consentire l’ingresso a un cittadino straniero negli Stati Uniti;
“(C) garantire la sicurezza, la riservatezza e la distruzione di tali informazioni; e
“(D) proteggere i diritti alla privacy delle persone oggetto di tale informativa.”
(b) RICHIESTA DI RELAZIONE - Entro 2 anni dalla data di promulgazione della presente legge, l’Attorney General e il Segretario di Stato riferiranno congiuntamente al Congresso in merito all’attuazione delle modifiche introdotte dal presente articolo.
(c) STANDARD TECNOLOGICO DI CONFERMA DELL’IDENTITA’-
(1) IN GENERALE - L’Attorney General e il Segretario di Stato congiuntamente, attraverso il NIST (National Institute of Standards and Technology), e sentito il Ministro del Tesoro e gli altri Organismi Federali di Intelligence e di Polizia ritenuti idonei dall’Attorney General o dal Segretario di Stato, e sentito il Congresso, svilupperanno e certificheranno entro 2 anni dalla data di promulgazione del presente articolo uno standard tecnologico da utilizzare per verificare l’identità delle persone che chiedono un visto per gli Stati Uniti o che cercano di entrare negli Stati Uniti grazie a un visto al fine di eseguire controlli sui precedenti, confermarne l’identità e accertare che una persona non abbia ottenuto un visto con un nome diverso o che la stessa non stia tentando di entrare negli Stati Uniti servendosi di un visto.
(2) INTEGRAZIONE - Lo standard tecnologico sviluppato conformemente al paragrafo (1), costituirà la base tecnologica di un sistema elettronico interagenzie e multipiattaforma che sia uno strumento economico, efficiente e pienamente integrato per rendere accessibili le informazioni di polizia e di intelligence necessarie per confermare l’identità delle persone che chiedono il visto per gli Stati Uniti o che cercano di entrare negli USA grazie all’ottenimento di un visto.
(3) ACCESSO - Il sistema elettronico descritto nel paragrafo (2), una volta attuato, sarà prontamente e facilmente accessibile da parte di:
(A) tutti gli uffici consolari addetti al rilascio di visti;
(B) tutti gli agenti ispettivi federali presso i punti di controllo delle frontiere statunitensi; e
(C) tutti i funzionari di intelligence e di polizia che, così come stabilito dai regolamenti, sono responsabili delle indagini e dell’identificazione degli stranieri ammessi negli Stati Uniti in quanto in possesso di visto.
(4) RELAZIONE - Non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni 2 anni, l’Attorney General e il Segretario di Stato, in consultazione con il Ministro del Tesoro, riferiranno congiuntamente al Congresso in merito allo sviluppo, l’attuazione, l’efficacia e le implicazioni per il diritto alla riservatezza dello standard tecnologico e del sistema di banca dati elettronica descritto nel presente comma.
(5)FINANZIAMENTO - E’ autorizzato lo stanziamento al Segretario di Stato, all’Attorney General, e al Direttore del National Institute of Standards and Technology delle somme necessarie per realizzare quanto previsto dal presente comma.
(d) INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE - Nessuna norma del presente articolo, o di qualsiasi altra legge, potrà essere interpretata in modo da limitare il potere dell’Attorney General o del Direttore dell’FBI di consentire l’accesso all’archivio dei precedenti penali contenuto presso l’Indice Interstatale di Identificazione del Centro Informazioni sulla Criminalità Nazionale (NCIC-III), o a qualsiasi altra informazione gestita dal NCIC, a qualsiasi ente federale o ufficiale incaricato di applicare o amministrare le leggi degli Stati Uniti in materia di immigrazione, al fine di consentire l’espletamento di tali funzioni, conformemente alle condizioni previste dalla Legge Nazionale sulla Prevenzione del Crimine e la Tutela della Riservatezza (National Crime Prevention e Privacy Compact Act del 1998 (sottotitolo A del Titolo II della Legge Pubblica 105-251; 42 U.S.C. 14611-16) e articolo 552a del Titolo 5, del Codice degli Stati Uniti.

Art. 404 AUTORIZZAZIONE ALLA RETRIBUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO
La materia regolata dai Titoli “Servizio Immigrazione E Naturalizzazione: Salari e Spese, Applicazione E Questioni di Frontiera” e “Servizio Immigrazione E Naturalizzazioni: Salari e Spese, Cittadinanza E Benefici, Immigrazione E Direzione del Programma” della Legge sugli Stanziamenti del Dipartimento della Giustizia del 2001 (così come convertita in legge dall’Appendice B (H.R. 5548) della Legge Pubblica 106-553 (114 Stat. 2762A-58 fino a 2762A-59)) è modificata eliminando quanto segue ogni qual volta ricorra: “Stabilito, che nessuno dei fondi resi disponibili al Servizio Immigrazione e Naturalizzazione serva a pagare lo straordinario agli impiegati per somme che eccedano i 30.000 $ durante l’anno solare che inizia il 1° gennaio 2001”.

Art. 405 RAPPORTO SUL SISTEMA AUTOMATIZZATO INTEGRATO DI IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRONTE DIGITALI PER I VALICHI DI INGRESSO E LE SEDI CONSOLARI ALL’ESTERO
(a) IN GENERALE - L’Attorney General, previa consultazione con i Direttori competenti di altri organismi governativi, compresi il Segretario di Stato, il Ministro del Tesoro e il Ministro dei Trasporti, riferirà al Congresso in merito alle concrete possibilità di migliorare il Sistema Automatizzato Integrato per l’Identificazione delle Impronte Digitali (Integrated Automated Fingerprint Identification System - IAFIS) del Federal Bureau of Investigations e gli altri sistemi di identificazione al fine di identificare meglio una persona in possesso di un passaporto o di un visto straniero che sia eventualmente ricercata nell’ambito di un’indagine penale negli Stati Uniti o all’estero, prima che le venga rilasciato un visto o che la stessa entri o esca dagli Stati Uniti.
(b) AUTORIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI - Per applicare il presente articolo saranno autorizzati stanziamenti per non meno di $2.000.000.

Sottotitolo B – Rafforzamento della normativa sull’immigrazione
Art. 411 DEFINIZIONI RELATIVE AL TERRORISMO.
(a) CAUSE DI INAMMISSIBILITA - L’Art. 212(a)(3) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1182(a)(3)) è modificato:
(1) nel sottoparagrafo (B)-
(A) nella clausola (i)-
(i) modificando la sottoclausola (IV) nel seguente modo:
“(IV) é un rappresentante (così come definito nella clausola (v)) di –
“(aa) un’organizzazione terroristica straniera così come designata dal Segretario di Stato ai sensi dell’art. 219, o
“(bb) un gruppo politico, sociale o similare la cui pubblica approvazione di azioni terroristiche venga ritenuta dal Segretario di Stato pregiudizievole agli sforzi degli Stati Uniti di ridurre o eliminare le attività terroristiche,”;
(ii )nella sottoclausola (V), inserendo “o” dopo “art. 219,”; e
(iii) aggiungendo alla fine le seguenti nuove sottoclausole:
“(VI) ha usato la posizione di influenza dello straniero all’interno di un qualsiasi Paese per sostenere o abbracciare attività terroristiche o per persuadere altri a sostenere attività terroristiche o un’organizzazione terroristica, in un modo che il Segretario di Stato ritenga sia pregiudizievole agli sforzi degli Stati Uniti di ridurre o eliminare le attività terroristiche, o
“(VII) é il coniuge o il figlio di uno straniero che é inammissibile in base al presente articolo, se l’attività che porta a ritenere inammissibile lo straniero si sia verificata negli ultimi 5 anni,”;
(B) ridefinendo le clausole (ii), (iii), e (iv) rispettivamente clausole (iii), (iv), e (v);
(C) nella clausola (i)(II), eliminando “clausola (iii)” e inserendo “clausola (iv)”;
(D) inserendo dopo la clausola (i) il seguente:
“(ii) ECCEZIONE - La sottoclausola (VII) della clausola (i) non si applica a un coniuge o figlio che:
“(I) non conosceva o non avrebbe ragionevolmente potuto conoscere l’attività che rende lo straniero inammissibile ai sensi del presente articolo; o
“(II) secondo quanto fondatamente ritenuto dal funzionario consolare o dall’Attorney General, abbia rinunciato all’attività che rende lo straniero inammissibile ai sensi del presente articolo.”;
(E) nella clausola (iii) (così come rinominata dal sottoparagrafo (B)):
(i) inserendo “esso era stato” prima di “commesso negli Stati Uniti”; e
(ii) nella sottoclausola (V)(b), eliminando “o arma da fuoco” e inserendo “, arma da fuoco, o altra arma o dispositivo pericoloso”;
(F) modificando la clausola (iv) (così come rinominata dal sottoparagrafo (B)) nel seguente modo:
“(iv) DEFINIZIONE DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ TERRORISTICA - Così come viene impiegato in questo capitolo, il termine “partecipazione ad attività terroristica” significa a titolo individuale o in quanto membro di un’organizzazione:
“(I) compiere o incitare a compiere un’attività terroristica, nell’ambito di circostanze che indichino l’intenzione di provocare la morte o gravi lesioni personali;
“(II) preparare o pianificare un’attività terroristica;
“(III) raccogliere informazioni su obiettivi potenziali di attività terroristiche;
“(IV) richiedere fondi o altri beni di valore per:
“(aa) un’attività terroristica;
“(bb) un’organizzazione terroristica descritta nella clausola (vi)(I) o (vi)(II); o
“(cc) un’organizzazione terroristica descritta nella clausola (vi)(III), a meno che l’avvocato dimostri che tale soggetto non sapesse e non avesse ragionevoli motivi per sapere che tale richiesta avrebbe incentivato l’attività terroristica dell’organizzazione;
“(V) sollecitare un qualsiasi individuo:
“(aa) a partecipare ad attività altrimenti descritte in questa clausola;
“(bb) a divenire membro di un’organizzazione terroristica descritta nelle clausole (vi)(I) o (vi)(II); o
“(cc) a divenire membro di un’organizzazione terroristica descritta nelle clausola (vi)(III), a meno che l’avvocato dimostri che non sapesse e non avesse ragionevoli motivi per sapere che tale richiesta avrebbe incentivato l’attività terroristica dell’organizzazione; o
“(VI) compiere un’azione che egli sappia, o dovrebbe ragionevolmente sapere, essere finalizzata a fornire supporto materiale, ivi compresi covi, trasporti, comunicazioni, fondi, trasferimento di fondi o altri vantaggi finanziari materiali, documenti o identità falsi, armi (incluse armi chimiche, biologiche o radiologiche), esplosivi o addestramento:
“(aa) per l’esecuzione di un’attività terroristica;
“(bb) per qualsiasi individuo che egli sappia o debba ragionevolmente sapere aver compiuto o aver pianificato di commettere un atto terroristico;
“(cc) a un’organizzazione terroristica descritta nelle clausole (vi)(I) o (vi)(II); o
“(dd) a un’organizzazione terroristica descritta nella clausola (vi)(III), a meno che il soggetto dimostri che non sapeva e non avrebbe ragionevolmente potuto sapere che tale azione avrebbe incentivato l’attività terroristica dell’organizzazione.
Questa clausola non si applicherà in relazione a qualsiasi supporto materiale che lo straniero abbia fornito a un’organizzazione o individuo che abbia compiuto un’attività terroristica se il Segretario di Stato, previa consultazione con l’Attorney General, o l’Attorney General, previa consultazione con il Segretario di Stato, decida a sua discrezione e in modo inappellabile, che questa clausola non debba essere applicata.”; e
(G) aggiungendo alla fine la seguente nuova clausola:
“(vi) DEFINIZIONE DI ORGANIZZAZIONE TERRORISTICA - Così come impiegato nella clausola (i)(VI) e nella clausola (iv), il termine “organizzazione terroristica” indica un’organizzazione;
“(I) designata in base all’articolo 219;
“(II) altrimenti designata, a seguito della pubblicazione nel Federal Register, da parte del Segretario di Stato previa consultazione o su richiesta dell’Attorney General, quale organizzazione terroristica dopo che sia stato scoperto il suo coinvolgimento in attività descritte nelle sottoclausole (I), (Il), o (III) della clausola (iv), o che fornisca supporto materiale per promuovere attività terroristiche; o
“(III) che sia un gruppo di due o più individui, organizzati o no, che intraprenda attività del tipo di quelle descritte nella sottoclausola (I), (Il), o (III) della clausola (iv).”; e
(2) aggiungendo alla fine il seguente nuovo sottoparagrafo:
“(F) ASSOCIAZIONE CON ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE - E’ inammissibile qualsiasi straniero che, secondo quanto determinato dal Segretario di Stato, previa consultazione con l’Attorney General, o che secondo quanto determinato dall’Attorney General, previa consultazione con il Segretario di Stato, sia stato collegato con un’organizzazione terroristica e intenda, durante la sua permanenza negli Stati Uniti, svolgere esclusivamente, principalmente o incidentalmente attività che potrebbero minacciare il benessere, la sicurezza o l’incolumità degli Stati Uniti.
(b) MODIFICHE DI CONFORMITA’ -
(1) L’articolo 237(a)(4)(B) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1227(a)(4)(B)) è modificato eliminando “articolo 212(a)(3)(B)(iii)” e inserendo “articolo 212(a)(3)(B)(iv)”.
(2) L’articolo 208(b)(2)(A)(v) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1158(b)(2)(A)(v)) é modificato eliminando “o (IV)” e inserendo “(IV), o (VI)”.
(c) APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLE MODIFICHE -
(1) IN GENERALE - Tranne per quanto altrimenti previsto da questo sottoparagrafo, le modifiche introdotte dal presente articolo entreranno in vigore il giorno della promulgazione della presente legge e si applicheranno:
(A)alle azioni intraprese da uno straniero prima, nello stesso giorno e dopo tale data; e
(B) a tutti gli stranieri, indipendentemente dalla data di ingresso o di tentato ingresso negli Stati Uniti:
(i) nei procedimenti di allontanamento il giorno stesso o dopo tale data (ad eccezione dei procedimenti nei quali c’è stata una decisione amministrativa definitiva prima di tale data); o
(ii) che richiedono l’ingresso negli Stati Uniti il giorno stesso o dopo tale data.
(2) NORMATIVA SPECIALE PER GLI STRANIERI NEI PROCEDIMENTI DI RESPINGIMENTO O ESPULSIONE - A prescindere da qualsiasi altra disposizione di legge, gli articoli 212(a)(3)(B) e 237(a)(4)(B) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità, così come modificati dalla presente legge, si applicheranno a tutti gli stranieri nei procedimenti di respingimento o espulsione il giorno stesso della promulgazione di questa legge o successivamente (ad eccezione dei procedimenti per i quali sia intervenuta una decisione amministrativa definitiva, prima di tale data) come se tali procedimenti fossero procedure di allontanamento.
(3) NORMATIVA SPECIALE PER LE ORGANIZZAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE DALL’ART. 219 E PER LE ORGANIZZAZIONI DESIGNATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 212(A)(3)(B)(VI)(II) -
(A) IN GENERALE - A prescindere dai paragrafi (1) e (2), nessuno straniero sarà considerato indesiderabile ai sensi dell’articolo 212(a)(3) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1182(a)(3)), o soggetto a espulsione ai sensi dell’articolo 237(a)(4)(B) di tale Legge (8 U.S.C. 1227(a)(4)(B)), sulla base delle modifiche introdotte dal comma (a), in quanto coinvolto in attività terroristiche, quali quelle descritte nella sottoclausola (IV)(bb), (V)(bb), o (VI)(cc) dell’articolo 212(a)(3)(B)(iv) di tale Legge (così come modificata), nell’ambito di un gruppo in un periodo in cui questo non era un’organizzazione terroristica designata dal Segretario di Stato ai sensi dell’articolo 219 della Legge (8 U.S.C. 1189) o altrimenti designata ai sensi dell’articolo 212(a)(3)(B)(vi)(II) di tale Legge (così come modificata).
(B) INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE - Il sottoparagrafo (A) non dovrà essere interpretato nel senso di impedire che uno straniero venga considerato indesiderabile o soggetto ad espulsione in quanto implicato in attività terroristiche quali quelle:
(i) descritte nelle sottoclausole (IV)(bb), (V)(bb), o (VI)(cc) dell’articolo 212(a)(3)(B)(iv) di tale Legge (così come modificata) in relazione a un’organizzazione terroristica in qualsiasi momento da quando questa sia stata designata dal Segretario di Stato ai sensi dell’articolo 219 di tale Legge o altrimenti designata ai sensi dell’articolo 212(a)(3)(B)(vi)(II) di tale Legge (così come modificata); o
(ii) descritte nelle sottoclausole (IV)(cc), (V)(cc), o (VI)(dd) dell’articolo 212(a)(3)(B)(iv) di tale Legge (così come modificata) in rapporto a un’organizzazione terroristica descritta nell’articolo 212(a)(3)(B)(vi)(1I1) di tale Legge (così come modificata).
(4) ECCEZIONI - Il Segretario di Stato, previa consultazione con l’Attorney General, può determinare che le modifiche apportate dal presente articolo non si applichino in relazione ad azioni compiute da uno straniero espulso dagli Stati Uniti prima della data di promulgazione della presente Legge su raccomandazione di un funzionario consolare che abbia concluso che non esistono motivi fondati per ritenere che lo straniero sapesse o avrebbe ragionevolmente dovuto sapere che tali azioni avrebbero favorito attività terroristiche.
(c) DESIGNAZIONE DI ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE STRANIERE - L’articolo 219(a) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1189(a)) è modificato:
(1) nel paragrafo (1)(B), inserendo “o terrorismo (così come definito nell’articolo 140(d)(2) della Legge che Autorizza le Relazioni Estere, Anni finanziari 1988 e 1989 (22 U.S.C 2656f(d)(2)), o mantiene la capacità e l’intenzione di svolgere attività terroristiche o di coinvolgersi nel terrorismo” dopo “212(a)(3)(B)”;
(2) nel paragrafo (1)(C), inserendo “o terrorismo” dopo “attività terroristica”;
(3) modificando il paragrafo (2)(A) nel seguente modo:
“(A) COMUNICAZIONE -
“(i) AI LEADER DEL CONGRESSO - Sette giorni prima di effettuare una designazione ai sensi del presente comma, il Segretario comunicherà per iscritto, tramite notifica classificata, al Presidente e al leader della Minoranza della Camera dei Rappresentanti, al Presidente pro tempore e al leader della Maggioranza, al leader della Minoranza del Senato e ai membri dei Comitati competenti della Camera dei Rappresentanti e del Senato, l’intenzione di designare un’organizzazione ai sensi del presente comma, allegando le conclusioni effettuate sulla base del paragrafo (1), pertinenti a quell’organizzazione, e i relativi elementi di prova.
“(ii) PUBBLICAZIONE NEL FEDERAL REGISTER - Il Segretario pubblicherà la designazione nel Federal Register sette giorni dopo aver effettuato la notifica ai sensi della clausola (i).”;
(4) nel paragrafo (2)(B)(i), eliminando “sottoparagrafo (A)” e inserendo “sottoparagrafo (A)(ii)”;
(5) nel paragrafo (2)(C), eliminando “paragrafo (2)” e inserendo “paragrafo (2)(A)(i)”;
(6) nel paragrafo (3)(B), eliminando “comma “(c)” e inserendo “comma (b)”;
(7) nel paragrafo (4)(B), inserendo dopo la prima frase quanto segue: “Il Segretario ha la facoltà di rinnovare ogni 2 anni (ma non prima i 60 giorni precedenti al termine di ciascun biennio) la designazione di tale organizzazione per un ulteriore periodo di 2 anni dopo aver rilevato che le circostanze nel paragrafo (i) continuano a sussistere. Qualsiasi rinnovo della designazione sarà immediatamente effettiva al termine della precedente designazione o rinnovo di designazione già in vigore da due anni, a meno che nella nuova designazione non venga prevista espressamente una data diversa a partire dalla quale far valere il rinnovo.”;
(8) nel paragrafo (6)(A)
(A) inserendo “o un rinnovo della designazione ai sensi del paragrafo (4)(B)” dopo “paragrafo (1)”;
(B) nella clausola (i):
(i) inserendo “o rinnovo della designazione” dopo “designazione” la prima volta in cui compare; e
(ii) eliminando “della designazione”; e
(C) nella clausola (ii), eliminando “della designazione”;
(9) nel paragrafo (6)(B):
(A) eliminando “attraverso (4)”, e inserendo “e (3)”; e
(B) inserendo alla fine la seguente nuova frase:“Qualsiasi revoca entrerà in vigore nel giorno specificato nella revoca o dopo la sua pubblicazione nel Federal Register qualora non venga specificata alcuna data di efficacia.”;
(10) nel paragrafo (7), inserendo “, o la revoca di un rinnovo della designazione ai sensi del paragrafo (6),” dopo “paragrafo (5) o (6)”: e
(11) nel paragrafo (8):
(A) eliminando “paragrafo (1)(B)” e inserendo “paragrafo (2)(B), o se un rinnovo della designazione ai sensi di questo comma sia entrato in vigore ai sensi del paragrafo (4)(B)”;
(B) inserendo “o uno straniero in un procedimento di allontamento” dopo “azione penale”; e
(C) inserendo “o rinnovo della designazione” prima di “come difesa”.

Art. 412 ARRESTO O DETENZIONE OBBLIGATORIA DEI SOSPETTI TERRORISTI; HABEAS CORPUS; REVISIONE GIUDIZIALE
(a) IN GENERALE - La Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1101 e seguenti) è modificata inserendo dopo l’articolo 236 il seguente:
“ARRESTO OBBLIGATORIO DEI SOSPETTI TERRORISTI; HABEAS CORPUS; REVISIONE GIUDIZIARIO

“ARTICOLO 236A. (a) DETENZIONE DEI TERRORISTI STRANIERI -
“(1) DETENZIONE.- L’Attorney General disporrà misure cautelari in carcere nei confronti di qualsiasi straniero che rientri nelle categorie di cui al paragrafo (3).
“(2) RILASCIO - Fatta eccezione per quanto previsto dai paragrafi (5) e (6), l’Attorney General manterrà lo straniero in stato di detenzione finché lo stesso non verrà allontanato dagli Stati Uniti. Salvo per quanto previsto dal paragrafo (6), tale detenzione sarà applicata a prescindere da qualsiasi attenuante del provvedimento di allontanamento cui lo straniero possa aspirare o sia stata concessa allo straniero, finché l’Attorney General non determinerà che lo straniero non rientra più nella categoria prevista dal paragrafo (3). Se lo straniero sarà oggetto di una decisione definitiva di non allontanamento, lo stato di detenzione motivato sulla base del presente comma dovrà cessare.
“(3) INSERIMENTO IN UNA CATEGORIA - L’Attorney General può stabilire che uno straniero rientra nelle categorie del presente paragrafo se ha motivo di ritenere che lo stesso:
“(A) é descritto negli articoli 212(a)(3)(A)(i), 212(a)(3)(A)(iii), 212(a)(3)(B), 237(a)(4)(A)(i), 237(a)(4)(A)(i), 237(a)(4)(A)(iii) o 237(a)(4)(B); o
“(B) sia coinvolto in qualsiasi altra attività che metta a repentaglio la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
“(4) DIVIETO DI DELEGA - L’Attorney General può delegare il potere previsto dal paragrafo (3) soltanto al vice Attorney General; il vice Attorney General non può delegare tale potere.
“(5) AVVIO DEI PROCEDIMENTI - L’Attorney General avvierà la procedura di allontanamento nei confronti di uno straniero detenuto in base al paragrafo (1), o lo accuserà di reati penali, non più tardi di 7 giorni dopo l’inizio di tale detenzione. Se la condizione descritta da quest’ultima frase non verrà soddisfatta, l’Attorney General ordinerà il rilascio dello straniero.
“(6) LIMITI ALLA DETENZIONE A TEMPO INDETERMINATO - Uno straniero detenuto unicamente ai sensi del paragrafo (1) che non sia stato allontanato ai sensi dell’articolo 241(a)(1)(A), e il cui allontanamento é improbabile in un futuro prossimo, può essere detenuto per ulteriori periodi fino a un massimo di sei mesi soltanto se il suo rilascio minaccia la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o l’incolumità della comunità o di qualsiasi persona.
“(7) REVISIONE - L’Attorney General riesaminerà la posizione dello straniero in relazione al paragrafo (3) ogni 6 mesi. Se l’Attorney General decide, a sua discrezione, che l’inserimento del soggetto in una delle categorie previste debba essere revocato, lo straniero potrà essere rilasciato alle condizioni che saranno considerate opportune dall’Attorney General, a meno che la sua scarcerazione sia altrimenti vietata per legge. Ogni 6 mesi lo straniero può chiedere per iscritto all’Attorney General di riconsiderare la sua posizione presentando eventualmente documenti o altre prove per sostenere tale richiesta.
“(b) HABEAS CORPUS E REVISIONE GIUDIZIALE -
“(1) IN GENERALE - La revisione giudiziaria di qualsiasi provvedimento o decisione adottati ai sensi del presente articolo (compreso il riesame giudiziario di merito di una decisione adottata ai sensi dei comma (a)(3) o (a)(6) è prevista esclusivamente nei procedimenti di habeas corpus compatibili con il presente comma. Fatto salvo quanto disposto nella frase precedente, nessuna Corte avrà la competenza di riesaminare, tramite richiesta di habeas corpus o altrimenti, i provvedimenti o le decisioni di cui sopra.
“(2) ISTANZE -
“(A) IN GENERALE - A prescindere da qualsiasi altra norma di Legge, compreso l’art. 2241(a) del Titolo 28, Codice degli Stati Uniti, i procedimenti di habeas corpus descritti nel paragrafo (1) possono essere avviati solo attraverso istanza inoltrata:
“(i) alla Corte Suprema;
“(ii) a qualsiasi giudice della Corte Suprema;
“(iii) a qualsiasi giudice del Circuito della Corte di Appello degli Stati Uniti per il Distretto della Columbia; o
“(iv) a qualsiasi Corte distrettuale che abbia comunque la competenza giurisdizionale per trattare il caso.
“(B) TRASFERIMENTO DELL’ISTANZA - L’art. 2241(b) del Titolo 28, del Codice degli Stati Uniti, si applicherà alle istanze di ordinanza di habeas corpus descritte nel sottoparagrafo (A).
“(3) RICORSI - A prescindere da qualsiasi altra normativa di legge, compreso l’articolo 2253 del Titolo 28, nei procedimenti di habeas corpus descritti nel paragrafo (1) davanti ad un giudice distrettuale o del Circuito, la sentenza definitiva sarà oggetto di riesame, mediante appello, da parte della Corte di Appello degli Stati Uniti per il Distretto del Circuito della Columbia. In tali procedimenti non sarà ammesso il diritto di appellarsi ad alcuna altra Corte di Appello del Circuito.
“(4) FONDAMENTO GIURIDICO DELLE SENTENZE - La legge applicata dalla Corte Suprema della Corte di Appello degli Stati Uniti per il Distretto del Circuito della Columbia sarà considerata il fondamento giuridico delle sentenze nei procedimenti di habeas corpus descritti nel paragrafo (1).
“(c) INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE - Le norme di quest’articolo non saranno applicabili a nessun altro provvedimento contenuto in questa Legge.”.
(b) MODIFICA FORMALE - La rubrica della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità é modificata inserendo dopo l’articolo 236 il seguente;

“Art. 236A Arresto obbligatorio dei presunti terroristi; habeas corpus; riesame giudiziario”
(c) RELAZIONE - Non oltre 6 mesi dopo la data di promulgazione di questa legge, e successivamente ogni 6 mesi, l’Attorney General presenterà una relazione alla Commissione competente per gli Affari Giudiziari della Camera dei Rappresentanti e alla Commissione Affari Giudiziari del Senato relativamente al periodo oggetto del rapporto contenente:
(1) il numero degli stranieri che rientrano nelle categorie previste dall’articolo 236A(a)(3) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità, così come aggiunto dal comma (a);
(2) le motivazioni per l’inserimento in tali categorie;
(3) le nazionalità degli stranieri che rientrano in tali categorie;
(4) la durata della detenzione di ciascuno straniero che rientra in tali categorie; e
(5) il numero degli stranieri che rientrano in tali categorie che:
(A) hanno beneficiato di un’attenuante della misura di allontanamento;
(B) sono stati allontanati;
(C) secondo quanto determinato dall’Attorney General, non sono più considerati stranieri che rientrano nelle categorie di cui sopra; o
(D) sono stati scarcerati.

Art.413 COOPERAZIONE MULTILATERALE CONTRO I TERRORISTI
L’articolo 222(f) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1202(f) é modificato:
(1) eliminando “tranne che a discrezione di” e inserendo il seguente: “tranne che:
“(1) a discrezione di”; e
(2) aggiungendo alla fine quanto segue:
“(2) il Segretario di Stato, a sua discrezione e su una base di reciprocità, può fornire a un Governo straniero informazioni contenute nell’archivio visti automatizzato del Dipartimento di Stato e, se necessario e opportuno, altri dati oggetto del presente articolo collegati ad informazioni contenute nella banca dati:
“(A) concernenti singoli stranieri, in qualsiasi momento e sulla base di una valutazione caso per caso, al fine di prevenire, indagare su o punire attività che potrebbero costituire reato negli Stati Uniti, incluse, ma non solo, il terrorismo o il traffico di sostanze controllate, persone e armi illegali; o
“(B) concernenti alcuni o tutti gli stranieri inseriti nella banca dati conformemente alle condizioni che saranno stabilite dal Segretario di Stato in un accordo con il Governo straniero con il quale quel Governo accetti di utilizzare tali informazioni e archivi per i fini descritti nel sottoparagrafo (A) o per rifiutare il visto a soggetti che sarebbero stati dichiarati indesiderati negli Stati Uniti”.

ART. 414 INTEGRITA’ E SICUREZZA DEI VISTI
(a) ORIENTAMENTO DEL CONGRESSO CIRCA LA NECESSITÀ DI UN’IMMEDIATA ATTUAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO SUI DATI DI INGRESSO E DI USCITA -
(1) ORIENTAMENTO DEL CONGRESSO - Alla luce degli attentati terroristici perpetrati contro gli Stati Uniti l’11 settembre 2001, è volontà del Congresso che:
(A) l’Attorney General, sentito il Segretario di Stato, attui pienamente il sistema integrato relativo ai dati sugli ingressi e le uscite per aeroporti, porti e valichi di frontiera terrestri così come specificato nell’articolo 110 della Legge di Riforma in materia di Immigrazione Clandestina e Responsabilità degli Immigrati del 1996 (8 U.S.C. 1365a), procedendo con la massima ponderatezza e urgenza; e
(B) l’Attorney General, sentito il Segretario di Stato, il Ministro del Commercio, il Ministro del Tesoro e l’ Ufficio di Sicurezza del Territorio Nazionale, dia immediato avvio alla creazione della Task Force del Sistema Integrato dei Dati relativo agli Ingressi e le Uscite, così come descritto nell’articolo 3 della Legge sul Miglioramento della Gestione dei Dati del Servizio Immigrazione e Naturalizzazione del 2000 (Legge Pubblica 106-215).
(2) AUTORIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI - E’ autorizzato lo stanziamento delle somme necessarie per dare piena attuazione al sistema descritto nel paragrafo (1)(A).
(b) SVILUPPO DEL SISTEMA - Nello sviluppo del sistema integrato dei dati relativi agli ingressi e alle uscite ai sensi dell’articolo 110 della Legge di Riforma sulla Immigrazione Clandestina e la Responsabilità degli Immigrati del 1996 (8 U.S.C. 1365a), l’Attorney General e il Segretario di Stato si saranno competenti in particolare:
(1) dell’impiego della tecnologia biometrica; e
(2) del potenziamento di documenti inalterabili leggibili presso i valichi di ingresso.
(c) INTERFACCIA CON LE BANCHE DATI DELLE FORZE DI POLIZIA - Il sistema sui dati di ingresso e di uscita descritto in quest’articolo potrà dialogare con le banche dati della Polizia in modo da essere utilizzato dalle Forze di Polizia Federali per identificare e trattenere in stato di reclusione i soggetti che costituiscono una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
(d) RELAZIONE SULLE INFORMAZIONI SELETTIVE - Non oltre 12 mesi dopo la promulgazione di questa Legge, l’Ufficio per la Sicurezza del Territorio Nazionale presenterà una relazione al Congresso sulle informazioni che servono a qualsiasi organismo degli Stati Uniti per operare una selezione efficace dei richiedenti asilo e dei richiedenti l’ingresso negli Stati Uniti al fine di identificare i soggetti affiliati alle organizzazioni terroristiche o coloro i quali costituiscono una minaccia per la sicurezza o l’incolumità degli Stati Uniti, incluso il genere di informazioni attualmente ricevute dagli organismi degli Stati Uniti e la frequenza con la quale tali informazioni vengono trasmesse al Segretario di Stato e all’Attorney General.

Art. 415 PARTECIPAZIONE DELL’UFFICIO PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO NAZIONALE ALLA TASK FORCE INGRESSI-USCITE
L’articolo 3 della Legge sul Miglioramento della Gestione dei Dati del Servizio Immigrazione e Naturalizzazione del 2000 (Legge Pubblica 106-215) è modificato eliminando “e il Ministro del Tesoro”, e inserendo “il Ministro del Tesoro, e l’Ufficio per la Sicurezza del Territorio Nazionale”.

Art. 416 PROGRAMMA PER IL MONITORAGGIO DEGLI STUDENTI STRANIERI
(a) RICHIESTA DI PIENA ATTUAZIONE ED AMPLIAMENTO DEL PROGRAMMA PER IL MONITORAGGIO DEGLI STUDENTI STRANIERI - L’Attorney General, sentito il Segretario di Stato, attuerà pienamente ed amplierà il programma stabilito dall’articolo 641(a) della Legge di Riforma in materia di Immigrazione Clandestina e di Responsabilità degli Immigrati del 1996 (8 U.S.C. 1372(a)).
(b) INTEGRAZIONE CON LE INFORMAZIONI SUL VALICO DI INGRESSO - Per ciascun straniero rispetto al quale vengono raccolte informative ai sensi dell’articolo 641 della Legge di Riforma in materia di Immigrazione Clandestina e di Responsabilità degli Immigrati del 1996 (8 U.S.C. 1372), l’Attorney General, sentito il Segretario di Stato, includerà sull’informativa la data e il valico d’ingresso.
(c) AMPLIAMENTO DEL SISTEMA FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO DATI DI ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE APPROVATI - L’articolo 641 della Legge di Riforma in materia di Immigrazione clandestina e di Responsabilità degli Immigrati del 1996 (8 U.S.C. 1372) é modificato:
(1) nel comma (a)(1), comma (c)(4)(A), e comma (d)(1) (nel testo sopra il sottoparagrafo (A)), inserendo “, altri istituti di istruzione approvati,” dopo “istruzione superiore” ogni qual volta compare;
(2) nei comma (c)(1)(C), (c)(1)(D), e (d)(1)(A), inserendo “, o altro istituto di istruzione approvato,” dopo “istruzione superiore” ogni qual volta compare;
(3) nei comma (d)(2), (e)(1), e (e)(2), inserendo “, altro istituto di istruzione approvato,” dopo “istruzione superiore” ogni qual volta compare; e
(4) nel comma (h), aggiungendo alla fine il seguente nuovo paragrafo:
“(3) ALTRO ISTITUTO DI ISTRUZIONE APPROVATO - Il termine “altro istituto di istruzione approvato” comprende qualsiasi scuola di volo, istituto per l’apprendimento delle lingue, o scuola professionale, approvati dall’Attorney General, in consultazione con il Ministro dell’Istruzione e il Segretario di Stato ai sensi dei sottoparagrafi (F), (J), o (M) dell’articolo 101(a)(15) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità.
(d) AUTORIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI - E’ autorizzato lo stanziamento al Dipartimento della Giustizia di $36.800.000 relativamente al periodo che inizia il giorno della promulgazione della presente legge e termina il 1° gennaio 2003, per attuare pienamente ed estendere prima del 1° gennaio 2003, il programma stabilito dall’articolo 641(a) della Legge di Riforma in materia di Immigrazione clandestina e sulla Responsabilità degli Immigrati del 1996 (8 U.S.C. 1372(a)).

Art. 417 PASSAPORTI A LETTURA OTTICA
(a) CONTROLLO - Ciascun anno finanziario fino al 30 settembre 2007, il Segretario di Stato:
(1) procederà a controlli annuali relativi all’attuazione dell’articolo 217(c)(2)(B) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1187(c)(2)(B)):
(2) verificherà l’attuazione delle misure preventive tese a impedire il furto e la contraffazione di passaporti; e
(3) accerterà se i paesi designati nell’ambito del “programma viaggi senza visto” abbiano avviato un progetto per l’introduzione di passaporti non falsificabili.
(b) RELAZIONI PERIODICHE - A partire dall’anno successivo alla data di promulgazione della presente Legge, e quindi ogni anno fino al 2007, il Segretario di Stato presenterà una relazione al Congresso contenente l’esito dell’ultimo controllo effettuato ai sensi del comma (a)(1).
(c) ANTICIPAZIONE DEL TERMINE PER ADEMPIERE ALLE CONDIZIONI RICHIESTE - L’articolo 217(a)(3) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1187(a)(3)) è modificato eliminando “2007” e inserendo “2003”.
(d) RINUNCIA - L’art. 217(a)(3) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1187(a)(3)) é modificato:
(1) eliminando “Il giorno stesso o dopo” e inserendo il seguente:
“(A) IN GENERALE - Eccetto quanto sancito dal sottoparagrafo
(B) il giorno stesso o dopo”; e
(2) aggiungendo alla fine quanto segue:
“(B) LIMITI ALLA FACOLTA’ DI RINUNCIA - Per il periodo che inizia il 1° ottobre 2003 e termina il 30 settembre 2007 il Segretario di Stato può rinunciare alle condizioni previste dal sottoparagrafo (A), in relazione a cittadini di un paese facente parte di un programma (così come designato dal comma (c)), se il Segretario di Stato rileva che tale paese:
“(i) si stia efficacemente adoperando per garantire che i passaporti che soddisfino le condizioni previste dal sottoparagrafo (A) vengano in generale resi disponibili ai suoi cittadini; e
“(ii) abbia adottato misure opportune per fronteggiare l’uso improprio di passaporti emessi dal paese che non soddisfino le condizioni previste dal sottoparagrafo (A)”.

Art. 418 PREVENZIONE DELLE IRREGOLARITA’ NEL RILASCIO DI VISTI DA PARTE DEI CONSOLATI
(a) VERIFICA - Il Segretario di Stato verificherà le procedure adottate dai funzionari consolari al fine di stabilire se esistano realmente Consolati dove è più semplice ottenere un visto e se ciò costituisca un problema.
(b) INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE - Se il Segretario di Stato determina, ai sensi del comma (a), l’effettiva esistenza di un problema, egli adotterà misure atte a farvi fronte e presenterà una relazione al Congresso descrivendo quali iniziative siano state intraprese.

Sottotitolo C- Mantenimento dei benefici per l’immigrazione a favore delle vittime del terrorismo
Art. 421 STATUS DI IMMIGRATO SPECIALE
(a) IN GENERALE - Ai fini della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1101 e seguenti), l’Attorney General ha facoltà di concedere a uno straniero di cui al comma (b) lo status di immigrato speciale ai sensi dell’art. 101(a)(27) di tale legge (8 U.S.C 1101(a(27)), se lo straniero:
(1) inoltre presso l’Attorney General un’istanza ai sensi dell’art. 204 della Legge (8 U.S.C 1154) per rientrare nelle categorie dell’art. 203(b)(4) di tale legge (8 U.S.C. 1153(b)(4)); e
(2) ha altrimenti i requisiti di idoneità per ottenere un visto come immigrato ed é inoltre ammesso negli Stati Uniti per risiedervi permanentemente, con l’eccezione che, per determinare tale ammissibilità, non saranno considerati i motivi ostativi specificati nell’art. 212(a)(4) della Legge (8 U.S.C. 1182(a(4)).
(b) STRANIERI DESCRITTI -
(1) STRANIERI PPARTICOLARI - Uno straniero è indicato nel presente comma se:
(A) era beneficiario di:
(i) un’istanza presentata all’Attorney General l’11 settembre 2001 o prima di tale data:
(I) per ottenere, ai sensi dell’art. 204 della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1154), la classificazione dello straniero quale immigrato per motivi familiari, ai sensi dell’art. 203(a) della Legge (8 U.S.C 1153(a)), o quale immigrato per motivi di lavoro, ai sensi dell’art. 203(b) della Legge 8(U.S.C. 1153(b)); o
(II) per ottenere, ai sensi dell’art. 214(d) (8 U.S.C. 1184(d)) di tale Legge, l’autorizzazione al rilascio allo straniero di un visto per non immigrati ai sensi dell’art. 1101(a)(l5)(K) della Legge (8 U.S.C. 1101(a)(15)(K)); o
(ii) una richiesta di permesso di lavoro (Labor Certification) ai sensi dell’art. 212(a)(5)(A) della Legge (8 U.S.C 1182(a)(5)(A)) inoltrata, conformemente ai regolamenti emanati dal Ministro del Lavoro, lo stesso giorno o prima di quella data; e
(B) tale istanza o richiesta era stata revocata o scaduta (o altrimenti annullata), sia prima che dopo la sua approvazione, a causa dell’attività terroristica nella quale sia direttamente implicato:
(i) la morte o l’invalidità di colui che ha inoltrato la domanda o la richiesta, o dello straniero beneficiario; o
(ii) la perdita dell’impiego a causa di danni materiali o per la distruzione dell’attività economica di chi ha inoltrato la domanda o la richiesta.
(2) CONIUGI E FIGLI -
(A) IN GENERALE - Uno straniero é definito nel presente comma se :
(i) lo straniero era, al 10 settembre 2001, il coniuge o il figlio di uno straniero particolare descritto nel paragrafo (1); e
(ii) lo straniero-
(I) stava accompagnando detto straniero particolare; o
(II) avrebbe successivamente raggiunto tale straniero particolare non più tardi dell’11 settembre 2003.
(B) INTERPRETAZIONE - Ai fini interpretativi dei termini “stava accompagnando” e “avrebbe successivamente raggiunto” nel sottoparagrafo (A)(ii), il decesso di uno straniero particolare descritto nel paragrafo (1)(B)(i) non verrà considerato.
(3) NONNI DI ORFANI - Uno straniero é oggetto del presente comma se é nonno/a di un bambino i cui entrambi i genitori sono morti a causa dell’atto terroristico in argomento, se uno di tali genitori deceduti era, al 10 settembre 2001, cittadino degli Stati Uniti, titolare o meno di diritti politici, o uno straniero legalmente ammesso a risiedere permanentemente negli Stati Uniti.
(c) DATA DI PRIORITÀ - I visti di immigrazione resi disponibili ai sensi del presente articolo saranno rilasciati agli stranieri nell’ordine in cui un’istanza per conto di ciascuno straniero sia stata inoltrata all’Attorney General ai sensi del comma (a)(1) con l’eccezione che, qualora uno straniero abbia ricevuto una data di priorità in relazione a una petizione di cui al comma (b) (1)(A)(i), egli potrà mantenere tale data di priorità.
(d) LIMITAZIONI NUMERICHE - Ai fini dell’applicazione degli articoli da 201 a 203 della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1151-1153) in qualsiasi anno finanziario gli stranieri che hanno i requisiti per ottenere lo status descritto dal presente articolo saranno trattati come immigrati speciali descritti nell’art. 101(a)(27) della legge (8 U.S.C. 1101(a)(27)), i quali non sono descritti nel sottoparagrafo (A), (B), (C), o (K) di tale articolo.

Art. 422 ESTENSIONE DEI TERMINI PER LA REGISTRAZIONE DELLA DOMANDA E PER IL REINGRESSO
(a) PROROGA AUTOMATICA DELLO STATUS DI NON IMMIGRATO -
(1) IN GENERALE - Fatto salvo l’art.214 della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1184) nel caso di uno straniero di cui al paragrafo (2) legalmente presente negli Stati Uniti in quanto non immigrato il 10 settembre 2001, lo stesso può restare legalmente negli Stati Uniti con il medesimo status di non immigrato al più tardi fino a:
(A) la data in cui tale status di non immigrato sarebbe comunque cessato se non fosse stato emanato questo comma; o
(B) 1 anno dopo il decesso o l’invalidità di cui al paragrafo (2).
(2) STRANIERI DESCRITTI -
(A) STRANIERI PARTICOLARI - Oggetto del presente paragrafo è lo straniero che ha riportato una situazione di invalidità a seguito di specifica attività terroristica.
(B) CONIUGI E FIGLI - Oggetto del presente paragrafo é lo straniero che il 10 settembre 2001 era il coniuge o il figlio di:
(i) uno straniero particolare così come definito nel sottoparagrafo (A); o
(ii) uno straniero che sia deceduto a causa dell’attività terroristica in argomento.
(3) PERMESSO ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA - Durante il periodo in cui uno straniero particolare o il coniuge di uno straniero godeva di uno status legale di non immigrato ai sensi del paragrafo (1), allo stesso verrà fornito un permesso di lavoro o un altro idoneo documento che autorizzi lo svolgimento di un’attività lavorativa non oltre 30 giorni dopo la richiesta di tale autorizzazione da parte dello straniero.
(b) NUOVI TERMINI DI SCADENZA PER L’ESTENSIONE O IL CAMBIAMENTO DELLO STATUS DI NON IMMIGRATO -
(1) PROROGA DEI TERMINI DELLA RICHIESTA - Nel caso di uno straniero legalmente presente negli Stati Uniti quale non immigrato il 10 settembre 2001, se lo straniero non ha potuto inoltrare entro i termini prescritti la domanda di proroga o di cambiamento dello status di non immigrato a causa di specifica attività terroristica , la richiesta dello straniero sarà considerata come presentata nei termini previsti se viene inoltrata entro 60 giorni dai termini originariamente previsti.
(2) PROROGHE DELLE PARTENZE - Nel caso di uno straniero legalmente presente negli Stati Uniti in qualità di non immigrato il 10 settembre 2001, se egli non sia riuscito a partire in tempo utile dagli Stati Uniti a causa dell’attività terroristica in argomento, lo straniero non sarà considerato come illegalmente presente negli Stati Uniti nel periodo che inizia l’11 settembre 2001 fino alla data della sua partenza se la stessa avviene entro l’11 novembre 2001.
(3) NORME SPECIALI PER GLI STRANIERI CHE NON SONO IN GRADO DI TORNARE DALL’ESTERO
(A) STRANIERI PARTICOLARI - Nel caso di uno straniero che il 10 settembre 2001 godeva dello status di non immigrato legale negli Stati Uniti ma che in quella data non si trovava negli Stati Uniti, se allo straniero è stato impedito di tornare negli Stati Uniti al fine di inoltrare per tempo una richiesta di proroga del suo status di non immigrato a causa della specifica attività terroristica:
(i) la richiesta dello straniero sarà considerata inoltrata per tempo se comunque verrà presentata non oltre 60 giorni dopo la data prevista; e
(ii) lo status legale di non immigrato verrà considerato prorogato entro e non oltre
(I) la data in cui tale status sarebbe comunque cessato se questo sottoparagrafo non fosse stato emanato; o
(II) 60 giorni dopo la data in cui la richiesta descritta nella clausola (i) sarebbe stata altrimenti prevista.
(B) CONIUGI E FIGLI - Nel caso di uno straniero coniuge o figlio di uno straniero particolare di cui al sottoparagrafo (A), se tale coniuge o figlio godeva dello status di non immigrato legalmente residente il 10 settembre 2001, lo stesso può legalmente restare negli Stati Uniti mantenendo il medesimo status entro e non oltre:
(i) la data in cui tale status di non immigrato legalmente residente sarebbe comunque cessato se questo sottoparagrafo non fosse stato emanato; o
(ii) 60 giorni dopo la data in cui la richiesta descritta nel sottoparagrafo (A) sarebbe stata altrimenti prevista.
(4) CIRCOSTANZE CHE IMPEDISCONO DI RISPETTARE I TERMINI PREVISTI -
(A) RICHIESTA DI PROROGHE - Ai sensi del paragrafo (1), le circostanze che impediscono a uno straniero di rispettare i termini previsti sono:
(i) la chiusura di uffici;
(ii) l’annullamento o i ritardi dei servizi postali o dei corrieri;
(iii) altre chiusure, annullamenti, o ritardi che influiscono sulle procedure o sui viaggi necessari per adempiere alle condizioni previste per legge.
(B) RINVII DELLE PARTENZE E DEI REINGRESSI - Ai sensi del paragrafo (2) e (3) le circostanze che impediscono a uno straniero di rispettare i termini previsti sono:
(i) la chiusura degli uffici;
(ii) l’annullamento o il ritardo dei voli; e
(iii) altre chiusure, annullamenti, o ritardi che influiscano sulle procedure specifiche o di viaggio necessarie per soddisfare le condizioni stabilite dalla legge.
(c)ALTRA TIPOLOGIA DI IMMIGRANTI -
(1) RINUNCIA AL LIMITE DELL’ANNO FINANZIARIO - Fatto salvo quanto previsto dall’art. 203(e)(2) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1153(e)C2)), un numero di visto per immigrati rilasciato a uno straniero ai sensi dell’art. 203(c) di tale legge per l’anno finanziario 2001 può essere utilizzato dallo straniero nel periodo che inizia il 1° ottobre 2001 e termina il 1° aprile 2002, se lo straniero dimostra di non averlo potuto utilizzare durante l’anno finanziario 2001 come diretta conseguenza dell’attività terroristica in argomento.
(2) QUOTA MONDIALE COMPLESSIVA - Nel caso di uno straniero che entra negli Stati Uniti legalmente come residente permanente o che chiede il riconoscimento di tale status ai sensi del paragrafo (1) o (3), questi sarà considerato un’altra tipologia d’immigrante per l’anno finanziario 2001 ai sensi dell’art. 201(e) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1151(e)), a meno che la quota mondiale complessiva prevista da tale articolo per tale anno sia stata superata, nel qual caso lo straniero sarà considerato un’altra tipologia d’immigrante per l’anno finanziario 2002.
(3) TRATTAMENTO DEI FAMILIARI DI DETERMINATI STRANIERI - Nel caso di uno straniero particolare titolare di un numero di visto di immigrazione ai sensi dell’art. 203(c) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1153(c)) per l’anno finanziario 2001, se questi muore a causa della specifica attività terroristica, gli stranieri che il 10 settembre 2001 erano il coniuge e i figli di tale straniero particolare saranno considerati - fino al 30 giugno 2002, se non altrimenti aventi diritto allo status di immigrati e all’immediato rilascio di un visto ai sensi dei commi (a), (b), o (c) dell’art. 203 di tale Legge - aventi diritto al medesimo status, e alla medesima prassi di trattazione che sarebbe stata loro concessa ai sensi dell’art. 203(d) di tale Legge come se lo straniero particolare non fosse deceduto e se la richiesta di visto del coniuge o figlio fosse stata regolata entro il 30 settembre 2001.
(4) CIRCOSTANZE CHE IMPEDISCONO DI RISPETTARE I TEMPI PREVISTI - Ai sensi del paragrafo (1), le circostanze che impediscono a uno straniero l’utilizzo di un numero di visto di immigrazione durante l’anno finanziario 2001 sono:
(A) la chiusura di uffici;
(B) l’annullamento o i ritardi dei servizi postali o dei corrieri ;
(C) l’annullamento o i ritardi dei voli di linea; e
(D) altre chiusure, annullamenti, o ritardi che influiscono sulle procedure o sui viaggi necessari per adempiere alle condizioni previste dalla legge.
(d) ESTENSIONE DELLA SCADENZA DEI VISTI DI IMMIGRAZIONE -
(1) IN GENERALE - Fatti salvi i limiti previsti dall’art. 221(c) della legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1201(c)), qualora un visto di immigrazione rilasciato a uno straniero scada o sia scaduto prima del 31 dicembre 2001, se lo straniero non é riuscito ad entrare negli Stati Uniti a causa dela specifica attività terroristica, il periodo di validità del visto viene prorogato fino al 31 dicembre 2001 a meno che un periodo di validità più lungo non venga altrimenti previsto ai sensi del presente sottotitolo.
(2) CIRCOSTANZE CHE IMPEDISCONO L’INGRESSO - Ai sensi del presente comma le circostanze che impediscono a uno straniero di entrare negli Stati Uniti sono:
(A) la chiusura degli uffici;
(B) l’annullamento o il ritardo dei voli; e
(C) altre chiusure, annullamenti, o ritardi che influiscano sulle procedure specifiche o di viaggio necessarie per soddisfare le condizioni stabilite dalla legge.
(e) ESTENSIONE DELLO STATUS DI “RESIDENTE TEMPORANEO SULLA PAROLA” -
(1) IN GENERALE - Nel caso di concessione della “residenza temporanea sulla parola” da parte dell’Attorney General ai sensi dell’art. 212(d)(5) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1182(d)(5)) che scadeva l’11 settembre 2001, o dopo, se lo straniero beneficiario della misura non é riuscito a tornare negli Stati Uniti prima della data di scadenza come risultato diretto della specifica attività terroristica , la concessione della “residenza temporanea sulla parola” verrà considerata prorogata per ulteriori 90 giorni.
(2) CIRCOSTANZE CHE IMPEDISCONO IL REINGRESSO - Ai sensi di questo comma le circostanze che impediscono a uno straniero di ritornare per tempo negli Stati Uniti sono:
(A) la chiusura degli uffici;
(B) l’annullamento dei voli o ritardi; e
(C) altre chiusure, annullamenti o ritardi che interferiscono negativamente sulla trattazione dei casi o sui viaggi necessari per adempiere alle condizioni previste dalla legge.
(f) PARTENZA VOLONTARIA - Fatto salvo quanto previsto dall’art. 240B della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1229c), se il periodo di partenza volontaria previsto da tale articolo é scaduto nel periodo intercorrente tra l’11 settembre 2001, e l’11 ottobre 2001, tale periodo di partenza volontaria viene considerato prorogato di ulteriori 30 giorni.

Art. 423 AIUTI UMANITARI PER CONIUGI E FIGLI SOPRAVVISSUTI
(a) TRATTAMENTO COME CONGIUNTI STRETTI -
(1) CONIUGI - A prescindere dalla seconda frase dell’art. 201(b)(2)(A)(i) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1151(b)(2)(A)(i)), nel caso in cui lo straniero sia il coniuge di un cittadino degli Stati Uniti al momento della morte del cittadino e non sia legalmente separato da questi al momento della sua morte, se il cittadino é morto come conseguenza diretta della specifica attività terroristica, lo straniero (e ciascun figlio dello straniero) continuerà a mantenere, ai sensi dell’art.201(b) di tale Legge, lo status di congiunto stretto dopo la data del decesso del cittadino, ma solo se lo straniero inoltra un’istanza ai sensi dell’art. 204(a)(1)(A)(ii) di tale legge entro due anni da tale data e solo fino al giorno in cui si risposerà. Ai sensi dell’articolo 204(a)(1)(A)(ii), uno straniero che ha ottenuto assistenza ai sensi della frase precedente sarà considerato uno “straniero coniuge” così come specificato nella seconda frase dell’art. 201(b)(2)(A)(i) di tale Legge.
(2) FIGLI -
(A) IN GENERALE - Nel caso di uno straniero figlio di un cittadino degli Stati Uniti al momento della morte di quest’ultimo, qualora il decesso sia dovuto alla specifica attività terroristica, egli continuerà a mantenere ai sensi dell’art. 201(b) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1151(b)), lo status di parente stretto dopo la data del decesso del cittadino (indipendentemente dai successivi cambiamenti di età o di status civile), ma solo se inoltra una istanza ai sensi del sottoparagrafo (B) entro due anni da tale data.
(B) ISTANZE - Uno straniero descritto nel sottoparagrafo (A) può inoltrare un’ istanza all’Attorney General per essere classificato ai sensi dell’art.201(b)(2)(A)(i) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1151(b)(2)(A)(i)). Ai sensi di tale legge tale istanza sarà considerata inoltrata ai sensi dell’art. 204(a)(1)CA) della Legge (8 U.S.C. 1154(a)(1)(A)).
(b) CONIUGI, FIGLI MINORI, FIGLI E FIGLIE NON SPOSATI DI STRANIERI RESIDENTI PERMANENTEMENTE
(1) IN GENERALE - Chiunque sia coniuge, figlio minore o figlio/a non sposato di uno straniero descritto nel paragrafo (3), oggetto di una istanza per essere classificato come immigrato garantito dalla famiglia ai sensi dell’art. 203(a)(2) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1153(a)(2)), presentata da tale straniero prima dell’11.9.2001, sarà considerato (se il coniuge, figlio minore, figlio/a non sia già stato ammesso o autorizzato a risiedere permanentemente entro tale data) idoneo a richiedere lo status privilegiato ai sensi di tale articolo con la medesima data di priorità di quella assegnata prima del decesso descritto nel paragrafo (3)(A). Non sarà richiesta la presentazione di nuova istanza. Tale coniuge, figlio minore o figlio/a avrà diritto a un rinvio e al permesso di lavoro.
(2) ISTANZE AUTOCERTIFICATE - Chiunque sia coniuge, figlio minore o figlio/a non sposato di uno straniero descritto nel paragrafo (3) che non sia in possesso dei requisiti per una ricchiestadi classificazione come immigrato garantito dalla famiglia, ai sensi dell’articolo 203(a)(2) della legge sull’Immigrazione e la Nazionalità, può inoltrare un’istanza per ottenere tale classificazione presso l’Attorney General, se si trovava negli Stati Uniti l’11.9.2001. Tale coniuge, figlio minore o figlio/a potrebbe avere diritto a un rinvio del procedimento e alpermesso di lavoro.
(3) STRANIERI DESCRITTI - Uno straniero é descritto nel presente paragrafo se:
(A) è morto a seguito di una specifica attività terroristica ; e
(B) il giorno del decesso, era legalmente ammesso a risiedere permanentemente negli USA.
(c) RICHIESTA DI REGOLARIZZAZIONE DELLO STATUS DA PARTE DEL CONIUGE O DEI FIGLI DI IMMIGRATI PER MOTIVI DI LAVORO -
(1) IN GENERALE - Qualsiasi straniero che il 10 settembre 2001 era il coniuge o il figlio di uno straniero descritto nel paragrafo (2), e che ha chiesto la regolarizzazione del suo status prima del decesso descritto nel paragrafo (2) (A), ha il diritto al trattamento della sua richiesta come se tale decesso non fosse avvenuto.
(2) STRANIERI DESCRITTI - Uno straniero é descritto in questo paragrafo se:
(A) é morto come diretta conseguenza della specifica attività terroristica; e
(B) il giorno precedente a tale decesso era:
(i) uno straniero legalmente ammesso alla residenza permanente negli USA avendo ottenuto un visto ai sensi dell’art. 203(b) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1153(b)); o
(ii) aveva fatto richiesta di regolarizzazione del suo status al fine di essere considerato uno straniero, così come descritto dalla clausola (i), ammissibile negli Stati Uniti per risiedervi permanentemente.
(d) RINUNCIA ALLO STATO DI INDIGENZA - Nel determinare l’ammissibilità di uno straniero cui siano stati accordati i benefici previsti dal presente articolo, non verranno applicati i motivi di inammissibilità specificati nell’articolo 212(a)(4) della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C 1182(a)(4)).

Art. 424 LIMITI DI ETÁ PER LA TUTELA DEI FIGLI
Ai sensi dell’applicazione della Legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (8 U.S.C. 1101 e seguenti.), nel caso di uno straniero:
(1) che ha compiuto il 2l° anno di età nel settembre 2001 e che é beneficiario di un’istanza o richiesta presentata ai sensi di tale Legge il giorno stesso o prima dell’11 settembre 2001, lo stesso sarà considerato minore ancora per 90 giorni a partire dal suo 21° compleanno al fine di decretare tale istanza o richiesta, e
(2) che ha compiuto il 21° anno di età in data successiva al settembre 2001 e che é il beneficiario di un’istanza o richiesta presentata ai sensi di tale Legge il giorno stesso o prima dell’11 settembre 2001, lo stesso sarà considerato minore ancora per 45 giorni a partire dal suo 21° compleanno al fine di decretare tale istanza o richiesta.

Art. 425 AIUTI AMMINISTRATIVI TEMPORANEI
A sensi umanitari o per tutelare l’unità familiare, l’Attorney General può fornire temporaneamente aiuti amministrativi a qualsiasi straniero che:
(1) era legalmente presente negli Stati Uniti il 10 settembre 2001;
(2) in quella data era coniuge, genitore o figlio di una persona morta o resa invalida come diretta conseguenza dela specifica attività terroristica ; e
(3) non aveva altrimenti diritto a ricevere aiuti ai sensi di altre norme del presente sottotitolo.

Art. 426 PROVA DEL DECESSO, INVALIDITÀ O PERDITA DEL LAVORO
(a) IN GENERALE - L’Attorney General stabilirà i requisiti delle prove attestanti, ai sensi del presente sottotitolo, che uno dei seguenti eventi sia stato diretta conseguenza della specifica attività terroristica:
(1) Morte.
(2) Invalidità.
(3) Perdita del lavoro a causa di un danno materiale o della distruzione di un’attività economica.
(b) RINUNCIA AI REGOLAMENTI - L’Attorney General applicherà quanto più velocemente possibile il dettato del comma (a). L’Attorney General non è sottoposto all’obbligo di promulgare regolamenti prima di attuare questo sottotitolo.

Art. 427 NESSUN BENEFICIO AI TERRORISTI O AI FAMILIARI DEI TERRORISTI
Fatta salva qualsiasi altra norma prevista dal presente sottotitolo, nessuna sua parte potrà essere interpretata per concedere benefici o aiuti a:
(1) qualsiasi individuo colpevole della specifica attività terroristica; o
(2) qualsiasi familiare di un soggetto indicato nel paragrafo (1).

Art. 428 DEFINIZIONI
(a) APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE SULL’IMMIGRAZIONE E LA NAZIONALITA’ - Fatto salvo quanto altrimenti previsto nel presente sottotitolo, le definizioni impiegate nella legge sull’Immigrazione e la Nazionalità (escluse le definizioni unicamente applicabili al Titolo III di questa legge) sono valide per l’applicazione del presente sottotitolo.
(b) SPECIFICA ATTIVITA’ TERRORISTICA - Ai sensi del presente sottotitolo, il termine “specifica attività terroristica” significa qualsiasi attività terroristica condotta contro il Governo o il Popolo degli Stati Uniti il giorno 11 Settembre 2001.


TITOLO V
RIMUOVERE GLI OSTACOLI PER LE INDAGINI SUL TERRORISMO


Art. 501 POTERE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI ELARGIRE RICOMPENSE AL FINE DI COMBATTERE IL TERRORISMO
(a) RICOMPENSE PER COMBATTERE IL TERRORISMO - I fondi a disposizione dell’Attorney General possono essere utilizzati per pagare le ricompense offerte mediante pubbliche richieste di assistenza da parte del Dipartimento della Giustizia per combattere il terrorismo e difendere la Nazione da atti di terrorismo, secondo le procedure e le disposizioni stabilite dal Ministro stesso.
(b) CONDIZIONI - Le ricompense saranno regolamentate nel modo seguente:
(1) in misura pari o superiore a 250 mila dollari, con la personale approvazione dell’Attorney General o del Presidente;
(2) con comunicazione scritta dell’Attorney General ai Presidenti o ai membri dei Commissioni Bilancio e Giustizia del Senato e della Camera dei Rappresentanti entro 30 giorni dall’autorizzazione di una ricompensa prevista dal paragrafo (1);
(3) ogni organo dell’esecutivo o reparto militare (quali definiti, rispettivamente, dagli artt. 105 e 102, Titolo 5, Codice degli Stati Uniti) può destinare fondi all’Attorney General per il pagamento delle ricompense;
(4) il diniego dell’autorizzazione al pagamento da parte dell’Attorney General e l’ammontare della ricompensa non sono soggette a revisione da parte dell’autorità giudiziaria;
(5) le ricompense di cui alla presente disposizione non sono soggette alle limitazioni di spesa previste dalla legge per il pagamento di singole ricompense o cumulative, salvo esplicito riferimento della norma alla disposizione stessa. La ricompensa ai sensi della presente norma non concorrerà al raggiungimento del tetto di spesa complessivo previsto dalle disposizioni vigenti per il pagamento di ricompense.

Art. 502 POTERE DEL SEGRETARIO DI STATO DI ELARGIRE RICOMPENSE
L’art. 36 della Legge sulle Attribuzioni Fondamentali del Dipartimento di Stato del 1956 (Legge Pubblica 885, 1 agosto 1956; 22 U.S.C. 2708) è modificato:
(1) nel comma (b) -
(A) paragrafo (4), con l’eliminazione di “o” alla fine del periodo;
(B) paragrafo (5), con l’eliminazione del punto alla fine del periodo e l’inserimento di “includendo lo smaltimento totale o la significativa disarticolazione di un’organizzazione; o”; e
(C) con l’aggiunta alla fine del periodo di quanto segue:
“(6) l’identificazione o la localizzazione di un individuo che abbia una posizione di vertice nella dirigenza di un’organizzazione terroristica.”;
(2) nel comma (d), con l’eliminazione dei paragrafi (2) e (3) e la riformulazione del paragrafo (4) in (2); e
(3) nel comma (e)(1), con l’inserimento di “, salvo espressa autorizzazione del Segretario di Stato, avendo questi stabilito che il pagamento di una ricompensa o l’aumento del relativo importo siano necessari per combattere il terrorismo o difendere la Nazione da atti di terrorismo.” di seguito “5 milioni di dollari”.

Art. 503 IDENTIFICAZIONE DEI TERRORISTI O ALTRI AUTORI DI REATI VIOLENTI ATTRAVERSO IL DNA
L’Art. 3(d)(2) della Legge per l’Eliminazione dell’Arretrato delle Analisi del DNA del 2000 (42 U.S.C. 14135a(d)(2) è modificato come segue:
“(2) Per le finalità del presente articolo, sulla base delle determinazioni dell’Attorney General, oltre ai reati indicati nel paragrafo
(1), i seguenti reati saranno trattati quali reati federali:
“(A) ogni reato elencato nell’art. 2332b(g)(5)(B) del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti;
“(B) ogni reato violento (come definito dall’art. 16, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti);
“(C) ogni tentativo o associazione a delinquere finalizzata a commettere qualsiasi reato tra quelli sopra indicati”.

Art. 504 COORDINAMENTO CON LA POLIZIA GIUDIZIARIA
(a) INFORMTIVE ACQUISITE MEDIANTE CONTROLLI CON SISTEMI ELETTRONICI - L’art. 106 della normativa FISA del 1978 (50 U.S.C. 1806) è modificato con l’aggiunta alla fine di quanto segue:
“(k)(1) I funzionari federali che effettuano controlli con sistemi elettronici per acquisire intelligence straniero ai sensi del presente titolo possono consultare gli appartenenti alle Forze di Polizia per coordinare le attività investigative o di protezione nei confronti di:
“(A) attentati effettivi o potenziali o altri gravi atti di ostilità da parte di una potenza straniera o di un suo agente ;
“(B) atti di sabotaggio o terrorismo internazionale da parte di una potenza straniera o di un suo agente; o
“(C) attività di intelligence clandestine da parte di un servizio informativo o di una rete o di un agente appartenente ad una potenza straniera.
“(2) Il coordinamento autorizzato ai sensi del paragrafo (1) non escluderà l’autorizzazione obbligatoria prevista dall’art. 104(a)(7)(B) o l’emissione di un provvedimento ai sensi dell’art. 105”.
(b) INFORMATIVE ACQUISITE A SEGUITO DI PERQUISIZIONE PERSONALE - L’art. 305 della Legge FISA del 1978 (50 U.S.C. 1825) è modificato con l’aggiunta alla fine di quanto segue:
“(k)(1) I funzionari federali che effettuano una perquisizione personale al fine di acquisire informazioni di intelligence straniero ai sensi del presente articolo possono consultare gli appartenenti alle Forze di Polizia per coordinare le attività investigative o di protezione nei confronti di:
“(A) attentati effettivi o potenziali o altri gravi atti di ostilità da parte di una potenza straniera o di un suo agente;
“(B) atti di sabotaggio o terrorismo internazionale da parte di una potenza straniera o di un suo agente; o
“(C) attività di intelligence clandestine da parte di un servizio informativo, di una rete o di un agente appartenenti ad una potenza straniera.
“(2) Il coordinamento previsto ai sensi del paragrafo (1) non escluderà l’autorizzazione obbligatoria prevista dall’art. 303(a)(7) o l’emissione di un provvedimento ai sensi dell’art. 304”.

Art. 505 AUTORITA’ PREPOSTE ALLA SICUREZZA NAZIONALE
(a) DATI RELATIVI AD INTESTATARI E TABULATI TELEFONICI - L’art. 2709(b) del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato:
(1) nella parte che precede il paragrafo (1), con l’inserimento di “presso la sede del Bureau (FBI) o un Agente Speciale responsabile di un ufficio distaccato designato dal Direttore” di seguito a “Assistente del Direttore”;
(2) nel paragrafo (1) -
(A) eliminando “con incarico non inferiore a Vice Assistente del Direttore”; e
(B) eliminando “fatto in modo” e tutto ciò che segue ed inserendo “fatto in modo che il nome, indirizzo, durata dell’abbonamento di utenza e dati relativi alle bollette richiesti siano rilevanti per esigenze investigative autorizzate ai sensi di protezione dal terrorismo internazionale o da attività clandestine di intelligence, purchè dette indagini non siano condotte, nei confronti di una persona degli Stati Uniti sulla sola base di attività tutelate dal primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti; e”; e
(3) nel paragrafo (2) -
(A) eliminando “con incarico non inferiore a Vice Assistente del Direttore”; e
(B) eliminando “fatto in modo” e tutto ciò che segue ed inserendo “fatto in modo che l’informativa richiesta sia rilevante per indagini autorizzate per fini di protezione dal terrorismo internazionale o da attività clandestine di intelligence, purchè dette indagini non siano condotte nei confronti di persona degli Stati Uniti sulla sola base di attività tutelate dal primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti.”.
(b) ARCHIVI FINANZIARI - L’art. 1114(a)(5)(A) della Legge sul Diritto alla Riservatezza Finanziaria del 1978 (12 U.S.C. 3414(a)(5)(A) è modificato:
(1) inserendo “con incarico non inferiore a Vice Assistente del Direttore presso la sede centrale del FBI o di Agente Speciale responsabile di un ufficio distaccato designato dal Direttore” di seguito a “persona designata”; e
(2) eliminando “richiesti” e tutto quanto segue ed inserendo “richiesti per soddisfare esigenze investigative autorizzate nell’ambito di attività di contro-intelligence straniero per fini di tutela dal terrorismo internazionale o da intelligence clandestino, purchè dette indagini nei confronti di persona degli Stati Uniti non siano condotte sulla sola base di attività tutelate dal primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti.”.
(c) RELAZIONE SUI CONSUMATORI - L’art. 624 della Legge sulla Correttezza nella Gestione dei dati relativi al Credito (15 U.S.C. 1681u) è modificato:
(1) nel comma (a) -
(A) con l’inserimento “con incarico non inferiore a Vice Assistente del Direttore presso la sede centrale del FBI o di Agente Speciale responsabile di ufficio distaccato designato dal Direttore” di seguito alla prima ricorrenza di “persona designata”; e
(B) con l’eliminazione di “per iscritto che” e tutto ciò che segue fino alla fine del comma e l’inserimento di: “per iscritto, che tale informazione è richiesta per eseguire investigazioni autorizzate ai fini di tutela dal terrorismo internazionale o da intelligence clandestino, purchè dette indagini nei confronti di persona degli Stati Uniti non siano condotte sulla sola base di attività tutelate dal primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti”;
(2) nel comma (b) -
(A) con l’inserimento di “con un incarico non inferiore a Vice Assistente del Direttore presso la sede centrale del FBI o di Agente Speciale responsabile di ufficio distaccato designato dal Direttore” di seguito alla prima ricorrenza di “persona designata”; e
(B) con l’eliminazione di “per iscritto che” e tutto ciò che segue fino alla fine del comma e l’inserimento di: “per iscritto, che tale informazione è richiesta per eseguire investigazioni autorizzate ai fini di tutela dal terrorismo internazionale o da intelligence clandestino, purchè dette indagini non siano condotte nei confronti di persona degli Stati Uniti sulla sola base di attività tutelate dal primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti”; e
(3) nel comma (c) -
(A) con l’inserimento di “con un incarico non inferiore a Vice Assistente del Direttore presso la sede centrale del FBI o di Agente Speciale responsabile di ufficio distaccato designato dal Direttore” di seguito alla prima ricorrenza di “persona designata” ; e
(B) con l’eliminazione di “in udienza a porte chiuse che ” e tutto quanto segue fino a “Stati ” e l’inserimento di “in udienza a porte chiuse che i dati sui consumatori sono richiesti per soddisfare esigenze investigative autorizzate nell’ambito di attività di contro-intelligence straniero per fini di tutela dal terrorismo internazionale o da intelligence clandestino, purchè dette indagini non siano condotte nei confronti di persona degli Stati Uniti sulla sola base di attività tutelate dal primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti.”.

Art. 506 AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA DEL SECRET SERVICE
(a) CONFLITTO DI COMPETENZE AI SENSI DEL 18 U.S.C. 1030 – L’art. 1030(d) del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti è così modificato:
“(d)(1) Il Secret Service degli Stati Uniti avrà, in aggiunta ad ogni altro organismo avente già tale competenza, il potere di svolgere indagini sui reati previsti dal presente articolo.
“(2) Le funzioni primarie di indagine sui reati previsti dal comma (a)(1) saranno attribuite al Federal Bureau of Investigation quando sussistano ipotesi di spionaggio, contro-intelligence straniero, informazioni di cui ne è vietata la divulgazione non autorizzata per motivi di sicurezza nazionale o di rapporti internazionali, ovvero in relazione a Dati Riservati (secondo la definizione data dall’art. 11y della Legge sull’Energia Atomica del 1954 (42 U.S.C. 2014(y)), salvo i reati che abbiano effetti sui doveri del Secret Service nell’esecuzione delle disposizione di cui all’art. 3056(a) del presente titolo.
“(3) Dette funzioni saranno esercitate conformemente ad un accordo che sarà stipulato tra il Ministro del Tesoro e l’Attorney General.”
(b) RI-ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE AI SENSI DEL 18 U.S.C. 1344 -
L’art. 3056(b)(3) del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l’eliminazione di “frodi con carte di credito e bancomat, documenti di identità falsi o apparecchiature false” e l’inserimento “accesso a frodi mediante apparecchiature, documenti d’identità o apparecchiature fraudolente, ovvero qualsiasi frode, attività criminale o illecita condotta all’interno o in danno di istituti finanziari assicurati a livello federale”.

Art. 507 DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEGLI ARCHIVI SCOLASTICI
L’art. 444 della Legge di Regolamentazione Generale dell’Istruzione (20 U.S.C. 1232g) è modificato con l’aggiunta di seguito al comma (i) del nuovo comma (j):
“(j) INDAGINI E REPRESSIONE DEL TERRORISMO -
“(1) IN GENERALE – In deroga alle disposizioni di cui ai commi da (a) a (i) o di ogni altra legge dello Stato, l’Attorney General (o ogni altro funzionario o impiegato federale con incarico non inferiore di Assistente dell’Attorney General da questi designato) può presentare richiesta scritta ad un tribunale competente di giurisdizione per ottenere l’emissione di un provvedimento ex parte con cui si richieda ad un ente o istituzione scolastica di consentire all’Attorney General (o a persona da questi designata) di:
“(A) acquisire informazioni scolastiche in possesso dell’ente o istituto d’istruzione che siano rilevanti agli effetti di indagini o procedimenti legittimi in relazione ai reati previsti dall’art. 2332b(g)(5)(B) del Titolo 18 Codice degli Stati Uniti, ovvero per atti di terrorismo interno o internazionale quali definiti dall’art. 2331 del medesimo Titolo; e
“(B) per le finalità ufficiali inerenti indagini o procedimenti relativi ad un reato definito dal paragrafo (1)(A), conservare, divulgare ed utilizzare i dati richiesti (anche per fini di prova nel processo o in altro procedimento amministrativo o giudiziario), nel rispetto delle direttive impartite dall’Attorney General, previa consultazione con il Segretario, in materia di tutela della riservatezza.
“(2) RICHIESTA ED APPROVAZIONE -
“(A) IN GENERALE - La richiesta presentata conformemente al paragrafo (1) dovrà attestare la sussistenza di fatti specifici e chiaramente definibili che diano ragione di ritenere che le informazioni scolastiche abbiano probabilità di contenere le informazioni di cui al paragrafo (1) (A).
“(B) La corte emetterà un provvedimento quale indicato dal paragrafo (1) qualora ritenga che la relativa richiesta è provvista dell’autorizzazione descritta nel sottoparagrafo (A).
“(3) TUTELA DELL’ENTE O ISTITUTO SCOLASTICO – Un ente o istituto scolastico che, in buona fede, produce dati d’archivio conformemente ad un provvedimento emesso ai sensi del presente comma non ne sarà responsabile nei confronti di alcuno.
“(4) TENUTA DEGLI ARCHIVI – Il comma (b)(4) non applica ai dati scolastici soggetti ad un provvedimento della corte previsto dal presente comma.

Art. 508 DIVULGAZIONE DEI DATI DERIVANTI DA SONDAGGI NCES (CENTRO NAZIONALE PER LE STATISTICHE SCOLASTICHE)
L’art. 408 della Legge sulla Statistiche Scolastiche Nazionali del 1994 (20 U.S.C. 9007) è modificato con l’aggiunta di seguito al comma (b) del seguente nuovo comma (c) da leggere come segue:
“(c) INDAGINI E REPRESSIONE DEL TERRORISMO -
“(1) IN GENERALE - Indipendentemente dai commi (a) e (b), l’Attorney General (o ogni altro funzionario o impiegato federale con incarico non inferiore di Assistente dell’Attorney General da questi designato) può presentare richiesta scritta ad un tribunale competente di giurisdizione al fine di ottenere l’emissione di un’autorizzazione ex parte richiedendo al Segretario di consentire all’Attorney General (o a persona da questi designata) di:
“(A) acquisire rapporti, dati ed informative (incluse quelle che consentano l’identificazione dei singoli individui) in possesso del centro che siano rilevanti per le esigenze di indagine o processuali inerenti un reato previsto dall’art. 2332b(g)(5)(B) del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, ovvero un reato di terrorismo interno o internazionale quali definiti dall’art. 2331 del medesimo titolo; e
“(B) per finalità ufficiali relative ad indagini o procedimenti per i reati definiti dal paragrafo (1)(A), custodire, divulgare ed utilizzare ((anche per fini di prova nel processo o in altro procedimento amministrativo o giudiziario), nel rispetto delle direttive impartite dall’Attorney General, previa consultazione con il Segretario, in materia di tutela della riservatezza.
“(2) RICHIESTA ED APPROVAZIONE. -
“(A) IN GENERALE - Una richiesta conforme al paragrafo (1) attesterà la sussistenza di fatti specifici e definiti che danno motivo di ritenere che le informazioni richieste rientrino tra quelle previste dal paragrafo (1) (A).
“(B) La corte emetterà un provvedimento del tipo previsto dal paragrafo (1) qualora ritenga che la richiesta sia corredata della documentazione indicata dal sottoparagrafo (A).
“(3) TUTELA - Il funzionario o impiegato del Dipartimento che fornisca in buona fede le informazioni sulla base di un provvedimento emesso ai sensi del presente comma non commetterà violazione del comma (b)(2) e non sarà passibile di azione da parte di alcuno”.


TITOLO VI
PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO, DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA PUBBLICA
E DEI LORO FAMILIARI


Sottotitolo A – Aiuti alle famiglie degli addetti alla Sicurezza Pubblica
Art. 611 RAPIDITA’ NEL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA PUBBLICA IMPEGNATI NELLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE, INDAGINE, SOCCORSO E RICOSTRUZIONE CONSEGUENTI AD UN ATTENTATO TERRORISTICO
(a) IN GENERALE - In deroga alle restrizioni di cui all’art. 1201 co. (b) o alle disposizioni di cui ai relativi commi (c), (d) ed (e), di tale articolo ovvero all’art. 1202, Titolo I della Legge Generale per il Controllo dei Reati e per la Sicurezza nelle Strade del 1968 (42 U.S.C. 3796, 3796a ), sulla base di certificazione (indicante tutti gli aventi diritto ai benefici previsti dall’art. 1201 della Legge) presentata da un ente pubblico, attestante che un proprio addetto alla sicurezza pubblica sia stato ucciso o abbia riportato lesioni gravissime, con conseguente inabilità totale e permanente provocata direttamente o indirettamente dalle ferite subite nell’assolvimento dei doveri previsti dall’art. 1201 della Legge inerenti la prevenzione, indagine, soccorso o la ricostruzione conseguenti ad un attentato terroristico, il Direttore dell’Ufficio per l’Assistenza di Giustizia autorizzerà il pagamento delle indennità economiche agli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di detta certificazione secondo quanto previsto dal paragrafo 1, Parte L di tale Legge (42 U.S.C. 3796 e segg.).
(b) DEFINIZIONI - Per le finalità del presente articolo, i termini “lesioni gravissime”, “ente pubblico” e “addetto alla pubblica sicurezza” hanno il significato loro attribuito dall’art. 1204, Titolo I della Legge Generale per il Controllo dei Reati e la Sicurezza nelle Strade del 1968 (42 U.S.C. 3796b).

Art. 612 MODIFICHE TECNICHE RELATIVE AL RAPIDO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA PUBBLICA DISTINTISI PER IL LORO EROISMO
L’art. 1 della Legge Pubblica 107-37 (Legge per la rapidità del pagamento di specifiche indennità agli addetti alla sicurezza pubblica uccisi o gravemente feriti nell’assolvimento del proprio dovere in occasione degli attentati dell’11 settembre 2001) è modificato mediante:
(1) inserimento prima di “da un” del seguente: “(riportante l’identità degli aventi diritto al pagamento delle indennità previste dall’art. 1201)”;
(2) inserimento di “che abbiano provocato inabilità totale permamente” di seguito a “riportato lesioni gravissime”; e
(3) eliminando “1201(a) ed inserendo “1201”.

Art. 613 AUMENTI RETRIBUTIVI PREVISTI PER GLI ADDETTI ALLA SICUREZZA PUBBLICA
(a) PAGAMENTO - L’art. 1201(a) della Legge Generale per il Controllo dei Reati e la Sicurezza nelle Strade del 1968 (42 U.S.C. 3796) è modificato con l’eliminazione di “100.000 dollari” e l’inserimento di “250.000 dollari”.
(b) APPLICABILITA’ - La modifica di cui al comma (a) è applicabile ad ogni decesso o inabilità verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2001.

Art. 614 PROGRAMMA DELL’UFFICIO DELLA GIUSTIZIA
L’art. 112 del Titolo I dell’art. (101(b) della divisione A della Legge Pubblica 105-277 e l’art. 108(a) dell’Appendice A alla Legge Pubblica 106-113 (113 Stat. 1501A-20 ) sono modificati:
(1) con l’inserimento di seguito ad ogni ricorrenza di “quell’Ufficio” di “(incluso, in deroga ad ogni disposizione di legge contraria (salvo sia fatto espresso riferimento alla presente norma) ogni organizzazione che gestisca i vari programmi istituiti dal Titolo 1 della Legge Pubblica 90-351)”; e
(2) con l’inserimento di “funzioni, incluso ogni” di seguito a “tutti”.

Sottotitolo B – Emendamenti alla Legge del 1984 sulle vittime di atti criminali
Art. 621 FONDO PER LE VITTIME DI ATTI CRIMINALI
(a) DONAZIONI AL FONDO - L’art. 1402(b) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10601(b)) è modificato:
(1) nel paragrafo (3) con l’eliminazione di “e” alla fine dello stesso;
(2) nel paragrafo (4) con l’eliminazione del punto alla fine e l’inserimento di”; e”; e
(3) con l’aggiunta alla fine di quanto segue:
“(5) ogni regalo, lascito o donazione al Fondo da parte di individui o entità privati.”.
(b) FORMULA PER LA DISTRIBUZIONE DEI FONDI - L’art. 1402 (c) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10601(c) è modificato come segue:
“(c) DISTRIBUZIONE DEI FONDI; MANTENIMENTO DELLE SOMME NEL FONDO; DISPONIBILITA’ DI SPESA SENZA LIMITAZIONI IMPOSTE DALL’ANNO FISCALE -
“(1) Subordinatamente alle disponibilità nel Fondo, il Direttore devolverà per ciascun anno fiscale a decorrere dal 2003 non meno del 90% e non più del 110% del denaro distribuito nel corso dell’anno fiscale precedente, salvo il caso in cui, disponendo il Fondo di somme che superano del doppio quelle distribuite nell’anno precedente, il Direttore avrà facoltà di devolvere fino ad un massimo del 120%.
“(2) In ciascun anno fiscale il Direttore distribuirà denaro del Fondo secondo le modalità prescritte dal comma (d). Tutte le somme non distribuite nel corso di un anno fiscale rimarranno nelle riserve del Fondo per essere assegnate nel successivo anno fiscale, senza essere assoggettate alle relative limitazioni”.
(c) ASSEGNAZIONE DI FONDI PER RIMBORSI O SOVVENZIONI - L’art. 1402(d)(4) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10601(d)(4) è modificato:
(1) con l’eliminazione di “depositato in” e l’inserimento di “da distribuire da”;
(2) nel sottoparagrafo (A), con l’eliminazione di “48,5” e l’inserimento di “47,5”;
(3) nel sottoparagrafo (B), con l’eliminazione “48,5” e l’inserimento di “47,5”; e
(4) nel sottoparagrafo (C), con l’eliminazione di “3” e l’inserimento di “5”.
(d) RISERVE PER LE EMERGENZE ANTI-TERRORISMO - L’art. 1402(d)(5) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10601(d)(5) è modificato nel seguente modo:
“(5)(A) Oltre alle somme di cui ai paragrafi (2), (3) e (4), il Direttore ha facoltà di costituire riserve fino a 50.000.000 di dollari dalla consistenza assegnata al Fondo per gli interventi relativi ai dirottamenti aerei e atti terroristici dell’11 settembre 2001 come fondo di riserva per le emergenze anti-terrorismo. Il Direttore potrà reintegrare le somme così utilizzate nel corso dei successivi anni fiscali riservando fino al 5% della consistenza residua del Fondo al netto delle assegnazioni di cui ai paragrafi (2), (3) e (4). Tali riserve non supereranno i 50.000.000 di dollari.
“(B) Le riserve per le emergenze anti-terrorismo di cui al sottoparagrafo (A) sono utilizzabili per integrare le sovvenzioni previste dall’art. 1404B e risarcire le vittime del terrorismo internazionale conformemente all’art. 1404C.
“(C) Le riserve per le emergenze anti-terrorismo costituite ai sensi del sottoparagrafo (A) possono essere conservate e riportate negli anni fiscali successivi. In deroga al comma (c) e all’art. 619 della Legge di Bilancio del 2001 per i Dipartimenti del Commercio e della Giustizia, dello Stato, della Magistratura e Agenzie correlate , (e a prescindere dalle restrizioni imposte alle obbligazioni del Fondo da leggi future, salvo il caso vi sia espresso riferimento alla presente norma), rispetto a tali riserve le obbligazioni derivanti dalle somme depositate o disponibili nel Fondo non saranno soggette a restrizioni”.
(e) VITTIME DELL’11 SETTEMBRE 2001 - In relazione alle somme costituite nel Fondo per le Vittime di Reati in relazione ai dirottamenti e agli atti di terrorismo dell’11 settembre 2001 (incluse le relative ricerche, i soccorsi, gli aiuti, l’assistenza e le altre attività connesse) non saranno assoggettabili a restrizioni le obbligazioni derivanti dalle somme depositate o disponibili nel Fondo, in deroga a:
(1) l’art. 619 della Legge di Bilancio del 2001 per i Dipartimenti del Commercio e della Giustizia, dello Stato, della Magistratura e Agenzie correlate ed a ogni altra restrizione relativa alle obbligazioni del Fondo prevista da detta legge per l’Anno Fiscale 2002; e
(2) i commi (c) e (d) dell’art. 1402 della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10601).

Art. 622 COMPENSI ECONOMICI PER LE VITTIME DI ATTI CRIMINALI
(a) ASSEGNAZIONE DI FONDI PER FINI DI RISARCIMENTO ED ASSISTENZA - I paragrafi (1) e (2) dell’art. 1403(a) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10602(a)) sono modificati con l’inserimento di “nell’anno fiscale 2002 e del 60 % per gli anni fiscali successivi” di seguito a “40%”.
(b) LOCALIZZAZIONE DEI REATI RISARCIBILI - L’art. 1403(b)(6)(B) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10602(b) (6)(B) ) è modificato con l’eliminazione di “sono fuori dagli Stati Uniti (se il reato da risarcire è il terrorismo quale definito dall’art. 2331 del Titolo 18), o”;
(c) RAPPORTO TRA RISARCIMENTO DELLA VITTIMA DI REATO E PROGRAMMI FEDERALI DI AMMISSIBILITA’ AI BENEFICI FINANZIARI SULLA BASE DEL REDDITO L’art. 1403 della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10602) è modificato con l’eliminazione del comma (c) e l’inserimento di quanto segue:
“(c) ESCLUSIONE AI FINI DEL CALCOLO DEL REDDITO - In deroga ad ogni disposizione (escluso il Titolo IV della Legge Pubblica 107-42) relativa al calcolo del massimo del reddito, risorse e patrimonio ai fini dell’ammissione ai benefici previsti dai programmi federali, statali o locali finanziati con fondi federali per l’assistenza medica o di altro tipo (ovvero per il pagamento o il rimborso dei costi sostenuti), le indennità ricevute dalle vittime di reati ai sensi della presente norma non si sommeranno al loro reddito, risorse e patrimonio né comporteranno una riduzione di quanto previsto dai programmi federali, statali o locali finanziati con fondi federali, salvo il caso in cui l’ammontare complessivo delle somme versate al richiedente da tutti i programmi federali, statali e locali sia sufficiente a compensarlo delle perdite subite a causa del reato”.
(d) DEFINIZIONE DI “REATO RISARCIBILE” E “STATO” - L’art. 1403(d) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10602(d)) è modificato:
(1) nel paragrafo (3) con l’eliminazione di “reati di terrorismo”; e
(2) nel paragrafo (4) con l’inserimento di “Isole Vergini Statunitensi” di seguito a “Commonwealth di Porto Rico”.
(e) RELAZIONE TRA PROGRAMMI PER IL RISARCIMENTO DELLE VITTIME DI REATI E FONDO PER IL RISARCIMENTO DELLE VITTIME DELL’11 SETTEMBRE -
(1) IN GENERALE - L’art. 1403 (e) è modificato con l’inserimento di “compresi i programmi istituiti ai sensi del Titolo IV della Legge Pubblica 107-42,” di seguito a “programma federale,”.
(2) RISARCIMENTO - In relazione ai risarcimenti previsti dal Titolo IV della Legge Pubblica 107-42, la mancata corresponsione da parte di un programma del risarcimento altrimenti previsto dall’art. 1403 della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10602) successivamente alla data di validità delle disposizioni definitive emesse in esecuzione dell’art. 407 della Legge Pubblica 107-42, non renderà tale programma ineleggibile per future concessioni ai sensi della Legge per le Vittime di Reati del 1984.

Art. 623 ASSISTENZA ALLE VITTIME DI ATTI CRIMINALI
(a) ASSISTENZA ALLE VITTIME NEL DISTRETTO DI COLOMBIA, PORTO RICO ED ALTRI TERRITORI E POSSEDIMENTI - L’art. 1404(a) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10603(a)) è modificato con l’aggiunta alla fine di: quanto segue:
“(6) Un’ agenzia del governo federale che svolga localmente funzioni di polizia giudiziaria nel o per conto del Distretto di Colombia, del Commonwealth di Porto Rico, delle Isole Vergini Statunitensi o di ogni altro territorio o possedimento degli Stati Uniti può partecipare al programma per l’assistenza alle vittime di reati ai sensi dei benefici previsti dal presente comma, ovvero per le finalità di cui al comma (c)(1)”.
(b) DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DI PARTICOLARI VITTIME - L’art. 1404(b)(1) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10603(b)(1)) è modificato:
(1) nel sottoparagrafo (D), con l’eliminazione di “e” alla fine;
(2) nel sottoparagrafo (E) con l’eliminazione del punto alla fine e l’inserimento di “; e”; e
(3) con l’aggiunta alla fine di quanto segue:
“(F) non discriminante le vittime che non condividono il modo in cui lo Stato persegue il reato.”.
(c) FONDI PER SOSTENERE LE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE E APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA - L’art. 1404(c)(1)(A) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10603(c)(1)(A) ) è modificato con l’inserimento di “, valutazione del programma, impegno per la sua applicazione” di seguito a “progetti dimostrativi”.
(d) STANZIAMENTO DI FONDI DISCREZIONALI - L’art. 1404(c)(2) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10603(c)(2) ) è modificato:
(1) nel sottoparagrafo (A), con l’eliminazione di “non più di” e l’inserimento di “non meno di”; e
(2) nel sottoparagrafo (B) con l’eliminazione di “non meno di” e l’inserimento di “non più di”.
(e) BORSE DI STUDIO E INTERNATI CLINICI - L’art. 1404(c)(3) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10603(c)(3) ) è modificato:
(1) nel sottoparagrafo (C), con l’eliminazione di “e” alla fine; e
(2) nel sottoparagrafo (D), con l’eliminazione del punto alla fine e l’inserimento di “; e”; e
(3) con l’aggiunta alla fine di quanto segue:
“(E) utilizzare i fondi a disposizione del Direttore ai sensi della presente disposizione -
“(i) per borse di studio e internati clinici; e
“(ii) per svolgere programmi di addestramento e speciali seminari per la presentazione e divulgazione di informazioni risultanti da dimostrazioni, sondaggi e progetti speciali.”.

Art. 624 VITTIME DEL TERRORISMO
(a) RISARCIMENTO ED ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL TERRORISMO INTERNO - L’art. 1404B(b) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10603b(b)) è modificato come segue:
“(b) VITTIME DEL TERRORISMO NEGLI STATI UNITI – Il Direttore ha facoltà di concedere ai singoli Stati i fondi integrativi come previsto dall’art. 1402(d)(5) per il risarcimento e per i programmi di assistenza alle vittime di reati che rientrano nelle categorie previste, ovvero per le organizzazioni che offrono servizi alle vittime, agenzie pubbliche (incluse le amministrazioni federali, statali o locali) ed organizzazioni non governative che forniscono assistenza alle vittime di reati. I fondi saranno utilizzati per interventi d’emergenza, tra cui il pronto intervento in situazioni di crisi, assistenza, risarcimento, addestramento ed assistenza tecnica, assistenza continuativa, anche per la durata delle indagini e procedimenti giudiziari, alle vittime di atti terroristici o di violenze di massa verificatisi negli Stati Uniti.
(b) ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE - L’art. 1404B(a)(1) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10603b(a)(1) ) è modificato con l’eliminazione di “persone non aventi diritto al risarcimento previsto dal Titolo VIII della Legge Generale su Diplomazia, Sicurezza e Anti-terrorismo del 1986”.
(c) RISARCIMENTO ALLE VITTIME DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE - L’art. 1404C(b) della Legge per le Vittime di Reati del 1984 (42 U.S.C. 10603c(b) ) è modificato con l’aggiunta alla fine di “L’ammontare del risarcimento concesso alle vittime ai sensi del presente comma sarà dedotto delle somme corrisposte alle stesse per il medesimo atto di terrorismo internazionale ai sensi del Titolo VIII della Legge Generale su Diplomazia, Sicurezza e Anti-terrorismo del 1986”.


TITOLO VII
MAGGIORE CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELLA PROTEZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE SENSIBILI


Art. 701 AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI A LIVELLO REGIONALE AL FINE DI FACILITARE LE ATTIVITA’ DI CONTRASTO NEGLI ENTI FEDERALI, STATALI O LOCALI IN RELAZIONE AD ATTENTATI TERRORISTICI
L’art. 1301, Titolo I della Legge Generale per il Controllo dei Reati e la Sicurezza nelle Strade del 1968 (42 U.S.C. 3796h) è modificato:
(1) nel comma (a), con l’inserimento di “ed attività terroristiche e associazioni a delinquere finalizzate al terrorismo” di seguito ad “attività”;
(2) nel comma (b):
(A)nel paragrafo (3) con l’eliminazione di “e” dopo il punto e virgola;
(B) con la ridenominazione del paragrafo (4) in paragrafo (5); e
(C) con l’inserimento di seguito al paragrafo (3) di quanto segue:
“(4) istituire ed operare sistemi sicuri di condivisione delle informazioni per accrescere le capacità investigative e giudiziarie degli organi competenti rispetto ad attività e associazioni per delinquere finalizzate al terrorismo per le quali vi sia molteplicità di competenza giurisdizionale; e (5)”; e
(3) inserendo alla fine di quanto segue:
“(d) ASSEGNAZIONE DI FONDI ALL’UFFICIO PER L’ASSISTENZA GIUDIZIARIA - Si autorizza lo stanziamento all’Ufficio per l’Assistenza Giudiziaria di 50 milioni di dollari per l’anno fiscale 2002 e di 100 milioni di dollari per l’anno fiscale 2003 ai fini dell’esecuzione di quanto previsto dalla presente norma.”.


TITOLO VIII
RAFFORZAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENALE PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO


Art. 801 ATTENTATI TERRORISTICI ED ALTRI ATTI DI VIOLENZA CONTRO SISTEMI DI TRASPORTO DI MASSA
Il Capitolo 97, Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti è modificato con l’aggiunta alla fine di quanto segue:
Ҥ 1993. Attentati terroristici ad altri atti di violenza contro sistemi di trasporto pubblico
“(a) DIVIETI DI CARATTERE GENERALE – Chiunque intenzionalmente
“(1) distrugga, faccia deragliare, incendi o impedisca il funzionamento di un veicolo o di un treno;
“(2) collochi o faccia collocare un qualsiasi agente biologico o tossina da utilizzare quale arma, sostanza o strumento di distruzione all’interno, sopra o in prossimità di un veicolo o treno per il trasporto pubblico senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione del fornitore del servizio e con l’intento di mettere in pericolo la sicurezza di qualsiasi dipendente o passeggero del servizio stesso o con incurante disinteresse per le vite umane;
“(3) appicchi il fuoco o collochi un qualsiasi agente biologico o tossina da utilizzare quale arma, ovvero sostanza o strumento di distruzione all’interno, sopra o nei pressi di qualsiasi garage, stazione, struttura, fornitura o edificio utilizzato per operare o per coadiuvare l’operatività di un veicolo o treno addetto al trasporto pubblico, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del fornitore del servizio, essendo a conoscenza o avendo ragione di sapere che tali attività possono probabilmente provocare il deragliamento, il disfunzionamento o la distruzione di un mezzo di trasporto operato o utilizzato dal fornitore del servizio;
“(4) rimuova le pertinenze, danneggi o altrimenti pregiudichi l’operatività di un sistema di segnalazione, inclusi i sistemi di controllo ferroviario, i sistemi centralizzati di trasmissione o i segnali di avviso alle intersezioni ferroviarie, senza autorizzazione del fornitore del servizio di trasporto;
“(5) interferisca con, disabiliti o impedisca l’attività di un addetto alle trasmissioni, conduttore, comandante o persona impegnata nell’effettuare trasmissioni, operare o eseguire la manutenzione di un veicolo o treno adibito al trasporto pubblico con l’intento di mettere a repentaglio la sicurezza di passeggeri o dipendenti del servizio, ovvero con un incurante disdegno della vita di esseri umani;
“(6) compia atti, quale utilizzare armi pericolose, con l’intento di provocare la morte o seri danni fisici a dipendenti o passeggeri del servizio di trasporto pubblico o a chiunque dei predetti si trovi all’interno della proprietà di un fornitore di servizio di trasporto pubblico;
“(7) consapevolmente diffonda o determini la diffusione di notizie false su tentativi certi o presunti in atto per la realizzazione di atti configurabili come reati ai sensi del presente comma; o
“(8) compia tentativi, minacci o si associ al fine di compiere uno dei predetti atti, sarà passibile di multa e della reclusione fino a 20 anni, o entrambi, qualora detti atti siano stati commessi, minacciati o vi sia stata associazione a delinquere per la loro commissione, a bordo, contro o in danno di un fornitore di servizio di trasporto pubblico impegnato in attività di commercio interstatali o con l’estero o in danno di queste, o qualora, nell’esecuzione di tale atto o per coadiuvarne l’esecuzione, la persona responsabile viaggi, comunichi o trasporti materiali attraverso la frontiera tra due Stati.
“(b) AGGRAVANTI DEL REATO - Chiunque commetta un reato previsto dal comma (a) in circostanze nelle quali:
“(1) al momento della commissione del reato, il veicolo o treno adibito al trasporto pubblico trasportava un passeggero; o
“(2) il reato abbia determinato la morte di una persona, sarà passibile delle aggravanti previste del reato o condannato al pagamento di una multa o alla reclusione fino all’ergastolo o entrambe.
“(c) DEFINIZIONI - Nella presente disposizione:
“(1) il termine “agente biologico” ha il significato ad esso attribuito dall’art. 178(1) del presente titolo;
“(2) il termine “arma pericolosa” ha il significato ad esso attribuito dall’art. 930 del presente titolo;
“(3) il termine “strumento di distruzione” ha il significato ad esso attribuito dall’art. 921(a)(4) del presente titolo;
“(4) il termine “sostanza di distruzione” ha il significato ad esso attribuito dall’art. 31 del presente titolo;
“(5) il termine “trasporto pubblico” ha il significato ad esso attribuito dall’art. 53028(a)(7) del Titolo 49, Codice degli Stati Uniti ma in esso saranno compresi gli scuola-bus, i trasporti charter e i bus turistici;
“(6) il termine “gravi lesioni fisiche” ha il significato ad esso attribuito dall’art. 1365 del presente titolo;
“(7) il termine “Stato” ha il significato ad esso attribuito dall’art. 2266 del presente titolo; e
“(8) il termine “tossina” ha il significato ad esso attribuito dall’art. 178(2) del presente titolo.”.
(f) MODIFICA PER CONFORMITA’ – L’analisi del Capitolo 97, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti è modificato con l’aggiunta alla fine di:
“§ Attentati terroristici ed altri atti di violenza contro sistemi di trasporto pubblico”.

Art. 802 DEFINIZIONE DI TERRORISMO INTERNO
(a) DEFINIZIONE DI TERRORISMO INTERNO - L’art. 2331, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti è modificato:
(1) nel paragrafo (1)(B)(iii) con l’eliminazione “mediante omicidio o rapimento” e l’inserimento “mediante strage”, omicidio o rapimento”;
(2) nel paragrafo (3) con l’eliminazione di “e”;
(3) nel paragrafo (4) con l’eliminazione della virgola alla fine e l’inserimento di “; e” ;
(4) con l’aggiunta di quanto segue:
“(5) il termine “terrorismo interno” indica le attività che:
“(A) implicano atti pericolosi per la vita umana che costituiscono violazione della legge penale degli Stati Uniti o di ogni altro Stato;
“(B) appaiono finalizzati a:
(i) ad intimidire o minacciare la popolazione civile;
(ii) influenzare la politica di un governo mediante intimidazione o minacce; o
(iii) influire sull’operato di un governo mediante atti, stragi, omicidi o rapimenti;
“(C) si verificano principalmente nel territorio soggetto alla competenza giurisdizionale degli Stati Uniti.
(b ) MODIFICA PER CONFORMITA’ - L’art. 3077(1), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti è modificato come segue:
“(1) per “atto di terrorismo”si intende un atto di terrorismo interno o internazionale quale definito dall’art. 2331;”.

Art. 803 DIVIETO DI OFFRIRE PROTEZIONE AI TERRORISTI
(a) IN GENERALE - Il Capitolo 113B, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l’aggiunta di seguito all’art. 2338 del seguente nuovo articolo:
“§ 2339 Offrire rifugio o nascondere terroristi”
“(a) Chiunque offra protezione o nasconda una persona sapendo o avendo ragionevole motivo di ritenere che abbia commesso o sia in procinto di commettere un reato previsto dall’art. 32 (relativo alla distruzione di un velivolo o impianti di volo), dall’art. 175 (relativo alle armi biologiche), all’art. 229 (relativo alle armi chimiche), all’art. 831 (relativo ai materiali nucleari), ai paragrafi (2) o (3) dell’art. 844(f) (relativo all’attentato incendiario o dinamitardo di proprietà del governo col rischio di provocare danni a persone fisiche o la loro morte), all’art. 1366(a) (relativo alla distruzione di un impianto per la produzione energetica), all’art. 2280 (relativo alla violenza contro la navigazione marittima), all’art. 2332a (relativo alle armi di distruzione di massa), all’art. 2332b (relativo agli atti di terrorismo che oltrepassano le frontiere nazionali) del presente titolo, all’art. 236(a) (relativo al sabotaggio di impianti nucleari o di carburante) della Legge sull’Energia Atomica del 1954 (42 U.S.C. 2284(a )), o all’art. 46502 (relativo alla pirateria aerea) del Titolo 49, sarà passibile di una multa o della reclusione fino a 10 anni, o entrambe.”.
“(b) La violazione della presente disposizione è perseguibile in qualsiasi distretto giudiziario federale nel quale sia stato commesso il relativo reato, ovvero presso ogni altro distretto giudiziario federale previsto dalla legge.”.
(b) MODIFICA TESTUALE - La rubrica del Capitolo 113B, Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti è modificata con l’inserimento di seguito all’art. 2338 del seguente articolo:
“§2339. Offrire rifugio o nascondere terroristi.”

Art. 804 GIURISDIZIONE SUI REATI COMMESSI CONTRO STRUTTURE USA ALL’ESTERO
L’art. 7, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti è modificato con l’aggiunta alla fine di quanto segue:
“(9) In relazione ai reati commessi da o contro un cittadino degli Stati Uniti, secondo il significato dato al termine dall’art. 101 della Legge sulla Immigrazione e Cittadinanza:
“(A) le sedi diplomatiche, consolari, militari, le altre missioni del Governo o le entità degli Stati Uniti presso Paesi stranieri, inclusi gli edifici, porzioni di essi, il terreno di loro pertinenza o utilità, ovvero utilizzati per le finalità di dette missioni o entità, indipendentemente dalla loro proprietà; e
“(B) le residenze in Paesi stranieri ed il terreno di loro pertinenza o utilità, indipendentemente dalla loro proprietà, utilizzate per le finalità di dette missioni o entità, ovvero in uso al personale degli Stati Uniti a queste assegnato. Il presente paragrafo non sarà in alcun modo interpretato come preminente rispetto ai trattati ed accordi internazionali con i quali vi sia conflitto. Il presente paragrafo non applica ai reati commessi da persona indicata dall’art. 3261(a ) del presente titolo.

Art. 805 SOSTEGNO MATERIALE AL TERRORISMO
(a) IN GENERALE - L’art. 2339A, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato:
(1)nel comma (a):
(A) con l’eliminazione di ,“ negli Stati Uniti”;
(B) con l’inserimento di “229,” di seguito a “175”;;
(C) con l’inserimento di “1993 “ di seguito a “1992”;
(D) con l’inserimento di “, art. 236 della Legge sull’Energia Atomica del 1954 (42 U.S.C. 2284), di seguito a “il presente titolo”;
(E) con l’inserimento di “o 60123(b)” di seguito a “46502”; e
(F) con l’inserimento alla fine del seguente: “una violazione alla presente norma è perseguibile presso qualsiasi distretto giudiziario federale nel quale sia stato commesso il relativo reato, o in qualsiasi altro distretto giudiziario previsto dalla legge.”; e
(2) nel comma (b):
(A) con l’eliminazione di “o altre azioni finanziarie” e l’inserimento “o strumenti monetari o azioni finanziarie”;
(B) con l’inserimento di “parere o assistenza di un esperto” di seguito ad “addestramento”.
(b) MODIFICA TESTUALE - L’art. 19568(c)(7)(D), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti è modificato con l’inserimento di “o 2339B” di seguito a “2339A”

Art. 806 BENI DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE
L’art. 981(a)(1), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l’inserimento di quanto segue :
“(G) Tutti i beni, nazionali o esteri
“(i)appartenenti a individui, entità o organizzazioni dedite alla progettazione o esecuzione di atti di terrorismo interno o internazionale (secondo la definizione dell’art. 2331) contro gli Stati Uniti, cittadini o residenti degli Stati Uniti o loro proprietà, nonché i patrimoni, nazionali o esteri, che consentano ad un individuo di esercitare la propria influenza su tali entità o organizzazioni;
“(ii) acquisiti o in possesso di persona con l’intento e lo scopo di coadiuvare, progettare, condurre o dissimulare un atto di terrorismo interno o internazionale (secondo la definizione dell’art. 2331) contro gli Stati Uniti, cittadini o residenti degli Stati Uniti o loro proprietà; o
(iii) derivanti da, implicato, utilizzato o destinato alla esecuzione di un atto di terrorismo interno o internazionale (secondo la definizione dell’art. 2331) contro gli Stati Uniti, cittadini o residenti degli Stati Uniti o loro proprietà.”.

Art. 807 CHIARIMENTI TECNICI RELATIVI AL SOSTEGNO MATERIALE AL TERRORISMO
Le disposizioni della Legge di Riforma delle Sanzioni Commerciali e di Sviluppo dell’Export del 2000 (Titolo IX della Legge Pubblica 106-387) non saranno in alcun modo interpretate in senso restrittivo né altrimenti influiranno sugli artt. 2339A o 2339B del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti.

Art. 808 DEFINIZIONE DI REATO FEDERALE DI TERRORISMO
L’art. 2332b, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato:
(1) nel comma (f), con l’inserimento di “ed ogni violazione dell’art. 351(e), 844(e), 844(f)(1), 956(b), 1361, 1366(b), 1366(c), 1751(e), 2152 o 2156 del presente titolo” prima di “ed il Segretario”;
(2) nel comma (g)(5)(B) con l’eliminazione delle clausole da (i) a (iii) e l’inserimento di quanto segue:
“(i) gli articoli 32 (relativo alla distruzione di velivoli o impianti per il volo), 37 (relativo alla violenza negli aeroporti internazionali), 81 (relativo all’ incendio nell’ambito di una speciale giurisdizione marittima o territoriale), 175 o 175b (relativi alle armi biologiche), 229 (relativo alle armi chimiche), l’art. 351 (commi (a) (b) (c) o (d) (relativi a omicidio o rapimento di membri del Congresso, Governo e Corte Suprema), 831 (relativo ai materiali nucleari), 842 (m) e (n) (relativo agli esplosivi al plastico), 844 (f)(2) e (3) (relativo ad attentati incendiari o dinamitardi contro proprietà del Governo con pericolo per le vite umane), 844(i) (relativo ad attentati incendiari o dinamitardi contro proprietà adibite per commerci interstatali), 930(c) (relativo all’omicidio o al tentato omicidio nel corso di attentato contro sedi federali con uso di armi pericolose), 956(a) (1) (relativo all’associazione per delinquere finalizzata all’omicidio, rapimento e ferimento di persone all’estero), 1030(a)(1) (relativo alla protezione dei computer), 1030(a)(5)(A)(i) risultante nei danneggiamenti definiti dall’art. 1030(a)(5)(B)da (ii) a (v) (relativo alla protezione dei computer), 1114 (relativo all’omicidio o tentato omicidio di funzionari o impiegati degli Stati Uniti), 1116 (relativo all’omicidio volontario o colposo di funzionari stranieri, ospiti ufficiali o persone che godono di protezione internazionale), 1203 (relativo alla presa in ostaggio), 1362 (relativo alla distruzione di linee, stazioni o sistemi di comunicazione) , 1363 (relativo a danneggiamenti di edifici o proprietà nell’ambito di speciali giurisdizioni marittime e territoriali degli Stati Uniti), 1366(a) (relativo alla distruzioni di impianti energetici), 1751(a) (b) (c) e (d) (relativo all’omicidio e rapimento del Presidente o di membro dello staff presidenziale), 1992 (relativo alla distruzione di treni), 1993 (relativo ad attentati terroristici o altri atti di violenza contro sistemi di trasporto di massa), 2155 (relativo alla distruzioni di materiali, basi o servizi per la difesa), 2280 (relativo alla violenza contro la navigazione marittima), 2281 (relativo alla violenza contro piattaforme marine), 2332 (relativo a determinati omicidi ed altre violenze contro cittadini statunitensi al di fuori del territorio degli USA), 2332a (relativo all’uso di armi di distruzione di massa), 2332b (relativo ad atti di terrorismo che superano le frontiere nazionali), 2339 (relativo alla protezione di terroristi), 2339A (relativo al sostegno materiale del terrorismo), 2339B (relativo al sostegno materiale di organizzazioni terroristiche), o 2340A (relativo alla tortura) del presente titolo;
“(ii) l’art. 236 (relativo al sabotaggio di impianti o carburante nucleare) della Legge sull’Energia Atomica del 1954 (42 U.S.C. 2284); o
“(iii) gli articoli. 46502 (relativo alla pirateria aerea), il secondo periodo dell’art. 46504 (relativo all’aggressione di un equipaggio di volo con armi pericolose) 46505(b)(3) (relativo ad esplosivi ed armi incendiarie o alla messa a repentaglio di vite umane per mezzo delle armi a bordo di un velivolo), 46506 nel caso ricorra un omicidio o un tentato omicidio (relativo all’applicazione di determinate leggi inerenti gli atti a bordo di velivoli) o 60123(b) (relativo alla distruzione di impianti interstatali di gas o liquidi pericolosi) del Titolo 49.”.

Art. 809 IMPRESCRITTIBILITA’ DI ALCUNI REATI DI TERRORISMO:
(a) IN GENERALE – L’art. 3286, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è così modificato:
“§ 3286 Estensione dei termini di prescrittibilità di determinati reati di terrorismo
“(a) TERMINE DI OTTO ANNI - In deroga all’art. 3282, non sarà perseguibile, processabile né punibile la persona che abbia commesso un reato per il quale non sia prevista la pena di morte che implichi una violazione di una disposizione di cui agli artt. 2332b(g)(5)(B), 112, 351(e), 1361, o 1751(e) del presente titolo, degli artt. 46504, 46505, o 46506 del Titolo 49, salvo il caso in cui l’imputazione risulti o l’informazione sia accertata entro 8 anni dal verificarsi del reato. Derogano da tale disposizione i reati previsti dall’art. 3295 cui si applicano i termini di prescrizione previsti dalla stessa norma.
“(b) IMPRESCRITTIBILITA’ - In deroga ad ogni altra disposizione di legge, può darsi luogo all’imputazione o all’accertamento dell’informazione in qualunque momento non soggetto a prescrizione nelle ipotesi di reato previste dall’art. 2332b(g)(5)(B), qualora il reato abbia determinato o potuto prevedibilmente determinare un pericolo per la vita o l’incolumità fisica di terzi.”.
(b) APPLICAZIONE - Le modifiche apportate dal presente articolo si applicano all’azione penale relativa ai reati commessi prima, in coincidenza o dopo la data di sua promulgazione.

Art. 810 TERMINI MASSIMI DELLA PENA SOSTITUTIVA PER I REATI DI TERRORISMO
(a) INCENDIO - L’art. 81, Titolo 18, U.S.C., è modificato nel secondo paragrafo riformulato con l’eliminazione di “non oltre venti anni” e l’inserimento di “reclusione fino all’ergastolo”.
(b) DISTRUZIONE DI IMPIANTO ENERGETICO - l’art. 1366, Titolo 18, U.S.C. è modificato:
(1) nel comma (a), con l’eliminazione di “dieci” e l’inserimento di “20”;
(2) con l’aggiunta alla fine di quanto segue:
“(d) chiunque venga condannato per una violazione prevista dal comma (a) o (b) che abbia determinato la morte di un terzo sarà punibile con la reclusione fino all’ergastolo.”.
(c) SOSTEGNO MATERIALE AI TERRORISTI - L’art. 2339A(a), titolo 18, U.S.C., è modificato:
(1) con l’eliminazione di “10” e l’inserimento di “15”;
(2) con l’eliminazione del punto e l’inserimento di “, e in caso provochi la morte di una terza persona, sarà punibile con la reclusione fino all’ergastolo”.”.
(d) SOSTEGNO MATERIALE A SPECIFICHE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE STRANIERE – l’ART. 2339(a) (1), Titolo 18, U.S.C. è modificato:
(1) con l’eliminazione di “10” e l’inserimento di “15”;
(2) con l’eliminazione del punto dopo “o entrambi” e l’inserimento di “, e in caso provochi la morte di una terza persona, sarà punibile con la reclusione fino all’ergastolo”.”.
(e) DISTRUZIONE DI MATERIALI PER LA DIFESA DELLA NAZIONE - L’art. 2155(a), Titolo 18, U.S.C. è modificato:
(1) con l’eliminazione di “dieci” e l’inserimento di “20”; e
(2) con l’eliminazione del punto e l’inserimento di “, e in caso provochi la morte di una terza persona, sarà punibile con la reclusione fino all’ergastolo”.
(f) SABOTAGGIO DI IMPIANTO O CARBURANTE NUCLEARE - l’art. 236 della Legge sull’Energia Atomica del 1954 (42 U.S.C. 2284) è modificato:
(1) con l’eliminazione di “dieci” ovunque ricorra e l’inserimento di “20”;
(2) nel comma (a), con l’eliminazione del punto alla fine e l’inserimento di “, e in caso provochi la morte di una terza persona, sarà punibile con la reclusione fino all’ergastolo”; e
(3) nel comma (b), con l’eliminazione del punto e l’inserimento di “, e in caso provochi la morte di una terza persona, sarà punibile con la reclusione fino all’ergastolo”.
(g) SPECIALE GIURISDIZIONE AEREA DEGLI STATI UNITI - L’art. 46505(c), Titolo 49, U.S.C. è modificato:
(1) con l’eliminazione di “15” e l’inserimento di “20”; e
(2) con l’eliminazione del punto e, alla fine, l’inserimento di “, e in caso provochi la morte di una terza persona, sarà punibile con la reclusione fino all’ergastolo”.
(h) DANNEGGIAMENTO O DISTRUZIONE DI CONDOTTE INTERSTATALI DI GAS O ALTRI LIQUIDI PERICOLOSI - L’art. 60123(b), Titolo 49, U.S.C. è modificato:
(1) con l’eliminazione di “15” e l’inserimento di “20”; e
(2) con l’eliminazione del punto alla fine e l’inserimento di “, e in caso provochi la morte di una terza persona, sarà punibile con la reclusione fino all’ergastolo”.

Art. 811 PENE PER IL REATO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE PER FINI DI TERRORISMO
(a) INCENDIO - L’art. 81, Titolo 18, U.S.C. è modificato nel primo paragrafo sottoscritto:
(1) con l’eliminazione di “, o tenti di appiccare il fuoco o incendiare”; e
(2) con l’inserimento di “ o tenti o si associ per commettere tale atto” prima di “sarà messo agli arresti”.
(b) OMIDICIO ALL’INTERNO DI EDIFICI FEDERALI - L’art. 930(c), Titolo 18, U.S.C. è modificato:
(1) con l’eliminazione di “o tenti di uccidere”
(2) con l’inserimento di “ o tenti o si associ per commettere tale atto” prima di “sarà punito”; e
(3) con l’eliminazione di “e 1113” e l’inserimento di “1113 e 1117”.
(c) SISTEMI, STAZIONI O LINEE DI COMUNICAZIONE – L’art. 1362, Titolo 18, U.S.C. è modificato nel primo paragrafo sottoscritto:
(1) con l’eliminazione di “o intenzionalmente o dolosamente tenti di danneggiare o distruggere”; e
(2) con l’inserimento di “o tenti o si associ per commettere tale atto” prima di “sarà passibile di una multa”.
(d) EDIFICI O PROPRIETA’ NELL’AMBITO DI UNA SPECIALE GIURISDIZIONE MARITTIMA O TERRITORIALE - l’ART. 1363, Titolo 18, U.S.C. è modificato:
(1) con l’eliminazione di “o tenti di distruggere o danneggiare” ; e
(2) con l’inserimento di “o tenti o si associ per commettere tale atto” prima di “sarà passibile di una multa” ove ricorra per la prima volta.
(e) DISTRUZIONE DI TRENI - L’art. 1992, Titolo 18, U.S.C. è modificato con l’aggiunta di quanto segue:
“(c) una persona che si associa per commettere un qualsiasi reato tra quelli previsti dalla presente norma sarà punibile con le medesime pene (esclusa la pena capitale) previste per il reato oggetto dell’associazione stessa.”.
(f) SOSTEGNO MATERIALE A TERRORISTI - L’art. 2339A, Titolo 18, U.S.C. è modificato con l’inserimento di “o tenti o si associ per commettere tale atto” prima di “sarà passibile di una multa”;
(g) TORTURA - L’art. 2340A , Titolo 18, U.S.C. è modificato con l’aggiunta alla fine di quanto segue:
“(c) ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - Una persona che si associa per commettere un qualsiasi reato tra quelli previsti dalla presente norma sarà punibile con le medesime pene (esclusa la pena capitale) previste per il reato oggetto dell’associazione stessa.”.
(h) SABOTAGGIO DI IMPIANTO O CARBURANTE NUCLEARE - L’art. 236 della Legge sull’Energia Atomica del 1954 (42 U.S.C. 2284) è modificato:
(1) nel comma (a) :
(A) con l’eliminazione di “, o che intenzionalmente o dolosamente tenti di distruggere o causare danni fisici a”;
(B) nel paragrafo (4), con l’eliminazione del punto alla fine e l’inserimento di una virgola; e
(C) con l’inserimento “o tenti o si associ per commettere tale atto” prima di “sarà passibile di una multa”;
(2) nel comma (b):
(A) con l’eliminazione di “o tenti di causare”; e
(B) con l’inserimento di “ o tenti o si associ per commettere tale atto” prima di “sarà passibile di una multa”.
(i) INTERFERENZE CON MEMBRI DI EQUIPAGGIO AEREO O PERSONALE DI SERVIZIO - L’art. 46504, Titolo 49, U.S.C. è modificato con l’inserimento di “ o tenti o si associ per commettere tale atto” prima di “sarà passibile di una multa”.
(j) SPECIALE GIURISDIZIONE DEGLI STATI UNITI SUI VELIVOLI - l’ART. 46505, Titolo 49, U.S.C. è modificato con l’aggiunta alla fine di quanto segue:
“(e) ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - Se due o più persone si associano per violare le disposizioni di cui ai commi (b) o (c) e uno o più di esse compiono atti finalizzati alla realizzazione dell’oggetto dell’associazione, ciascun elemento di essa sarà soggetto alle pene previste dal comma in questione.”.
(k) DANNEGGIAMENTO O DISTRUZIONE DI CONDOTTE INTERSTATALI DI GAS O ALTRI LIQUIDI PERICOLOSI - l’art. 60123(b), Titolo 49, U.S.C. è modificato:
(1) con l’eliminazione di “, o che tenti di danneggiare o distruggere,”; e
(2) con l’inserimento di “ o che tenti o si associ per commettere tale atto” prima di “sarà passibile di una multa”.

Art. 812 CONTROLLO SUI TERRORISTI A SEGUITO DELLA SCARCERAZIONE
L’art. 3583, Titolo 18, U.S.C. è modificato con l’aggiunta alla fine di quanto segue:
“(j) TERMINI DELLA LIBERTA’ VIGILATA PER CHI SI DICHIARA TERRORISTA - In deroga al comma (b), la libertà vigilata per i reati di cui all’art. 2332b(g)(5)(B) che abbiano determinato un rischio effettivo o possibile di morte o gravi lesioni fisiche a terzi può essere di durata variabile fino all’ergastolo.”.

Art. 813 INCLUSIONE DEGLI ATTI DI TERRORISMO TRA LE ATTIVITA’ DI RACKET
L’art. 1961(1), Titolo 18, U.S.C. è modificato:
(1) con l’eliminazione di “o “(F)” e l’inserimento di “(F)”; e
(2) con l’inserimento prima del punto e virgola finale di: “, o (G) ogni atto perseguibile ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2332b(g)(5)(B)”.

Art. 814 PREVENZIONE DEL TERRORISMO INFORMATICO
(a) CHIARIMENTI CIRCA LA TUTELA DEI COMPUTER PROTETTI - L’art. 1030(a)(5), Titolo 18, U.S.C., è modificato:
(1) con l’inserimento di “i” dopo “(A)”;
(2) con la ri-designazione dei sottoparagrafi (B) e (C) rispettivamente come clausole (ii) e (iii) ;
(3) con l’aggiunta di “e” alla fine della clausola (iii) così ri-designata; e
(4) con l’aggiunta alla fine di quanto segue:
“(B) con le condotte descritte nelle clausole (i), (ii) o (iii) del sottoparagrafo (A) ha provocato (o, nel caso si tratti di un mero tentativo, avrebbe potuto provocare qualora portato a compimento) :
“(i) perdite ad una o più persone in un qualunque periodo per la durata di un anno (e, ai fini di un’indagine, procedimento penale o qualunque altra azione giudiziaria intrapresa esclusivamente dagli Stati Uniti, una perdita risultante dal relativo modo di operare a danno di uno o più computer protetti) per un valore complessivo di 5 mila dollari;
“(ii) l’alterazione o il pregiudizio effettivo o potenziale degli esami clinici, diagnosi, terapie o cure di una o più persone;
“(iii) lesioni fisiche a persone;
“(iv) una minaccia alla salute o alla sicurezza pubblica; o
“(v) un danno ad un sistema informatico utilizzato da o per conto di un’entità di governo nell’espletamento dell’amministrazione della giustizia, difesa o sicurezza nazionale;”.
(b) PROTEZIONE DALLE ESTORSIONI - L’art. 1030(a)(7), Titolo 18, U.S.C. è modificato con l’eliminazione di “azienda, associazione, istituto d’istruzione, istituto finanziario, entità di governo o altra entità giuridica,”.
(c) SANZIONI - L’art. 1030(c), Titolo 18, U.S.C. è modificato:
(1) nel paragrafo (2):
(A) nel sottoparagrafo (A):
(i)con l’inserimento di “salvo quanto previsto dal sottoparagrafo (B)”, prima di “una multa”;
(ii) con l’eliminazione “(a)(5)(C)” e l’inserimento di “(a)(5)(A)(iii)”; e
(iii) con l’eliminazione di “e” alla fine;
(B) nel sottoparagrafo (B), con l’inserimento di “o un tentativo di commettere un reato punibile ai sensi del presente sottoparagrafo,” di seguito a “comma (a)(2),” nel testo che precede la clausola (i); e
(C) nel sottoparagrafo (C), con l’eliminazione di “e” alla fine;
(2) nel paragrafo (3):
(A) con l’eliminazione di “, (a)(5)(A), (a)(5)(B)” entrambi ove ricorrano; e
(B) con l’eliminazione di “(a)(5)(C)” e l’inserimento di “(a)(5)(A)(iii)”;
(3) con l’aggiunta alla fine di quanto segue:
“(4)(A) una multa ai sensi del presente Titolo, la reclusione fino a 10 anni, o entrambi, in caso di reato previsto dal comma (a)(5)(A)(i) o un tentativo di reato punibile ai sensi del presente comma;
“(B) una multa ai sensi del presente Titolo, la reclusione fino a 5 anni, o entrambi, in caso di reato previsto dal comma (a)(5)(A)(ii) o un tentativo di reato punibile ai sensi del presente comma;
“(C) una multa ai sensi del presente Titolo, la reclusione fino a 20 anni, o entrambi, in caso di reato previsto dal comma (a)(5)(A)(i) o (a)(5)(A)(ii) o di un tentativo di reato punibile ai sensi di entrambi i commi, che abbiano avuto luogo dopo una condanna per un altro reato previsto dalla presente norma.”.
(d) DEFINIZIONI - L’art. 1030(e), Titolo 18, U.S.C. è modificato:
(1) nel paragrafo (2)(B), con l’inserimento di “, incluso un computer che si trovi fuori dal territorio degli Stati Uniti e sia utilizzato in modo da influire sul commercio interstatale o estero o sulle comunicazioni degli Stati Uniti” prima del punto e virgola;
(2) nel paragrafo (7) con l’eliminazione di “e” alla fine;
(3) con l’eliminazione del paragrafo (8) e l’inserimento del seguente:
“(8) il termine “danno” indica un pregiudizio all’integrità o alla disponibilità di dati, programmi, sistemi o informazioni;”;
(4) nel paragrafo (9), con l’eliminazione del punto alla fine e l’inserimento del punto e virgola; e
(5) con l’aggiunta alla fine di quanto segue:
“(10) il termine “condanna” comprende la condanna ai sensi della legislazione di qualsiasi Stato per un reato punibile con la reclusione superiore ad un anno, un elemento del quale sia l’accesso non autorizzato o eccedente i limiti dell’autorizzazione ad un computer;
“(11) il termine “perdita” indica un costo ragionevole sostenuto da una vittima, inclusi i costi di reazione al reato, valutazione del danno, ripristino dei dati, programmi, sistemi o informazioni nelle condizioni precedenti il reato, nonché ogni altro mancato guadagno, spese sostenute ed altri danni conseguenti l’interruzione del servizio; e
“(12) il termine “persona” indica ogni individuo, azienda, corporazione, istituto d’istruzione, istituto finanziario, entità di governo o altra entità giuridica e di altro tipo.”.
(e) IL DANNO NELL’AZIONE CIVILE - L’art. 1030(g), Titolo 18, U.S.C. è modificato:
(1) con l’eliminazione del secondo periodo e l’inserimento del seguente: “Un’azione civile per una violazione della presente disposizione può essere avviata esclusivamente nel caso in cui la condotta consista in uno dei casi previsti dalle clausole (i) (ii) (iii) (iv) o (v) del comma (a)(5)(B). I danni derivanti dalla violazione che consista solo in una condotta prevista dal comma (a)(5)(b) (i) si limitano ai danni economici.”; e
(2) aggiungendo alla fine quanto segue: “Non potrà darsi luogo ad un’azione ai sensi del presente comma nel caso di progetto o fabbricazione negligente del computer, del suo software o del programma aziendale.”.
(f) MODIFICA ALLE DIRETTIVE RELATIVE ALLA SENTENZA PER DETERMINATE FRODI E USO FRAUDOLENTO DI COMPUTER - In virtù dell’autorità conferitale dall’art. 994(p), Titolo 28, US.C., la Commissione per le Sentenze degli Stati Uniti modificherà le direttive relative al pronunciamento della sentenza federale per garantire che la persona condannata per una violazione dell’art. 1030, Titolo 18, U.S.C. possa essere soggetta a pene appropriate senza tener conto del termine minimo obbligatorio di reclusione previsto.

Art. 815 DIFESA INTEGRATIVA PER LE AZIONI CIVILI RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE DEI DATI IN RISPOSTA A RICHIESTE GOVERNATIVE
L’art. 2707(e)(1), Titolo 18, U.S.C., è modificato con l’inserimento di seguito a “o autorizzazione di legge” di: “(inclusa una richiesta di un’entità di governo ai sensi dell’art. 2703(f) del presente titolo)”.

Art. 816 SVILUPPO E SOSTEGNO ALLE CAPACITA’ DI EFFETTUARE RILIEVI SCIENTIFICI IN AMBITO DI SICUREZZA INFORMATICA
(a) IN GENERALE – L’Attorney General istituirà laboratori regionali per i rilievi scientifici sui computer che riterrà appropriati e che forniranno sostegno ai laboratori esistenti in modo da consentire loro di:
(1) fornire esami scientifici sui computer sequestrati o intercettati da utilizzare come prova di attività criminali (incluso il terrorismo informatico);
(2) preparare e addestrare il personale degli organi di polizia giudiziaria federali, statali e locali, magistrati inquirenti per le indagini, rilievi scientifici e procedimenti per reati informatici (incluso il terrorismo informatico);
(3) assistere organi di polizia giudiziaria federali, statali e locali nell’applicazione di legislazioni federali, statali e locali relative a reati informatici;
(4) facilitare e promuovere la condivisione di esperienze e informazioni, analisi e azioni giudiziarie relative a reati informatici con personale degli organi di polizia giudiziaria statali e locali e magistrati inquirenti, anche mediante l’impiego di task force interforze; e
(5) condurre ogni altra attività che l’Atterney General ritenga opportuna.
(b) AUTORIZZAZIONE ALLO STANZIAMENTO DI FONDI
(1) AUTORIZZAZIONE - Si autorizza lo stanziamento di 50 milioni di dollari per anno fiscale per le finalità di cui alla presente disposizione.
(2) DISPONIBILITA’ - Le somme stanziate in esecuzione del paragrafo (1) resteranno a disposizione fino al loro esaurimento.

Art. 817 AMPLIAMENTO DELLA NORMATIVA SULLE ARMI BIOLOGICHE
Il Capitolo 10, Titolo 18, U.S.C. è modificato:
(1 )nell’art. 175:
(A) nel comma (b):
(i) con l’eliminazione di “non include” e l’inserimento di “include”;
(ii) con l’inserimento di “diverso da ” di seguito a “sistema per”
(iii) con l’inserimento di “ricerca in buona fede” di seguito a “protettivo”;
(B) ri-designando il comma (b) in comma (c); e
(C) inserendo di seguito al comma (a) il seguente:
“(b) NUOVA FATTISPECIE DI REATO - Chiunque detenga consapevolmente un agente biologico, tossina, o un sistema di trasmissione di tipo o in quantità non giustificati da ragioni di profilassi, protezione, ricerca in buona fede o altro scopo pacifico, sarà passibile di multa ai sensi del presente titolo e della reclusione fino a 10 anni o entrambe. Nel presente comma, i termini “tossina” e “agente biologico” non comprendono alcun agente biologico o tossina che si trovino nel loro ambiente naturale purchè non siano stati coltivati, raccolti o altrimenti estratti dalla loro fonte naturale.
(2) con l’inserimento di seguito all’art. 175a del seguente:
“Art. 175b Possesso da parte di persone soggette a restrizioni
“(a) Nessuna persona soggetta alle restrizioni di cui al comma (b) potrà effettuare spedizioni o trasporti nell’ambito di commerci interstatali o con l’estero, né detenere o ricevere nell’ambito di tali commerci o per influire su di essi, né ricevere agenti biologici o tossine parimenti spediti o trasportati, qualora l’agente biologico o la tossina figurino nell’elenco degli agenti selezionati di cui all’art. 72.6 comma (j), Titolo 42, Codice dei Regolamenti Federali, in applicazione dell’art. 511(d)(1) della Legge Antiterrorismo e per l’Efficacia della Pena di Morte del 1996 (Legge Pubblica 104-132) e non sia soggetta alle esenzioni previste dall’art. 72.6, comma (h) o dall’Appendice A della Parte 72 del Codice di Regolamentazione.
“(b) Nel presente articolo:
“(1) il termine “agente selezionato” non include gli agenti biologici o le tossine che si trovino nel loro ambiente naturale purchè non siano stati coltivati, raccolti o altrimenti estratti dalla loro fonte naturale.
“(2) il termine “persona soggetta a restrizioni” indica la persona che:
“(A) sia rinviata a giudizio per un reato punibile con la reclusione superiore ad un anno;
“(B) sia stata condannata da un qualsiasi tribunale ad una pena detentiva superiore ad un anno;
“(C) si sottragga alla giustizia;
“(D) usi illegalmente sostanze controllate (quali definite dall’art. 102 della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 802);
“(E) sia uno straniero residente illegalmente o illegittimamente negli Stati Uniti;
“(F) sia stato giudicato malato mentale o affidato ad un istituto psichiatrico;
“(G) sia uno straniero (ad eccezione dei titolari di residenza permanente legittima) cittadino di un Paese che il Segretario di Stato abbia stabilito - in conformità con l’art. 6(j) della Legge sull’Amministrazione dell’Esportazione del 1979 (50 U.S.C. App. 2405(j)), l’art. 620A, Capitolo 1, Parte M della Legge sull’Assistenza Estera del 1961 (22U.S.C. 2371, o l’art. 40(d), Capitolo 3 della Legge sul Controllo delle Esportazioni di Armi - (con una determinazione vigente) che abbia ripetutamente offerto sostegno ad atti di terrorismo internazionale; o
“(H) sia stato radiato dai Servizi Armati degli Stati Uniti con disonore.
“(3) Il termine “straniero” ha lo stesso significato indicato dall’art. 1010(a)(3) della Legge sulla Cittadinanza e l’Immigrazione (8 U.S.C. 1101(a)(3)).
“(4) Il termine “cui sia stata concessa la residenza permanente” ha lo stesso significato dell’art. 101(a)(20) della Legge sulla Cittadinanza e l’Immigrazione (8 U.S.C. 1101(a)(20)).
“(c) Chiunque violi intenzionalmente le disposizioni della presente norma sarà passibile di una multa nella misura prevista dal presente titolo o della reclusione fino a 10 anni, o entrambe. I divieti sanciti dal presente articolo non si applicheranno alle attività governative degli Stati Uniti debitamente autorizzate.”;
(3) nella rubrica del capitolo, con l’inserimento di seguito all’art. 175a del seguente:
“175b Possesso da parte di persone soggette a restrizioni”.


TITOLO IX
POTENZIAMENTO DELL’INTELLIGENCE


Art. 901 RESPONSABILITA’ DEL DIRETTORE DEL CENTRAL INTELLIGENCE RELATIVAMENTE ALL’INTELLIGENCE STRANIERO AI SENSI DELLA NORMATIVA FISA DEL 1978
L’art. 103(c) della Legge sulla Sicurezza Nazionale del 1947 (50. U.S.C. 403-3(c) è modificato mediante:
(1) ridefinizione dei paragrafi (6) e (7) rispettivamente in (7) ed (8) ;
(2) inserimento di seguito al paragrafo (5) del seguente nuovo paragrafo (6) :
“(6) stabilire requisiti e priorità delle informative di intelligence straniero da acquisire ai sensi della Legge FISA del 1978 (50 U.S.C. 1801 e segg.) e coadiuvare l’Attorney General al fine di garantire che le informative ottenute mediante controlli con apparati elettronici o perquisizioni fisiche eseguiti ai sensi di detta legge siano distribuite in modo da essere utilizzabili efficacemente ed efficentemente per finalità di intelligence straniero, restando esclusa l’autorità del Direttore di ordinare, dirigere o intraprendere attività di controllo con strumenti elettronici o perquisizioni fisiche ai sensi di detta legge al di fuori di quanto altrimenti autorizzato per statuto o mandato esecutivo;”.

Art. 902 ATTRIBUZIONE DELLA COMPETENZA IN MATERIA DI TERRORISMO INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ RIGUARDANTI L’INTELLIGENCE STRANIERO AI SENSI DELLA LEGGE SULLA SICUREZZA NAZIONALE DEL 1947
L’art. 3 della Legge sulla Sicurezza Nazionale del 1947 (50 U.S.C. 401a ) è modificato:
(1) nel paragrafo (2), con l’inserimento prima del punto del seguente “o attività di terrorismo internazionale”; e
(2) nel paragrafo (3), con l’eliminazione di “e attività condotte” e l’inserimento di “, e attività condotte,” .

Art. 903 POSIZIONE DEL CONGRESSO CIRCA LE RELAZIONI DI INTELLIGENCE VOLTE AD ACQUISIRE INFORMAZIONI SU TERRORISTI ED ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE
E’ opinione del Congresso che i funzionari e gli impiegati della comunità di intelligence del Governo federale, nell’esplicare le loro funzioni, dovrebbero essere invitati e dedicarsi con particolare impegno a stabilire e mantenere relazioni in materia di intelligence con qualsiasi persona, entità o gruppo al fine di svolgere attività legittime di intelligence, inclusa l’acquisizione di informative circa identità, localizzazione, risorse finanziarie, affiliazioni, capacità, piani o intenzioni di un terrorista o di un’organizzazione terroristica, ovvero su qualsiasi altra persona, entità o gruppo (incluso un governo straniero) che offre accoglienza, protezione, finanziamenti, aiuti e assistenza ad un terrorista o organizzazione terroristica.

Art. 904 POTERE TEMPORANEO DI RINVIARE LA PRESENTAZIONE AL CONGRESSO DEI RAPPORTI SULL’INTELLIGENCE E SULLE QUESTIONI AD ESSO COLLEGATE
(a)POTERE DI RINVIO - Il Ministro della Difesa, l’Attorney General ed il Direttore del Central Intelligence, per il periodo di validità del presente articolo, hanno ciascuno la facoltà di rinviare la data di presentazione al Congresso di qualsiasi relazione riservata sulle attività di intelligence di propria competenza fino al 1 febbraio 2002.
(b) RELAZIONI RISERVATE SULL’INTELLIGENCE - Salvo quanto disposto nel comma (c), una relazione riservata sull’intelligence secondo le finalità previste dal comma (a) consiste in:
(1) qualsiasi relazione su intelligence o attività ad esso collegate del Governo degli Stati Uniti per la quale sia prevista la presentazione al Congresso da parte di un elemento della comunità di intelligence in costanza di validità del presente articolo;
(2) qualsiasi relazione o altra materia per la quale sia prevista la presentazione al Comitato Speciale per l’Intelligence del Senato e al Comitato Speciale Permanente per l’Intelligence della Camera dei Rappresentanti da parte del Dipartimento della Difesa o del Dipartimento della Giustizia durante il periodo di validità del presente articolo.
(c) ECCEZIONI PER DETERMINATE RELAZIONI - Per le finalità del comma (a), le relazioni previste dagli artt. 502 e 503 della Legge sulla Sicurezza Nazionale del 1947 (50 U.S.C. 413a, 413b) non costituiscono relazioni riservate sull’intelligence.
(d) NOTIFICA AL CONGRESSO - Nel rinviare la data di presentazione al Congresso di una relazione riservata sull’intelligence prevista dal comma (a), il funzionario che ne è responsabile ne darà notizia al Congresso. La notifica del rinvio dovrà contenere l’eventuale disposizione di legge ai sensi della quale la relazione sarebbe stata altrimenti presentata al Congresso.
(e) PROROGA DEL RINVIO - (1) I funzionari designati nel comma (a) hanno facoltà di rinviare individualmente la data di presentazione al Congresso di una relazione riservata sull’intelligence di propria competenza ad una data successiva al 1 febbraio 2002 qualora prima di tale data certifichino ai comitati del Congresso designati nel comma (b) (2) che la stesura e presentazione della relazione in coincidenza con tale data costituirebbe intralcio al lavoro dei funzionari ed impiegati impegnati in attività antiterrorismo.
(2) La certificazione di cui al paragrafo (1) specificherà la data prevista di presentazione al Congresso della relazione riservata sull’intelligence.
(f) PERIODO DI VALIDITA’ - La validità del presente articolo decorre dalla data di promulgazione della presente Legge e termina il 1 febbraio 2002.
(g) ELEMENTO DEFINITO DELLA COMUNITA’ DI INTELLIGENCE – Nel presente articolo, per “elemento della comunità di intelligence” si intende qualsiasi elemento di detta comunità specificato o designato ai sensi dell’art. 3(4) della Legge sulla Sicurezza Nazionale del 1947 (50 U.S.C. 401 a(4)).

Art. 905 COMUNICAZIONE AL DIRETTORE DEL CENTRAL INTELLIGENCE DI INFORMAZIONI RELATIVE AD INTELLIGENCE STRANIERO INERENTI INDAGINI PENALI
(a) IN GENERALE - Il Titolo I della Legge sulla Sicurezza Nazionale del 1947 (50 USC 402 e segg.) è modificato:
(1) mediante ridesignazione del comma 105B in 105C
(2) mediante inserimento di seguito all’art. 105A del nuovo art. 105B:
“DIVULGAZIONE DI INTELLIGENCE STRANIERO ACQUISITO NELL’AMBITO DI INDAGINI PENALI; COMUNICAZIONE RELATIVA AD INDAGINI PENALI DI FONTI DI INTELLIGENCE STRANIERE

Art. 105B (a) DIVULGAZIONE DI INTELLIGENCE STRANIERO - (1) Salvo quanto altrimenti previsto dalle disposizioni di legge e subordinatamente al paragrafo (2), l’Attorney General, o il capo di ogni altro dipartimento o agenzia del Governo federale cui siano attribuite competenze di polizia giudiziaria, comunicherà tempestivamente al Direttore del Central Intelligence, conformemente alle disposizioni stabilite dall’Attorney General di concerto con il Direttore, le informazioni di intelligence straniero acquisite di cui sia venuto in possesso un elemento del Dipartimento della Giustizia, o di altro dipartimento o agenzia interessato, nel corso di un indagine penale.
“(2) L’Attorney General, per regolamento e di concerto con il Direttore del Central Intelligence, può decretare le eccezioni all’applicabilità del paragrafo (1) per una o più categorie di intelligence straniero o per l’intelligence straniero relativo ad uno o più obiettivi o materie, qualora l’Attoney General stabilisca che divulgando l’intelligence straniero ai sensi di detto paragrafo si potrebbe compromettere un’indagine in corso o altri interessi rilevanti di polizia giudiziaria.
“(b) PROCEDURA DI NOTIFICA DELL’INDAGINE PENALE - Non oltre 180 giorni successivi alla promulgazione del presente articolo, l’Attorney General, di concerto con il Direttore del Central Intelligence, stilerà direttive volte a garantire che, ricevuto da un elemento della comunità di intelligence un rapporto relativo all’attività di una fonte di intelligence straniero che potrebbe dar luogo ad un’indagine penale, l’Attorney General, entro un termine ragionevole, darà notizia al Direttore del Central Intelligence della propria intenzione di avviare o meno la relativa indagine penale.
“(c) PROCEDURE - L’Attorney General stabilirà le procedure di applicazione del presente articolo, compreso per quanto riguarda gli aspetti relativi alla divulgazione di intelligence straniero da parte di elementi del Dipartimento della Giustizia o di altri dipartimenti ed agenzie del Governo Federale di cui al comma (a), nonché per la notifica di indagine penale prevista dal comma (b).”
(b) MODIFICA FORMALE - La rubrica della prima sezione di detta legge è modificata con l’eliminazione della parte relativa all’art. 105B e l’inserimento della seguente:
“art. 105B. Divulgazione di intelligence straniero acquisito nell’ambito di indagine penale; notifica di indagine penale nei confronti di fonti di intelligence straniere.
“ art. 105C. Protezione dei files operativa dell’Agenzia Nazionale per i rilievi di Immagini eCartografici

Art. 906 CENTRO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI BENI DEI TERRORISTI STRANIERI
(a) RAPPORTO SULLA RICONFIGURAZIONE -Entro il 1° febbraio 2002, l’Attorney General, il Direttore del Central Intelligence ed il Ministro del Tesoro presenteranno al Congresso un rapporto congiunto su opportunità e realizzabilità di una riconfigurazione del Centro per l’Individuazione dei Beni dei Terroristi Stranieri e dell’Ufficio per il Controllo dei Patrimoni Stranieri del Dipartimento del Tesoro, al fine di abilitarli a fornire analisi ed informative di intelligence straniero in modo efficace sulle capacità finanziarie e sulle risorse delle organizzazioni terroristiche internazionali.
(b) REQUISITI DEL RAPPORTO - (1) Nel redigere il rapporto prescritto dal comma (a), l’Attorney General, il Ministro del Tesoro ed il Direttore del Central Intelligence valuteranno se, e in quale misura, le competenze e le risorse del Centro per i Reati Finanziari del Dipartimento del Tesoro possano essere integrati nelle competenze contemplate dal rapporto.
(2) Qualora l’Attorney General, il Ministro del Tesoro ed il Direttore del Central Intelligence stabiliscano che la riconfigurazione di cui al comma (a) sia realizzabile ed opportuna al fine di costituire le competenze indicate, inseriranno in detto rapporto un dettagliato progetto di legge.

Art. 907 CENTRO NAZIONALE PER LE TRADUZIONI
(a) RAPPORTO SULLA COSTITUZIONE - (1) Entro il 1° febbraio 2002, il Direttore del Central Intelligence, di concerto con il Direttore del FBI, presenterà ai comitati del Congresso competenti un rapporto sulla costituzione nell’ambito della comunità di intelligence di un organo incaricato di fornire traduzioni accurate e tempestive di intelligence straniero a tutti gli altri organi della comunità. Nel rapporto detto organo verrà indicato come “Centro Nazionale Unico per le Traduzioni”.
(2) Il rapporto relativo al Centro di cui al paragrafo (1) riferirà sull’uso di tecnologie di comunicazione di ultima generazione, integrazione degli esistenti settori addetti alle traduzioni nell’ambito della comunità di intelligence e sulla utilizzazione di collegamenti a distanza per ridurre al minimo la necessità di una sede fisica centralizzata.
(b) RISORSE - Il rapporto sul Centro previsto dal comma (a) verterà sui seguenti aspetti:
(1) assegnazione al Centro di personale in possesso di una vasta gamma di competenze linguistiche e di capacità di traduzione adeguata alle finalità del Centro stesso;
(2) dotazione al Centro di sistemi e capacità di comunicazione tra i più attuali ed evoluti e dei sistemi in dotazione agli altri settori della comunità di intelligence;
(3) assicurazione, nella maggior misura possibile, che i sistemi di comunicazione in dotazione al Centro siano compatibili con quelli utilizzati dal FBI nel fornire traduzioni tempestive ed accurate di materiale in lingua per le indagini giudiziarie;
(4) sviluppo di una infrastruttura delle comunicazioni che garantisca un uso sicuro ed efficace delle capacità del Centro.
(c) SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI - Il rapporto tratterà anche della realizzazione di sistemi elettronici di comunicazione sicuri tra il Centro e gli altri settori della comunità di intelligence.
(d) DEFINIZIONI - Nel presente articolo:
(1) INTELLIGENCE STRANIERO - Il termine “intelligence straniero” ha il significato indicato dall’art. 3(2) della Legge sulla Sicurezza Nazionale del 1947 (50 U.S.C. 401a(2)).
(2) SETTORE DELLA COMUNITA’ DI INTELLIGENCE - Il termine “settore della comunità di intelligence” indica ogni settore della comunità di intelligence delineato o designato dall’art. 3(4) della Legge sulla Sicurezza Nazionale del 1947 (50 U.S.C. 401a(4)).

Art. 908 ADDESTRAMENTO DEI FUNZIONARI GOVERNATIVI ALL’IDENTIFICAZIONE ED UTILIZZAZIONE DELL’INTELLIGENCE STRANIERO
(a) PROGRAMMA - L’Attorney General, di concerto con il Direttore del Central Intelligence, svolgerà un programma di addestramento dei funzionari di cui al comma (b) per abilitarli a:
(1) identificare le informazioni di intelligence straniero nell’esercizio delle loro funzioni; e
(2) utilizzare le informazioni di intelligence straniero nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui l’uso si concili con tali funzioni.
(b) FUNZIONARI - I funzionari cui, a discrezione dell’Attorney General e del Direttore del Central Intelligence, viene fornito l’addestramento previsto dal comma (a) sono i seguenti:
(1) Funzionari del Governo Federale non normalmente impegnati nella raccolta, diffusione ed uso di intelligence straniero nell’esercizio delle loro funzioni;
(2) Funzionari di singoli Stati o amministrazioni locali che, nell’esercizio delle loro funzioni, in caso di attentato terroristico, si trovino o possano trovarsi in cospetto di intelligence straniero.
(c) AUTORIZZAZIONE ALLO STANZIAMENTO - Si autorizza lo stanziamento al Dipartimento della Giustizia dei fondi necessari per l’esecuzione del programma previsto dal comma (a).


TITOLO X
DISPOSIZIONI VARIE


Art. 1001 RIORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA
L’Ispettore Generale del Dipartimento della Giustizia incaricherà un funzionario di :
(1) rivedere le informazioni e ricevere i ricorsi per presunte violazioni dei diritti e delle libertà civili di cui si siano resi responsabili impiegati e funzionari del Dipartimento della Giustizia;
(2) informare il pubblico mediante annunci su Internet, radio, televisione e stampa sulle proprie responsabilità e funzioni e sui recapiti presso cui sia contattabile;
(3) presentare al Comitato Giustizia della Camera dei Rappresentanti ed al Comitato Giustizia del Senato un rapporto semestrale sull’applicazione del presente comma, descrivendo nel dettaglio gli abusi indicati dal paragrafo (1) e l’uso dei fondi assegnati per le finalità indicate.

Art. 1002 POSIZIONE DEL CONGRESSO
(a) CONCLUSIONI - Il Congresso osserva che:
(1) gli americani si uniscono tutti nella più ferma condanna dei terroristi che hanno progettato e compiuto gli attentati contro gli Stati Uniti dell’11 settembre 2001 e nel perseguire quanti si sono resi responsabili di tali attentati, insieme ai loro sponsor, affinchè siano consegnati alla giustizia;
(2) gli americani di etnia sikh rappresentano una componente rilevante, pacifica e rispettosa della legge del popolo americano;
(3) i circa 500 mila sikh residenti negli Stati Uniti costituiscono una parte vitale della nazione;
(4) i sikh-americani sostengono risolutamente l’impegno del nostro governo per consegnare alla giustizia i terroristi e coloro che li proteggono;
(5) la fede sikh è una religione distinta con una propria identità religiosa ed etnica, con propri luoghi di culto, testi sacri e principi religiosi;
(6) molti sikh- americani, facilmente riconoscibili dal turbante e dalla barba il cui uso è prescritto dalla loro fede, hanno subito offese verbali e fisiche frutto di una rabbia cieca verso gli arabi-americani e i musulmani-americani conseguente agli attentati terroristici dell’11 settembre 2001;
(7) i sikh-americani, come ogni americano, condannano gli atti di razzismo nei confronti di qualsiasi americano; e
(8) il Congresso è seriamente preoccupato per il numero di reati commessi contro i sikh-americani ed altri americani in tutto il Paese sull’onda dei tragici eventi dell’11 settembre 2001.
(b) POSIZIONE DEL CONGRESSO - Il Congresso:
(1) afferma che, nell’impegno volto all’identificazione, localizzazione e consegna alla giustizia degli esecutori e degli sponsor degli attentati contro gli Stati Uniti dell’11 settembre 2001, dovranno essere tutelati i diritti e le libertà civili di tutti gli americani, inclusi i sikh-americani;
(2) condanna il fanatismo ed ogni atto di violenza o discriminazione nei confronti di ogni americano, inclusi i sikh-americani;
(3) invita le autorità delle polizie locali e federali ad adoperarsi per la prevenzione dei reati contro tutti gli americani, inclusi i sikh-americani;
(4) invita le autorità delle polizie locali e federali a perseguire con la massima fermezza chiunque commetta reati.

Art. 1003 DEFINIZIONE DI “CONTROLLO ELETTRONICO”
L’Art. 101(f)(2) della Legge sulla Sorveglianza dell’Intelligence Straniero (50 U.S.C. 1801(2)) è modificato aggiungendo alla fine, dopo il punto e virgola: “ma non comprende l’acquisizione delle comunicazioni di persone che si introducono illegittimamente nei computer consentite dalle disposizioni di cui all’art. 2511(2) (i), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti”.

Art. 1004 GIURISDIZIONE IN MATERIA DI RICICLAGGIO
Il Titolo 18, art. 1956 del Codice degli Stati Uniti è modificato con l’aggiunta alla fine del periodo di:
(i) LUOGO - (1) Ad eccezione di quanto prescritto dal paragrafo (2), l’azione penale per i reati previsti dal presente articolo o dall’art. 1957 può essere esercitata:
“(A) in qualsiasi distretto nel quale venga effettuata la transazione valutaria o finanziaria; o
“(B) in qualsiasi distretto nel quale possa essere esercitata l’azione penale relativa alla specifica attività illecita implicita nel reato di riciclaggio, qualora l’imputato abbia preso parte al trasferimento dei proventi di detta attività illecita da quel distretto a quello nel quale sia stata effettuata la transazione valutaria o finanziaria.
“(2) L’azione penale relativa al tentativo di reato o al reato di associazione previsti dal presente articolo o dall’art. 1957 può essere esercitata nel distretto avente giurisdizione per il reato di cui al paragrafo (1), o in qualsiasi altro distretto ove siano stati compiuti atti tendenti alla commissione di un reato anche in associazione con terzi.
“(3) Per i fini previsti dal presente articolo, il trasferimento di denaro da un luogo ad un altro, per vaglia o altro mezzo, costituirà un’unica transazione. Chiunque effettui (secondo la definizione di cui al comma (c)(2)) una qualsiasi parte di detta transazione è perseguibile in ogni distretto nel quale essa stata eseguita”.

Art. 1005 LEGGE PER L’ASSISTENZA DI COLORO CHE ATTUANO IL PRONTO INTERVENTO
(a) AUTORIZZAZIONE ALLO STANZIAMENTO DI FONDI - L’Attorney General concederà agli Stati ed alle amministrazioni locali i fondi indicati nei commi (b) e (c) per potenziare la capacità di reazione e prevenzione del terrorismo delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e dei responsabili del pronto intervento in caso di atti di terrorismo.
(b) FONDI PER LA PREVENZIONE DEL TERRORISMO – I fondi per la prevenzione del terrorismo previsti dal presente comma sono utilizzabili per programmi, progetti ed altre attività inerenti:
(1) l’assunzione di personale delle forze di polizia da impiegare per la raccolta e l’analisi di intelligence, nonché per la formazione di unità permanenti di intelligence ed analisi;
(2) l’acquisto di tecnologie ed apparecchiature per la raccolta e l’analisi di intelligence, inclusi apparati per le intercettazioni telefoniche, “pen links” , videocamere, hardware e software per computer;
(3) l’acquisto di apparecchiature per l’intervento in caso di incidenti, incluse le dotazioni di protezione per gli agenti di pattuglia;
(4) l’acquisto di apparecchiature per la gestione di situazioni di crisi, quali apparati per comunicazioni da utilizzare per potenziare l’interoperatività tra giurisdizioni confinanti e di unità mobili di comando per la copertura totale della scena; e
(5) il finanziamento dei programmi di assistenza tecnica per una migliore condivisione delle risorse tra le forze di polizia di Stati confinanti e per il coordinamento delle risorse destinate alla raccolta ed analisi dell’intelligence delle forze di polizia, nonché per lo sviluppo di politiche, procedure, migliori accordi ed altro.
(c) FONDI PER L’ADDESTRAMENTO ANTITERRORISMO – I fondi destinati all’addestramento antiterrorismo previsti dal presente comma possono essere destinati a programmi, progetti ed altre attività rivolte a:
(1) raccolta ed analisi di tecniche di intelligence ;
(2) attività anche straordinarie a favore della comunità;
(3) gestione di gravi incidenti riconducibili a qualsiasi tipo di attentato terroristico;
(4) valutazione del rischio;
(5) approfondimenti investigativi; e
(6) normalizzazione delle condizioni della comunità dopo un attentato terroristico.
(d) MODALITA’ DI RICHIESTA -
(1) IN GENERALE - Ogni avente diritto che desideri accedere alle sovvenzioni di cui alla presente disposizione dovrà farne richiesta all’Attorney General nel momento, modalità e con le informazioni aggiuntive da questi ragionevolmente indicati.
(2) CONTENUTO - La richiesta presentata in conformità del paragrafo (1) dovrà:
(A) indicare le attività per le quali si richieda l’assistenza;
(B) fornire le garanzie integrative che l’Attorney General ritenga essenziali ai fini di quanto disposto dalla presente norma.
(e) IMPORTO MINIMO - Se lo Stato, o una sua amministrazione, non hanno ricevuto le sovvenzioni previste dal presente articolo nel corso di precedenti anni fiscali, essi, avendone titolo, riceveranno una somma pari a non meno dello 0,5% dei fondi complessivi stanziati per l’anno fiscale in corso per le sovvenzioni previste dalla presente disposizione.
(f) AUTORIZZAZIONE ALLO STANZIAMENTO - E’ autorizzato lo stanziamento di fondi pari a 25 milioni di dollari per ciascun anno fiscale dal 2003 al 2007.

Art. 1006 INAMMISSIBILITA’ ( NEL TERRITORIO USA) DELLO STRANIERO DEDITO AL RICICLAGGIO
(a) MODIFICA ALLA LEGGE SULL’IMMIGRAZIONE E LA CITTADINANZA - L’art. 212(a)(2) della Legge sull’Immigrazione e la Cittadinanza (8 U.S.C. 1182(a)(2)) è modificato aggiungendo al termine:
“(1)RICICLAGGIO - Lo straniero:
“(i) che sia noto al funzionario consolare o all’Attorney General, o sia da questi ragionevolmente ritenuto aver svolto o svolgere attività di riciclaggio, ovvero che cerchi di entrare nel territorio degli Stati Uniti per commettere un reato previsto dagli artt. 1956 o 1957, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti (riciclaggio di strumenti valutari); o
“(ii) che sia noto al funzionario consolare o all’Attorney General per aver agevolato, coadiuvato, assistito, essere o essere stato complice o colluso con terzi nel reato di cui alla predetta norma,
non può essere ammesso nel territorio statunitense.”.
(b) ELENCO DI PERSONE DEDITE AL RICICLAGGIO - Non oltre 90 giorni dalla data di promulgazione della presente Legge, il Segretario di Stato redigerà, renderà esecutivo e darà formale assicurazione al Congresso di aver istituito un elenco di persone dedite al riciclaggio, in cui saranno identificati coloro che si siano resi responsabili o siano sospettati di attività di riciclaggio nel mondo, in modo da poter essere rapidamente e preventivamente consultabile e verificabile da parte di qualsiasi funzionario consolare o federale ai fini della concessione di un visto allo straniero o della sua autorizzazione all’ingresso negli USA. Il Segretario di Stato redigerà ed aggiornerà costantemente l’elenco in collaborazione con l’Attorney General, il Ministro del Tesoro ed il Direttore del Central Intelligence.

Art. 1007 AUTORIZZAZIONE DEI FONDI DESTINATI ALL’ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA ANTIDROGA IN ASIA CENTRALE E MERIDIONALE
In aggiunta ai fondi altrimenti disponibili per gli adempimenti previsti dall’art. 481 della Legge per l’Assistenza Estera del 1961 (22 U.S.C. 2291), si autorizza lo stanziamento di non meno di 5 milioni di dollari a disposizione del Presidente per l’anno fiscale 2002 per l’addestramento in Turchia della locale polizia antidroga da parte della Drug Enforcement Administration, nonché per intensificare l’impegno rivolto al controllo dei precursori chimici nelle regioni dell’Asia Centrale e Meridionale.

Art. 1008 STUDIO DI IDONEITA’ SULL’USO DEI SISTEMI IDENTIFICATIVI A SCANSIONE DEI PARAMETRI BIOMETRICI CON ACCESSO AL SISTEMA D’IDENTIFICAZIONE AUTOMATICO INTEGRATO DELLE IMPRONTE DIGITALI DEL FBI PRESSO LE SEDI CONSOLARI ALL’ESTERO E AI VALICHI D’INGRESSO NEGLI USA
(a) IN GENERALE - L’Attorney General, di concerto con il Segretario di Stato ed il Ministro dei Trasporti, condurrà uno studio per accertare la possibilità di utilizzare un sistema di identificazione a scansione dei dati biometrici (impronte digitali), con possibilità di accesso alla banca dati del Sistema di Identificazione Automatico Integrato delle Impronte Digitali del FBI da parte delle sedi consolari all’estero e dei valichi d’ingresso degli Stati Uniti, al fine di migliorare le capacità dei funzionari dell’immigrazione e del Dipartimento di Stato nell’ identificare gli stranieri eventualmente ricercati negli Stati Uniti o all’estero nell’ambito di indagini penali o di terrorismo prima di rilasciare un visto o autorizzare l’ingresso negli USA.
(b) RAPPORTO AL CONGRESSO - Non oltre 90 giorni dopo la promulgazione della presente Legge, l’Attorney General presenterà un rapporto al Comitato per le Relazioni Internazionali ed al Comitato Giustizia della Camera dei Rappresentanti, nonché al Comitato per le Relazioni Internazionali ed al Comitato Giustizia del Senato, illustrando quanto emerso dallo studio commissionato dal precedente comma (a).

Art. 1009 STUDIO D’ACCESSO
(a) IN GENERALE - Entro e non oltre 120 giorni dalla promulgazione della presente Legge, il FBI produrrà uno studio e relativo rapporto al Congresso sulla possibilità di concedere alle linee aeree accesso via computer ai nominativi dei passeggeri sospettati dai funzionari Federali di svolgere attività terroristica.
(b) AUTORIZZAZIONE - Si autorizza lo stanziamento di una cifra massima di 250 mila dollari per gli adempimenti previsti dal comma (a).

Art. 1010 AUTORITA’ TEMPORANEA DI PRENDERE IN APPALTO DAI GOVERNI LOCALI E STATALI LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI SICUREZZA PRESSO LE INSTALLAZIONI MILITARI USA
(a) IN GENERALE - In deroga all’art. 2465, Titolo 10 del Codice degli Stati Uniti, per il periodo nel quale le Forze Armate degli Stati Uniti saranno impegnate nell’Operazione Enduring Freedom e per i 180 giorni successivi, i fondi a disposizione del Dipartimento della Difesa possono essere destinati alla stipula di appalti ed altri accordi con le amministrazioni statali o locali statunitensi, singolarmente o congiuntamente, nel cui territorio si trovi ogni installazione o edificio militare, per l’esercizio delle funzioni di sicurezza, anche qualora tale amministrazione sia obbligata a fornire tali servizi al pubblico senza compenso.
(b) ADDESTRAMENTO - Ogni appalto o accordo concluso conformemente al presente articolo indicherà i parametri relativi all’addestramento e gli altri requisiti di cui dovrà disporre il personale delle locali forze di polizia addetto alle funzioni di sicurezza, in modo da corrispondere ai criteri stabiliti dal Ministro competente per il servizio.
(c) RAPPORTO - Trascorso un anno dalla data di promulgazione della presente norma, il Ministro della Difesa presenterà al Comitato sui Servizi Armati del Senato e della Camera un rapporto in cui illustrerà l’uso dei poteri da essa concessigli, nonché l’uso da parte del Ministero della Difesa di altri mezzi per un migliore svolgimento delle funzioni di sicurezza presso le installazioni o le strutture militari situate negli Stati Uniti.

Art. 1011 REATI CONTRO BENEFATTORI AMERICANI
(a) RUBRICA BREVE” - La presente norma può essere rubricata come “Legge sui Reati contro Benefattori Americani del 2001”.
(b) USO ILLECITO DELLE TELEVENDITE E FRODI AI DANNI DEI CONSUMATORI - La Legge per la Prevenzione dell’uso illecito delle televendite e delle frodi ai danni dei consumatori (15 U.S.C. 6101 e segg.) è modificata:
(1) nell’art. 3(a)(2) inserendo di seguito alla seconda ricorrenza del termine “pratica/conduce” : “che comprenderà iniziative caritatevoli fraudolente, e”;
(2) nell’art. 3(a)(3):
(A) nel sottoparagrafo (B) eliminando “e” alla fine del periodo;
(B) nel sottoparagrafo (C) eliminando il punto al termine del periodo ed inserendo “; e”; e
(C) aggiungendo al termine il seguente periodo:
“(D) l’obbligo per chiunque svolga attività di televendita richiedendo offerte in beneficenza, donazioni o regali in denaro o altri oggetti di valore, di informare prontamente e chiaramente la persona che riceve la richiesta che fine di questa è ottenere detti contributi, donazioni o regali, secondo le modalità stabilite dalla Commissione, indicando il nominativo e l’indirizzo postale dell’organizzazione di beneficenza per conto della quale viene fatta tale richiesta.”; e
(3) nell’art. 7(4), inserendo “, o un’offerta in beneficenza, donazione o regalo in denaro o in altri oggetti di valore,” di seguito a “servizi”.
(c) MEMBRI O AGENTI DELLA CROCE ROSSA – L’art. 917, Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti, è modificato con l’eliminazione di “un anno” e l’inserimento di “cinque anni”.
(d) FRODI MEDIANTE TELEVENDITE - L’art. 2325(1), Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti è modificato:
(1) nel sottoparagrafo (A) con l’eliminazione di “o” al termine del periodo;
(2) nel sottoparagrafo (B) con l’eliminazione della virgola al termine e l’inserimento di “; o” ;
(3) con l’inserimento di seguito al sottoparagrafo (B) del seguente paragrafo:
“(C) un’offerta in beneficenza, donazione o regalo in denaro o altro oggetto di valore,” e
(4) nel linguaggio corrente, inserendo “o colui che offre in beneficenza, o donante” di seguito a “partecipante”.

Art. 1012 LIMITAZIONI AL RILASCIO DI PATENTI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI PERICOLOSI
(a) LIMITI -
(1) IN GENERALE - Il Capitolo 51, Titolo 49 del Codice degli Stati Uniti è modificato con l’inserimento del seguente articolo di seguito all’art. 5103:
§ 5103a. Limiti al rilascio di patenti per il trasporto di materiale pericoloso
“(a) LIMITI -
“(1) RILASCIO DI PATENTI - Uno Stato non può rilasciare patenti di guida che autorizzino a condurre veicoli per il trasporto di materiale pericoloso salvo il caso in cui il Ministro dei Trasporti abbia preventivamente stabilito, sulla base di una notifica ricevuta conformemente al comma (c)(1)(B), che la persona cui viene rilasciata non costituisca un pericolo per la sicurezza tale da prevedere il diniego della patente.
“(2) RINNOVI - Per le finalità della presente disposizione, con il termine “rilascio”, in relazione ad una patente, si intende anche il rinnovo della stessa.
“(b) MATERIALI PERICOLOSI - Le restrizioni di cui al comma (a) devono applicarsi a:
“(1) materiali definiti tali dal Ministro dei Trasporti;
“(2) materiali o agenti biologici e chimici indicati dal Ministro della Salute e per i Servizi alle Persone o dall’Attorney General tra quelli che costituiscono una minaccia alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
“(c) CONTROLLO DEI PRECEDENTI -
“(1) IN GENERALE - al ricevimento di una richiesta da parte di uno Stato relativa al rilascio di una patente del tipo indicato nel comma (a)(1), l’Attorney General:
“(A) effettuerà una verifica dei precedenti della persona; e
“(B) completata detta verifica, ne darà notizia al Ministro dei Trasporti comunicandone l’esito.
“(2) AMBITO - Una verifica dei precedenti di una persona, ai sensi di questo comma consisterà in:
“(A) un controllo dei precedenti penali nelle relative banche dati;
“(B) trattandosi di uno straniero, una verifica delle banche dati competenti per verificarne la posizione rispetto alla normativa statunitense sull’immigrazione;
“(C) qualora opportuno, un controllo presso le competenti banche dati estere attraverso Interpol - Ufficio Centrale Nazionale USA o mediante altri enti appropriati.
“(d) OBBLIGO DI COMUNICAZIONE - Ciascuno Stato trasmetterà al Ministro dei Trasporti, nei tempi e modi da questi eventualmente stabiliti, nominativo, indirizzo ed ogni altra informazione prevista riguardo a:
“(1) ogni straniero cui lo Stato rilasci una patente del tipo indicato nel comma (a); e
“(2) ogni altro individuo cui venga rilasciata tale patente, conformemente alle disposizioni impartite dal Ministro.
“(e) DEFINIZIONE DI STRANIERO - Il termine “straniero” nella presente norma ha il significato indicato dall’art. 101(a)(3) della Legge sull’Immigrazione e la Cittadinanza”.
(2) MODIFICA FORMALE - La rubrica del Capitolo è modificata con l’inserimento di seguito al punto relativo all’art. 5103, del seguente nuovo punto:
“5103a – Restrizioni al rilascio di patenti per il trasporto di materiali pericolosi
(b) DISPOSIZIONI SULL’IDONEITA’ DELL’AUTISTA - L’art. 31305(a)(5), Titolo 49 del Codice degli Stati Uniti è modificato:
(1) con l’eliminazione di “e” alla fine del sottoparagrafo (A);
(2) con l’inserimento di “e” alla fine del sottoparagrafo (B); e
(3) con l’aggiunta alla fine del seguente nuovo sottoparagrafo:
“(C) sia munito di patente da parte di uno Stato che lo abilita a condurre il veicolo dopo che sia stato accertato, conformemente all’art. 5103a del presente Titolo, che la persona non costituisce un pericolo per la sicurezza tale da prevedere il diniego della patente.”.
(c) AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI FONDI - Si autorizza a concessione di fondi al Ministero dei Trasporti ed al Ministero della Giustizia per l’ammontare necessario alla realizzazione degli adempimenti previsti dall’art. 5103(a), Titolo 49 del Codice degli Stati Uniti, come integrato dal comma (a).

Art. 1013 ESPRESSIONI DEL CONGRESSO CIRCA LA SOVVENZIONE DI FONDI PER LA PREDISPOSIZIONE DI MISURE PREPARATORIE E DI INTERVENTO IN CASO DI BIOTERRORISMO
(a) DETERMINAZIONI - Il Senato ha determinato quanto segue:
(1) devono essere adottate ulteriori iniziative affinchè gli USA siano meglio preparati a reagire a potenziali attentati da parte del bioterrorismo.
(2) La minaccia da parte dei bioterroristi è ancora remota, ma sta aumentando per molteplici ragioni, tra le quali:
(A)le dichiarazioni pubbliche rese da Osama bin Laden secondo cui è un dovere religioso acquisire armi di distruzione di massa, incluse quelle chimiche e biologiche;
(B) l’assoluta mancanza di rispetto per la vita di innocenti come dimostrato dagli attentati dell’11 settembre 2001;
(C) le risorse e le motivazioni a far ricorso alla guerra biologica di noti terroristi, dei loro sponsor e sostenitori;
(D) i recenti progressi scientifici e tecnologici dei metodi di elaborazione degli agenti chimici e batteriologici, quale l’ “aerosolizzazione” che ha reso molto più semplice la trasformazione in armi di determinati germi; e
(E) il crescente accesso alle tecnologie ed alle competenze necessarie per produrre e adoperare armi chimiche e biologiche di distruzione di massa.
(3) Il coordinamento a livello federale e statale, nonché la ricerca in direzione del terrorismo locale, i programmi relativi alle misure preparatorie e all’intervento devono essere ulteriormente sviluppati.
(4) I funzionari statali, locali e gli addetti alla sanità pubblica devono disporre di maggiori risorse e specializzazioni in modo da poter intervenire in caso di attentato da parte del bioterrorismo.
(5) La capacità di comunicazione della Nazione, dei singoli stati e delle amministrazioni locali deve essere sviluppata per contrastare la diffusione di malattie di origine chimica o biologica.
(6) Maggiori risorse devono essere assegnate per aumentare la capacità degli ospedali e degli operatori sanitari locali di intervenire in caso di minaccia alla salute pubblica.
(7) I sanitari di professione devono essere meglio addestrati a riconoscere, diagnosticare e curare le malattie provocate da attentati biochimici.
(8) Potrebbe essere essenziale per gli Stati Uniti disporre di maggiori forniture per far fronte ad un attentato del bioterrorismo.
(9) Si deve migliorare la capacità di garantire la sicurezza delle scorte alimentari.
(10) Sono necessari nuovi vaccini e terapie per garantire un intervento adeguato in caso di attentato biochimico.
(11) I programmi del governo finalizzati alla ricerca, rapidità di intervento e reazione hanno bisogno di avvalersi di esperti e risorse del settore privato.
(12) E’ il momento di rafforzare il nostro sistema sanitario pubblico e garantire che gli Stati Uniti siano adeguatamente preparati a reagire a potenziali attentati del bioterrorismo, al naturale diffondersi di malattie infettive e ad altre potenziali minacce alla salute pubblica.
(b) POSIZIONE DEL SENATO - E’ opinione del Senato che nell’anno in corso gli Stati Uniti dovrebbero effettuare investimenti sostanziali per:
(1) migliorare la capacità di intervento dei singoli Stati e delle amministrazioni locali elevando il livello di osservazione epidemiologica, contribuendo alla predisposizione di piani di intervento, garantendo personale sanitario in un numero e con preparazione adeguati per diagnosticare e trattare le vittime del bioterrorismo, ampliando le reti di comunicazione informatiche e addestrandone il personale, nonché migliorando i laboratori della sanità pubblica;
(2) aumentare le capacità di intervento degli ospedali assistendoli nella predisposizione di piani per attentati del bioterrorismo, nonché per migliorare le loro capacità operatorie;
(3) dare impulso alle capacità dei Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie nel settore del bioterrorismo migliorandone i sistemi di identificazione e preavviso;
(4) migliorare le strutture di intervento medico in caso di disastri, quali il Sistema Nazionale per i Disastri Sanitari, il Sistema di Intervento Sanitario Metropolitano e il Servizio di Informazione Epidemiologica;
(5) identificare il settore di ricerca da assistere nello sviluppo di terapie e vaccini appropriati per far fronte a probabili agenti ad uso del bioterrorismo e, attraverso la Food and Drug Administration, contribuire alla rapida revisione di medicinali e apparecchiature;
(6) migliorare il Programma Nazionale per le Scorte Farmaceutiche aumentando il numero delle terapie necessarie (inclusi i vaccini per il vaiolo e altri vaccini post-esposizione), nonché assicurando una appropriata distribuzione delle scorte stesse;
(7) condurre attività mirate per una maggiore sicurezza delle scorte alimentari presso la Food and Drug Administration;
(8) intensificare la cooperazione internazionale, garantire la sicurezza dagli agenti biologici pericolosi, aumentare i controlli e riaddestrare gli specialisti in guerra biologica.

Art. 1014 PROGRAMMA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER LA PREDISPOSIZIONE DI MISURE PREPARATORIE A LIVELLO DI SINGOLI STATI E LOCALE INTERNO
(a) IN GENERALE - L’Ufficio per le Predisposizione di Misure a Sostegno dei Singoli Stati e delle Amministrazioni Locali dell’Ufficio Programmi della Giustizia concederà a ciascuno Stato aiuti che questi utilizzerà, congiuntamente con le unità delle amministrazioni locali, per migliorare le proprie capacità e quelle delle giurisdizioni locali di predisporre misure ed intervenire in caso di attentati terroristici, inclusi i casi in cui siano utilizzate armi di distruzione di massa, biologiche, nucleari, radiologiche, incendiarie, chimiche e ordigni esplosivi.
(b) USO DEI FONDI - I fondi concessi conformemente alla presente norma sono utilizzabili per l’acquisto delle dotazioni necessarie e per l’addestramento e l’assistenza tecnica dello Stato e delle unità locali di pronto intervento.
(c) AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI FONDI -
(1) IN GENERALE - Ai fini dell’applicazione della presente norma, si autorizza la concessione di fondi per l’ammontare necessario per ciascun anno fiscale con decorrenza dal 2002 fino al 2007 compreso.
(2) LIMITI - L’Attorney General non potrà utilizzare una somma superiore al 3 % del totale stanziato per ciascun anno fiscale per le spese amministrative e per le retribuzioni del personale.
(3) IMPORTI MINIMI - Il singolo Stato riceverà una percentuale non inferiore allo 0,75% del totale dei fondi concessi ai sensi dalla presente norma per ciascun anno fiscale, ad eccezione delle Isole Vergini Americane, Samoa Americana, Guam e Isole Marianne Settentrionali che riceveranno lo 0,25%.

Art. 1015 ESTENSIONE E RI-AUTORIZZAZIONE DELLA LEGGE SULLA TECNOLOGIA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI REATI AI FINI DELLE CONCESSIONI DI FONDI ANTITERRORISMO AI SINGOLI STATI E AGLI ENTI LOCALI
L’art. 102 della Legge sulle Tecnologie per l’Individuazione dei Reati del 1998 (42 U.S.C. 14601) è modificato:
(1) nel comma (b):
(A) paragrafo (16), con l’eliminazione di “e” alla fine del periodo;
(B) paragrafo (17), con l’eliminazione del punto e l’inserimento di “; e”; e
(C) con l’aggiunta alla fine del periodo di:
“(18) indipendentemente dal comma (c), finalità di antiterrorismo quando relative ad ogni altro uso previsto dalla presente disposizione o per altri programmi antiterrorismo.; e
(2) nel comma (e)(1), con l’eliminazione di “la presente norma” e di tutto ciò che segue e con l’inserimento di “la presente norma 250 milioni di dollari per ciascun anno fiscale dal 2002 al 2007 compreso”.”.

Art. 1016 PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SENSIBILI
(a) “RUBRICA BREVE” - La presente norma viene indicata come “Legge per la Protezione delle Infrastrutture Sensibili del 2001”.
(b) DETERMINAZIONI - Il Congresso ha determinato quanto segue:
(1) La rivoluzione dei sistemi di informazione ha trasformato la gestione delle attività e delle azioni del governo nonché delle infrastrutture su cui fondano la difesa e la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
(2) L’impresa privata, il governo e l’apparato di sicurezza nazionale dipendono in modo crescente dalla rete interdipendente delle infrastrutture fisiche e di informazione sensibili, incluse quelle relative a telecomunicazioni, forniture energetiche, servizi finanziari, forniture idriche e trasporti.
(3) Si richiede il perdurante impegno da parte di tutta la nazione per garantire l’affidabilità dei servizi forniti dalle infrastrutture informatiche e fisiche decisive per il mantenimento dell’apparato difensivo nazionale, la stabilità del governo, la prosperità economica e la qualità della vita negli Stati Uniti.
(4) Questo impegno della Nazione richiede notevoli capacità di adattabilità e analisi al fine di valutare adeguatamente i meccanismi necessari a garantire la stabilità di questi complessi sistemi interdipendenti e formulare proposte da rappresentare alla politica, in modo da conseguire una reale ed adeguata protezione delle infrastrutture sensibili della Nazione.
(c) INTENTI DEGLI STATI UNITI - Gli Stati Uniti intendono far sì che:
(1) ogni compromissione fisica o virtuale dell’operatività delle infrastrutture sensibili degli Stati Uniti sia rara, di breve durata, limitata nei suoi effetti geografici, gestibile e minimamente lesiva dell’economia, del governo e dei servizi alla popolazione nonché della sicurezza nazionale degli Stati Uniti;
(2) le azioni necessarie al conseguimento delle finalità di cui al precedente comma siano condotte congiuntamente dai settori pubblico e privato con la partecipazione delle organizzazioni non governative e degli organismi degli Stati Uniti;
(3) si adotti un programma efficace e di ampio respiro per garantire la continuità delle funzioni essenziali del Governo Federale al verificarsi di qualsiasi circostanza.
(d) ISTITUZIONE DI UNA COMPETENZA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE INFRASTRUTTURE SENSIBILI -
(1) SOSTEGNO A FAVORE DELLA PROTEZIONE E STABILITA’ DELLE INFRASTRUTTURE SENSIBILI DA PARTE DEL CENTRO PER L’ANALISI E LA SIMULAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NAZIONALI - Si istituisce il Centro per L’Analisi e la Simulazione delle Infrastrutture Nazionali (NISAC) avente competenza nazionale per la protezione e la stabilità delle infrastrutture sensibili mediante il sostegno offerto alle attività concernenti antiterrorismo, valutazione della minaccia e riduzione del rischio.
(2) FORME PARTICOLARI DI SOSTEGNO - Il sostegno offerto conformemente al paragrafo (1) consisterà nel:
(A)rappresentare, simulare ed analizzare i sistemi comprendenti le infrastrutture sensibili, tra cui quelle informatiche, delle telecomunicazioni e fisiche, al fine di migliorare la comprensione della vasta complessità di tali sistemi e facilitarne la modifica al fine di ridurre i rischi cui sono esposti i particolari sistemi e le infrastrutture sensibili in generale.
(B) Acquisire dai singoli Stati, dalle amministrazioni locali e dal settore privato i dati necessari a creare e aggiornare le rappresentazioni di tali sistemi e delle infrastrutture sensibili in generale;
(C) Utilizzare le rappresentazioni, la simulazione e le analisi previste dal sottoparagrafo (A) per istruire ed addestrare il legislatore sulle materie inerenti:
(i) le analisi condotte conformemente a detto sottoparagrafo;
(ii) le implicazioni delle azioni di disturbo involontarie o non intenzionali contro le infrastrutture sensibili;
(iii) gli interventi in caso di incidenti o situazioni di crisi che coinvolgono infrastrutture sensibili, inclusa la continuità delle attività del governo e del settore privato durante e dopo l’incidente o la crisi.
(D) Utilizzare le rappresentazioni, simulazioni ed analisi di cui al sottoparagrafo (A) per formulare proposte al legislatore, nonché a Dipartimenti e agenzie del Governo Federale e a persone ed entità del settore privato su loro richiesta, riguardanti i mezzi per migliorare la stabilità e protezione delle infrastrutture sensibili.
(3) DESTINATARI DEL SOSTEGNO - Le rappresentazioni, simulazioni ed analisi prodotte formemente alla presente disposizione saranno fornite, in particolare, alle entità federali, statali e locali responsabili per la politica e la protezione relative alle infrastrutture sensibili.
(e) DEFINIZIONE DI INFRASTRUTTURE SENSIBILI - Nella presente norma, per “infrastrutture sensibili” si intendono i sistemi e le dotazioni, sia virtuali che materiali, di tale vitale importanza per gli Stati Uniti che la loro paralisi o la distruzione avrebbero un effetto debilitante per la sicurezza nazionale, la stabilità economica, la salute pubblica o la sicurezza dei cittadini.
(f) CONCESSIONE DEI FONDI - Si autorizza la concessione di fondi al Dipartimento della Difesa per l’anno fiscale 2002, nella misura di 20 milioni di dollari, da destinare all’Agenzia per la Riduzione del Rischio della Difesa per le attività del Centro per l’Analisi e la Simulazione delle Infrastrutture Nazionali di cui alla presente norma.

Approvata il 26 ottobre 2001.



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