GNOSIS
Rivista italiana
diintelligence
Agenzia Informazioni
e Sicurezza Interna
» ABBONAMENTI

» CONTATTI

» DIREZIONE

» AISI





» INDICE AUTORI

Italiano Tutte le lingue Cerca i titoli o i testi con
GNOSIS 4/2007
APPENDICE

STATI UNITI D'AMERICA: Patriot Act 2005
(titoli VI - VII)




Di seguito pubblichiamo i rimanenti Titoli, dal VI al VII, del Patriot Act 2005.




TITOLO VI
SECRET SERVICE

Art. 601 Titolo breve
Art. 602 Intromissione in eventi di speciale interesse ai fini della Sicurezza Nazionale
Art. 603 False credenziali in occasione di eventi di speciale interesse per la Sicurezza Nazionale
Art. 604 Supporto scientifico ed investigativo nei casi di scomparsa e sfruttamento di bambini
Art. 605 Divisione in uniforme, Secret Service degli Stati Uniti
Art. 606 Disposizioni a tutela
Art. 607 Trattamento come entità distinta
Art. 608 Esenzioni dalla Legge sul Comitato Consultivo Federale


TITOLO VII
LEGGE DEL 2005 SULLA LOTTA ALLA DIFFUSIONE
DELLE METAMFETAMINE

Art. 701 Titolo breve

Sottotitolo A - Normativa nazionale sui precursori chimici
Art. 711 Prodotti chimici elencati in tabella; limiti alle quantità vendute, accesso dietro il banco e altre salvaguardie
Art. 712 Transazioni soggette a regolamentazione
Art. 713 Potere di stabilire quote di produzione
Art. 714 Pene; autorizzazione alla produzione; quote
Art.715 Restrizioni alle importazioni; potere di consentire importazioni per fini medici, scientifici o comunque legittimi
Art. 716 Notifica di importazione o esportazione; approvazione della vendita o trasferimento da parte di un importatore o esportatore
Art. 717 Applicazione delle restrizioni alle importazioni e dell’obbligo di notifica relativo ai trasferimenti
Art. 718 Coordinamento con il Rappresentante del Commercio degli Stati Uniti

Sottotitolo B - Normativa internazionale sui precursori chimici
Art. 721 Informazioni sulla catena estera di distribuzione; restrizioni alle importazioni in caso di mancata cooperazione da parte dei distributori
Art. 722 Obblighi relativi ai principali paesi di esportazione e importazione di taluni precursori chimici
Art. 723 Prevenzione del contrabbando di metamfetamina dal Messico agli Stati Uniti

Sottotitolo C - Inasprimento delle sanzioni penali relative alla produzione e al traffico di metamfetamina
Art. 731 Contrabbando di metamfetamina o di precursori chimici della metamfetamina negli Stati Uniti grazie all’impiego di programmi che semplificano le procedure di ingresso nel paese
Art. 732 Produzione di sostanze controllate all’interno dei beni immobili federali
Art. 733 Inasprimento delle pene per i maggiori responsabili del traffico di metamfetamina
Art. 734 Ulteriore estensione della tutela penale minorile
Art. 735 Modifiche a taluni obblighi di comunicazione spettanti ai tribunali
Art. 736 Rapporti semestrali al Congresso

Sottotitolo D - Miglioramento della normativa ambientale in materia di sottoprodotti della metamfetamina.
Art. 741 Rapporto biennale al Congresso relativo alla designazione da parte dell’agenzia dei sottoprodotti della lavorazione della metamfetamina come materiali pericolosi
Art. 742 Rapporto sulla produzione di metamfetamina
Art. 743 Costi di bonifica


Sottotitolo E - Programmi e attivita’ addizionali
Art. 751 Miglioramento del programma di finanziamenti del Dipartimento della Giustizia relativo ai tribunali competenti per i reati in materia di droga
Art. 752 Finanziamento dei tribunali competenti in materia di droga
Art. 753 Studio di fattibilità sui tribunali federali competenti in materia di droga
Art. 754 Finanziamenti destinati alle aree critiche finalizzati a ridurre la disponibilita’ di metamfetamine
Art. 755 Finanziamento di programmi concernenti i minori esposti alla droga
Art. 756 Potere di assegnare finanziamenti su base valutativa per contrastare il problema dell’assunzione di metamfetamina da parte di donne in gravidanza o madri


TITOLO VI
SECRET SERVICE


ART. 601 TITOLO BREVE
Il presente titolo può essere denominato ‘‘Legge di Autorizzazione del Secret Service e Modifica Testuale del 2005’’.

ART. 602 INTROMISSIONE IN EVENTI DI SPECIALE INTERESSE AI FINI DELLA SICUREZZA NAZIONALE
(a) IN GENERALE - L’art. 1752, titolo 18, U.S.C., è modificato -
(1) nel comma (a)-
(A) apportando le seguenti variazioni al paragrafo (1):
“(1) volontariamente e consapevolmente, introdursi o permanere all’interno di un settore riservato, recintato o in qualsiasi modo riservato di un edificio o area in cui il Presidente o una persona soggetta alla protezione del Secret Service si recherà temporaneamente in visita;’’;
(B) cambiando la designazione dei paragrafi (2), (3), e (4) rispettivamente in (3), (4), e (5);
(C) inserendo di seguito al paragrafo (1) il nuovo paragrafo:
“(2) volontariamente e consapevolmente, introdursi o permanere all’interno di un settore riservato, recintato o in qualsiasi modo riservato di un edificio o area in coincidenza con un evento definito essere un evento speciale di rilievo nazionale;’’;
(D) nel paragrafo (3), quale ridesignato dal sottoparagrafo (B) -
(i) inserendo ‘‘volontariamente, consapevolmente e’’ prima di ‘‘con l’intento di intralciare o compromettere’’;
(ii) eliminando ‘‘designato’’ ed inserendo ‘‘descritto’’; e
(iii) inserendo ‘‘o (2)’’ dopo ‘‘paragrafo (1)’’;
(E) nel paragrafo (4), quale ridesignato dal sottoparagrafo (B) -
(i) eliminando ‘‘designato o enumerato’’ ed inserendo ‘‘descritto’’; e
(ii) inserendo ‘‘o (2)’’ dopo ‘‘paragrafo (1)’’; e
(F) nel paragrafo (5), quale ridesignato dal sottoparagrafo (B) -
(i) eliminando ‘‘designato o enumerato’’ ed inserendo ‘‘descritto’’; e
(ii) inserendo ‘‘o (2)’’ dopo ‘‘paragrafo (1)’’;
(2) modificando il comma (b) in:
“(b) Le violazioni della presente norma e i tentativi di commettere tali violazioni anche in concorso con altri saranno punibili mediante-
“(1) una multa ai sensi del presente titolo o la reclusione fino a 10 anni, o entrambe, nel caso in cui: -
“(A) la persona, nel commettere o in relazione al reato, utilizzi o porti un’arma in grado di procurare la morte o comunque pericolosa, o un’arma da fuoco; o
“(B) il reato procuri una grave lesione fisica quale definita dall’art. 2118(e)(3); e
“(2) una multa ai sensi del presente titolo o la reclusione fino ad un anno, o entrambe , in ogni altro caso.’’; e
(3) eliminando il comma (d) e modificando la designazione dei commi (e) e (f) rispettivamente in (d) and (e).
(b) MODIFICA FORMALE - (1) l’intestazione della norma è così modificata:

‘§1752. Edifici o aree riservate’’
(2) L’indicazione relativa alla norma indicata nella rubrica del capitolo 84 di detto titolo è così modificata:

“1752. Edifici o aree riservate .”.


ART. 603 FALSE CREDENZIALI IN OCCASIONE DI EVENTI DI SPECIALE INTERESSE PER LA SICUREZZA NAZIONALE
L’art. 1028, titolo 18, U.S.C., è modificato:
(1) nel comma (a)(6), inserendo “o l’entità che sponsorizza un evento che sia stato designato quale evento speciale di rilievo nazionale” di seguito a “Stati”;
(2) nel comma (c) (1), inserendo “o l’entità che sponsorizza un evento che sia stato designato quale evento speciale di rilievo nazionale” di seguito a “Stati”;
(3) nel comma (d)(3), inserendo “un evento che sia stato designato quale evento speciale di rilievo nazionale” di seguito a “ripartizione politica di uno Stato”; e
(4) nei commi (d)(4)(B) e (d)(6)(B), inserendo “un evento che sia stato designato quale evento speciale di rilievo nazionale” di seguito a “ripartizione politica di uno Stato,”.

ART. 604 SUPPORTO SCIENTIFICO ED INVESTIGATIVO NEI CASI DI SCOMPARSA E SFRUTTAMENTO DI BAMBINI
L’art. 3056(f), titolo 18, U.S.C., è modificato eliminando “funzionari ed agenti del Secret Service sono” ed inserendo “Il Secret Service è”.

ART. 605 DIVISIONE IN UNIFORME, SECRET SERVICE DEGLI STATI UNITI
(a) IN GENERALE – Il capitolo 203, titolo 18, U.S.C., è modificato inserendo dopo l’art. 3056:

“§ 3056A. Poteri, autorità e doveri della Divisione in Uniforme del Secret Service degli Stati Uniti
“(a) si dispone la creazione ed istituzione di una forza di polizia in servizio permanente denominata “Divisione in Uniforme del Secret Service degli Stati Uniti”. Soggetta alla supervisione del Ministro per la Sicurezza del Territorio Nazionale, la Divisione in Uniforme del Servizio Segreto degli Stati Uniti svolgerà i compiti affidatile dal Direttore del Secret Service in relazione alla protezione di:
“(1) La Casa Bianca nel Distretto della Columbia.
“(2) Qualsiasi edificio nel quale siano dislocati uffici presidenziali.
“(3) Il Palazzo del Tesoro e relative aree.
“(4) Il Presidente, il Vice Presidente (o gli altri funzionari che seguono in ordine di successione nell’Ufficio del Presidente), il Presidente eletto, il Vice Presidente eletto ed i loro familiari diretti.
“(5) Le missioni diplomatiche straniere situate nell’area metropolitana del Distretto della Columbia.
“(6) La residenza temporanea ufficiale del Vice Presidente nel Distretto della Columbia e relative aree.
“(7) Le missioni diplomatiche straniere situate nelle aree metropolitane degli Stati Uniti (escluso il Distretto della Columbia) dove siano presenti almeno 20 rappresentanze, dirette da funzionari di carriera, salvo il caso in cui tale protezione sia fornita esclusivamente:
“(A) in occasione di necessità straordinarie;
“(B) su richiesta di un’area metropolitana interessata; e
“(C) quando la necessità di protezione straordinaria si presenti durante o in relazione ad una visita a:
“(i) una missione permanente presso, o una missione di osservatori partecipante ai lavori di, un’organizzazione internazionale di cui sono membri gli Stati Uniti; o
“(ii) un’organizzazione internazionale di cui sono membri gli Stati Uniti; salvo il caso in cui tale protezione sia fornita ai cortei di auto e agli altri luoghi interessati dalla visita e si estenda ai luoghi di domicilio temporaneo collegati a tale visita.
“(8) Le missioni consolari e diplomatiche straniere presenti negli Stati Uniti, o nei loro territori o possedimenti, come deciso dal Presidente caso per caso.
“(9) Visite di funzionari governativi stranieri in aree metropolitane (diverse dal Distretto della Columbia) dove sono ubicate venti o più missioni diplomatiche presso le quali lavora personale accreditato, con estensione della protezione ai cortei di auto e agli altri luoghi interessati quando la visita avvenga per intrattenere rapporti ufficiali con il Governo degli Stati Uniti.
“(10) Ex Presidenti insieme alle loro mogli, così come previsto dall’articolo 3056(a)(3) del Titolo 18.
“(11) Un evento designato dall’articolo 3056(e) del Titolo 18 quale evento di speciale rilevanza nazionale.
“(12) I principali candidati alle elezioni per il Presidente e il Vice Presidente e, entro 120 giorni dalle elezioni presidenziali, le mogli di tali candidati, così come previsto dall’articolo 3056(a)(7) del Titolo 18.
“(13) Capi di Stato o di Governo esteri in visita ufficiale.
“(b)(1) Posti alle dipendenze del Direttore del Secret Service, i membri della Divisione in Uniforme del Secret Service degli Stati Uniti sono autorizzati a -
“(A) Portare armi da fuoco;
“(B) Effettuare arresti senza mandato per qualsiasi reato contro gli Stati Uniti commesso in loro presenza, o per qualsiasi delitto grave ai sensi delle leggi degli Stati Uniti qualora abbiano fondati motivi per ritenere che la persona da arrestare abbia commesso o stia commettendo tale delitto; e
“(C) Svolgere i compiti e le funzioni autorizzati per legge.
“(2) I membri della Divisione in Uniforme del Secret Service degli Stati Uniti avranno le stesse prerogative e poteri dei membri della Metropolitan Police del Distretto della Columbia.
“(c) I membri della Divisione in Uniforme del Secret Service degli Stati Uniti riceveranno in dotazione le uniformi e gli altri equipaggiamenti necessari.
“(d) Nell’eseguire le funzioni previste dai paragrafi (7) e (9) del comma (a), il Ministro della Sicurezza del Territorio Nazionale ha la facoltà di utilizzare, con il loro consenso, e dietro compenso, i servizi, il personale, le attrezzature e le strutture dei governi locali e statali ed è autorizzato a rimborsare i Governi statali e locali per l’utilizzo di tali servizi, personale, attrezzature e strutture. Il Ministro per la Sicurezza del Territorio Nazionale può svolgere mediante appalto le funzioni previste dai paragrafi (7) e (9) del comma (a). I poteri previsti dal presente comma possono essere trasferiti dal Presidente al Segretario di Stato. Nell’eseguire i compiti previsti dai paragrafi (7) e (9) del comma (a), il Segretario di Stato é autorizzato a utilizzare i poteri a lui conferiti dal Titolo II della Legge sui Poteri Fondamentali del Dipartimento di Stato del 1956.’’.
(b) MODIFICHE ALLA RUBRICA - La rubrica del capitolo 203 del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, é modificata inserendo dopo l’articolo 3056 il seguente nuovo articolo:

“3056A. Poteri, prerogative e doveri della Divisione in Uniforme del Secret Service degli Stati Uniti.’’.

(c) ABROGAZIONE PER CONFORMITA’ DEL CAPITOLO RELATIVO AI TRASFERIMENTI - Il capitolo 3 del Titolo 3, Codice degli Stati Uniti, é abrogato.
(d) MODIFICHE DI CONFORMITÀ ALLE LEGGI CHE RIGUARDANO IL DISTRETTO DELLA COLUMBIA
(1) L’Articolo 1537(d) del Titolo 31, Codice degli Stati Uniti, è modificato-
(A) eliminando ‘‘e il Servizio di Protezione delle Personalità di Governo’’ e inserendo ‘‘e la Divisione in Uniforme del Secret Service’’; e
(B) eliminando ‘‘i loro doveri di protezione’’ e tutto ciò che segue e inserendo ‘‘i loro doveri di protezione ai sensi degli articoli 3056 e 3056 del Titolo 18.’’.
(2) L’articolo 204(e) della Legge sui Poteri Fondamentali del Dipartimento di Stato (ART. 6–1304(e), Codice Ufficiale D.C.) è modificato eliminando ‘‘articolo 202 del Titolo 3, Codice degli Stati Uniti, o articolo 3056’’ e inserendo ‘‘articoli 3056 o 3056A’’.
(3) L’Articolo 214(a) della Legge sui Poteri Fondamentali del Dipartimento di Stato (ART. 6–1313(a), Codice Ufficiale D.C.) é modificato eliminando ‘‘articoli 202(8) e 208 del Titolo 3’’ e inserendo ‘‘articolo 3056A(a)(7) e (d) del Titolo 18’’.
(e) ULTERIORI MODIFICHE DI CONFORMITÀ -
(1) Il Titolo 12, Codice degli Stati Uniti, articolo 3414, ‘‘Procedure speciali’’, é modificato eliminando ‘‘3 U.S.C. 202’’ nel comma (a)(1)(B) e inserendo ‘‘18 U.S.C. 3056A’’.
(2) La Legge sui Poteri Fondamentali del Dipartimento di Stato del 1956 é modificata -
(A) nella prima frase dell’articolo 37(c) (22 U.S.C. 2709(c)), eliminando ‘‘articolo 202 del Titolo 3, Codice degli Stati Uniti, o articolo 3056 del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti’’ e inserendo ‘‘articolo 3056 o 3056A del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti’’;
(B) nell’articolo 204(e) (22 U.S.C. 4304(e)), eliminando ‘‘articolo 202 del Titolo 3, Codice degli Stati Uniti, o articolo 3056 del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti’’ e inserendo ‘‘articolo 3056 o 3056A del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti’’; e
(C) nell’articolo 214(a) (22 U.S.C. 4314(a)), eliminando ‘‘articoli 202(7) e 208 del Titolo 3, Codice degli Stati Uniti’’ e inserendo ‘‘commi (a)(7) e (d) dell’articolo 3056A del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti’’.
(3) L’articolo 8D(a)(1)(F) della legge sugli Ispettori Generali del 1978 (5 U.S.C. App.) é modificato eliminando ‘‘articolo 202 del Titolo 3’’ e inserendo ‘‘articolo 3056A del Titolo 18’’.
(4) L’articolo 8I(a)(1)(E) della legge sugli Ispettori Generali del 1978 (5 U.S.C. App.) é modificato eliminando ‘‘articolo 202 del Titolo 3’’ e inserendo ‘‘articolo 3056A del Titolo 18’’.

ART. 606 DISPOSIZIONI A TUTELA
(a) Il presente Titolo non riguarda i benefit pensionistici degli impiegati attuali o dei beneficiari di rendite vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente Legge.
(b) Il presente Titolo non riguarda i decreti del Governo che conferiscono al Segretario di Stato i poteri previsti dall’articolo 208 del Titolo 3 (ora articolo 3056A(d) del Titolo 18) esistenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente Legge.

ART. 607 TRATTAMENTO COME ENTITA’ DISTINTA
L’Articolo 3056 del Titolo 18 é modificato aggiungendo alla fine dell’articolo il seguente:
“(g) Il Secret Service degli Stati Uniti manterrà lo status di entità distinta nell’ambito del Dipartimento della Sicurezza del Territorio Nazionale e non sarà inglobato in nessun’altra competenza del Dipartimento. Nessun elemento operativo o del personale del Secret Service degli Stati Uniti dovrà rispondere ad altri se non al Direttore del Secret Service degli Stati Uniti, il quale riferirà direttamente al Ministro della Sicurezza del Territorio Nazionale senza essere sottoposto all’obbligo di passare attraverso altri funzionari del Dipartimento.”.

ART. 608 ESENZIONI DALLA LEGGE SUL COMITATO CONSULTIVO FEDERALE
(a) COMITATO CONSULTIVO PER LA PROTEZIONE DEI PRINCIPALI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE - L’Articolo 3056(a)(7) del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, é modificato inserendo ‘‘Il Comitato non sarà soggetto alla Legge sul Comitato Consultivo Federale (5 U.S.C. App. 2).’’ dopo ‘‘altri membri del Comitato.’’.
(b) TASK FORCE SUI REATI ELETTRONICI - L’Articolo 105 della Legge Pubblica 107–56 (18 U.S.C. nota 3056) é modificato inserendo ‘‘La Task Force preposta al perseguimento dei reati elettronici non sarà soggetta alla Legge sul Comitato Consultivo Federale (5 U.S.C. App. 2).’’ dopo ‘‘sistemi finanziari di pagamento.”.


TITOLO VII
LEGGE DEL 2005 SULLA LOTTA ALLA DIFFUSIONE
DELLE METAMFETAMINE


ART. 701 TITOLO BREVE
Il presente Titolo può essere denominato ‘‘Legge del 2005 sulla lotta alla diffusione delle metamfetamine”.

Sottotitolo A - Normativa nazionale sui precursori chimici

ART. 711 PRODOTTI CHIMICI ELENCATI IN TABELLA; LIMITI ALLE QUANTITA’ VENDUTE, ACCESSO DIETRO IL BANCO E ALTRE SALVAGUARDIE
(a) PRODOTTI CHIMICI ELENCATI IN TABELLA -
(1) IN GENERALE - L’articolo 102 della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 802) é modificato -
(A) ridesignando il paragrafo (46) in paragrafo (49); e
(B) inserendo dopo il paragrafo (44) i seguenti paragrafi:
“(45)(A) Il termine ‘prodotto chimico elencato in tabella’ indica, per quanto attiene al paragrafo (B), un prodotto che -
“(i) contiene efedrina, pseudoefedrina, o fenilpropanolamina; e
“(ii) può essere legalmente commercializzato o distribuito negli Stati Uniti ai sensi della Legge Federale sugli Alimenti, le Droghe e i Cosmetici come farmaco non soggetto a prescrizione medica.
Ogni riferimento nella clausola (i) a efedrina, pseudoefedrina, o fenilpropanolamina comprende i sali, gli isomeri ottici e i sali di isomeri ottici di tale sostanza chimica.
“(B) Questo termine non include un prodotto descritto nel sottoparagrafo (A) se tale prodotto contiene una sostanza chimica specificata nel sottoparagrafo che il Ministro della Giustizia, ai sensi dell’art. 201(a), abbia aggiunto ad una tabella prevista dall’art. 202(c). In mancanza di tale inserimento in tabella da parte del Ministro della Giustizia, una sostanza chimica specificata in quel sottoparagrafo non deve essere considerata una sostanza controllata.
“(46) Il termine ‘venditore regolamentato’ indica un distributore al dettaglio (compresa una farmacia, o un venditore al dettaglio itinerante), ma non include gli impiegati o gli agenti di tale distributore.
“(47)Il termine “venditore al dettaglio itinerante” indica una persona o entità che esercita un’attività di vendita al dettaglio presso un banco temporaneo o trasferibile da un’ubicazione a un’altra, sia che si trovi all’interno di una struttura fissa (ad esempio un chiosco presso un centro commerciale o un aeroporto) o su terreni non migliorati (come un lotto o campo affittato per svolgere attività di vendita al dettaglio).
“(48) Il termine ‘al dettaglio’, riferito alla vendita o all’acquisto di un prodotto chimico elencato in tabella indica rispettivamente una vendita o acquisto per uso personale.’’.
(2) MODIFICHE DI CONFORMITÀ - La Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 801 et seq.) é modificato -
(A) nell’art.102, nel paragrafo (49) (così come ridesignato dal paragrafo (1)(A) di questo comma) -
(i) nel sottoparagrafo (A), eliminando ‘‘pseudoefedrina o’’ e inserendo ‘‘efedrina, pseudoefedrina, o’’; e
(ii) eliminando il sottoparagrafo (B) e ridesignando il sottoparagrafo (C) in sottoparagrafo (B); e
(B) nell’art. 310(b)(3)(D)(ii), eliminando ‘‘102(46)’’ e inserendo ‘‘102(49)’’.
(b) LIMITI ALLE QUANTITA’ IN VENDITA; ACCESSO DIETRO IL BANCO; OBBLIGO DI REGISTRO; ADDESTRAMENTO DEGLI ADDETTI ALLE VENDITE; TUTELA DELLA PRIVACY -
(1) IN GENERALE - L’art. 310 della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 830) é modificato aggiungendo alla fine i seguenti commi:
“(d) SOSTANZE CHIMICHE INSERITE IN TABELLA; LIMITI ALLE QUANTITA’ IN VENDITA; OBBLIGHI CONCERNENTI I FORMATI NON LIQUIDI - Per quanto riguarda l’efedrina base, la pseudoefedrina base, o la fenilpropanolamina base contenuta all’interno di un prodotto chimico inserito in tabella -
“(1) la quantità di tale base contenuta in un siffatto prodotto venduta al dettaglio da parte di un venditore regolamentato, o di un distributore soggetto all’obbligo di relazione ai sensi del comma (b)(3), non può superare, per ciascun acquirente, un totale giornaliero di 3,6 grammi, a prescindere dal numero di transazioni; e
“(2) tale venditore o distributore non può vendere al dettaglio tale prodotto in forma non liquida (comprese capsule gelatinose) a meno che lo stesso sia confezionato in blister di non oltre 2 dosi ciascuno o, qualora l’impiego di confezioni blister sia tecnicamente irrealizzabile, in scatolette o sacchetti monodose.
“(e) SOSTANZE CHIMICHE INSERITE IN TABELLA; ACCESSO DIETRO IL BANCO; OBBLIGO DI REGISTRO; ADDESTRAMENTO DEGLI ADDETTI ALLE VENDITE, TUTELA DELLA PRIVACY -
“(1) REQUISITI DELLE TRANSAZIONI AL DETTAGLIO -
“(A) IN GENERALE - Ciascun venditore regolamentato assicurerà che, conformemente al sottoparagrafo (F), le vendite al dettaglio da parte di un venditore di un prodotto chimico inserito in tabella vengano effettuate applicando le seguenti disposizioni:
“(i) Nel proporre il prodotto in vendita, il venditore lo collocherà in modo che il cliente non abbia un accesso diretto ad esso prima della conclusione della vendita (in questo paragrafo questa modalità verrà definita “collocazione dietro il banco”). Ai fini del presente paragrafo, la collocazione dietro il banco di un prodotto prevede la sua conservazione all’interno di un armadio chiuso a chiave posizionato in una parte della struttura interessata nella quale il cliente non abbia accesso diretto.
“(ii) Il venditore consegna direttamente il prodotto all’acquirente.
“(iii) Il venditore mantiene, in conformità con i criteri prescritti dal Ministro della Giustizia, un elenco scritto o elettronico di tali vendite sul quale per ogni prodotto viene indicato il nome, la quantità venduta e gli indirizzi degli acquirenti insieme alle date e agli orari in cui hanno avuto luogo tali vendite (elenco che in questo comma è definito registro), con l’eccezione che tale obbligo non si applica all’acquisto da parte di un individuo di una singola confezione contenente al massimo 60 milligrammi di pseudoefedrina.
“(iv) Nel caso di una vendita rientrante nel caso previsto dalla clausola (iii), il venditore non procederà alla vendita del prodotto a meno che -
“(I) il possibile acquirente -
“(aa) presenti una carta d’identità provvista di fotografia e rilasciata da uno Stato o dal Governo federale, o un documento che, per quanto riguarda l’identificazione, é considerato accettabile a sensi degli articoli 274a.2(b)(1)(v)(A) e 274a.2(b)(1)(v)(B) del Titolo 8, Codice dei Regolamenti Federali (quale è in vigore il giorno stesso o dopo la data di promulgazione della Legge sulla Lotta alla Diffusione delle Metamfetamine del 2005); e
“(bb) firma il registro e vi trascrive il suo nome, l’indirizzo e la data e l’orario della vendita; e
“(II) il venditore -
“(aa) si accerta che il nome trascritto sul registro corrisponda al nome del documento di identificazione e che la data e l’orario inseriti siano corretti; e
“(bb) inserisce sul registro il nome del prodotto e la quantità venduta.
“(v) Il registro include, in conformità con i criteri stabiliti dal Ministro della Giustizia, un avviso agli acquirenti che specifica che l’inserimento di dichiarazioni o dati falsi nel registro é penalmente punibile ai sensi dell’art. 1001 del Titolo 18, Codice degli Uniti e descrive quali siano le sanzioni pecuniarie e detentive massime previste da tale articolo. Il venditore mantiene ciascuna annotazione sul registro per non meno di due anni dalla data della compilazione.
“(vi) Per quanto riguarda gli individui responsabili della consegna di tali prodotti agli acquirenti, o che trattano direttamente con gli acquirenti ricevendo il pagamento dei prodotti, sia stata presentata dal venditore al Ministro della Giustizia un’autocertificazione in cui egli afferma che gli stessi, in conformità con i criteri previsti dal sottoparagrafo (B)(ii), sono stati da lui addestrati al fine di avere piena cognizione degli obblighi derivanti dal presente comma e dal comma (d).
“(vii) Il venditore mantiene una copia di tale certificazione e degli atti che dimostrano che gli individui oggetto della clausola (vii) sono stati addestrati.
“(viii) Nel caso in cui si tratti di un venditore al dettaglio itinerante:
“(I) questi agisce conformemente alla clausola (i) conservando il prodotto in un armadio chiuso a chiave.
“(II) nell’arco di un periodo di 30 giorni non vende a ciascun cliente una quantità superiore a 7,5 grammi di efedrina base, pseudoefedrina base, o fenilpropanolamina base contenuta in tali prodotti.
“(B) NORME AGGIUNTIVE SULLE CERTIFICAZIONI E GLI ADDESTRAMENTI -
“(i) IN GENERALE - Un venditore regolamentato non può vendere al dettaglio nessun prodotto chimico inserito in tabella a meno che non abbia presentato al Ministro della Giustizia l’autocertificazione prevista dal sottoparagrafo (A)(vii). La certificazione non è valida ai sensi della frase precedente a meno che, in aggiunta alle norme concernenti l’addestramento di individui cui si fa riferimento in quel sottoparagrafo, essa comprenda una dichiarazione nella quale il venditore afferma di avere piena cognizione di ciascun obbligo derivante dal presente paragrafo e dal comma (d) e accetta di conformarsi ad essi.
“(ii) EMANAZIONE DI CRITERI; AUTOCERTIFICAZIONI -Il Ministro della Giustizia stabilirà tramite regolamento i criteri relativi alle certificazioni previste dal presente paragrafo. Tali criteri -
“(I) stabiliranno che le certificazioni sono autocertificazioni trasmesse attraverso il programma previsto dalla clausola (iii);
“(II) prevedranno la necessità di una certificazione separata per ciascuna sede commerciale presso la quale un venditore regolamentato vende al dettaglio prodotti chimici elencati in tabella; e
“(III) includeranno i criteri per l’addestramento ai sensi del sottoparagrafo (A)(vii).
“(iii) PROGRAMMA PER I VENDITORI REGOLAMENTATI — Il Ministro della Giustizia stabilirà un programma concernente le certificazioni e gli addestramenti in conformità con quanto segue:
“(I) Il programma sarà realizzato attraverso un sito Internet del Dipartimento della Giustizia e gli altri mezzi che il Ministro della Giustizia ritenga opportuni.
“(II) Il programma informerà i venditori regolamentati che tali certificazioni sono soggette all’articolo 1001 del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti.
“(III) Il programma conterrà, ad uso dei venditori, una spiegazione dei criteri previsti dalla clausola (ii).
“(IV) Il programma sarà progettato in modo da consentire l’inoltro delle certificazioni attraverso il sito Internet.
“(V) Il programma sarà progettato in modo da fornire automaticamente la spiegazione prevista dalla sottoclausola (III) e l’avviso di ricevimento della certificazione da parte del Dipartimento, senza che vengano richieste interazioni dirette tra i venditori regolamentati e gli impiegati del Dipartimento (salvo assistenza tecnica, se necessaria).
“(iv) DISPONIBILITA’ DELLE CERTIFICAZIONI PER I FUNZIONARI STATALI E LOCALI - Immediatamente dopo il ricevimento di una certificazione, ai sensi del sottoparagrafo (A)(vii), il Ministro della Giustizia ne renderà disponibile una copia ai funzionari statali e locali competenti.
“(C) MISURE DI TUTELA DELLA PRIVACY - Al fine di tutelare la privacy dei soggetti che acquistano prodotti chimici elencati in tabella, il Ministro della Giustizia stabilirà tramite regolamento i vincoli relativi alla divulgazione di informazioni contenute nei registri ai sensi del sottoparagrafo (A)(iii). Questi regolamenti -
“(i) consentiranno l’opportuna divulgazione delle informazioni al Ministro della Giustizia e agli organismi di polizia locali e statali; e
“(ii) proibiranno l’accesso, l’utilizzo o la condivisione di informazioni contenute nei registri per fini diversi dal garantire l’adempimento di quanto previsto dal presente Titolo o il favorire il ritiro dal commercio di un prodotto per proteggere la salute e la sicurezza pubblica.
“(D) DICHIARAZIONI FALSE O ERRONEE DA PARTE DEGLI ACQUIRENTI - Ai fini dell’articolo 1001 del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, l’inserimento di informazioni sul registro ai sensi del sottoparagrafo (A)(iii) sarà considerato una materia rientrante nella giurisdizione della branca esecutiva, legislativa o giudiziaria del Governo degli Stati Uniti.
“(E) TUTELA DELLA BUONA FEDE - Un venditore regolamentato che in buona fede comunica informazioni contenute nel registro ai sensi del sottoparagrafo (A)(iii) ad Autorità di Polizia federali, statali o locali, è immune dalla responsabilità civile per tale diffusione a meno che la stessa costituisca grave negligenza o condotta illecita intenzionale o volontaria.
“(F) INAPPLICABILITA’ DEGLI OBBLIGHI A TALUNE VENDITE. -Il Sottoparagrafo (A) non si applica alla vendita al dettaglio di un prodotto chimico elencato in tabella se ai sensi del comma (b) (3) sussiste l’obbligo di presentare una relazione sulle transazioni di vendita al Ministro della Giustizia).
“(G) EVENTUALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FURTO E IMPROPRIO UTILIZZO - Un venditore regolamentato può adottare opportuni provvedimenti per evitare di assumere persone potenzialmente a rischio sotto il profilo di furti o usi impropri di prodotti chimici elencati in tabella, compresa, a prescindere dalla legislazione dello Stato, la possibilità di domandare ai candidati al posto di lavoro se siano mai stati condannati in relazione a reati associati a tali prodotti o sostanze controllate.’’.
(2) DATE DI ENTRATA IN VIGORE - Rispetto ai commi (d) e (e)(1) dell’articolo 310 della Legge sulle Sostanze Controllate, così come integrati dal paragrafo (1) del presente comma:
(A) il comma (d) é valido a partire dalla scadenza del periodo di 30 giorni che inizia con la data di promulgazione della presente Legge.
(B) il comma (e)(1) é valido a partire dal 30 settembre 2006.
(c) RELAZIONI SULLE ORDINAZIONI PER CORRISPONDENZA -
(1) IN GENERALE - L’articolo 310(e) della Legge sulle Sostanze Controllate, così come integrato dal comma (b)(1) del presente articolo, é modificato aggiungendo alla fine quanto segue:
“(2) COMUNICAZIONI SULLE ORDINAZIONI PER CORRISPONDENZA; VERIFICA DELL’IDENTITA’ DELL’ACQUIRENTE, LIMITE DI 30 GIORNI PER LE QUANTITÀ CONSEGNATE AGLI ACQUIRENTI INDIVIDUALI - Ogni persona regolamentata che effettua una vendita al dettaglio di un prodotto inserito in tabella, e che é soggetto all’obbligo previsto dal comma (b)(3) di presentare al Ministro della Giustizia una comunicazione sulle transazioni di vendita, deve adempiere alle seguenti disposizioni:
“(A) prima di spedire il prodotto, dovrà verificare l’identità dell’acquirente in conformità con le procedure stabilite dal Ministro della Giustizia. Il Ministro della Giustizia stabilirà tramite regolamento tali procedure.
“(B) non può vendere a ciascun cliente nell’arco di 30 giorni più di 7,5 grammi di efedrina base, pseudoefedrina base, o fenilpropanolamina base contenuta in tali prodotti’’.
(2) INAPPLICABILITA’ DELL’ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER I DISTRIBUTORI AL DETTAGLIO - L’articolo 310(b)(3)(D)(ii) della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 830(b)(3)(D)(ii)) é modificato inserendo prima del punto il seguente: ‘‘, con l’eccezione che questa clausola non si applica alle vendite al dettaglio di prodotti chimici elencati in tabella’’.
(3) DATA DI EFFICACIA - Gli emendamenti apportati dai paragrafi (1) e (2) entrano in vigore dopo la scadenza del periodo di 30 giorni che inizia il giorno della promulgazione di questa legge.
(d) ESENZIONI PER CERTI PRODOTTI - L’articolo 310(e) della Legge sulle Sostanze Controllate, così come integrato e modificato rispettivamente dai commi (b) e (c) di quest’articolo, è modificato aggiungendo alla fine il seguente paragrafo:
“(3) ESENZIONE PER TALUNI PRODOTTI - Su richiesta di un produttore di un prodotto chimico elencato in tabella, il Ministro della Giustizia può, tramite regolamento, disporre che il prodotto non sia soggetto alle norme previste dal comma (d) e dai paragrafi (1) e (2) di questo comma qualora egli determini che lo stesso non può essere utilizzato per la produzione illecita di metamfetamina.’.
(e) RESTRIZIONI SULLE QUANTITA’ ACQUISTATE NELL’ARCO DI UN PERIODO DI 30 GIORNI -
(1) IN GENERALE - L’articolo 404(a) della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 844(a)) é modificato inserendo dopo la seconda frase il seguente: ‘‘sarà considerato illegale l’acquisto al dettaglio consapevole o intenzionale, nell’arco di 30 giorni, di una quantità superiore ai 9 grammi di efedrina base, pseudoefedrina base, o fenilpropanolamina base contenuta in un prodotto chimico elencato in tabella con l’eccezione che di questi 9 grammi non più di 7,5 possono essere importati tramite spedizione attraverso qualsiasi vettore privato o commerciale o il Servizio postale’’.
(2) DATA DI EFFICACIA - Le modifica ai sensi del paragrafo (1) entra in vigore a partire dal 30° giorno successivo alla data di promulgazione di questa legge.
(f) APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLE VENDITE AL DETTAGLIO.-
(1) SANZIONI CIVILI E PENALI -
(A) IN GENERALE - L’articolo 402(a) della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 842(a)) é modificato -
(i) nel paragrafo (10), eliminando ‘‘o’’ dopo il punto e virgola;
(ii) nel paragrafo (11), eliminando il punto alla fine e inserendo un punto e virgola; e
(iii) inserendo dopo il paragrafo (11) i seguenti paragrafi:
“(12) che é un venditore regolamentato, o un distributore soggetto all’obbligo di presentare comunicazioni ai sensi del comma (b)(3) dell’articolo 310-
“(A) per la vendita al dettaglio di un prodotto inserito in elenco in violazione del paragrafo (1) del comma (d) di tale articolo sapendo, al momento della transazione in oggetto (indipendentemente dalla consultazione del registro ai sensi del comma (e)(1)(A)(iii) di tale articolo), che essa costituisce un’infrazione; o
“(B) per la vendita al dettaglio consapevolmente, o in disprezzo delle possibili conseguenze, di un tale prodotto in violazione al paragrafo (2) di tale comma (d);
“(13) che é un venditore regolamentato per la vendita al dettaglio, consapevolmente o in dispregio della sicurezza altrui, di un prodotto chimico elencato in tabella in violazione del comma (e) di tale articolo; o
“(14) che é un venditore regolamentato o un impiegato o agente di tale venditore per la rivelazione, in violazione delle norme previste dal sottoparagrafo (C) dell’articolo 310(e)(1), di informazioni contenute nei registri previsti dal sottoparagrafo (A)(iii) di tale articolo, o per il rifiuto di fornire tale registro alle Autorità di polizia Federali, Statali, or locali.’’.
(B) MODIFICA DI CONFORMITA’ - L’art. 401(f)(1) della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 841(f)(1)) é modificato inserendo dopo ‘‘dovrà’’ quanto segue: ‘‘, tranne nella misura in cui trovi applicazione il paragrafo (12), (13), o (14) dell’art. 402(a),’’.
(2) Potere di vietare la vendita da parte dei trasgressori.- L’art. 402(c) della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 842(c)) é modificato aggiungendo alla fine il seguente nuovo paragrafo:
“(4 ) (A) Se un venditore regolamentato, o un distributore soggetto all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’art. 310(b)(3), viola il paragrafo (12) del comma (a) del presente articolo, o se un venditore regolamentato viola il paragrafo (13) di tale comma, il Ministro della Giustizia ha la facoltà di emanare una disposizione che vieti a tale venditore o distributore la vendita di qualsiasi prodotto chimico elencato in tabella. La vendita di tale prodotto in violazione di tale disposizione sarà soggetta alle medesime sanzioni previste dal paragrafo (2).
“(B) Una misura emanata ai sensi del comma (A) può essere imposta solo mediante le medesime procedure previste dall’art. 304(c) relative all’obbligo di indicazione della motivazione della misura stessa.’’.
(g) SALVAGUARDIA DEL POTERE DELLO STATO DI REGOLAMENTARE LE SOSTANZE CHIMICHE INSERITE IN TABELLA - Quest’articolo e le modifiche da esso apportate non possono essere interpretati come aventi alcun effetto giuridico sull’art. 708 della Legge sulle Sostanze Controllate per quanto attiene alla regolamentazione delle sostanze chimiche elencate in tabella (così come definite dall’art. 102(45) di tale legge).

ART. 712 TRANSAZIONI SOGGETTE A REGOLAMENTAZIONE
(a) MODIFICHE DI CONFORMITA’ CONCERNENTI LE SOSTANZE CHIMICHE INSERITE IN TABELLA - La Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 801 et seq.) é modificato -
(1) nell’articolo 102 -
(A) nel paragrafo (39)(A) -
(i) modificando la clausola (iv) nel seguente modo:
“(iv) qualsiasi transazione concernente una sostanza chimica in tabella contenuta in un farmaco che può essere legalmente venduto o distribuito negli Stati Uniti ai sensi della Legge Federale sugli Alimenti, le Droghe e i Cosmetici, conformemente alla clausola (v), a meno che -
“(I) il Ministro della Giustizia abbia determinato ai sensi dell’articolo 204 che quel farmaco o gruppo di farmaci viene impropriamente utilizzato per ottenere la sostanza chimica in tabella al fine di impiegarla nella produzione illecita di una sostanza controllata; e
“(II) la quantità della sostanza chimica in tabella contenuta nel farmaco incluso nella transazione o nelle transazioni multiple é pari o superiore alla soglia massima stabilita per quella sostanza chimica dal Ministro della Giustizia;’’;
(ii) ridefinendo la clausola (v) in clausola (vi); e
(iii) inserendo dopo la clausola (iv) la seguente clausola:
“(v) qualsiasi transazione relativa a un prodotto chimico inserito in tabella che costituisca una vendita al dettaglio da parte di un venditore regolamentato o di un distributore soggetto all’obbligo di presentare comunicazioni ai sensi dell’articolo articolo 310(b)(3); o’’; e
(B) eliminando il paragrafo (45) che fa riferimento al termine ‘‘prodotto generico da banco a base di pseudoefedrina o fenilpropanolamina’’;
(2) nell’articolo 204, eliminando il comma (e); e
(3) nell’articolo 303(h), nella seconda frase, eliminando ‘‘articolo 102(39)(A)(iv)’’ e inserendo ‘‘clausola (iv) o (v) dell’articolo 102(39)(A)’’.
(b) LEGGE PUBBLICA 104–237 - L’articolo 401 del Testo Unico sul Controllo delle Metamfetamine del 1996 (21 U.S.C. 802 nota) (Legge Pubblica 104–237) é modificato eliminando i comma (d), (e), and (f).

ART. 713 POTERE DI STABILIRE QUOTE DI PRODUZIONE
L’articolo 306 della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 826) é modificato:
(1) nel comma (a), inserendo ‘‘e per efedrina, pseudoefedrina, e fenilpropanolamina’’ dopo ‘‘per ciascuna classe fondamentale di sostanze controllate negli elenchi I e II’’;
(2) nel comma (b), inserendo ‘‘o per efedrina, pseudoefedrina, o fenilpropanolamina’’ dopo ‘‘per ciascuna classe fondamentale controllate negli elenchi I e II’’;
(3) nel comma (c), nella prima frase, inserendo ‘‘e per efedrina, pseudoefedrina, e fenilpropanolamina’’ dopo ‘‘per ciascuna classe fondamentale di sostanze controllate negli elenchi I e II’’
(4) nel comma (d), inserendo ‘‘o efedrina, pseudoefedrina, o fenilpropanolamina’’ dopo ‘‘quella classe fondamentale di sostanza controllata”;
(5) nel comma (e), inserendo ‘‘o per efedrina, pseudoefedrina, o fenilpropanolamina’’ dopo ‘‘per una classe fondamentale della sostanza controllata nell’elenco I o II’’;
(6) nel comma (f) -
(A) inserendo ‘‘o efedrina, pseudoefedrina, o fenilpropanolamina’’ dopo ‘‘sostanze controllate negli elenchi I e II’’;
(B) inserendo ‘‘o di efedrina, pseudoefedrina, o fenilpropanolamina’’ dopo ‘‘la produzione di una sostanza controllata’’; e
(C) inserendo ‘‘o sostanze chimiche’’ dopo ‘‘tali sostanze incidentalmente prodotte’’; e
(7) aggiungendo alla fine il seguente comma:
“(g) Ciascun riferimento nel presente articolo a efedrina, pseudoefedrina, o fenilpropanolamina include ciascuno dei sali, isomeri ottici e sali di isomeri ottici di tale sostanza chimica.’’.

ART. 714 PENE; AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE; QUOTE
L’articolo 402(b) della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 842(b)) é modificato inserendo dopo ‘‘produce una sostanza controllata nell’elenco I o II’’ quanto segue: ‘‘, o efedrina, pseudoefedrina, o fenilpropanolamina o uno dei suoi sali, isomeri ottici o sali di isomeri ottici di tale sostanza chimica,’’.

ART. 715 RESTRIZIONI ALLE IMPORTAZIONI; POTERE DI CONSENTIRE IMPORTAZIONI PER FINI MEDICI, SCIENTIFICI O COMUNQUE LEGITTIMI
L’articolo 1002 della Legge sull’Importazione e l’Esportazione delle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 952) é modificato -
(1) nel comma (a) -
(A) nella sezione che precede il paragrafo (1), inserendo ‘‘o efedrina, pseudoefedrina, o fenilpropanolamina,’’ dopo ‘‘elenco III, IV, o V del Titolo II,’’; e
(B) nel paragrafo (1), inserendo ‘‘, e di efedrina, pseudoefedrina, e fenilpropanolamina, ’’ dopo ‘‘foglie di coca’’; e
(2) aggiungendo alla fine i seguenti commi:
“(d)(1) in qualsiasi momento durante il corso dell’anno la persona registrata ai sensi dell’articolo 1008, e che é autorizzata dal comma (a)(1) ad importare efedrina, pseudoefedrina, o fenilpropanolamina, può chiedere di aumentare la quantità della sostanza chimica che è autorizzata ad importare; il Ministro della Giustizia ha la facoltà di approvare tale richiesta qualora determini che tale approvazione sia necessaria per soddisfare finalità d’ordine medico, scientifico o comunque legittime in relazione a tale sostanza chimica.
“(2) in merito alla richiesta oggetto del paragrafo (1):
“(A) entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro della Giustizia approverà o respingerà la richiesta.
“(B) nell’approvare la richiesta, il Ministro della Giustizia specificherà il periodo di tempo cui si riferisce tale approvazione o deciderà che essa é valida fino al momento in cui la persona registrata riceverà dal Ministro della Giustizia una notifica scritta in cui gliene viene comunicata la revoca.
“(C) e il Ministro della Giustizia non approverà o respingerà la richiesta prima della scadenza del periodo di 60 giorni previsto dal sottoparagrafo (A), la richiesta si ritiene approvata e tale approvazione resterà in vigore fino a quando il Ministro della Giustizia notificherà per iscritto alla persona registrata che l’approvazione è decaduta.
“(e) qualsiasi riferimento in questo articolo a efedrina, pseudoefedrina, o fenilpropanolamina comprende i sali, gli isomeri ottici e i sali di isomeri ottici di tale sostanza chimica.

ART. 716 NOTIFICA DI IMPORTAZIONE O ESPORTAZIONE; APPROVAZIONE DELLA VENDITA O TRASFERIMENTO DA PARTE DI UN IMPORTATORE O ESPORTATORE
(a) IN GENERALE - L’articolo 1018 della Legge sull’Importazione e l’Esportazione delle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 971) é modificato—
(1) nel comma (b)(1), nella prima frase, eliminando ‘‘o relativamente ad un’importazione da parte di un importatore autorizzato’’ e inserendo ‘‘o relativamente a una transazione che costituisca un’importazione da parte di un importatore autorizzato’’;
(2) ridesignando i commi (d) e (e) rispettivamente in commi (e) e (f);
(3) inserendo dopo il comma (c) il seguente comma:
“(d)(1) (A) le informazioni fornite tramite una notifica ai sensi del comma (a) o (b) includeranno il nome della persona a cui l’importatore o l’esportatore intende trasferire la sostanza chimica elencata e la quantità della sostanza chimica che sarà trasferita.
“(B) Nel caso di una notifica di cui al comma (b) trasmessa da un importatore autorizzato, se il destinatario del trasferimento in essa identificato non é un cliente abituale, tale importatore non può procedere al trasferimento di quella sostanza chimica in tabella prima che siano trascorsi 15 giorni dalla data di presentazione della notifica al Ministro della Giustizia.
“(C) Dopo la trasmissione di una notifica di cui al comma (a) o (b) al Ministro della Giustizia, se le circostanze cambiano e l’importatore o esportatore non dovrà più consegnare a sostanza chimica in tabella al destinatario in essa identificato, o dovrà trasferire una quantità maggiore di quella in essa indicata, l’importatore o esportatore dovrà aggiornare la notifica per identificare il nuovo destinatario o la nuova quantità prevista o entrambi (secondo il caso) e non potrà trasferire la sostanza chimica in tabella se non dopo che siano trascorsi 15 giorni dal giorno di invio dell’aggiornamento al Ministro della Giustizia, con l’eccezione che tale termine di 15 giorni non si applica se il destinatario identificato nell’aggiornamento é un cliente abituale. La frase precedente trova attuazione in relazione al variare di circostanze concernenti il destinatario o la quantità descritta in un aggiornamento nella stessa misura e con le medesime modalità in cui tale frase si applica al cambiamento delle circostanze concernenti un destinatario o una quantità identificata nella notifica originaria ai sensi del comma (a) o (b).
“(D) Nel caso di un trasferimento di una sostanza chimica in tabella che sia soggetto al limite di 15 giorni previsto dai sottoparagrafi (B) o (C), il destinatario, alla scadenza del periodo di 15 giorni, sarà considerato un cliente abituale a meno che il Ministro della Giustizia non notifichi per iscritto altrimenti all’importatore o all’esportatore interessati.
“(2) per quanto riguarda un trasferimento di una sostanza chimica in tabella cui fa riferimento una notifica o aggiornamento di cui al paragrafo (1):
“(A) il Ministro della Giustizia, in conformità con le medesime procedure previste ai sensi del comma (c)(2) -
“(i) ha la facoltà di ordinare la sospensione del trasferimento della sostanza chimica in tabella da parte dell’importatore o esportatore coinvolto, fatto salvo il trasferimento a un cliente abituale, in base alla motivazione che tale sostanza chimica potrebbe essere impropriamente utilizzata per la produzione clandestina di una sostanza controllata (a prescindere dalla forma della sostanza chimica potenzialmente soggetta all’improprio utilizzo, compresa la distrazione di un farmaco prodotto con sostanze chimiche non lavorate oggetto del trasferimento), a condizione che il Ministro della Giustizia ordini tale sospensione entro la scadenza del periodo di 15 giorni citato nel paragrafo (1) relativamente all’importazione o all’esportazione (nei casi in cui tale periodo si applichi); e
“(ii) ai fini della clausola (i) e del paragrafo (1), ha la facoltà di revocare la qualifica di cliente abituale in base a tale motivazione.
“(B) A partire dal momento in cui il Ministro della Giustizia invia un avviso scritto dell’ordine di sospensione previsto dal sottoparagrafo (A) (comprendente una dichiarazione sulla base giuridica e fattuale dello stesso) all’importatore o esportatore, quest’ultimo non può effettuare il trasferimento.
“(3) Ai fini del presente comma:
“(A) I termini ‘importatore’ e ‘esportatore’ indicano rispettivamente una persona regolamentata che importa o esporta una sostanza chimica in tabella.
“(B) Il termine ‘trasferimento’, relativamente a una sostanza chimica in tabella, include la vendita della sostanza chimica.
“(C) Il termine ‘destinatario’ indica una persona a cui un importatore o esportatore trasferisce una sostanza chimica in elenco.’’; e
(4) aggiungendo alla fine il seguente comma:
“(g) entro 30 giorni dalla transazione oggetto del presente articolo, l’importatore o esportatore invierà al Ministro della Giustizia un resoconto contenente i dettagli della transazione, compresi la data, la quantità, la sostanza chimica, il recipiente, il nome dei destinatari e le altre informazioni che il Ministro della Giustizia specificherà nei regolamenti. Gli importatori potranno inserire in un unico resoconto sia i dati inerenti alle importazioni che alla distribuzione. Se l’importatore non ha distribuito tutte le sostanze chimiche importate entro l’iniziale periodo di 30 giorni, dovrà inoltrare successivi resoconti non più tardi di 30 giorni dalla data di ogni ulteriore distribuzione, fino a quando non venga data esaustiva descrizione della distribuzione o altro trasferimento di tutte le sostanze chimiche importate ai sensi della notifica di importazione o suo aggiornamento.’’.
(b) MODIFICHE DI CONFORMITA’ -
(1)LEGGE SULL’IMPORTAZIONE E L’ESPORTAZIONE DELLE SOSTANZE CONTROLLATE - La Legge sull’Importazione e l’Esportazione delle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 951 et seq.) é modificata -
(A) nell’articolo 1010(d)(5), eliminando ‘‘articolo 1018(e)(2) o (3)’’ e inserendo ‘‘paragrafo (2) o (3) dell’articolo 1018(f)’’; e
(B) nell’articolo 1018(c)(1), nella prima frase, inserendo prima del punto quanto segue: ‘‘(a prescindere dalla forma della sostanza chimica che può essere impropriamente utilizzata, compreso l’impiego improprio di un prodotto farmaceutico da produrre a partire dalle sostanze chimiche non lavorate oggetto del trasferimento)’’.
(2) LEGGE SULLE SOSTANZE CONTROLLATE - L’articolo 310(b)(3)(D)(v) del Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 830(b)(3)(D)(v)) é modificato eliminando ‘‘articolo 1018(e)(2)’’ e inserendo ‘‘articolo 1018(f)(2)’’.

ART. 717 APPLICAZIONE DELLE RESTRIZIONI ALLE IMPORTAZIONI E DELL’OBBLIGO DI NOTIFICA RELATIVO AI TRASFERIMENTI
L’articolo 1010(d)(6) della Legge sull’Importazione e l’Esportazione delle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 960(d)(6)) é modificato nel seguente modo:
“(6) importazioni di una sostanza chimica in elenco in violazione dell’articolo 1002, importazioni e esportazioni di tale sostanza in violazione degli articoli 1007 o 1018, o trasferimenti di tale sostanza chimica in violazione dell’1018(d); o’’.

ART. 718 COORDINAMENTO CON IL RAPPRESENTANTE DEL COMMERCIO DEGLI STATI UNITI
Nell’attuare gli articoli da 713 a 717 e l’articolo 721 del presente Titolo, il Ministro della Giustizia consulterà il Rappresentante del Commercio degli Stati Uniti per garantire che tale attuazione sia conforme ai trattati e agli obblighi internazionali che trovano applicazione negli Stati Uniti.

Sottotitolo B – Normativa Internazionale sui precursori chimici


ART. 721 INFORMAZIONI SULLA CATENA ESTERA DI DISTRIBUZIONE. RESTRIZIONI ALLE IMPORTAZIONI IN CASO DI MANCATA COOPERAZIONE DA PARTE DEI DISTRIBUTORI
L’articolo 1018 della Legge sull’Importazione e l’Esportazione delle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 971), così come modificato dall’art. 716(a)(4) del presente Titolo, é ulteriormente modificato aggiungendo alla fine il seguente comma:
“(h)(1) In relazione a un soggetto regolamentato che importi efedrina, pseudoefedrina o fenilpropanolamina (indicato in quest’articolo come un ‘importatore’), una notifica di importazione ai sensi del comma (a) o (b) includerà tutte le informazioni conosciute dall’importatore sulla catena di distribuzione di tale sostanza chimica dal produttore all’importatore.
“(2) Ai fini della prevenzione o del contrasto dell’uso improprio di efedrina, pseudoefedrina o fenilpropanolamina per la produzione illecita di metamfetamina, il Ministro della Giustizia può, nel caso di una persona che sia il produttore o il distributore di tale sostanza chimica nella catena di distribuzione cui si fa riferimento nel paragrafo (1) (persona indicata in questo comma come il “distributore della catena estera”), richiedere che lo stesso fornisca al Ministro della Giustizia le informazioni a lui note sulla distribuzione della sostanza chimica, incluse le vendite.
“(3) Se il Ministro della Giustizia determina che un distributore della catena estera si sta rifiutando di cooperare con il Ministro della Giustizia nell’acquisizione dell’informazione cui fa riferimento il paragrafo (2), il Ministro della Giustizia può, in conformità con le procedure previste dal comma (c), emanare un divieto di importazione di efedrina, pseudoefedrina o fenilpropanolamina nei casi in cui tale distributore sia parte della catena di distribuzione di tale sostanza chimica. Nei 60 giorni precedenti all’emanazione del divieto, il Ministro della Giustizia pubblicherà nel Registro Federale un avviso relativo all’intenzione di emanare tale provvedimento. Durante tale periodo di 60 giorni, le importazioni di quella sostanza chimica da parte di tale distributore non sono oggetto di restrizioni ai sensi di questo paragrafo.’’.

ART. 722 OBBLIGHI RELATIVI AI PRINCIPALI PAESI DI ESPORTAZIONE E IMPORTAZIONE DI TALUNI PRECURSORI CHIMICI
(a) OBBLIGO DI NOTIFICA - L’articolo 489(a) della Legge in materia di Assistenza Estera del 1961 (22 U.S.C. 2291h(a)) é modificato aggiungendo alla fine il seguente nuovo paragrafo:
“(8)(A) Un articolo distinto con il seguente contenuto:
“(i) l’identificazione dei 5 paesi che hanno esportato la maggiore quantità di pseudoefedrina, efedrina, o fenilpropanolamina (compresi i sali, isomeri ottici, o sali di isomeri ottici di tali sostanze chimiche, includendo anche i prodotti o le sostanze che le contengano all’interno) durante il precedente anno solare.
“(ii) L’identificazione dei 5 paesi che hanno importato la maggiore quantità di sostanze chimiche descritte nella clausola (i) durante il precedente anno solare e in cui si rileva la maggiore percentuale di uso improprio di tale sostanza chimica per la produzione illecita di metamfetamina (in quel paese o in un altro).
“(iii) Un’analisi economica comparata tra la produzione totale mondiale dei prodotti chimici descritti nella clausola (i) e la domanda legittima di tali sostanze in tutto il mondo.
“(B) L’identificazione dei paesi che hanno importato la maggiore quantità di prodotti chimici ai sensi del sottoparagrafo (A)(ii) si baserà su quanto segue:
“(i) un’analisi economica che stimi la domanda legittima di tali sostanze in quei paesi comparata con la quantità reale o stimata delle sostanze chimiche importate in quei paesi.
“(ii) Le informazioni e i dati disponibili più significativi sulla produzione di metamfetamina in quei paesi e sull’uso improprio di tali sostanze chimiche nella produzione di metamfetamina.’’.
(b) PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE ANNUALE - L’articolo 490(a) della Legge sull’Assistenza Estera del 1961 (22 U.S.C. 2291j(a)) é modificato-
(1) nel paragrafo (1), eliminando ‘‘importante paese produttore di stupefacenti o paese di maggiore transito di droghe’’ e inserendo ‘‘importante paese produttore di stupefacenti, paese di maggiore transito di droghe, o paese identificato conformemente alla clausola (i) o (ii) dell’articolo 489(a)(8)(A) della presente Legge’’; e
(2) nel paragrafo (2), inserendo dopo ‘‘(così come determinato dal comma (h))’’ il seguente: ‘‘o paese, identificato conformemente alla clausola (i) o (ii) dell’articolo 489(a)(8)(A) di questa Legge’’.
(c) MODIFICHE DI CONFORMITA’ - L’articolo 706 della Legge di Autorizzazione in materia di Relazioni Estere, Anno finanziario 2003 (22 U.S.C. 2291j–1) é modificato nel paragrafo (5) aggiungendo alla fine il seguente:
“(C) nessuna parte del presente articolo influirà sugli obblighi previsti dall’articolo 490 della Legge sull’Assistenza Estera del 1961 (22 U.S.C. 2291j) in relazione a paesi identificati ai sensi della clausola (i) o (ii) dell’articolo 489(a)(8)(A) della Legge sull’Assistenza Estera del 1961.’’.
(d) PIANO PER AFFRONTARE L’USO IMPROPRIO DEI PRECURSORI CHIMICI - Nei caso di paesi identificati conformemente alla clausola (i) o (ii) dell’articolo 489(a)(8)(A) della Legge sull’Assistenza Estera del 1961 (così come integrato dal comma (a)) rispetto ai quali il Presidente non abbia trasmesso al Congresso una certificazione ai sensi dell’articolo 490(b) della Legge (22 U.S.C. 2291j(b)), il Segretario di Stato, in consultazione con il Ministro della Giustizia, entro 180 giorni dalla data in cui il Presidente trasmette il rapporto richiesto dall’articolo 489(a) della Legge (22 U.S.C. 2291h(a)), inoltrerà al Congresso un piano globale finalizzato ad affrontare il problema della distrazione delle sostanze chimiche descritte nell’articolo 489(a)(8)(A)(i) di quella Legge per la produzione illecita di metamfetamina in quel paese o in un altro, che comprenda l’introduzione, l’ampliamento e il rafforzamento di misure regolamentari, di polizia e investigative tese a prevenire tale uso improprio.
(e) AUTORIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI - Ai fini dell’adempimento del presente articolo é autorizzato lo stanziamento al Segretario di Stato di una somma pari a $1.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 2006 e 2007.

ART. 723 PREVENZIONE DEL CONTRABBANDO DI METAMFETAMINA DAL MESSICO AGLI STATI UNITI
(a) IN GENERALE - Il Segretario di Stato, agendo tramite l’Assistente Segretario dell’Ufficio Per gli Affari Internazionali in materia di Stupefacenti e Attività di Repressione, adotterà le misure necessarie per la prevenzione del contrabbando di metamfetamina dal Messico agli Stati Uniti.
(b) Misure specifiche.- Nell’applicazione del comma (a), il Segretario -
(1) accentuerà gli sforzi bilaterali presso la frontiera tra Stati Uniti e il Messico per impedire il contrabbando di metamfetamina negli USA dal Messico;
(2) cercherà di lavorare congiuntamente con le Autorità di Polizia messicane per migliorare le loro capacità nella lotta alla produzione e al traffico di metamfetamina, mettendo anche a disposizione attrezzature e assistenza tecnica nella misura necessaria; e
(3) incoraggerà il Governo del Messico ad intervenire immediatamente per ridurre l’uso improprio di pseudoefedrina da parte delle organizzazioni dedite al traffico di droga per la produzione e il traffico di metamfetamina.
(c) Rapporto.- Entro un anno dalla data di promulgazione della presente legge, e quindi su base annuale, il Segretario inoltrerà alle Commissioni del Congresso competenti un rapporto sull’attuazione di quest’articolo relativamente all’anno precedente.
(d) AUTORIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI - Ai fini dell’adempimento del presente articolo é autorizzato lo stanziamento al Segretario di una somma pari a $4.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 2006 e 2007.

Sottotitolo C - Inasprimento delle sanzioni penali relative alla produzione e al traffico di Metamfetamina


ART. 731 CONTRABBANDO DI METAMFETAMINA O DI PRECURSORI CHIMICI DELLA METAMFETAMINA NEGLI STATI UNITI GRAZIE ALL’IMPIEGO DI PROGRAMMI CHE SEMPLIFICANO LE PROCEDURE DI INGRESSO NEL PAESE
(a) INASPRIMENTO DELLE PENE DETENTIVE - La pena detentiva comminata a un soggetto condannato per un reato previsto dalla Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 801 et seq.) o dalla Legge sull’Importazione e l’Esportazione delle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 951 et seq.), che comprenda l’utilizzo di metamfetamina o di altra sostanza chimica definita nell’articolo 102(33) della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 802(33), sarà aumentata di un periodo consecutivo di detenzione non superiore a 15 anni se il reato viene commesso nell’ambito di circostanze descritte nel comma (b).
(b) CIRCOSTANZE - Per le finalità del comma (a), le circostanze descritte da questo comma si applicano quando il reato descritto nel comma (a) é stato commesso da una persona che -
(1) era iscritta o agiva per conto di una persona o entità iscritta nelle “corsie preferenziali” per i pendolari, a un sistema di ispezione rapido o alternativo, o ad altro programma per l’ingresso semplificato, amministrato o approvato dal Governo federale, ai fini dell’ammissione negli Stati Uniti; e
(2) aveva commesso un reato mentre entrava negli Stati Uniti, usando tali corsie, sistemi o programmi.
(c) INTERDIZIONE PERMANENTE - Chiunque sia soggetto ad un aumento di pena ai sensi del comma (a) sarà permanentemente e irrevocabilmente sottoposto alla misura di interdizione o al divieto di utilizzare le corsie, i sistemi o i programmi descritti nel comma (b)(1).

ART. 732 PRODUZIONE DI SOSTANZE CONTROLLATE ALL’INTERNO DEI BENI IMMOBILI FEDERALI
Il comma (b) dell’articolo 401 della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 841(b)) é modificato nel paragrafo (5) inserendo ‘‘o producendo ’’ dopo ‘‘coltivando’’.

ART. 733 INASPRIMENTO DELLE PENE PER I MAGGIORI RESPONSABILI DEL TRAFFICO DI METAMFETAMINA
L’articolo 408 della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 848) é modificato aggiungendo alla fine il seguente:
“(s) DISPOSIZIONE SPECIALE RELATIVA ALLA METAMFETAMINA - Ai fini del comma (b), nel caso di una protratta attività criminosa che abbia come oggetto la metamfetamina o i suoi sali, isomeri o sali di isomeri, il paragrafo (2)(A) sarà applicato sostituendo ‘300’ a ‘200’, e il paragrafo (2)(B) sarà applicato sostituendo ‘10 milioni di dollari’ a ‘$5.000.000’.’’.

ART. 734 ULTERIORE ESTENSIONE DELLA TUTELA PENALE MINORILE
(a) IN GENERALE - La Legge sulle Sostanze Controllate é modificato inserendo dopo l’articolo 419 (21 U.S.C. 860) il seguente:
‘‘PENE AGGIUNTIVE PER LA PRODUZIONE O DISTRIBUZIONE O DETENZIONE CON L’INTENTO DI PRODURRE O DISTRIBUIRE METAMFETAMINA IN LUOGHI DOVE SONO PRESENTI O RISIEDONO MINORI
‘‘ART. 419a. Chiunque violi l’articolo 401(a)(1) producendo, distribuendo, o detenendo con l’intento di produrre o distribuire, metamfetamina o i suoi sali, o isomeri in luoghi in cui é presente o risiede un individuo di età inferiore ai 18 anni, sarà soggetto a una pena detentiva pari a un periodo non superiore a 20 anni, o a una sanzione pecuniaria o a entrambe le pene, in aggiunta a qualsiasi altra condanna inflittagli.’’.
(b) MODIFICA FORMALE - La rubrica del Testo Unico sulla Prevenzione e il Controllo dell’Abuso di Stupefacenti del 1970 é modificata inserendo dopo l’articolo 419 il seguente nuovo articolo:

‘‘ART. 419a. “Pene aggiuntive per la produzione o distribuzione o detenzione con l’intento di produrre o distribuire metamfetamina in luoghi dove sono presenti o risiedono minori.’’.


ART. 735 MODIFICHE A TALUNI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE SPETTANTI AI TRIBUNALI
L’articolo 994(w) del TITOLO 28, Codice degli Stati Uniti, è modificato -
(1) nel paragrafo (1)-
(A) inserendo ‘‘, nel formato approvato e richiesto dalla Commissione,’’ dopo ‘‘sottopone alla Commissione’’;
(B) nel sottoparagrafo (B) -
(i) inserendo ‘‘in iscritto” prima di ‘‘dichiarazione relativa alla motivazione’’; e
(ii)inserendo ‘‘e che sarà dichiarata sulla motivazione scritta emessa dalla Conferenza Giudiziaria e approvata dalla Commissione degli Stati Uniti competente in materia di sentenze’’ dopo ‘‘possibili direttive applicabili’’; e
(C) aggiungendo alla fine quanto segue:
‘‘L’informazione di cui ai sottoparagrafi da (A) a (F) sarà trasmessa dal Tribunale nel formato approvato e richiesto dalla Commissione.’’; e
(2) nel paragrafo (4), eliminando ‘‘può assemblare o mantenere in un formato elettronico comprendente qualsiasi’’ e inserendo ‘‘esso stesso può assemblare o mantenere in formato elettronico come esito del’’.

ART. 736 RAPPORTI SEMESTRALI AL CONGRESSO
(a) IN GENERALE - Ogni semestre il Ministro della Giustizia invierà alle Commissioni del Congresso e agli organi specificati nel comma (b) rapporti che -
(1) descriveranno l’allocazione delle risorse della Drug Enforcement Administration e del Federal Bureau of Investigation per le indagini e i procedimenti giudiziari relativi alle presunte violazioni della Legge sulle Sostanze Controllate che implichino l’utilizzo di metamfetamina; e
(2) descriveranno i provvedimenti adottati per dare priorità alla destinazione di tali risorse per quelle violazioni in cui siano coinvolte -
(A) persone sospettate di aver importato negli USA ingenti quantità di metamfetamina o di prodotti chimici elencati in tabella (così come definiti ai sensi della modifica apportata dall’articolo 711(a)(1));
(B) persone sospettate di aver prodotto metamfetamine; e
(C) circostanze nelle quali siano stati prodotti danni a minori.
(b) COMMISSIONI DEL CONGRESSO - Le Commissioni del Congresso e gli organi menzionati nel comma (a) sono -
(1) alla Camera dei Rappresentanti, la Commissione Giustizia, la Commissione per l’Energia e il Commercio e la Commissione sulle Riforme Governative; e
(2) al Senato, la Commissione Giustizia, la Commissione competente in materia di Commercio, Scienza e Trasporti e il Caucus sul Controllo Internazionale degli Stupefacenti.

Sottotitolo D - Miglioramento della normativa ambientale in materia di sottoprodotti della metamfetamina


ART. 741 RAPPORTO BIANNUALE AL CONGRESSO RELATIVO ALLA DESIGNAZIONE DA PARTE DELL’AGENCIA DEI SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DELLA METAMFETAMINA COME MATERIALI PERICOLOSI
L’articolo 5103 del Titolo 49, Codice degli Stati Uniti, é modificato aggiungendo alla fine quanto segue:
“(d) RAPPORTO BIENNALE - Il Segretario dei Trasporti inoltrerà alla Commissione Trasporti e Infrastrutture della Camera dei Rappresentanti e alla Commissione del Senato competente per il Commercio, la Scienza e i Trasporti un rapporto biannuale che indichi se il Segretario abbia designato come materiali pericolosi ai fini del capitolo 51 di questo Titolo tutti i sottoprodotti del processo di produzione della metamfetamina che egli sappia costituire un rischio irragionevole alla salute, alla sicurezza e alla proprietà allorché immessi in commercio in determinate forme e quantità.’’.

ART. 742 RAPPORTO SULLA PRODUZIONE DI METAMFETAMINA
L’articolo 3001 della Legge sullo Smaltimento dei Rifiuti Solidi (42 U.S.C. 6921) é modificato nella parte finale aggiungendo quanto segue:
“(J) PRODUZIONE DI METAMFETAMINA - Ogni 24 mesi al più tardi, l’Amministratore presenterà alla Commissione sull’Energia e il Commercio della Camera dei Rappresentanti e alla Commissione sull’Ambiente e i Lavori Pubblici del Senato un rapporto che descriva le informazioni raccolte da organismi di Polizia, Stati e altre parti interessate, identifichi i sottoprodotti del processo di produzione della metamfetamina e specifichi se l’Amministratore consideri ciascun sottoprodotto uno scarto nocivo ai sensi del presente articolo e delle normative in materia.’’.

ART. 743 COSTI DI BONIFICA
(a) IN GENERALE - L’articolo 413(q) della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 853(q)) é modificato-
(1) nella materia che precede il paragrafo (1), inserendo ‘‘, il possesso, o il possesso con l’intento di distribuire,’’ dopo ‘‘produrre’’; e
(2) nel paragrafo (2), inserendo ‘‘, o su locali o proprietà che la persona incriminata possiede, o in cui risiede o conduce attività d’affari’’ dopo ‘‘da parte della persona incriminata’’.
(b) CLAUSOLA DI PROTEZIONE - Nessuna parte del presente articolo sarà interpretata o analizzata con il risultato di modificare, alterare, o comunque condizionare gli obblighi, le responsabilità e gli altri oneri previsti dalle leggi ambientali federali o statali.

Sottotitolo E - Programmi e attività addizionali


ART. 751 MIGLIORAMENTO DEL PROGRAMMA DI FINANZIAMENTI DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA RELATIVO AI TRIBUNALI COMPETENTI PER I REATI IN MATERIA DI DROGA
L’articolo 2951 della Legge Generale sul Controllo del Crimine e la Sicurezza delle Strade’ del 1968 (42 U.S.C. 3797u) é modificato aggiungendo alla fine il seguente nuovo comma:
“(c) OBBLIGATORIETA’ DEI TEST ANTIDROGA E DELLE SANZIONI -
“(1) TEST OBBLIGATORI - I finanziamenti descritti in questa parte possono essere destinati a un tribunale competente per i reati in materia di droga solo se esso dispone test obbligatori periodici così come descritti nel comma (a)(3)(A). Il Ministro della Giustizia specificherà tramite direttive o regolamenti i parametri relativi ai tempi e alle modalità per conformarsi a tali prescrizioni. Questi -
“(A) assicureranno che -
“(i) ciascun partecipante sia sottoposto ai test relativi a ciascuna sostanza controllata di cui si sappia essere un consumatore e a qualsiasi altra sostanza controllata eventualmente richiesta dal Ministro della Giustizia o dal tribunale; e
“(ii) il test sia preciso e praticabile; e
“(B) potrebbero richiedere la preventiva approvazione dei tipi di test antidroga al fine di assicurare che vengano eseguiti test adeguati.
“(2) SANZIONI OBBLIGATORIE - Tramite l’emanazione di direttive o di regolamenti il Ministro della Giustizia indicherà che i finanziamenti previsti dalla presente parte potranno essere destinati a un tribunale competente per i reati in materia di droga solo se esso impone sanzioni graduali che incrementino le misure punitive, le misure terapeutiche, o entrambe, nel caso in cui un partecipante risulti positivo a un test antidroga. Le sanzioni e i provvedimenti possono comprendere, ma non solo, una o più delle seguenti misure:
“(A) Detenzione in carcere.
“(B) Cura di disintossicazione
“(C) Cura Residenziale
“(D) Allungamento dei tempi di permanenza nel programma
“(E) Esclusione dal programma
“(F) Aumento dei requisiti relativi al drug screening
“(G) umento delle convocazioni in Tribunale
“(H) Aumento delle consulenze
“(I) ntensificazione del controllo
“(J) Sorveglianza elettronica
“(K) Obbligo di permanenza nel domicilio
“(L) Servizi per la Comunità
“(M) Consulenza familiare
“(N) Corsi sulla gestione della rabbia’’

ART. 752 FINANZIAMENTO DEI TRIBUNALI COMPETENTI IN MATERIA DI DROGA
L’articolo 1001(25)(A) del Titolo I della Legge Generale sul Controllo del Crimine e la Sicurezza delle Strade del 1968 (42 U.S.C. 2591(25)(A)) é modificato aggiungendo alla fine il seguente:
“(v) $70.000.000 per l’anno finanziario 2006.’’.

ART. 753 STUDIO DI FATTIBILITÀ SUI TRIBUNALI FEDERALI COMPETENTI IN MATERIA DI DROGA
Il Ministro della Giustizia effettuerà uno studio di fattibilità sull’opportunità dei programmi predisposti dal tribunale competente in materia di droga per i trasgressori federali che fanno abuso di sostanze controllate. Il Ministro della Giustizia produrrà un rapporto “lower-level, non-violate” nel quale riferirà i risultati di tale studio al Congresso entro il 30 giugno 2006.

ART. 754 FINANZIAMENTI DESTINATI ALLE AREE CRITICHE FINALIZZATI A RIDURRE LA DISPONIBILITA’ DI METAMFETAMINE
Il Titolo I della Legge Generale sul Controllo del Crimine e la Sicurezza delle Strade del 1968 (42 U.S.C. 3711 et seq.) é modificato aggiungendo alla fine il seguente:


‘‘PARTE II - CONTRASTO ALL’ASSUNZIONE DI METAMFETAMINA


‘‘ART. 2996 POTERE DI CONCEDERE FINANZIAMENTI PER TUTELARE LA SICUREZZA PUBBLICA E REPRIMERE LA PRODUZIONE, VENDITA E UTILIZZO DELLA METAMFETAMINA NELLE AREE CRITICHE
“(a) FINALITA’ E AMBITO DEL PROGRAMMA -
“(1) FINALITA’ - La finalità di questa parte é quella di assistere gli Stati a —
“(A) mettere in atto programmi per affrontare il problema della produzione, vendita e uso di stupefacenti a base di metamfetamina; e
“(B) migliorare la capacità delle Istituzioni governative statali e locali di realizzare tali programmi.
“(2) AUTORIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO - Il Ministro della Giustizia, tramite l’Ufficio Assistenza per la Giustizia presso l’Ufficio Programmi della Giustizia ha la facoltà di concedere finanziamenti agli Stati per contrastare la produzione, la vendita e l’uso di metamfetamina per una maggiore tutela della sicurezza pubblica.
“(3) PROGETTI DI FINANZIAMENTO PER CONTRASTARE LA PRODUZIONE, LA VENDITA E L’USO DI METAMFETAMINA - I finanziamenti disposti ai sensi del comma (a) possono essere utilizzati per programmi, progetti e altre attività per -
“(A) indagare, arrestare e perseguire legalmente i soggetti che violano le leggi concernenti l’uso, la produzione o la vendita di metamfetamina;
“(B) rimborsare alla Drug Enforcement Administration le spese relative alla bonifica dei laboratori clandestini di metamfetamina;
“(C) supportare i servizi messi in atto dai Dipartimenti della Salute statali e locali per affrontare il problema della metamfetamina; e
“(D) fornire attrezzature, tecnologie, o sistemi di supporto, o assumersi l’onere economico, qualora il richiedente del finanziamento dimostri al Ministro della Giustizia che le spese effettuate per tali finalità produrranno come effetto una diminuzione della produzione, vendita e uso di metamfetamina.

“ART. 2997 STANZIAMENTO DI FONDI
“Al fine di dare applicazione alla presente parte é autorizzato lo stanziamento di $99.000.000 per ciascun anno finanziario 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.’’.

ART. 755 FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI CONCERNENTI I MINORI ESPOSTI ALLA DROGA
(a) IN GENERALE - Il Ministro della Giustizia disporrà dei finanziamenti destinati agli Stati ai fine di realizzare programmi finalizzati a fornire servizi globali per aiutare i minori che abitano in una casa in cui vengono illecitamente prodotte, distribuite, dispensate o utilizzate metamfetamina o altre sostanze controllate.
(b) OBBLIGHI SPECIFICI - Il Ministro della Giustizia si assicurerà che i servizi espletati utilizzando i finanziamenti ai sensi del comma (a) includano quanto segue:
(1) il coordinamento tra organismi di Polizia, i Pubblici Ministeri, i Servizi per la tutela dei minori, Servizi sociali, i Servizi per la tutela della salute, e qualsiasi altro ente che il Ministro della Giustizia riterrà opportuno al fine di fornire assistenza in relazione ai problemi dei minori descritti nel comma (a).
(2) il trasferimento dei minori da ambienti a rischio sotto il profilo tossicologico a situazioni residenziali più appropriate.
(c) AUTORIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI - Ai fini dell’applicazione del presente articolo é autorizzato lo stanziamento di $20.000.000 per ciascun anno finanziario 2006 e 2007. Le somme stanziate in base alla frase precedente resteranno disponibili finché non saranno spese.

ART. 756 POTERE DI ASSEGNARE FINANZIAMENTI SU BASE VALUTATIVA PER CONTRASTARE IL PROBLEMA DELL’ASSUNZIONE DI METAMFETAMINA DA PARTE DI DONNE IN GRAVIDANZA O MADRI
(a) FINALITA’ E AMBITO DEL PROGRAMMA -
(1) AUTORIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO - Il Ministro della Giustizia ha la facoltà di concedere finanziamenti su base valutativa per contrastare il problema dell’assunzione di metamfetamina da parte di donne in gravidanza e madri al fine di promuovere la sicurezza pubblica, la salute pubblica, la permanenza e il benessere familiari.
(2) FINALITÀ E AMBITO DEL PROGRAMMA - I finanziamenti concessi ai sensi del presente articolo saranno utilizzati per facilitare o migliorare la collaborazione tra i sistemi messi in atto dalle agenzie operanti nei settori della giustizia penale, assistenza ai minori e abuso di stupefacenti al fine realizzare programmi finalizzati a contrastare l’uso di stupefacenti a base di metamfetamina da parte di donne in gravidanza e madri.
(b) DEFINIZIONI - Nel presente articolo si applicano le seguenti definizioni:
(1) AGENZIA PER L’ASSISTENZA AI MINORI - Il termine ‘‘Agenzia per l’assistenza ai minori’’ indica l’Agenzia di Stato responsabile dei servizi sociali e dei servizi per la tutela dei minori e/o della famiglia
(2) AGENZIA PER LA GIUSTIZIA PENALE - Il termine ‘‘Agenzia per la Giustizia Penale’’ indica un’agenzia dello Stato o del governo locale o una sua agenzia responsabile dell’individuazione, dell’arresto, dell’attività repressiva, dell’azione penale, della difesa, del giudizio, della detenzione, della sospensione condizionale della pena o della scarcerazione per buona condotta in relazione alla violazione delle norme penali di quello Stato o Governo locale.
(c) RICHIESTE -
(1) IN GENERALE -Nessun finanziamento può essere concesso ai sensi del presente articolo a meno che non sia stato richiesto al Ministro della Giustizia e da questi approvato.
(2) RICHIESTA - La richiesta relativa a un finanziamento descritto dal presente articolo dovrà essere presentata nella forma prescritta e con le informazioni che il Ministro della Giustizia potrà disporre tramite regolamenti direttive.
(3) AVENTI TITOLO - I finanziamenti verranno distribuiti dal Ministro della Giustizia a Stati, Territori, e Tribù Indiane. I richiedenti devono dimostrare un’ampia collaborazione con l’Agenzia Statale per Giustizia Penale e l’Agenzia per l’Assistenza ai Minori nella pianificazione e attuazione del programma.
(4) CONTENUTI -In conformità con i regolamenti o le direttive stabilite dal Ministro della Giustizia d’intesa con il Ministro della Salute Pubblica, le richieste di finanziamento ai sensi del presente articolo dovranno prevedere un piano per ampliare i servizi dello Stato rivolti alle donne in gravidanza e madri che hanno violato la legge, trattandosi di donne incinte e/o con figli a carico, in relazione all’assunzione di metamfetamina, o metamfetamina e altri stupefacenti, che comprenda quanto segue:
(A) Una descrizione di come il richiedente collaborerà con le agenzie per la Giustizia Penale e l’Assistenza ai Minori in relazione alle esigenze collegate all’assunzione di metamfetamina o metamfetamina e altri stupefacenti da parte di donne in gravidanza e madri al fine di promuovere la stabilità e la permanenza familiare.
(B) Una descrizione della natura e della dimensione del problema dell’assunzione di metamfetamina da parte di donne in gravidanza e madri.
(C) Una certificazione attestante il coinvolgimento da parte dello Stato, qualora opportuno, delle contee e delle altre unità del governo locale nello sviluppo, espansione, modifica, attuazione o miglioramento dei programmi proposti per contrastare l’uso, la produzione o la vendita di metamfetamina.
(D) Una certificazione che indichi che i fondi ricevuti ai sensi del presente articolo saranno utilizzati per integrare - non sostituire - altri fondi federali, statali e locali.
(E) Una descrizione degli opportuni interventi e procedure di ordine clinico per -
(i) effettuare uno screening delle donne in gravidanza e madri al fine di verificarne l’eventuale dipendenza da metamfetamina e altri stupefacenti;
(ii) se clinicamente opportuno sia per la madre che per i figli, prevedere una cura domiciliare per le donne in gravidanza e madri che hanno violato la legge, ivi fornendo servizi clinicamente opportuni per favorire la permanenza in famiglia e l’autosufficienza;
(iii) mettere in atto processi atti a migliorare o a garantire la capacità di operare congiuntamente delle agenzie statali competenti in materia di minori, giustizia penale e contrasto delle sostanze dannose, al fine di riunire le famiglie, laddove opportuno, quando non venga fornita una cura domiciliare.
(d) PERIODO DEL FINANZIAMENTO - Il finanziamento sarà triennale. Coloro i quali vedranno accettata la loro domanda potranno chiedere solo un ulteriore ciclo di finanziamento triennale e Il Ministro della Giustizia ha la facoltà di approvare tali richieste.
(e) RENDICONTO SULL’ATTIVITÀ SVOLTA; RELAZIONI E VALUTAZIONI -
(1) RELAZIONI - Coloro i quali hanno ottenuto i finanziamenti presenteranno al Ministro della Giustizia una relazione sulle attività svolte grazie al finanziamento ottenuto alla fine di ciascun anno finanziario.
(2) VALUTAZIONI -Entro 12 mesi dal termine del ciclo triennale di finanziamenti previsto dal presente articolo, il Ministro della Giustizia presenterà un rapporto alle Commissioni competenti in materia di stanziamenti nei settori di interesse che sintetizzi i risultati delle valutazioni condotte dai beneficiari e le raccomandazioni relative all’ulteriore attività legislativa.
(f) AUTORIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI - E’ autorizzato lo stanziamento dei fondi necessari per l’applicazione del presente articolo.


Il Presidente della Camera dei Rappresentanti.


Vice Presidente degli Stati Uniti e Presidente del Senato.




© AGENZIA INFORMAZIONI E SICUREZZA INTERNA