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GNOSIS 4/2006
Il controllo delle ingenti risorse economiche della criminalità

Le organizzazioni transnazionali stanno globalizzando il crimine


Vincenzo DI PIETRO, Dario FASCIANO

Le attività collegate alla criminalità organizzata risultano, negli ultimi anni, in continua espansione grazie sia all'utilizzo delle nuove tecnologie sia alla evidente crescita economica dovuta al continuo aumento dei proventi derivati da commerci illeciti. Si parla di fiorenti attività nei settori del commercio di armi convenzionali e non, commercio di organi, mercato della droga e della prostituzione. Il tipico modus operandi della criminalità prevede, inoltre, che gli introiti illeciti derivanti da attività criminose vengano reinvestiti in attività legali facenti capo a società gestite spesso da prestanome, impedendo in tal modo alle autorità giudiziarie preposte di verificare il reato ed evitando allo stesso tempo l'applicazione delle condanne detentive previste. Anche i rapporti del Consiglio d'Europa in materia di criminalità organizzata sottolineano l'alto indice di pericolosità delle nuove organizzazioni internazionali dedite al crimine, frutto di accordi di cooperazione tra le differenti mafie le quali hanno ampliato le loro attività a livello globale abbandonando la dimensione regionale che prima le caratterizzava. Nel quadro delineato, gli autori descrivono infine, attraverso maggiori approfondimenti, l'esperienza americana e quella italiana nel campo della legislazione volta a limitare il fenomeno del reato di evasione fiscale in cui tali organizzazioni incorrono conseguentemente ai traffici operati.


foto ansa


La criminalità organizzata su
scala transnazionale


Un "fatto sociale economico"

La dicotomia insita nelle parole "criminalità organizzata" consiste nell'affiancare, ormai anche nel gergo comune, due costruzioni giuridiche tra loro antagoniste, fondate, l'una, sull'immediato rinvio ad un atto o ad un fatto illegale e l'altra, per converso, su un consociativismo strutturato che, a ben vedere, pare tipico di sistemi leciti (1) .
Cioè a dire: il crimine, in quanto violazione al precetto normativo, non potrebbe organizzarsi, strutturarsi al pari di una associazione dotata di statuto, vertici, gregari e scopi da raggiungere, ma riferirsi esclusivamente all'individuo, isolato in quanto tale, posto in eterno antagonismo con il resto della società.
La storia, purtroppo, smentisce questo assunto, poiché gli scenari globali palesano all'evidenza la continua contrapposizione tra organizzazioni criminali e potere legislativo -giudiziario, tra fatti di mafia, camorra e leggi speciali, azioni coercitive, poste in essere per fronteggiare la cultura basale che ha innescato i fenomeni aberranti di contiguità al potere politico e di inquinamento delle istituzioni in genere.
Tuttavia, se si effettua un excursus storico non di rado si troveranno fenomeni associativi di rilevanza che contrappongono vere e proprie associazioni, quindi più soggetti tra loro ben organizzati e strutturati, all'ordine costituito, espressione della comunità sociale.
Ne è un esempio la lotta delle associazioni mafiose perpetrata da secoli nei confronti dell'organizzazione statale, nonché tutta la serie di norme speciali emanate con il solo scopo di creare uno strumento giuridico finalizzato alla precisa individuazione della compagine organizzativa all'interno dei fenomeni criminali ed al loro sradicamento dalla compagine sociale.
Dette organizzazioni, in tutto e per tutto simili nella loro struttura interna alle associazioni di stampo economico producono e massimizzano anch'esse il profitto.
Tale attività,che denota il carattere economico dell'associazione criminale, prevede la possibilità di investire denaro per porre in essere una serie di comportamenti criminosi che avranno quale conseguenza la produzione di proventi illeciti (2) .
Tale carattere economico della criminalità viene coadiuvato dalla nuova forma di investimento che trascende dalle forme tradizionali del mercato basato sullo scambio di beni e servizi, ovvero dalla finanza. Il mercato finanziario, essenzialmente consistente nell'impiego e spostamento, virtuale e non più fisico, di grandi somme di denaro sia a livello nazionale che internazionale diviene terreno fertile per l'impiego dei proventi illeciti.
In tutto e per tutto fedele al brocardo latino pecunia non olet il denaro proveniente da attività illecite viene investito al pari di quello proveniente da attività lecite.
L'unione stessa basa la propria prosperità economica su fattori monetari, e sulle tecnologie informatiche che ne permettono un rapido impiego transnazionale, il tutto a vantaggio delle economie più forti ed in detrimento di quelle che da poco si stanno affacciando sugli scenari globali.
Gli investimenti di natura finanziaria divengono vieppiù fattori preponderanti nelle economie cosiddette "liberali" o con "sistema di mercato", dove il peso specifico assunto dalla movimentazione di capitali diviene fonte privilegiata di arricchimento. Se volessimo tuttavia risalire alla vera origine dei capitali impiegati dalle borse valori delle grandi nazioni industrializzate scopriremmo che essa ha come fonte remunerativa anche il riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
Il riciclaggio è l'attività che per eccellenza individua il fattore economico delle attività criminali delle organizzazioni che hanno preso piede nelle superpotenze occidentali, democratiche e liberiste. Si parla quindi di fiorenti attività concentrate nei settori di: vendita di armi convenzionali e non convenzionali (armi chimiche batteriologiche); commercio di organi; mercato della droga; inquinamento ambientale derivante dall'occultamento di scorie di varia origine e natura.
Qualora inoltre esaminassimo l'incidenza delle attività anzidette sul mercato economico tout court si scoprirebbe che lo stesso si trova ad essere in massima parte dipendente dall'andamento economico delle attività di cui sopra (3) .
Non sfugge infatti l'incidenza che il mercato delle armi, ad esempio, ha su tutto il mondo industriale, in quanto, ponendosi come pioniere nella ricerca avanzata per l'elaborazione continua di mezzi militari di alta precisione e massima efficienza, determina un’accelerazione nel campo della ricerca tecnologica tale da influenzare ogni altro settore economico.
Un più diretto riscontro di quanto sinora detto lo si ha quando si passa ad analizzare il quantum in termini economici derivante dalla presenza sul mercato di società, ovviamente quotate in borsa e strutturate in holding con società capofila e collegate, di matrice criminale.
Si è calcolato approssimativamente che il mercato della droga fornisca proventi pari a 300-500 miliardi di dollari, regolarmente immessi nei circuiti leciti del mercato finanziario e in continuo rialzo grazie soprattutto al nuovo settore delle droghe sintetiche per la produzione delle quali le organizzazioni criminali sono riuscite ad abbattere i costi giungendo a produrle direttamente nei principali Paesi consumatori (Spagna, Italia, Belgio…) (4) .


Banca Nazionale Svizzera - Berna

Accanto a questi due capisaldi è poi presente il mercato della prostituzione che in alcuni Stati, in primis l'Italia, giunge ad avere un fatturato pari al punto percentuale di PIL del settore industriale del tessile o dell'abbigliamento.
Un mercato in evoluzione e con introiti da capogiro è invece quello del commercio di organi (così si apprende che un rene può avere un valore pari a 3.000 dollari, un fegato circa 8.000 dollari e un cuore può giungere fino a 20.000 dollari).
Inoltre il ricambio continuo dei "pezzi" da compravendere sembrerebbe essere garantito da un efficiente apparato medico sanitario inquadrato in vere e proprie organizzazioni criminali transnazionali.

Evoluzione dell'associazionismo
economico - delinquenziale


Mentre nel passato le forme di criminalità organizzata erano regionalizzate, intendendo per regione le singole aree mondiali così come definite dai maggiori teorici della geopolitica (Europa, Europa orientale, America Latina, USA, ex-URSS…), oggi l'operato delle organizzazioni criminali è divenuto globale.
Tanto che l'ultimo Rapporto presentato dalle Nazioni Unite evidenzia in modo preoccupante la presenza preponderante sulla scena criminale delle organizzazioni transnazionali ancor più pericolose dei fenomeni mafiosi che sconvolsero l'America dei primi decenni del ventesimo secolo.
Anche i Rapporti sulla criminalità organizzata del Consiglio d'Europa evidenziano un alto indice di pericolosità delle nuove organizzazioni internazionali dedite al crimine, pericolosità dovuta all'accresciuta importanza del fattore economico che viene posto alla base delle attività delle stesse. Raggiungere il massimo profitto con il minimo rischio è oggi il leitmotiv del criminale internazionale.
Pertanto queste organizzazioni, ribattezzate OCT "Organizzazioni Criminali Transnazionali", hanno sviluppato delle caratteristiche peculiari, quali l'operatività in campo mondiale e non più locale, la presenza al loro interno di una suddivisione di compiti di tipo manageriale volta a ricercare il maggior profitto nel settore criminale di interesse, nonché l'impiego dei proventi nei circuiti finanziari leciti, sì da rendere difficoltose le ricerche da parte degli organi di giustizia (5) .
Appare allora allarmante il fatto che a livello internazionale esperti dell'FMI e della Banca Mondiale siano giunti a definire la presenza delle organizzazioni criminali nel mondo industriale e finanziario come una vera e propria irruzione, portando ad esempio la crisi finanziaria tailandese dove il denaro circolante di provenienza illecita superava quantitativamente il budget dello Stato.
Molti esperti giuristi di fama mondiale sono giunti a lanciare l'allarme in relazione ad un fenomeno di aggregazione delle differenti mafie le quali, in perfetto spirito di cooperazione e solidarietà, hanno cominciato a stringere alleanze ed accordi volti a razionalizzare la loro contemporanea presenza sui mercati ancora non sfruttati appieno e su quelli emergenti.
Accanto a queste alleanze di tipo diplomatico strategico si affiancano anche le attività criminali poste in essere da nascenti organizzazioni terroristiche che necessitano di introiti per porre in essere i loro progetti.
Siamo pertanto di fronte ad organizzazioni che si caratterizzano come vere e proprie imprese del crimine, che nello spirito dell'economia del profitto sono in continua evoluzione e ricerca di nuove forme di investimento criminale e attività illegali, dal traffico della droga alla pornografia infantile passando per i crimini informatici e ambientali, il tutto con personale altamente qualificato e tecnologie all'avanguardia.


La tassazione dei proventi illeciti

Il ciclo di una attività criminosa connessa a fattispecie delittuose di matrice economica, inizia e si conclude, tendenzialmente, attraverso l'evidenziazione di flussi reddituali caratterizzanti la finalità stessa dell'illecito.
Infatti, l'acquisizione dei mezzi utili al compimento della condotta delittuosa, l'approvvigionamento delle fonti da parte delle organizzazioni criminali (tanto più esse paiono radicate nel territorio e storicizzate) dipendono strettamente dalla ricerca dei mezzi finanziari per sostenere la struttura dei consociati a delinquere e per garantire la sopravvivenza stessa dei gruppi delinquenziali.
Parimenti, lo scopo ultimo delle moderne associazioni per delinquere, sta nella possibilità di reintrodurre nell'economia il prezzo, il profitto del delitto, in modo da alimentare i canali 'leciti' che sovrastano il sottobosco delle organizzazioni malavitose con vertici, come detto, spesso estranei alle stesse, anche se solo di facciata.
Queste illegali attività sono attuate, nella maggior parte dei casi, attraverso società, con personalità giuridica (Spa o Srl); strumenti attraverso i quali i reali centri di interesse riescono a nascondere la loro identità inserendo nelle platee sociali altre società (con il meccanismo delle scatole cinesi o delle partecipazioni - sempre maggioritarie - da parte di altri enti magari stabiliti in Paesi a fiscalità agevolata) (6) oppure persone incensurate, preposte al solo scopo di evidenziare una apparente regolarità formale.
Non infrequenti i casi di utilizzo di società fiduciarie cui vengono conferiti mandati per la partecipazione al capitale di istituti di credito oppure per la costituzione di società finanziarie.
Alle citate riflessioni, se ne somma un'altra parimenti verificabile da tutti gli osservatori sociali, ossia quella per la quale le pene previste dall'ordinamento, riguardano sensibilmente la costrizione della libertà individuale di coloro che hanno agito per conto dell'organizzazione criminale, traducendosi, cioè, nell'afflizione dei soggetti-persone fisiche attraverso l'applicazione di condanne detentive.
Tutti gli sforzi investigativi, o almeno la maggior parte di essi, sono indirizzati all'individuazione e all'acquisizione delle prove del reato comune per assicurare alla giustizia i responsabili. Indagini spesso articolate, lunghe e complesse. Si fanno passare in secondo piano, a volte, gli aspetti che potrebbero meglio dimensionare il fatto-reato e su di esso incidere efficacemente: i flussi finanziari, i proventi e la tracciabilità degli investimenti che, successivamente, vanno ad alimentare le attività "lecite".
Poco frequentemente si assiste al recupero di quelle masse finanziarie che, per mezzo del fatto illecito, sono state sottratte alla disponibilità degli aventi diritto ovvero, ancor più semplicemente, possono dirsi il frutto del reato. (7)

L'esperienza americana.
Il primo eccellente arresto per evasione fiscale.


Negli anni '30, negli Stati Uniti d'America si aprì un acceso dibattito sulla possibilità di sottoporre a tassazione i redditi provenienti da attività illecita che si concluse con l'approvazione di una serie di norme appositamente dedicate le quali prevedevano (e prevedono) pesanti sanzioni, direttamente correlate alla misura del reato, anche costrittive della libertà personale.
L'occasione, all'epoca, fu ghiotta per i funzionari dell'F.B.I. per tentare un'impresa nella quale non erano mai riusciti: assicurare alla giustizia uno dei maggiori ricercati, dichiarato nemico pubblico nr.1 della città di Chicago, Al Capone (8) .


Al Capone

Al Capone fu uno dei più potenti e spietati gangster degli anni '30. Approfittò del proibizionismo americano per conquistare il mercato del traffico clandestino di alcool, espandendo le sue illecite attività anche al gioco d'azzardo ed altri remunerativi settori.
Alle attività delinquenziali affiancò presto quelle "legali".
Infatti, buona parte dei ricavati trovavano collocazione nel commercio regolare, nella borsa valori e in altre forme di attività lecite. Così operando, distinguendo le gestioni contabili, il boss poteva contare su cospicui flussi finanziari di copertura.
Forte della nuova legge, che permetteva la tassazione dei proventi derivanti da attività illecite, l'F.B.I. organizzò una squadra di agenti scelti (9) per dare la caccia ad Al Capone. Questi passarono al setaccio ogni attività del boss, che si serviva di società partecipate da insospettabili cittadini con la fedina penale illibata, prestanome e contabilità gestite con cifrari, riuscendo a trovare un documento contabile, con il suo nome e inequivocabili riferimenti a proventi illeciti reinvestiti. Fu così provata l'evasione fiscale di Al Capone. Tanto fu sufficiente per incastrarlo ed imbastire un piano accusatorio molto ampio tradottosi in ben 23 capi di imputazione.
Per queste accuse, dopo alcune vicissitudini processuali (10) Al Capone fu condannato a 10 anni di carcere ed una multa pesantissima.
Pena detentiva scontata prima nel carcere di Atlanta e poi ad Alcatraz.
Ancora oggi le leggi penali tributarie americane sono tra le più rigide del panorama giuridico occidentale. Soprattutto è assicurata la "certezza della pena" per gli evasori fiscali. Tant'è che circa i due terzi dei cittadini che scontano le pene più aspre sono autori di atti di illegalità connessi al mondo della finanza (11) .

La normativa penale tributaria del
nostro Paese. Brevi cenni.


Con la legge 7 gennaio 1929, nr.4, il legislatore italiano ha introdotto nel panorama giuridico una serie di principi che hanno costituito fonte di ispirazione della materia per ben mezzo secolo (12) .
Ci occupiamo, in questa sede solo del principio che ha introdotto la "pregiudiziale tributaria".
Ovvero il tortuoso percorso imposto alle controversie tributarie (nei casi di evasione fiscale) le quali, prima di essere giudicate in sede penale, dovevano essere definite; ovvero superare tutti i gradi di giudizio tributario (Commissione Provinciale, Regionale, Centrale e…Suprema Corte).
Tutti questi "passaggi" determinavano una eccessiva ed estenuante dilazione dei tempi e costituivano un "filtro" tra il procedimento amministrativo di accertamento e l'azione penale.
In buona sostanza, l'evasione poteva definirsi reato solo dopo il definitivo accertamento in sede amministrativa (trascorrevano anni dalla constatazione dell'illecito al dibattimento penale).
Al fine di innovare gli strumenti normativi capaci di fronteggiare lo scoraggiante contesto criminale economico-fiscale il nostro legislatore, nel 1982, ha individuato una serie di comportamenti antigiuridici, costituenti reato e perciò penalmente sanzionabili, contemplandoli nella legge 7.8.1982, nr.516 (13) .
Detta legge 516 pose fine alla "pregiudiziale tributaria" permettendo l'azione penale a prescindere dal definitivo accertamento dell'evasione. Ma quasi tutte le fattispecie di reato contemplate nella legge 516 erano di natura contravvenzionale (14) .
Erano reati di cosiddetto "pericolo" il cui accertamento determinava l'incardinarsi di procedimenti penali che terminavano, spesso, con clementi sentenze quando non era possibile ricorrere all'oblazione (15) .
Nel 1993 (tangentopoli docet), per arginare il dilagare del crimine economico, non solo, e recuperare all'imposizione una parte del profitto/prodotto di attività illecite, è stata varata una legge che ha inserito, nell' ordinamento, una norma assai controversa, che mira a colpire l'indebito arricchimento, attraverso la riconducibilità a tassazione dei proventi derivanti da un illecito civile, penale o amministrativo (16) .
Le motivazioni alla base di questa norma sono da ricercare nella costante assenza di beni su cui rivalersi in capo ai soggetti condannati o indagati per reati economici e non destinatari di misure conservative o preventive realmente efficaci.
Si tratta a ben vedere, di una norma svincolata dalla pretesa impositiva di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 53 della Costituzione (17) , in ragione dell'impossibilità a ritenere indice di capacità contributiva l'arricchimento ottenuto da prestazioni illecite.
E', dunque, una disposizione legislativa, di chiaro spirito sanzionatorio, che mira a colpire anche fiscalmente l'arricchimento illecito (18) . Infatti, sono considerati in ogni caso tassabili i redditi di usura, i redditi di impresa derivanti da attività criminose e i redditi di lavoro o di impresa derivanti da attività illecite (19) .
Anche la produzione di redditi di lavoro autonomo o di impresa derivanti da attività illecite esercitate in assenza di un requisito previsto dalla legislazione extrafiscale quali la mancata iscrizione ad albo professionale, il mancato possesso dei requisiti o dei titoli di studio richiesti per lo svolgimento dell'attività, la mancanza di licenza di commercio o di altra autorizzazione amministrativa, ovvero la violazione di prescrizioni obbligatorie o di disposizioni della contrattazione collettiva (20) .
Nell'anno 2000 è stato ulteriormente innovato il panorama normativo penale tributario introducendo, con il d.lgs. nr.74, sette previsioni di reato ben definite ed il principio del "danno", graduando alle condotte la pena irrogabile. Sono ora rubricate fattispecie delittuose che prevedono il dolo specifico dell'evasione e consentono attività di indagine più incisive, quali le intercettazioni telefoniche e l'applicazione di misure detentive.
Non sono più punibili penalmente le violazioni di mera forma.
Con decreto legge 4.7.2006, nr.223 (21) sono state individuate nuove fattispecie di reato direttamente collegate con l'evasione fiscale (22) e sono stati introdotti obblighi contabili per gli esercenti arti e professioni, tendenti a limitare l'uso del denaro contante.
Infatti detti soggetti, d'ora in poi, dovranno avere conti (bancari o postali) dedicati all'attività, utilizzati per compiere prelevamenti per le spese sostenute e per far affluire obbligatoriamente i compensi riscossi nell'esercizio della funzione professionale.
I compensi dovranno essere riscossi esclusivamente mediante strumenti finanziari tracciabili (23) e non in contanti, fatta eccezione per somme unitarie inferiori a 100 Euro (24) .
Il nostro Legislatore, con il cennato provvedimento, pone particolare attenzione alla circolazione del denaro contante iniziando a limitarne l'utilizzo nei rapporti professionali. Ciò costituisce un notevole passo in avanti per il monitoraggio dei flussi finanziari che, come detto in precedenza, risulta fondamentale per la ricostruzione delle attività economiche che li hanno generati.
Sempre in materia di evasione fiscale costituente reato, anche in casa nostra, si è proceduto ad arresti eccellenti. E' il caso di una nota attrice napoletana nei confronti della quale, nel 1973 fu accertata una evasione fiscale su un imponibile di 112 milioni di lire e, quattro anni dopo venne condannata ad un mese di reclusione (ma nel frattempo l'attrice, unitamente alla sua famiglia si era trasferita prima in Svizzera e poi negli USA). Ma nel 1982, per evitare un imbarazzante esilio, tornò in Italia per scontare la pena detentiva. Dopo appena 18 giorni, fu rimessa in libertà.
Il carcere dove l'attrice era detenuta divenne meta di pellegrinaggio di attori, attrici, giornalisti, paparazzi, gente comune e, udite udite, anche di bancarelle che vendevano, fino a notte fonda, bibite panini e gadget vari. C'era persino chi si dichiarava indignato del trattamento riservato dallo Stato ad un personaggio così illustre, che aveva contribuito a far conoscere l'Italia nel mondo.
Negli anni successivi, fino ai nostri giorni, altri personaggi eccellenti sono incappati nelle maglie del fisco, cavandosela con la sola multa, anche se di importo elevato.
Molti sono ricorsi allo stratagemma dell'acquisizione della cittadinanza nel generoso Principato di Monaco ma sono stati individuati dalla Guardia di Finanza e denunciati per i reati fiscali connessi all'evasione. Tra questi un famoso tenore, un campione del mondo di sci alpino, cantanti, attori, compositori e un celebre violinista.
Da ultimo un eccellente calciatore argentino, che per anni ha militato nel Napoli, al quale la Corte di Cassazione ha inflitto una "multa" di oltre 31 milioni di Euro. Per lui anche la beffa… appena ha messo piede in Italia gli sono stati sequestrati due orologi e il "cachet" per la partecipazione ad una trasmissione televisiva.
Sì, però…. Al Capone in America fu condannato e scontò in carcere la pena inflittagli. Da noi, forse, per gli stessi reati, tra prescrizioni, condoni, amnistie, indulti e sanatorie varie non avrebbe certo subito la stessa sorte.


Principato di Monaco


(1) "L'interesse delle organizzazioni criminali per il criminologo si articola sostanzialmente verso due filoni di studio:
1. l'osservazione dei singoli appartenenti, intesi come criminali aventi spesso delle peculiarità dovute all'inserimento all'interno della subcultura dell'organizzazione;
2. l'analisi organizzativa, che mira ad evidenziare le dinamiche e le strutture (e la loro evoluzione nel tempo) del gruppo delinquenziale.
Per ciò che attiene al primo filone lo studioso dovrà dotarsi soprattutto di strumenti conoscitivi in grado di porre in evidenza l'influenza della struttura organizzativa sulla personalità e sull'agire del soggetto, senza dimenticare però la sua residuale capacità determinativa del proprio comportamento. Per ciò che attiene invece alla dimensione organizzativa, una possibile soluzione metodologica e concettuale è rappresentata dall'impiego di paradigmi interpretativi mutuati da altre branche delle scienze sociali, in particolar modo nell'ambito della Psicosociologia del lavoro e delle organizzazioni, considerando quindi i gruppi criminali complessi come delle organizzazioni finalizzate alla produzione e accumulazione di ricchezze in senso lato, connotate (ma solo come variabile) da aspetti di illegalità. Questo approccio considera quindi le strutture criminali come sistemi finalizzati alla produzione-accumulazione di ricchezze impiegando in alcune fasi temporali degli input (risorse) e delle tecnologie illegali e consente di attingere da paradigmi interpretativi vasti e collaudati.", testo tratto da Strano M., Manuale di Criminologia Clinica, See Edizioni, Firenze 2003.
(2) "...Motivi economici sono spesso alle origini di comportamenti criminali orientati al profitto. Il comportamento criminale, a esclusione di quello provocato da disturbi della personalità o da spinte emotive irrazionali, obbedirebbe alla regola della razionalità. Il delinquente, cioè, sarebbe sensibile sia ai benefici che ai costi stimati del suo comportamento, e molti di questi appartengono all'area del rischio di punizione. La teoria microeconomica può spiegare alcuni comportamenti criminali e aiutare a diminuirne la quantità contribuendo alla formazione di politiche che ne riducano i benefici e ne aumentino i costi. E' questa una prima relazione tra economia e criminalità...", E. Savona, in Economia e criminalità, pag.97 e ss.
(3) "...Lo sviluppo dell'agire criminale in forme organizzate sempre più complesse, costantemente proteso verso l'indebito arricchimento, richiede che l'ordinamento giuridico, in campo penale, tuteli in maniera più diretta e precisa l'economia, come categoria di beni giuridici penalmente protetti, allo stesso modo di quanto accade per i diritti naturali e per le principali libertà costituzionalmente garantite, con la sanzione di quei comportamenti invasivi e lesivi dei diritti privati, riconosciuti dall'ordinamento, ovvero con la tutela della personalità dello Stato, della Pubblica Amministrazione, dell'amministrazione della Giustizia...", L. Carta, N. Altiero, Le infiltrazioni mafiose nell'economia reale, in www.gdf.it (Rivista della Guardia di Finanza).
(4) "Sarebbe di circa 13 miliardi di Euro il business della droga oggi in Italia di cui 4-5 miliardi riguarderebbero il mercato delle droghe sintetiche la cui produzione, nell'arco degli ultimi tre anni, è letteralmente esplosa. Il 90% della produzione e dello spaccio della droga è controllato dalle grandi organizzazioni criminali ed è sempre più stretto il rapporto tra il mercato degli stupefacenti e quello della prostituzione che, da solo, secondo le più recenti stime, ha un volume d'affari che supera i 30 mila miliardi. Il maggior traffico degli stupefacenti, inoltre, è anche da correlare all'incremento dell'immigrazione clandestina di extracomunitari utilizzati dalle organizzazioni criminali, sia autoctone che straniere, quali corrieri per il trasporto di diversi tipi di droga e il suo spaccio nelle piccole come nelle grandi aree urbane", Fonte: Indagine CIRM commissionata da FIPE e dal SILB.
(5) "...Come le imprese si internazionalizzano per massimizzare i guadagni e minimizzare i costi, così anche le organizzazioni criminali tendono a oltrepassare i confini dei singoli Stati per ricercare sui mercati internazionali maggiori opportunità di arricchimento; nel contempo esse evitano il rischio di essere intercettate e distrutte, con l'arresto e il sequestro dei beni dei loro membri. L'ambito internazionale permette l'ottimizzazione di opportunità e rischi, sia perché molti traffici illegali si vanno sempre più internazionalizzando (traffico di droghe e auto rubate, per fare solo due esempi), sia perché le attività di polizia e la giustizia penale camminano ancora su percorsi nazionali e con molta difficoltà e lentezza su quelli internazionali. Opportunità di affari e law enforcement risk sono i due fattori principali di questo processo di internazionalizzazione delle organizzazioni criminali che continuano a essere determinanti - oggi come in passato - per le storie individuali dei diversi gruppi criminali. Se c'è ancora una certa vaghezza su ciò che può rientrare nella definizione di `criminalità transnazionale', c'è invece un consenso di fatto su quelle che possono essere considerate le più importanti organizzazioni a livello mondiale. Tra queste, procedendo da ovest verso est, i cartelli colombiani, le organizzazioni criminali nigeriane, la Mafia siciliana e più in generale le organizzazioni criminali italiane, le organizzazioni criminali russe, le Triadi cinesi, la Yakuza giapponese. Alcuni di questi gruppi possiedono tradizioni molto antiche, come le organizzazioni di origine asiatica e la Mafia siciliana, altri sono relativamente più giovani, come i cartelli colombiani e la Mafia russa, e altri ancora sono venuti all'attenzione internazionale solo negli ultimi anni, come i gruppi nigeriani...", U. Savona, in Criminalità Organizzata, pag.428 e ss.
(6) Questi Paesi sono analiticamente elencati nella cosiddetta "BLACK LIST" pubblicata con D.M. 23.1.2002 e successive modificazioni e integrazioni.
(7) "Dalla seconda metà del secolo scorso, invece, il fenomeno delinquenziale ha raggiunto livelli tali da giungere persino a soffocare l'economia nella quale si innestava e, da semplice parassita, diveniva tumore che, nella sua gravità, si rendeva inconciliabile con la realtà stessa di cui viveva. Chiaramente, il ruolo delle Istituzioni è sempre stato quello di proteggere l'economia ed il mercato da detto fenomeno criminale. Tuttavia, da qualche decennio, nelle economie maggiormente evolute (sofisticatesi nel campo dei capitali, dei mercati mondiali e della globalizzazione), i risultati di detta lotta non sono più ragguardevoli...", La tassazione dei proventi illeciti, Marco Parrivecchio, in Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, ANNO III - Numero 5 - Maggio 2006.
(8) Alphonse Capone, nato nel 1899 da emigranti italiani in America; morto nel 1947 nella sua villa in Florida per arresto cardiaco.
(9) Agli ordini di Frank Wilson e una squadra di agenti federali dell'ufficio delle imposte, capitanati da Elliot Ness.
(10) Al Capone cercò, riuscendovi, di corrompere l'intera giuria popolare ma, all'ultimo minuto, poco prima del dibattimento, il Giudice Wilkerson, con uno stratagemma, fece alternare i giurati con quelli di un altro processo.
(11) Negli ultimi cinque anni, con riferimento al 2005, sono stati oltre 11.000 (per l'esattezza 11.475) i contribuenti americani ritenuti promotori, responsabili o corresponsabili di una vasta gamma di reati fiscali da parte delle Corti Federali. Tra i contribuenti ritenuti colpevoli 9.581 (circa l'83%) sono stati celermente trasferiti dalle aule di Tribunale dietro le sbarre dei numerosi penitenziari fiscali e sono circa 30 i mesi che ciascuno dei 9.581 contribuenti reclusi per tali ragioni ha scontato in carcere. Fonte Internal Revenue Agency (Agenzia delle Entrate statunitense).
(12) Principi di fissità, ultrattività e pregiudiziale tributaria.
(13) Questa disposizione normativa ha, per alcuni aspetti innovato e per altri inasprito, le pene applicabili agli evasori fiscali tanto da essere ribattezzata come legge sulle "manette agli evasori".
(14) Fatti salvi gli artt.3 e 4 che prevedevano comportamenti delittuosi per gravi fatti, connotati da una particolare difficoltà della prova.
(15) Era l'art.162 bis del codice penale che "tirava una cima agli evasori".
(16) Tale norma è l'art.14, comma 4, della legge 24.12.1993, nr.537.
(17) Art. 1:
"L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro..."
Art.53:
"Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva..."
(18) L' articolo 14, comma 4, della L.24.12.1993 nr.537, testualmente recita: "nelle categorie di reddito di cui all'art.6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22.12.1986, nr.917, devono intendersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o confisca penale. I relativi redditi, sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria".
(19) Nel passato, la disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge n.537/1993, è stata oggetto di divergenti applicazioni e interpretazioni con riferimento, in particolare, alla natura innovativa o interpretativa e alla possibilità di inquadramento nelle categorie reddituali delle provenienze finanziarie derivanti da reati.
(20) E' utile rappresentare che non sussiste, quale condizione di procedibilità, la presenza di una condanna penale che riassuma la gravità della condotta, ciò in quanto, (suprema Corte n.15567 del 2000), si è affermato che per poter stabilire se un provento di natura illecita sia o meno inquadrabile in una delle categorie riconosciute, occorre individuare la fonte di reddito e confrontarla con il dato positivo, nella sua oggettività, a prescindere dalla gravità del comportamento antigiuridico rilevato, al fine di verificare se la stessa possa rientrare nella situazione assunta dal legislatore come fonte generale.
(21) Convertito nella legge nr.248/2006.
(22) L'omesso versamento di IVA (e indebita compensazione) risultante dalla dichiarazione annuale presentata, per un importo superiore a cinquantamila euro. Stessa sanzione per i sostituti d'imposta che non versano le ritenute certificate ai sostituiti.
(23) Assegni circolari o bancari non trasferibili, bonifici, carte di credito, bancomat etc..
(24) Questo limite entrerà in vigore dall'1.7.2008. Fino al 30.6.2007 il limite al di sotto del quale i compensi possono essere riscossi in contanti è pari a 1.000 Euro. Dall'1.7.2007 al 30.6.2008 il limite è 500 Euro.

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