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GNOSIS 2/2011
LA STORIA



DALL'ARCHIVIO

Pratiche d'estradizione


 articolo redazionale


Foto da http://nonsoloferrivecchi.it/categories/attrezzi/
 
In questi giorni ‘il caso Battisti’ ha imposto all’attenzione del mondo intero una vicenda di ‘estradizione negata’ che non solo ha coinvolto i Paesi direttamente interessati (Italia/Brasile) ma ha scatenato anche le reazioni di numerosi esponenti della comunità internazionale. L’estradizione del terrorista Cesare Battisti ha, infatti, avuto una portata ben più ampia in quanto ha investito la stessa credibilità dei sistemi giudiziari dei Paesi UE.
L’estradizione rappresenta, oggi come ieri, uno degli strumenti più delicati e complessi di disciplina della cooperazione tra Stati in ambito penale. La sua incidenza sui diritti posti a tutela delle libertà individuali e il suo carattere di internazionalità, hanno inciso profondamente sulla natura stessa dell’istituto. Nato, infatti, come mezzo essenzialmente ‘politico‘, in deroga al diritto di dare asilo, si è via via trasformato in vero e proprio ‘istituto giuridico’, di rilevanza sia interna che internazionale.
Molteplici trattati e accordi internazionali, improntati in larga parte al principio di ‘reciprocità’ – non esente a tutt’oggi da incomprensioni e difficoltà – hanno fatto dell’estradizione una vera e propria cartina di tornasole dei rapporti tra Stati.

Il suo impiego, quantitativamente ridotto sino agli inizi dell’800, ha fatto registrare un significativo incremento solo a partire dal ‘900, come testimoniano i due documenti d’archivio, di seguito riportati, che impartiscono direttive proprio in materia di ‘
arresto provvisorio di catturandi all’estero e loro estradizione’.

Il primo, datato 12 giugno1902, è una circolare dell’allora Ministro dell’Interno, con la quale vengono impartite precise direttive ai Signori Prefetti del Regno sollecitati affinchè ‘d’ora innanzi ogni qualvolta le SS.LL. avranno notizie di qualche catturando rifugiato all’estero dovranno rivolgersi direttamente ed esclusivamente al Ministero di Grazia Giustizia e Culti per ottenere lo arresto provvisorio e provocarne l’estradizione’.

Il secondo, datato 13 giugno 1902, a firma dell’allora Direttore Capo della Divisione IV Sez. 1 del Ministero dell’Interno – UFFICIO RISERVATO, nel rimettere all’Onorevole Gabinetto la copia della predetta circolare precisa altresì che:[‘...ai Prefetti di Porto Maurizio, Milano e Como è stata conservata la facoltà che già avevano per lo passato di corrispondere direttamente il primo col Consolato di Nizza e gli altri due colla R. Legazione di Berna e col Consolato di Bellinzona’.

I citati documenti testimoniano non solo quanto già agli inizi dello scorso secolo fossero oggetto di particolare attenzione lo status di catturandi all’estero e la conseguente disciplina dell’estradizione ma anche quanto, complesse e delicate, fossero le dinamiche applicative al punto da prevedere, in specifici casi, l’interessamento dell’UFFICIO RISERVATO della Direzione Generale della P.S..




Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Interno, Direzione Generale di P.S., Affari Generali, Atti Speciali, 1898 - 1940, b.3


 
 




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