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GNOSIS 4/2010
L'integrazione è un passo difficile

I minori immigrati tra rifiuto e assimilazione


Maurizio IMPROTA


(Foto ANSA)
 
Non sono di poco conto le difficoltà di integrazione dei minori stranieri. Nell’età adolescenziale può verificarsi a volte un fenomeno di esclusione che conduce verso percorsi di emarginazione quando non sfocia nell’ambito criminale. Una questione che l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma affronta quotidianamente con un settore dedicato esclusivamente ai minori stranieri. Del resto la stabilizzazione degli immigrati sul territorio nazionale, titolari di un lavoro permanente, quando addirittura non si trasformano in commercianti e imprenditori, comporta quasi sempre il ricongiungimento familiare. Legittima aspirazione che pone però questioni di non facile soluzione, sia per i familiari in età adulta, sia, e soprattutto, per i figli minori rispetto ai processi d’integrazione che molte famiglie immigrate non vivono come opportunità, ma come minaccia alla propria identità culturale, al punto che spesso preferiscono rimpatriare i minori, affinché frequentino le scuole nel Paese d’origine.



I minori stranieri regolarmente ricongiunti
o nati in Italia ed appartenenti ad un nucleo
familiare regolarmente soggiornante


Il nostro Paese si trova ad affrontare una nuova fase dell’immigrazione da parte delle popolazioni straniere in Italia.
Dopo una prima fase di “migrazione transitoria”, l’Italia è diventata luogo di stabilizzazione degli immigrati.
È mutata anche la tipologia del ciclo migratorio. Nella prima fase della “migrazione transitoria” le modalità di immigrazione, essendo di tipo transitorio, avvenivano per lo più con tipologie che potremmo definire “singole”, in quanto interessavano singoli immigrati il cui scopo era quello di un ritorno nel Paese d’origine.
Adesso i singoli immigrati che entrano sul Territorio nazionale migrano con la prospettiva di voler allargare il loro nucleo familiare e le probabilità che lo stesso nucleo si stabilizzi definitivamente in Italia sono sempre più alte.
Il fenomeno di questo approccio alla fase di migrazione stabilizzata avviene per i nuclei familiari attraverso i figli che sovente nascono in Italia o arrivano sul Territorio piccolissimi.
Questo procedimento di migrazione regolare dei minori all’interno di un nucleo familiare regolare o di conseguente filiazione dello stesso sul Territorio assume un ruolo importante per veicolare l’intero nucleo in un processo di completa integrazione sociale in Italia.
Il regolare ricongiungimento con i figli dal proprio Paese d’origine, attraverso le procedure di legge, o la loro nascita in Italia, ha rimodulato, indubbiamente, la posizione sociale degli immigrati verso una stabilizzazione residenziale e culturale.
Il minore straniero costituisce il naturale confronto delle aspettative esistenziali del nucleo familiare nella società: è, difatti, il minore che si introduce nella vita sociale quotidiana del Paese scevro da qualsiasi contaminazione delle proprie radici culturali originali se non quelle rappresentate dalla famiglia, ma pur sempre attenuate dal contesto in cui vengono vissute.
È il minore che, attraverso il percorso scolastico, la contaminazione culturale e la socializzazione con i suoi coetanei, riesce, nella maggior parte dei casi, ad annullare le distanze socio-culturali dei genitori con il Paese ospitante: è come se l’Italia, attraverso i predetti processi socio-scolastici, contaminasse, in senso positivo, una cellula del nucleo familiare, il minore, in modo irreversibile.
Sarà il minore stesso che aprirà l’intero nucleo familiare verso il mondo esterno, gli usi e costumi nazionali, fino ad un lento ma inesorabile iter integrativo sociale e culturale.
Sarebbe complesso definirlo immigrato, il minore giunto in Italia da bambino o quello nato in Italia seppur definito genericamente “minore straniero”, in quanto il fenomeno migratorio dal Paese d’origine, con tutti i processi socio-culturali annessi, risulta essere assente: inoltre di questi minori taluni conoscono poco od indirettamente il paese d’origine, altri non lo hanno mai visto.
Diverse sono, però, le condizioni dei minori stranieri con genitori regolari in Italia.
I minori nati in Italia da genitori con regolare permesso di soggiorno hanno senz’altro una condizione più favorevole, in quanto non hanno difficoltà sostanziali ad apprendere la lingua e la loro socializzazione è più veloce e naturale. Essi sono nati sul Territorio Nazionale e non hanno alcun problema di sradicamento da una precedente realtà.
I minori immigrati regolari, invece, loro malgrado o per loro fortuna, a seconda dai punti di vista, subiscono un forzato trapianto culturale dal loro Paese d’origine al Paese di destinazione, in quanto il loro destino viene correlato agli spostamenti dei genitori: Tahar Ben Jelloun, scrittore marocchino, parla in questi casi di “una generazione involontaria” che, nei paesi europei, è cresciuta notevolmente negli ultimi anni.
A secondo delle età in cui avviene la migrazione possono verificarsi o meno eventuali problemi nella psiche del minore: più l’età del minore sarà avanzata quando avviene la migrazione più sarà difficile, ed a volte traumatica, la separazione da familiari, affetti, amici, luoghi conosciuti.
Questi traumi potrebbero, comunque, anche a volte essere assenti, in quanto lo sradicamento viene compensato dal ricongiungimento con i genitori naturali, oppure essere molto profondi in quanto il minore cresce nel territorio di origine in una famiglia formata da zii, nonni, parenti che diventano dei veri e propri genitori, per essere successivamente ripresi dai loro genitori biologici non riconosciuti sul piano affettivo.
Solo un reale percorso di integrazione, anche con l’aiuto delle realtà sociali locali o, se necessario, con i servizi statuali preposti, potrà aiutare il minore a superare eventuali difficoltà nel suo ambientamento in Italia.

I minori stranieri non accompagnati

I minori stranieri entrati irregolarmente in Italia e privi di potestà genitoriale sul Territorio Nazionale vengono definiti “minori stranieri non accompagnati” .
Tali minori vengono sradicati dai Paesi d’origine dalle loro stesse famiglie o per motivi prettamente economici o per sfuggire a conflitti politico-militari: essi vengono spinti alla migrazione irregolare verso l’Europa attraverso viaggi duri e pericolosi, gestiti dalle potenti organizzazioni criminali che coordinano un vero e proprio business illegale .
Il loro impatto con la nuova realtà molte volte sarà connotato da un grande disagio psicologico che in alcuni casi li condurrà ad una alienazione dalla nuova realtà o da comportamenti in cui è visibile la sensazione di sentirsi emarginati dalla realtà territoriale che li circonda: ciò comporterà stati depressivi, difficoltà di socializzazione, in alcuni casi anche ipotesi piu’ gravi quali atti di auto-lesionismo o aggregazioni con connazionali in gruppi da un forte carattere di appartenenza etnica e dalle condotte violente al fine di marcare una differenza ed una resistenza culturale con le altre etnie e predominio virtuale di settori del territorio in contrapposizione con altri giovani stranieri o italiani.
L’abuso di questa identificazione etnica, spesso violenta, porta il minore all’effetto contrario voluto: si formerà una realtà ghettizzante che rimarcherà la loro diversità rispetto al tessuto sociale in cui vivono.
Alcuni studi di settore affrontano ed approfondiscono il concetto di “resistenza culturale” e suggeriscono vari tipi di soluzioni integrative del minore quali si evidenziano tra le più interessanti l’assimilazione (adesione completa ai valori della società di destinazione) o la doppia etnicità (adesione ai valori della società di destinazione moderandoli con quelli della propria cultura).
Notevoli, inoltre, sono le situazioni di disagio dei minori non accompagnati: essi giungono clandestinamente in Italia e trovano rifugio presso connazionali, a volte parenti anche regolari, che li avvieranno ad attività lavorative “in nero” così da poter soddisfare da subito le aspettative economiche delle famiglie di origine: le collocazioni di questi minori sono spesso in abitazioni fatiscenti, sovraffollate, in condizioni igieniche precarie.
Altri di questi minori diventano manovalanza delinquenziale o, a volte, entrano nei circuiti della prostituzione.
I più fortunati vengono rintracciati dalle Forze dell’ordine sul Territorio nazionale e collocati presso adeguati centri di accoglienza gestiti dagli Enti Locali. Da qui inizia un processo che li porterà alla regolarizzazione con permessi di soggiorno per minori, alla verifica delle singole situazioni da parte del Comitato Minori Stranieri e dal Giudice Tutelare.
Molti di essi sono sprovvisti di documenti identificativi e preziosa può risultare la collaborazione con le singole autorità diplomatiche in Italia, così come le procedure di identificazione del migrante minorenne nelle modalità previste dalla circolare prot.n.17272/7 - 09.07.2007 del Ministro dell’Interno.

Difficoltà di integrazione dei minori stranieri

I procedimenti di integrazione non sempre sono facili: può verificarsi, a volte, l’esclusione invece che una inclusione nel percorso di integrazione sociale nell’età adolescenziale da parte dei minori: questo può avere varie spiegazioni:
- le diffidenze ed i pregiudizi di tipo culturali in particolari contesti sociali del Paese;
- le carenze strumentali, formative e disciplinari da parte delle istituzioni pubbliche in genere e nello specifico anche di quelle scolastiche;
- le contrapposizioni etnico-razziali tra italiani o stranieri oppure tra le stesse diverse comunità di stranieri.
Gli effetti di tali contrapposizioni sono devastanti:
- emarginazione dei soggetti e dei nuclei familiari di origine;
- creazione di gruppi razzisti con alimentazione di forti tensioni sociali nonché creazione di gruppi etnici di matrice violenta pericolosi anche per l’ordine e la sicurezza dello Stato (si veda il fenomeno delle cosiddette “baby gang”);
- creazione di una generazione stanziale sul Territorio Nazionale aliena al tessuto sociale nel Paese.
Un ulteriore problema ai processi integrativi dei minori è a volte rappresentato dalle famiglie.
Molte famiglie immigrate non vivono questo processo dei figli minori come una opportunità eccezionale, ma come una minaccia alla propria identità culturale e spesso preferiscono rimpatriare i minori affinchè essi frequentino le scuole nel Paese d’origine.
Ciò comporta una discrasia culturale tra i nuclei familiari immigrati stanziali ed il territorio ospitante.
Dunque, la scolarizzazione e la tutela degli interessi del minore straniero, con la sua conseguente integrazione nel tessuto sociale nazionale, rappresentano uno dei più evoluti strumenti di prevenzione, anche al livello di sicurezza dello Stato.

Modifiche normative per i minori,
precedentemente in affidamento o tutela, divenuti maggiorenni


Dal giorno 08 agosto 2009, sono entrate in vigore le vigenti modifiche normative al Testo Unico Immigrazione e, pertanto, per i minori divenuti maggiorenni provenienti dall’istituto giuridico della tutela o dell’affidamento andranno verificate le condizioni previste dall’art.32, c.1,1 bis , 1 ter e 1 quater del Decreto Legislativo n.286 del 25.07.1998, mod. L.n.189/2002 e L.n.94/2009 et ult. mod., fatto salvo che non emergano, in sede di istruttoria, sopraggiunti elementi che consentano il rilascio del titolo amministrativo secondo altre fattispecie giuridiche previste dal Testo Unico Immigrazione.
Art. 32 T.U.: - 1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23.
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. L’ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, ovvero è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai sensi del presente articolo è portato in detrazione dalle quote di ingresso definite annualmente nei decreti di cui all’articolo 3, comma 4 .
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L’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma ed i minori stranieri

L’ Ufficio Immigrazione della Questura di Roma ha un settore dedicato alle problematiche dei minori stranieri. Esso opera in coordinamento con la locale Squadra Mobile, la Divisione Anticrimine e si avvale della collaborazione del V Dipartimento del Comune di Roma.
Importante è il coordinamento messo in atto con il Gabinetto del Sindaco di Roma, con la Polizia Municipale, con l’ A.G. minorile e con i servizi sociali, le Aziende Sanitarie Locali, i Municipi presenti sul Territorio.

Schema di sintesi sulla condizione del minore in Italia

- PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETA’ PER MINORI NON ACCOMPAGNATI

- PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETA’ PER MINORI IN TUTELA ED IN AFFIDAMENTO

- PERMESSO DI SOGGIORNO PER FAMIGLIA

- PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE EX ART.18, c.1

- PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE EX ART.18, c.6

- PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO POLITICO

- PERMESSO DI SOGGIORNO PER ALTRI MOTIVI




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