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GNOSIS 3/2006
APPENDICE

STATI UNITI D'AMERICA
Patriot Act 2001




Il Patrioct Act 2001 rappresenta la "pietra miliare" delle leggi antiterrorismo post 11 settembre. Essa costituisce la necessaria chiave di lettura per la corretta comprensione della successiva legge del 2005 che, pur modificando, ampliando ed approfondendo alcuni aspetti della legge d'origine, ne rispetta l'impianto normativo.
Di seguito i titoli I, II e III della legge 2001 e nel prossimo numero pubblicheremo la restante parte. Seguirà il testo integrale della legge 2005.


L’USA Patriot Act del 2001, acronimo di Uniting and strengthening America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism Act of 2001, è la legge federale statunitense varata dal Congresso il 26 ottobre 2001, allo scopo di contrastare il terrorismo attraverso il potenziamento degli strumenti investigativi e di controllo ed il rafforzamento delle misure di sicurezza. E’ facile immaginare come questa legge insista sulla sfera della libertà personale e interferisca profondamente nel quotidiano degli americani: così l'accresciuta sorveglianza sulle comunicazioni telefoniche e telematiche, l'uso di tecnologie avanzate per l'identificazione e l'archiviazione di informazioni (dalle cartelle cliniche ai dati bancari), il prelevamento delle impronte digitali nelle biblioteche, fino alla possibilità di effettuare ripetute perquisizioni in casa in assenza di mandato. Tutto questo all'insegna della priorità della sicurezza nazionale. Tutto questo con poteri di verifica da parte della magistratura significativamente ridotti. Ben più difficile la vita degli stranieri: il Patriot Act attribuisce all'Attorney General la facoltà di trattenere in reclusione lo straniero classificato come sospetto terrorista, il quale può essere detenuto sulla base della sola sussistenza di ragionevoli dubbi su un suo coinvolgimento in attività che mettano in pericolo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, oppure respingerlo o espellerlo in quanto sospettato di terrorismo, spionaggio, sabotaggio o sedizione. Di conseguenza, tutti gli individui identificati come "suspected terrorists" sono, potenzialmente, soggetti a detenzione a tempo indeterminato. Il Patriot Act aveva previsto che alcuni strumenti straordinari a disposizione delle forze di polizia e dell'intelligence fossero utilizzabili solo fino al 31 dicembre 2005, dopodiché sarebbe intervenuta una revisione delle relative disposizioni di legge. Di recente si è pervenuti alla "normalizzazione dell'emergenza": il controverso provvedimento, firmato dal Presidente Bush il 9 marzo 2006, ha ammorbidito alcune restrizioni e reso stabili 14 delle 16 disposizioni in scadenza. Se è vero che l'11 settembre ha rappresentato un fattore fortemente destabilizzante dell'ordinamento democratico e della coscienza degli americani, c'è da chiedersi se il sacrificio imposto dal Patriot Act ai valori e ai principi che hanno fatto dell'America il simbolo della libertà sia in grado di restituire agli americani la serenità necessaria al perseguimento della felicità solennemente dichiarato nella Costituzione del 1776.

Legge 107-56 del 26 ottobre 2001
Una legge per impedire e punire atti di terrorismo negli USA e nel mondo, per potenziare gli strumenti investigativi a disposizione della polizia giudiziaria e per altre finalità


Il Senato e la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America riuniti nel Congresso

approvano



SEZIONE 1
DENOMINAZIONE E SOMMARIO

(a) DENOMINAZIONE - La presente legge viene denominata "Legge del 2001 per unire e rafforzare l'America attraversoi strumenti idonei ad intercettare ed impedire atti di terrorismo (USA Patriot Act )".
(b) SOMMARIO. Il sommario della presente legge è il seguente:
Sezione 1. Denominazione e sommario
Sezione. 2. Interpretazione e separabilità.



TITOLO I
AUMENTARE LA SICUREZZA INTERNA CONTRO IL TERRORISMO

Art. 101 Fondo contro il terrorismo
Art. 102 Condanna da parte del Congresso delle discriminazioni nei confronti di americani arabi e musulmani
Art. 103 Aumento dei fondi per il centro di supporto tecnico del Federal Bureau of Investigation
Art. 104 Richieste di intervento militare ai fini di un ampliamento dalle restrizioni in determinate situazioni di emergenza
Art. 105 Potenziamento della Task Force Nazionale contro la Criminalità Informatica
Art. 106 Poteri del Presidente



TITOLO II
MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Art. 201 Potere di intercettare le comunicazioni telefoniche, ambientali e informatiche riguardanti il terrorismo
Art. 202 Potere di intercettare le comunicazioni telefoniche, ambientali e informatiche riguardant frodi e violazioni informatiche
Art. 203 Potere di condividere informazioni su indagini penali
Art. 204 Limitazioni previste per le intercettazioni e la divulgazione di comunicazioni telefoniche, ambientali e informatiche
Art. 205 Impiego di traduttori da parte del Federal Bureau of Investigation
Art. 206 Potere di sorveglianza mobile ai sensi della Legge del 1978 sulle Attività di Controllo dei Servizi di Intelligence Stranieri (FISA)
Art. 207 Durata dei controlli nei confronti di agenti di potenze straniere previsti dalla normativa FISA
Art. 208 Designazione del giudice
Art. 209 Sequestro di messaggi voice-mail in esecuzione di mandato
Art. 210 Casi di acquisizione dei dati relativi alle comunicazioni informatiche
Art. 211 Chiarimenti sui casi di acquisizione
Art. 212 Divulgazione per motivi di emergenza delle comunicazioni informatiche per tutelare la vita e l'integrità fisica
Art. 213 Potere di ritardare la notifica di esecuzione di un mandato
Art. 214 Autorizzazione all'uso di apparecchiature "pen register e trap and trace" ai sensi della normativa FISA
Art. 215 Accesso agli archivi ed altri dati ai sensi della normativa FISA
Art. 216 Modifica delle autorizzazioni relative all'uso di apparecchiature "pen register e trap and trace".
Art. 217 Intercettazione delle comunicazioni dei soggetti che si introducono illegittimamente nei computer
Art. 218 Informazioni di Servizio di intelligence straniero
Art. 219 Mandati di perquisizione per terrorismo a giurisdizione unica
Art. 220 Competenza nazionale per i mandati di perquisizione relativi a prove elettroniche
Art. 221 Sanzioni commerciali
Art. 222 Assistenza agli organi di polizia giudiziaria
Art. 223 Responsabilità civile derivante da divulgazioni non autorizzate
Art. 224 Termine di efficacia
Art. 225 Immunità prevista per le intercettazioni ai sensi della Legge FISA


TITOLO III
LEGGE PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO
DEL TERRORISMO DEL 2001

Art. 301 Denominazione
Art. 302 Conclusioni e finalità
Art. 303 Revisione da parte del Congresso al termine dei quattro anni; esame rapido

Sottotitolo A - Contrasto internazionale del riciclaggio e misure relative
Art. 311 Misure speciali inerenti giurisdizione, istituzioni finanziarie o transazioni internazionali relative al riciclaggio di denaro
Art. 312 Diligenza nella tenuta dei conti correnti di corrispondenza e di private banking
Art. 313 Divieto di tenere negli USA rapporti bancari con banche estere fittizie
Art. 314 Cooperazione contro il riciclaggio
Art. 315 Introduzione del reato di corruzione commesso all'estero quale reato di riciclaggio
Art. 316 Tutela della confisca avente finalità anti-terrorismo
Art. 317 Giurisdizione nei confronti di cittadini stranieri responsabili di riciclaggio
Art. 318 Riciclaggio mediante banca estera
Art. 319 Confisca di fondi in conti interbancari negli Stati Uniti
Art. 320 Proventi di reati commessi all'estero
Art. 321 Istituti finanziari previsti nel titolo 31, capitolo 53, sottocapitolo II, Codice degli Stati Uniti d'America
Art. 322 Società rappresentate da latitanti
Art. 323 Esecuzione di una sentenza di Paese straniero
Art. 324 Relazione e raccomandazioni
Art. 325 Concentrazioni di conti presso istituti finanziari
Art. 326 Verifica dell'identificazione
Art. 327 Valutazione dei dati concernente la lotta al riciclaggio
Art. 328 Cooperazione internazionale per identificare gli emittenti di vaglia bancari
Art. 329 Sanzioni penali
Art. 330 Cooperazione internazionale nelle indagini su riciclaggio, reati finanziari e finanziamento dei gruppi terroristici

Sottotitolo B - Modifiche alla legge sul segreto bancario e relativi miglioramenti
Art. 351 Emendamenti relativi alla segnalazione di attività sospette
Art. 352 Programmi anti-riciclaggio
Art. 353 Sanzioni per violazioni di disposizioni a carattere geografico o di prescrizioni relative alla tenuta dei registri
Art. 354 Strategia anti-riciclaggio
Art. 355 Autorizzazione ad inserire sospette attività illecite nelle referenze scritte dei lavoratori
Art. 356 Segnalazione di attività sospette da parte di agenti ed operatori di borsa; studio su società d'investimento
Art. 357 Rapporto speciale sulla competenza in materia di segreto bancario
Art. 358 Disposizioni sul segreto bancario e attività delle Agenzie di intelligence degli USA nella lotta al terrorismo internazionale
Art. 359 Rapporto su attività sospette da parte di sistemi bancari non ufficiali
Art. 360 Esercizio dei poteri da parte dei Direttori Esecutivi degli Stati Uniti
Art. 361 Gruppo anti-criminalità finanziaria
Art. 362 Costituzione di un sistema ad alta sicurezza
Art. 363 Inasprimento delle sanzioni civili e penali per il reato di riciclaggio
Art. 364 Conferimento del potere di tutelare le strutture della Federal Reserve
Art. 365 Rapporto sulla moneta o valuta ricevuta in transazioni commerciali o d'affari non finanziarie
Art. 366 Uso efficace del sistema di rendicontazione sulle transazioni in valuta

Sottotitolo C - Reati valutari e tutele
Art. 371 Contrabbando di ingenti somme in contanti da e negli Stati Uniti
Art. 372 Confisca nei casi di segnalazione in materia valutaria
Art. 373 Imprese dedite a trasferimenti illeciti di denaro
Art. 374 Contraffazione di valuta e obbligazioni nazionali
Art. 375 Contraffazione di valuta e obbligazioni estere
Art. 376 Riciclaggio dei proventi del terrorismo
Art. 377 Giurisdizione extraterritoriale

TITOLO IV
PROTEZIONE DEI CONFINI

Sottotitolo A - Protezione del confine settentrionale
Art. 401 Assicurare personale adeguato al confine settentrionale
Art. 402 Personale addetto al confine settentrionale
Art. 403 Accesso da parte del Dipartimento di Stato e INS (Servizio Immigrazione e Naturalizzazione) agli archivi storici relativi ai precedenti penali dei richiedenti il visto d'ingresso o l'ammissione negli Stati Uniti
Art. 404 Autorizzazione alla retribuzione del lavoro straordinario
Art. 405 Rapporto sul sistema automatizzato integrato di identificazione delle impronte digitali per i valichi d'ingresso e le sedi consolari all'estero
Sottotitolo B - Rafforzamento della normativa sull'immigrazione
Art. 411 Definizioni relative al terrorismo
Art. 412 Arresto o detenzione obbligatoria dei sospetti terroristi; habeas corpus; revisione giudiziale
Art. 413 Cooperazione multilaterale contro i terroristi
Art. 414 Integrità e sicurezza dei visti
Art. 415 Partecipazione dell'Ufficio per la Sicurezza del Territorio Nazionale alla Task Force Ingressi-Uscite
Art. 416 Programma per il monitoraggio degli studenti stranieri
Art. 417 Passaporti a lettura ottica
Art. 418 Prevenzione delle irregolarità nel rilascio di visti da parte dei consolati

Sottotitolo C - Mantenimento dei benefici per l'immigrazione a favore delle vittime del terrorismo
Art. 421 Status di immigrato speciale
Art. 422 Estensione dei termini per la registrazione della domanda e per il reingresso
Art. 423 Aiuti umanitari per coniugi e figli sopravvissuti
Art. 424 Limiti di età per la tutela dei figli
Art. 425 Aiuti amministrativi temporanei
Art. 426 Prova del decesso, invalidità o perdita del lavoro
Art. 427 Nessun beneficio ai terroristi o ai familiari dei terroristi
Art. 428 Definizioni

TITOLO V
RIMUOVERE GLI OSTACOLI PER LE INDAGINI SUL TERRORISMO

Art. 501 Potere del Ministro della Giustizia di elargire ricompense al fine di combattere il terrorismo
Art. 502 Potere del Segretario di Stato di elargire ricompense
Art. 503 Identificazione dei terroristi o altri autori di reati violenti attraverso il DNA
Art. 504 Coordinamento con la polizia giudiziaria
Art. 505 Autorità preposte alla sicurezza nazionale
Art. 506 Ampliamento della competenza del Secret Service
Art. 507 Divulgazione delle informazioni degli archivi scolastici
Art. 508 Divulgazione dei dati derivanti da sondaggi NCES (Centro nazionale per le statistiche scolastiche)

TITOLO VI
PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO, DEGLI ADDETTI
ALLA SICUREZZA PUBBLICA E DEI LORO FAMILIARI

Sottotitolo A - Aiuti alle famiglie degli addetti alla Sicurezza Pubblica
Art. 611 Rapidità nel pagamento delle retribuzioni degli addetti alla sicurezza pubblica impegnati nelle attività di prevenzione, indagine, soccorso e ricostruzione conseguenti ad un attentato terroristico
Art. 612 Modifiche tecniche relative al rapido pagamento delle retribuzioni degli addetti alla sicurezza pubblica distintisi per il loro eroismo
Art. 613 Aumenti retributivi previsti per gli addetti alla sicurezza pubblica
Art. 614 Programma dell'Ufficio della Giustizia

Sottotitolo B - Emendamenti alla Legge del 1984 sulle vittime di atti criminali
Art. 621 Fondo per le vittime di atti criminali
Art. 622 Compensi economici per le vittime di atti criminali
Art. 623 Assistenza alle vittime di atti criminali
Art. 624 Vittime del terrorismo

ITOLO VII
MAGGIORE CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI AI FINI DELLA PROTEZIONE
DELLE INFRASTRUTTURE SENSIBILI

Art. 701 Ampliamento del sistema di condivisione delle informazioni a livello regionale al fine di facilitare le attività di contrasto degli enti federali, statali o locali in relazione ad attentati terroristici

TITOLO VIII
RAFFORZAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENALE PER IL CONTRASTO AL TERRORISMO

Art. 801 Attentati terroristici ed altri atti di violenza contro sistemi di trasporto di massa
Art. 802 Definizione di terrorismo interno
Art. 803 Divieto di offrire protezione a terroristi
Art. 804 Giurisdizione sui reati commessi contro strutture USA all'estero
Art. 805 Sostegno materiale al terrorismo
Art. 806 Beni delle organizzazioni terroristiche
Art. 807 Chiarimenti tecnici relativi al sostegno materiale al terrorismo
Art. 808 Definizione di reato federale di terrorismo
Art. 809 Imprescrittibilità di alcuni reati di terrorismo
Art. 810 Termini massimi della pena sostitutiva per i reati di terrorismo
Art. 811 Pene per il reato di associazione per fini di terrorismo
Art. 812 Controllo sui terroristi a seguito della scarcerazione
Art. 813 Inclusione degli atti di terrorismo tra le attività di racket
Art. 814 Prevenzione del terrorismo informatico
Art. 815 Difese integrative per le azioni civili relative alla conservazione dei dati in risposta a richieste governative
Art. 816 Sviluppo e sostegno alle capacità di effettuare rilievi scientifici in ambito di sicurezza informatica
Art. 817 Ampliamento della normativa sulle armi biologiche

TITOLO IX
POTENZIAMENTO DELL'INTELLIGENCE

Art. 901 Responsabilità del Direttore del Central Intelligence relativamente all'intelligence straniero ai sensi della normativa FISA del 1978
Art. 902 Attribuzione della competenza in materia di terrorismo internazionale nell'ambito delle attività
riguardanti l'intelligence straniero ai sensi della Legge sulla sicurezza nazionale del 1947
Art. 903 Posizione del Congresso circa le relazioni di intelligence volte ad acquisire informazioni su ter-
roristi ed organizzazioni terroristiche
Art. 904 Potere temporaneo di rinviare la presentazione al Congresso dei rapporti sull'intelligence e sulle questioni ad esso collegate
Art. 905 Comunicazione al Direttore del Central Intelligence di informazioni relative ad intelligence straniero inerenti indagini penali
Art. 906 Centro per l'individuazione dei beni dei terroristi stranieri
Art. 907 Centro Nazionale per le Traduzioni
Art. 908 Addestramento dei funzionari governativi all'identificazione ed utilizzazione dell’ intelligence straniero

TITOLO X
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 1001 Riorganizzazione del Dipartimento della Giustizia
Art. 1002 Posizione del Congresso
Art. 1003 Definizione di “controllo elettronico”
Art. 1004 Giurisdizione in materia di riciclaggio
Art. 1005 Legge per l'assistenza di coloro che attuano il pronto intervento
Art. 1006 Inammissibilità (nel territorio USA) dello straniero dedito al riciclaggio
Art. 1007 Autorizzazione dei fondi destinati all'addestramento della polizia antidroga in Asia centrale e meridionale
Art. 1008 Studio di idoneità sull'uso dei sistemi identificativi a scansione dei parametri biometrici con accesso al sistema di identificazione automatico integrato delle impronte digitali del FBI presso le sedi consolari all'estero e ai valichi d'ingresso negli USA
Art. 1009 Studio di accesso
Art. 1010 Autorità temporanea di prendere in appalto dai governi locali e statali lo svolgimento delle funzioni di sicurezza presso le installazioni militari USA
Art. 1011 Reati contro benefattori americani
Art. 1012 Limitazioni al rilascio di patenti per il trasporto di materiale pericoloso
Art. 1013 Espressioni del Congresso circa la sovvenzione di fondi per la predisposizione di misure preparatorie e di intervento in caso di bioterrorismo
Art. 1014 Programma per la concessione di aiuti per la predisposizione di misure preparatorie a livello di singoli Stati e locale interno
Art. 1015 Estensione e ri-autorizzazione della legge sulla tecnologia per l'individuazione dei reati ai fini delle concessioni di fondi antiterrorismo ai singoli Stati e agli enti locali
Art. 1016 Protezione delle infrastrutture sensibili



SEZIONE 2
INTERPRETAZIONE; SEPARABILITA'

Ogni norma della presente Legge giudicata invalida o inapplicabile nei suoi termini o in relazione a una determinata persona o circostanza, sarà interpretata in modo da poter produrre il massimo effetto consentito dalla legge, salvo il caso in cui tale giudizio sia di invalidità o inapplicabilità assoluta, nel qual caso la norma potrà essere separata dalla Legge senza per ciò influire sulle rimanenti norme ovvero sulla sua stessa applicabilità rispetto ad altre persone che versano in diversa situazione o a circostanze differenti.

STACCARE CON 6 SPAZI QUESTA PARTE (28c) DALLA PRECEDENTE (28b)


TITOLO I
AUMENTARE LA SICUREZZA INTERNA CONTRO IL TERRORISMO


Art. 101 FONDO CONTRO IL TERRORISMO
(a) ISTITUZIONE; DISPONIBILITA' - E’ istituito nell'ambito del Tesoro degli Stati Uniti un fondo separato denominato "Fondo contro il terrorismo", le cui risorse finanziarie rimarranno disponibili anche nei successivi esercizi finanziari:
(1) al fine di rimborsare ogni settore del Dipartimento della Giustizia per le spese sostenute per
(A) ripristinare le funzionalità operative di uffici o strutture danneggiati o distrutti a seguito di incidente terroristico di matrice interna o internazionale;
(B) offrire sostegno alle attività di contrasto, indagine o perseguimento del terrorismo interno o internazionale, ivi compreso, senza limitazione alcuna, il pagamento di premi in denaro; e
(C) effettuare valutazioni della minaccia terroristica nei confronti di enti Federali e loro strutture; e
(2) rimborsare qualsiasi dipartimento o agenzia del governo federale per le spese sostenute a seguito di detenzione in Paesi terzi di individui accusati di atti di terrorismo in violazione delle leggi degli Stati Uniti.
(b) INEFFICACIA RISPETTO A PRECEDENTI FONDI - Il comma (a) non influisce sull'ammontare e sulla disponibilità del Fondo contro il terrorismo istituito anteriormente alla data di approvazione della presente Legge.

Art. 102 CONDANNA DA PARTE DEL CONGRESSO DELLE DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DI AMERICANI ARABI E MUSULMANI
(a) CONCLUSIONI - Il Congresso dichiara quanto segue:
(1) Gli americani di etnia araba, di religione musulmana e originari del Sud dell'Asia rivestono un ruolo vitale nella nostra Nazione e hanno diritto di godere della piena parità di diritti come ogni americano.
(2) Gli atti di violenza dei quali sono stati oggetto gli americani arabi e musulmani dall'11 settembre 2001, gli attentati contro gli Stati Uniti, dovrebbero essere e sono condannati da tutti gli americani che considerano la libertà un valore.
(3) Il concetto di responsabilità individuale per i comportamenti illeciti è sacrosanto nella società americana e viene applicato equamente ad ogni gruppo religioso, razziale o etnico.
(4) I cittadini americani che si rendano responsabili di atti di violenza nei confronti di persone che sono, o si ritengono di origini arabe o musulmane debbono essere puniti con i pieni rigori di legge.
(5) Gli americani musulmani sono talmente timorosi di subire maltrattamenti che per evitarli molte donne musulmane stanno cambiando il loro abbigliamento.
(6) Molti americani arabi e musulmani hanno agito eroicamente durante gli attentati contro gli Stati Uniti. Tra questi, Mohammed Salman Hamdani, un ventitreenne newyorkese di origini pakistane, che si ritiene si sia recato al World Trade Center per partecipare ai soccorsi, è attualmente disperso.
(b) ESPRESSIONE DEL CONGRESSO - Il Congresso ritiene che:
(1) i diritti e le libertà civili di tutti i cittadini americani, inclusi arabi, musulmani e asiatici del Sud devono essere protetti e si deve intraprendere ogni sforzo per la salvaguardia della loro sicurezza;
(2) ogni atto di violenza o discriminazione contro qualsiasi americano deve essere condannato;
(3) la Nazione è chiamata a riconoscere il patriottismo dei concittadini di ogni etnia, razza e religione.

Art. 103 AUMENTO DEI FONDI PER IL CENTRO DI SUPPORTO TECNICO DEL FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
Si autorizza l'assegnazione di fondi al Centro di Supporto Tecnico, istituito dall'art. 811 della Legge Antiterrorismo e sull'Efficacia della Pena di Morte del 1996 (Legge 104-132), per contribuire alle esigenze derivanti dalle attività di contrasto del terrorismo, oltre che per sostenere e migliorare il supporto tecnico e le operazioni tattiche dell'FBI, nella misura di dollari 200.000.000, per gli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004.

Art. 104 RICHIESTA DI INTERVENTO MILITARE AI FINI DI UN AMPLIAMENTO DELLE RESTRIZIONI IN DETERMINATE SITUAZIONI DI EMERGENZA
L'art. 2332 e del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è così modificato:
(1) abrogazione del "2332c" ed inserimento del "2332a" e
(2) eliminazione del termine "chimico".

Art. 105 POTENZIAMENTO DELLA TASK FORCE NAZIONALE CONTRO LA CRIMINALITA' INFORMATICA
Il Direttore del Secret Service degli Stati Uniti intraprenderà le azioni adeguate per sviluppare una rete nazionale di diverse Task Force contro la criminalità informatica, sul modello della Task Force contro la Criminalità Informatica di New York, su tutto il territorio degli Stati Uniti al fine di prevenire, individuare e condurre indagini sulle varie forme di reati informatici, inclusi possibili attacchi terroristici contro infrastrutture sensibili e sistemi finanziari.

Art. 106 POTERI DEL PRESIDENTE
L'art. 203 della Legge sui Poteri in caso di Emergenza Internazionale (50 U.S.C. 1702) è così modificato:
(1) nel comma (a) (1):
(A) al termine del capoverso (A) eliminando "; e" ed inserendo una virgola e la seguente frase:
"da parte di chiunque, o in relazione a qualsiasi bene, soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti.";
(B) nel capoverso (B):
(i) inserendo ", sospensione in pendenza di un indagine" di seguito a "investigare"; e
(ii) eliminando "interesse;" ed inserendo "interesse da parte di chiunque, o in relazione a qualunque bene soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti; e";
(C) eliminando "da parte di chiunque, o in relazione a qualunque bene, soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti"; e
(D) inserendo alla fine:
"(C) quando gli Stati Uniti siano impegnati in conflitti armati o siano stati attaccati da un Paese straniero o da cittadini stranieri, si deve confiscare qualsiasi bene soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti, appartenente a qualsiasi persona, organizzazione o Paese straniero che abbia pianificato, autorizzato, aiutato, o condotto tali conflitti o attentati contro gli Stati Uniti; e che tutti i diritti, titoli ed interessi del bene confiscato saranno trasferiti, nei tempi, modi, termini indicati dal Presidente, all'agenzia o persona di volta in volta designata dal Presidente e nei termini e condizioni prescritti dal Presidente, tale interesse o bene sarà trattenuto, usato, amministrato, liquidato, venduto o altrimenti gestito nell'interesse e a beneficio degli Stati Uniti e l'agenzia o persona designata potrà eseguire ogni atto necessario ai fini della realizzazione o per il raggiungimento di dette finalità; e
(2) inserendo alla fine:
"(c) INFORMAZIONI CLASSIFICATE - In caso di revisione giudiziale di una determinazione assunta ai sensi del presente articolo, ove la determinazione si sia basata su informazioni classificate (quali definite ai sensi dell'art. 1(a) della Legge sulle Procedure relative alle Informazioni Classificate), tali informazioni possono essere presentate al tribunale giudicante in forma secretata ed a porte chiuse. Il presente comma non conferisce né implica alcun diritto alla revisione giudiziale."



TITOLO II
MIGLIORARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO


Art. 201 POTERE DI INTERCETTARE LE COMUNICAZIONI TELEFONICHE, AMBIENTALI E INFORMATICHE RIGUARDANTI IL TERRORISMO
L'art. 2516(1) del Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti è così modificato:
(1) mediante modifica del paragrafo (p), come modificato dall'art. 434(2) della Legge Antiterrorismo e sull'Efficacia della Pena di Morte del 1996 (Legge 104-132; 110 Stat. 1274) in paragrafo (r); e
(2) inserendo dopo il paragrafo (p), come ridefinito dall'art. 201(3) della Legge di Riforma sull'Immigrazione Clandestina e sulle Responsabilità dell'Immigrante del 1996 (divisione C della Legge 104-208; 110 Stat. 3009-565), il seguente paragrafo:
(q) qualunque reato commesso in violazione dell'art. 229 (relativo alle armi chimiche); o degli artt. 2332, 2332a, 2332b, 2332d, 2339A, 2339B del presente titolo (relativo al terrorismo); ovvero".

Art. 202 POTERE DI INTERCETTARE LE COMUNICAZIONI TELEFONICHE, AMBIENTALI E INFORMATICHE RIGUARDANTI FRODI E VIOLAZIONI INFORMATICHE
L'art. 2516(1)(c) Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato mediante l’eliminazione di "e art. 1341 (relativo alla frode postale)," ed inserimento "art. 1341 (relativo alla frode postale), una grave violazione dell'art. 1030 (relativo alla frode e abusi informatici)".

Art. 203 POTERE DI CONDIVIDERE INFORMAZIONI SU INDAGINI PENALI
(a) POTERE DI CONDIVIDERE INFORMAZIONI DEL GRAND JURY
(1) IN GENERALE - La disposizione 6(e)(3)(C) delle Disposizioni Federali di Procedura Penale è così modificata:
"(C)(i) La divulgazione, altrimenti proibita dalla presente disposizione, di circostanze emerse al cospetto del Grand Jury è consentita
"(I) qualora ordinata da un tribunale in via preliminare rispetto ad un procedimento giudiziario o relativa ad esso;
"(II) qualora autorizzata dal tribunale su richiesta dell'imputato, avendo dimostrato la sussistenza di elementi utili alla mozione di decadenza dall'imputazione per circostanze emerse al cospetto del Grand Jury;
"(III) qualora la divulgazione sia fatta da un legale rappresentante del governo ad altro Grand Jury federale;
"(IV) qualora autorizzata da un tribunale su richiesta di un legale rappresentante del governo, essendo stato dimostrato che l'informazione potrebbe portare a conoscenza dell'autorità competente di un determinato Stato o sua amministrazione una violazione della legge penale dello Stato stesso, ai fini dell'applicazione di detta legge; ovvero
“(V) qualora riguardi attività di intelligence o contro-intelligence estero (quali definiti dall'art. 3 della Legge sulla Sicurezza Nazionale del 1947 (50 U.S.C. 401a), o informazioni di intelligence straniere (quali definite dal punto (iv) del presente sotto-paragrafo), a qualsiasi funzionario di organo di polizia federale, intelligence, sicurezza, immigrazione, difesa nazionale o sicurezza nazionale al fine di fornirgli assistenza nell'espletamento delle sue funzioni d'istituto.
"(ii) In caso di ordine del tribunale di divulgare circostanze emerse al cospetto del Grand Jury, la divulgazione dovrà aver luogo nel modo, tempi ed alle condizioni stabilite dal tribunale.
"(iii) I funzionari federali cui vengano rivelate informazioni conformemente alle disposizioni in (i)(V) del presente sottoparagrafo possono utilizzare tali informazioni solo nella misura in cui ciò sia necessario ai fini dell'espletamento delle loro funzioni d'istituto, nel rispetto dei limiti previsti circa la divulgazione non autorizzata delle informazioni in questione. Entro un termine ragionevole dopo che la divulgazione sia stata effettuata, un legale rappresentante del governo presenterà al Tribunale una comunicazione sigillata in cui si attesti che le informazioni sono state divulgate e specificando i dipartimenti, agenzie o enti cui la rivelazione sia stata fatta.
"(iv) il termine "informazione di intelligence straniero" indicato nel punto (i) (V) del presente sottoparagrafo indica
"(I) un'informazione, riguardante o meno una persona degli Stati Uniti, inerente la capacità degli Stati Uniti di proteggersi da:
"(aa) un effettivo o possibile attacco o altro grave atto ostile da parte di una potenza straniera o agente di una potenza straniera;
"(bb) atti di sabotaggio o terrorismo internazionale da parte di una potenza straniera o agente di una potenza straniera; o
"(cc) attività di intelligence illegali da parte di un servizio di intelligence straniero o di una rete appartenente ad una potenza straniera, ovvero di un agente di una potenza straniera; o
"(II) un'informazione, riguardante o meno una persona degli Stati Uniti, inerente una potenza straniera o un territorio straniero che riguardi:
"(aa) la difesa nazionale o la sicurezza degli Stati Uniti; o
"(bb) la conduzione degli affari esteri degli Stati Uniti".
(2) MODIFICHE DI CONFORMITA' - La norma 6(e)(3)(D) delle Disposizioni Federali di Procedura Penale è modificata mediante eliminazione del "(e)(3)(C)(i)" e relativa sostituzione con "(e)(3)(C)(i)(I)".
(b) POTERE DI CONDIVIDERE INFORMAZIONI SU INTERCETTAZIONI ELETTRONICHE, TELEFONICHE ED AMBIENTALI.
(1) POLIZIA GIUDIZIARIA - L'art. 2517, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti è modificato mediante inserimento di:
"(6) Il funzionario addetto alle indagini o appartenente a corpo di polizia giudiziaria, ovvero il legale rappresentante del governo che, in virtù delle autorizzazioni previste dal presente Capitolo, sia venuto a conoscenza dei contenuti di comunicazioni elettroniche, telefoniche o ambientali o delle prove che ne siano derivate, può rivelarle ad altro funzionario di organo di polizia federale, intelligence, sicurezza, immigrazione, difesa nazionale o sicurezza nazionale nei limiti di quanto tali contenuti si riferiscano ad informazioni di intelligence o contro-intelligence straniero (secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge sulla Sicurezza Nazionale del 1947 (50 U.S.C. 401a), o informazioni di intelligence straniero (quale definito dall'art. 2510 comma (19) del presente Titolo), al fine di coadiuvare detto funzionario nell'espletamento delle sue funzioni. Il funzionario federale che acquisisca le informazioni in virtù del presente articolo può utilizzarle solo nei limiti di quanto ciò sia necessario nell'assolvimento delle proprie funzioni, entro i limiti di quanto previsto per le comunicazioni non autorizzate delle informazioni in argomento."
(2) DEFINIZIONE - L'art. 2510, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti è così modificato:
(A) paragrafo (17), mediante eliminazione di "e" di seguito al punto e virgola;
(B) paragrafo (18), mediante eliminazione del punto ed inserimento di ";e"; e
(C) inserimento al termine dell'articolo di:
"(19) per "informazione di intelligence straniero" si intende:
"(A) informazione, relativa o meno ad una persona degli Stati Uniti, inerente la capacità degli Stati Uniti di proteggersi da:
"(i) un effettivo o possibile attacco o altro grave atto ostile da parte di una potenza straniera o agente di una potenza straniera;
"(ii) atti di sabotaggio o terrorismo internazionale da parte di una potenza straniera o agente di una potenza straniera; o
"(iii) attività di intelligence illegali da parte di un servizio di intelligence o di una rete di una potenza straniera ovvero di un agente di una potenza straniera; o
"(B) informazione, concernente o meno una persona degli Stati Uniti, che, in riferimento ad una potenza straniera, riguardi:
"(i) la difesa nazionale o la sicurezza degli Stati Uniti; o
"(ii) la conduzione degli affari esteri degli Stati Uniti."
(c) PROCEDURE - L'Attorney General stabilirà le procedure per la divulgazione delle informazioni ai sensi dell'art. 2517(6) e della disposizione 6(e)(3)(C)(i)(V) delle Norme Federali di Procedura Penale con cui si identifica una persona degli Stati Uniti quale definito dall'art. 101 della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1801)
(d) INFORMAZIONI DI INTELLIGENCE STRANIERO -
(1) IN GENERALE - Indipendentemente da quanto previsto da altre disposizioni di legge, è consentita la divulgazione di intelligence o contro-intelligence straniero (quali definiti dalla Legge sulla Sicurezza Nazionale del 1947 (50U.S.C. 401 a)), o di informazioni di intelligence straniero acquisite nell'ambito di indagini penali, a funzionario di altro organo di polizia federale, intelligence, sicurezza, immigrazione, difesa nazionale o di sicurezza nazionale al fine di offrirgli assistenza nell'espletamento delle sue funzioni d'istituto. Il funzionario federale ricevente l'informazione ai sensi della presente norma può utilizzare tale informazione nei soli limiti di quanto ciò sia necessario ai fini dell'espletamento delle sue funzioni d'istituto e subordinatamente alle restrizioni previste circa la divulgazione non autorizzata di detta informazione.
(2) DEFINIZIONE - Nel presente comma, il termine "informazione di intelligence straniero" indica:
(A) informazione, relativa o meno ad una persona degli Stati Uniti, inerente la capacità degli Stati Uniti di proteggersi da:
(i) un attuale o possibile attentato o altro grave atto ostile da parte di una potenza straniera o agente di una potenza straniera;
(ii) un atto di sabotaggio o terrorismo internazionale da parte di un servizio di intelligence o agente di una potenza straniera;
(iii) attività clandestine di intelligence da parte di un servizio di intelligence o di una rete di una potenza straniera o di un agente di una potenza straniera; o
(B) informazione, relativa o meno ad una persona degli Stati Uniti, riguardante una potenza straniera o un territorio estero inerente:
(i) la difesa nazionale o la sicurezza degli Stati Uniti; o
(ii) la conduzione degli affari esteri degli Stati Uniti.

Art. 204 LIMITAZIONI PREVISTE PER LE INTERCETTAZIONI E LA DIVULGAZIONE DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE AMBIENTALI E INFORMATICHE
L'art. 2511(2)(f), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato come segue:
(1) mediante eliminazione di "il presente capitolo ed il capitolo 121" ed inserimento di "il presente capitolo o il capitolo 121 o 206 di questo Titolo"; e
(2) mediante eliminazione di "telefonica ed ambientale" ed inserimento di "telefonica, ambientale ed informatica".

Art. 205 IMPIEGO DI TRADUTTORI DA PARTE DEL FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
(a) POTERI - Il Direttore del Federal Bureau of Investigation è autorizzato ad accelerare l'impiego di personale addetto alle traduzioni per coadiuvare le indagini e le operazioni antiterrorismo, senza riguardo per i requisiti e le limitazioni previste per il personale federale.
(b) REQUISITI DI SICUREZZA - Il Direttore del Federal Bureau of Investigation stabilirà i requisiti di sicurezza necessari per le persone impiegate in qualità di traduttori ai sensi del comma (a).
(c) RAPPORTO - L'Attorney General presenterà ai Comitati sulla Magistratura della Camera dei Rappresentanti e del Senato un rapporto su:
(1) numero dei traduttori impiegati dal FBI e da altri settori del Ministero della Giustizia;
(2) impedimenti di natura legale o pratica all'utilizzo dei traduttori impiegati presso altri enti federali, statali o locali, a tempo pieno, part-time o in forma condivisa; e
(3) necessità del FBI di avvalersi di specifici servizi di traduzione per determinate lingue e le proposte per far fronte a tali necessità.

Art. 206 POTERE DI SORVEGLIANZA MOBILE AI SENSI DELLA LEGGE DEL 1978 SULLE ATTIVITA’
DI CONTROLLO DEI SERVIZI DI INTELLIGENCE STRANIERI (FISA)

L'art. 105(c)(2)(B) della Legge per i Controlli sull'Intelligence Estero del 1978 è modificata con l'inserimento di seguito a "persona specificata" di "o nelle circostanze in cui il tribunale rilevi che le azioni dell'obiettivo cui la richiesta si riferisce possano avere l'effetto di impedire l'identificazione di una persona specificata, o altre persone".

Art. 207 DURATA DEI CONTROLLI NEI CONFRONTI DI AGENTI DI POTENZE STRANIERE PREVISTI DALLA NORMATIVA FISA
(a) DURATA
(1) CONTROLLI - L'art. 105(e)(1) della Legge FISA del 1978 (50 U.S.C. 1805(E)(1) è modificato mediante:
(A) inserimento di (A) di seguito ad "eccetto che"; e
(B) inserimento prima del punto seguente: "e (B) un ordine emanato ai sensi della presente Legge di effettuare controlli mirati nei confronti di un agente di una potenza straniera, quale definito dall'art. 101(b)(1)(A), ha validità per il periodo inferiore tra la durata specificata nella richiesta e 120 giorni".
(2) PERQUISIZIONE PERSONALE - L'art. 304(d)(1) della Legge FISA del 1978 (50U.S.C. 1824(d)(1) è modificato mediante:
(A) eliminazione di "quarantacinque" ed inserimento di "90";
(B) inserimento di "(A)" di seguito ad "eccetto che"; e
(C) inserimento prima del punto di ", e (B) un ordine emanato ai sensi della presente Legge di effettuare una perquisizione personale mirata nei confronti di un agente di una potenza straniera, quale definito dall'art. 101(b)(1)(A), ha validità per il periodo inferiore tra la durata specificata nella richiesta e 120 giorni".
(b) PROROGA
(1) IN GENERALE - L'art. 105(d) (2) della Legge FISA del 1978 (50 U.S.C. 1805(d)(2) è modificato mediante:
(A) inserimento di "(A)" di seguito a "eccetto che"; e
(B) inserimento prima del punto di ", e (B) la proroga di un ordine emanato ai sensi della presente Legge di effettuare controlli mirati nei confronti di un agente di una potenza straniera, quale definito dall'art. 101(b)(1)(A), possa valere per un periodo non superiore ad un anno."
(2) DEFINIZIONE - L'art. 304(d)(2) della Legge FISA del 1978 (50 .U.S.C. 1805(d)(2) è modificato mediante inserimento di seguito a "non cittadino USA" di "o nei confronti di un agente di una potenza straniera quale definito dall'art. 101 (b)(1) (A)".

Art. 208 DESIGNAZIONE DEL GIUDICE
L'art. 103(a) della Legge FISA del 1978 (50 .U.S.C. 1803(a)) è modificato mediante:
(1) eliminazione di "sette giudici di tribunali distrettuali" ed inserimento di "11 giudici di tribunali distrettuali"; e
(2) inserimento di " dei quali non meno di tre risiederanno entro 20 miglia dal Distretto della Columbia" di seguito a "circuiti".

Art. 209 SEQUESTRO DI MESSAGGI VOICE-MAIL IN ESECUZIONE DI MANDATO
Il Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato
(1) nell'art. 2510
(A) nel paragrafo (1) eliminando da "e tale" fino al a "comunicazione"; e
(B) nel paragrafo (14) inserendo "telefonico o" di seguito a "trasmissione di"; e
(2) nell'art. 2703 commi (a) e (b)
(A) eliminando "CONTENUTI DI ELETTRONICHE" ed sostituendolo con "CONTENUTI DI TELEFONICHE ED ELETTRONICHE" ovunque ricorra;
(B) eliminando "contenuti di una elettronica" e sostituendolo con "contenuti di una telefonica o elettronica" ovunque ricorra; e
(C) eliminando "ogni elettronica" e sostituendolo con "ogni telefonica o elettronica" ovunque ricorra.

Art. 210 CASI DI ACQUISIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE COMUNICAZIONI INFORMATICHE
L'art. 2703(c)(2), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, quale designato dall'art. 212, è modificato
(1) eliminando "entità il nome, indirizzo, tabulati relativi a chiamate urbane e interurbane, numero di telefono o numero o identità di altro utente, durata del servizio in dotazione ad un utente" ed inserendo il seguente : "entità il -
"(A) nome;
"(B) indirizzo;
"(C) tabulati relativi a telefonate urbane ed interurbane o dati relativi alle singole sessioni di utilizzo e loro durata;
"(D) durata del servizio (inclusa la data di inizio) e tipo di servizio utilizzato;
"(E) telefono o numero dello strumento o numero di altro utente o sua identità, incluso l'indirizzo elettronico assegnato temporaneamente; e
"(F) mezzo e fonte di pagamento per tali servizi (incluso il numero della carta di credito o conto bancario) dell'utente"; e
(2) eliminando "ed i tipi di servizi che l'utente o il cliente ha utilizzato,".

Art. 211 CHIARIMENTI SUI CASI DI ACQUISIZIONE
L'art. 631 della Legge sulle Comunicazioni del 1934 (47 U.S.C. 551) è modificato
(1) nel comma (c)(2)
(A) sottoparagrafo (B) eliminando"o" ;
(B) sottoparagrafo (C) eliminando il punto al termine del periodo ed inserendo ";o"; e
(C) inserendo al termine:
"(D) ad ente di governo autorizzato ai sensi dei Capitoli 119,121, o 206 del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, salvo il caso in cui tale comunicazione non comprenda dati rivelatori della selezione di programmi video di un operatore TV via cavo da parte dell'utente."; e
(2) nel comma (h) eliminando "Un ente governativo" ed inserendo "Salvo quanto previsto dal comma (c)(2)(D), un ente governativo".

Art. 212 DIVULGAZIONE PER MOTIVI DI EMERGENZA DELLE COMUNICAZIONI INFORMATICHE PER TUTELARE LA VITA E L'INTEGRITA' FISICA
(a) DIVULGAZIONE DEI CONTENUTI
(1) IN GENERALE - L'art. 2702, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato
(A) eliminando l'intestazione dell'articolo ed inserendo il seguente:
"§ 2702. Divulgazione volontaria di comunicazioni o dati di un cliente";
(B) nel comma (a)
(i) paragrafo (2)(A), eliminando "e" al termine dello stesso;
(ii) paragrafo (2) (B), eliminando il punto ed inserendo "; e"; e
(iii) inserendo di seguito al paragrafo (2) il seguente:
"(3) un fornitore di servizi per computer o di un servizio di comunicazioni elettroniche al pubblico non dovrà consapevolmente divulgare dati o altre informazioni pertinenti un utente o un cliente di detto servizio (esclusi i contenuti di comunicazioni di cui ai paragrafi (1) o (2)) ad alcun ente di governo."
(C) nel comma (b) eliminando "ECCEZIONI. Una persona o ente " ed inserendo "ECCEZIONI ALLA DIVULGAZIONE DELLE COMUNICAZIONI. - Un fornitore quale descritto nel comma (a)";
(D) nel comma (b)(6)
(i) sottoparagrafo (A)(ii), eliminando "o";
(ii) sottoparagrafo (B), eliminando il punto ed inserendo ";o"; e
(iii) aggiungendo di seguito al sottoparagrafo (B) il seguente:
"(C) qualora il fornitore abbia ragione di ritenere che sussista un'emergenza che comporti un pericolo immediato per la vita o l'integrità fisica di qualcuno tale da richiedere la divulgazione dell'informazione senza indugio."; e
(E) inserendo di seguito al comma (b) il seguente:
"(c) ECCEZIONI ALLA DIVULGAZIONE DI DATI RELATIVI AL CLIENTE.
Un fornitore definito nel comma (a) può divulgare dati o altre informazioni pertinenti un utente o un cliente di tale servizio (che non includano i contenuti di comunicazioni di cui ai commi (a)(1) o (a) (2) -
"(1) salvo quanto altrimenti consentito dall'art. 2703;
"(2) con il legittimo consenso del cliente o dell'utente;
"(3) nei limiti di quanto necessario ai fini della fornitura del servizio o per la tutela dei diritti di proprietà del fornitore di tale servizio;
"(4) ad un ente di governo, qualora il fornitore abbia ragione di ritenere che sussista un'emergenza che comporti un pericolo immediato per la vita o l'integrità fisica di qualcuno tale da giustificare la divulgazione dell'informazione; o
"(5) a qualunque persona ad esclusione di un ente di governo."
(2) MODIFICA TECNICA E DI CONFORMITA' - L'indice degli articoli del Capitolo 21, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti è modificato mediante eliminazione della voce relativa all'art. 2702 e l'inserimento di
"2702. Divulgazione volontaria di comunicazioni o dati di un cliente."
(b) REQUISITI PER L'ACCESSO DA PARTE DEL GOVERNO
(1) IN GENERALE. L'art. 2703, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato
(A) con l'eliminazione della rubrica dell'articolo e la sua sostituzione con la seguente:
"§ 2703. Richiesta di divulgazione di comunicazioni o dati di un cliente";
(B) nel comma (c) ridenominando il paragrafo (2) in paragrafo (3);
(C) nel comma (c)(1):
(i) eliminando "(A) Salvo quanto previsto nel sottoparagrafo (B), il fornitore di un servizio di comunicazioni elettroniche o di servizi informatici può" ed inserendo "Un ente di governo può richiedere ad un fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche o di computer di";
(ii) eliminando "di cui ai commi (a) e (b) del presente articolo) ad alcuno che non sia un ente di governo.
"(B) Un fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche o di computer rivelerà dati o altre informazioni pertinenti un utente o un cliente di tali servizi (che non contengano comunicazioni di cui ai commi (a) o (b) del presente articolo) ad un ente di governo" ed inserendo)";
(iii) ridefinendo il sottoparagrafo (C) come paragrafo (2);
(iv) ridefinendo le clausole (i) (ii) (iii) e (iv) rispettivamente come sottoparagrafi (A) (B) (C) e (D);
(v) nel sottoparagrafo (D) così ridefinito, eliminando il punto ed inserendo "; or"; e
(vi) inserendo di seguito al sottoparagrafo (D) così ridefinito il seguente:
"(E) intenda acquisire informazioni ai sensi del paragrafo (2)."; e
(D) nel paragrafo (2) (così ridefinito) eliminando "sottoparagrafo (B)" ed inserendo "paragrafo (1)".
(2) MODIFICHE TECNICHE DI CONFORMITA' - L'indice del Capitolo 121, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l'eliminazione della voce relativa all'art. 2703 e la sua sostituzione con:
"2703. Richiesta di divulgazione di comunicazioni o dati di un cliente."

Art. 213 POTERE DI RITARDARE LA NOTIFICA DI ESECUZIONE DI UN MANDATO
L'art. 3103, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato
(1) inserendo "(a) IN GENERALE.-" prima di "In aggiunta"; e
(2) aggiungendo al termine il seguente:
"(b) RINVIO - In relazione all'emissione di mandato o ordine del tribunale ai sensi del presente articolo, ovvero di qualsiasi altra disposizione di legge, di perquisizione e sequestro di beni o materiali che costituiscano prova di un reato penale in violazione delle leggi degli Stati Uniti, è possibile ritardare la prevista o eventuale comunicazione qualora
"(1) il tribunale abbia ragione di ritenere che la notifica immediata dell'esecuzione del mandato possa avere conseguenze avverse (secondo quanto stabilito dall'art. 2705);
"(2) il mandato proibisca il sequestro di beni tangibili, di comunicazioni telefoniche o elettroniche (quali definite nell'art. 2510) o, salvo quanto espressamente previsto nel Capitolo 121, qualsiasi informazione su dati telefonici o elettronici, salvo il caso in cui il tribunale ritenga che il sequestro sia ragionevolmente necessario; e
"(3) il mandato disponga che la notifica avvenga entro un ragionevole periodo di tempo successivo alla sua esecuzione, con facoltà del tribunale di proroga ove sia dimostrato sussista una giusta causa."

Art. 214 AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI APPARECCHIATURE "PEN REGISTER e TRAP AND TRACE" AI SENSI DELLA NORMATIVA FISA
(a) RICHIESTE E ORDINI - L'art. 402 della Legge FISA del 1978 (50 U.S.C. 1842) è modificato
(1) nel comma (a)(1) eliminando "per ogni indagine volta all'acquisizione di informazioni di intelligence estero o informazioni riguardanti il terrorismo internazionale" ed inserendo "per ogni indagine volta ad ottenere informazioni di intelligence estero non riguardanti una persona degli Stati Uniti o per la tutela dal terrorismo internazionale o da attività di intelligence illegali, purchè tale indagine su persona degli Stati Uniti non venga condotta esclusivamente sulla base di attività tutelate dal primo emendamento alla Costituzione";
(2) nel comma (c)(2) con la seguente variazione:
"(2) la certificazione da parte del richiedente che l'informazione che sarà probabilmente acquisita è un'informazione di intelligence estero che non riguarda persona degli Stati Uniti e che non rileva ai fini di un'indagine in corso per motivi di tutela dal terrorismo internazionale o da attività di intelligence illegali, purchè tale indagine di persona degli Stati Uniti non venga condotta esclusivamente sulla sola base di attività tutelate dal primo emendamento alla Costituzione.";
(3) eliminando il comma (c)(3); e
(4) nel comma (d)(2)(A) con la seguente variazione:
"(A) specificherà
"(i) l'identità, ove nota, della persona oggetto dell'indagine;
"(ii) l'identità, ove nota, della persona cui è noleggiata o al cui nome è registrata la linea telefonica cui deve essere agganciato o applicato l'apparato pen register o trap and trace;
"(iii) gli identificativi delle comunicazioni cui l'ordine si riferisce, quale il numero o altro dato identificativo e, ove noto, il luogo in cui si trova la linea telefonica o altro impianto cui dovrà essere agganciato o applicato l'apparato pen register o trap and trace e, nel caso del trap and trace, i limiti geografici disposti dall'ordine trap and trace."
(b) AUTORIZZAZIONE IN STATO DI EMERGENZA - L'art. 403 della Legge FISA del 1978 (50 U.S.C. 1843) è modificato
(1) Nel comma (a) eliminando "informazione di intelligence estero o informazione concernente il terrorismo internazionale" ed inserendo "informazione di intelligence estero non riguardante persona degli Stati Uniti o informazione o per la tutela dal terrorismo internazionale o da attività di intelligence illegali, purchè tale indagine su persona degli Stati Uniti non venga condotta esclusivamente sulla base di attività tutelate dal primo emendamento alla Costituzione";
(2) Nel comma (b)(1) eliminando "informazione di intelligence estero o informazione concernente il terrorismo internazionale" ed inserendo "informazione di intelligence estero non riguardante persona degli Stati Uniti o informazione o per la tutela dal terrorismo internazionale o da attività di intelligence illegali, purchè tale indagine su persona degli Stati Uniti non venga condotta esclusivamente sulla base di attività tutelate dal primo emendamento alla Costituzione".

Art. 215 ACCESSO AGLI ARCHIVI ED AGLI ALTRI DATI AI SENSI DELLA NORMATIVA FISA
Il Titolo V della Legge FISA del 1978 (50 U.S.C. 1861 e segg.) è modificato eliminando gli articoli da 501 a 503 ed inserendo i seguenti:
"Art. 501. ACCESSO A DETERMINATI ARCHIVI DI IMPRESE NELL'AMBITO DI INDAGINI SU INTELLIGENCE ESTERO E TERRORISMO INTERNAZIONALE.
"(a)(1) Il Direttore del Federal Bureau of Investigation o suo incaricato (di grado non inferiore ad Assistente Agente Speciale Incaricato) può richiedere l'emissione di un ordine per la produzione di prove materiali (inclusi libri, dati d'archivio, documenti, carte ed altro) per un'indagine finalizzata alla prevenzione dal terrorismo internazionale o da attività di intelligence illegali, purchè tale indagine su persona degli Stati Uniti non sia condotta esclusivamente sulla base di attività tutelate dal primo emendamento alla Costituzione.
"(2) Un indagine condotta in virtù del presente articolo dovrà
"(A) corrispondere alle direttive approvate dall'Attorney General ai sensi dell'Ordinanza Esecutiva 12333 (o successiva); e
"(B) non essere condotta di persona degli Stati Uniti esclusivamente sulla base di attività protette dal primo emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti.
"(b) Ogni richiesta effettuata ai sensi del presente articolo
"(1) sarà fatta a
"(A) un giudice del tribunale stabilito dall'art. 103 (a);
"(B) un magistrato degli Stati Uniti ai sensi dell'art. 43, Titolo 28, Codice degli Stati Uniti, cui sia stato pubblicamente attribuito dal Giudice Supremo degli Stati Uniti il potere di ricevere le richieste ed emettere ordini per l'acquisizione di prove materiali ai sensi del presente articolo per conto di un giudice di quel tribunale; e
"(2) preciserà che si intendono acquisire i dati in questione in relazione ad un'indagine autorizzata, condotta conformemente al comma (a)(2), per ottenere informazioni di intelligence non riguardanti una persona degli Stati Uniti o per fini di tutela dal terrorismo internazionale o da attività di intelligence illegali.
“(c)(1) Sulla base di una richiesta conforme al presente articolo, il giudice, avendo verificato che la richiesta corrisponda ai requisiti previsti dal presente articolo, emetterà un ordine ex parte, nella forma richiesta o con modifiche, in cui si approva il rilascio dei dati.
"(2) Un ordine emesso conformemente al presente comma non conterrà riferimenti alle finalità dell'indagine, del tipo indicato nel comma (a), per cui è stato emesso.
"(d) Nessuno potrà portare a conoscenza di altri (ad eccezione di quanti siano necessari per fornire le prove materiali previste dal presente articolo) il fatto che il Federal Bureau of Investigation abbia cercato di ottenere o ottenuto prove materiali sulla base di quanto previsto dal presente articolo.
"(e) Una persona che, in buona fede, fornisca le prove materiali in esecuzione di un ordine conforme al presente articolo, non dovrà risponderne ad alcuno. La produzione di prove di questo tipo non costituirà titolo di rinuncia ad alcun privilegio in altro procedimento o contesto.
"Art. 502. SUPERVISIONE DEL CONGRESSO
"(a) Al termine di ogni semestre, l'Attorney General riferirà al Comitato Permanente sull'Intelligence della Camera dei Rappresentanti ed al Comitato sull'Intelligence del Senato su tutte le richieste relative alla produzione di prove materiali previste dall'art. 402.
"(b) Al termine di ogni semestre, l'Attorney General fornirà ai Comitati per la Giustizia della Camera dei Rappresentanti e del Senato una relazione in cui, con riferimento ai 6 mesi precedenti, siano indicati:
"(1) il numero complessivo delle richieste di emissione di ordini per l'acquisizione di prove materiali ai sensi dell'art. 402; e
"(2) il numero complessivo di ordini concessi, modificati o negati."
Art. 216 MODIFICA DELLE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'USO DI APPARECCHIATURE “PEN REGISTER E TRAP AND TRACE.”
(a) LIMITI GENERALI - L'art. 3121(c), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato
(1) inserendo "o apparato trap and trace" di seguito a "pen register";
(2) inserendo "dirigere, indirizzare" di seguito a "comporre il numero" e
(3) eliminando "effettuare una chiamata" ed inserendo "l'atto di effettuare e trasmettere comunicazioni telefoniche o elettroniche in modo da non includere i contenuti di alcuna comunicazione telefonica o elettronica".
(b) EMISSIONE DI ORDINI
(1) IN GENERALE - L'art. 3123(a), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato nel modo seguente:
“(a) IN GENERALE
“(1) LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO - Il tribunale, ricevuta una richiesta ai sensi dell'art. 3122(a)(1), emetterà un ordine ex parte con cui si autorizzerà l'installazione e l'uso di apparati pen register e trap and trace ovunque nel territorio degli Stati Uniti , qualora il tribunale rilevi che il legale rappresentante del governo abbia attestato che l'informazione, che sarà probabilmente ottenuta mediante l'installazione e l'uso degli apparati in questione, sia rilevante ai fini di un'indagine penale in corso. Dal momento della sua notifica, l'ordine avrà efficacia nei confronti di qualunque persona o ente che fornisca servizi di comunicazione telefonici o elettronici negli Stati Uniti e la cui assistenza possa agevolare l'esecuzione dell'ordine. Qualora l'ordine venga notificato a persona o ente non specificato nell'ordine stesso, il legale rappresentante del governo, il funzionario di polizia o l'addetto alle indagini che notifica l'ordine, su richiesta della persona o ente, certificherà in forma scritta o elettronica che l'ordine si applica alla persona o ente che lo riceve.
“(2) FUNZIONARIO INVESTIGATIVO O DI POLIZIA GIUDIZIARIA
Il tribunale, ricevuta una richiesta ai sensi dell'art. 3122(a)(2), emetterà un ordine ex parte autorizzando l'installazione ed uso di apparati pen register e trap and trace nell'ambito della sua stessa giurisdizione, qualora risulti al tribunale che il funzionario investigativo o di polizia giudiziaria abbia fornito certificazione che l'informazione, che sarà probabilmente acquisita mediante tali installazioni, sia rilevante ai fini di un'indagine penale in corso.
"(3) (A) Qualora il corpo di polizia che applica un ordine ex parte ai sensi del presente comma cerchi di farlo installando un proprio apparato pen register o trap and trace su una rete dati packet-switched di un fornitore di servizi di comunicazione elettronica al pubblico, il corpo si assicurerà che ne venga conservato un verbale in cui si specifichi:
(i) il funzionario o i funzionari che hanno installato l'apparato ed ogni altro funzionario che abbia avuto accesso all'apparato per ottenere informazioni dalla rete;
(ii) data ed ora di installazione dell'apparato, nonché di disinstallazione e data, ora e durata dell'accesso per acquisire le informazioni;
(iii) configurazione dell'apparato all'atto dell'installazione ed ogni modifica successiva, e
(iv) ogni informazione raccolta dall'apparato.
Nei limiti di quanto il pen register o il trap and trace possono essere predisposti alla registrazione automatica in forma elettronica dei dati, il dato sarà mantenuto nello stesso formato elettronico per tutta la durata dell'installazione ed uso dell'apparato.
"(B) Il dato conservato come previsto dal paragrafo (A) verrà fornito ex parte e in forma sigillata al tribunale che ha emesso l'ordine ex parte entro 30 giorni dal termine di decadenza dell'ordine stesso (incluse le successive proroghe)."
(2) CONTENUTO DELL'ORDINE - L'art. 3123(b)(1), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato
(A) nel sottoparagrafo (A)
(i) inserendo "o altro" "di seguito a " linea telefonica"; e
(ii) inserendo prima del punto e virgola al termine: "o applicato"; e
(B) eliminando il sottoparagrafo (C) ed inserendo il seguente:
“(C) le caratteristiche delle comunicazioni cui l'ordine fa riferimento, incluso il numero o altro identificativo e, se conosciuto, il luogo in cui si trova la linea telefonica o altro cui deve essere collegato o applicato il pen register o il trap and trace e, nel caso di un ordine che autorizzi l'installazione e l'uso di un apparato trap and trace ai sensi del comma (a)(2), i limiti geografici dell'ordine; e"
(3) DIVIETO DI DIVULGAZIONE - l'ART. 3123(D)(2),Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato
(A) inserendo "o altro" di seguito a "la linea" e
(B) eliminando", o cui sia stato ordinato dal tribunale" ed inserendo "o applichi, o che sia obbligato dall'ordine".
(c) DEFINIZIONI
(1) CORTE DI GIURISDIZIONE COMPETENTE - l'art. 3127(2), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l'eliminazione del sottoparagrafo (A) ed inserimento del seguente:
"(A) ogni tribunale distrettuale degli Stati Uniti (incluso il magistrato giudicante) o ogni corte d'appello degli Stati Uniti avente giurisdizione sul reato oggetto di indagine; o".
(2) PEN REGISTER - L'art. 3127(3), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato
(A) con l'eliminazione di "elettronici o altri impulsi" e di tutta la parte che segue fino a "è collegato" e la sostituzione di "comporre il numero, routing, indirizzare o segnalare le informazioni trasmesse da un apparecchio o impianto dal quale viene trasmessa una comunicazione via cavo o elettronica, purchè, tuttavia, tali informazioni non contengano elementi relativi ad altre comunicazioni"; e
(B) inserendo "o procedura" di seguito a "apparecchio" ovunque ricorra.
(3) APPARECCHIO TRAP AND TRACE - L'art. 3127(4), Titolo 18,Codice degli Stati Uniti, è modificato:
(A) con l'eliminazione "di uno strumento" e di tutto ciò che segue fino al punto e virgola e l'inserimento di " o di altra informazione sulla composizione del numero, routing, indirizzo o di segnalazione dell'informazione che sia ragionevole ritenere possa identificare la fonte di una comunicazione via cavo o elettronica, purchè, tuttavia, tale informazione non contenga elementi relativi ad altre comunicazioni;"; e
(B) con l'inserimento di "o procedura" di seguito a "un apparecchio".
(4) MODIFICA PER CONFORMITA' - L'art. 3127(1), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato
(A) con l'eliminazione di "e" e
(B) l'inserimento ", e 'elementi'" di seguito a "servizio per comunicazioni elettroniche".
(5) MODIFICA TECNICA - L'art. 3124(d), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l'eliminazione di "i termini di".
(6) MODIFICA PER CONFORMITA' - L'art. 3124(b), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l'inserimento di "o altro impianto" di seguito alla "linea appropriata".

Art. 217 INTERCETTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DEI SOGGETTI CHE SI INTRODUCONO ILLEGITTIMAMENTE NEI COMPUTER
Il Capitolo 119, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato:
(1) nell'art. 2510:
(A) paragrafo (18) con l'eliminazione di "e" alla fine;
(B) paragrafo (19) con l'eliminazione del punto e l'inserimento di un punto e virgola; e
(C) con l'inserimento di seguito al paragrafo (19) del seguente:
"(20) 'computer protetto' ha il significato stabilito dall'art. 1030; e
"(21) 'persona che viola computer':
“(A) indica la persona che accede ad un computer protetto senza autorizzazione e non ha, pertanto, alcuna aspettativa ragionevole di tutela della privacy in alcuna comunicazione trasmessa a, attraverso o dal computer protetto; e
“(B) non include la persona conosciuta dal proprietario o dall’operatore del computer protetto come avente un accordo con il proprietario o l’operatoare tale da consentire l’accesso totale o parziale al sistema."; e
(2) nell'art. 2511(2), con l'inserimento alla fine di:
"(i) non commetterà illecito, ai sensi del presente Capitolo, la persona che, agendo nel rispetto delle prescrizioni di legge, intercetterà le comunicazioni telefoniche o elettroniche di colui che viola computer trasmesse a, attraverso o dal competer protetto, qualora
“(I) il proprietario o operatore del computer protetto autorizzi le intercettazioni delle comunicazioni della persona che viola il computer;
“(II) la persona che esegue le intercettazioni disponga delle autorizzazioni di legge;
“(III) la persona autorizzata per legge abbia ragionevole motivo di ritenere che i contenuti delle comunicazioni della persona che viola il computer siano rilevanti ai fini delle indagini; e
“(IV) mediante tali intercettazioni non vengano acquisite comunicazioni oltre quelle trasmesse a o dal computer della persona che effettua la violazione."

Art. 218 INFORMAZIONI DI SERVIZIO DI INTELLIGENCE STRANIERO
Gli articoli 104(a)(7)(B) e 303(a)(7)(B) (50 USC 1804(a)(7)(B) e 1823(a)(7)(B)) della Legge FISA 1978 sono modificati con l'eliminazione di "lo scopo" e l'inserimento di "uno scopo significativo".

Art. 219 MANDATI DI PERQUISIZIONE PER TERRORISMO A GIURISDIZIONE UNICA
L'art. 41(a) del Regolamento Federale di Procedura Penale è modificato con l'inserimento di seguito a "eseguito" di: "e (3) in un'indagine di terrorismo nazionale o internazionale (quali definiti dall'art. 2331, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti) da un giudice federale in ogni distretto nel quale le attività riferibili al terrorismo possano aver avuto luogo, per la perquisizione di locali o persone nell'ambito o al di fuori del distretto".

Art. 220 COMPETENZA NAZIONALE PER I MANDATI DI PERQUISIZIONE RELATIVI A PROVE ELETTRONICHE
(a) IN GENERALE - Il Titolo 18, Capitolo 121, Codice degli Stati Uniti, è modificato:
(1) nell'art. 2703, con l'eliminazione di "ai sensi del Regolamento Federale di Procedura Penale" ovunque ricorra e l'inserimento di "utilizzando le procedure descritte nel Regolamento Federale di Procedura Penale da un tribunale avente giurisdizione per il reato oggetto dell'indagine"; e
(2) nell'art. 2711:
(A) paragrafo (1), con l'eliminazione di "e"
(B) paragrafo (2), con l'eliminazione del punto e l'inserimento "; e"; e
(C) con l'inserimento al termine del seguente:
(3) il termine "tribunale di giurisdizione competente" ha il significato assegnato dall'art. 3127 e comprende ogni tribunale federale che rientri nella definizione, senza limitazioni di carattere geografico."
(b) MODIFICA DI CONFORMITA' - L'art. 2703(d), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l'eliminazione di "descritto nell'art. 3127(2)(A)”.

Art. 221 SANZIONI COMMERCIALI
(a) IN GENERALE - La Legge di Riforma delle Sanzioni Commerciali e per lo Sviluppo dell'Esportazioni del 2000 (Legge 106-387; 114 Stat. 1549A-67) è modificata
(1) nell'art. 904(2)(C) nel modo seguente:
“(C) erano soliti agevolare la progettazione, sviluppo o produzione di armi chimiche o biologiche, missili o armi di distruzione di massa.";
(2) nell'art. 906(a)(1)
(A) con l'inserimento di ", i Talebani o il territorio dell'Afghanistan controllato dai Talebani," di seguito a”Cuba"; e
(B) con l’inserimento di “ o nel territorio dell’Afghanistan controllato dai Talebani,”dopo “ all'interno di tale nazione"; e
(3) nell'art. 906(a)(2), con l'inserimento di ", o ad ogni altra entità in Siria o Nord Corea" dopo "Corea".
(b) APPLICAZIONE DELLA Legge di Riforma delle Sanzioni Commerciali e per lo Sviluppo dell'ESPORTAZIONE DEL 2000. - In nessun caso la Legge di Riforma delle Sanzioni Commerciali e per lo Sviluppo dell'Esportazione del 2000 limiterà l'applicazione o l'ambito di alcuna legge che stabilisca sanzioni penali o civili, inclusi gli Ordini Esecutivi o i regolamenti promulgati in virtù di tali leggi (o legislazioni simili o successive), previste per l'esportazione illecita di materiali per l'agricoltura, medicine o apparecchiature mediche a
(1) organizzazione straniera, gruppo o persona designata ai sensi dell'Ordine Esecutivo n. 12947 del 23 gennaio 1995, e relative modifiche;
(2) un'organizzazione terroristica straniera ai sensi della Legge Antiterrorismo e per l'Efficacia della Pena di Morte del 1996 (Legge 104-132);
(3) organizzazione straniera, gruppo o persona designata ai sensi dell'Ordine Esecutivo 13224 (23 settembre 2001);
(4) ogni entità dedita al traffico di narcotici designata ai sensi dell'Ordine Esecutivo 12978 (21 ottobre 1995) o della Legge di Designazione dei Maggiori Trafficanti di Droga Stranieri (Legge Pubblica 106-120); o
(5) organizzazione straniera, gruppo o persona soggetti a restrizioni per essere implicati in attività di proliferazione di armi di distruzione di massa o di missili.

Art. 222 ASSISTENZA AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
La presente legge non porrà a carico dei fornitori di servizi di comunicazione telefonica o elettronica o di altri alcun obbligo aggiuntivo di carattere tecnico o prescrizione riguardo la fornitura di impianti o di assistenza tecnica. Il fornitore di un servizio di comunicazioni elettroniche, il locatario, custode o chiunque fornisca impianti o assistenza tecnica ai sensi dell'art. 216 sarà ragionevolmente rimborsato per le spese sostenute per fornire tale assistenza.

Art. 223 RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DA DIVULGAZIONI NON AUTORIZZATE
(a) L'art. 2520, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato
(1) nel comma (a) di seguito a "entità" con l'inserimento ", diversi dagli Stati Uniti";
(2) aggiungendo alla fine il seguente:
"(f) DISCIPLINA AMMINISTRATIVA - Qualora un tribunale, o un dipartimento o agenzia competente decida che lo Stato federale o uno dei suoi dipartimenti o agenzie ha violato una norma del presente Capitolo e rilevi che le circostanze in cui la violazione si è verificata suscitano il fondato sospetto che il funzionario o impiegato degli Stati Uniti abbia agito deliberatamente e intenzionalmente, il dipartimento o agenzia, ricevuta copia autentica della decisione e dei rilievi del tribunale o del dipartimento o agenzia competente, avvierà tempestivamente un procedimento per determinare se sussistano le condizioni per un'azione disciplinare nei confronti del funzionario o impiegato. Se il dirigente del dipartimento o agenzia interessato stabilisce che non ricorrano le condizioni per l'azione disciplinare, ne darà notizia all'Ispettore Generale avente giurisdizione sul dipartimento o agenzia, fornendo le ragioni della propria determinazione."; e
(3) aggiungendo il seguente comma (g):
"(g) LA DIVULGAZIONE IMPROPRIA E' REATO - L'intenzionale divulgazione o l’uso delle informazioni da parte di agenti investigativi, funzionari di polizia o entità di governo oltre i limiti consentiti dall'art. 2517 costituisce una violazione al presente capitolo per le finalità previste dall'art. 2520(a).".
(b) L'art. 2707, Titolo 18, è modificato
(1) nel comma (a) di seguito a "entità" con l'inserimento di " diversi dagli Stati Uniti" ;
(2) con l'eliminazione del comma (d) e l'inserimento del seguente:
"(d) DISCIPLINA AMMINISTRATIVA - Qualora un tribunale, o un dipartimento o agenzia competente decida che lo Stato federale o uno dei suoi dipartimenti o agenzie ha violato una norma del presente Capitolo e rilevi che le circostanze in cui la violazione si è verificata suscitano il fondato sospetto che il funzionario o impiegato degli Stati Uniti abbia agito volontariamente e intenzionalmente, il dipartimento o agenzia, ricevuta copia autentica della decisione e dei rilievi del tribunale o del dipartimento o agenzia competente, avvierà tempestivamente un procedimento per determinare se sussistano le condizioni per un'azione disciplinare nei confronti del funzionario o impiegato. Se il dirigente del dipartimento o agenzia interessato stabilisca che non ricorrano le condizioni per l'azione disciplinare, ne darà notizia all'Ispettore Generale avente giurisdizione sul dipartimento o agenzia, fornendo le ragioni della propria determinazione."; e
(3) aggiungendo il seguente comma (g):
"(g) IMPROPRIA DIVULGAZIONE - L'intenzionale divulgazione di un "dato" quale definito dall'art. 552a(a), Titolo 5, ottenuto da un funzionario investigativo o di polizia, o da organismo di governo in virtù dell'art. 2703 del presente Titolo, ovvero da un apparato installato in esecuzione degli artt. 3123 o 3125 del presente Titolo, che non costituisca divulgazione nel contesto di normale espletamento delle funzioni proprie del funzionario o organismo di governo che la effettua, costituisce una violazione del presente capitolo. La presente disposizione non si applica alle informazioni in precedenza rese pubbliche legittimamente (prima dell'avvio di un procedimento civile o penale ai sensi del presente capitolo) da organismo federale, statale o locale o dal ricorrente nell'ambito di un procedimento civile ai sensi del presente capitolo."
(c)(1) il Capitolo 121, Titolo 18, è modificato aggiungendo alla fine:
"§2712. Azioni civili contro gli Stati Uniti
"(a) IN GENERALE - La persona che sia stata lesa dall'intenzionale violazione del presente capitolo o del capitolo 119 del presente titolo, ovvero degli artt. 106(a), 305(a) o 405(a) della Legge FISA 1978 (50 USC 1801 e segg.) ha facoltà di avviare un'azione presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti contro lo Stato federale per il risarcimento del danno. Se, nel corso dell'azione, la persona lesa può dimostrare l'avvenuta violazione del presente capitolo o del capitolo 119 del presente titolo, ovvero delle norme suindicate relative al capitolo 50, il tribunale può valutare quali danni:
“(1) danni effettivi, ma per non meno di 10.000 $ o comunque per l’importo maggiore; e
“(2) spese di giudizio ragionevolmente sostenute.
“(b) PROCEDURE - (1) L'azione contro gli Stati Uniti ai sensi del presente articolo può essere avviata solo dopo che sia stato presentato ricorso al dipartimento o agenzia competente secondo le procedure previste dalla Legge Federale sui Ricorsi secondo quanto stabilito dal Titolo 28, Codice degli Stati Uniti.
"(2) Non sarà consentita l'azione contro gli Stati Uniti ai sensi della presente norma se non presentata in forma scritta all'agenzia federale competente entro 2 anni dal momento in cui decorrano le condizioni per il ricorso, salvo il caso in cui l'azione sia avviata entro 6 mesi dalla data di spedizione della raccomandata o della comunicazione certificata relativa al definitivo rigetto del ricorso da parte dell'agenzia cui era stato presentato. I termini per la presentazione del ricorso decorreranno dalla data in cui il ricorrente abbia avuto una ragionevole opportunità per accertare la violazione.
"(3) L'azione di cui alla presente norma verrà giudicata dal tribunale senza partecipazione di una giuria.
"(4) Indipendentemente da qualsiasi altra prescrizione normativa, le procedure stabilite dagli artt. 106(f), 305(g) o 405(f) della Legge FISA 1978 (50 USC 1801 e segg.) costituiranno i soli strumenti per la revisione di quanto previsto dalle norme in questione.
"(5) Un importo equivalente al risarcimento da parte degli Stati Uniti ai sensi del presente articolo sarà rimborsato dal dipartimento o agenzia che si occupa del fondo indicato dall'art. 1304, Titolo 31, USC, con risorse provenienti da attribuzioni, fondi o altri conti (con esclusione delle attribuzioni, fondi o conti previsti per l'applicazione di leggi federali) di cui il dipartimento o agenzia disponga per le proprie spese di gestione.
"(c) DISCIPLINA AMMINISTRATIVA - Se un tribunale o il dipartimento o agenzia competente decide che lo Stato federale o un dipartimento o agenzia abbia violato una disposizione di cui al presente capitolo e rilevi che sussistano fondati sospetti che un funzionario o impiegato degli Stati Uniti abbia volontariamente o intenzionalmente violato detta norma, il dipartimento o agenzia, ricevuta copia autentica della decisione e dei rilievi del tribunale o del dipartimento o agenzia competente, avvierà tempestivamente un procedimento per determinare se sussistano le condizioni per un'azione disciplinare nei confronti del funzionario o impiegato. Se il dirigente del dipartimento o agenzia interessato stabilisce che non ricorrano le condizioni per l'azione disciplinare, ne darà notizia all'Ispettore Generale avente giurisdizione sul dipartimento o agenzia, fornendo le ragioni della propria determinazione.
"(d) MISURA SPECIALE - L'azione contro gli Stati Uniti prevista dal presente comma costituirà l’unico strumento contro gli Stati Uniti per i ricorsi di cui al presente articolo.
"(e) SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - (1) Su istanza degli Stati Uniti, il tribunale sospenderà l'azione avviata conformemente alla presente norma qualora decida che la pubblica divulgazione possa influire negativamente sulla capacità del governo di operare nell’ambito della relativa indagine e del reato connesso. La sospensione sarà soggetta ai termini previsti dal comma (b) paragrafo (2).
"(2) Nel presente comma, i termini "reato connesso" e "relativa indagine" intendono un procedimento effettivo o l'indagine in corso nel momento in cui viene formulata la richiesta di sospensione o la successiva istanza di ritiro della sospensione. Nel determinare se un'indagine o un procedimento penale siano collegati ad un'azione avviata ai sensi della presente norma, il tribunale valuterà il grado di assimilabilità tra parti, testimoni, fatti e circostanze inerenti i 2 procedimenti, senza richiedere che vi sia identità tra alcuno dei fattori.
"(3) Nel richiedere la sospensione ai sensi del paragrafo (1), il governo può, nei casi opportuni, presentare la prova ex parte per evitare la divulgazione di materie che protrebbero influire negativamente sulla relativa indagine o sul procedimento penale collegato. In caso di presentazione della prova ex parte da parte del governo, al ricorrente verrà data l'opportunità di presentare richiesta al tribunale, non ex parte, e questi potrà discrezionalmente richiedere ulteriori informazioni ad entrambe le parti."
(2) L'indice degli articoli all'inizio del Capitolo 121 è modificato in:
"2712. Azione civile contro gli Stati Uniti".

Art. 224 TERMINE DI EFFICACIA
(a) IN GENERALE - Salvo quanto previsto dal comma (b), il presente titolo e le modifiche da esso apportate (ad esclusione degli artt. 203(a), 203(c), 205, 208, 210, 211, 213, 216, 219, 221 e 222 e modifiche da essi apportate) cesseranno di avere efficacia il 31 dicembre 2005.
(b) ECCEZIONI - In relazione alle indagini sull'intelligence straniero iniziate prima della data in cui le disposizioni di cui al comma (a) cessano di efficacia, o ai reati effettivi o potenziali iniziati o commessi prima della data in cui tali disposizioni cessano di efficacia, tali disposizioni rimarranno in vigore.

Art. 225 IMMUNITA' PREVISTA PER LE INTERCETTAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE FISA
L'art. 105 della Legge sul Controllo dell'Intelligence straniero del 1978 (FISA, 50 USC 1805) è modificato con l'inserimento dopo il comma (g) del seguente:
"(h) non costituirà causa di azione in giudizio nei confronti del fornitore di un servizio di comunicazioni telefoniche o elettroniche, locatario, custode o altra persona (incluso il funzionario, impiegato, agente o altro persona in tal modo specificata) che fornisca informazioni, strumenti o assistenza tecnica in ottemperanza di un ordine del tribunale o di richiesta di assistenza in caso di emergenza secondo quanto previsto dalla presente Legge."



TITOLO III
LEGGE PER IL CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL
FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DEL 2001


Art. 301 DENOMINAZIONE
Il presente Titolo viene indicato come "Legge per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo del 2001".
Art. 302 CONCLUSIONI E FINALITA’
(a) Il Congresso ritiene che:
(1) il riciclaggio di denaro, valutato dal Fondo Monetario Internazionale pari al 2 - 5 % del prodotto interno lordo globale, corrispondente ad almeno 600 miliardi di dollari l'anno, fornisce la base finanziaria che consente alle imprese criminali transnazionali di condurre ed espandere le loro operazioni a detrimento dell'interesse e della sicurezza dei cittadini statunitensi;
(2) il riciclaggio di denaro e le anomalie nella trasparenza delle operazioni finanziarie su cui confidano coloro che li praticano, sono determinanti per il finanziamento del terrorismo globale ed alimentano i fondi destinati agli attentati terroristici;
(3) gli individui dediti al riciclaggio di denaro sovvertono i meccanismi finanziari legittimi e le relazioni bancarie servendosene come copertura per i movimenti dei proventi delle attività criminali ed il finanziamento di queste e del terrorismo e, agendo in tal modo, costituiscono una minaccia per la sicurezza dei cittadini statunitensi e minano l'integrità degli istituti finanziari degli Stati Uniti e dei sistemi finanziari e commerciali globali dai quali dipendono prosperità e sviluppo;
(4) in talune aree al di fuori degli Stati Uniti si offrono servizi bancari e altri servizi "offshore" concepiti per fornire anonimato, ed adottano regimi normativi e di controllo inadeguati, fornendo in tal modo gli strumenti essenziali per dissimulare la titolarità ed i movimenti di denaro utilizzato per reati che vanno dai traffici di narcotici, armi ed esseri umani al terrorismo e alle frodi finanziarie di cui sono vittima i cittadini onesti;
(5) le transazioni effettuate tramite tali giurisdizioni offshore rendono più difficile per la polizia giudiziaria e gli organi di controllo risalire al denaro della criminalità - organizzata in imprese criminali internazionali - e delle organizzazioni terroristiche globali;
(6) il sistema dei servizi bancari di corrispondenza rappresenta un meccanismo bancario suscettibile, in alcune circostanze, di manipolazione da parte di banche straniere per consentire il riciclaggio di fondi celando l'identità delle parti realmente interessate alla transazione finanziaria;
(7) i servizi bancari privati possono essere suscettibili di manipolazione da parte di che opera il riciclaggio, ad esempio funzionari corrotti di governi stranieri, in particolare nel caso in cui tali servizi includano l’apertura di conti offshore e servizi per il trasferimento di ingenti somme personali in modo da dirottare tali somme in conti bancari nel mondo;
(8) l'impegno anti-riciclaggio degli Stati Uniti risente di provvedimenti normativi obsoleti e inadeguati che rendono le indagini, le azioni giudiziarie e le confische ulteriormente difficoltose, in particolare nei casi in cui sono implicati soggetti stranieri, banche estere o altre nazioni;
(9) la capacità di adottare contromisure efficaci nei confronti di chi pratica il riciclaggio internazionale di denaro richiede un'azione nazionale, oltre che bilaterale e multilaterale, attraverso strumenti concepiti espressamente per far fronte a tale impegno; e
(10) sia il Comitato Basle sui Regolamenti Bancari e le Procedure di Controllo che la Task Force di Azione Finanziaria sul Riciclaggio di Denaro cui aderiscono gli Stati Uniti hanno fatto propri i principi e le raccomandazioni contro il riciclaggio di denaro.
(b) FINALITA' - Le finalità del presente Titolo sono:
(1) Rendere più incisive le misure statunitensi per prevenire, individuare e perseguire coloro che praticano il riciclaggio internazionale e il finanziamento del terrorismo;
(2) garantire che:
(A) le transazioni bancarie, le relazioni finanziarie e la relativa gestione non contravvengano le finalità di cui al Titolo 31, Capitolo 53, sottocapitolo II, Codice degli Stati Uniti, dell'art. 21 della Legge Federale di Assicurazione dei Depositi o del Titolo 1, Capitolo 2 della Legge 91-508 (84 Stat. 1116), né favoriscano l'inosservanza di tali disposizioni; e
(B) continuino ad essere conseguite le finalità di tali disposizioni di legge e che queste siano amministrate con efficacia ed efficienza;
(3) migliorare l'efficacia delle disposizioni della Legge sul Controllo del Riciclaggio di Denaro del 1986 (18 USC 981 nota), soprattutto in relazione ai reati commessi da cittadini di paesi stranieri e istituti finanziari stranieri;
(4) sottoporre a speciale controllo le giurisdizioni estere, gli istituti finanziari operanti al di fuori degli Stati Uniti e le categorie operanti transazioni internazionali o tipologie di conti bancari che offrono particolari ed evidenti opportunità per fini criminosi;
(5) fornire al Ministro del Tesoro (in questo Titolo indicato come il "Ministro") ampia discrezionalità, nei limiti delle salvaguardie fornite dalla Legge di Procedura Amministrativa di cui al Titolo 5, Codice degli Stati Uniti, di adottare misure specifiche per i particolari problemi inerenti il riciclaggio di denaro presentati da singole giurisdizioni estere, istituti finanziari operanti al di fuori degli Stati Uniti e categorie di transazioni internazionali o tipologie di conti bancari;
(6) garantire che l'impiego di tali misure da parte del Ministro consenta adeguate opportunità di difesa da parte degli istituti finanziari che vi sono assoggettati;
(7) fornire linee di condotta a istituti finanziari nazionali su particolari giurisdizioni estere, istituti finanziari operanti al di fuori degli Stati Uniti e categorie di transazioni internazionali che sono di primario interesse degli Stati Uniti per motivi inerenti il riciclaggio di denaro;
(8) garantire che la confisca di qualsiasi patrimonio in relazione a misure anti-terrorismo adottate dagli Stati Uniti consenta adeguate opportunità di ricorso sulla base del diritto al giusto processo;
(9) chiarire i termini dell'esenzione dalla responsabilità civile per aver riferito attività sospette;
(10) rafforzare l'autorità del Ministro di emanare e amministrare misure mirate a carattere geografico e chiarire che il mancato rispetto di tali misure o di ogni altro obbligo imposto in virtù dell'autorità conferita dal Titolo I, Capitolo 2 della Legge 91-508 e dal Titolo 31, Capitolo 53, sottocapitoli II e III del Codice degli Stati Uniti, possono dar luogo a sanzioni penali e civili;
(11) garantire che tutti le componenti del settore dei servizi finanziari siano soggetti all’obbligo di riferire potenziali transazioni di riciclaggio alle autorità competenti e che le contese giurisdizionali non impediscano alle istituzioni finanziarie investite della relativa autorità di verificare l'osservanza di tali prescrizioni;
(12) rafforzare la capacità degli istituti finanziari di mantenere integre le proprie risorse di personale; e
(13) rafforzare le misure volte ad impedire l'uso per fini personali del sistema finanziario statunitense da parte di funzionari stranieri corrotti e agevolare il ritorno dei patrimoni sottratti ai cittadini dei Paesi cui tali patrimoni appartengono.

Art. 303 REVISIONE DA PARTE DEL CONGRESSO AL TERMINE DEI QUATTRO ANNI; ESAME RAPIDO
(a) IN GENERALE - Con effetto a decorrere dal primo giorno dell'anno finanziario 2005, le disposizioni di cui al presente titolo e le modifiche da questo apportate cesseranno di avere efficacia con l'eventuale adozione congiunta da parte del Congresso della seguente decisione, posto di seguito alla relativa clausola di risoluzione: "che le disposizioni contenute nella Legge per il contrasto del riciclaggio di denaro internazionale e del finanziamento del terrorismo del 2001 e le modifiche in essa contenute non hanno più forza di legge".
(b) ESAME RAPIDO - Le risoluzioni congiunte proposte in virtù del presente articolo possono essere sottoposte a rapido esame da parte del Congresso. In particolare, saranno esaminate dal Senato conformemente alle disposizioni di cui all'art. 601(b) della Legge sul Controllo delle Armi e l'Assistenza in materia di Sicurezza Internazionale del 1976.

Sottotitolo A - Contrasto internazionale del riciclaggio e misure relative
Art. 311 MISURE SPECIALI INERENTI GIURISDIZIONE, ISTITUZIONI FINANZIARIE O TRAN SAZIONI INTERNAZIONALI RELATIVE AL RICICLAGGIO DI DENARO
(a) IN GENERALE - Il Titolo 31, Capitolo 53, sottocapitolo II, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l'inserimento di seguito all'art. 5318 del seguente articolo:
§5318A. Misure speciali inerenti giurisdizioni, istituti finanziari o transazioni internazionali di primario interesse in relazione al riciclaggio di denaro
"(a) DISPOSIZIONI CONTRO IL RICICLAGGIO DI DENARO INTERNAZIONALE
"(1) IN GENERALE - Il Ministro del Tesoro ha facoltà di disporre che gli istituti finanziari nazionali e le agenzie finanziarie nazionali adottino una o più misure speciali tra quelle indicate nel comma (b), qualora il Ministro ritenga sussistano fondate ragioni che una giurisdizione straniera, uno o più istituti finanziari operanti al di fuori degli Stati Uniti, una o più categorie di transazioni effettuate nell'ambito o con la partecipazione di una giurisdizione straniera o una o più tipologie di conto sia di primario interesse in relazione al riciclaggio di denaro, conformemente a quanto stabilito dal comma (c).
"(2) FORMA DELLA DISPOSIZIONE - Le misure speciali definite nel:
"(A) comma (b) possono essere applicate nella sequenza o combinazione stabilita dal Ministro;
"(B) i paragrafi da (1) a (4) del comma (b) possono essere applicati sotto forma di regolamento, ordine o come altrimenti previsto dalla legge; e
" C) il comma (b)(5) può essere applicato esclusivamente sotto forma di regolamento.
"(3) VALIDITA' DELLE MISURE; PROVVEDIMENTI NORMATIVI - L'ordine di applicazione delle misure speciali di cui al comma (b), paragrafi da (1) a (4) (ad eccezione della misura definita nell'art. 5326) :
"(A) sarà emanata unitamente ad una notifica di proposta di adozione di un provvedimento relativa all'applicazione della misura; e
"(B) non può rimanere in vigore per oltre 120 giorni, salvo il caso in cui dipenda da una disposizione promulgata prima o in coincidenza con lo scadere del periodo di 120 giorni, con decorrenza dalla data di emissione della misura.
"(4) PROCEDIMENTO DI SELEZIONE DELLE MISURE SPECIALI - Nel selezionare una o più misure speciali in virtù del presente comma, il Ministro del Tesoro:
"(A) sentirà il parere del Presidente del Consiglio dei Governatori della Riserva Federale, ogni altra agenzia bancaria federale competente, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge Federale sull'Assicurazione dei Depositi, nonchè il Segretario di Stato, la Commissione di Vigilanza sulla Borsa, la Commissione per gli Scambi di Titoli a Termine Commerciali, il Consiglio Nazionale d'Amministrazione delle Società Cooperative di Credito e, ad esclusiva discrezione del Ministro, ogni altra agenzia o parte interessata che questi ritenga opportuno interpellare;
"(B) terrà conto:
"(i) della eventualità che altre nazioni o gruppi multilaterali abbiano intrapreso o si accingano ad intraprendere analoga azione;
"(ii) della possibilità che l'adozione di una particolare misura speciale possa incidere negativamente sulla capacità di esercitare la concorrenza, determinando anche un costo indebito o un aggravio a carico degli istituti finanziari istituiti o autorizzati negli Stati Uniti;
"(iii) della misura in cui l'azione o i suoi tempi di esecuzione avranno un impatto negativo sistemico sui meccanismi di pagamento internazionali, sulle autorizzazioni e sulle liquidazioni, o sulle attività d'impresa legittime relative a particolari giurisdizioni, istituzioni o categorie di transazioni; e
"(iv) degli effetti che l'azione possa avere sulla sicurezza e la politica nazionale degli Stati Uniti.
"(5) ALTRE AUTORITA' NON SOGGETTE A RESTRIZIONI - Il presente articolo non sarà interpretato in senso preminente o altrimenti restrittivo di altri poteri conferiti al Ministro o ad altre agenzie dal presente sottocapitolo o da altre disposizioni;
"(b) MISURE SPECIALI - Le misure speciali cui si fa riferimento nel comma (a) relativamente ad una giurisdizione non statutitense, istituti finanziari operanti fuori dal territorio degli Stati Uniti , categorie di transazioni effettuate nell'ambito o da parte di giurisdizioni non statunitense, o uno o più tipologie di conto sono le seguenti:
"(1) CONSERVAZIONE DEI DATI E SEGNALAZIONE DI DETERMINATE TRANSAZIONI FINANZIARIE -
"(A) IN GENERALE - Il Ministro del Tesoro ha facoltà di richiedere a qualunque istituto finanziario nazionale o agenzia finanziaria nazionale di conservare i dati o segnalare, o fare entrambe le cose, l'ammontare complessivo o unitario delle transazioni relative a giurisdizioni estere, istituti finanziari operanti fuori dal territorio degli Stati Uniti, categorie di transazioni effettuate nell'ambito o da parte di giurisdizioni straniere, o uno o più tipologie di conto qualora ritenga che tali giurisdizioni, istituti o categorie di transazioni siano di primario interesse in relazione al riciclaggio del denaro.
"(B) FORMA DEI DATI E DELLE RELAZIONI - I dati e le relazioni saranno raccolti e conservati nella circostanza, nel modo e per il tempo indicato dal Ministro e conterranno le informazioni da questi stabilite, tra cui:
"(i) l'identità ed indirizzo dei soggetti di una transazione o relazione, compresa l'identità della persona che ha originato i trasferimenti di fondi;
"(ii) la veste legale nella quale agisce il soggetto della transazione;
"(iii) l'identità del beneficiario delle somme cui la transazione si riferisce, conformemente alle procedure che il Ministro reputi ragionevoli ed praticabili per acquisire e conservare l'informazione; e
"(iv) la descrizione della transazione.
"(2) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA TITOLARITA' DELL'USUFRUTTO DI UN CONTO Ad integrazione di quanto previsto da qualsiasi altra disposizione di legge, il Ministro può richiedere che gli istituti e le agenzie finanziari nazionali adottino le procedure che egli reputi ragionevolmente praticabili per ottenere e conservare le informazioni relative alla titolarità dell'usufrutto del conto acceso od operante negli Stati Uniti da persona straniera (ad esclusione delle entità straniere le cui azioni sono soggette ad obbligo di pubblicazione o sono quotate e scambiate in un mercato azionario o commerciale regolamentato) o dal rappresentante di detto cittadino straniero, collegati ad una giurisdizione straniera, uno o più istituti finanziari operanti al di fuori del territorio degli Stati Uniti, una o più categorie di transazioni effettuate nell'ambito o con la partecipazione di dette giurisdizioni estere, uno o più tipologie di conto, qualora il Ministro reputi che una di dette giurisdizioni, istituti, transazioni o tipologia di conto sia di primario interesse in relazione al riciclaggio di denaro.
"(3) INFORMAZIONI RELATIVE A DETERMINATI CONTI CORRENTI PAYABLE THROUGH
Il Ministro, ritenendo una giurisdizione estera, uno o più istituti finanziari operanti all'estero, una o più categorie di transazioni effettuate nell'ambito o con la partecipazione di giurisdizioni estere di primario interesse in relazione al riciclaggio di denaro, può disporre che istituti e agenzie finanziari nazionali, ai fini dell'apertura e mantenimento di un conto payable through negli Stati Uniti a favore di un istituto finanziario straniero collegato a dette giurisdizioni straniere o di un istituto finanziario operante all'estero, ovvero di un conto payable through attraverso il quale possano essere condotte transazioni del tipo indicato, adempiano alle seguenti prescrizioni:
"(A) identificare i singoli clienti (e loro rappresentanti) degli istituti finanziari autorizzati ad utilizzare, o le cui transazioni siano girate attraverso detti conti payable through;
"(B) assumere sul conto del cliente (e suo rappresentante) informazioni sostanzialmente equiparabili a quelle che gli istituti di deposito e credito acquisiscono nell'ordinaria conduzione delle loro attività sul conto dei loro clienti residenti negli Stati Uniti.
"(4) INFORMAZIONI RELATIVE A DETERMINATI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA - Il Ministro, avendo riscontrato che una giurisdizione staniera, uno o più istituti finanziari operanti all'estero, una o più categorie di transazioni effettuate nell'ambito o con la partecipazione di una giurisdizione straniera siano di primario interesse in relazione al riciclaggio di denaro, ha facoltà di disporre che gli istituti e le agenzie finanziari nazionali che attivano o mantengono un conto corrente di corrispondenza negli Stati Uniti a favore di istituti finanziari esteri relativi a dette giurisdizioni straniere o istituti finanziari all'estero, ovvero attraverso il quale possano essere condotte transazioni delle categorie indicate, quale condizione per l'attivazione e gestione debbano:
"(A) identificare i singoli clienti (e loro rappresentanti) di tali istituti finanziari cui sia consentito utilizzare, o le cui transazioni sono operate attraverso detti conti di corrispondenza;
"(B) assumere, in relazione a ciascun cliente (e suo rappresentante) le informazioni sostanzialmente equiparabili a quelle che gli istituti di deposito e credito acquisiscono nell'ordinaria conduzione delle loro attività sul conto dei loro clienti residenti negli Stati Uniti.
"(5) PROIBIZIONE O CONDIZIONI PER L'APERTURA DI DETERMINATI CONTI DI CORRISPONDENZA O PAYABLE THROUGH - Il Ministro, avendo riscontrato che una giurisdizione straniera, uno o più istituti finanziari operanti all'estero, una o più categorie di transazioni effettuate nell'ambito o con la partecipazione di una giurisdizione straniera siano di primario interesse in relazione al riciclaggio di denaro, sentito il parere del Segretario di Stato, del Ministro della Giustizia, del Presidente del Consiglio dei Governatori della Riserva Federale, ha facoltà di proibire o di subordinare a determinate condizioni l'attivazione o gestione di conti correnti di corrispondenza o payable through da parte di istituti o agenzie finanziari nazionali a favore o per conto di un istituto di credito straniero, qualora il conto sia in contatto con tali giurisdizioni o istituti ovvero possano esservi condotte le transazioni delle categorie indicate.
"(c) PARERI ED INFORMAZIONI RILEVANTI PER DETERMINARE CHE UNA GIURISDIZIONE, ISTITUZIONE, TIPOLOGIA DI CONTO BANCARIO O TRANSAZIONE SIA DI PRIMARIO INTERESSE IN RELAZIONE AL RICICLAGGIO DI DENARO
"(1) IN GENERALE - Nel determinare che sussistano ragionevoli motivi per affermare che una giurisdizione straniera, uno o più istituti finanziari operanti all'estero, una o più categorie di transazioni condotte nell'ambito o con la partecipazione di una giurisdizione straniera ovvero una o più tipologie di conti bancari siano di primario interesse in relazione al riciclaggio tale da autorizzare il Ministro del tesoro ad adottare una o più misure speciali indicate nel comma (b), il Ministro sentirà il parere del Segretario di Stato e dell'Attorney General.
"(2) CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE - Nel giungere alle conclusioni di cui al paragrafo (1), il Ministro terrà conto delle seguenti ulteriori informazioni integrative che egli ritenga rilevanti, inclusi eventualmente i seguenti fattori:
"(A) FATTORI GIURISDIZIONALI - Nel caso di una particolare giurisdizione
"(i) la prova che gruppi della criminalità organizzata, terroristi internazionali, o entrambi, abbiano condotto transazioni d'affari in detta giurisdizione;
"(ii) il livello di segretezza bancaria offerto dalla giurisdizione o dall'istituto finanziario operante in detta giurisdizione o gli speciali vantaggi in materia di misure di controllo di cui beneficiano i non residenti e i non domiciliati in quel territorio;
"(iii) la sostanza e qualità dell'applicazione delle normative di controllo sulle banche e in materia di anti-riciclaggio presso dette giurisdizioni;
"(iv) il rapporto intercorrente tra il volume delle transazioni finanziarie condotte nella giurisdizione e la sua economia globale;
"(v) in quale misura la giurisdizione sia caratterizzata da organizzazioni internazionali o gruppi multilaterali di esperti che godono di ampia credibilità per la qualità dei servizi bancari e la segretezza offerti;
"(vi) l'eventuale esistenza di un trattato di reciproca assistenza legale tra gli Stati Uniti e la giurisdizione in questione, nonché l'esperienza maturata dai funzionari di polizia giudiziaria e dalle autorità di controllo statunitensi nell'ottenere informazioni sulle transazioni originate, transitate o concluse in detta giurisdizioni;
"(vii) il grado di corruzione esistente tra gli alti livelli degli ambienti statali o istituzionali della giurisdizione.
"(B) FATTORI ISTITUZIONALI - In caso di adozione di una o più misure speciali tra quelle definite nel comma (b) nei confronti di istituti finanziari o istituzioni, ovvero di una transazione o categoria di transazioni, o di una tipologia di conto bancario posti in essere nell'ambito o con la partecipazione di una particolare giurisdizione:
"(i) la misura in cui gli istituti finanziari, transazioni o tipologie di conti bancari siano utilizzati per facilitare o promuovere attività di riciclaggio di denaro nell'ambito o tramite la giurisdizione;
"(ii) la misura in cui tali istituti, transazioni o tipologie di conti bancari siano utilizzati per finalità legittime nell'ambito della giurisdizione;
"(iii) la misura in cui tale azione sia adeguata per garantire, rispetto alle transazioni in cui siano implicate la giurisdizione o le istituzioni operanti nell'ambito di essa, che le finalità del presente sottocapitolo possano continuare ad essere soddisfatte e impedire il riciclaggio internazionale ed altri reati finanziari.
"(d) NOTIFICA DELLE MISURE SPECIALI INVOCATE DAL MINISTRO
Entro 10 giorni dalla data di adozione di ogni sua determinazione secondo le modalità previste dal comma (a)(1) , il Ministro del Tesoro notificherà per iscritto al Comitato per i Servizi Finanziari della Camera dei Rappresentanti ed al Comitato per gli Affari di Banca, gli Alloggi e le Aree Urbane del Senato ogni sua iniziativa.
"(e) DEFINIZIONI - A prescindere da ogni altra disposizione del presente sottocapitolo, in relazione alle finalità del presente articolo e dell'art. 5318 commi (i) e (j), si applicheranno le seguenti definizioni:
"(1) DEFINIZIONE DEI TERMINI BANCARI - In relazione ad una banca, si applicheranno le seguenti definizioni:
"(A) CONTO - il termine "conto"
"(i) indica una relazione bancaria o d'affari formale stabilita al fine di fornire in modo regolare servizi, operazioni ed altre transazioni finanziarie;
"(ii) comprende depositi a vista, depositi a risparmio o altre transazioni e depositi patrimoniali, credito ed estensione del credito.
"(B) CONTO DI CORRISPONDENZA - il termine “conto di corrispondenza” indica il conto costituito per ricevere depositi o effettuare pagamenti per conto di un istituto finanziario straniero ovvero gestire transazioni finanziarie relative a detti istituti.
"(C) CONTO PAYABLE-THROUGH - Il termine "conto payable-through" indica un conto utilizzabile per effettuare trasferimenti a favore di terzi (secondo quanto stabilito dall'art. 19(b)(1) (C) della Legge sulla Federal Reserve) acceso presso un istituto di credito da parte di un istituto finanziario straniero per mezzo del quale quest'ultimo consente ai propri clienti di effettuare, sia direttamente che tramite un altro conto, comuni operazioni di banca nell'ambito del sistema bancario degli Stati Uniti.
"(2) DEFINIZIONI APPLICABILI AD ISTITUTI DIVERSI DALLE BANCHE - In relazione agli istituti finanziari diversi dalle banche, il Ministro, sentito il parere degli organi funzionali di controllo federali competenti (secondo quanto stabilito dall'art. 509 della Legge Gramm-Leach-Bliley) definirà con propria delibera e nella misura che riterrà opportuna il significato del termine "conto", comprendendovi anche le operazioni effettuabili sui conti payable-through e di corrispondenza.
"(3) DEFINIZIONE REGOLAMENTALE DELLA TITOLARITA' DELL'USUFRUTTO DI UN CONTO - Il Ministro emanerà regolamenti contenenti la definizione della titolarità dell'usufrutto di un conto per le finalità previste dal presente articolo e dell'art. 5318, comma (i) e (j). I regolamenti tratteranno materie inerenti l'autorità in virtù della quale le persone possono finanziare, dare direttive o gestire il conto (compreso, senza limitazioni, il potere di ordinare pagamenti verso o dal conto) nonché l'interesse tangibile dell'individuo nelle rendite o nella consistenza patrimoniale del conto, garantendo che l'identificazione delle persone indicate dal presente articolo non si estenda anche a coloro il cui interesse nella rendita o nella consistenza patrimoniale del conto sia intangibile.
"(4) ALTRI TERMINI - Il Ministro ha facoltà di definire mediante regolamento i termini di cui ai paragrafi (1), (2) e (3) e gli altri termini inerenti le finalità del presente articolo che reputi opportuno indicare.
(b) MODIFICA - La rubrica del Titolo 31, Capitolo 53, sottocapitolo II, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l'inserimento di seguito all'art. 5318 dal seguente nuovo articolo:
"§5318A. Misure speciali inerenti giurisdizioni, istituti finanziari o transazioni internazionali di primario interesse in relazione al riciclaggio di denaro."

Art. 312 DILIGENZA NELLA TENUTA DEI CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA E DI PRIVATE BANKING
(a) IN GENERALE - L'art. 5318, Titolo 31, Codice degli Stati Uniti, è modificato con aggiunta del seguente sottoparagrafo:
"(i) DILIGENZA DOVUTA PER I CONTI CORRENTI DI PRIVATE BANKING E DI CORRISPONDENZA RELATIVI A CITTADINI STRANIERI
"(1) IN GENERALE - Gli istituti finanziari che costituiscono, mantengono, amministrano o gestiscono conti di private banking o di corrispondenza negli Stati Uniti a favore di persone non degli Stati Uniti, inclusi cittadini stranieri in visita nel Paese, ovvero i rappresentanti di persone non degli Stati Uniti dovranno adottare la diligenza opportuna, specifica e, ove necessario, maggiore nella scelta di politiche, procedure e controlli che siano ragionevolmente finalizzati ad individuare e segnalare episodi di riciclaggio di denaro tramite detti conti.
"(2) PARAMETRI AGGIUNTIVI PER DETERMINATI CONTI DI CORRISPONDENZA
"(A) IN GENERALE - Il sottoparagrafo (B) sarà applicato nel caso in cui il conto di corrispondenza sia richiesto o nella disponibilità di o per conto di una banca estera operante:
(i) con licenza di esercitare attività bancaria all'estero; ovvero
(ii) su licenza di esercitare attività bancaria rilasciata da Paese straniero che sia stato giudicato:
(I) inosservante dei principi e procedure internazionali in materia di riciclaggio di denaro da parte di un organismo o gruppo intergovernativo cui aderiscano anche gli Stati Uniti, trattandosi di giudizio condiviso dal rappresentante degli Stati Uniti nell'organismo o gruppo;
(II)passibile di misure speciali per attività connesse al riciclaggio di denaro da parte del Ministro del Tesoro.
"(B) POLITICHE, PROCEDURE E CONTROLLI - La maggior diligenza dovuta nell'esercizio delle politiche, procedure e controlli previsti dal paragrafo (1) dovrà poter garantire che gli istituti finanziari operanti negli Stati Uniti adottino almeno ragionevoli iniziative tali da:
"(i) accertare le identità dei proprietari e la natura e rispettiva titolarità delle singole quote presso una banca estera le cui azioni non sono trattate su mercati pubblici;
"(ii) condurre maggiore controlli sui conti per prevenire attività di riciclaggio e riferire su transazioni sospette ai sensi del comma (g);
"(iii) verificare se le banche estere offrono conti di corrispondenza ad altre banche estere e, in caso positivo, l'identità di queste e le relative informazioni, secondo quanto previsto dal paragrafo (1).
"(3) PARAMETRI MINIMI PER I CONTI DI PRIVATE BANKING - Qualora il conto di private banking sia aperto o nella disponibilità di, o per conto di, una persona non degli Stati Uniti, la dovuta diligenza nelle politiche, procedure e controlli prevista dal paragrafo (1) dovrà poter garantire che gli istituti finanziari adottino almeno le ragionevoli iniziative idonee a:
"(A) accertare l'identità dei proprietari e usufruttuari, nonché della persona che ha depositato i fondi nei conti, in modo adeguato a prevenire attività di riciclaggio di denaro segnalando le transazioni sospette secondo le disposizioni di cui al comma (g);
"(B) condurre approfonditi controlli sui conti richiesti o tenuti da, o per conto di, eminenti personalità politiche straniere, membri della loro famiglia o persone loro vicine, in modo tale da poter ragionevolmente individuare e segnalare le transazioni che potrebbero avere come oggetto i proventi di attività corrotte;
"(4) DEFINIZIONI - Per le finalità previste dal presente comma, si applicano le seguenti definizioni:
"(A) LICENZA DI ATTIVITA’ BANCARIA ESTERA - Il termine "licenza di attività bancaria estera" indica una autorizzazione a condurre attività bancarie soggette alla proibizione per il titolare della licenza a condurre dette attività con cittadini o valuta locale del Paese che rilascia la licenza.
"(B) CONTO DI PRIVATE BANKING - Il termine "conto di private banking" indica un conto (o combinazione di conti) che:
"(i) prevede un minimo di 1 milione di dollari in denaro o beni patrimoniali depositati nel conto o nei conti aggregati;
"(ii)sia costituito per conto di uno o più persone che abbiano un interesse diretto o di usufrutto sul conto;
"(iii) sia assegnato, o amministrato o gestito in tutto o in parte da un funzionario, impiegato o agente di un istituto finanziario che abbia funzioni di collegamento tra l'istituto stesso e il titolare o usufruttuario del conto."
(b) AUTORITA' DI CONTROLLO E DECORRENZA DELLA VALIDITA' -
(1) AUTORITA' DI CONTROLLO - Entro 180 giorni dalla promulgazione della presente Legge, il Ministro, di concerto con gli organi federali di controllo funzionale (quali definiti dall'art. 509 della Legge Gramm-Leach-Bliley) competenti per gli istituti finanziari in esame definiranno ulteriormente, mediante regolamento, la debita diligenza da adottare nelle politiche, procedure e controlli previsti dall'art. 5318(i)(1), Titolo 31, Codice degli Stati Uniti, aggiunto dal presente articolo.
(2) DECORRENZA DELLA VALIDITA' - L'art. 5318(i), Titolo 31, Codice degli Stati Uniti, aggiunto dal presente articolo, avrà efficacia a decorrere dal 270mo giorno successivo alla promulgazione della presente Legge, senza tener conto degli eventuali regolamenti finali emanati ai sensi del paragrafo (1), la mancata emissione dei quali non influirà in alcun modo sull'applicazione del presente articolo o sulle modifiche da esso apportate. L'art. 5318(i) aggiunto dal presente articolo si applica ai conti previsti dall'articolo stesso, accesi contestualmente o successivamente alla data di promulgazione della presente Legge

Art. 313 DIVIETO DI TENERE NEGLI USA RAPPORTI BANCARI CON BANCHE ESTERE FITTIZIE
(a) IN GENERALE - L'art. 5318, Titolo 31, Codice degli Stati Uniti e relative modifiche di cui al presente titolo, è modificato con l'aggiunta di:
"(j) PROIBIZIONE A TENERE NEGLI USA CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA CON BANCHE ESTERE FITTIZIE
"(1) IN GENERALE - Gli istituti finanziari previsti dall'art. 5312(a)(2), sottoparagrafi da (A) a (G) (nel presente comma indicati come "istituti finanziari previsti") non possono costituire, tenere, amministrare o gestire un conto corrente di corrispondenza negli Stati Uniti a favore o per conto di una banca estera che non abbia una sede in alcun Paese.
"(2) PREVENZIONE DI SERVIZI INDIRETTI A BANCHE ESTERE FITTIZIE - Gli istituti finanziari previsti adotteranno ogni misura necessaria per garantire che i conti di corrispondenza da essi accesi, amministrati o gestiti per una banca estera non vengano da questa utilizzati per fornire indirettamente servizi bancari ad altra banca estera che non abbia una presenza fisica in alcun Paese. Il Ministro del Tesoro dovrà emanare disposizioni indicando le misure necessarie ai fini dell'osservanza del presente paragrafo.
"(3) ECCEZIONI - I paragrafi (1) e (2) non precludono ad un istituto finanziario la possibilità di fornire un conto di corrispondenza ad una banca estera qualora si tratti di:
"(A) affiliata ad istituto di deposito, società cooperativa di credito o banca estera che abbia una presenza fisica negli Stati Uniti o in un altro Paese;
"(B)istituto di deposito, società cooperativa di credito o banca estera soggetto a controllo da parte di un'autorità bancaria nel Paese che ne regolamenti l'attività.
"(4) DEFINIZIONI - Per le finalità previste dal presente comma:
"(A) il termine "affiliato" indica una banca estera controllata da o soggetta a controlli in comune con istituto di deposito, società cooperativa di credito o banca estera;
"(B) il termine "presenza fisica" indica una sede d'impresa che
"(i) sia nella disponibilità di una banca estera;
"(ii) corrisponda ad un indirizzo reale (non meramente elettronico) in un Paese nel quale la banca estera sia autorizzata ad esercitare la propria attività e presso cui quest'ultima:
"(I) disponga di uno o più dipendenti che vi svolgono attività lavorativa a tempo pieno;
"(II) custodisca i dati relativi alle proprie attività bancarie;
"(iii) sia sottoposta ad ispezioni da parte dell'autorità bancaria che ne ha autorizzato l'esercizio dell'attività."
"(b) DECORRENZA - La modifica di cui al comma (a) avrà efficacia a decorrere dal 60mo giorno dalla promulgazione della presente Legge.

Art. 314 COOPERAZIONE CONTRO IL RICICLAGGIO
(a) COLLABORAZIONE TRA ISTITUTI FINANZIARI, AUTORITA' DI CONTROLLO E POLIZIA GIUDIZIARIA
(1) REGOLAMENTI - Il Ministro, entro 120 giorni dalla promulgazione della presente Legge, adotterà disposizioni tese a promuovere una maggiore collaborazione tra istituti finanziari, relative autorità di controllo e la polizia giudiziaria, con la specifica finalità di indurre autorità di controllo e polizia giudiziaria a comunicare agli istituti finanziari le informazioni in loro possesso su individui, entità o organizzazioni che siano noti, o ragionevolmente sospettati sulla base di prove attendibili, essere dediti ad attività terroristiche o riciclaggio di denaro.
(2) COLLABORAZIONE E PROCEDURE DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI - I regolamenti adottati conformemente al paragrafo (1) possono contenere o creare procedure di collaborazione o per la comunicazione delle informazioni con specifico riguardo per:
(A) materie direttamente riferibili alle finanze dei gruppi terroristici, mezzi utilizzati dai terroristi per trasferire fondi nel mondo ed all'interno degli Stati Uniti, anche mediante organizzazioni umanitarie, no profit e non governative, nonché la misura in cui gli istituti finanziari negli Stati Uniti sono inconsapevolmente implicati in tali attività finanziarie e il conseguente livello di rischio cui siano esposti;
(B) i rapporti, particolarmente di natura finanziaria, tra trafficanti internazionali di narcotici ed organizzazioni terroristiche straniere, eventuali membri in comune che si dedichino ad entrambe le attività e loro grado di collaborazione nel raccogliere e trasferire fondi per le rispettive finalità;
(C) metodi per favorire l'identificazione dei conti e delle transazioni in cui siano implicati gruppi terroristici e facilitare il relativo scambio di informazioni tra istituti finanziari e organismi di polizia giudiziaria.
(3) CONTENUTI - I regolamenti adottati conformemente al paragrafo (1) possono:
(A) disporre che ogni istituto finanziario designi una o più persone incaricate di ricevere le informazioni sugli individui, entità e organizzazioni indicati dal paragrafo (1) e ne controllino i relativi conti;
(B) stabilire ulteriori procedure per la protezione delle informazioni così condivise, nella misura rispondente alle capacità, dimensioni e natura dell'istituto cui la particolare procedura si riferisce.
(4) NORMA DI INTERPRETAZIONE - Il ricevimento delle informazioni da parte dell'istituto finanziario in conformità con il presente articolo non solleverà né altrimenti modificherà le obbligazioni dell'istituto nei confronti di alcuna altra persona o conto.
(5) USO DELLE INFORMAZIONI - Le informazioni ricevute da un istituto finanziario in conformità con il presente articolo non potranno essere utilizzate per finalità diverse dall'identificazione e segnalazione di attività che possano riferirsi ad atti di terrorismo o attività di riciclaggio di denaro.
(b) COLLABORAZIONE TRA ISTITUTI FINANZIARI - Di seguito a notifica al Ministro, due o più istituti finanziari ed ogni altra associazione di istituti finanziari possono comunicarsi le informazioni in loro possesso sul conto di individui, entità, organizzazioni e Paesi sospettati di possibili attività terroristiche o di riciclaggio di denaro. L'istituto finanziario o associazione che trasmette, riceve o condivide tali informazioni al fine di identificare e segnalare attività riferibili ad atti di terrorismo o riciclaggio di denaro non sarà perseguibile ai sensi di alcuna legge o regolamento degli Stati Uniti, né della costituzione, legge o regolamento di alcuno Stato o relativa ripartizione politica, né di alcun contratto o altro negozio con effetti obbligatori (inclusi patti arbitrali) per aver divulgato le informazioni o per aver omesso di informarne la persona che ne è oggetto o è in essa compresa, salvo nel caso in cui la trasmissione, ricevimento o condivisione dell'informazione costituisca una violazione del presente articolo o dei regolamenti emanati conformemente a questo.
(c) NORMA DI INTERPRETAZIONE - L'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo che prevedono o autorizzano gli istituti finanziari o le relative associazioni a rivelare o condividere informazioni su individui, entità o organizzazioni dediti o sospettati di attività terroristiche o di riciclaggio di denaro non costituirà una violazione delle disposizioni di cui al Titolo V della Legge Gramm-Leach-Bliley (Legge 106-102).
(d) RELAZIONI SUL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI, SU ATTIVITA' FINANZIARIE SOSPETTE - Il Ministro, con cadenza almeno semestrale, dovrà:
(1) pubblicare una relazione contenente un'analisi dettagliata sulle metodologie delle attività sospette e sulle altre acquisizioni investigative tratte dai resoconti e dalle indagini condotte su quelle attività dagli organi federali, statali e locali di polizia giudiziaria;
(2) distribuire tale relazione agli istituti finanziari (secondo quanto stabilito dall'art. 5312, Titolo 31, Codice degli Stati Uniti).
Art. 315 INTRODUZIONE DEL REATO DI CORRUZIONE COMMESSO ALL'ESTERO QUALE REATO DI RICICLAGGIO
L'art. 1956(c)(7), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato:
(1) nel sottoparagrafo (B):
(A) clausola (ii), eliminando "o distruzione della proprietà per mezzo di esplosivi o con il fuoco" ed inserendo "distruzione della proprietà per mezzo di esplosivi o con il fuoco o di un reato di violenza (secondo la definizione di cui all'art. 16)";
(B) clausola (iii) eliminando "1978" ed inserendo "1978)";
(C) aggiungendo:
"(iv) corruzione di pubblico ufficiale o appropriazione indebita, furto o peculato di denaro pubblico da parte o a vantaggio di pubblico ufficiale;
"(v) contrabbando o violazioni delle normative sulle esportazioni riguardanti:
"(I) articoli soggetti ai controlli della Lista delle Munizioni degli Stati Uniti istituita ai sensi dell'art. 38 della Legge per il Controllo delle Esportazioni di Armi (22 U.S.C. 2778);
"(II) articoli soggetti ai controlli previsti dalle disposizioni di cui al Regolamento di Amministrazione dell'Export (15 C.F.R. Parti 730-774);
"(vi) un reato in relazione al quale gli Stati Uniti sarebbero obbligati in virtù di un trattato multilaterale ad estradare il presunto trasgressore o sottoporlo a procedimento giudiziario qualora fosse rintracciato nel territorio degli Stati Uniti;";
(2) nel sottoparagrafo (D):
(A) inserendo "art. 541 (relativo alla falsa classificazione delle merci)," prima di "art. 956";
(B) inserendo "art. 922(1) (relativo all'importazione illegale di armi da fuoco), art. 924(n) (relativo al traffico di armi da fuoco), prima di "art. 956";
(C) inserendo "art. 1030 (relativo a frode e illecito informatico)" prima di "1032";
(D) inserendo "ogni inosservanza dolosa della Legge sulla Registrazione di Agenti Stranieri del 1938" prima di "o ogni altra inosservanza dolosa della Legge sulle Pratiche Straniere Corrotte".

Art. 316 TUTELA DELLA CONFISCA AVENTE FINALITA’ ANTI-TERRORISMO
(a) DIRITTO DI RICORSO - Il proprietario di un bene confiscato ai sensi della normativa sulla confisca del patrimonio dei presunti terroristi internazionali ha facoltà di ricorrere avverso detta confisca presentando ricorso nelle modalità stabilite dal Regolamento Federale di Procedura Civile (Norme Supplementari per Determinati Ricorsi in materia di Navigazione) sostenendo a propria difesa che:
(1) il bene non è soggetto a confisca ai sensi di detta normativa;
(2) al caso si applicano le disposizioni sul proprietario innocente di cui all'art. 983(d), Titolo 18, U.S.C.;
(b) PROVA - Nell'esaminare un ricorso presentato conformemente al presente articolo, il tribunale può ammettere la prova altrimenti inammissibile ai sensi del Regolamento Federale sulle Prove qualora determini che questa sia attendibile e che l'osservanza delle disposizioni di detto Regolamento potrebbe pregiudicare interessi rilevanti per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
(c) CHIARIMENTI
(1) TUTELA DEI DIRITTI - L'esclusione di determinate disposizioni della Legge federale dalla definizione del termine "norme sulla confisca civile" di cui all'art. 983(i), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, non sarà interpretato in modo da negare al proprietario di un bene il diritto di contestare la confisca del patrimonio di un presunto terrorista internazionale secondo:
(A) il comma (a) del presente articolo;
(B) la Costituzione;
(C) il sottocapitolo II, Capitolo 5, Titolo 5, Codice degli Stati Uniti (comunemente indicato con la denominazione "Legge di Procedura Amministrativa").
(2) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - Il presente articolo non limiterà né influirà in alcun modo sulle altre tutele di cui può disporre il proprietario di un bene previste dall'art. 983, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti o da ogni altra disposizione di legge.
(d) MODIFICA TECNICA - L'art. 983(i)(2)(D), titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l'inserimento di "o la Legge sui Poteri Economici in caso di Emergenza Internazionale (IEEPA) (50 U.S.C. 1701 e segg.)" prima del punto e virgola.

Art. 317 GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI RESPONSABILI DI RICICLAGGIO
L'art. 1956(b), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato:
(1) con la modifica della definizione dei paragrafi (1) e (2) rispettivamente in sottoparagrafi (A) e (B) e lo spostamento dei margini di 2 spazi verso destra;
(2) inserendo di seguito a "(b)" : "SANZIONI. - "(1) IN GENERALE -";
(3) inserendo ", o l'art. 1957" di seguito a "o (a)(3)";
(4) inserendo alla fine il seguente:
"(2) GIURISDIZIONE SUI CITTADINI STRANIERI - Ai fini del pronunciamento di una sentenza o dell'applicazione di una sanzione ai sensi del presente articolo, le corti distrettuali avranno giurisdizione su ogni cittadino straniero o istituto finanziario autorizzato dalla legislazione di un Paese straniero contro il quale venga esercitata l'azione qualora il procedimento sia stato esperito conformemente al Regolamento Federale di Procedura Civile o alle leggi del Paese nel quale si trovi il cittadino straniero e
"(A) lo straniero sia responsabile di un reato previsto dal comma (a) inerente una transazione finanziaria condotta interamente o parzialmente negli Stati Uniti;
"(B) lo straniero distragga a proprio vantaggio un bene sulla cui proprietà sussista un interesse legittimo da parte degli Stati Uniti in virtù di una misura di confisca emessa da un tribunale statunitense;
"(C) lo straniero si identifichi in un istituto finanziario che disponga di un conto bancario presso un analogo istituto negli Stati Uniti.
"(3) AUTORITA' DEL TRIBUNALE SUI BENI - Il tribunale indicato al paragrafo (2) ha facoltà di adottare una misura restrittiva preventiva o ogni altra azione necessaria a garantire che i conti bancari o gli altri beni di cui l'imputato sia in possesso negli Stati Uniti siano tenuti a disposizione per soddisfare le obbligazioni nascenti da un giudizio pronunciato ai sensi del presente articolo.
"(4) AMMINISTRATORE FEDERALE
"(A) IN GENERALE - Il tribunale indicato nel paragrafo (2) ha facoltà di nominare un Amministratore Federale secondo quanto stabilito dal sottoparagrafo (B) del presente paragrafo, incaricato di acquisire, verificare, assumere la custodia, il controllo e il possesso dell'intero patrimonio dell'imputato, ovunque si trovino i beni, per soddisfare le obbligazioni derivanti da una sentenza civile emessa ai sensi del presente comma, da una sentenza di confisca ai sensi dell'art. 981 o 982 o da una sentenza penale pronunciata ai sensi dell'art. 1957 o del comma (a) del presente articolo, incluso il risarcimento delle vittime di una specifica attività illecita.
"(B) NOMINA E AUTORITA' - Un Amministratore Federale quale definito dal sottoparagrafo (A):
"(i) può essere nominato su richiesta del Procuratore Federale o di un organo di controllo statale o federale dal tribunale avente competenza giurisdizionale per il caso in esame;
"(ii) sarà un funzionario del tribunale le cui attribuzioni includeranno i poteri stabiliti dall'art. 754, Titolo 28, Codice degli Stati Uniti;
"(iii) avrà rango equivalente a quello del Procuratore Federale per le finalità inerenti la presentazione di richieste di acquisizione di informazioni sul patrimonio dell'imputato:
"(I) al Gruppo Anti Criminalità Finanziaria (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro;
"(II) ad un Paese straniero sulla base di un trattato di reciproca assistenza legale, di un accordo multilaterale o altro accordo in materia di assistenza internazionale di polizia giudiziaria, purchè tali richieste siano conformi alle politiche d'indirizzo e procedure dell'Attorney General."

Art. 318 RICICLAGGIO MEDIANTE BANCA ESTERA
L'art. 1956(c), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l'eliminazione del paragrafo (6) e l'inserimento del seguente:
"(6) il termine "istituto finanziario" comprende:
"(A) ogni istituto finanziario quale definito dall'art. 5312(a)(2), Titolo 31, Codice degli Stati Uniti, e successive disposizioni;
"(B) ogni banca estera, quale definita dall'art. 1, Legge sulle Attività Internazionali di Banca del 1978 (12. Codice degli Stati Uniti, 3101)."

Art. 319 CONFISCA DI FONDI IN CONTI INTERBANCARI NEGLI STATI UNITI
(a) CONFISCA DA CONTI INTERBANCARI NEGLI STATI UNITI - L'art. 981, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l'aggiunta alla fine del seguente:
"(k) CONTI INTERBANCARI
"(1) IN GENERALE
"(A) IN GENERALE - Per le finalità connesse alla confisca previste dal presente articolo o dalla Legge sulle Sostanze Controllate (21, Codice degli Stati Uniti, 801 e segg.), in caso di fondi depositati su un conto presso una banca estera che disponga di un conto interbancario negli Stati Uniti presso un istituto finanziario della categoria indicata dall'art. 5318(j)(1), Titolo 31, i fondi saranno considerati come depositati presso il conto interbancario negli Stati Uniti ed ogni relativa misura restrittiva, mandato di sequestro o di actio in rem può essere eseguito nei confronti dell'istituto finanziario in questione e il denaro depositato presso il conto interbancario, per un valore equivalente ai fondi costituiti presso la banca estera, può essere soggetto a restrizioni, sequestro o altra azione.
"(B) AUTORITA' SOSPENSIVA - L'Attorney General, di concerto con il Ministro del Tesoro, ha facoltà di sospendere o revocare una confisca ai sensi del presente articolo, qualora accerti l'esistenza di un conflitto di norme tra le leggi della giurisdizione in cui ha sede la banca estera e le leggi degli Stati Uniti in relazione alle responsabilità derivanti da restrizione, sequestro o pignoramento dei fondi, avendo stabilito che la sospensione o la revoca avverrebbero nell'interesse della giustizia senza ledere gli interessi nazionali degli Stati Uniti.
"(2) INSUSSISTENZA DI OBBLIGO PER Il GOVERNO DI RINTRACCIARE I FONDI - Qualora venga avviata un'azione di confisca nei confronti di fondi soggetti alle restrizioni, sequestro o azione previste dal paragrafo (1), non sarà necessario che il Governo determini che quei fondi siano direttamente riconducibili ai fondi precedentemente depositati presso la banca estera, né che faccia affidamento sull'applicabilità dell'art. 984.
"(3) RICORSO DEL PROPRIETARIO DEI FONDI - In caso di azione di confisca avviata nei confronti di fondi soggetti alle restrizioni, sequestro o azioni previste dal paragrafo (1), il proprietario dei fondi depositati su un conto presso una banca estera ha facoltà di contestare la confisca presentando ricorso ai sensi dell'art. 983.
"(4) DEFINIZIONI - Per le finalità del presente comma, si applicano le seguenti definizioni:
"(A) CONTO INTERBANCARIO - Il termine "conto interbancario" ha lo stesso significato indicato dall'art. 984(c)(2)(B).
"(B) PROPRIETARIO:
"(i) IN GENERALE - Salvo quanto previsto dalla clausola (ii), il termine "proprietario"
"(I) indica la persona che era titolare, secondo la definizione data dall'art. 983(d)(6), dei fondi depositati presso la banca estera all'atto dell'esecuzione del deposito;
"(II) non corrisponde alla banca estera né ad alcun istituto finanziario che agisce da intermediario nel trasferimento dei fondi nel conto interbancario.
"(ii) ECCEZIONE - La banca estera può essere considerata "proprietaria" dei fondi (nessun altra persona potrà qualificarsi tale) nel solo caso in cui:
(I) l'azione di confisca sia motivata da un illecito della banca estera;
(II) la banca estera dimostri, con una preponderanza di prove, che anteriormente alle restrizioni, sequestro o azione nei confronti dei fondi, essa aveva ottemperato in tutto o in parte alle sue obbligazioni nei confronti del precedente proprietario dei fondi, nel cui caso la banca estera sarà considerata proprietaria dei fondi nella misura delle obbligazioni ottemperate."
(b) DATI SULLE ATTIVITA' BANCARIE - L'art. 5318, Titolo 31, Codice degli Stati Uniti, e relative modifiche apportate dal presente titolo, è modificato con l'aggiunta alla fine del seguente:
"(k) DATI BANCARI RELATIVI AI PROGRAMMI ANTI RICICLAGGIO:
"(1) DEFINIZIONE - Per le finalità del presente comma si applicano le seguenti definizioni:
"(A) AGENZIE BANCARIE FEDERALI COMPETENTI - Il termine "agenzia bancaria federale competente" ha lo stesso significato indicato dall'art. 3 della Legge Federale di Assicurazione sui Depositi (12, Codice degli Stati Uniti, 1813);
"(B) TERMINE INCORPORATO - Il termine "conto di corrispondenza" ha lo stesso significato dell'art. 5318A (f)(1)(B).
"(2) REGOLA DELLE "120 ORE" - Entro 120 ore dal ricevimento di una richiesta di informazioni avanzata dall'agenzia bancaria federale competente circa l'osservanza delle disposizioni anti-riciclaggio da parte di un istituto finanziario appartenente alla prevista categoria o di un suo cliente, l'istituto fornirà, o renderà disponibile presso una sede indicata dal rappresentante dell'agenzia federale richiedente, le informazioni e la documentazione contabile relative ad ogni conto acceso, attivo, amministrato o gestito negli Stati Uniti dall'istituto stesso.
“(3) DATI SULLE BANCHE ESTERE
"(A) CITAZIONE DEL TESTIMONE E ORDINANZA DI ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONE
(i) IN GENERALE - Il Ministro del Tesoro e l'Attorney General hanno facoltà di citare in giudizio come testimone o emettere un mandato di acquisizione di documentazione nei confronti di qualsiasi banca estera che disponga di un conto di corrispondenza negli Stati Uniti e di richiedere i dati d'archivio custoditi anche al di fuori del territorio statunitense sui depositi di fondi presso le proprie filiali .
(ii) NOTIFICA DELLA CITAZIONE O DEL MANDATO - La citazione o il mandato di cui alla clausola (i) possono essere notificati alla banca estera negli Stati Uniti qualora questa vi sia un rappresentante, ovvero in un Paese terzo con il quale viga un trattato di reciproca assistenza legale, accordo multilaterale o sulla base di una richiesta di assistenza internazionale tra forze di polizia.
"(B) ACCETTAZIONE DELLA NOTIFICA
(i) DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO NEGLI STATI UNITI - Gli istituti finanziari appartenenti alle categorie previste presso i quali sono attivi conti di corrispondenza di banche estere dovranno custodire una documentazione in cui sono identificati i proprietari delle banche e sono annotati l'indicazione del nome ed indirizzo della persona residente negli Stati Uniti autorizzata a ricevere la notifica di un procedimento legale di acquisizione dei dati documentali relativi al conto di corrispondenza.
(ii) RICHIESTE DA PARTE DI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - L'istituto finanziario appartenente alle categorie previste, ricevuta una richiesta scritta di informazioni del tipo indicato dal presente paragrafo da un funzionario di un organo di polizia giudiziaria, fornirà le informazioni allo stesso funzionario entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
"(C) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CORRISPONDENZA
(i) RISOLUZIONE AL RICEVIMENTO DI NOTIFICA - Un istituto finanziario appartenente alle categorie previste risolverà ogni rapporto di corrispondenza con una banca estera non oltre i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento di notifica scritta dal Ministro o dall'Attorney General (in entrambi i casi, sentito il parere dell'altro) con cui si informa che la stessa ha mancato di:
(I) ottemperare ad una citazione o mandato previsto dal sottoparagrafo (A);
(II) avviare un procedimento di ricorso presso un tribunale degli Stati Uniti avverso la citazione o il mandato.
(ii) LIMITI DELLA RESPONSABILITA' - Un istituto finanziario appartenente alle categorie previste non sarà responsabile nei riguardi di alcuno nell'ambito di alcun procedimento giudiziario o arbitrato per aver risolto un rapporto di corrispondenza in ottemperanza del presente comma.
(iii) OMESSA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - L'omessa risoluzione del rapporto secondo le procedure indicate dal previsto comma costituirà una violazione civile punibile con una sanzione pecuniaria nella misura di 10.000 $ al giorno fino ad avvenuta risoluzione del rapporto di corrispondenza.
(c) PERIODO DI TOLLERANZA - Gli istituti finanziari avranno 60 giorni di tempo dalla data di promulgazione della presente Legge per attuare le disposizioni dell'art. 5318(k), Titolo 31, Codice degli Stati Uniti, aggiunto dalla presente norma.
(d) AUTORITA' DI ORDINARE AD UN CRIMINALE CONDANNATO LA RESTITUZIONE DI BENI CHE SI TROVANO ALL'ESTERO
(1) CONFISCA DI BENI SOSTITUTIVI - L'art. 413(p) della Legge sulle Sostanze Controllate (21. Codice degli Stati Uniti 853) è modificato come segue:
(p) CONFISCA DI BENI SOSTITUTIVI
"(1) IN GENERALE - Il paragrafo (2) del presente comma sarà applicabile nel caso in cui gli eventuali beni di cui al comma (a), a seguito di atti o omissioni dell'imputato:
"(A) non saranno stati rintracciati pur con l'esercizio della dovuta diligenza:
"(B) siano stati trasferiti, venduti o depositati presso un terzo;
"(C) siano stati collocati al di fuori della giurisdizione del tribunale;
"(D) siano stati sostanzialmente ridotti di valore;
"(E) siano stati fusi con altre proprietà e non siano facilmente divisibili;
(2) BENI SOSTITUTIVI - In tutti i casi previsti dai sottoparagrafi da (A) a (E) del paragrafo (1), il tribunale ordinerà la confisca di ogni altro bene dell'imputato per un valore non superiore ai beni di cui ai citati sottoparagrafi.
(3) RITORNO DEI BENI NELL'AMBITO DELLA GIURISDIZIONE - Nel caso dei beni indicati nel sottoparagrafo (1)(C) il tribunale, oltre ad ogni altra azione prevista dal presente comma, ha facoltà di ordinare all'imputato il ritorno dei beni nell'ambito della propria giurisdizione consentendone il sequestro e la confisca.".
(2) ORDINANZE CAUTELATIVE - L'art. 413(e) della Legge sulle Sostanze Controllate (21. Codice degli Stati Uniti, 853(e)) è modificato con l'aggiunta del seguente:
"(4) ORDINE DI RIMPATRIO E DEPOSITO
"(A) IN GENERALE - In virtù dell'autorità di emettere una misura restrittiva preventiva ai sensi del presente articolo, il tribunale ha facoltà di ordinare all'imputato il rimpatrio dei beni sottoponibili a sequestro e confisca e depositarli in pendenza del processo presso il tribunale, il Servizio dei Marshals degli Stati Uniti o il Ministro del Tesoro, se opportuno su di un conto fruttifero.
"(B) MANCATA OTTEMPERANZA - La mancata ottemperanza di un ordine emesso ai sensi del presente comma o di rimpatrio dei beni ai sensi del comma (p) sarà perseguibile civilmente o penalmente come inosservanza di ordine del tribunale e potrebbe risultare in una maggiore condanna per l'imputato per intralcio della giustizia sulla base delle Direttive Federali sulle Sentenze.".

Art. 320 PROVENTI DI REATI COMMESSI ALL'ESTERO
L'art. 981(a)(1)(B), Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è così modificato:
"(B) Qualsiasi bene, reale o personale che, trovandosi nell'ambito della giurisdizione degli Stati Uniti, costituisca, sia frutto o sia riconducibile a proventi derivati direttamente o indirettamente da un reato contro un Paese terzo, ovvero ogni bene utilizzato per favorire la commissione di detto reato, qualora il reato:
"(i) preveda la produzione, importazione, vendita o distribuzione di sostanze controllate (secondo la definizione della Legge sulle Sostanze Controllate) o ogni altra condotta definita nell'art. 1956(7)(B);
"(ii) sarebbe punibile nel Paese terzo con la morte o la reclusione non inferiore ad un anno;
"(iii) sarebbe punibile dalle leggi degli Stati Uniti con la reclusione non inferiore ad un anno, qualora l'atto o l'attività oggetto del reato si sia verificata nell'ambito della giurisdizione degli Stati Uniti.".

Art. 321 ISTITUTI FINANZIARI PREVISTI NEL TITOLO 31, CAPITOLO 53, SOTTOCAPITOLO II, CODICE DEGLI STATI UNITI D’ AMERICA
(a) SOCIETA' COOPERATIVE DI CREDITO - Il sottoparagrafo (E) dell'art. 5312(2), è così modificato:
"(E) ogni società cooperativa di credito;".
(b) COMMISSIONARIO PER TITOLI A TERMINE; CONSULENTE PER SCAMBI COMMERCIALI; OPERATORE DI CONSORZIO COMMERCIALE - l'art. 5312, Titolo 31, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l'aggiunta del seguente comma:
"(c) DEFINIZIONI AGGIUNTIVE - Per le finalità del presente sottocapitolo si applicano le seguenti definizioni:
"(1) DETERMINATI ISTITUTI INCLUSI NELLA DEFINIZIONE: Il termine "istituto finanziario" (come definito dal comma (a)) comprende:
"(A) Ogni commissionario per titoli a termine, consulente per scambi commerciali o operatore di consorzio commerciale registrato, o soggetto a registrazione, ai sensi della Legge sugli Scambi Commerciali.".
(c) CFTC

Art. 322 SOCIETA' RAPPRESENTATE DA LATITANTI
L'art. 2466, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato con la designazione della presente materia quale comma (a) e l'aggiunta del seguente:
"(b) il comma (a) è applicabile al ricorso di una società qualora un socio di maggioranza o la persona che presenta il ricorso per conto della società sia la persona cui il comma (a) è riferibile.

Art. 323 ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DI PAESE STRANIERO
L'art. 2467, Titolo 28, Codice degli Stati Uniti, è modificato:
(1) nel comma (d), aggiungendo di seguito al paragrafo (2):
"(3) PRESERVAZIONE DEI BENI
"(A) IN GENERALE - Per preservare la disponibilità dei beni soggetti a sentenza di confisca o requisizione da parte di Paese terzo, questo ha facoltà di richiedere ed il tribunale di emanare un'ordinanza restrittiva conforme all'art. 983(j), Titolo 18 in un qualsiasi momento anteriore o successivo alla presentazione della richiesta conformemente al comma (c)(1) della presente norma.
"(B) PROVA - Il tribunale, nell'emanare un'ordinanza restrittiva ai sensi del sottoparagrafo (A).
(i) può basarsi sulle informazioni contenute in una dichiarazione circa la natura del procedimento o dell'indagine in corso nel Paese straniero, tali da costituire ragionevole motivo per ritenere che, concluso detto procedimento, il bene oggetto della misura sarà argomento di una sentenza di confisca;
(ii) ha facoltà di registrare ed applicare una misura restrittiva emessa da un tribunale avente competenza giurisdizionale nel Paese straniero e certificata dall'Attorney General conformemente al comma (b)(2).
"(C) LIMITI DI AMMISSIBILITA' DELLA CONTESTAZIONE - Non è consentita la contestazione di una misura restrittiva prevista dal sottoparagrafo (A) sulla base di una motivazione che costituisca materia di azione parallela pendente in un Paese terzo ed avente per oggetto il medesimo bene.";
(2) nel comma (b)(1)(C), eliminando "che accerti che l'imputato ha ricevuto comunicazione del procedimento in tempo utile per consentirgli" ed inserendo "che accerti che il Paese straniero, nel rispetto del principio del giusto processo, ha assunto le iniziative idonee a consentire che tutte le persone titolari di un interesse nel bene ricevessero comunicazione del procedimento";
(3) nel comma (d)(1)(D), eliminando "l'imputato del procedimento presso un tribunale straniero non aveva ricevuto comunicazione" ed inserendo "il Paese straniero non aveva assunto le iniziative idonee a consentire, nel rispetto del principio del giusto processo, che la persona titolare di un interesse nel bene ricevesse comunicazione del procedimento".
(4) nel comma (a)(2)(A), inserendo ", ogni violazione di normativa straniera che costituisca un violazione o un reato per il quale il bene potrebbe essere confiscato ai sensi delle leggi federali qualora il reato fosse commesso negli Stati Uniti" di seguito a "Convenzione delle Nazioni Unite".

Art. 324 RELAZIONE E RACCOMANDAZIONI
Entro 30 mesi dalla promulgazione della presente Legge, il Segretario, di concerto con l'Attorney General, le agenzie bancarie federali (secondo la definizione dell'art. 3 della Legge federale di Assicurazione dei Depositi), il Consiglio Nazionale delle Società di Credito Cooperativo, la Commissione di Vigilanza sulla Borsa ed ogni altro ente individuato discrezionalmente dal Ministro, effettuerà una valutazione dell'esecuzione delle disposizioni del presente sottotitolo e formulerà raccomandazioni al Congresso inerenti le iniziative legislative che egli ritenga necessarie o ravvisabili.

Art. 325 CONCENTRAZIONI DI CONTI PRESSO ISTITUTI FINANZIARI
L'art. 5318(h), Titolo 31, Codice degli Stati Uniti successivamente modificato dall'art. 202 del presente titolo, è modificato con l'aggiunta del seguente:
"(3) CONTI ACCENTRATI - Il Ministro ha facoltà di emanare disposizioni ai sensi del presente comma per regolamentare la tenuta di conti accentrati da parte degli istituti finanziari, al fine di garantire che non vengano utilizzati per impedire l'associazione dell'identità del singolo cliente al movimento di fondi di cui questi sia titolare o usufruttuario, assicurando almeno che:
"(A) all'istituto finanziario sia proibito consentire ai propri clienti di ordinare transazioni per la movimentazione dei loro fondi sul, dal o tramite i conti accentrati dell'istituto finanziario stesso;
"(B) all'istituto finanziario ed ai suoi dipendenti sia proibito di informare i clienti dell'esistenza dei conti accentrati dell'istituto e dei mezzi per identificarli;
"(C) ogni istituto finanziario debba istituire procedure di registrazione di tutte le transazioni riguardanti un conto accentrato, in modo da garantire che, in caso di transazioni su tale conto con fusione di fondi appartenenti ad uno o più clienti, risulti in ogni momento documentata l'identità dei singoli clienti e le rispettive quote dei fondi."
Art. 326 VERIFICA DELL'IDENTIFICAZIONE
(a) IN GENERALE - L'art. 5318, Titolo 31, Codice degli Stati Uniti, modificato dal presente titolo, è modificato con l'aggiunta del seguente:
"(1) IN GENERALE - In virtù di quanto previsto dal presente comma, il Ministro del Tesoro emanerà disposizioni per regolamentare i parametri minimi che istituti finanziari e loro clienti dovranno adottare in relazione all'accertamento dell'identità del cliente all'atto dell'accensione di un conto presso l'istituto stesso.
"(2) REQUISITI MINIMI - Le disposizioni dovranno prevedere che, come minimo, gli istituti finanziari applichino ed i clienti (avutane opportuna comunicazione) osservino procedure ragionevolmente idonee a:
"(A) verificare, in misura ragionevole e praticabile, l'identità di ogni persona che cerchi di accendere un conto;
"(B) conservare documentazione delle informazioni utilizzate per verificare l'identità della persona, inclusi nome, indirizzo ed altri dati identificativi;
"(C) consultare elenchi di noti o presunti terroristi o organizzazioni terroristiche forniti all'istituto finanziario da qualsiasi ente governativo per accertare se la persona che richiede di accendere un conto risulti in alcun elenco.
"(3) FATTORI DA CONSIDERARE - Nel prescrivere i regolamenti ai sensi del presente comma, il Ministro terrà conto delle varie tipologie di conti esistenti presso i diversi istituti finanziari, dei vari metodi di accensione dei conti e dei diversi dati identificativi disponibili.
"(4) SINGOLI ISTITUTI FINANZIARI - Nel caso di istituto finanziario la cui attività consiste nel condurre le attività finanziarie definite dall'art. 4(k) della Legge sulle Holding Bancarie del 1956 (incluse le attività soggette alla giurisdizione della Commissione per gli Scambi di Contratti Commerciali a Termine (CFTC)), le disposizioni emanate dal Ministro ai sensi del paragrafo (1) saranno concordate con l'organo di controllo federale competente (secondo le indicazioni della Legge Gramm-Leach-Bliley, inclusa la CFTC) per l'istituto finanziario in esame.
"(5) ESENZIONI - Il Ministro (e, nel caso degli istituti finanziari indicati nel paragrafo (4), le agenzie federali cui lo stesso paragrafo fa riferimento) ha facoltà di emanare una disposizione o un'ordinanza esentando un istituto finanziario o tipologia di conto dagli obblighi previsti dalle disposizioni emanate ai sensi del presente comma conformemente ai parametri e le procedure che il Ministro ha potere di stabilire.
"(6) DECORRENZA - Le disposizioni definitive emanate ai sensi del presente comma avranno efficacia entro un anno dalla data di promulgazione della Legge per il contrasto del riciclaggio internazionale e delle finanze del terrorismo del 2001."
(b) STUDIO E RELAZIONE - Entro 6 mesi dalla promulgazione della presente Legge, il Ministro, di concerto con gli organi di controllo funzionale federali (definiti dall'art. 509 della Legge Gramm-Leach-Bliley) e delle altre agenzie di governo competenti, presenterà una relazione al Congresso contenente raccomandazioni per:
(1) determinare le modalità più tempestive ed efficaci per richiedere ai cittadini stranieri di fornire agli istituti finanziari ed alle agenzie nazionali, nel modo più esaustivo ed accurato, informazioni analoghe a quelle richieste ai cittadini statunitensi circa loro identità, indirizzo e dati correlati, in modo da consentire ad agenzie ed istituti di ottemperare agli obblighi previsti dal presente articolo;
(2) prescrivere ai cittadini stranieri, prima di accendere un conto presso un istituto finanziario nazionale, di presentare richiesta e munirsi di un numero identificativo che abbia funzioni analoghe al numero dell'assistenza sociale (Social Security) o al codice fiscale;
(3) istituire un sistema che consenta agli istituti finanziari e alle agenzie nazionali di accedere alle informazioni custodite dagli enti di governo competenti al fine di verificare l'identità dei cittadini stranieri che richiedono di accendere un conto presso detti istituti ed agenzie.

Art. 327 VALUTAZIONE DEI DATI CONCERNENTE LA LOTTA AL RICICLAGGIO
(a) LEGGE SULLE HOLDING BANCARIE DEL 1956
(1) IN GENERALE - L'art. 3(c) della Legge sulle Holding Bancarie del 1956 812, Codice degli Stati Uniti, 1842(c)) è modificato con l'aggiunta del seguente nuovo paragrafo:
"(6) RICICLAGGIO DI DENARO - In ogni caso, il Consiglio terrà conto dell'attività svolta dalla società nella lotta al riciclaggio di denaro, anche presso le sue filiali estere.".
(2) AMBITO DI APPLICABILITA' - La modifica di cui al paragrafo (1) dovrà essere applicata ad ogni richiesta presentata al Consiglio dei Governatori della Riserva Federale ai sensi dell'art. 3 della Legge sulle Holding Bancarie del 1956 successivamente al 31 dicembre 2001 e che non sia stata approvata dal Consiglio prima della data di promulgazione della presente Legge.
(b) FUSIONI SOGGETTE A REVISIONE AI SENSI DELLA LEGGE FEDERALE DI ASSICURAZIONE DEI DEPOSITI
(1) IN GENERALE - L'art. 18(c) della Legge Federale di Assicurazione dei Depositi (12, Ccodice degli Stati Uniti, 1828(c)) è modificato:
"(A) con la ridefinizione del paragrafo (11) in paragrafo (12);
"(B) con l'inserimento di seguito al paragrafo (10) del seguente nuovo paragrafo:
"(11) RICICLAGGIO DI DENARO - In ogni caso, l'agenzia responsabile valuterà l'efficacia dell'attività di contrasto del riciclaggio svolta da ogni istituto di deposito assicurato, e dalle sue filiali estere, che partecipa alla fusione."
(2) AMBITO DI APPLICABILITA' - La modifica di cui al paragrafo (1) sarà applicabile ad ogni richiesta presentata all'agenzia responsabile ai sensi dell'art. 18(c) della Legge Federale di Assicurazione dei Depositi successivamente al 31 dicembre 2001 e che non sia stata approvata da tutte le agenzie che ne hanno la responsabilità e competenza prima della data di promulgazione della presente Legge.

Art. 328 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER IDENTIFICARE GLI EMITTENTI DI VAGLIA BANCARI
Il Ministro:
(1) di concerto con l'Attorney General e il Segretario di Stato, dovrà intraprendere ogni ragionevole iniziativa per incoraggiare i governi stranieri a prescrivere l'annotazione del nominativo dell'originatore di tutti i vaglia bancari inviati negli Stati Uniti e in altri Paesi, in modo tale che accompagni l'operazione dal suo inizio fino all'erogazione del relativo importo;
(2) riferisca annualmente al Comitato sui Servizi Finanziari della Camera dei Rappresentanti ed al Comitato per gli Affari di Banca, gli Alloggi e le Aree Urbane del Senato sui:
(A) progressi in direzione degli obiettivi enumerati nel paragrafo (1), nonchè sugli impedimenti al conseguimento e sulla relativa valutazione del livello raggiunto;
(B) impedimenti all'istituzione di un regime che preveda che nei vaglia bancari vengano indicati tutti gli opportuni dati identificativi dei destinatari dall'origine fino all'erogazione come da indicazioni del Ministro.
Art. 329 SANZIONI PENALI
Il funzionario o impiegato di un dipartimento, agenzia, ufficio, commissione o di altra entità del governo federale, ovvero chiunque agisca in nome o per conto di una di queste entità che, direttamente o indirettamente, nell'esercizio delle funzioni previste dal presente Titolo, richieda, cerchi di ottenere, riceva, accetti, si accordi per ricevere o accettare oggetti di valore per sé o per altra persona o entità in cambio di:
(1) subire influenza nello svolgimento di atti ufficiali;
(2) subire influenza nel compiere o aiutare a compiere, essere complice o consentire la commissione di una frode, ovvero creare opportunità per la commissione di una frode a danno degli Stati Uniti;
(3) essere indotto a compiere atti o omissioni in violazione dei propri doveri d'ufficio, sarà condannato al pagamento di una multa fino a 3 volte l'equivalente in denaro del valore dell'oggetto, ovvero alla pena della reclusione fino a 15 anni, o ad entrambe. L'inosservanza della presente norma sarà soggetta al Capitolo 22, Titolo 18, Codice degli Stati Uniti ed alle disposizioni delle Direttive sulle Sentenze degli Stati Uniti.

Art. 330 COOPERAZIONE INTERNAZIONALE NELLE INDAGINI SU RICICLAGGIO, REATI FINANZIARI E FINANZIAMENTO DEI GRUPPI TERRORISTICI
(a) NEGOZIATI - E' opinione del Congresso che il Presidente dovrebbe dare istruzioni al Segretario di Stato, all'Attorney General o al Ministro del Tesoro, sulla base delle rispettive competenze, di concerto con il Consiglio dei Direttori della Riserva Federale, affinchè siano avviati negoziati con i competenti organi di controllo finanziari e con altri funzionari dei Paesi i cui istituti finanziari svolgono attività d'affari con istituti finanziari statunitensi, o che potrebbero essere utilizzati da organizzazioni terroristiche straniere (quali definite dall'art. 219 della Legge su Cittadinanza e Immigrazione), da appartenenti o da rappresentanti di organizzazioni terroristiche straniere o da persone dedite al riciclaggio di denaro o a reati finanziari e di altro genere.
(b) FINALITA' DEI NEGOZIATI - E' opinione del Congresso che, nel corso dei negoziati descritti nel paragrafo (1), il Presidente dovrebbe dare istruzioni al Segretario di Stato, all'Attorney General o al Ministro del Tesoro, sulla base delle rispettive competenze, miranti ad ottenere un maggior impegno di collaborazione, scambi volontari di informazioni, ricorso a rogatorie, trattati di reciproca assistenza legale ed accordi internazionali al fine di:
(1) garantire che le banche estere e gli altri istituti finanziari custodiscano dati di archivio esaurienti su transazioni e conti in relazione ad ogni organizzazione terroristica (quali definite dall'art. 219 della Legge su Cittadinanza e Immigrazione), ogni persona dedita a riciclaggio di denaro o a reati finanziari e di altro genere;
(2) stabilire un meccanismo che consenta di rendere accessibili tali dati ai funzionari di polizia giudiziaria degli Stati Uniti e agli organi di controllo sugli istituti finanziari nazionali, qualora il caso lo richieda.

Sottotitolo B - Modifiche alla legge sul segreto bancario e relativi miglioramenti
ART. 351. EMENDAMENTI RELATIVI ALLA SEGNALAZIONE DI ATTIVITA' SOSPETTE
(a) MODIFICA IN MATERIA DI IMMUNITA' DA RESPONSABILITA' CIVILE IN CASO DI RIVELAZIONE - L'Articolo 5318(g) ( 3) del titolo 31, Codice USA, è modificato come segue:
"(3) RESPONSABILITA' IN CASO DI RIVELAZIONE.
"(A) IN GENERALE - Qualsiasi istituto finanziario che riferisca spontaneamente eventuali violazioni di leggi o regolamenti ad un'agenzia governativa, ovvero le riveli ai sensi del presente comma, ovvero di qualsiasi altra disposizione, e qualsiasi direttore, funzionario, impegato o agente di tale istituzione che riveli tali violazioni, o induca altri a rivelarle sarà immune da responsabilità nei confronti di qualsiasi persona, ai sensi di qualsiasi legge o regolamento degli Stati Uniti, costituzione, legge o regolamento di qualsiasi Stato o suddivisione politica di uno Stato, ovvero ai sensi di qualsiasi contratto o altro accordo giuridicamente applicabile (accordi di arbitrato compresi), per effetto di tale rivelazione, ovvero per non averla notificata a colui che ne è oggetto, ovvero a qualsiasi altra persona identificata nella medesima.
"(B) NORMA INTERPRETATIVA - Il sottoparagrafo (A) non dovrà essere interpretato in modo tale da:
(i) lasciare intendere che al termine "persona", in tale sottoparagrafo, possa essere data un'interpretazione più ampia rispetto alla norma, in modo tale da comprendere qualsiasi governo o agenzia governativa; ovvero
(ii) conferire immunità direttamente ovvero indirettamente, in caso di procedimenti civili o penali intentati da governi o agenzie governative per applicare qualsiasi costituzione, legge o regolamento di tale governo o agenzia".
(b) DIVIETO DI NOTIFICA DI RIVELAZIONI - L'Articolo 5318(g)(2) del titolo 31, Codice degli Stati Uniti, è modificato come segue:
"(2) DIVIETO DI NOTIFICA.
"(A) IN GENERALE - Nel caso in cui un istituto finanziario o un suo direttore, funzionario, impiegato o agente spontaneamente o in conformità con il presente articolo o con qualsiasi altra disposizione trasmettano informazioni su una transazione sospetta ad un'agenzia governativa
(i) l'istituto finanziario, il direttore, funzionario, impiegato o agente possono non notificare alla persona coinvolta nella transazione che la medesima è stata resa nota e
(ii) nessun funzionario o impiegato del Governo Federale o di qualsiasi governo statale, locale, tribale o territoriale all'interno degli Stati Uniti che sia a conoscenza del fatto che le informazioni sono state trasmesse può rivelare alle persone coinvolte nella transazione che la medesima è stata resa nota, tranne nel caso in cui ciò sia necessario per l'espletamento delle mansioni ufficiali di tale funzionario o impiegato.
"(B) RIVELAZIONI IN TALUNE REFERENZE AI FINI DELL'IMPIEGO
"(i) NORMA INTERPRETATIVA - Ferma restando l'applicazione del sottoparagrafo (A) in qualunque altro contesto, il medesimo non dovrà essere interpretato come divieto per l'istituto finanziario o per il suo direttore, funzionario, impiegato o agente di inserire le informazioni contenute in un rapporto cui si applica il sottoparagrafo (A)
“(I) nelle referenze redatte ai sensi dell'articolo 18(w) della Legge Federale sulle Assicurazioni per i Depositi, in risposta ad una richiesta di un altro istituto finanziario; ovvero
“(II) in una notifica di interruzione del rapporto di lavoro o nelle referenze, come previsto dalle norme di un'organizzazione autonoma iscritta alla Commissione di Vigilanza sulla borsa o alla Commissione per gli Scambi di Contratti a Termine Commerciali, tranne nel caso in cui in tali referenze o notifiche scritte si possa non comunicare che le informazioni sono state inserite anche in tali rapporti, e che i medesimi sono stati approntati.
"(ii) INFORMAZIONI NON RICHIESTE. - La clausola (i) non dovrà di per sé essere interpretata come obbligo di inserire le informazioni di cui alla clausola (i) nelle referenze o nelle notifiche di interruzione del rapporto di lavoro di cui alla medesima clausola (i).".

ART. 352. PROGRAMMI ANTI-RICICLAGGIO
(a) IN GENERALE - L'Articolo 5318(h) del titolo 31 del Codice USA è modificato come segue:
"(h) PROGRAMMI DI CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO.
"(1) IN GENERALE - Allo scopo di contrastare il riciclaggio di denaro tramite gli istituti finanziari, ciascun istituto finanziario elaborerà un programma di lotta al riciclaggio di denaro i cui requisiti minimi comprendano
“(A) la definizione di politiche, procedure e controlli interni;
“(B) la nomina di un funzionario addetto;
“(C) un programma di formazione continua per il personale e
“(D) un revisore indipendente per la verifica dei programmi.
"(2) REGOLAMENTI - Il Ministro del Tesoro, di concerto con l'organo Federale preposto (come definito all'articolo 509 della Legge Gramm-Leach-Bliley) può stabilire i criteri minimi per i programmi di cui al paragrafo (1), e può esentare dalla relativa applicazione gli istituti finanziari che non sono soggetti alle disposizioni previste dalle norme di cui alla parte 103 del titolo 31 del Codice dei Regolamenti Federali, o da qualsiasi norma successiva, fintanto che tali istituti finanziari non siano soggetti alle disposizioni di tali norme.".
(b) DATA DI ENTRATA IN VIGORE - La modifica di cui al comma (a) entrerà in vigore al termine dei 180 giorni successivi alla data di promulgazione della presente Legge.
(c) DATA DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI; FATTORI DA CONSIDERARE.-Prima della scadenza dei 180 giorni successivi alla data di promulgazione della presente Legge, il Ministro emanerà regolamenti in cui si terrà conto del fatto che i requisiti richiesti dovrebbero essere proporzionati alle dimensioni, all'ubicazione ed alle attività degli istituti finanziari a cui essi si applicano.

ART. 353. SANZIONI PER VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI A CARATTERE GEOGRAFICO O DI PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA TENUTA DEI REGISTRI
(a) SANZIONI CIVILI PER VIOLAZIONI A PROVVEDIMENTI SPECIFICI - L'Articolo 5321(a)(1) del titolo 31 del Codice USA è modificato
(1) con l'inserimento di "o provvedimento emanato" dopo "sottoparagrafo o una norma prevista"; e
(2) con l'inserimento di "violazione intenzionale di una norma prevista dall'articolo 21 della Legge Federale sulle Assicurazioni per i Depositi o dall'articolo 123 della Legge 91-508," dopo gli "articoli 5314 e 5315)".
(b) SANZIONI PENALI PER VIOLAZIONI A PROVVEDIMENTI SPECIFICI - L'Articolo 5322 del titolo 31 del Codice USA è modificato
(1) al comma (a)
(A) con l'inserimento di "o un provvedimento emanato" dopo "violazione intenzionale del presente punto o una norma prevista"; e
(B) con l'inserimento di "o violazione intenzionale di una norma prevista all'articolo 21 della Legge Federale sulle Assicurazioni per i Depositi o dall'articolo 123 della Legge 91-508," dopo l'articolo 5315 o 5324)"; e
(2) al comma (b)
(A) con l'inserimento di "o un provvedimento emanato" dopo "violazione intenzionale del presente punto o una norma prevista"; e
(B) con l'inserimento di "o violazione intenzionale di una norma prevista all'articolo 21 della Legge Federale sulle Assicurazioni per i Depositi o all'articolo 123 della Legge 91-508," dopo l'articolo 5315 o 5324),".
(c) STRUTTURA DELLE TRANSAZIONI PER ELUDERE I PROVVEDIMENTI MIRATI O TALUNI CRITERI CONTABILI - L'Articolo 5324(a) del titolo 31 del Codice USA è emendato
(1) con l'inserimento di un comma dopo il verbo;
(2) con l'eliminazione di "articolo -" e l'inserimento di "articolo, i criteri contabili previsti da un provvedimento emanato ai sensi del capitolo 5326, ovvero i criteri contabili previsti da una norma dell'articolo 21 della Legge Federale sulle Assicurazioni per i Depositi, o dell'articolo 123 della Legge 91-508-";
(3) al paragrafo (1), con l'inserimento di "preparare una relazione o tenere un archivio, come previsto da un provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5326, o tenere un archivio, in conformità con le norme previste dall'articolo 21 della Legge Federale sulle Assicurazioni per i Depositi, ovvero dall'articolo 123 della Legge 91-508" dopo "norme previste da uno di tali articoli"; e
(4) al paragrafo (2), con l'inserimento di "preparare una relazione o mantenere un archivio, come previsto da un provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5326, o mantenere un archivio, come previsto ai sensi delle norme istituite in conformità con l'articolo 21 della Legge Federale sulle Assicurazioni per i Depositi, ovvero con l'articolo 123 della Legge 91-508" dopo "norme istituite ai sensi di uno di tali articoli".
(d) PROROGA DEL PERIODO DI VALIDITA' DEI PROVVEDIMENTI MIRATI A CARATTERE GEOGRAFICO - L'articolo 5326(d) del titolo 31 del Codice USA è emendato con l'eliminazione di "più di 60" e l'inserimento di "più di 180".

ART. 354. STRATEGIA ANTI-RICICLAGGIO
L'Articolo 5341(b) del titolo 31, Codice USA, è modificato con l'aggiunta di quanto segue:
"(12) DATI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - Dati relativi ad attività di riciclaggio di denaro finalizzato al finanziamento di atti di terrorismo internazionale, ed attività di prevenzione, localizzazione e perseguimento di tale finanziamento."

ART. 355. AUTORIZZAZIONE AD INSERIRE SOSPETTE ATTIVITA' ILLECITE NELLE REFERENZE SCRITTE DEI LAVORATORI
L'Articolo 18 della Legge Federale sulle Assicurazioni per i Depositi (12. 1828) è emendato con l'aggiunta di quanto segue:
"(w) NELLE REFERENZE SCRITTE PUO' ESSERE INSERITA LA SOSPETTA PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' ILLECITE.
"(1) FACOLTA' DI PUBBLICARE INFORMAZIONI - Ferme restando tutte le altre disposizioni di legge, ogni istituto di deposito assicurato, ed ogni suo direttore, funzionario, impiegato o agente, possono inserire nelle referenze scritte, relative ad una parte o ex parte associata all'istituto stesso, trasmesse ad un altro istituto di deposito assicurato in risposta ad una richiesta di quest'ultimo, informazioni sull'eventuale partecipazione di tale parte associata all'istituto ad attività potenzialmente illecite.
"(2) INFORMAZIONI NON RICHIESTE - Nulla del contenuto del paragrafo (1) sarà di per sé interpretato come obbligo di inserire le informazioni di cui al paragrafo (1) nelle referenze di cui al medesimo paragrafo.
"(3) MALAFEDE - Ferme restando tutte le altre disposizioni del presente comma, le informazioni volontariamente fornite da un istituto di deposito assicurato, ovvero da un suo direttore, funzionario, impiegato o agente, di cui al presente comma, in relazione ad attività potenzialmente illecite compiute intenzionalmente non solleveranno da responsabilità la persona oggetto delle informazioni.
"(4) DEFINIZIONE - Ai fini del presente comma, con il termine 'istituto di deposito assicurato' si intendono anche le filiali o le agenzie non assicurate delle banche estere.".

ART. 356. SEGNALAZIONE DI ATTIVITA' SOSPETTE DA PARTE DI AGENTI ED OPERATORI DI BORSA; STUDIO SU SOCIETA' DI INVESTIMENTO.
(a) TERMINI RELATIVI AI CRITERI DI DENUNCIA DI ATTIVITA' SOSPETTE PER MEDIATORI E AGENTI DI BORSA ISCRITTI ALL'ALBO. - Il Segretario, dopo aver consultato la Commissione di Vigilanza sulla borsa ed il Consiglio dei governatori della Federal Reserve, entro il 1 gennaio 2002 pubblicherà nel Registro Federale norme in base alle quali i mediatori e gli agenti di borsa iscritti alla Commissione di Vigilanza sulla borsa e dei titoli, di cui alla Legge sulla Borsa Valori del 1934, saranno tenuti a denunciare le attività sospette previste all'articolo 5318(g) del titolo 31 del Codice USA. Dette norme saranno pubblicate in forma definitiva entro il 1 luglio 2002.
(b) CRITERI RELATIVI AI RAPPORTI SU ATTIVITA' SOSPETTE PER OPERATORI DELLA COMMISSIONE PER I CONTRATTI A TERMINE, CONSULENTI COMMERCIALI ED AGENTI DELLA BORSA MERCI - Il Segretario, di concerto con la Commissione per gli scambi dei contratti a termine commerciali, può emanare norme in base alle quali gli operatori della commissione per i contratti a termine, i consulenti commerciali e gli agenti della della borsa merci di cui alla Legge sulla Borsa Merci saranno tenuti a denunciare le attività sospette previste dall'articolo 5318(g) del titolo 31 del Codice USA.
(c) RAPPORTO SULLE SOCIETA' DI INVESTIMENTI
(1) IN GENERALE - Entro 1 anno dalla data di promulgazione della presente Legge, il Segretario, il Consiglio dei Governatori della Federal Reserve e la Commissione di Vigilanza sulla borsa presenteranno un rapporto congiunto al Congresso sulle raccomandazioni per una efficace applicazione delle norme sui requisiti, di cui al punto II del capitolo 53 del titolo 31 del Codice USA, per le società di investimenti, in conformità con l'articolo 5312(a)(2)(I) del titolo 31 del Codice USA.
(2) DEFINIZIONE - Ai fini del presente comma, il termine "società di investimenti"
(A) ha il significato ad esso attribuito al capitolo 3 della Legge sulle Società di Investimenti del 1940 (15, Codice degli Stati Uniti, 80a-3); e
(b) comprende le persone che, ad esclusione delle eccezioni previste al paragrafo (1) o (7) del capitolo 3(c) della Legge sulle Società di Investimenti del 1940 (15, Codice degli Stati Uniti, 80a-3(c)), costituiscono una società di investimenti.
(3) RACCOMANDAZIONI AGGIUNTIVE - Il rapporto di cui al paragrafo (1) può contenere raccomandazioni diverse, a seconda del tipo di enti previsti nel presente comma.
(4) PROPRIETA' EFFETTIVA DELLE HOLDING PERSONALI - Il rapporto di cui al paragrafo (1) conterrà altresì raccomandazioni relative all'eventuale emanazione di norme sul trattamento di società o ditte o altri fiduciari donatori i cui beni consistono prevalentemente in azioni, certificati di depositi bancari o altri strumenti azionari o di investimento (diversi da quelli relativi alla gestione di filiali di tali società o enti) che abbiano fino a 5 azionisti o titolari di partecipazioni azionarie, in quanto istituti finanziari nel significato a ciò attribuito al capitolo 5312(a)(2)(I), e all'eventuale richiesta a tali società o enti di rendere pubblici i titolari effettivi quando accendono conti o trasferiscono fondi presso istituti finanziari nazionali.

ART. 357 RAPPORTO SPECIALE SULLA COMPETENZA IN MATERIA DI SEGRETO BANCARIO
RICHIESTA DI RAPPORTO - Entro 6 mesi dalla data di promulgazione della presente Legge, il Segretario presenterà al Congresso un rapporto sul ruolo del Servizio Entrate Interne nella gestione del punto II del capitolo 53 del titolo 31 del Codice USA (noto come "Legge sul Segreto Bancario").
CONTENUTO - Il rapporto di cui al comma (a)
(1) riguarderà in particolare, e conterrà raccomandazioni relative a quanto segue: se sia opportuno trasferire il processo di gestione delle informazioni comunicate al Dipartimento del Tesoro, come disposto dalla Legge sul Segreto Bancario, a strutture diverse da quelle gestite dal Servizio delle Entrate Interne; e se sia tuttora ragionevole ed efficiente, considerando gli obiettivi dei programmi di contrasto al riciclaggio di denaro e dell'amministrazione fiscale federale, che il Servizio delle Entrate Interne mantenga il potere e la responsabilità di revisione ed esame della conformità delle società di servizi finanziari e degli istituti finanziari con quelle disposizioni della Legge sul Segreto Bancario; e
(2) se il Segretario decide che la responsabilità della gestione delle informazioni o quella di revisione ed esame del servizio delle Entrate Interne, ovvero entrambe, relativamente a quelle disposizioni della Legge sul Segreto Bancario, debbano essere trasferite ad altre agenzie, egli emanerà specifiche raccomandazioni sull'agenzia o le agenzie cui tale funzione dovrebbe essere trasferita, corredate da un piano di bilancio e di risorse, ai fini di un celere trasferimento.

ART. 358 DISPOSIZIONI SUL SEGRETO BANCARIO E ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI INTELLIGENCE DEGLI USA NELLA LOTTA AL TERRORISMO INTERNAZIONALE
(a) MODIFICA RELATIVA ALLE FINALITA' DEL CAPITOLO 53 DEL TITOLO 31, Codice USA - Il Capitolo 5311 del titolo 31, Codice USA è modificato con l'aggiunta seguente prima del punto finale: "ovvero svolgendo attività di intelligence o di contro-intelligence, attività di analisi comprese, per contrastare il terrorismo internazionale."
(b) EMENDAMENTO RELATIVO AI RAPPORTI SULLE ATTIVITA' SOSPETTE - Il Capitolo 5318(g)(4)(B) del titolo 31, Codice USA, è modificato con l'eliminazione di "o agenzia di supervisione" e l'aggiunta di "agenzia di supervisione, ovvero agenzia di intelligence USA che svolga attività di intelligence o controintelligence, attività di analisi comprese, per contrastare il terrorismo internazionale".
(c) MODIFICA RELATIVA ALLA DISPONIBILITA' DEI RAPPORTI - Il capitolo 5319 del titolo 31 del Codice USA è modificato come segue:
§ 5319. Disponibilità dei rapporti
"Il Ministro del Tesoro metterà le informazioni contenute in un rapporto compilato in conformità con il presente punto, a disposizione delle agenzie, comprese le agenzie di supervisione degli istituti finanziari statali, quelle di intelligence statunitensi o le organizzazioni indipendenti iscritte alla Commissione di vigilanza sulla borsa o la Commissione per gli Scambi di Contratti a Termine Commerciali, su richiesta del responsabile dell'agenzia o dell'organizzazione. Il rapporto sarà disponibile per finalità conformi al presente punto. Il Ministro può chiedere relazioni sull'uso di tali informazioni solo alle agenzie di supervisione degli istituti finanziari statali a fini diversi dalla supervisione, ovvero alle agenzie di intelligence USA. I rapporti e i relativi registri sono tuttavia esenti dalle disposizioni relative alle pubblicazioni, di cui al capitolo 552 del titolo 5."
(d) MODIFICHE RELATIVE ALLE FINALITA' DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI SEGRETO BANCARIO - Il capitolo 21(a) della Legge Federale sulle Assicurazioni per i Depositi Bancari (Codice USA 12, 1829b(a)) è modificato come segue:
"(a) CONCLUSIONI DEL CONGRESSO E DICHIARAZIONE DI INTENTI -
"(1) CONCLUSIONI - Il Congresso ritiene che
"(A) gli archivi aggiornati degli istituti di deposito assicurati sono estremamente utili nelle inchieste o nei procedimenti penali, fiscali e normativi; inoltre, considerando la minaccia alla sicurezza della Nazione posta dagli attentati agli Stati Untiti dell'11 settembre 2001, tali archivi possono essere altresì estremamente utili nello svolgimento di attività di intelligence e controintelligence, attività di analisi comprese, per contrastare il terrorismo interno e internazionale; e
"(B) i microfilm, altre riproduzioni e altre registrazioni di assegni effettuate dagli istituti di deposito assicurati, e i dati tenuti da tali istituti sull'identità dei titolari o delle persone autorizzate ad accedere ai conti accesi presso gli istituti stessi sono stati particolarmente utili nei procedimenti di cui al sotto-paragrafo (A).
"(2) FINALITA' - Con il presente capitolo si intende chiedere agli istituti di deposito assicurati negli USA di tenere tipologie adeguate di archivi, nei casi in cui tali archivi risultino di estrema utilità nelle inchieste o nei procedimenti penali, fiscali e normativi e riconosce che, considerando la minaccia alla sicurezza della Nazione posta dagli attentati agli Stati Untiti dell'11 settembre 2001, tali archivi possono essere altresì estremamente utili nello svolgimento di attività di intelligence e controintelligence, attività di analisi comprese, per contrastare il terrorismo interno e internazionale.".
(e) MODIFICHE RELATIVE ALLE FINALITA' DELLA LEGGE SUL SEGRETO BANCARIO - L’articolo 123(a) della Legge 91-508 (Codice USA 12,1953(a)) è modificato come segue:
"(a) REGOLAMENTI- Qualora il Ministro stabilisca che adeguati archivi e procedure di una banca o un istituto non assicurati, ovvero di chiunque negli Stati Uniti si impegni a svolgere una delle mansioni di cui al punto (b), possano essere di estrema utilità per le indagini o i procedimenti penali, fiscali o normativi e che, considerando la minaccia alla sicurezza della Nazione posta dagli attentati agli Stati Untiti dell'11 settembre 2001, tali archivi possono risultare altresì estremamente utili nello svolgimento di attività di intelligence e controintelligence, attività di analisi comprese, per contrastare il terrorismo interno e internazionale, può rivolgersi loro emanando regolamenti per tale banca, istituto o persona."
(f) MODIFICHE ALLA LEGGE SUL DIRITTO ALLA PRIVACY NEL SETTORE FINANZIARIO - La legge sul diritto alla privacy nel settore finanziario del 1978 è modificata
(1) all'articolo 1112(A) (Codice U.S.A. 12, 1234(a)), con l'aggiunta di "o attività di intelligence e controintelligence, indagini o analisi relative al terrorismo internazionale" dopo "legittima inchiesta di polizia giudiziaria";
(2) all'articolo 1114(a)(1) (12, Codice degli Stati Uniti, 3414(a)(1))
(a) al punto (A), con l'eliminazione di "o" alla fine;
(b) al punto (B), con l'eliminazione del punto alla fine e l'inserimento di "o", e
(c) con l'aggiunta di quanto segue alla fine:
"(C) un ente governativo autorizzato a svolgere indagini, ovvero analisi di intelligence o controintelligence attinenti al terrorismo internazionale, allo scopo di svolgere tali indagini o analisi.", e
(3) all'articolo 1120(a)(2) (12 U.S.C. 3420(a)(2)), con l'inserimento di " o per le finalità autorizzate all'articolo 1112(a)" prima delpunto e virgola alla fine.
(g) EMENDAMENTO ALLA LEGGE SUI RAPPORTI SUI CREDITI
(1) IN GENERALE - La Legge sui Rapporti sui Crediti (15 U.S.C. 1681 et seq.) è modificata
(a) rinominando il secondo dei due articoli contrassegnato come articolo 624 (15 U.S.C. 1681u) (relativo alla denuncia all'FBI per finalità di controintelligence) come articolo 625 e
(b) con l'aggiunta del seguente nuovo articolo alla fine:
"§ 626. Divulgazione di dati ad agenzie governative per finalità di antiterrorismo
"(a) Divulgazione - Fermo restando l'articolo 604 o qualsiasi altra disposizione del presente titolo, un'agenzia di informazioni sui clienti fornirà rapporti sui clienti e tutte le altre informazioni a disposizione sui clienti ad un'agenzia governativa autorizzata a svolgere indagini o attività - ovvero analisi - di intelligence e controintelligence attienti al terrorismo internazionale quando tale agenzia governativa presenta un attestato scritto in cui si certifica che tali informazioni sono necessarie per svolgere l'inchiesta, le attività o l'analisi.
"(b) FORMA DI CERTIFICAZIONE - L'attestato di cui al punto (a) dovrà essere firmato da un funzionario addetto alla supervisione designato dal responsabile di un'agenzia federale, ovvero da un ufficiale dell'agenzia federale la cui nomina deve essere effettuata dal Presidente, previo parere e consenso del Senato.
"(c) RISERVATEZZA - Nessuna agenzia di informazioni sui clienti, né i suoi ufficiali, impiegati o agenti renderanno pubblico o specificheranno nei rapporti sui clienti che un'agenzia governativa ha chiesto o ottenuto l'accesso alle informazioni di cui al punto (a).
"(d) NORMA INTERPRETATIVA - Nulla nel capitolo 625 sarà interpretato come un limite all'autorità del Direttore del Federal Bureau of Investigation, ai sensi del presente capitolo.
"(e) INDENNITA' - Ferme restando tutte le altre disposizioni del presente titolo, ogni agenzia di informazioni sui clienti, ovvero qualsiasi suo agente o impiegato che compili un rapporto su un cliente o renda pubbliche altre informazioni, di cui al presente capitolo, basandosi in buona fede su un'attestazione di un'agenzia governativa, in conformità con le disposizioni del presente capitolo, non ne sarà responsabile nei confronti di alcun soggetto di cui al presente punto, della costituzione di nessuno Stato, né di nessuna legge o regolamento di nessuno Stato o di alcuna suddivisione politica di uno Stato.".
(2) MODIFICHE MATERIALI - La rubrica degli articoli relativi alla Denuncia dei Crediti (15 U.S.C. 1681 et seq.) è modificata
(A) rinominando il secondo dei due punti denominati come capitolo 624 come capitolo 625 e
(B) con l'inserzione, dopo il punto relativo al capitolo 625 (con la nuova denominazione) del seguente nuovo punto:
"626. Divulgazione di dati alle agenzie governative per finalità di antiterrorismo.".
(h) APPLICAZIONE DELLE MODIFICHE- Le modifiche apportate nel presente capitolo si applicheranno ai rapporti compilati o agli archivi tenuti anteriormente o successivamente alla data di promulgazione della presente Legge.

ART. 359 RAPPORTO SU ATTIVITA' SOSPETTE DA PARTE DI SISTEMI BANCARI NON UFFICIALI
(a) DEFINIZIONE DI SOTTOPARAGRAFO - L'Articolo 5312(a)(2)(R) del titolo 31, Codice USA, è modificato come segue:
"(R) chiunque sia autorizzato ad inviare denaro o trasferisca fondi per affari, compreso chiunque, avvalendosi di un sistema informale, trasferisca denaro per affari, ovvero un gruppo di persone che agevoli il trasferimento di denaro all'interno o all'estero al di fuori del sitema di istituti finanziari convenzionale,"
(b) TRASFERIMENTO DI DENARO - L'articolo 5330(d)(1)(A) del titolo 31, Codice USA, è modificato con l'inserimento di quanto segue prima del punto e virgola: "(R) chiunque trasferisca denaro o fondi, compreso chiunque, avvalendosi di un sistema non ufficiale, trasferisca denaro, ovvero un gruppo di persone che agevoli il trasferimento di denaro all'interno o all'estero al di fuori del sitema di istituti finanziari convenzionale,"
(c) APPLICABILITA' DELLE NORME - L'articolo 5318 del titolo 31, Codice USA, modificato dal presente titolo, è modificato con l'aggiunta di quanto segue alla fine:
(1) APPLICABILITA' DELLE NORME. Le norme emanante in conformità con l'autorizzazione di cui al articolo 21 della Legge federale sulle assicurazioni per i depositi (12 U.S.C. 1829b) si applicherà, oltre che a tutti gli altri istituti finanziari a cui si applicano tali norme, a tutti coloro che, per affari, effettueranno trasferimenti di fondi, compresi coloro che, per affari, effettuano trasferimenti di denaro avvalendosi di sistemi non ufficiali, ovvero gruppi di persone che, agevolano il trasferimento di denaro all'interno o all'estero al di fuori del sistema degli istituti finanziari convenzionale.".
(d) RAPPORTO - Non oltre 1 anno dalla data di promulgazione della presente Legge, il Ministro del Tesoro riferirà al Congresso circa la necessità di emanare ulteriore legislazione relativa a persone che, per affari, effettuano trasferimenti di denaro avvalendosi di sistemi informali, ovvero a gruppi che, per affari, favoriscono il trasferimento di denaro all'interno o all'estero al di fuori del circuito degli istituti finanziari convenzionale, contrastare il riciclaggio di denaro ed i controlli normativi relativi a movimenti di denaro e sistemi bancari non ufficiali, ed indicherà se la soglia per la compilazione di rapporti su attività sospette di cui all'articolo 5318(g) del titolo 31 del Codice USA debba essere abbassata quando si tratti di tali sistemi.

ART. 360. ESERCIZIO DEI POTERI DA PARTE DEI DIRETTORI ESECUTIVI DEGLI STATI UNITI
(a) AZIONE DEL PRESIDENTE. - Se il Presidente verifica che un determinato Paese straniero ha intrapreso o è impegnato ad intraprendere azioni che contribuiscono all'impegno degli Stati Uniti nel reagire, dissuadere o impedire atti di terrorismo internazionale, il Ministro, compatibilmente con altre disposizioni di legge applicabili, ha facoltà di disporre che il Dirigente della sede statunitense di ciascun istituto finanziario internazionale utilizzi il proprio diritto di voto e di parola per appoggiare qualunque prestito o altro impiego dei fondi dei rispettivi istituti per detto Paese, o per qualunque altra entità pubblica o privata di quel Paese.
(b) USO DEL DIRITTO DI VOTO E DI PAROLA - Il Ministro ha la facoltà di disporre che il Dirigente della sede statunitense di ciascun istituto finanziario internazionale utilizzi in maniera incisiva il proprio diritto di voto e di parola per richiedere una revisione delle somme erogate a tali istituti al fine di assicurarsi che nessun finanziamento venga pagato a persone che commettono, minacciano di commettere o appoggiano il terrorismo.
(c) DEFINIZIONE - Ai fini del presente articolo, il termine "istituto finanziario internazionale" indica un istituto così come descritto nell'Art. 1701(c)(2) della Legge sugli Istituti Finanziari Internazionali (22 U.S.C. 262r(c)(2)).
Art. 361 GRUPPO ANTI-CRIMINALITÀ FINANZIARIA
(a) IN GENERALE - Il sottocapitolo I del Capitolo 3 del Titolo 31 del Codice degli Stati Uniti è modificato mediante:
(1) ridifinizione dell'Art. 310 nell'Art. 311;
(2) inserimento dopo l'Art. 309 del seguente nuovo articolo:
"§ 310. Gruppo Anti-Criminalità Finanziaria
"(a) IN GENERALE - Il Gruppo Anti-Criminalità Finanziaria, istituito per decreto del Ministro del Tesoro (Decreto del Tesoro n. 105-08, nel presente articolo indicato come "FinCEN") il 25 aprile 1990, sarà un ufficio all'interno del Dipartimento del Tesoro.
"(b) DIRETTORE. -
"(1) NOMINA - Il Capo del FinCEN sarà il Direttore, nominato dal Ministro del Tesoro.
"(2) DOVERI E POTERI - I doveri ed i poteri del Direttore sono i seguenti:
"(A) Fornire consigli e raccomandazioni su questioni relative a notizie di intelligence finanziaria, attività criminali finanziarie ed altre attività finanziarie al Sottosegretario al Tesoro per le Attività di Polizia Giudiziaria per i Reati finanziari.
"(B) Gestire un servizio a livello governativo che consenta l'accesso, conformemente alle prescrizioni legali applicabili, a:
"(i) Informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro, comprese quelle relative alle segnalazioni previste dal sottocapitolo II, Capitolo 53, del presente Titolo (come le segnalazioni su transazioni di denaro contante, transazioni e rapporti gestiti da organismi finanziari internazionali, transazioni di valuta straniera, esportazione e importazione di strumenti monetari e attività sospette), capitolo 2, titolo I della Legge 91-508, e art. 21 della Legge Federale di Assicurazione dei Depositi.
"(ii) Informazioni riguardanti flussi di valuta nazionale ed internazionale.
"(iii) Altri archivi e dati conservati da altri organismi federali, statali, locali e stranieri, compresi gli archivi finanziari e di altro tipo creati in casi specifici.
"(iv) Altre informazioni disponibili a livello pubblico e privato.
"(C) Analizzare e divulgare i dati disponibili conformemente con le prescrizioni legali applicabili e con le politiche e le linee guida stabilite dal Ministro del Tesoro e dal Sottosegretario al Tesoro per le Attività di Polizia Giudiziaria per i Reati finanziari al fine di:
"(i) segnalare l'eventuale attività criminale alle competenti delle Forze di Polizia federali, statali, locali e straniere;
"(ii) coadiuvare le indagini e le azioni penali finanziarie in corso, compresi i procedimenti civili e penali per reati fiscali ed i procedimenti di confisca;
"(iii) segnalare possibili casi di inosservanza del sottocapitolo II, capitolo 53, del presente titolo, del capitolo 2 del titolo I della Legge 91-508, e dell'art. 21 della Legge Federale di Assicurazione dei Depositi agli organismi federali responsabili per legge di far rispettare tali disposizioni e ai competenti organismi federali di controllo;
"(iv) valutare e raccomandare l'eventuale impiego di obblighi speciali di segnalazione valutaria ai sensi dell'art. 5326;
"(v) individuare tendenze e metodi emergenti nell'ambito del riciclaggio di denaro e di altri reati finanziari;
"(vi) coadiuvare le attività di intelligence o di contro-intelligence, compresa l'analisi, come tutela contro il terrorismo internazionale;
"(vii) coadiuvare le iniziative del Governo contro il riciclaggio di denaro.
"(D) Costituire e gestire un centro di comunicazioni per i reati finanziari per fornire alle autorità di polizia informazioni di intelligence sulle indagini e sulle operazioni sotto copertura in preparazione o in corso.
"(E) Fornire servizi di ricerca, analisi ed informazione agli istituti finanziari, ai competenti organismi federali di controllo degli istituti finanziari e alle competenti autorità di polizia federali, statali, locali e straniere, conformemente con le politiche e le linee guida stabilite dal Ministro del Tesoro e dal Sottosegretario al Tesoro per le Attività di Polizia Giudiziaria per i Reati finanziari, al fine di individuare, prevenire e perseguire il terrorismo, il crimine organizzato, il riciclaggio di denaro ed altri reati finanziari.
"(F) Coadiuvare le Forze di Polizia federali, statali, locali e straniere e le autorità di controllo nel combattere l'impiego di reti informali e non bancarie e dei meccanismi fondati sui sistemi di pagamento e scambio che permettono il trasferimento di fondi o di strumenti equivalenti senza alcuna registrazione e alcuna conformità con le leggi penali e fiscali.
"(G) Fornire supporto informatico ed informativo, nonché l'analisi dei dati, al Ministro del Tesoro per rintracciare e controllare i patrimoni stranieri.
"(H) Coordinarsi con le unità di intelligence finanziaria di altri Paesi in merito ad iniziative volte a contrastare il terrorismo ed il riciclaggio di denaro o attività simili.
"(I) Applicare le prescrizioni previste dal sottocapitolo II del capitolo 53, del presente titolo, del capitolo 2 del titolo I della Legge 91-508, e dell'art. 21 della Legge Federale di Assicurazione dei Depositi nei limiti dell'autorità delegata dal Ministro del Tesoro.
"(J) Altri diritti e doveri che il Ministro del Tesoro ha facoltà di delegare o stabilire.
"(c) PRESCRIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO E ALL'USO DI BANCHE DATI - Il Ministro del Tesoro stabilirà e manterrà procedure operative per quanto riguarda il servizio di accesso ai dati a livello governativo ed il centro comunicazioni per i reati finanziari gestito dal FinCEN, il quale assicura:
"(1) la trasmissione coordinata ed efficace di informazioni, l'inserimento di informazioni, o la rimozione di informazioni dal sistema di gestione dei dati gestito dal FinCEN, compreso:
"(A) l'inoltro delle segnalazioni tramite Internet o altre reti sicure, quando possibile;
"(B) la catalogazione di informazioni in maniera tale da facilitare il rapido reperimento di dati significativi da parte del personale delle Forze di polizia;
"(C) una procedura che consenta un tempestivo esame iniziale delle relazioni riguardanti attività sospette e altri rapporti, o altri strumenti che il Ministro ha facoltà di fornire per identificare quelle informazioni che richiedono un'azione immediata;
"(2) ai sensi dell'art. 552a, titolo 5, e della Legge sul Diritto alla Privacy Finanziaria del 1978, le indicazioni e i criteri idonei per stabilire:
"(A) chi debba essere autorizzato ad accedere alle informazioni custodite dal FinCEN;
"(B) che tipo di limiti debbano essere imposti all'uso di tali informazioni;
"(C) in che modo le informazioni relative alle attività o alle relazioni che riguardano o sono strettamente collegate all'esercizio dei diritti costituzionali debbano essere escluse dal sistema di gestione dei dati.
"(d) AUTORIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI - Viene autorizzato lo stanziamento di fondi per il FinCEN nella misura ritenuta necessaria per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005."
(b) OSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE - Il Ministro del Tesoro studierà i metodi per migliorare l'osservanza dell'obbligo di segnalazione previsto dall'art. 5314, titolo 31, codice degli Stati Uniti, e sottoporrà al Congresso una relazione in merito a tale studio entro la fine del semestre successivo alla data di promulgazione della presente Legge e la fine di ogni anno successivo. La relazione iniziale conterrà i dati storici sull'osservanza di detti obblighi di segnalazione.
(c) MODIFICA FORMALE - La rubrica degli articoli del sottocapitolo I, capitolo 3, titolo 31, codice degli Stati Uniti, è modificata:
(1) ridefinendo il punto relativo all'art. 310 come art. 311;
(2) inserendo dopo l'art. 309 il seguente nuovo punto:
"310. Gruppo Anti-Criminalità Finanziaria."

ART. 362. COSTITUZIONE DI UN SISTEMA AD ALTA SICUREZZA
(a) IN GENERALE - Il Ministro costituirà una rete protetta nell'ambito del Gruppo Anti-Criminalità Finanziaria che:
(1) consenta agli istituti finanziari di inoltrare segnalazioni ai sensi del sottocapitolo II o III del capitolo 53 del titolo 31, codice degli Stati Uniti, del capitolo 2 della Legge 91-508, o dell'art. 21 della Legge Federale di Assicurazione dei Depositi tramite la rete protetta;
(2) fornisca agli istituti finanziari segnali d'allarme ed altre informazioni in merito ad attività sospette che richiedono un esame immediato e più approfondito.
(b) AVVIO RAPIDO - Il Ministro dovrà adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare che la rete protetta prevista dal comma (a) sia pienamente operativa prima della fine del periodo di 9 mesi a partire dalla data di promulgazione della presente Legge.

ART. 363. INASPRIMENTO DELLE SANZIONI CIVILI E PENALI PER IL REATO DI RICICLAGGIO
(a) SANZIONI CIVILI - L'art. 5321(a), titolo 31, codice degli Stati Uniti, è modificato aggiungendo alla fine il seguente:
"(7) SANZIONI PER REATI DI RICICLAGGIO INTERNAZIONALE - Il Ministro ha la facoltà di imporre una sanzione civile pecuniaria pari e non inferiore a due volte la somma della transazione, ma non superiore a 1.000.000 di dollari, a qualunque istituto od organismo finanziario che violi le disposizioni del comma (i) o (j) dell'art. 5318 o qualsiasi misura particolare ai sensi dell'art. 5318A."
(b) SANZIONI PENALI - L'art. 5322, titolo 31, codice degli Stati Uniti, è modificato aggiungendo alla fine il seguente:
"(d) Un istituto od organismo finanziario che violi le disposizioni del comma (i) o (j) dell'art. 5318, o le misure particolari previste dall'art. 5318A, o qualsiasi regolamento ai sensi del comma (i) o (j) dell'art. 5318 o dell'art. 5318A pagherà una sanzione pecuniaria pari e non inferiore a due volte la somma della transazione, ma non superiore a 1.000.000 di dollari.

ART. 364. CONFERIMENTO DEL POTERE DI TUTELARE LE STRUTTURE DELLA FEDERAL RESERVE
L'art. 11 della Legge sulla Federal Reserve (12, Codice degli Stati Uniti 248) è modificato aggiungendo alla fine il seguente:
(q) CONFERIMENTO DEL POTERE DI TUTELARE LE STRUTTURE DELLA FEDERAL RESERVE
"(1) A prescindere da ogni altra disposizione di legge, per autorizzare il personale ad agire in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria per proteggere e tutelare gli immobili, i terreni, le proprietà, il personale, compresi i membri del Consiglio o di qualunque banca della Federal Reserve, nonché le operazioni effettuate da o per conto del Consiglio o di una banca della riserva.
"(2) Il Consiglio ha facoltà, subordinatamente alle disposizioni del paragrafo (5), di delegare l'autorità a una delle banche della Federal Reserve per autorizzare il personale ad agire in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria al fine di proteggere e tutelare gli immobili, i terreni, le proprietà, il personale e le operazioni effettuate da o per conto della banca.
"(3) Gli ufficiali di polizia giudiziaria designati o autorizzati dal Consiglio o da una banca della riserva ai sensi del paragrafo (1) o (2) sono autorizzati, quando sono in servizio, a detenere armi e ad effettuare arresti senza mandato per qualsiasi reato contro gli Stati Uniti commesso in loro presenza o per qualsiasi grave reato riconosciuto tale dalle leggi degli Stati Uniti commesso o in atto all'interno dei terreni e degli edifici del Consiglio o di una banca della riserva qualora essi abbiano motivi fondati per ritenere che la persona da arrestare abbia commesso o stia commettendo tale reato grave. Tali ufficiali avranno accesso alle informazioni di polizia giudiziaria eventualmente necessarie per la tutela della proprietà o del personale del Consiglio o di una banca della riserva.
"(4) Ai fini del presente comma, il termine "ufficiali di polizia giudiziaria" indica il personale che ha completato una formazione di polizia ed è autorizzato a detenere armi e ad effettuare arresti ai sensi del presente comma.
"(5) I poteri di polizia giudiziaria previsti dal presente comma possono essere esercitati solo in conformità con le disposizioni previste dal Consiglio ed approvate dall'Attorney General.

ART. 365. RAPPORTO SULLA MONETA O VALUTA RICEVUTA IN TRANSAZIONI COMMERCIALI O D'AFFARI NON FINANZIARIE
(a) OBBLIGO DI SEGNALAZIONE - Il sottocapitolo II, capitolo 53 del titolo 31, codice degli Stati Uniti, è modificato aggiungendo alla fine il seguente nuovo articolo:
"§5331. Segnalazioni relative alla moneta o valuta ricevuta in transazioni commerciali o d'affari non finanziarie
"(a) RICEVIMENTO DI MONETA O VALUTA PER UN VALORE SUPERIORE AI 10.000 $. -Chiunque -
"(1) sia impegnato in una transazione commerciale o d'affari; e
"(2) nel corso di tale transazione commerciale o d'affari riceva più di 10.000 $ in moneta o valuta in 1 transazione (o in 2 o più transazioni collegate), dovrà inoltrare una segnalazione così come descritta nel comma (b) concernente tale transazione (o transazione ad essa collegata) al Gruppo Anti-Criminalità Finanziaria nei tempi e nei modi che il Ministro ha la facoltà di stabilire con regolamento.
"(b) FORMA E MODALITA' DELLE SEGNALAZIONI - In questo comma una segnalazione viene definita tale se:
"(1) è nella forma prescritta dal Ministro;
"(2) contiene -
"(A) nome, indirizzo e altre informazioni identificative che il Ministro possa richiedere circa la persona da cui sono state ricevute le monete o le valute;
"(B) l'ammontare delle monete o della valuta ricevute;
"(C) la data e la natura della transazione; e
"(D) altre informazioni prescritte dal Ministro quali l'identificazione della persona che inoltra la segnalazione.
"(c) ECCEZIONI. -
"(1) IMPORTI RICEVUTI DA ISTITUTI FINANZIARI. - Il comma (a) non riguarderà le somme ricevute nell'ambito di una transazione che rientri nelle previsioni dell'art. 5313 e delle norme da esso stabilite.
"(2) TRANSAZIONI CHE SI SVOLGONO FUORI DAGLI STATI UNITI - A parte quanto previsto dalle norme stabilite dal Ministro, il comma (a) non si applica ad alcuna transazione interamente svolta fuori dagli Stati Uniti.
"(d) VALUTA COMPRENDE VALUTA STRANIERA E TALUNI STRUMENTI MONETARI. -
"(1) IN GENERALE. Ai fini del presente articolo, il termine 'valuta' comprende -
"(A) valuta straniera; e
"(B) in base a quanto sancito dai regolamenti stabiliti dal Ministro, qualsiasi strumento monetario (al portatore o no) con un importo nominale non superiore ai 10.000 $.
"(2) AMBITO DI APPLICAZIONE - il paragrafo (1)(B) non si applicherà agli assegni emessi sul conto del traente di un istituto finanziario cui fanno riferimento i sottoparagrafi (A), (B), (C), (D), (E), (F), (G), (J), (K), ( R) o (S) dell'art. 5312 (a)(2)".
(b) DIVIETO DI TRANSAZIONI FRAZIONATE. -
(1) IN GENERALE. L'art. 5324, titolo 31, codice degli Stati Uniti, è modificato -
(A) ridefinendo i commi (b) e (c) rispettivamente (c) e (d); e
(B) inserendo dopo il comma (a) il seguente nuovo comma:
"(b) TRANSAZIONI IN MONETA E VALUTA NAZIONALI CHE COMPRENDONO TRANSAZIONI COMMERCIALI O D'AFFARI NON FINANZIARIE - Nessun individuo potrà al fine di eludere l'obbligo di segnalazione previsto dall'art. 5333 o qualsiasi altra norma prescritta da tale articolo -
"(1) indurre o tentare di indurre un operatore commerciale o d'affari non finanziario a non inoltrare una segnalazione ai sensi dell'art. 5333 o di qualsiasi altra normativa prescritta da tale articolo;
"(2) indurre o tentare di indurre un operatore commerciale o d'affari non finanziario a inoltrare una segnalazione, ai sensi dell'art. 5333 o di qualsiasi altra norma prescritta da tale articolo, che contenga un'omissione materiale o una dichiarazione falsa; o
"(3) frazionare o aiutare a frazionare, o tentare di frazionare o di aiutare a frazionare, qualsiasi transazione con 1 o più operatori commerciali o d'affari non finanziari".
(2) MODIFICHE TECNICHE E DI CONFORMITA'
(A) Il titolo del comma (a) dell'art. 5324, titolo 31, codice degli Stati Uniti, è modificato inserendo "COMPRENDENTE ISTITUTI FINANZIARI" dopo "TRANSAZIONI".
(B) L'articolo 5317(c), titolo 31, codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando "5324(b)" e inserendo "5324(c)".
(c) DEFINIZIONE DI COMMERCIO O AFFARE NON FINANZIARIO
(1) IN GENERALE. - L'articolo 5312(a), titolo 31, codice degli Stati Uniti, è modificato -
(A) ridefinendo i paragrafi (4) e (5) rispettivamente paragrafi (5) e (6); e
(B) inserendo dopo il paragrafo (3) il seguente nuovo paragrafo:
"(4) COMMERCIO O AFFARE NON FINANZIARIO - Il termine "commercio o affare non finanziario" indica qualunque attività commerciale o d'affari diversa da quelle operate da un istituto finanziario che sia soggetto agli obblighi di segnalazione previsti dall'art. 5313 e alle disposizioni prescritte da tale articolo".
(2) MODIFICHE TESTUALI E DI CONFORMITA'. -
(A) L'articolo 5312 (a)(3)(C), titolo 31, codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando "articolo 5316", e inserendo "articoli 5333 e 5316,".
(B) I comma da (a) a (f) dell'art. 5318, titolo 31, codice degli Stati Uniti e gli articoli 5321, 5326, e 5328 di tale Titolo sono modificati -
(i) inserendo "o attività commerciali o d'affari non finanziario" dopo "istituto finanziario" ogni qual volta compaia tale termine; e
(ii) inserendo "o attività commerciali o d'affari non finanziari" dopo "istituti finanziari" ogni qual volta compaia tale termine.
(c) MODIFICA FORMALE - La rubrica degli articoli del titolo 31, capitolo 53, codice degli Stati Uniti, è modificata inserendo dopo l'art. 5332 (così come aggiunto dall'art. 112 di questo titolo) il seguente nuovo articolo:
"§5331. Segnalazione relativa alla moneta o valuta ricevuta nell'ambito di operazioni commerciali o d'affari non finanziarie".
(f) REGOLAMENTI. - I regolamenti che secondo il Ministro sono necessari per l'attuazione del presente articolo saranno pubblicati in forma definitiva prima della scadenza del semestre che ha inizio con la data di promulgazione della presente Legge.

Art. 366. USO EFFICACE DEL SISTEMA DI RENDICONTAZIONE SULLE TRANSAZIONI IN VALUTA
(a) CONSTATAZIONI - Il Congresso rileva quanto segue:
(1) Il Congresso ha introdotto gli attuali obblighi di segnalazione sulle transazioni in valuta nel 1970 in quanto li ha ritenuti estremamente utili per le indagini e i procedimenti penali, fiscali e regolamentari; negli anni successivi all'introduzione di tali obblighi l'utilità delle segnalazioni è costantemente aumentata.
(2) Nel 1994, in risposta alle denunce e alle testimonianze che attestavano come un numero eccessivo di segnalazioni valutarie interferiva con l'efficace svolgimento delle attività di Polizia, il Congresso ha modificato le eccezioni relative all'obbligatorietà delle segnalazioni sulle transazioni valutarie stabilendo
(A) eccezioni obbligatorie per talune segnalazioni di scarsa utilità ai fini delle attività di Polizia, quali i trasferimenti di contanti tra istituti depositari e depositi in denaro liquido da parte di organismi governativi; e
(B) l'autorità discrezionale del Ministro del Tesoro di prevedere eccezioni, sulla base di criteri e linee guida da egli stesso stabilite, per gli istituti finanziari per quanto attiene a clienti d'affari abituali titolari di conti presso un istituto dove vengono frequentemente effettuati depositi di denaro in contanti.
(3) Oggi è dimostrato che taluni istituti finanziari non stanno utilizzando il sistema delle eccezioni o stanno inoltrando segnalazioni anche in presenza di una situazione di eccezione, con il risultato che il volume delle segnalazioni sulle transazioni valutarie sta nuovamente ostacolando lo svolgimento efficace delle attività di Polizia.
(b) STUDIO E RELAZIONE -
(1) RICHIESTA DI STUDIO. - Il Ministro effettuerà uno studio -
(A) sulla possibile estensione del sistema di eccezioni di legge sancito dall'art. 5313, titolo 31, codice degli Stati Uniti; e
(B) sui metodi per migliorare l'utilizzo da parte degli istituti finanziari delle eccezioni di legge come modo per ridurre l'invio di segnalazioni sulle transazioni valutarie che hanno un valore scarso o nullo ai fini dell'attività di Polizia, compresi i miglioramenti dei sistemi adottati presso gli istituti finanziari per una regolare revisione delle procedure di eccezione impiegate all'interno delle istituzioni e per la formazione del personale quanto al loro impiego effettivo.
(2) RICHIESTA DI RELAZIONE. - Il Ministro del Tesoro presenterà una relazione al Congresso prima della fine del periodo di 1 anno a partire dalla data della promulgazione della presente Legge contenente gli accertamenti e le rilevazioni e le conclusioni del Ministro pertinenti allo studio richiesto ai sensi del comma (a), e le raccomandazioni per un intervento legislativo o amministrativo così come verrà considerato opportuno dal Ministro.

Sottotitolo C - Reati valutari e tutele
Art. 371. CONTRABBANDO DI INGENTI SOMME IN CONTANTI DA E NEGLI STATI UNITI
(a) CONSTATAZIONI - Il Congresso rileva quanto segue:
(1) L'efficace applicazione degli obblighi di segnalazione valutaria ai sensi del sottocapitolo II, capitolo 53, titolo 31, codice degli Stati Uniti, e dei regolamenti prescritti, dal presente sottocapitolo, ha costretto trafficanti di droga e altri criminali implicati in attività d'affari condotte con denaro in contanti ad evitare il ricorso ai tradizionali istituti finanziari.
(2) Nel tentativo di evitare il ricorso a istituti finanziari tradizionali, trafficanti di droga e altri criminali sono costretti a trasferire in blocco ingenti quantità di valuta verso e attraverso aeroporti, valichi di frontiera, e altri porti di ingresso dove la valuta può essere contrabbandata fuori dagli Stati Uniti e depositata presso un istituto finanziario estero o venduta sul mercato nero.
(3) Il trasporto e il contrabbando di importanti partite di contanti potrebbe attualmente costituire la forma più comune di riciclaggio, e il movimento di ingenti somme di denaro in contanti è uno degli indicatori più attendibili di traffico di droga, terrorismo, riciclaggio di denaro, estorsioni, evasione fiscale e reati simili.
(4) Il trasporto intenzionale verso o fuori gli Stati Uniti di ingenti quantità di valuta o di strumenti monetari con modalità finalizzate ad aggirare le norme sulle segnalazioni obbligatorie del sottocapitolo II, capitolo 53, titolo 31, codice degli Stati Uniti, è equivalente al contrabbando di merci e provoca lo stesso danno.
(5) L'arresto e l'azione penale nei confronti dei trafficanti di partite di contanti sono fasi importanti dell'attività di Polizia tesa a bloccare il riciclaggio dei proventi criminali ma poiché i corrieri che tentano di contrabbandare contanti fuori dagli Stati Uniti sono tipicamente elementi di basso livello di importanti organizzazioni criminali gli stessi sono facilmente sostituibili. Ne consegue che soltanto la confisca delle partite di contanti può efficacemente interrompere il ciclo di attività criminali di cui il loro steso riciclaggio costituisce un aspetto cruciale.
(6) Le attuali sanzioni previste per la violazione degli obblighi di segnalazione valutaria non costituiscono un deterrente sufficiente per impedire il riciclaggio dei proventi criminosi. In particolare, nei casi ove l'unica violazione criminale ai sensi dell'attuale legislazione è un reato inerente all'attività di segnalazione, la legge non prevede, così come sarebbe opportuno, la confisca della valuta contrabbandata. Viceversa se il contrabbando di ingenti partite di contanti fosse di per sé un reato, gli stessi contanti potrebbero essere confiscati in quanto corpus delicti del reato di contrabbando.
(b) FINALITÀ. - Le finalità di quest'articolo sono:
(1) definire reato l'attività di contrabbando di ingenti somme di denaro;
(2) autorizzare il sequestro di qualsiasi denaro in contante o strumento del reato di contrabbando; e
(3) mettere in luce la gravità dell'attività di contrabbando di ingenti somme di denaro.
(c) INTRODUZIONE DEL REATO DI CONTRABBANDO DI INGENTI SOMME DI DENARO. - Il sottocapitolo II, capitolo 53, titolo 31, codice degli Stati Uniti, è modificato aggiungendo alla fine quanto segue:
§5332. Contrabbando di ingenti somme di denaro verso e fuori gli Stati Uniti
"(a) REATO PENALE
"(1) IN GENERALE - Chiunque, con l'intenzione di eludere un obbligo di segnalazione valutaria ai sensi dell'art. 5316, nasconda consapevolmente più di 10.000 $ in valuta o altri strumenti monetari sulla sua persona o in qualsiasi altro mezzo di trasporto, bagaglio, merce o altro contenitore e trasporti o trasferisca, o tenti di trasferire o di trasportare, tale valuta o strumento monetario da un luogo all'interno degli Stati Uniti ad un luogo al di fuori degli Stati Uniti, o da un luogo fuori gli Stati Uniti ad un luogo all'interno degli Stati Uniti, sarà colpevole del reato di contrabbando di valuta e punibile ai sensi del comma (b).
"(2) OCCULTAMENTO SULLA PERSONA. - Ai fini del presente articolo, l'occultamento di valuta addosso a una persona comprende l'occultamento all'interno di un qualsiasi indumento indossato dall'individuo o in qualsiasi bagaglio, zaino o altro contenitore indossato o trasportato da tale individuo.
"(b) SANZIONE.-
"(1) DURATA DELLA RECLUSIONE. - Una persona condannata per reato di contrabbando di valuta ai sensi del comma (a) o di associazione per delinquere tesa alla commissione di tale reato, sarà soggetta a un provvedimento di reclusione non superiore ai 5 anni.
"(2) CONFISCA. - Inoltre, la Corte, nel pronunciare una condanna ai sensi del paragrafo (1), ordinerà la cessione agli Stati Uniti da parte dell'imputato di qualsiasi bene mobile o immobile, associato al reato, e di qualsiasi proprietà ad esso riconducibile, oggetto del comma (d) di questo articolo.
"(3) PROCEDURA. - Il sequestro, il vincolamento e la confisca di beni ai sensi del presente articolo saranno regolati dall'art. 413 della Legge sulle Sostanze Controllate.
"(4) SANZIONE PECUNIARIA - Se il bene oggetto di confisca ai sensi del paragrafo (2) non è disponibile e l'imputato non ha sufficienti beni sostitutivi che possano essere confiscati ai sensi dell'art. 413(p) della Legge sulle Sostanze Controllate, la Corte decreterà una sanzione pecuniaria nei confronti dell'imputato per un ammontare pari al valore di quanto verrebbe sottoposto a confisca.
"(c) CONFISCA CIVILE. -
"(1) IN GENERALE. - Qualsiasi bene associato alla violazione del comma (a), o ad una associazione per delinquere per commettere tale violazione, e qualsiasi proprietà riconducibile a tale violazione, o associazione per delinquere, possono essere sequestrati e, ai sensi del comma (d) del presente articolo, confiscati dagli Stati Uniti.
"(2) PROCEDURA. Il sequestro e la confisca saranno regolati dalle stesse procedure che regolano le confische civili nei casi di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 981(a)(1)(A), titolo 18, codice degli Stati Uniti.
"(3) TRATTAMENTO DI TALUNE PROPRIETA' IN QUANTO ASSOCIATE AL REATO. Ai fini di questo comma e del comma (b), qualsiasi valuta o altro strumento monetario occultati, o che si tenta di occultare, in violazione del comma (a), o nell'ambito di un'associazione per delinquere tesa a commettere tale violazione, qualsiasi oggetto, contenitore o mezzo di trasporto utilizzato o che si intendeva utilizzare per nascondere o trasportare la valuta o altri strumenti monetari e qualsiasi altra proprietà utilizzata, o che si intendeva utilizzare, per realizzare il reato, sarà considerato bene associato al reato".
(c) MODIFICA FORMALE - La rubrica del titolo 31, capitolo 53, sottocapitolo II, codice degli Stati Uniti, è modificata inserendo dopo l'art. 5331 (così come aggiunto dalla presente Legge) il seguente nuovo articolo:
"5332 Contrabbando di ingenti somme di denaro dentro e fuori gli Stati Uniti".

ART. 372. CONFISCA NEI CASI DI SEGNALAZIONE IN MATERIA VALUTARIA
(a) IN GENERALE. Il comma (c) dell'art. 5317, titolo 31, codice degli Stati Uniti è modificato nel seguente modo:
"(c) CONFISCA
"(1) CONFISCA PENALE. -
"(A) IN GENERALE. - La Corte, nel pronunciare una condanna relativamente a qualsiasi violazione degli articoli 5313, 5316 o 5324 del presente titolo, o qualsiasi associazione per delinquere finalizzata a commettere tale violazione, ordinerà la confisca all'imputato di qualsiasi bene mobile o immobile, associato al reato, e di qualsiasi proprietà ad esso riconducibile.
"(B) PROCEDURA. - Le confische ai sensi del presente paragrafo saranno regolate dalle procedure stabilite dall'art. 413 della Legge sulle Sostanze Controllate.
"(2) CONFISCA CIVILE. - Qualsiasi proprietà associata alla violazione dell'articolo 53l3, 5316 o 5324 del presente titolo comma (a), o a qualsiasi associazione per delinquere per commettere una di tali violazioni, e qualsiasi proprietà riconducibile a tale violazione o associazione a delinquere, possono essere sequestrate e confiscate dagli Stati Uniti, in conformità con le procedure che regolano le confische civili nei casi di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 981(a)(1)(A), titolo 18, codice degli Stati Uniti".
(b) MODIFICHE DI CONFORMITA'. -
(1) L'art. 981(a)(1)(A), titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato:
(A) eliminando "dell'art. 5313(a) o 5324(a) del titolo 31, o"; e
(B) eliminando "Comunque" e tutto ciò che segue fino alla fine del sottoparagrafo.
(2) L'art. 982(a)(1), titolo 18, del codice degli Stati Uniti, è modificato -
(A) eliminando "dell'art. 5313(a) o 5324(a) del titolo 31, o"; e
(B) eliminando "Comunque" e tutto ciò che segue fino alla fine del sottoparagrafo.

ART. 373. IMPRESE DEDITE A TRASFERIMENTI ILLECITI DI DENARO
(a) OBBLIGO DI CONSAPEVOLEZZA DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1960 - L'art. 1960, titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato nel seguente modo:
"§ 1960. Divieto di attività abusive di trasferimento di denaro
"(a) Chiunque consapevolmente conduca, controlli, gestisca, sovrintenda, diriga o sia proprietario, in tutto o in parte, di un'attività abusiva di trasferimento di denaro sarà multato conformemente al presente titolo o sottoposto a una reclusione di non oltre 5 anni, o soggetto a entrambe le sanzioni.
"(b) Così come utilizzato nel presente articolo -
"(1) il termine "attività abusiva di trasferimento di denaro" significa un'attività di trasferimento di denaro che interferisce in qualsiasi modo o grado sul commercio interstatale o estero e -
"(A) sia condotta senza idonea autorizzazione per la trasmissione di denaro in uno Stato dove tale operazione è punita come infrazione o reato grave dalla legislazione dello Stato, sia che il imputato fosse consapevole o meno della necessità di un'autorizzazione per condurre tale attività o che tale attività fosse punibile in tal modo;
"(B) non adempia agli obblighi di iscrizione al registro delle imprese dedite all'attività di trasmissione di denaro ai sensi dell'art. 5330, titolo 31, codice degli Stati Uniti, o dei regolamenti prescritti da tale articolo; o
"(C) oltrimenti comprenda il trasporto o la trasmissione di fondi che l'imputato sappia essere provento di un reato penale o che sono finalizzati ad essere utilizzati per promuovere o sostenere attività illegali;
"(2) il termine "trasmissione di denaro" comprende il trasferimento di fondi per conto del pubblico con ogni e qualsiasi mezzo tra cui, ma non solo, i trasferimenti all'interno di questo paese, o verso luoghi all'estero, mediante vaglia, assegno, tratte, fax o corriere; e
"(3) il temine 'Stato' indica qualsiasi Stato degli Stati Uniti, il Distretto della Columbia, le Isole Marianne Settentrionali e qualsiasi Commonwealth, territorio o possedimento degli Stati Uniti".
(b) SEQUESTRO DI FONDI TRASMESSI ILLEGALMENTE. - L'art. 981(a)(1)(A), titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando "o 1957" e inserendo ", 1957 o 1960".
(c) MODIFICA FORMALE - La rubrica del titolo 18, capitolo 95, codice degli Stati Uniti, è modificata nel punto concernente l'art. 1960 eliminando "illegale" e inserendo "abusivo".

ART. 374 CONTRAFFAZIONE DI VALUTA E OBBLIGAZIONI NAZIONALI
(a) ATTIVITA' DI CONTRAFFAZIONE COMMESSE FUORI DAGLI STATI UNITI. - L'art. 470, titolo 18, codice degli Stati Uniti è modificato -
(1) nel paragrafo (2), inserendo "immagine analogica, digitale o elettronica," dopo "lastra, pietra,"; e
(2) cancellando "sarà multato ai sensi del presente titolo, sottoposto a una reclusione di non oltre 20 anni, o soggetto a entrambe le sanzioni" e inserendo "sarà punito così come è previsto per analoghi reati nell'ambito degli Stati Uniti".
(b) OBBLIGAZIONI O TITOLI DEGLI STATI UNITI. - L'art. 471, titolo 18, codice degli Stati Uniti è modificato eliminando "quindici anni" e inserendo "20 anni".
(c) IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI CONTRAFFATTI. - L'art. 472, titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando "quindici anni" e inserendo "20 anni".
(d) TRAFFICO DI OBBLIGAZIONI O TITOLI CONTRAFFATTI. - L'art. 473, titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando "dieci anni" e inserendo "20 anni".
(e) IMMAGINI SU LASTRE, PIETRE O ANALOGICHE, DIGITALI O ELETTRONICHE PER LA CONTRAFFAZIONE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI -.
(1) IN GENERALE. - L'art. 474(a), titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato inserendo dopo il secondo paragrafo il seguente nuovo paragrafo: "Chiunque, con l'intento di attuare una frode, produce, realizza, acquisisce, scansiona, cattura, registra, riceve, trasmette, riproduce, vende, o ha sotto il proprio controllo, custodia o possesso, un'immagine analogica, digitale o elettronica di qualsiasi obbligazione o titolo degli Stati Uniti; o"
(2) MODIFICA DELLA DEFINIZIONE. - L'art. 474(b), titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando la prima frase e inserendo la seguente nuova frase: "Ai fini del presente articolo, il termine "immagine analogica, digitale o elettronica" include qualsiasi metodo analogico, digitale o elettronico utilizzato per fare, realizzare, acquisire, scansionare, catturare, registrare, recuperare, trasmettere o riprodurre qualsiasi obbligazione o titolo, a meno che tale utilizzo venga autorizzato dal Ministro del Tesoro".
(3) MODIFICA TESTUALE E DI CONFORMITÀ. - Il titolo dell'art. 474, titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando "o su pietra" e inserendo, "immagini su pietra o analogiche, digitali o elettroniche".
(4) MODIFICA FORMALE: La rubrica del titolo 18, capitolo 25, codice degli Stati Uniti, è modificata nel punto concernente l'art. 474 eliminando "o su pietra" e inserendo "immagini su pietra o digitali, analogiche o elettroniche".
(f) IMMAGINI PRODOTTE CON STRUMENTI UTILIZZATI PER OBBLIGAZIONI O TITOLI AZIONARI. - L'art. 476, titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato -
(1) inserendo "immagine analogica, digitale o elettronica" dopo "immagine fotografica o stampa litografica"; e
(2) eliminando "dieci anni" e inserendo "25 anni".
(g) POSSESSO O VENDITA DI IMMAGINI PRODOTTE CON STRUMENTI UTILIZZATI PER OBBLIGAZIONI O TITOLI. - L'art. 477, titolo 18, del codice degli Stati Uniti, è modificato -
(1) nel primo paragrafo, inserendo "immagine analogica, digitale o elettronica" dopo "stampa, foto", e
(2) nel secondo paragrafo, inserendo "immagine analogica, digitale o elettronica" dopo "stampa, foto", e
(3) nel terzo paragrafo, eliminando "dieci anni" e inserendo "25 anni".
(h) UNIONE DI PARTI DI BANCONOTE DIVERSE. - L'art. 484, titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando "cinque anni" e inserendo "10 anni".
(i) TITOLI E OBBLIGAZIONI DI TALUNI ENTI CREDITIZI - Il primo e il secondo paragrafo dell'art. 493, titolo 18, codice degli Stati Uniti sono modificati eliminando "cinque anni" e inserendo "10 anni".

ART. 375 CONTRAFFAZIONE DI VALUTA E OBBLIGAZIONI ESTERE
(a) OBBLIGAZIONI O TITOLI AZIONARI STRANIERI. - L'art. 478, titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando "cinque anni" e inserendo "20 anni".
(b) IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE DI OBBLIGAZIONI O TITOLI AZIONARI STRANIERI CONTRAFFATTI. - L'art. 479, titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando "tre anni" e inserendo "20 anni".
(c) POSSESSO DI OBBLIGAZIONI O TITOLI AZIONARI STRANIERI CONTRAFFATTI. - L'art. 480, titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando "un anno" e inserendo "20 anni".
(d) IMMAGINI SU LASTRE, PIETRE, O ANALOGICHE, DIGITALI O ELETTRONICHE PER LA CONTRAFFAZIONE DI OBBLIGAZIONI O TITOLI AZIONARI STRANIERI. -
(1) IN GENERALE. - L'art. 481, titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato inserendo dopo il secondo paragrafo il seguente nuovo paragrafo: "Chiunque con l'intento di commettere una frode, realizza, esegue acquisisce, scansiona, cattura, registra, riceve, trasmette, riproduce, vende o ha sotto il proprio controllo, custodia o possesso un'immagine analogica, digitale o elettronica di qualsiasi titolo, certificato, obbligazione o altro titolo azionario di qualsiasi Governo straniero o di qualsiasi certificato, banconota o promessa di pagamento del Tesoro legalmente emessa da tale Governo straniero e finalizzata a circolare come denaro; o".
(2) AUMENTO DI PENA. - L'ultimo paragrafo dell'art. 481, titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando "cinque anni" e inserendo "25 anni".
(3) MODIFICA TESTUALE E DI CONFORMITA'.- Il titolo dell'art. 481, titolo 18,Ccodice degli Stati Uniti, è modificato eliminando "o su pietra" e inserendo "immagini su pietra o analogiche, digitali o elettroniche".
(4) MODIFICA FORMALE. - La rubrica degli articoli del capitolo 25, titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificata nel punto concernente l'art. 481 eliminando "o su pietra" e inserendo "immagini su pietra o analogiche, digitali o elettroniche".
(e) BANCONOTE STRANIERE. L'art. 482, titolo 18, codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando "due anni" e inserendo "20 anni".
(f) IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE DI BANCONOTE STRANIERE CONTRAFFATTE. - L'art. 483, titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando "un anno" e inserendo "20 anni".

ART. 376. RICICLAGGIO DEI PROVENTI DEL TERRORISMO
L'art. 1956(c)(7)(D), titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato inserendo "o 2339B" dopo "22339A".

ART. 377. GIURISDIZIONE EXTRATERRITORIALE
L'art. 1029, titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato aggiungendo alla fine il seguente:
"(h) Qualsiasi persona che, fuori dalla giurisdizione degli Stati Uniti, commetta un'azione che, se compiuta all'interno della giurisdizione degli Stati Uniti, costituirebbe un reato ai sensi del comma (a) o (b) del presente articolo, sarà soggetto alle multe, pene, misure di reclusione o di confisca previste dal presente Titolo se -
"(1) il reato comprenda un sistema di accesso rilasciato, di proprietà di, gestito o controllato da un istituto finanziario, un'emittente di conti, un membro del sistema delle carte di credito, o da qualsiasi altra entità all'interno della giurisdizione degli Stati Uniti; e
"(2) la persona trasporti, consegni, convogli, trasferisca verso o attraverso, o altrimenti conservi, mantenga occultati, o detenga all'interno della giurisdizione degli Stati Uniti, qualsiasi articolo utilizzato per contribuire alla commissione del reato o i proventi o i beni tramite esso ottenuti."



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