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GNOSIS 2/2006
APPENDICE

FRANCIA
Legge in materia di Prevenzione del Terrorismo - 2006




Il Parlamento francese ha approvato, il 22 dicembre 2005*, con procedura d’urgenza, una nuova legge relativa alla lotta contro il terrorismo, apportando significative modifiche al codice di procedura penale, al codice delle comunicazioni elettroniche, alla legge sulla pubblica sicurezza, al codice penale e al codice assicurativo. È la terza volta che il Governo francese, dopo i rovinosi eventi dell’11 settembre 2001, allineandosi ad una tendenza ormai consolidata a livello internazionale, propone nuovi strumenti giuridici di contrasto al terrorismo.Il provvedimento, recando norme fortemente invasive sul piano delle libertà individuali, è stato sottoposto al controllo preventivo del Consiglio Costituzionale, così come previsto dall’ordinamento giuridico francese. Gli elementi fondanti del nuovo intervento legislativo, infatti, poggiano innanzitutto sull’introduzione generalizzata dell’uso della videosorveglianza nei trasporti collettivi, nelle stazioni, negli spazi commerciali, in quelli di culto ed in ogni altro luogo aperto al pubblico ritenuto “sensibile”: i filmati e le immagini registrati saranno disponibili per la visione delle forze di polizia. L’altro fronte dei controlli sui cui si è incentrata la legge è quello dei dati personali afferenti ai viaggi, alla telefonia mobile e alle connessioni telematiche (particolare attenzione viene rivolta agli Internet cafè) a cui gli inquirenti hanno libero accesso in qualunque momento: le compagnie aeree, ferroviarie e marittime, quindi, dovranno fornire, a richiesta, i dati dei passeggeri; i gestori di telefonia fissa e mobile e i fornitori di servizi Internet dovranno conservare i dati di traffico e delle conversazioni per un anno.Vengono inasprite le misure di polizia preventive e repressive, portando il periodo del fermo (preventivo) di polizia da 4 a 6 giorni ed elevando decisamente le pene repressive da 20 a 30 anni, ovvero da 10 a 20 anni a seconda del livello di partecipazione ai gruppi terroristici che abbiano per obiettivo attentati a persone o cose attraverso l’uso di sostanze esplosive ed incendiarie capaci di uccidere.
Ad ogni modo le norme che prevedono i controlli più invasivi sono applicabili fino al 31 dicembre 2008.



Legge 23 gennaio 2006, n. 2006-64, relativa alla lotta contro il terrorismo recante disposizioni relative alla sicurezza ed ai controlli delle frontiere

L’Assemblea nazionale e il Senato hanno adottato,

Vista la decisione (favorevole in merito alla costituzionalità della legge in parola - n.d.r.) del Consiglio Costituzionale n. 2005-532 DC del 19 gennaio 2006,

Il Presidente della Repubblica promulga la legge con il seguente contenuto:



CAPO I

Disposizioni relative alla videosorveglianza



Articolo 1

L’articolo 10 della legge 21 gennaio 1995, n. 95-73, in materia di orientamento e di programmazione relativo alla sicurezza viene così modificato:

Il secondo comma del II è sostituito dai due seguenti commi:

“ La medesima facoltà è concessa ad Autorità pubbliche al fine di prevenire atti terroristici e di proteggere le immediate vicinanze di edifici ed istallazioni, ad altre persone giuridiche, nei luoghi sensibili ad atti terroristici.

Si può anche procedere a tali operazioni nei luoghi ed edifici aperti al pubblico al fine di garantire la sicurezza di persone e beni quando tali luoghi ed edifici siano particolarmente esposti a rischi di attacco, di furto o oggetto di atti terroristici ”.


Il III è così modificato:

a) Dopo il secondo comma, vengono inseriti i seguenti quattro commi:

“ L’autorizzazione può prescrivere che gli agenti dei servizi di polizia e della gendarmeria nazionale, designati individualmente e debitamente abilitati, ricevano immagini e registrazioni. Vengono quindi precisate le modalità di trasmissione delle immagini e di accesso alle registrazioni, nonché la durata della conservazione delle immagini, limitamente ad un mese a partire dalla data di trasmissione o di accesso, senza pregiudizio per la necessaria conservazione per esigenze connesse ad un procedimento penale. La decisione di permettere agli agenti di polizia e della gendarmeria nazionale, designati individualmente e debitamente abilitati, di ricevere immagini e registrazioni può anche essere presa in qualsiasi momento successivo, su parere favorevole della commissione dipartimentale, con decreto prefettizio. Quest’ultimo precisa, pertanto, le modalità di trasmissione delle immagini e l’accesso alle registrazioni. Per motivi di urgenza e di particolare esposizione al rischio di atti terroristici, tale decisione può essere presa senza il preventivo parere della commissione dipartimentale. Il presidente della commissione è immediatamente informato di questa decisione che viene esaminata nella riunione successiva della commissione.

I sistemi di videosorveglianza installati devono essere conformi alle norme tecniche definite da decreto ministeriale, a partire dallo scadere del termine di due anni dalla pubblicazione dell’atto che definisce queste norme.

I sistemi di videosorveglianza sono autorizzati per la durata di cinque anni rinnovabili.

La commissione dipartimentale, istituita al primo comma, può, in qualsiasi momento, esercitare, ad eccezione di quanto disposto in materia di difesa nazionale, un controllo sulle condizioni di funzionamento dei dispositivi autorizzati in applicazione delle presenti disposizioni. Essa adotta, all’occorrenza, raccomandazioni e propone la sospensione dei dispositivi nel caso in cui venga fatto un uso anormale o non conforme all’autorizzazione ”.

b) L’ultimo comma stabilisce quanto segue:

“ Le autorizzazioni menzionate nel presente III e rilasciate anteriormente alla data di pubblicazione della legge n. 2006-64 del 23 gennaio 2006 relativa alla lotta contro il terrorismo e che reca disposizioni diverse in materia di sicurezza e controlli frontalieri, sono considerate rilasciate per una durata di cinque anni a decorrere da tale data ”.


Dopo il III, viene inserito un III bis che stabilisce quanto segue:

“ III bis – In caso di urgenza e di specifica esposizione al rischio di atti terroristici, il rappresentante dello Stato in ciascun dipartimento e, a Parigi, il prefetto di polizia possono rilasciare alla persone menzionate al II, senza preventivo parere della commissione dipartimentale, un’autorizzazione provvisoria di installazione di un sistema di videosorveglianza, utilizzabile alle condizioni previste dal presente articolo, per una durata massima di quattro mesi. Il presidente della commissione viene immediatamente informato di questa decisione. Quindi, egli può riunirla, senza ritardo, per esprimere il proprio parere sull’attuazione della procedura di autorizzazione provvisoria.

Il rappresentante dello Stato in ciascun dipartimento e, a Parigi, il prefetto di polizia recepiscono il parere della commissione dipartimentale sull’attuazione del sistema di videosorveglianza in conformità alla procedura prevista al III e si pronunciano sul suo mantenimento. La commissione deve rendere il proprio parere prima della scadenza del termine di validità dell’autorizzazione provvisoria”;


All’inizio del VI, dopo le parole: «Il fatto», sono inserite le parole: «d’installare un sistema di videosorveglianza o di mantenerlo senza autorizzazione, »;


Il VII è così modificato:

“ VII – Apposito decreto del Consiglio di Stato stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare i modi con cui il pubblico viene informato dell’esistenza di un dispositivo di videosorveglianza nonché dell’identità dell’autorità o della persona responsabile. Tale decreto stabilisce anche le modalità secondo le quali gli agenti citati nel III sono abilitati ad accedere alle registrazioni e le modalità di controllo da parte della commissione dipartimentale ”.


Articolo 2


Dopo l’articolo 10 della legge 21 gennaio 1995, n. 95-73 sopra citata, viene inserito un articolo 10-1 che sancisce:

Art. 10-1. – I.- Al fine di prevenire atti terroristici, il rappresentante dello Stato in ciascun dipartimento e, a Parigi, il prefetto di polizia possono dispone l’installazione, nei termini fissati, di sistemi di videosorveglianza, ai seguenti soggetti:
- i gestori di edifici, installazioni od opere menzionati agli articoli L. 1332-1 e L. 1332-2 del codice della difesa;
- gli amministratori d’infrastrutture, le autorità e le persone che gestiscono trasporti collettivi, secondo quanto sancito dalla legge 30 dicembre 1982, n. 82-1153 in materia di trasporti interni;
- i gestori di aeroporti che, non contemplati nei due commi precedenti, sono aperti al traffico internazionale.

II – Prima della decisione e ad eccezione di quanto sancito in materia di difesa nazionale, il rappresentante dello Stato in ciascun dipartimento e, a Parigi, dal prefetto di polizia investono, per il relativo parere, la commissione dipartimentale istituita dall’articolo 10 quando tale decisione verte su un’installazione di videosorveglianza che riprende strade pubbliche, luoghi ed edifici aperti al pubblico.

I sistemi di videosorveglianza installati in applicazione del presente articolo sono sottoposti alle disposizioni del quarto e quinto comma del II, del secondo, terzo, quarto e sesto comma del III, del IV, del V, del VI e del VII dell’articolo 10.

III – In caso di urgenza e di specifica esposizione a rischio di atti terroristici, il rappresentante dello Stato in ciascun dipartimento e, a Parigi, il prefetto di polizia possono prescrivere, senza preventivo parere della commissione dipartimentale, l’installazione di un sistema di videosorveglianza utilizzabile alle condizioni previste dal II del presente articolo. Quando tale decisione verte su un’installazione di videosorveglianza che riprende strade pubbliche, luoghi ed edifici aperti al pubblico, il presidente della commissione viene immediatamente informato di tale decisione. Quindi, egli può riunirla, senza ritardo, per esprimere il proprio parere in merito alla decisione provvisoria delle procedura.

Prima della scadenza del limite massimo di quattro mesi, il rappresentante dello Stato in ciascun dipartimento e, a Parigi, il prefetto di polizia ricevono il parere della commissione dipartimentale sull’installazione del sistema di videoregistrazione in conformità alla procedura prevista dal III dell’articolo 10, pronunciandosi sul suo mantenimento.

IV – Se i soggetti menzionati al I rifiutano di installare il sistema di videosorveglianza prescritto, il rappresentante dello Stato in ciascun dipartimento e, a Parigi, il prefetto di polizia ingiungono loro di procedere all’installazione nei termini fissati tenendo conto degli obblighi particolari connessi all’utilizzo degli edifici, delle istallazioni, delle opere e, all’occorrenza, dell’urgenza.

V – E’ punito con una sanzione di 150.000 Euro, per i soggetti menzionati al I, il fatto di non aver provveduto all’installazione del sistema di videosorveglianza prescritto allo scadere del termine stabilito dall’ingiunzione menzionata al IV .



CAPO II

Controllo degli spostamenti e delle comunicazioni dei dati tecnici
relativi agli scambi telefonici ed elettronici
dei soggetti sospettati di partecipare ad azioni terroristiche



Articolo 3

I - Dopo il primo periodo dell’ottavo comma dell’articolo 78-2 del Codice di Procedura Penale, sono inserite i seguenti tre periodi:
“ Quando il controllo avviene a bordo di un treno che effettua un collegamento internazionale, esso può essere eseguito sul tratto tra la frontiera e la prima fermata situata oltre venti chilometri dalla frontiera. Tuttavia, sulle linee ferroviarie che effettuano un collegamento internazionale con specifiche caratteristiche di servizio, il controllo può anche effettuarsi tra questa fermata ed una fermata che non superi i cinquanta chilometri successivi. Tali linee e tali fermate sono stabilite con decreto ministeriale ”.

II - Nella seconda frase dell’ottavo comma del medesimo articolo, le parole: «menzionata qui di seguito» sono sostituite da «menzionata alla prima frase del presente comma».


Articolo 4

I - Dopo l’articolo 25 della legge 21 gennaio 1995, n. 95-73, sopra citata, viene inserito il seguente articolo 25-1:
“ Art. 25-1 – Il personale della polizia nazionale in divisa o munito di distintivo di riconoscimento è autorizzato ad utilizzare strumenti appropriati per bloccare i mezzi di trasporto nei seguenti casi:
- quando il conducente non si ferma all’intimazione;
- quando il comportamento del conducente o dei passeggeri è tale da mettere deliberatamente in pericolo la vita propria o altrui;
- in caso di reato flagrante, quando l’arresto del veicolo appare necessario a causa del comportamento del conducente o del contesto di fuga.
Tali strumenti devono essere in conformità alla normativa tecnica stabilita con decreto ministeriale ”.

II – E’ abrogata l’ordinanza 23 dicembre 1958, n. 58-1309 in materia di uso delle armi e istituzione di blocchi stradali effettuati dal personale di polizia.


Articolo 5

Il I dell' articolo L.34-1 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche è integrato dal seguente comma:

“ I soggetti che, per attività professionale principale o secondaria, offrono al pubblico una connessione che consenta una comunicazione in linea da un intermediario di un accesso alla rete, anche gratuitamente, sono sottoposti al rispetto delle disposizioni applicabili agli operatori di comunicazioni elettroniche in virtù del presente articolo”.


Articolo 6

I - Dopo l’articolo L. 34-1 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche, è inserito il seguente articolo L. 34-1-1:
“ Art. 34-1-1 –– Al fine di prevenire [Omissis: disposizioni dichiarate non conformi alla Costituzione dalla decisione del Consiglio costituzionale n. 2005-532 DC del 19 gennaio 2006] atti terroristici, gli agenti individualmente designati e debitamente abilitati dei servizi di polizia e della gendarmeria nazionale all’uopo incaricati per tali attività possono esigere dagli operatori e dai soggetti menzionati al I dell’articolo L. 34-1 la trasmissione dei dati conservati e trattati da questi ultimi in applicazione del presente articolo.

I dati, oggetto di tale richiesta, si limitano ai dati tecnici relativi all’identificazione dei numeri di abbonamento o di connessione a servizi di comunicazioni elettroniche, al censimento di numeri di abbonamento o di connessione di una persona segnalata, ai dati relativi alla localizzazione delle attrezzature terminali utilizzate, nonché ai dati tecnici relativi alle comunicazioni di un abbonato con l’elenco dei numeri in uscita e in ingresso, la durata e la data delle comunicazioni.

Le richieste degli agenti sono motivate e sottoposte alla decisione di un soggetto qualificato, di fiducia del Ministro dell’interno. Tale soggetto è designato, per una durata di tre anni rinnovabile, dalla Commissione nazionale di controllo delle intercettazioni di sicurezza, su proposta del Ministro dell’Interno, che presenta un elenco di almeno tre nominativi. I supplenti vengono designati con analoghe modalità. Il soggetto qualificato redige un rapporto annuale sull’attività indirizzato alla commissione nazionale di controllo delle intercettazioni di sicurezza. Le richieste motivate sono soggette a registrazione e comunicate alla commissione nazionale di controllo delle intercettazioni di sicurezza.

Tale organismo può, in qualsiasi momento, procedere a controlli relativi alle operazioni di comunicazione dei dati tecnici. Esso rivolge al Ministro dell’interno una raccomandazione nel caso in cui vengano constatati una trasgressione alle norme stabilite dal presente articolo o un pregiudizio ai diritti e alle libertà. Il Ministro fa conoscere entro quindici giorni le misure adottate in merito alle trasgressioni constatate.

Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo sono stabilite con decreto del Consiglio di Stato, previo parere della Commissione nazionale dell’informatica e delle libertà e della Commissione nazionale di controllo delle intercettazioni di sicurezza, che precisano la procedura di controllo delle richieste, le condizioni e la durata di conservazione dei dati trasmessi ”.

II- Dopo il II dell’articolo 6, L. 21 giugno 2004, n. 2004-575, sull’ “economia numerica”, è inserito il seguente II bis:

“ II bis - Al fine di prevenire [Omissis: disposizioni dichiarate non conformi alla Costituzione dalla decisione del Consiglio costituzionale n. 2005-532 DC del 19 gennaio 2006] e di reprimere atti terroristici, gli agenti individualmente designati e debitamente abilitati dei servizi di polizia e della gendarmeria nazionale all’uopo incaricati per tali attività possono esigere dal personale menzionato all’1 e al 2 del I la trasmissione dei dati conservati e trattati, in applicazione di quanto disposto dal presente articolo.

Le richieste degli agenti sono motivate e sottoposte alla decisione del soggetto qualificato istituito dall’articolo L. 34-1-1 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche secondo modalità previste dal medesimo articolo. La Commissione nazionale di controllo delle intercettazioni di sicurezza esercita il proprio controllo secondo modalità previste dal medesimo articolo.

Le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo II bis sono stabilite con decreto del Consiglio di Stato, previo parere della Commissione nazionale dell’informatica e delle libertà, nonché della Commissione nazionale di controllo delle intercettazioni di sicurezza, che stabiliscono anche la procedura di controllo delle richieste, nonché le condizioni e la durata di conservazione dei dati trasmessi ”.


III-1Alla fine del secondo periodo del primo comma dell’articolo 4 della legge 10 luglio 1991, n. 91-646 relativo alla riservatezza della corrispondenza emessa tramite comunicazione elettronica, le parole: «o dal soggetto espressamente designato» sono sostituite con le parole: «o da uno dei due soggetti espressamente designati».

2 Nel primo periodo del primo comma dell’articolo 19 della medesima legge, le parole: «dell’articolo 14 e» sono sostituite con le parole: «dell’articolo 14 della presente legge e al Ministro dell’interno in applicazione dell’articolo L. 34-1-1 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche e dell’articolo 6 della legge 21 giugno 2004, n. 2004-575 sull’ “economia numerica”, nonché».

3 La medesima legge è integrata da un titolo V: “Disposizioni finali” comprendente l’articolo 27 che diventa l’articolo 28.

4 E’ inserito, nella medesima legge, il seguente titolo IV:

"TITOLO IV

COMUNICAZIONE DEI DATI TECNICI
RELATIVI A COMUNICAZIONI ELETTRONICHE"



“ Art. 27 I.– La Commissione nazionale di controllo delle intercettazioni di sicurezza esercita le attribuzioni stabilite dall’articolo L. 34-1-1 del codice delle poste e delle comunicazioni elettroniche e dall’articolo 6 della legge 21 giugno 2004, n. 2004-575, sull’ “economia numerica” per quanto concerne le richieste di comunicazione dei dati formulate presso operatori di comunicazioni elettroniche e soggetti menzionati nell’articolo L. 34-1 del codice sopra citato, nonché fornitori menzionati all’1 e al 2 del I dell’articolo 6 della legge 21 giugno 2004, n. 2004-575 sopra citata”.



CAPO III

Disposizioni relative al trattamento automatizzato
dei dati a carattere personale



Articolo 7

I - Al fine di migliorare il controllo delle frontiere e di reprimere l’immigrazione clandestina, il Ministro dell’interno è autorizzato ad istituire procedure per il trattamento automatizzato dei dati personali, acquisiti in occasione di spostamenti internazionali provenienti o destinati a Stati non appartenenti all’Unione Europea, ad esclusione dei dati previsti dal I dell’articolo 8 della legge 6 gennaio 1978, n. 78-17 in materia di informatica, schedari e libertà:
- 1° Che figurano sulle carte di sbarco e di imbarco dei passeggeri delle compagnie aeree;
- 2° Acquisiti dalla striscia di lettura ottica dei documenti di viaggio, dalla carta di identità nazionale e dai visti dei passeggeri di compagnie aeree, marittime o ferroviarie;
- 3° Relativi ai passeggeri e registrati nei sistemi di prenotazione e di controllo delle partenze, quando detenuti dalle compagnie aeree, marittime o ferroviarie.

Il trattamento dei dati menzionato al primo comma è sottoposto alle disposizioni della legge 6 gennaio 1978, n. 78-17 sopra citata.

II – Il trattamento di dati menzionato al I può anche essere attuato con analoghe modalità al fine di prevenire e di reprimere atti di terrorismo.
Il relativo accesso è limitato agli agenti individualmente designati e debitamente abilitati:
- dei servizi di polizia e della gendarmeria nazionale incaricati per tali attività;
- dei servizi di polizia e della gendarmeria nazionale nonché delle dogane, incaricati della sicurezza dei trasporti internazionali.

III – Il trattamento dei dati menzionato al I e al II può essere oggetto di interconnessione con gli schedari delle persone ricercate e con il sistema d’informazione Schengen.

IV – Per il trattamento dei dati menzionato al I e al II, le compagnie aeree sono tenute a raccogliere e a trasmettere agli uffici del Ministero dell’interno i dati enumerati al 2 dell’articolo 3 della direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/82/CE del Consiglio d’Europa, concernente l’obbligo per le compagnie di comunicare i dati relativi ai passeggeri e menzionati al 3° del I.

Sono tenuti anche a comunicare agli uffici menzionati al precedente comma i dati del 3° del I se detenuti, oltre a quelli menzionati al medesimo comma.

Gli obblighi stabiliti ai due precedenti commi sono applicabili alle compagnie marittime e ferroviarie.

Apposito decreto del Consiglio di Stato, adottato previo parere della Commissione nazionale dell’informatica e delle libertà, stabilisce le modalità di trasmissione dei dati menzionati al 3° del I.

V - E’ punibile con una sanzione massima di 50.000 Euro per ogni singolo viaggio la società di trasporto aerea, marittima o ferroviaria che non ottemperi agli obblighi stabiliti al IV.
La violazione è constatata con un verbale redatto da un funzionario appartenente ad uno dei corpi il cui elenco è stabilito con decreto del Consiglio di Stato. Copia del verbale viene consegnata alla società di trasporto interessata. La violazione rilevata dà luogo ad una sanzione emessa dall’autorità amministrativa competente. La sanzione viene comminata per ogni viaggio che ha dato luogo alla violazione. L’importo viene versato al Tesoro pubblico dalla società di trasporto.
La società di trasporto ha accesso alla documentazione. E’ invitata a presentare osservazioni scritte entro un mese dalla proposta di sanzione. Alla decisione dell’autorità amministrativa può essere opposto ricorso giurisdizionale.
L’autorità amministrativa non può comminare sanzioni riconducibili ad una data anteriore all’anno.

VI- Le compagnie aeree, marittime e ferroviarie hanno l’obbligo di informare i soggetti interessati dal trattamento dei dati previsto dal 3° del I del presente articolo in conformità alle disposizioni della legge 6 gennaio 1978, n. 78-17 sopra citata.


Articolo 8

L’articolo 26 della legge 18 marzo 2003, n. 2003-239 in materia di sicurezza interna è così modificato:

“ Art. 26 - Al fine di prevenire e di reprimere il terrorismo, di agevolare l’accertamento delle relative violazioni, di agevolare l’accertamento delle violazioni penali o connesse alla criminalità organizzata ai sensi dell’articolo 706-73 del codice di procedura penale, dei reati di furto e ricettazione di veicoli rubati, dei reati di contrabbando, di importazione o di esportazione commessi in associazione organizzata, previsti e puniti dal secondo comma dell’articolo 414 del codice delle dogane, nonché l’acccertamento riconducibile a fondi provenienti dai medesimi reati, della realizzazione o del tentativo di realizzare operazioni finanziarie stabilite dall’articolo 415 del medesimo codice ed al fine di consentire la riunificazione delle prove di tali violazioni e la ricerca degli autori, i servizi di polizia e della gendarmeria nazionale e delle dogane possono installare dispositivi fissi o mobili di controllo automatizzato dei dati segnaletici dei veicoli effettuando la fotografia dei loro occupanti, in qualsiasi ubicazione territoriale, in particolare nelle zone frontaliere, portuali o aeroportuali nonché sui grandi assi di transito nazionale o internazionale.

L’impiego di tali dispositivi da parte dei servizi di polizia e della gendarmeria nazionale è possibile, anche temporaneamente, per la salvaguardia dell’ordine pubblico, in occasione di particolari eventi o di grandi raduni, su decisione dell’autorità amministrativa.

Per le finalità menzionate al presente articolo, i dati a carattere personale raccolti in occasione dei controlli sopra menzionati possono essere oggetto di trattamento automatizzato da parte dei servizi di polizia e della gendarmeria nazionale e sottoposti alle disposizioni della legge 6 gennaio 1978, n. 78-17 in materia di informatica, schedari e libertà.
Tali trattamenti prevedono la consultazione del trattamento automatizzato dei dati relativi ai veicoli rubati o segnalati nonché, al sistema d’informazione Schengen.

Al fine di consentire tale trattamento, i dati raccolti vengono conservati per un periodo massimo di otto giorni dopo di che, in mancanza di esito positivo del trattamento citato al precedente comma, vengono cancellati. Per tutta la durata del periodo di otto giorni, è vietata la consultazione dei dati risultati negativi, senza pregiudizio per le necessità di consultazione connesse a procedimenti penali. I dati risultati positivi al medesimo trattamento vengono conservati per un mese senza pregiudizio per le necessità di conservazione connesse a procedimenti penali o doganali.

Al fine di prevenire e di reprimere gli atti di terrorismo e di facilitare l’accertamento delle relative violazioni, gli agenti individualmente designati e debitamente abilitati dei servizi di polizia e della gendarmeria nazionale, all’uopo incaricati, possono aver accesso a tali dati ”.


Articolo 9

Per le necessità di prevenzione e di repressione degli atti di terrorismo, gli agenti individualmente designati e debitamente abilitati dei servizi di polizia e della gendarmeria nazionale all’uopo incaricati possono, alle condizioni stabilite dalla legge 6 gennaio 1978, n. 78-17 sopra citata, avere accesso a:
- lo schedario nazionale delle immatricolazioni;
- il sistema nazionale di gestione della patenti;
- il sistema di gestione delle carte di identità nazionali;
- il sistema di gestione dei passaporti;
- il sistema informatizzato di gestione della documentazione relativa ai cittadini stranieri in Francia;
- i dati a carattere personale, menzionati agli articoli L. 611-3 a L. 611-5 del codice di ingresso e di soggiorno degli stranieri e del diritto d’asilo, relativi ai cittadini stranieri che, controllati al varco di frontiera, non adempiano ai requisiti d’ingresso richiesti;
- i dati a carattere personale menzionati all’articolo L. 611-6 del medesimo codice.

Per esigenze connesse alla prevenzione di atti di terrorismo, gli agenti dei servizi d’informazione del Ministero della difesa, individualmente designati e debitamente abilitati, sono ugualmente autorizzati, secondo le modalità stabilite dalla legge 6 gennaio 1978, n. 78-17 sopra citata, ad accedere al trattamento automatizzato dei dati sopra menzionato.
Con specifico decreto del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa sono individuati i servizi d’informazione del Ministero della difesa autorizzati a consultare i suddetti dati automatizzati.


Articolo 10

Nel del I dell’articolo 23 della legge 18 marzo 2003, n. 2003-239 sopra citata, i riferimenti: “3° e 11°” sono sostituiti dai riferimenti: “3°, 6°, 11°, 12°, 13° e 14°”.



CAPO IV

Disposizioni in materia di repressione del terrorismo
ed esecuzione delle pene



Articolo 11

I. - Dopo l'articolo 421-5 del codice penale, viene introdotto l‘articolo 421-6:

“ Art. 421-6. - Le pene sono elevate a vent’anni di reclusione e 350.000 Euro di ammenda ove il gruppo o l’associazione definiti dall'articolo 421-2-1 abbiano come finalità la preparazione :
- 1° Di uno o più reati contro la persona, indicati al 1° dell’articolo 421-1;
- 2° Ovvero di una o più azioni distruttive a mezzo di sostanze esplosive o incendiarie di cui al 2° dell'articolo 421-1 e da realizzarsi in circostanze di tempo o di luogo tali da comportare la morte di una o più persone ;
- 3° Ovvero di un atto di terrorismo, così come definito dall'articolo 421-2, qualora esso sia tale da comportare la morte di una o più persone.

Il fatto di dirigere od organizzare un simile gruppo o associazione è punito con trent’anni di reclusione e 500.000 Euro di ammenda.

I due primi commi dell'articolo 132-23 relativi alla période de sûreté [periodo minimo durante il quale il condannato non può godere di sospensioni o sconti della pena - n.d.r.] sono applicabili ai reati previsti dal presente articolo. “

II. - Al primo comma degli articoli 78-2-2 e 706-16 ed all’11° dell'articolo 706-73 del codice di procedura penale, il riferimento : « 421-5 » è sostituito dal riferimento : « 421-6 ».


Articolo 12

L'articolo 706-24 del codice di procedura penale è riformulato come segue :

“ Art. 706-24. – Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, assegnati ai servizi di polizia giudiziaria specificamente preposti alla lotta contro il terrorismo, possono essere nominativamente autorizzati dal Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi a procedere alle indagini relative ai reati che rientrano nell’ambito d’applicazione dell’articolo 706-16, qualificandosi mediante il numero di matricola amministrativa. Essi possono essere autorizzati a deporre o a comparire in qualità di testimoni utilizzando lo stesso numero di matricola.

Lo status degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di cui al primo comma può essere comunicato soltanto su decisione del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Parigi. Viene altresì comunicato, su richiesta, al Presidente del Tribunale investito del caso.

In caso di rivelazione dell'identità di detti ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 706-84.

Nessuna sentenza di condanna può essere pronunciata sulla sola base di atti procedurali posti in essere da inquirenti che abbiano beneficiato delle disposizioni del presente articolo ed il cui status non sia stato comunicato, su richiesta, al Presidente del Tribunale investito del caso.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono, per quanto necessario, precisate con decreto del Consiglio di Stato. ”


Articolo 13

Il I dell’articolo 30 della sopra menzionata legge 6 gennaio 1978, n° 78-17 è integrato dal seguente comma:

“ Le richieste di parere sul trattamento dei dati che riguardano la sicurezza dello Stato, la difesa o la sicurezza pubblica possono non contenere tutti gli elementi informativi sopra elencati. Specifico decreto del Consiglio di Stato, adottato previo parere della Commissione nazionale per l'informatica e le libertà, stabilisce l'elenco di tali trattamenti e le informazioni minime indispensabili che le richieste di parere devono contenere. ”


Articolo 14

I - Dopo l'articolo 706-22 del codice di procedura penale, è introdotto il seguente articolo 706-22-1:

“ Art. 706-22-1. - In deroga alle disposizioni dell'articolo 712-10, il Giudice di sorveglianza del Tribunale di Parigi, il Tribunale di sorveglianza di Parigi e la Camera di sorveglianza della Corte d'appello di Parigi hanno competenza esclusiva per le decisioni relative a persone condannate per reati connessi all’applicabilità dell'articolo 706-16, qualunque sia il luogo di detenzione o di residenza del condannato.

Tali decisioni vengono adottate su parere favorevole del Giudice di sorveglianza competente, in applicazione dell'articolo 712-10.

Ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, i magistrati delle giurisdizioni di cui al primo comma possono operare sull’intero territorio nazionale, senza pregiudizio per le disposizioni dell’articolo 706-71 sull’uso dei mezzi di telecomunicazione. ”

II - Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1° maggio 2006.


Articolo 15

Il primo comma dell'articolo 706-25 del codice di procedura penale è integrato dal seguente periodo:

“ Le presenti disposizioni fissano altresì, ai fini del giudizio di imputati minorenni aventi un’età minima di sedici anni, le norme relative alla composizione e al funzionamento della Corte d'assise dei minori, stabilendo che due dei giudici a latere vengano scelti tra i giudici dei minori della circoscrizione della Corte d'appello, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell’ordinanza n° 45-174 del 2 febbraio 1945 sulla delinquenza minorile, di cui sono applicabili i commi dall'ottavo al quattordicesimo. “


Articolo 16

I- L'articolo 16 del codice di procedura penale è modificato come segue :

" Al 3°, le parole : « ; i funzionari effettivi del ruolo dei dirigenti e dei direttivi della polizia nazionale ed i funzionari stagisti del ruolo comando e inquadramento già titolari di tale qualifica, nominativamente designati con decreto dei ministri della giustizia e dell’interno, previo parere conforme di una commissione » sono sostituite dalle parole : « e gli ufficiali di polizia » ;

Al 4°, le parole : « di funzionario » sono sostituite dalle parole : « di direttivo», e l’espressione : « della commissione di cui al punto 3° » è sostituita dalle parole : « di una commissione » ;

Al sesto comma, i riferimenti :

« dal 2° al 4°» sono sostituiti dai riferimenti : « 2° e 4° ».

II - I 2° e dell'articolo 20 del medesimo codice sono sostituiti dal seguente 2°:

I funzionari effettivi del ruolo dei direttivi ed esecutivi della polizia nazionale che non possiedano la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, fatte salve le disposizioni relative ai funzionari di cui ai successivi 4° e 5°; “.


Articolo 17

L' articolo 706-88 del codice di procedura penale è integrato dai seguenti quattro commi:

“ Qualora dai primi elementi dell’indagine o dallo stesso fermo di polizia emerga che esiste un serio rischio imminente di un’azione terroristica in Francia o all’estero, o quando le regole della cooperazione internazionale lo richiedano imperativamente, il Giudice per le libertà può, a titolo straordinario e secondo modalità previste al secondo comma, decidere che il fermo in corso di un soggetto, motivato dai reati di cui all’11° dell'articolo 706-73, sia oggetto di ulteriore proroga di ventiquattro ore, rinnovabile una sola volta.

Allo scadere della novantaseiesima ora e della centoventesima ora, il soggetto sottoposto al fermo così prorogato può richiedere un colloquio con un avvocato, secondo le modalità previste dall'articolo 63-4. Il soggetto sottoposto a fermo è informato di tale diritto contestualmente alla notifica della proroga prevista dal presente articolo.

Oltre a poter chiedere di sottoporsi a visita medica, il fermato, all’inizio di ciascuna delle due proroghe supplementari è obbligatoriamente visitato da un medico designato dal Procuratore della Repubblica, dal Giudice istruttore o dall’ufficiale di polizia giudiziaria. Il medico incaricato dovrà pronunciarsi in merito alla compatibilità della proroga del provvedimento con lo stato di salute dell'interessato.

Qualora non si sia ottemperato alla richiesta del soggetto fermato di avvisare, telefonicamente, una persona con cui egli viva abitualmente o uno dei parenti in linea diretta, uno dei fratelli o delle sorelle o il datore di lavoro, del provvedimento che lo ha colpito, secondo le modalità di cui agli articoli 63-1 e 63-2, questi potrà reiterare la propria richiesta a decorrere dalla novantaseiesima ora [del fermo - n.d.r.]. »

Articolo 18

All'articolo 800 del codice di procedura penale, dopo le parole : « ne stabilisce la tariffa », è introdotta la frase : « o fissa le modalità secondo detta è stabilita la tariffa ».


Articolo 19

[Omissis: disposizioni dichiarate non conformi alla Costituzione dalla decisione del Consiglio costituzionale n. 2005-532 DC del 19 gennaio 2006]




CAPO V

Disposizioni relative alle vittime di atti di terrorismo



Articolo 20

Il primo comma dell'articolo L. 126-1 del codice assicurativo è modificato come segue:

Le parole : «nazionale e i» sono sostituite dalle parole : «nazionale, i» ;
Dopo le parole : «medesimi atti», le parole: «, sono risarcite» sono sostituite dalle parole : «così come i loro aventi diritto, qualunque sia la loro nazionalità, sono risarciti ”.



CAPO VI

Disposizioni in materia di perdita della cittadinanza francese



Articolo 21

L'articolo 25-1 del codice civile è integrato dal seguente comma:

“ Qualora i fatti ascritti all’interessato siano quelli di cui al 1° dell'articolo 25, i termini menzionati nei due precedenti commi sono elevati a quindici anni. ”



CAPO VII

Disposizioni relative al settore audiovisivo



Articolo 22

La legge 30 settembre 1986, n° 86-1067 sulla libertà di comunicazione è modificata come segue:

L’articolo 33-1 è integrato da un III così redatto:

“ III - In deroga ai I e II del presente articolo, i servizi televisivi di competenza della Francia in applicazione degli articoli 43-4 e 43-5 possono essere trasmessi dalle reti che non utilizzano frequenze assegnate dal Consiglio superiore per il settore audiovisivo senza alcuna formalità preventiva. Essi restano sottoposti agli obblighi che derivano dalla presente legge e al controllo del Consiglio superiore per il settore audiovisivo che, in particolare, può applicare nei loro confronti le procedure previste agli articoli 42, 42-1 e 42-10. Gli operatori satellitari gestori dei servizi televisivi di competenza della Francia, in applicazione dell'articolo 43-4, e i fornitori di servizi di cui all'articolo 34, sono tenuti ad informare gli editori dei servizi in questione del regime loro applicabile.

Le convenzioni stipulate tra il Consiglio superiore del settore audiovisivo e gli editori di servizi televisivi di competenza della Francia in applicazione degli articoli 43-4 e 43-5 sono considerate decadute a decorrere dall’entrata in vigore della legge n° 2006-54 del 23 gennaio 2006 sulla lotta contro il terrorismo e recante disposizioni in materia di sicurezza e di controlli alle frontiere. » ;

All’inizio del 1° dell'articolo 42-1, le parole: « La sospensione dell'edizione o della distribuzione » sono sostituite dalle parole: « La sospensione dell'edizione, della diffusione o della distribuzione » ;
Il secondo periodo dell'articolo 42-6 è integrato dalle parole: « e, in caso di sospensione della diffusione di un servizio, agli operatori satellitari che garantiscono la diffusione del servizio in Francia e che devono assicurare l'esecuzione del provvedimento ” ;

Il primo comma dell'articolo 43-6 è formulato come segue:

“ I servizi di competenza di un altro Stato membro della Comunità europea o firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono essere diffusi dalle reti che non utilizzano frequenze assegnate dal Consiglio superiore per il settore audiovisivo senza alcuna formalità preventiva. “



CAPO VIII

Disposizioni in materia di
lotta al finanziamento delle attività terroristiche



Articolo 23

I - Il titolo VI del libro V del codice monetario e finanziario è modificato come segue:


Il titolo è così formulato: “ Adempimenti in materia di lotta contro il riciclaggio dei capitali ed il finanziamento delle attività terroristiche”;

Nell'articolo L. 562-10, dopo le parole: « e dei reati », sono introdotte le parole: «e di lotta al finanziamento delle attività terroristiche»;

Il capo IV e gli articoli L. 564-1, L. 564-2 e L. 564-3 diventano, rispettivamente, il capo V e gli articoli L. 565-1, L. 565-2 e L. 565-3 ;

E’ istiuito un capo IV così redatto:

CAPO IV

Disposizioni in materia di lotta al finanziamento delle attività terroristiche



Art L. 564-1“ - Gli organismi finanziari ed i soggetti di cui da 1 a 5 e al 7 dell'articolo L. 562-1, che detengano o ricevano fondi, strumenti finanziari e risorse economiche, sono tenuti ad applicare le misure di congelamento o di interdizione adottate in ragione del presente capo.

Ai fini dell'applicazione del presente capo, per fondi, strumenti finanziari e risorse economiche si intendono i beni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, acquisiti con qualsivoglia mezzo, e i documenti o gli strumenti legali in qualunque forma si presentino, compreso il formato elettronico o digitale, comprovanti un diritto di proprietà o un interesse su detti beni e, in particolare, crediti bancari, assegni di viaggio, assegni bancari, mandati, azioni, titoli, obbligazioni, tratte e lettere di credito.

Art L. 564-2. – Fatte salve le speciali misure restrittive adottate in applicazione di regolamenti del Consiglio dell'Unione europea e le misure adottate dall'autorità giudiziaria, il Ministro dell'economia può disporre il congelamento per un periodo di sei mesi, rinnovabile, della totalità o di parte dei fondi, degli strumenti finanziari e delle risorse economiche detenute dagli organismi e dai soggetti di cui all'articolo L. 564-1 riconducibili a persone fisiche o giuridiche che commettano, o tentino di compiere, atti di terrorismo, così come definiti al 4 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n° 2580/2001 del Consiglio, datato 27 dicembre 2001, recante l’adozione di misure restrittive specifiche, nel quadro della lotta al terrorismo, nei confronti di determinati soggetti, che svolgano attività di favoreggiamento o di partecipazione attiva; nonché a persone giuridiche riconducibili a dette persone fisiche o da queste controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dei 5 e 6 dell'articolo 1° del sopra menzionato regolamento (CE) n° 2580/2001 del Consiglio, datato 27 dicembre 2001. Vengono altresì congelati gli utili prodotti dai fondi, dagli strumenti e dalle risorse sopra menzionate.

Per congelamento dei fondi, degli strumenti finanziari e delle risorse economiche detenuti dagli organismi e dai soggetti di cui all'articolo L. 564-1 si intende qualsiasi azione volta ad impedire la movimentazione, il trasferimento o l’impiego di fondi, strumenti finanziari e risorse economiche tali da determinare una variazione dell’ammontare, del dislocamento, della proprietà, della natura o qualsiasi altra modifica che potrebbe consentirne l'utilizzo da parte dei soggetti colpiti dal provvedimento di congelamento.

Il Ministro dell’economia può altresì decidere di interdire, per un periodo di sei mesi, rinnovabile, qualsiasi movimentazione o trasferimento di fondi, strumenti finanziari e risorse economiche nei confronti delle persone fisiche o giuridiche di cui al primo comma.
I provvedimenti ministeriali adottati in applicazione del presente articolo vengono pubblicati sul Journal officiel (Gazzetta Ufficiale – n.d.r.) e divengono esecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione.

Art L. 564-3. – Le misure di congelamento o di interdizione disposte in ragione del presente capo colpiscono qualsiasi soggetto comproprietario dei suddetti fondi, strumenti e risorse, nonché chiunque sia titolare di un conto congiunto con altro soggetto proprietario, nudo proprietario o usufruttuario ai sensi del primo comma dell'articolo L. 564-2.

Tali misure sono opponibili a ciascun creditore o parte terza che possa vantare diritti sui fondi, sugli strumenti finanziari e sulle risorse economiche prese in considerazione, anche qualora l'origine dei crediti o degli altri diritti sia anteriore alla pubblicazione del decreto.
Le misure di cui al terzo comma dell'articolo L. 564-2 si applicano ai movimenti o ai trasferimenti di fondi, strumenti finanziari e risorse economiche il cui ordine di esecuzione sia emesso anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza di interdizione.

Art. L. 564-4. - Il segreto bancario o professionale non costituisce ostacolo allo scambio informativo tra gli organismi e i soggetti di cui all’articolo L. 564-1 e gli organi dello Stato incaricati di attuare un provvedimento di congelamento o di interdizione delle movimentazioni o dei trasferimenti di fondi, strumenti finanziari e risorse economiche, qualora le informazioni intendano verificare l'identità dei soggetti interessati, direttamente o indirettamente, da tale misura. Le informazioni fornite o scambiate possono essere utilizzate esclusivamente per i fini sopra indicati.

Gli organi dello Stato incaricati di adottare un provvedimento di congelamento o di interdizione delle movimentazioni o dei trasferimenti di fondi, strumenti finanziari e risorse economiche e le autorità preposte all’abilitazione e al controllo degli organismi e dei soggetti di cui all'articolo L. 564-1, sono autorizzati a scambiarsi le informazioni necessarie per l'adempimento dei rispettivi compiti.

Art. L. 564-5. – Lo Stato è responsabile degli eventuali danni conseguenti all’attuazione in buona fede dei provvedimenti di congelamento o di interdizione previsti dall'articolo L. 564-2 da parte degli organismi finanziari e dei soggetti di cui all'articolo L. 564-1, dei loro dirigenti o preposti. Nei confronti di detti organismi e soggetti, dei loro dirigenti o preposti, non può essere disposta alcuna sanzione amministrativa.

Art. L. 564-6. - Apposito decreto del Consiglio di Stato fissa le modalità per l’applicazione delle disposizioni del presente capo, in particolare le modalità con le quali gli organismi e i soggetti di cui all'articolo L. 564-1 sono tenuti ad adottare i provvedimenti di congelamento o di interdizione delle movimentazioni o trasferimenti di fondi, strumenti finanziari e risorse economiche secondo quanto previsto dal presente capo. »

II. - Il capo IV del titolo VII del libro V dello stesso codice è modificato come segue:


Il capo è così intitolato: “Disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio dei capitali ed il finanziamento delle attività terroristiche”;

E’ introdotto il seguente articolo L. 574-3:

Art L. 574-3. - E’ punita con le pene previste all’1 dell'articolo 459 del codice doganale, la condotta posta in essere dai dirigenti e dai responsabili degli organismi finanziari o dai soggetti di cui all'articolo L. 564-1 ovvero, per i soggetti colpiti da provvedimento di congelamento o di interdizione disposto in applicazione del capo IV del titolo VI del presente libro, in violazione degli obblighi derivanti da detto provvedimento ovvero che ne ostacola l’attuazione.

Sono altresì applicabili le disposizioni relative all’accertamento dei reati, ai procedimenti giudiziari, al contenzioso e alla repressione dei reati ai sensi dei titoli II e XII del codice doganale, fatti salvi gli articoli da 453 a 459 dello stesso codice. ”

III. 1. Alla fine dell’ultimo periodo del primo comma dell'articolo L. 563-1 dello stesso codice, il riferimento: « L. 564-1 » è sostituito dal riferimento : « L. 565-1 ».

2. All'ultimo comma dell'articolo L. 563-4 dello stesso codice, il riferimento: « L. 564-2 » è sostituito dal riferimento : « L. 565-2 ».


Articolo 24

I -- L'articolo 321-6 del codice penale è formulato come segue:

“ Art. 321-6. – “ Art. 321-6. – E’ punito con una pena di tre anni di reclusione e 75.000 Euro di ammenda il fatto di non poter giustificare le risorse corrispondenti al proprio tenore di vita ovvero l’origine di un bene posseduto, qualora si intrattengano rapporti abituali con uno o più soggetti dediti al compimento di reati punibili con almeno cinque anni di reclusione, e tali da procurare un profitto diretto o indiretto, ovvero vittime di un reato di tale tipologia.

E’ punito con analoghe pene il fatto di favorire la giustificazione di risorse fittizie per soggetti dediti al compimento di reati punibili con almeno cinque anni di reclusione e tali da procurare un profitto diretto o indiretto. ”

II. - Dopo l'articolo 321-6 dello stesso codice, è introdotto il seguente articolo:

“ Art. 321-6-1 - Le pene previste dall'articolo 321-6 sono elevate a cinque anni di reclusione e 150.000 Euro di ammenda nel caso in cui i reati siano commessi da un minore posto sotto la tutela di un soggetto che non sia in grado di giustificare le proprie risorse.

Esse sono elevate a sette anni di reclusione e 200 000 Euro di ammenda nel caso in cui i reati commessi configurino il traffico di esseri umani, estorsione o associazione a delinquere, ovvero il traffico di stupefacenti, anche in caso di rapporti abituali con uno o più soggetti facenti uso di droghe.

Esse sono elevate a dieci anni di reclusione e 300 000 Euro di ammenda qualora si tratti di uno dei reati indicati al precedente comma e commesso da uno o più minori. ”

III - Dopo l'articolo 321-10 dello stesso codice, è inserito il seguente articolo:

“ Art. 321-10-1. - Le persone fisiche colpevoli dei reati previsti agli articoli 321-6 e 321-6-1 incorrono inoltre nella pena accessoria di confisca della totalità o di parte dei beni, di qualsiasi natura essi siano, mobili o immobili, divisi o indivisi, di cui non siano stati in grado di giustificarne l'origine.

Possono altresì essere comminate pene accessorie per i reati commessi dal o dai soggetti con cui l'autore dei fatti intrattiene rapporti abituali. ”

IV- Gli articoli 222-39-1, 225-4-8, 312-7-1 e 450-2-1 dello stesso codice sono abrogati.

V - L'articolo 706-73 del codice di procedura penale è integrato da un 16° così redatto:

“ 16° Reato di mancata giustificazione di risorse corrispondenti al tenore di vita, previsto
dall'articolo 321-6-1 del codice penale, qualora esso sia in relazione con uno dei reati di cui
dal 1° al 15°. ”
VI - 1. All'articolo 313-5 del codice per l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri e per il diritto di asilo, il riferimento: « 222-39-1 » è sostituito dal riferimento : « 321-6-1 ».

2. All'articolo 450-5 del codice penale, il riferimento: « 450-2-1 » è sostituito dal riferimento: «321-6-1».

3. All'articolo 704 del codice di procedura penale, il riferimento: « 450-2-1 » è sostituito dal riferimento : « 321-6-1 ».

4. Al II dell'articolo 71 della legge 15 novembre 2001, n° 2001-1062 sulla sicurezza quotidiana, il riferimento: « 450-2-1 » è sostituito dal riferimento : « 321-6-1».:



CAPO IX

Disposizioni relative alle attività
private di sicurezza e alla sicurezza aeroportuale



Articolo 25

I -- La legge legge 12 luglio 1983, n° 83-629 che regolamenta le attività private di sorveglianza, di custodia e di trasporto di fondi è così modificata:

L’articolo 5 è modificato come segue:

a) Il 5° è abrogato;

b) Dopo l’ 8°, viene introdotto il seguente comma:

“ L'abilitazione non può essere rilasciata ove risulti dall’indagine amministrativa, nell'ambito della quale si sia eventualmente proceduto alla consultazione del trattamento dei dati personali gestiti dagli organi di polizia e di gendarmeria nazionali nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 6 gennaio 1978, n° 78-17 sull’informatica, gli schedari e le libertà, salvo che per le schede di identificazione, qualora il comportamento o le attività svolate siano contrari all’onore, alla probità, al buon costume o siano tali da arrecare danno alla sicurezza di persone o di beni, alla sicurezza pubblica o alla sicurezza dello Stato e siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni sopra menzionate. ” ;

“ L'abilitazione non può essere rilasciata ove risulti dall’indagine amministrativa, nell'ambito della quale si sia eventualmente proceduto alla consultazione del trattamento dei dati personali gestiti dagli organi di polizia e di gendarmeria nazionali nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 6 gennaio 1978, n° 78-17 sull’informatica, gli schedari e le libertà, salvo che per le schede di identificazione, qualora il comportamento o le attività svolate siano contrari all’onore, alla probità, al buon costume o siano tali da arrecare danno alla sicurezza di persone o di beni, alla sicurezza pubblica o alla sicurezza dello Stato e siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni sopra menzionate. ” ;

Il 4° dell’articolo 6 è così redatto:

Ove risulti dall’indagine amministrativa, nell'ambito della quale si sia eventualmente proceduto alla consultazione del trattamento dei dati personali gestiti dagli organi di polizia e di gendarmeria nazionali nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 6 gennaio 1978, n° 78-17, salvo che per le schede di identificazione, che il comportamento tenuto o le attività svolte siano contrari all’onore, alla probità, al buon costume o siano tali da arrecare danno alla sicurezza di persone o di beni, alla sicurezza pubblica o alla sicurezza dello Stato e siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni sopra menzionate; ”

L’articolo 22 è modificato come segue:

a) Il 5° è abrogato;

b) Dopo il 7°, è introdotto il seguente comma:

“ L'abilitazione non può essere rilasciata qualora risulti dall’indagine amministrativa, nell'ambito della quale si sia eventualmente proceduto alla consultazione dei dati personali gestiti dagli organi di polizia e di gendarmeria nazionali nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 6 gennaio 1978, n° 78-17 sull’informatica, gli schedari e le libertà, salvo che per le schede di identificazione, che il comportamento tenuto o le attività svolte siano contrari all’onore, alla probità, al buon costume o siano tali da arrecare danno alla sicurezza di persone e di beni, alla sicurezza pubblica o alla sicurezza dello Stato e siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni sopra menzionate. ” ;

Il 4° dell’articolo 23 è così modificato:

“ 4° Qualora risulti dall’indagine amministrativa, nell'ambito della quale si sia eventualmente proceduto alla consultazione del trattamento dei dati personali gestiti dagli organi di polizia e di gendarmeria nazionali nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 26 della suddetta legge 6 gennaio 1978, n° 78-17, salvo che per le schede di identificazione, che il comportamento tenuto o le attività svolte siano contrari all’onore, alla probità, al buon costume o siano tali da arrecare danno alla sicurezza di persone o di beni, alla sicurezza pubblica o alla sicurezza dello Stato e siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni sopra menzionate; ”.


Articolo 26

Il primo comma dell'articolo L. 126-1 del codice assicurativo è modificato come segue:

“ I- Dopo l'articolo L. 213-4 del codice dell’aviazione civile, è introdotto il seguente articolo:

“ Art. L. 213-5. - L'accesso ai luoghi destinati alla preparazione e allo stoccaggio dei beni e prodotti di cui al primo comma dell'articolo L. 213-4 è subordinato al possesso di un’abilitazione rilasciata dal rappresentante dello Stato in ciascun dipartimento e, a Parigi, dal prefetto di polizia.

L'indagine amministrativa disposta per fini istruttori circa la richiesta di abilitazione può dar luogo alla consultazione del bollettino n° 2 del casellario giudiziario e delle schede automatizzate per il trattamento dei dati personali gestite dagli organi di polizia e di gendarmeria nazionali nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 6 gennaio 1978, n° 78-17 sull’informatica, gli schedari e le libertà, salvo che per le schede di identificazione. ”

II - Dopo l'articolo L. 321-7 del medesimo codice, è introdotto un articolo L. 321-8 così redatto:

“ Art L. 321-8 - L'accesso a luoghi destinati alla trattazione, al confezionamento e allo stoccaggio dei carichi e dei colli postali di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo L. 321-7 è subordinato al possesso di un’abilitazione rilasciata dal rappresentante dello Stato in ciascun dipartimento e, a Parigi, dal prefetto di polizia.

L'indagine amministrativa disposta per fini istruttori circa la richiesta di abilitazione può dar luogo alla consultazione del bollettino n° 2 del casellario giudiziario e delle schede automatizzate per il trattamento dei dati personali gestite dagli organi di polizia e di gendarmeria nazionali nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 26 della legge 6 gennaio 1978, n° 78-17 sull’informatica, gli schedari e le libertà, salvo che per le schede di identificazione. ”



CAPO X

Disposizioni relative alle terre d'oltremare



Articolo 27

L'articolo 31 della legge 21 gennaio 1995, n° 95-73 di orientamento e programmazione in materia di sicurezza è così modificato:

“ Art. 31. - Le disposizioni della presente legge sono applicabili a Mayotte, a Saint-Pierre-et-Miquelon, nelle isole Wallis e Futuna, nella Polinesia francese, in Nuova Caledonia e nelle Terre australi ed antartiche francesi, salvo quanto disposto dagli articoli 6, 9, da 11 a 14, 17, 18 e 24, nonché dall'articolo 23 per quanto riguarda la Nuova Caledonia e dall'articolo 33 per quanto concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, le isole Wallis e Futuna, la Polinesia francese e le
Terre australi ed antartiche francesi, con riserva per le seguenti modifiche:

1 ° Le disposizioni dell'articolo 7 abrogate in ragione dell'articolo 12 della legge 21 febbraio 1996, n° 96-142 relative alla parte legislativa del codice generale degli enti territoriali restano in vigore per quanto concerne Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, le isole Wallis e Futuna, la Polinesia francese, la Nuova Caledonia e le Terre australi ed antartiche francesi;

Ai III e III bis dell'articolo 10 e I, II, III e IV dell'articolo 10-1, le parole: «rappresentante dello Stato nel dipartimento» sono sostituite dalle parole: «rappresentante dello Stato» ;

Ai III, III bis, V, VI e VII dell'articolo 10 nonché II e III dell'articolo 10-1, le parole: «commissione dipartimentale» sono sostituite dalle parole : «commissione locale» ;

Per la loro applicazione in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e nelle isole Wallis e Futuna :

a) Al VI dell'articolo 10 e al V dell'articolo 10-1, l’ammontare dell'ammenda in Euro è sostituito dal suo controvalore in moneta locale;

b) Alla fine del VI dell'articolo 10, le parole: « degli articoli 226-1 del codice penale e L. 120-2, L. 121-8 e L. 432-2-1 del codice del lavoro » sono sostituite dalle parole: «dell'articolo 226-1 del codice penale » ;
c)Al terzo comma del I dell'articolo 10-1, le parole: «disciplinata dalla legge 30 dicembre 1982, n° 82-1153 di orientamento dei trasporti interni» sono soppresse;

Per la sua applicazione a Mayotte, al VI dell'articolo 10, le parole: «e L. 120-2, L. 121-8 e L. 432-2-1 del codice del lavoro» sono sostituite dalle parole: «e L. 442-6 del codice del lavoro applicabile a Mayotte» ;

Per la sua applicazione nelle isole Wallis e Futuna, al VI dell'articolo 10, il riferimento agli articoli L. 120-2, L. 121-8 e L. 432-2-1 del codice del lavoro è sostituito dal riferimento alle corrispondenti disposizioni applicabili localmente. ”

Articolo 28

I - Fatte salve le modifiche previste al 1° del III, le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 3, sono applicabili a Mayotte.

Fatte salve le modifiche previste al Il e al 4° del III, le disposizioni della presente legge, ad eccezione degli articoli 3, 25 e 31, sono applicabili nelle isole Wallis e Futuna.

Fatte salve le modifiche previste al II e ai 2° e 3° del paragrafo III, le disposizioni della presente legge, ad eccezione degli articoli 3, 20, 25, 29 e 31, sono applicabili in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e nelle Terre australi ed antartiche francesi.

II– Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della presente legge e dell'articolo 421-6 del codice penale, l’ammontare delle ammende in Euro è sostituito dal suo controvalore in moneta locale in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese e nelle isole Wallis e Futuna.

III– - Al libro VII del codice monetario e finanziario:

Ai fini della sua applicazione a Mayotte l'articolo L. 735-13 è modificato nel seguente modo:

“ a) Al primo comma, la parola ed il riferimento: « e L. 574-2 » sono sostituiti dalla parola ed il riferimento: « a L. 574-3 » ;

b) All’inizio del secondo comma, le parole: « I riferimenti all'articolo 415 del codice doganale » sono sostituite dalle parole: « I riferimenti agli articoli 415 e da 453 a 459 nonché ai titoli II e XII del codice doganale ” ;

Ai fini della sua applicazione in Nuova Caledonia l'articolo L. 745-13 è modificato nel seguente modo:

“ a) Al primo comma, la parola ed il riferimento: « e L. 574-2 » sono sostituiti dalla parola e dal riferimento: « a L. 574-3 » ;

b)All’inizio del secondo comma, le parole: « I riferimenti all'articolo 415 del codice doganale » sono sostituite dalle parole: « I riferimenti agli articoli 415 e da 453 a 459 nonché ai titoli II e XII del codice doganale ” ;
Ai fini della sua applicazione nella Polinesia francese l'articolo L. 755-13 è modificato nel seguente modo:

“ a)Al primo comma, la parola ed il riferimento: « e L. 574-2 » sono sostituiti dalla parola ed il riferimento: « a L. 574-3 » ;

b) All’inizio del secondo comma, le parole: « I riferimenti all'articolo 415 del codice doganale » sono sostituite dalle parole: « I riferimenti agli articoli 415 e da 453 a 459 nonché ai titoli II e XII del codice doganale ” ;

Ai fini della sua applicazione nelle isole Wallis e Futuna l'articolo L. 765-13 è modificato nel seguente modo:

“ a) Al primo comma, la parola ed il riferimento: « e L. 574-2 » sono sostituiti dalla parola ed il riferimento: « a L. 574-3 » ;

“ b) All’inizio del secondo comma, le parole: « I riferimenti all'articolo 415 del codice doganale » sono sostituite dalle parole: « I riferimenti agli articoli 415 e da 453 a 459 nonché ai titoli II e XII del codice doganale »” ;

IV - Dopo l'articolo L. 422-5 del codice assicurativo, è introdotto il seguente articolo:

“ Art. L. 422-6 - Gli articoli da L. 422-1 a L. 422-5 sono applicabili a Mayotte e nelle isole Wallis e Futuna. ”



CAPO XI

Disposizioni finali



Articolo 29

I - L'articolo L. 126-2 del codice assicurativo è modificato come segue:

“ Art. L. 126-2. - I contratti assicurativi che coprono i danni da incendio a beni ubicati sul territorio nazionale e i danni a veicoli a motore danno diritto alla garanzia dell’assicurato per i danni materiali diretti causati ai beni assicurati da un attentato o da un atto di terrorismo, così come definito dagli articoli 421-1 e 421-2 del codice penale, occorso sul territorio nazionale.

Il risarcimento dei danni materiali, comprese le spese di decontaminazione ed il risarcimento dei danni immateriali conseguenti, sono coperti entro i limiti di franchigia e di massimale stabiliti nel contratto di garanzia contro il rischio d’incendio.

Qualora sia necessario decontaminare un immobile, il risarcimento dei danni, comprese le spese di decontaminazione, non può superare il valore dell'immobile o del capitale assicurato.

Inoltre, qualora il soggetto sia assicurato contro le perdite d'esercizio, tale garanzia sarà estesa ai danni causati dagli attentati e dagli atti di terrorismo, alle condizioni previste dal contratto.

La decontaminazione del materiale di sbancamento, nonché il suo confinamento, non rientrano nel campo di applicazione di detta garanzia.

Ogni clausola contraria è abrogata.

Apposito decreto del Consiglio di Stato stabilisce le deroghe o le esclusioni eventualmente applicabili ai contratti relativi ai grandi rischi definiti dall'articolo L. 111-6 rispetto all'assicurabilità di tali rischi. ”

II - Dopo l'articolo L. 126-2 dello stesso codice, viene inserito il seguente articolo articolo:

“ Art. L. 126-3 – Le compagnie assicurative devono inserire nei contratti di cui all'articolo L. 126-2 una clausola che ne estenda la garanzia ai danni indicati nel suddetto articolo. ”

III - 1. Il I si applica ai contratti in corso a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.

2. Il II si applica ai contratti sottoscritti a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione della presente legge e, agli altri contratti, al momento della conclusione della prima scadenza successiva a detto termine.


Articolo 30


All'articolo 39 sexies della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, le parole: « di militari della gendarmeria nazionale » sono sostituite dalle parole : « di militari o personale civile del Ministero della Difesa ».


Articolo 31

Dopo l'articolo 42-11 della legge 16 luglio 1984, n° 84-610 sull’organizzazione e sulla promozione delle attività fisiche e sportive, è introdotto il seguente articolo:

“ Art. 42-12. - - Qualora, per il suo comportamento in occasione di manifestazioni sportive, un soggetto costituisca una minaccia per l'ordine pubblico, il rappresentante dello Stato in ciascun dipartimento e, a Parigi, il prefetto di polizia possono, con ordinanza motivata, disporre nei suoi confronti un provvedimento che vieti di accedere o di recarsi in prossimità dei luoghi dove tali manifestazioni si svolgono o vengono trasmesse pubblicamente.

L’ordinanza, che ha validità sull’intero territorio nazionale, stabilisce il tipo di manifestazioni sportive interessate dal provvedimento. Essa non può avere una durata superiore a tre mesi.

Con la stessa ordinanza il rappresentante dello Stato in ciascun dipartimento e, a Parigi, il prefetto di polizia possono imporre altresì al soggetto colpito dal provvedimento l’obbligo di rispondere, in concomitanza con le manifestazioni sportive a lui interdette, alle convocazioni di qualsiasi autorità o persona qualificata e designata dall’ordinanza.
La mancata osservanza da parte del soggetto di una delle ordinanze emesse in applicazione dei precedenti commi è sanzionata con un'ammenda pari a 3.750 Euro.

Apposito decreto del Consiglio di Stato fissa le modalità d'applicazione del presente articolo. ”


Articolo 32

Apposito decreto interministeriale stabilisce, ai sensi della presente legge, gli organi di polizia e di gendarmeria nazionali specificamente responsabili della prevenzione e della repressione degli atti di terrorismo.


Articolo 33

Apposito decreto interministeriale stabilisce, ai sensi della presente legge, gli organi di polizia e di gendarmeria nazionali specificamente responsabili della prevenzione e della repressione degli atti di terrorismo.

La presente legge viene resa esecutiva come legge dello Stato.


Data a Parigi, addì 23 gennaio 2006

Jacques Chirac




Per il Presidente della Repubblica:

- Il Primo Ministro, Dominique de Villepin

- Il Ministro di Stato, Ministro dell’interno e Pianificazione del Territorio, Nicolas Sarkozy


- Il Ministro della Difesa, Michèle Alliot-Marie

- Il Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria, Thierry Breton


- Il Guardasigilli, Ministro della Giustizia, Pascal Clément

- Il Ministro dei Trasporti, delle Infrastrutture, del Turismo e del Mare, Dominique Perben


- Il Ministro della Cultura e della Comunicazione, Renaud Donnedieu de Vabres


- Il Ministro d’Oltremare, François Baroin

- Il Ministro della Gioventù, degli Sports e della Vita Associativa, Jean François Lamour


- Il Ministro delegato all’Industria, François Loos.


* La legge n.2006-64 è stata promulgata in data 23 gennaio 2006

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