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GNOSIS 1/2006
APPENDICE

REGNO UNITO
Legge in materia di Prevenzione del Terrorismo - 2005




L’ 11 marzo 2005 il Parlamento inglese ha approvato il Prevention of Terrorism Act 2005, dando risposta alla sentenza del 16 dicembre 2004 della Camera dei Lords, la quale ha giudicato illegittima la legislazione britannica antiterrorismo, affermando che la detenzione di stranieri sospettati di terrorismo, senza che venga ad essi garantito un procedimento legale, costituisce una violazione dei diritti umani. Infatti la Parte IV dell’Anti terrorism, crime and security Act 2001 è stata ritenuta incompatibile con lo Human Rights Act del 1998, nonché discriminatoria in quanto colpisce i soli stranieri. La sentenza della Camera dei Lords è scaturita dal ricorso presentato da nove cittadini stranieri sospettati di terrorismo, detenuti nell’HM Prison Belmarsh i quali, arrestati circa tre anni fa e trattenuti in reclusione senza alcuna formalizzazione delle accuse e senza processo, in virtù delle norme vigenti dal 2001, hanno contestato la legittimità della carcerazione. Quindi, recependo la sentenza dei Law Lords, il Prevention of Terrorism Act 2005 ha introdotto il potere in capo all’Home Secretary di emanare control orders nei confronti di soggetti per i quali esiste un ragionevole sospetto di una qualche implicazione in attività terroristiche. Già all’indomani dell’entrata in vigore di quest’ultima legge, il Governo si era proposto di intervenire ulteriormente sulla materia con una nuova proposta di legge da presentare al Parlamento entro ottobre 2006. Invece i ben noti tragici attacchi terroristici di luglio 2005 ne hanno determinato un’accelerazione dell’iter e ampliato il contenuto. Il 12 ottobre l’Home Secretary ha presentato al Parlamento il Terrorism Bill, che, tra l’altro, prevede nuove fattispecie di reato (organizzazione, istigazione e pubblicizzazione dell’attività terroristica; addestramento finalizzato all’acquisizione di abilità terroristiche); nonché il potenziamento dei poteri del Secretary of State per quanto riguarda l’inclusione di un’organizzazione nella lista di quelle vietate sulla base anche della sola motivazione “concerned in terrorism”. Ma la vera novità del Terrorism Bill, che più di tutte ha sollevato dubbi e questioni tra parlamentari e società civile, è la possibilità di estendere a tre mesi, rispetto ai 14 giorni fino ad allora previsti, la carcerazione senza formalizzazione delle accuse (sostanzialmente equivalente all’istituto italiano del fermo di polizia). A seguito del faticoso esame, il Parlamento ha prorogato, in seconda lettura (avvenuta il 20 dicembre scorso), la durata massima della predetta carcerazione fino a 28 giorni. Ma il Terrorism Bill attende ancora la sua definitiva approvazione.

Legge in materia di Prevenzione del Terrorismo - 2005


Misure di controllo
1 - Potere di adottare misure di controllo
2 - Adozione di misure di controllo non in deroga
3 - Supervisione della corte sull'adozione di misure di controllo non in deroga
4 - Potere della corte di adottare misure di controllo in deroga
5 - Arresto e detenzione in pendenza di misure di controllo in deroga
6 - Durata e validità delle misure di controllo in deroga
7 - Modifica, notifica e prova
8 - Indagini giudiziarie successive all'adozione di una misura di controllo
9 - Reati

Ricorsi ed altri procedimenti
10 - Ricorsi avverso misure di controllo non in deroga
11 - Giurisdizione e ricorsi relativi alle misure di controllo
12 - Effetti delle decisioni della corte sulle condanne

Disposizioni finali
13 - Durata e validità degli articoli da 1 a 9
14 - Relazioni e revisioni
15 - Interpretazione generale
16 - Norme supplementari

ALLEGATO - Procedimenti per l'adozione di misure di controllo


La presente legge disciplina le misure da adottare nei confronti di soggetti implicati in attività connesse al terrorismo al fine di prevenirne o impedirne l’ulteriore coinvolgimento, disciplina inoltre i ricorsi e altri procedimenti relativi a dette misure.
(11 marzo 2005)

Per volontà di Sua Maestà la Regina, su parere e con il consenso dei Lord Spirituali1 e Temporali2 e dei Commons, riuniti in questo Parlamento, e per autorità dello stesso, si promulga:


Misure di controllo


1 - Potere di adottare misure ci controllo

1) Nella presente legge per “misura di controllo” si intende una misura adottata nei confronti di una persona, che pone a carico della stessa obblighi finalizzati alla protezione di terzi dal pericolo di terrorismo.

2) Il potere di adottare misure di controllo nei confronti di un soggetto può essere esercitato:
(a) dal Segretario di Stato, tranne il caso in cui una misura imponga obblighi incompatibili con il diritto alla libertà personale previsto dall’art. 5 della Convenzione sui Diritti Umani; e
(b) da una corte, su richiesta del Segretario di Stato, nel caso in cui una misura imponga obblighi che deroghino del tutto o in parte a dette norme sui diritti umani.


3) Gli obblighi previsti da una misura di controllo sono quelli che il Segretario di Stato o (a seconda del caso) la corte ritiene necessari per impedire ad un determinato soggetto di svolgere attività connesse al terrorismo.

4) Detti obblighi possono prevedere, in particolare:
(a) proibizione o limitazione nel possesso o nell’uso di determinati oggetti o sostanze;
(b) divieto o limitazione nell’uso di determinati servizi o strutture, ovvero nello svolgimento di determinate attività;
(c) limitazione all’attività lavorativa o ad altra occupazione, ovvero agli affari;
(d) limitazione dei rapporti o delle comunicazioni con determinati soggetti o con terzi in generale;
(e) limitazioni in ordine al luogo di abitazione o alle persone che vi hanno accesso;
(f) divieto di recarsi in determinati luoghi o in una determinata area in orari o giorni indicati;
(g) divieto o limitazione dei movimenti verso, dal o all’interno del Regno Unito;
(h) obbligo di osservare ogni altra restrizione o limitazione dei movimenti per un periodo non superiore alle 24 ore, secondo le modalità stabilite da una persona designata, allo scopo di garantire il rispetto degli altri obblighi connessi alla misura di controllo adottata;
(i) obbligo di consegnare a persona designata il proprio passaporto od ogni altra cosa che costituisce oggetto della misura per un tempo non superiore al periodo di validità della misura stessa;
(j) obbligo di permettere alle persone designate l’accesso al luogo düâ·
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(2) nelle circostanze in cui:
(a) i relativi poteri possono essere esercitati dal Lord Cancelliere in sostituzione della persona dalla quale siano altrimenti esercitabili; e
(b) prima dell’esercizio di detti poteri, il Lord Cancelliere non è tenuto ad intraprendere alcuna consultazione altrimenti prescritta in caso di esercizio da parte di detta persona.


(3) Il Lord Cancelliere deve:
(a) sentire il parere del Lord Chief Justice d’Inghilterra e Galles prima di emettere qualsiasi norma prevista dal presente punto relativo ad Inghilterra e Galles; e
(b) sentire il parere del Lord Chief Justice dell’Irlanda del Nord prima di emettere qualsiasi norma prevista dal presente punto relativo all’Irlanda del Nord.


(4) Si può ottemperare alle disposizioni del punto (3) mediante consultazione che abbia avuto luogo del tutto o in parte prima dell’approvazione della presente legge.

(5) Le norme procedurali stabilite dal Lord Cancelliere ai sensi del presente punto:
(a) devono essere presentate al Parlamento; e
(b) se non approvate da entrambe le Camere entro 40 giorni dal giorno di emissione, cessano di avere efficacia al termine di detto periodo.


(6) In caso di cessazione dell’efficacia di dette norme secondo quanto previsto dal punto 3(5):
(a) se non influisce sugli effetti già prodotti in applicazione di dette norme;
(b) il Lord Cancelliere deve poter essere ancora investito di relativi poteri da esercitare nei relativi procedimenti, invece della persona dalla quale sarebbero altrimenti esercitabili; e
(c) il Lord Cancelliere deve avere facoltà di esercitarli in detta circostanza senza preventiva consultazione,

La presente legge disciplina le misure da adottare nei confronti di soggetti implicati in attività connesse al terrorismo al fine di prevenirne o impedirne l’ulteriore coinvolgimento, disciplina inoltre i ricorsi e altri procedimenti relativi a dette misure.
(11 marzo 2005)

Per volontà di Sua Maestà la Regina, su parere e con il consenso dei Lord Spirituali1 e Temporali2 e dei Commons, riuniti in questo Parlamento, e per autorità dello stesso, si promulga:


Misure di controllo


1 - Potere di adottare misure ci controllo

1) Nella presente legge per “misura di controllo” si intende una misura adottata nei confronti di una persona, che pone a carico della stessa obblighi finalizzati alla protezione di terzi dal pericolo di terrorismo.

2) Il potere di adottare misure di controllo nei confronti di un soggetto può essere esercitato:
(a) dal Segretario di Stato, tranne il caso in cui una misura imponga obblighi incompatibili con il diritto alla libertà personale previsto dall’art. 5 della Convenzione sui Diritti Umani; e
(b) da una corte, su richiesta del Segretario di Stato, nel caso in cui una misura imponga obblighi che deroghino del tutto o in parte a dette norme sui diritti umani.


3) Gli obblighi previsti da una misura di controllo sono quelli che il Segretario di Stato o (a seconda del caso) la corte ritiene necessari per impedire ad un determinato soggetto di svolgere attività connesse al terrorismo.

4) Detti obblighi possono prevedere, in particolare:
(a) proibizione o limitazione nel possesso o nell’uso di determinati oggetti o sostanze;
(b) divieto o limitazione nell’uso di determinati servizi o strutture, ovvero nello svolgimento di determinate attività;
(c) limitazione all’attività lavorativa o ad altra occupazione, ovvero agli affari;
(d) limitazione dei rapporti o delle comunicazioni con determinati soggetti o con terzi in generale;
(e) limitazioni in ordine al luogo di abitazione o alle persone che vi hanno accesso;
(f) divieto di recarsi in determinati luoghi o in una determinata area in orari o giorni indicati;
(g) divieto o limitazione dei movimenti verso, dal o all’interno del Regno Unito;
(h) obbligo di osservare ogni altra restrizione o limitazione dei movimenti per un periodo non superiore alle 24 ore, secondo le modalità stabilite da una persona designata, allo scopo di garantire il rispetto degli altri obblighi connessi alla misura di controllo adottata;
(i) obbligo di consegnare a persona designata il proprio passaporto od ogni altra cosa che costituisce oggetto della misura per un tempo non superiore al periodo di validità della misura stessa;
(j) obbligo di permettere alle persone designate l’accesso al luogo di abitazione o agli altri locali;
(k) obbligo di permettere alle persone designate di perquisire detti luoghi, al fine di accertare una possibile violazione degli obblighi stabiliti o derivanti dalla misura;
(l) obbligo di permettere alle persone designate, per le finalità della misura o allo scopo di garantirne l’osservanza, di rimuovere qualsiasi oggetto dal luogo di abitazione o dagli altri locali indicati, per sottoporlo a verifiche o trattenerlo per un periodo non eccedente la durata della misura di controllo;
(m) obbligo di permettere che venga fotografata;
(n) obbligo di collaborare, attraverso specifici accordi, permettendo che movimenti, comunicazioni o altre attività vengano monitorati attraverso congegni elettronici o con mezzi diversi;
(o) obbligo di ottemperare ad una richiesta formulata secondo modalità specifiche, fornendo ad una persona designata le informazioni indicate nella richiesta stessa;
(p) obbligo di presentarsi ad una persona designata in determinati orari e luoghi.


5) Il potere di adottare una misura di controllo che impedisca o limiti i movimenti del soggetto controllato comprende, in particolare, quello di obbligarlo a rimanere in un determinato luogo o area (sia per un periodo specifico o un determinato orario).

6) L’obbligo contenuto nel comma (4) (n) di collaborare, mediante specifici accordi per il monitoraggio, include il dovere di:
(a) sottoporsi alle procedure previste dagli accordi;
(b) indossare o in ogni modo utilizzare gli apparati previsti dagli accordi o ad essi conformi;
(c) conservare tali apparati nel modo specificato;
(d) osservare le direttive impartite dalla persona che svolge le funzioni connesse con le finalità di detti accordi.


7) Le informazioni che il soggetto sottoposto ad una misura di controllo potrebbe essere obbligato a fornire comprendono, in particolare, la comunicazione preventiva dei propri spostamenti o di altre attività.

8) La misura di controllo può prevedere che un divieto, limitazione o obbligo sussista solo nel caso in cui la persona designata abbia negato il suo consenso o approvazione a ciò che altrimenti costituirebbe una contravvenzione del divieto, limitazione o obbligo.

9) Per le finalità della presente Legge, il coinvolgimento in attività riconducibili al terrorismo consiste in:
(a) esecuzione, preparazione o istigazione di atti di terrorismo;
(b) condotta che agevoli l’esecuzione, preparazione o istigazione di atti di terrorismo o che intenda agevolare dette attività;
(c) condotta che inciti l’esecuzione, preparazione o istigazione di atti di terrorismo o che intenda incitare dette attività;
(d) condotta con cui si fornisce sostegno o assistenza a persone di cui si abbia la certezza o si sospetti l’implicazione in attività di terrorismo;

ed è irrilevante, ai fini del presente comma, che gli atti di terrorismo consistano in atti aventi un carattere specifico o generale.

10) Nella presente Legge:
per “obbligo in deroga” si intende l’imposizione di un obbligo che:
(a) sia incompatibile con il diritto della persona alla libertà ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione sui Diritti Umani; ma
(b) rientri nella categoria di obblighi che, con riferimento alla deroga designata, è stabilita dal provvedimento di designazione;

per “deroga designata” si intende lo stesso significato indicato dalla Legge sui Diritti Umani del 1998 (Art. 14) (1);
per “provvedimento di designazione”, relativo ad una deroga designata, si intende il provvedimento specificato dall’art. 14 (1) della Legge sui Diritti Umani del 1998 con il quale la deroga è stata individuata.

2 - Adozione di misure di controllo non in deroga

1) Il Segretario di Stato può adottare una misura di controllo nei confronti di un soggetto qualora:
(a) abbia il fondato sospetto che questi sia o sia stato implicato in attività collegate al terrorismo; e
(b) ritenga necessario, per finalità connesse alla tutela di terzi dal rischio di terrorismo, adottare una misura di controllo che imponga obblighi nei confronti di detto soggetto.


2) Il Segretario di Stato può adottare una misura di controllo contro un soggetto già sottoposto ad analoga misura da una corte di giustizia, al verificarsi delle seguenti condizioni:
(a) dopo che la corte abbia deciso la revoca della propria misura;
(b) sia stato disposto un rinvio degli effetti della revoca, allo scopo di dare al Segretario di Stato l’opportunità di decidere se esercitare il potere di adottare una misura di controllo.


3) La misura di controllo adottata dal Segretario di Stato viene definita misura di controllo non in deroga.

4) Una misura di controllo non in deroga:
(a) ha efficacia per un periodo di 12 mesi a partire dal giorno in cui viene emessa; ma
(b) è rinnovabile una o più volte in conformità con la presente disposizione.


5) Una misura di controllo non in deroga deve specificare quando la sua efficacia avrà termine.

6) Il Segretario di Stato può rinnovare una misura di controllo non in deroga (con o senza modifiche) per un periodo di 12 mesi qualora:
(a) lo ritenga necessario, per le finalità connesse con la tutela di terzi dal pericolo di terrorismo, con un provvedimento che imponga di mantenere in vigore gli obblighi in capo al soggetto controllato; e
(b) ritenga che gli obblighi da imporre mediante il rinnovo della misura siano necessari allo scopo di impedire il coinvolgimento di quel soggetto in attività collegate al terrorismo.


7) Qualora il Segretario di Stato rinnovi una misura di controllo non in deroga, il periodo di 12 mesi del rinnovo comincia a decorrere dalla data che viene prima tra:
(a) la data in cui la misura avrebbe cessato di avere effetto; o
(b) l’inizio del settimo giorno dopo la data di rinnovo.


8) Il provvedimento di rinnovo di una misura di controllo non in deroga deve specificare il termine di scadenza della sua validità.

9) E’ irrilevante, al fine di stabilire quali obblighi possano essere imposti da una misura di controllo adottata dal Segretario di Stato, la circostanza che le attività di terrorismo da impedire siano connesse con le motivazioni su cui si fonda il sospetto del Segretario di Stato.

3 - Supervisione della corte sull’adozione di misure di controllo non in deroga

1) Il Segretario di Stato non deve adottare una misura di controllo non in deroga nei confronti di un soggetto salvo i casi in cui:
(a) avendo deciso che sussistono le motivazioni per l’adozione di tale misura, abbia fatto richiesta alla corte della relativa autorizzazione e questa sia stata concessa;
(b) la misura contenga una dichiarazione del Segretario di Stato che attesti che, a suo avviso, l’urgenza del caso richiede l’adozione di una misura senza autorizzazione; o
(c) la misura sia stata adottata prima del 14 marzo 2005 a carico di un soggetto nei cui riguardi già vigeva un atto previsto dall’articolo 21 della Legge sull’Antiterrorismo, Criminalità e Sicurezza del 2001.


2) Nel richiedere un’autorizzazione per l’adozione di una misura di controllo non in deroga, il Segretario di Stato deve specificare la misura richiesta; e
(a) la funzione della corte è quella di valutare se la decisione del Segretario di Stato sulla sussistenza delle motivazioni per l’adozione di una misura sia affetta da vizi evidenti;
(b) la corte può dare tale autorizzazione salvo stabilisca che la decisione del Segretario di Stato è manifestamente viziata; e
(c) qualora conceda l’autorizzazione, la corte deve fissare la relativa udienza appena possibile.


3) Qualora il Segretario di Stato adotti una misura di controllo non in deroga nei confronti di un soggetto senza autorizzazione della corte:
(a) deve darne immediatamente comunicazione alla corte; e
(b) la funzione della corte in merito a tale comunicazione è valutare se la decisione del Segretario di Stato di adottare la misura sia stata manifestamente viziata.


4) L’esame della corte in merito ad una comunicazione ai sensi del comma (3)(a) deve iniziare non oltre 7 giorni dall’adozione della misura in questione.

5) La corte può esaminare la richiesta di autorizzazione prevista dal comma (1)(a) o la comunicazione di cui al comma (3)(a):
(a) in assenza del soggetto interessato;
(b) senza che a questi sia stata notificata la richiesta o la comunicazione; e
(c) senza che a questi sia stata consentita l’opportunità (qualora fosse al corrente della richiesta o della comunicazione) di esercitare il diritto alla difesa in giudizio;

il presente comma non va interpretato in senso restrittivo rispetto alle materie oggetto delle norme procedurali che la corte può stabilire in relazione all’esame di detta richiesta o comunicazione.

6) In merito alla comunicazione prevista dal comma (3)(a), la corte:
(a) qualora stabilisca che la decisione del Segretario di Stato di adottare una misura di controllo non in deroga nei confronti del soggetto controllato sia evidentemente viziata, deve annullarla;
(b) qualora stabilisca che la decisione del Segretario di Stato non è viziata ma lo è l’obbligo imposto, deve annullare quell’obbligo e (in via subordinata) confermare la misura fissando la relativa udienza; e
(c) in ogni altro caso, deve confermare la misura e fissare la relativa udienza.


7) Le decisioni espresse ai sensi dei commi (2)(c) e (6)(b) o (c) devono contenere accordi che consentano al soggetto interessato, entro 7 giorni dall’autorizzazione della corte o (secondo il caso) dalle sue determinazioni in merito alla comunicazione, di esercitare il proprio diritto alla difesa in merito a:
(a) le decisioni già assunte; e
(b) l’adozione di ulteriori decisioni.


8) In merito ad una comunicazione di cui al comma (3)(a), la corte può annullare un atto inserito nella misura ai fini del comma (1)(b) qualora stabilisca che la decisione del Segretario di Stato di includere quell’atto fosse viziata.

9) La corte deve assicurare che la propria decisione relativa ad una comunicazione di cui al comma (3)(a) sia notificata al soggetto controllato.

10) In relazione all’udienza in esecuzione delle decisioni di cui ai commi (2)(c) o (6)(b) o (c), la funzione della corte è determinare se una qualunque delle seguenti decisioni del Segretario di Stato fosse affetta di vizi:
(a) la decisione con cui egli riteneva soddisfatti i requisiti previsti dall’art. (2)(1)(a) e (b) ai fini dell’adozione della misura; e
(b) la decisione di imporre i singoli obblighi contenuti nella misura.


11) Nel determinare:
(a) in cosa consista una decisione affetta da vizi ai fini dei commi (2), (6) e (8); o
(b) le questioni indicate nel comma (10),

la corte deve applicare i principi previsti per la richiesta di revisione giudiziale.

12) Qualora, nel corso di udienza in esecuzione delle decisioni previste dai commi (2)(c) o (6)(b) o (c), la corte stabilisca che una decisione del Segretario di Stato fosse viziata, i suoi unici poteri sono:
(a) annullare la misura;
(b) annullare uno o più obblighi imposti dalla misura; e
(c) ordinare al Segretario di Stato la revoca della misura o la modifica degli obblighi imposti.


13) In ogni altro caso la corte deve decidere che la misura di controllo continui ad avere efficacia.

14) In caso di eventuale richiesta del soggetto controllato, la corte deve interrompere qualsiasi udienza indetta in esecuzione delle decisioni di cui ai commi (2)(c) o (6)(b) o (c).


4 - Potere della corte di adottare misure di controllo in deroga

1) In caso di richiesta del Segretario di Stato di adozione di una misura di controllo nei confronti di un soggetto, la corte ha il dovere di:
(a) fissare immediatamente un’udienza preliminare per decidere l’eventuale adozione di una misura di controllo che imponga a quella persona, anche indirettamente, obblighi in deroga (definita “misura di controllo in deroga”); e
(b) qualora adotti tale misura, dare direttive per fissare un’udienza in contraddittorio per decidere l’eventuale conferma della misura (con o senza modifiche).


2) L’udienza preliminare di cui al comma (1)(a) può aver luogo:
(a) in assenza del soggetto in questione;
(b) senza che questi sia stato avvisato della richiesta della misura; e
(c) senza che gli sia stata data l’opportunità (qualora sia al corrente della richiesta) di esercitare la propria difesa dinanzi alla corte;

il presente comma non va interpretato in senso restrittivo rispetto alle materie oggetto delle norme procedurali che la corte può stabilire in relazione all’esame di detta richiesta o comunicazione.

3) In sede di udienza preliminare, la corte può adottare una misura di controllo nei confronti di un dato soggetto qualora risulti evidente che:
(a) sussista materiale sul quale (salvo prova contraria) la corte possa fondare il proprio convincimento che il soggetto sia o sia stato implicato in attività terroristiche;
(b) vi siano motivi ragionevolmente sufficienti per ritenere che l’imposizione di obblighi a carico di quel soggetto sia necessaria per finalità connesse con la sicurezza pubblica dal pericolo del terrorismo;
(c) il pericolo derivi o sia connesso ad una emergenza pubblica cui sia applicabile una deroga designata con riferimento all’art. 5 della Convenzione sui Diritti Umani; e
(d) gli obblighi, derivanti da ragionevole sospetto, da imporre a quel soggetto consistano o includano obblighi in deroga del tipo descritto nel provvedimento di designazione per l’individuazione della deroga designata.


4) Gli obblighi che possono essere imposti mediante una misura di controllo in deroga nel periodo intercorrente tra:
(a) il momento in cui la misura viene emessa; e
(b) il momento in cui la corte ne decide l’eventuale conferma

sono quelli che la corte abbia ragionevole motivo di ritenere necessari secondo quanto previsto dall’art. 1(3).

5) Nel corso dell’udienza in contraddittorio prevista dal comma (1)(b), la corte ha facoltà di:
(a) confermare la misura di controllo adottata dalla corte; o
(b) revocare tale misura;

in caso di revoca, la corte può disporre (ove lo ritenga) che, ai fini dell’applicazione della presente Legge, la misura revocata deve essere considerata annullata.

6) Nel confermare una misura di controllo, la corte:
(a) può modificare gli obblighi imposti dalla misura; e
(b) nel caso tale modifica cancelli un obbligo, può ordinare (ove lo ritenga) che, ai fini dell’applicazione della presente Legge, la misura modificata deve essere considerata annullata.


7) Nel corso di udienza in contraddittorio, la corte può confermare la misura (con o senza modifiche) nel solo caso in cui:
(a) ritenga, tenuto conto delle probabilità, che il soggetto controllato sia o sia stata implicato in attività di tipo terroristico;
(b) ritenga che l’imposizione di obblighi nei confronti di tale persona sia necessaria ai fini della sicurezza pubblica dal pericolo del terrorismo;
(c) risulti evidente alla corte che il pericolo derivi o sia collegato ad una emergenza pubblica cui sia applicabile una deroga designata con riferimento all’art. 5 della Convenzione sui Diritti Umani; e
(d) gli obblighi da imporre a quel soggetto mediante la misura originale o modificata (secondo il caso) consistono o includono obblighi in deroga del tipo descritto nel provvedimento di designazione per l’individuazione della deroga designata.


8) Una misura di controllo in deroga cessa di avere efficacia al termine di 6 mesi calcolati dal giorno di adozione, eccetto il caso in cui:
(a) sia stata già revocata (sia nel corso dell’udienza stabilita dal comma (1)(b) o nelle modalità altrimenti previste dalla presente Legge);
(b) la cessazione della sua efficacia avvenga secondo le disposizioni dell’art. 6; o
(c) sia rinnovata.


9) La corte, su richiesta del Segretario di Stato, può rinnovare una misura di controllo in deroga (con o senza modifiche) per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data che viene prima tra:
(a) la data in cui la misura avrebbe cessato di avere efficacia; e
(b) l’inizio del settimo giorno successivo alla data di rinnovo.


10) Il potere della corte di rinnovare una misura di controllo in deroga è esercitabile tante volte quante la corte ritenga opportuno, purchè ogni volta:
(a) la corte, per finalità inerenti la sicurezza pubblica dal pericolo di terrorismo, reputi necessario che la misura adottata nei confronti di una persona controllata resti in vigore;
(b) risulti evidente alla corte che il pericolo derivi o sia collegato ad una emergenza pubblica cui sia applicabile una deroga designata con riferimento all’art. 5 della Convenzione sui Diritti Umani; e
(c) che gli obblighi in deroga che la corte ritiene debbano restare in vigore continuino ad appartenere alla categoria descritta nel provvedimento di designazione per l’individuazione della deroga designata; e
(d) la corte ritenga che l’obbligo da imporre mediante rinnovo della misura sia necessario per impedire o limitare il coinvolgimento del soggetto in attività terroristiche.


11) Qualora, in merito ad una richiesta di rinnovo di una misura di controllo in deroga, risulti alla corte:
(a) improbabile che le procedure relative all’applicazione della misura possano essere completate prima della scadenza della misura stessa se non rinnovata; e
(b) ciò non sia attribuibile ad un irragionevole ritardo del Segretario di Stato nel formulare o produrre la richiesta;
la corte può (anche reiteratamente) estendere il periodo di validità della misura al fine di mantenerla in vigore fino alla conclusione della procedura di rinnovo.


12) Nel caso di esercizio da parte della corte dei poteri stabiliti dal comma (11), con il conseguente rinnovo della misura in questione, il periodo di validità di ogni rinnovo decorre sempre dal momento in cui la misura avrebbe cessato di avere efficacia, ove non fosse stato applicato tale comma.

13) E’ irrilevante, al fine di determinare il tipo di obbligo da imporre mediante la misura della corte, la circostanza che il coinvolgimento in attività terroristiche abbia relazione con le decisioni previste dai commi (3)(a) o (7)(a).


5 - Arresto e detenzione in pendenza di misure di controllo in deroga

1) Un agente di polizia può arrestare e detenere un soggetto se:
(a) il Segretario di Stato abbia richiesto alla corte l’adozione di una misura di controllo in deroga nei confronti del soggetto; e
(b) ritenga l’arresto e la detenzione di quel soggetto necessari a garantirne la reperibilità nel caso si debba notificare la misura di controllo.


2) Un agente che abbia arrestato un soggetto ai sensi del presente articolo deve condurlo nel luogo designato per legge ritenuto più idoneo, non appena possibile dopo l’arresto.

3) Il soggetto condotto nel luogo designato in conformità al presente articolo può esservi detenuto per un massimo di 48 ore dal momento dell’arresto.

4) Qualora la corte lo ritenga necessario, per assicurare la reperibilità del soggetto ai fini della notifica di un’eventuale misura di controllo decisa nei suoi confronti, ha facoltà, nell’arco delle 48 ore successive all’arresto, di prorogare il periodo di detenzione ai sensi del presente articolo per non oltre 48 ore.

5) Un soggetto non può essere detenuto ai sensi del presente articolo in nessun caso dopo che:
(a) sia stato sottoposto ad una misura di controllo adottata nei suoi confronti su richiesta del Segretario di Stato; o
(b) la corte abbia rigettato l’applicazione della misura.


6) Un soggetto avente funzioni di polizia giudiziaria in una determinata area del Regno Unito può esercitare il potere di effettuare arresti in quella o in ogni altra parte del Regno Unito.

7) Un soggetto detenuto ai sensi del presente articolo:
(a) sarà considerato in custodia legale per la durata del periodo di detenzione; e
(b) dopo essere stato condotto in un luogo designato sarà considerato:
(i) in Inghilterra e Galles, in stato di fermo di polizia ai sensi della Legge sulle Prove Penali e di Polizia del 1984; e
(ii) in Irlanda del Nord, in stato di fermo di polizia ai sensi del Decreto sulle Prove Penali e di Polizia del 1989 (S.I.1989/1341(N.I. 12));
ma gli effetti del punto (b) sono subordinati al comma (8).


8) I Punti 1(6), 2, da 6 a 9, da 16 a 19 dell’Allegato 8 alla Legge sul Terrorismo del 2000 (poteri e tutela nei confronti di persone detenute ai sensi dell’art. 41 di detta Legge) sono applicabili al detenuto ai sensi del presente articolo così come alla persona detenuta ai sensi dell’art. 41 della Legge del 2000, ma con le seguenti modifiche:
(a) abrogazione del punto 2(2) (b)(c)(d) (che conferisce poteri alle persone indicate dal Segretario di Stato, agenti penitenziari e funzionari inquirenti);
(b) abrogazione dei punti 8(2), (5) e (5A) (in relazione al differimento dei diritti di una persona in Inghilterra e Galles o Irlanda del Nord); e
(c) abrogazione dei punti 16(9) e 17(4) e(4A) (contenenti analoghe disposizioni per la Scozia).


9) Il potere di detenere un soggetto ai sensi del presente articolo include quello di applicare condizioni detentive incompatibili con il suo diritto alla libertà previsto dall’articolo 5 della Convenzione sui Diritti Umani se, e soltanto se:
(a) esiste una deroga designata per la detenzione di soggetti ai sensi del presente articolo per motivi connessi a richieste di misure di controllo in deroga; e
(b) questa deroga, unitamente alla deroga designata relativa al potere di adottare le misure di cui sia stata fatta richiesta, si riferiscano espressamente all’emergenza pubblica.


10) Nel presente articolo per “luogo designato” si intende qualsiasi luogo il Segretario di Stato abbia indicato, nelle modalità previste dal punto 1(1) dell’Allegato 8 alla Legge sul Terrorismo del 2000, quale luogo presso il quale la persona possa essere detenuta ai sensi dell’art. 41 di detta Legge.


6 - Durata e validità delle misure di controllo in deroga

1) Una misura di controllo in deroga ha efficacia solo fino a che:
(a) vi sia contestuale validità della relativa deroga; e
(b) non superi i 12 mesi successivamente a:
(i) l’adozione di una misura ai sensi dell’art. 14(1) della Legge sui Diritti Umani del 1998 con cui viene designata la deroga; o
(ii) l’emissione di un provvedimento da parte del Segretario di Stato in cui dichiari di avere ancora necessità di disporre del potere di imporre obblighi in deroga con riferimento ad una specifica deroga.


2) Il potere del Segretario di Stato di emettere un provvedimento ai sensi del comma (1)(b)(ii) è esercitato mediante decreto delegato.

3) Il Segretario di Stato non può emettere un provvedimento di cui al precedente comma se non previa presentazione della relativa bozza al Parlamento ed approvazione di entrambe le Camere.

4) Il comma (3) non si applica se il provvedimento è emesso dal Segretario di Stato per motivi di urgenza.

5) Un provvedimento emesso ai sensi del presente articolo:
(a) deve essere presentato al Parlamento dopo la sua emissione; e
(b) se non approvato da entrambe le Camere entro 40 giorni dalla data di emissione, cessa di avere efficacia.


6) Qualora un provvedimento cessi di produrre effetti ai sensi del comma (5), questo:
(a) non incide sugli effetti già prodotti; né
(b) impedisce al Segretario di Stato di esercitare il potere di emettere un nuovo provvedimento per le finalità previste dal comma (1)(b)(ii) avente lo stesso o analoghi effetti.


7) Nel presente articolo:
per “40 giorni” si intendono 40 giorni calcolati secondo le modalità previste dall’art. 7(1) della Legge sulla Legislazione Delegata del 1946;
per “la relativa deroga”, in relazione ad una misura di controllo in deroga, si intende la deroga designata con la quale sono stati impostigli obblighi in deroga.


7 - Modifica, notifica, prova

1) Qualora, in presenza di una misura di controllo non in deroga, il soggetto controllato ritenga vi sia stato un cambiamento delle condizioni che hanno determinato la misura, ha facoltà di fare richiesta al Segretario di Stato per:
(a) la revoca della misura; o
(b) la modifica di un obbligo imposto dalla misura;

e sarà dovere del Segretario di Stato esaminare la richiesta.

2) Il Segretario di Stato può, in ogni momento (indipendentemente da una richiesta del soggetto controllato):
(a) revocare una misura di controllo non in deroga;
(b) ridurre o eliminare un obbligo imposto dalla misura;
(c) con il consenso del soggetto controllato, modificare gli obblighi imposti dalla misura; o
(d) modificare gli obblighi imposti dalla misura ove lo ritenga necessario per impedire al soggetto controllato di porre in essere attività terroristiche.


3) Il Segretario di Stato non può apportare agli obblighi imposti dalla misura alcuna modifica tale da trasformare una misura di controllo non in deroga in una misura con cui vengano imposti obblighi in deroga.

4) E’ consentito in qualunque momento richiedere alla corte:
(a) da parte del Segretario di Stato; o
(b) dal soggetto controllato

di revocare una misura di controllo in deroga o modificare gli obblighi da essa imposti.

5) In esito a tale richiesta, la corte può modificare gli obblighi imposti dalla misura nel solo caso in cui:
(a) la modifica consista in una eliminazione o riduzione di un obbligo imposto dalla misura;
(b) la modifica sia stata approvata sia dal soggetto controllato che dal Segretario di Stato; o
(c) si tratti di modifica che la corte reputi necessaria per impedire al soggetto controllato di porre in essere attività terroristiche.


6)La corte non può, mediante modifica degli obblighi imposti dalla misura di controllo in deroga, imporre alcun obbligo in deroga salvo:
(a) ritenga la modifica necessaria per la sicurezza pubblica dal pericolo di terrorismo; e
(b) valuti che il pericolo dipenda o sia connesso ad una pubblica emergenza in relazione alla quale si applica la deroga designata.


7) In qualunque momento la corte valuti che la misura di controllo in deroga necessiti di essere modificata in modo da non imporre più obblighi in deroga, deve revocare la misura.

8) Il soggetto controllato è sottoposto agli obblighi derivanti da:
(a) una misura di controllo;
(b) il rinnovo di una misura di controllo; o
(c) una modifica prevista dal comma (2)(d) o (5)(c),

esclusivamente nel caso in cui gli venga notificato personalmente l’atto specificante i termini della misura, rinnovo o modifica.

9) Ai fini della consegna al soggetto controllato della notifica di cui al comma (8), l’agente di polizia o la persona incaricata dal Segretario di Stato può (se necessario con l’uso della forza):
(a) introdursi in ogni locale in cui presumibilmente si trova il soggetto; e
(b) perquisire detti locali.


10) Qualora il Segretario di Stato revochi una misura di controllo o la modifichi ai sensi del comma (2) (b) o (c):
(a) deve notificare la revoca o modifica al soggetto controllato; e
(b) la notifica deve indicare il momento da cui decorre l’efficacia della revoca o modifica.


11) Una misura di controllo, ovvero il relativo rinnovo, revoca o modifica, possono essere provati mediante presentazione della certificazione del Segretario di Stato o della corte che attesti essere copia autentica:
(a) della misura; o
(b) del provvedimento di rinnovo, revoca o modifica;
ma ciò non esclude che la prova di una misura di controllo o del suo rinnovo, revoca o modifica possa essere dimostrata in altri modi.



8 - Indagini giudiziarie successive all’adozione di una misura di controllo

1) Il presente articolo si applica nel caso in cui al Segretario di Stato risulti:
(a) che il coinvolgimento del sospettato in attività terroristiche possa riguardare la commissione di un reato di terrorismo; e
(b) che la commissione di detto reato è oggetto o potrebbe essere oggetto di indagini da parte delle forze di polizia.


2) Prima di adottare o di fare richiesta di adozione di una misura di controllo nei confronti di un soggetto, il Segretario di Stato deve consultare il funzionario responsabile del corpo di polizia circa la disponibilità di prove che potrebbero essere utilizzate per processare il soggetto per un reato di terrorismo.

3) In caso di adozione di una misura di controllo da parte del Segretario di Stato, questi deve informarne il funzionario responsabile del corpo di polizia, a tale misura si applicano le disposizioni di cui al comma (4).

4) Sarà dovere del funzionario responsabile del corpo assicurare che le indagini sulla condotta del soggetto, finalizzate a perseguire un reato di terrorismo, siano tenute sotto costante verifica per tutto il periodo di validità della misura di controllo.

5) Nell’espletamento delle funzioni attribuitegli dal presente articolo, il funzionario responsabile deve consultare l’autorità giudiziaria competente, ma solo nel caso dei doveri previsti dal comma (4), nei limiti di quanto egli ritenga opportuno.

6) Le richieste previste dal comma (5) possono essere soddisfatte dalla consultazione che ha avuto luogo, del tutto o in parte, prima dell’approvazione della presente Legge.

7) Nel presente articolo:
“funzionario responsabile”:
(a) in relazione ad un corpo di polizia in una zona dell’Inghilterra e Galles, indica il funzionario a capo di quel corpo di polizia;
(b) in relazione ad un corpo di polizia disciplinato dalla Legge sulla Polizia del 1967 (Scozia), indica il Capo della Polizia di quel corpo;
(c) in relazione al Servizio di Polizia dell’Irlanda del Nord, indica il Capo della Polizia di quel Servizio;
(d) in relazione all’Agenzia per la Criminalità Organizzata, indica il Direttore Generale dell’Agenzia; e
(e) in relazione all’Agenzia Anti Droga Scozzese, indica il Direttore dell’Agenzia;

“corpo di polizia” indica:
(a) un corpo di polizia competente per l’Inghilterra e il Galles;
(b) un corpo di polizia disciplinato dalla Legge sulla Polizia del 1967 (Scozia);
(c) il Servizio di Polizia dell’Irlanda del Nord;
(d) l’Agenzia per la Criminalità Organizzata; o
(e) l’Agenzia Anti Droga Scozzese;

“autorità giudiziaria competente”:
(a) in relazione a reati perseguibili in Inghilterra e Galles, indica il Direttore del Public Prosecutions3;
(b) in relazione a reati perseguibili in Scozia, indica il Procurator Fiscal4 competente;
(c) in relazione a reati perseguibili in Irlanda del Nord, indica il Direttore del Public Prosecutions dell’Irlanda del Nord.


8) In relazione ai periodi che precedono l’entrata in funzione dell’Agenzia per la Criminalità Organizzata il presente articolo deve essere applicato come se:
(a) la Squadra Anti Crimine Nazionale fosse un corpo di polizia; e
(b) in relazione a detta Squadra, riferendosi al suo capo si intende il suo Direttore Generale.


9) Nel comma (7):
“l’Agenzia Anti Droga Scozzese” indica l’organizzazione istituita dall’art. 36(1)(a)(ii) della Legge sulla Polizia del 1967 (Scozia); e
“il Direttore” di tale Agenzia indica la persona impegnata nelle attività del servizio centrale (come definito dall’art. 38(5) di detta Legge) che abbia ricevuto dai Ministri scozzesi un incarico pro tempore di controllo delle attività dell’Agenzia.


9 - Reati

1) Il soggetto che, senza ragionevole giustificazione, abbia violato un obbligo impostogli da una misura di controllo commette reato.

2) Un soggetto commette reato qualora:
(a) la misura di controllo cui è sottoposto al momento della sua partenza dal Regno Unito preveda che, in caso di rientro, informi una persona designata di essere o essere stato oggetto di detta misura;
(b) rientri nel Regno Unito dopo che siano cessati gli effetti della misura;
(c) avendo lasciato il Regno Unito mentre la misura era in vigore, sia la prima volta che vi faccia ritorno; e
(d) in tale occasione, senza ragionevole giustificazione, ometta di rendere la prevista comunicazione alla persona designata nei modi previsti dalla misura.


3) Un soggetto commette reato qualora, intenzionalmente, ostacoli le attività della persona investita dei poteri conferiti dall’art. 7(9).

4) Un soggetto colpevole per i reati previsti dai commi (1) e (2) è passibile:
(a) di una condanna a seguito di rinvio a giudizio ad una pena detentiva fino ad un massimo di 5 anni o ad una multa, o ad entrambe;
(b) di una condanna sulla base di un “giudizio sommario” in Inghilterra e Galles ad una pena detentiva non superiore a 12 mesi o ad una multa non superiore al massimo previsto, o ad entrambe;
(c) di una condanna sulla base di un “giudizio sommario” in Scozia o Irlanda del Nord ad una pena detentiva non superiore a 6 mesi o ad una multa non superiore al massimo previsto, o ad entrambe.


5) In relazione ad un reato commesso prima dell’entrata in vigore dell’art. 154(1) della Legge di Giustizia Penale del 2003, il riferimento, di cui al comma (4)(b), a 12 mesi va inteso come a 6 mesi.

6) In caso di condanna da parte o dinanzi ad una corte per un reato previsto dai commi (1) e (2) non è data facoltà alla corte, in relazione a quel reato:
(a) di emettere un provvedimento ai sensi dell’art. 12(1)(b) della Legge sui Poteri delle Corti Penali (in materia di sentenze) del 2000 (sospensione condizionale della pena);
(b) di emettere un provvedimento ai sensi dell’art. 228(1) della Legge di Procedura Penale (Scozia) del 1995 (libertà vigilata); o
(c) di emettere un provvedimento ai sensi dell’art. 4(1)(b) del Decreto di Giustizia Penale (Irlanda del Nord) del 1996 (S.I. 1996/3160 (N.I. 24) (sospensione condizionale della pena in Irlanda del Nord).


7) Un soggetto colpevole per un reato previsto dal comma (3) è passibile:
(a) di condanna sulla base di un “giudizio sommario” in Inghilterra e Galles ad una pena detentiva non superiore a 51 settimane o ad una multa non superiore al livello 5 della tabella ordinaria, o ad entrambe;
(b) di condanna sulla base di un “giudizio sommario” in Scozia e Irlanda del Nord ad una pena detentiva non superiore a 6 mesi o ad una multa non superiore al livello 5 della tabella ordinaria, o ad entrambe.


8) In relazione ad un reato commesso prima della data di entrata in vigore dell’art. 281(5) del Legge di Giustizia Penale del 2003, il riferimento di cui al comma (7)(a) a 51 settimane va inteso come a 6 mesi.

9)Alla fine dell’Allegato 1A della Legge sulle Prove Penali e di Polizia (reati per i quali è previsto l’arresto) inserire:
“27 A - Legge per la Prevenzione del Terrorismo 2005.
Un reato previsto dall’art. 9(3) della Legge per la Prevenzione del Terrorismo del 2005.”

10) Alla fine dell’art. 26(2) del Decreto sulle Prove Penali e di Polizia (Irlanda del Nord) del 1989 S.I. 1989/1341 (N.I. 12) (reati per i quali è ammesso l’arresto senza mandato in Irlanda del Nord):
“(o) un reato previsto dall’art. 9(3) della Legge per la Prevenzione del Terrorismo del 2005.”

Ricorsi ed altri procedimenti


10 - Ricorsi avverso misure di controllo non in deroga

1) Qualora:
(a) una misura di controllo non in deroga sia stata rinnovata, o
(b) l’obbligo imposto da tale misura sia stato modificato senza il consenso del soggetto controllato,

questi può presentare ricorso contro il rinnovo o la modifica.

2) Il ricorso avverso un rinnovo con modifica può riferirsi ad una o a tutte le modifiche.

3) Qualora il soggetto controllato abbia fatto richiesta al Segretario di Stato di ottenere:
(a) la revoca della misura di controllo non in deroga; o
(b) la modifica di un obbligo imposto da tale misura,

questi ha facoltà di presentare ricorso avverso le decisioni del Segretario di Stato.

4) La funzione della corte, nei casi di ricorso avverso il rinnovo di una misura non in deroga o avverso la decisione di non revocare la misura, è di accertare se una o entrambe le seguenti decisioni del Segretario di Stato siano affette da vizi:
(a) la decisione secondo la quale, per le finalità connesse alla sicurezza pubblica dal pericolo di terrorismo, sia necessario che gli obblighi imposti alla persona controllata restino in vigore;
(b) la decisione secondo la quale gli obblighi da imporre mediante il rinnovo della misura o (secondo il caso) gli obblighi previsti dalla misura cui si riferisce la richiesta di revoca, siano necessari per impedire al soggetto controllato di dedicarsi ad attività terroristiche.


5) La funzione della corte, nei casi di ricorso avverso la modifica di un obbligo imposto da una misura di controllo non in deroga (sia per rinnovo o altra motivazione) o contro una decisione di non modificare detto obbligo, è accertare se una delle seguenti decisioni del Segretario di Stato sia affetta da vizi:
(a) in caso di ricorso avverso una modifica, la decisione per cui si è resa necessaria la modifica al fine di impedire al soggetto controllato di dedicarsi ad attività terroristiche; e
(b) in caso di ricorso avverso una richiesta di modifica di un obbligo, la decisione in base alla quale l’obbligo continui ad essere necessario per quella finalità.


6) Nel definire le questioni di cui ai commi (4) e (5), la corte deve applicare i principi previsti per le richieste di revisione giudiziale.

7) Qualora la corte, in merito ad un ricorso previsto dal presente articolo, si pronunci nel senso che la decisione del Segretario di Stato è affetta da vizi, i suoi unici poteri sono di:
(a) annullare il rinnovo della misura;
(b) annullare uno o più obblighi imposti dalla misura; e
(c) impartire direttive al Segretario di Stato ai fini della revoca dell’ordine o della modifica degli obblighi da essa imposti.


8) In ogni altro caso, la corte deve respingere il ricorso.


11 - Giurisdizione e ricorsi relativi alle misure di controllo

1) Le questioni inerenti l’adozione di misure di controllo e le problematiche connesse alla deroga non possono essere discusse nell’ambito di altri procedimenti legali ad eccezione di:
(a) procedimenti presso una corte di giustizia; o
(b) relativi a procedimenti d’appello.


2) La corte è il tribunale competente per le finalità previste dall’art. 7 della Legge sui Diritti Umani nel caso di un procedimento nel quale vengano, anche in parte, esaminate eccezioni ad una misura di controllo o una deroga.

3) Nessun ricorso è ammissibile avverso una decisione della corte nei procedimenti riguardanti misure di controllo, a meno che non attengano a questioni di legittimità.

4) Il Segretario di Stato è l’unico soggetto legittimato all’appello per una decisione in
relazione:
(a) ad una richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 3 (1) (a); o
(b) a quanto disposto dall’art. 3 (3) (a).


5) L’Allegato alla presente legge (che disciplina procedimenti e ricorsi sulle misure di controllo) ne costituisce parte integrante.

6) Nella presente legge per “procedimento per misura di controllo” si intende:
(a) procedimento relativo ad una richiesta di autorizzazione di cui all’art. 3(1)(a);
(b) un procedimento relativo ad una comunicazione di cui all’art. 3(3)(a);
(c) una procedura relativa all’udienza per l’adozione delle decisioni di cui all’art 3(2)(c) o (6)(b) o (c);
(d) un procedimento relativo ad una richiesta presentata alla corte per l’adozione, rinnovo, modifica o annullamento di una misura di controllo in deroga;
(e) un procedimento relativo ad una richiesta di proroga della detenzione ai sensi dell’art. 5;
(f) un procedimento relativo ad un giudizio per la conferma di una misura di controllo in deroga (con o senza modifiche);
(g) un procedimento relativo ad un ricorso ai sensi dell’art. 10;
(h) un procedimento dinanzi alla corte ai sensi del comma (2);
(i) ogni altro procedimento dinanzi alla corte per esaminare decisioni su misure di controllo, deroghe, ovvero arresto o detenzione di un soggetto ai sensi dell’art. 5;
(j) un procedimento inerente una richiesta formulata ai sensi del punto 5(1) dell’Allegato alla presente legge (adozione di misure che richiedono l’anonimato del soggetto controllato).


7) Nel presente articolo per “decisione su una misura di controllo” si intende:
(a) un atto del Segretario di Stato nell’esercizio dei propri poteri o doveri ai sensi degli artt. da 1 a 8, ovvero per le finalità o in connessione all’esercizio di uno tra tali poteri o doveri;
(b) una direttiva, consenso o approvazione, ovvero la relativa richiesta emessa da qualsiasi altro soggetto autorizzato, ai fini della realizzazione degli obblighi imposti da una misura di controllo; ovvero
(c) una decisione assunta da un soggetto autorizzato finalizzata o connessa all’esercizio del potere di dare una direttiva, consenso o approvazione ovvero di farne richiesta.


8) Nel presente articolo, per “materia in deroga” si intende:
(a) una deroga da parte del Regno Unito alla Convenzione sui Diritti Umani relativamente alla violazione del diritto della persona alla libertà previsto dall’articolo 5, conseguente agli obblighi cui detta persona è sottoposta a seguito di una misura di controllo, di arresto o detenzione ai sensi dell’art. 5; o
(b) la conformità di tale deroga all’art. 14(1) della Legge sui Diritti Umani del 1998.



12 - Effetti delle decisioni della corte sulle condanne

1) Il presente articolo si applica nei casi in cui:
(a) una misura di controllo, un rinnovo o un obbligo da essa derivante siano annullati da una corte nell’ambito del previsto procedimento o del relativo appello; e
(b) prima dell’annullamento, un soggetto abbia riportato una condanna ai sensi dell’art. 9(1) o (2) per un reato per il quale non sarebbe stato condannato se la misura, il rinnovo o (secondo il caso) l’obbligo fosse stato annullato prima del procedimento relativo a quel reato.


2) Il soggetto condannato ha facoltà di ricorrere in appello contro la condanna:
(a) in caso di condanna a seguito di rinvio a giudizio in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, presso una Corte d’Appello;
(b) in caso di condanna a seguito di rinvio a giudizio o di “giudizio sommario” in Scozia, presso l’Alta Corte di Giustizia;
(c) in caso di condanna in un “giudizio sommario” in Inghilterra e Galles, presso la Corte della Corona; e
(d) in caso di condanna in un “giudizio sommario” in Irlanda del Nord, presso la Corte della Contea.


3) La corte competente ha l’obbligo di accogliere il ricorso presentato nelle modalità previste dal presente articolo e annullare la condanna.

4) Il ricorso presentato alla Corte d’Appello ai sensi del presente articolo contro una condanna a seguito di rinvio a giudizio:
(a) può essere presentato indipendentemente da un eventuale precedente ricorso del ricorrente contro la condanna;
(b) non può essere presentato oltre il termine di 28 giorni dalla data di annullamento o rinnovo della misura o dell’obbligo; e
(c) deve essere trattato come previsto dall’art. 1 della Legge Penale d’Appello del 1968 (Criminal Appeal Act c. 19) o, in Irlanda del Nord, dall’art. 1 della Legge Penale d’Appello del 1980, ma in nessun caso è richiesta autorizzazione della corte al ricorso.


5) Il ricorso presentato all’Alta Corte di Giustizia ai sensi del presente articolo contro una condanna a seguito di rinvio a giudizio:
(a) è ammissibile indipendentemente dal fatto che il ricorrente abbia già presentato ricorso contro la medesima condanna;
(b) non è ammissibile oltre il termine di due settimane dopo la data di annullamento della misura, rinnovo o obbligo; e
(c) deve essere trattato conformemente al ricorso previsto dall’art. 106 della Legge di Procedura Penale del 1995 (Scozia) per il quale sia stata concessa autorizzazione.


6) Il ricorso presentato all’Alta Corte di Giustizia ai sensi del presente articolo contro una condanna a seguito di “giudizio sommario”:
(a) è ammissibile indipendentemente dalla precedente dichiarazione di colpevolezza del ricorrente;
(b) è ammissibile indipendentemente dall’eventuale precedente ricorso presentato dal ricorrente contro la sentenza di condanna;
(c) non è ammissibile oltre due settimane dalla data di annullamento della misura, rinnovo o obbligo;
(d) deve essere presentato mediante apposita comunicazione in cui siano indicati i motivi del ricorso;
(e) deve essere trattato conformemente al ricorso soggetto ad autorizzazione prevista dalla Parte 10 della Legge di Procedura Penale (Scozia) del 1995; e
(f) deve essere conforme alla procedura fissata dall’Alta Corte di Giustizia mediante Atto di Aggiornamento.


7) Il ricorso presentato alla Corte della Corona o alla Corte della Contea in Irlanda del Nord contro una condanna in un “giudizio sommario”:
(a) è ammissibile indipendentemente dalla precedente dichiarazione di colpevolezza del ricorrente;
(b) è ammissibile indipendentemente dall’eventuale precedente ricorso contro la condanna o dall’azione avviata nel merito di tale condanna ai sensi dell’art. 111 della Legge sulle Corti presiedute da Magistrati del 1980 o dall’art. 146 del Decreto sulle Corti dei Magistrati (Irlanda del Nord) del 1981 (S.I. 1981/1675 (N.I. 26) (caso trasmesso a corte di grado superiore per la valutazione);
(c) non è ammissibile oltre 21 giorni dalla data di annullamento della misura, rinnovo o obbligo; e
(d) deve essere trattato conformemente al ricorso previsto dall’art. 108(1)(b) della citata Legge o, in Irlanda del Nord, dall’art. 140(1)(b) del citato Decreto.


8) L’art. 133(5) della Legge di Giustizia Penale 1988 (risarcimento per errore giudiziario) deve essere integrato con l’inserimento al termine del punto (c) “o
d) in un ricorso previsto dall’art. 12 della Legge per la Prevenzione del Terrorismo
del 2005”.



Disposizioni finali



13 - Durata e validità degli articoli da 1 a 9

1) Salvo quanto diversamente previsto nel presente articolo, gli artt. da 1 a 9 cesseranno di avere efficacia al termine di 12 mesi decorrenti dal giorno di approvazione della presente legge.

2) Il Segretario di Stato può disporre nei modi previsti dalla legge:
(a) l’abrogazione degli artt. da 1 a 9; o
(b) in qualsiasi momento, il ripristino di detti articoli per un periodo non superiore ad un anno; o
(c) stabilire che detti articoli:
(i) restino in vigore diversamente da quanto previsto dal comma (1) o sulla base di un decreto conforme a detto comma; ma
(ii) tale proroga potrà avere efficacia per un periodo non superiore ad un anno.


3) Ai fini dell’emissione di un decreto ai sensi del presente articolo, il Segretario di Stato deve sentire il parere:
(a) della persona designata per le finalità di cui all’art. 14 (2);
(b) del Commissario per i Servizi di Intelligence; e
(c) del Direttore Generale del Servizio di Sicurezza.


4) Il Segretario di Stato non potrà emettere un decreto previsto dal presente articolo se non previa presentazione della relativa bozza al Parlamento ed approvazione di entrambe le Camere.

5) Il comma (4) non si applica nei casi in cui il decreto del Segretario di Stato, per motivi di urgenza, necessiti di essere emesso senza l’approvazione prevista da detto comma.

6) Un decreto emesso ai sensi del presente articolo che contenga una dichiarazione di cui al comma (5):
(a) deve essere presentato al Parlamento dopo la sua emissione; e
(b) se non approvato da entrambe le Camere entro 40 giorni dalla sua emissione, cesserà di avere efficacia allo scadere di detto termine.


7) Qualora un decreto cessi di avere efficacia per le motivazioni di cui al comma (6):
(a) non produce effetti su quanto già verificatosi in conseguenza dello stesso decreto; né
(b) non impedisce l’emissione di un successivo decreto avente gli stessi o simili effetti.


8) La cessazione dell’efficacia degli artt. da 1 a 9 o la loro abrogazione in qualsiasi momento ai sensi del presente articolo non costituirà impedimento né altrimenti influirà:
(a) sulla valutazione della corte in merito ad una precedente comunicazione relativa a quanto disposto dall’art. 3 (3)(a);
(b) sul successivo inizio o proseguimento di un dibattimento in esecuzione dei commi (2) (c) o (6) (b) o (c) dellarticolo 3;
(c) sul successivo inizio o proseguimento di un dibattimento volto a determinare l’eventuale conferma di una misura di controllo in deroga (con o senza modifiche); o
(d) sulla presentazione o proseguimento di un eventuale ricorso, di qualsiasi grado, contro decisioni emesse nei procedimenti giudiziari elencati nei paragrafi da (a) a (c) del presente comma;

fermo restando che i procedimenti potranno essere avviati o proseguire ai sensi del presente comma esclusivamente per decidere se un provvedimento del Segretario di Stato, una misura di controllo o un obbligo imposto da tale misura debbano essere annullati o considerati tali.

9) In nessun caso la presente legge può consentire che il periodo di validità di una misura di controllo o del suo rinnovo superi quello della norma in base alla quale la misura era stata emessa o da ultimo rinnovata, qualora detta norma abbia cessato di essere valida o sia stata abrogata ai sensi del presente articolo.

10) Il termine di “40 giorni” di cui al comma (6) indica 40 giorni calcolati nel modo specificato nell’art. 7(1) della Legge sulla Legislazione Materiale Delegata del 1946.


14 - Relazioni e revisioni

1) Non appena possibile, al termine di ogni trimestre, il Segretario di Stato deve:
(a) redigere una relazione sull’esercizio dei suoi poteri inerenti le misure di controllo durante il periodo in esame; e
(b) presentare copia di detta relazione al Parlamento.


2) Il Segretario di Stato ha anche l’obbligo di conferire l’incarico di eseguire una revisione dell’applicazione della presente legge.

3) Non appena possibile al termine di:
(a) 9 mesi a decorrere dall’approvazione della presente legge; e
(b) ogni 12 mesi a partire dalla scadenza del termine di cui al precedente punto e trattandosi di periodo nel quale gli artt. da 1 a 9 siano stati del tutto o in parte in vigore,

la persona incaricata dovrà effettuare una revisione dell’applicazione della presente legge durante tale periodo.

4) Non appena possibile dopo il completamento della revisione, la persona incaricata ai sensi del presente articolo dovrà trasmettere al Segretario di Stato una relazione con le relative conclusioni.

5) La relazione deve inoltre contenere il parere del relatore in ordine a
(a) conseguenze, ai fini dell’applicazione della presente legge, di ogni eventuale proposta del Segretario di Stato concernente modifiche alla legge sul terrorismo; e
(b) in quale misura il Segretario di Stato abbia esercitato il potere attribuitogli dall’art. 3(1)(b) emettendo misure di controllo non in deroga per casi urgenti senza autorizzazione della corte.


6) Il Segretario di Stato deve trasmettere al Parlamento copia della relazione di cui al comma (4).

7) Il Segretario di Stato può sostenere le spese relative alla persona incaricata di eseguire la revisione e retribuirla nella misura che avrà egli stesso stabilito.

8) Nel presente articolo,
per “poteri relativi alle misure di controllo” si intendono:
(a) i poteri conferiti dalla presente legge al Segretario di Stato di adottare, rinnovare, modificare e revocare misure di controllo; e
(b) il potere attribuitogli di richiedere ad una corte l’adozione, il rinnovo, la revoca o la modifica di misure di controllo in deroga;
per “relativo periodo di 3 mesi” si intende:
(a) il periodo di 3 mesi decorrente dall’approvazione della presente legge;
(b) il periodo di 3 mesi decorrente dalla data:
(i) in cui gli artt. da 1 a 9 sono stati reintrodotti in forza di un decreto ai sensi dell’art. 13; e
(ii) che non rientra nei 3 mesi successivi alla data di ultima validità di detti articoli prima della loro reintroduzione;
(c) il periodo di 3 mesi decorrente dalla fine del precedente relativo periodo di 3 mesi e durante il quale le norme in questione siano del tutto o in parte in vigore.



15 - Interpretazione generale

1) Nella presente legge:
per “atto” o “condotta” si intendono anche omissioni e dichiarazioni;
per “atto di terrorismo” si intende ogni azione avente finalità di terrorismo, nell’ambito della definizione prevista dalla Legge sul Terrorismo del 2000 (vds. Art. 1(5) di detta Legge);
per “apparato” si intende ogni apparecchio, macchinario o dispositivo ed ogni cavo o conduttore, unitamente a qualsiasi software da esso utilizzato;
per “articolo” e “informazione” si intendono documenti o altri dati documentali e software;
per “contravvenire” si intende la mancata osservanza; le espressioni analoghe devono essere interpretate in tale modo;
per “misura di controllo” si intende il significato indicato nell’art. 1(1);
per “procedimenti per misure di controllo” si intende il significato indicato dall’art. 11(6);
per “soggetto controllato”, in relazione ad una misura di controllo, si intende il soggetto sottoposto agli obblighi imposti dalla misura;
per “la corte”:
(a) in relazione ai procedimenti relativi ad una misura di controllo nei confronti di persona che abbia la residenza principale in Scozia, si intende la Outer House della Court of Session (Camera Esterna della Suprema Corte Civile);
(b) in relazione ai procedimenti relativi ad una misura di controllo nei confronti di un soggetto che abbia la residenza principale in Irlanda del Nord, si intende l’Alta Corte dell’Irlanda del Nord; e
(c) in ogni altro caso, si intende l’Alta Corte d’Inghilterra e del Galles;

per “misura di controllo in deroga” si intende una misura di controllo che impone obblighi che includano in tutto o in parte obblighi in deroga;
per “obblighi in deroga”, “deroga designata” “provvedimento di designazione” si intende quanto indicato nell’art. 1(10);
per “Convenzione sui Diritti Umani” si intende la Convenzione nei termini della Legge sui Diritti Umani del 1998 (vds. Art. 21(1) di detta legge);
per “modificazioni” si intendono le omissioni, integrazioni o alterazioni; le espressioni analoghe devono essere interpretate in tale modo;
per “misura di controllo non in deroga” si intende una misura di controllo adottata dal Segretario di Stato;
per “passaporto” si intende:
(a) un passaporto del Regno Unito (quale indicato dalla Legge sull’Immigrazione del 1971);
(b) un passaporto rilasciato da o per conto delle autorità di un Paese o territorio estero, oppure da o per conto di un’organizzazione internazionale;
(c) un documento utilizzabile (a seconda dei casi) in sostituzione del passaporto;

per “ambienti” si intende anche qualsiasi veicolo, natante, velivolo o hovercraft;
per “il pubblico” si intende la totalità o parte della popolazione residente nel Regno Unito, o in un Paese e territorio estero o parte di essi;
per “specificato”, in relazione ad una misura di controllo, si intende specificato in detta misura o rientrante in una definizione in tal modo specificata;
per “terrorismo” si intende il significato quale indicato dalla Legge sul Terrorismo del 2000 (vds. Art. 1 co.(1) o (4) di detta legge);
“attività di tipo terroristico” e, in relazione a tale attività, “coinvolgimento” devono essere interpretate conformemente all’art. 1(9).

2) Il potere previsto dalla presente legge di annullare una misura di controllo, ovvero di rinnovare detta misura o gli obblighi da essa derivanti include il potere di:
(a) in Inghilterra e Galles o in Irlanda del Nord, di sospendere l’annullamento o il rinnovo della misura, ovvero l’obbligo da essa derivante nelle more dei vari gradi di ricorso contro la decisione di annullamento; e
(b) in Scozia, di rendere inefficace l’annullamento in pendenza dei vari gradi di ricorso.


3) I poteri del Segretario di Stato o della corte di revocare una misura di controllo o di modificarne gli obblighi da essa imposti:
(a) comprendono il potere di decidere la data di decorrenza dell’efficacia della revoca o modifica; e
(b) in caso di revoca giudiziale (compresi i casi di revoca in applicazione dell’art. 7(7) ) comprendono il potere di rinviare gli effetti della revoca nelle more del ricorso, ovvero al fine di consentire al Segretario di Stato di decidere se esercitare il proprio potere di adottare una misura di controllo nei confronti del soggetto in questione.


4) Per le finalità previste dalla presente legge, il mancato esame da parte del Segretario di Stato di una richiesta presentata dal soggetto controllato circa:
(a) la revoca della misura di controllo, o
(b) la modifica di un obbligo imposto da detta misura,
deve essere considerato come decisione del Segretario di Stato di non revocare o (secondo il caso) non modificare il provvedimento.




16 - Norme supplementari

1) La presente legge può essere indicata come Legge in materia di Prevenzione del Terrorismo del 2005.

2) Le seguenti disposizioni sono abrogate:
(a) gli articoli da 21 a 32 della Legge in materia di Anti-terrorismo, Criminalità e Sicurezza del 2001 (sospetti terroristi internazionali);
(b) l’art. 1(4) della Legge relativa alla Commissione Speciale per i Ricorsi in materia di Immigrazione, punto (b) (relativo all’art. 30 della Legge del 2001) nonché la parola
“o” che lo precede;
(c) l’art. 62, commi (15) e (16), della Legge in materia di Nazionalità, Immigrazione ed Asilo del 2002 ed il punto 30 dell’Allegato 7 a detta legge (con cui si modificavano gli artt. 23, 24 e 27 della Legge del 2001); e
(d) l’art. 32 della Legge in materia di Asilo ed Immigrazione del 2004 (Trattamento dei Ricorrenti, ecc) (che modificava gli artt. 24 e 27 della legge del 2001).


3) il comma (2) ha efficacia dal 14 marzo 2005.

4) Le abrogazioni apportate dalla presente legge non impediscono né hanno in alcun modo effetti su:
(a) il proseguimento di qualsiasi procedimento d’appello presso la Commissione Appelli Speciali in materia di Immigrazione ai sensi dell’art. 25(1) della Legge in materia di Anti-Terrorismo, Criminalità e Sicurezza del 2001 non ancora concluso alla data da cui decorrono dette abrogazioni;
(b) la presentazione o il proseguimento di un ricorso di grado superiore contro una precedente sentenza d’appello di detta Commissione, ovvero di qualsiasi altro ricorso previsto dall’art. 25(1) della Legge del 2001 avviato prima della data di decorrenza di dette abrogazioni; o
(c) qualsiasi procedimento conseguente ad una sentenza di grado superiore, ma
nessun altro procedimento presso detta Commissione previsto dalla Parte 4 di detta legge, né alcun ricorso di primo o secondo grado relativo ad un tale procedimento può essere presentato o proseguire in qualsiasi momento dopo che le abrogazioni siano entrate in vigore.


5) Il Segretario di Stato ha facoltà di stipulare contratti o altri accordi con terzi nel modo che ritenga opportuno per farsi assistere nell’esecuzione di quei controlli, sia mediante strumenti elettronici che di altro genere, che egli reputi necessari in relazione agli obblighi che siano stati o possano venire imposti da o in virtù di una misura di controllo.

6) Il Parlamento fornirà le risorse economiche per il pagamento di:
(a) tutte le spese sostenute dal Segretario di Stato derivanti dalla presente legge; e
(b) ogni incremento, attribuibile alla presente legge, delle spese previste da altre Leggi e finanziate con fondi del Parlamento.


7) La presente legge ha efficacia anche in Irlanda del Nord.

8) Sua Maestà ha facoltà di estendere, mediante suo Order in Council (Decreto in Consiglio), con le modifiche che ritenga opportune, la validità della presente legge ad ogni Isola del Canale o all’Isola di Man.



ALLEGATO


Articolo 11

Procedimenti per l’adozione di misure di controllo



Introduzione

1

(1) Nel presente Allegato per “relativi poteri” si intendono i poteri di regolamentare le modalità e le procedure da seguire nei procedimenti presso una corte, la Corte d’Appello o la Inner House della Court of Session, nei limiti entro i quali tali poteri possano essere esercitati in relazione a:
(a) procedimenti per misure di controllo; o
(b) relativi procedimenti di ricorso.


(2) nel presente Allegato per “relativo procedimento di ricorso” si intende un procedimento presso la Corte d’Appello o la Inner House della Court of Session relativo ad un ricorso contro un procedimento per misura di controllo.


Doveri generali applicabili all’esercizio dei relativi poteri

2

Colui che esercita i relativi poteri deve avere riguardo, in particolare, per:
(a) la necessità di garantire che l’adozione e rinnovo di una misura di controllo, nonché l’imposizione e modifica degli obblighi previsti da tale misura, siano correttamente verificati; e
(b) la necessità di garantire che non vengano rivelate informazioni qualora ciò fosse contrario al pubblico interesse.



Esercizio in sede di prima applicazione dei “relativi poteri”

3

(1) il presente punto si applica:
(a) nella prima occasione successiva all’approvazione della presente legge in cui i relativi poteri vengano esercitati nell’ambito di procedimenti per misure di controllo, o relativi procedimenti di ricorso in Inghilterra e Galles; e
(b) nella prima occasione successiva all’approvazione della presente legge in cui detti poteri vengano esercitati nell’ambito di procedimenti per misure di controllo, o relativi procedimenti di ricorso in Irlanda del Nord.


(2) nelle circostanze in cui:
(a) i relativi poteri possono essere esercitati dal Lord Cancelliere in sostituzione della persona dalla quale siano altrimenti esercitabili; e
(b) prima dell’esercizio di detti poteri, il Lord Cancelliere non è tenuto ad intraprendere alcuna consultazione altrimenti prescritta in caso di esercizio da parte di detta persona.


(3) Il Lord Cancelliere deve:
(a) sentire il parere del Lord Chief Justice d’Inghilterra e Galles prima di emettere qualsiasi norma prevista dal presente punto relativo ad Inghilterra e Galles; e
(b) sentire il parere del Lord Chief Justice dell’Irlanda del Nord prima di emettere qualsiasi norma prevista dal presente punto relativo all’Irlanda del Nord.


(4) Si può ottemperare alle disposizioni del punto (3) mediante consultazione che abbia avuto luogo del tutto o in parte prima dell’approvazione della presente legge.

(5) Le norme procedurali stabilite dal Lord Cancelliere ai sensi del presente punto:
(a) devono essere presentate al Parlamento; e
(b) se non approvate da entrambe le Camere entro 40 giorni dal giorno di emissione, cessano di avere efficacia al termine di detto periodo.


(6) In caso di cessazione dell’efficacia di dette norme secondo quanto previsto dal punto 3(5):
(a) se non influisce sugli effetti già prodotti in applicazione di dette norme;
(b) il Lord Cancelliere deve poter essere ancora investito di relativi poteri da esercitare nei relativi procedimenti, invece della persona dalla quale sarebbero altrimenti esercitabili; e
(c) il Lord Cancelliere deve avere facoltà di esercitarli in detta circostanza senza preventiva consultazione, come invece prescritto per detta altra persona; e
(d) le regole stabilite dal Lord Cancelliere in tale circostanza possono avere effetti uguali o simili alle regole precedenti.


(7) Ai sensi del presente punto, le seguenti disposizioni non si applicano alle norme stabilite dal Lord Cancelliere:
(a) l’art. 3(2) delle Legge di Procedura Civile del 1997 (procedura di risoluzione negativa)
(b) l’art. 56 della Legge sull’Ordinamento Giudiziario del 1978 (Irlanda del Nord) (procedura sulla legislazione materiale delegata)


(8) Nel sottopunto (5), per “40 giorni” si intendono 40 giorni calcolati nelle modalità previste dall’art. 7(1) della Legge sulla Legislazione Materiale Delegata del 1946.


Speciali poteri di emanare norme procedurali

4

(1) Le norme procedurali emanate nell’esercizio dei relativi poteri possono, in particolare:
(a) prevedere modalità di acquisizione della prova nell’ambito dei procedimenti per misure di controllo e sulla presentazione delle prove in tali contesti;
(b) consentire o richiedere che detti procedimenti si concludano senza dibattimento; e
(c) prevedere l’esercizio della difesa nell’ambito di detti procedimenti.


(2) Le norme procedurali emanate nell’esercizio dei relativi poteri possono inoltre, in particolare:
(a) disporre che i procedimenti per misure di controllo o relativi procedimenti di ricorso abbiano luogo senza che le motivazioni della sentenza siano rese note integralmente ad una delle parti in giudizio o al suo rappresentante legale (se nominato);
(b) disporre che la corte giudicante possa procedere in assenza di una qualsiasi persona, inclusa una delle parti in giudizio o il suo rappresentante legale (se nominato);
(c) prevedere le funzioni delle persone nominate nel punto (7) nell’ambito dei procedimenti per misure di controllo e relativi procedimenti di ricorso; e
(d) disporre che la corte competente possa informare sommariamente una delle parti del procedimento per misure di controllo o relativo ricorso delle prove assunte in sua assenza.


(3) Le norme procedurali emanate nell’esercizio dei relativi poteri devono assicurare che:
(a) nei procedimenti per misure di controllo e relativi ricorsi, sia richiesto al Segretario di Stato di produrre tutto il materiale pertinente (nell’osservanza delle disposizioni contenute nei punti che seguono);
(b) al Segretario di Stato possa presentare richiesta di autorizzazione alla corte competente di non rivelare detto materiale ad altri che alla corte stessa ed alle persone indicate nel punto 7;
(c) tale richiesta venga esaminata in assenza della parte in giudizio e del suo rappresentante legale (se nominato);
(d) sia previsto che la corte competente conceda tale autorizzazione qualora ritenga che la rivelazione del materiale possa essere contraria al pubblico interesse;
(e) nel caso tale autorizzazione sia stata concessa, la corte competente valuti la possibilità di richiedere al Segretario di Stato di fornire alla parte interessata ed al suo rappresentante legale (se nominato) un resoconto sommario del materiale;
(f) alla corte competente sia data assicurazione che tale resoconto sommario non contenga informazioni o altro materiale la cui rivelazione potrebbe essere contraria al pubblico interesse;
(g) le disposizioni di cui al punto (4) siano applicate nei casi in cui il Segretario di Stato non disponga dell’autorizzazione da parte della corte competente di non rendere nota alla parte in giudizio o al suo rappresentante legale (se nominato) il materiale prodotto, ovvero sia stato invitato a fornire un resoconto sommario su detto materiale.


(4) Nel caso in cui il Segretario di Stato scelga di non rivelare il materiale o (secondo il caso) di non fornire il resoconto sommario, la corte competente è autorizzata a:
(a) ordinare che il caso sia ritirato dall’esame della stessa corte, qualora ritenga che il materiale o il resoconto sommario possano essere rilevanti per la parte in giudizio; e
(b) in ogni altra circostanza, assicurare che il Segretario di Stato non possa fondare la propria azione in giudizio sulla documentazione o (secondo il caso) sul materiale di cui è richiesto un resoconto sommario.


(5) Nel presente punto, per “materiale rilevante”, in relazione a qualsiasi procedimento, si intende:
(a) le informazioni o altro materiale nella disponibilità del Segretario di Stato che abbia rilevanza ai fini della definizione del relativo procedimento; o
(b) le motivazioni delle sentenze emesse nei relativi procedimenti.



Richiesta di anonimato del soggetto controllato

5

(1) Le norme procedurali emanate nell’esercizio dei propri poteri specifici possono disporre che:
(a) il Segretario di Stato o la persona controllata, in un qualsiasi momento successivo all’applicazione della misura di controllo, possano richiedere alla corte di emettere un’ordinanza che preveda che detta persona mantenga l’anonimato; e
(b) la Corte, a seguito di tale richiesta, possa emettere un’ordinanza con cui disponga tale anonimato;

le norme procedurali possono consentire che la richiesta e l’ordinanza in questione possano aver luogo indipendentemente da qualunque altro procedimento su misure di controllo avviato presso quella corte;

(2) le norme procedurali possono disporre affinchè la Corte d’Appello o la Inner House della Court of Session emettano un’ordinanza nei procedimenti di ricorso che preveda che la persona controllata resti anonima.

(3) nei sottopunti (1) e (2) i riferimenti all’ordinanza della corte con cui si stabilisce l’anonimato della persona controllata si riferiscono ad un ordine emesso da detta corte con cui si imponga la proibizione o restrizione che essa ritiene appropriata circa la rivelazione
(a) da parte delle persone specificate o descritte dalla corte, o
(b) da chiunque in generale

dell’identità della persona controllata o di ogni altra informazione che possa condurre alla sua identificazione.


Impiego di consulenti

6

(1) Nell’ambito di ogni procedimento per misura di controllo la corte può, ove lo ritenga appropriato
(a) avvalersi dell’assistenza di uno o più consulenti appositamente nominati dal Lord Cancelliere; e
(b) condurre il dibattimento e risolvere il procedimento con l’assistenza di uno o più consulenti.


(2) Le norme procedurali possono regolamentare l’utilizzo dei consulenti conformemente ai poteri conferiti dal presente punto.

(3) Il Lord Cancelliere può, con i fondi forniti dal Parlamento, pagare gli emolumenti, le spese e i compensi dei consulenti nominati per le finalità del presente punto, nella misura da egli stesso determinata.


Rappresentanza speciale nei procedimenti per misure di controllo

7

(1) Il funzionario legale competente può incaricare una persona di rappresentare gli interessi di una delle parti del procedimento specifico dal quale quella parte ed il suo rappresentante legale (se nominato) siano esclusi.

(2) Nel sottopunto (1), per “relativo procedimento” si intende:
(a) un procedimento per misure di controllo; o
(b) un procedimento d’appello, di ogni grado, relativo a un precedente giudizio per misure di controllo.


(3) Ai sensi del presente punto, una persona può essere nominata:
(a) dall’Attorney General, solo se disponga degli speciali requisiti previsti per le finalità stabilite dall’art. 71 della Legge sulle Corti e i Servizi Legali del 1990;
(b) dall’Avvocato Generale per la Scozia, solo se disponga degli adeguati diritti di patrocinio in giudizio in Scozia; e
(c) dall’Avvocato Generale per l’Irlanda del Nord, solo se sia un membro dell’Avvocatura dell’Irlanda del Nord.


(4) Nel sottopunto (3) per “persona che dispone degli adeguati diritti di patrocinio in giudizio in Scozia” si intende:
(a) un avvocato; o
(b) un legale con diritto di patrocinio in giudizio ai sensi dell’art. 25A della Legge (scozzese ) sui Patrocinanti Legali del 1980 presso la Court of Session o l’High Court of Justiciary.


(5) La persona nominata ai sensi del presente punto è responsabile nei confronti della persona i cui interessi sia stato incaricato di rappresentare.

(6) Nel presente punto per “il funzionario legale competente” si intende:
(a) in relazione ai procedimenti per misure di controllo in Inghilterra e Galles o ai relativi vari gradi di appello, l’Attorney General;
(b) in relazione a procedimenti che abbiano luogo in Scozia o ai relativi vari gradi d’appello, l’Avvocato Generale per la Scozia;
(c) in relazione ai procedimenti che abbiano luogo in Irlanda del Nord o ai relativi vari gradi d’appello, l’Avvocato Generale per l’Irlanda del Nord.

(7)
In relazione al periodo precedente l’entrata in vigore dell’art. 27 della Legge sulla Giustizia del 2002, i riferimenti contenuti nel presente punto all’Avvocato Generale per l’Irlanda del Nord vanno considerati come riferimenti all’Attorney General per l’Irlanda del Nord.


Effetti delle decisioni della corte

8

(1) Qualora:
(a) una misura di controllo,
(b) il rinnovo di una misura di controllo,
(c) un obbligo imposto da tale misura,

venga annullato, l’ordine, rinnovo o obbligo dovrà essere considerato, per le finalità di cui all’art. 9(1) e (2), come non fosse mai stato emesso o imposto.

(2) Una decisione della corta in qualsiasi grado di giudizio volta a:
(a) annullare una misura di controllo, rinnovo o obbligo derivante da detta misura, o
(b) dare direttive al Segretario di Stato in relazione a detta misura,

non impedisce al Segretario di Stato di esercitare il potere di emettere una nuova misura di controllo avente effetti uguali o simili alla precedente né di utilizzare, anche parzialmente, le medesime motivazioni.


Prove in materia di intercettazioni

9

(1) L’art. 18 della Legge di Regolamentazione dei Poteri di Indagine del 2000 (esclusione delle intercettazioni nei procedimenti giudiziari) è modificato come di seguito indicato.

(2) Nel comma (1), successivo al punto (d), inserire
“(da) ogni procedimento per misura di controllo (come si intende nella Legge per la Prevenzione del Terrorismo del 2005) o ogni altro procedimento conseguente;”

(3) Nel comma (2) (divieto di rivelare l’dentità di persone nonostante la proibizione di quanto previsto dall’art. 18), il “punto (e) o (f)” è sostituito da “punfi da (da) a (f)”.

(4) Nello stesso comma, prima del punto (a) inserire:
“(za) in caso di procedimento compreso tra quelli previsti dal paragrafo (da) a:
(i) chiunque, nelle forme previste dall’Allegato alla Legge in materia di Prevenzione sul Terrorismo del 2005, sia o sia stata parte in giudizio nell’ambito di un procedimento per misure di controllo; o
(ii) chiunque, nell’ambito di qualsiasi procedimento di questo tipo (escluso per nomina conferita ai sensi del punto 7 di detto Allegato), rappresenti una persona tra quelle indicate dal sottopunto (i);”.


Attribuzione della Queen’s Bench Division

10

Al punto 2 dell’Allegato 1 alla Legge sulla Corte Suprema del 1981 (competenze della Queen’s Bench Division) dopo il sottopunto (b) inserire:
“(ba) tutti i procedimenti per misure di controllo (come si intende nella Legge in materia di Prevenzione del Terrorismo del 2005);”.


Interpretazione dell’Allegato

11

Nel presente Allegato:
per “rappresentante legale”, in relazione ad una parte in giudizio, non si intende la persona nominata ai sensi del punto 7 al fine di rappresentare gli interessi della parte;
“relativi procedimenti d’appello” ha il significato indicato dal paragrafo 1 (2);
“corte competente”:
(a) in relazione di procedimenti per misure di controllo, si intende la corte; e
(b) in relazione ai relativi procedimenti d’appello, si intende la Corte d’Appello o la Inner House della Court of Session;
“parte in giudizio”, in relazione ai procedimenti per misure di controllo o relativi procedimenti d’appello,si intende ogni parte in giudizio ad esclusione del Segretario di Stato;

“relativi poteri” ha il significato indicato nel punto 1(1).


1) Autorità religiose. 2) Pari. 3) Responsabile dell'azione penale. 4) Funzionario responsabile dell'azione penale.

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