Impresa e diritto del lavoro |
Roberto PESSI |
Insegna Mattia Persiani che le radici del Diritto del lavoro “affondano nel terreno del conflitto industriale determinato dal modello di produzione capitalistica che contrappone, inevitabilmente, chi detiene i mezzi di produzione a chi vive della produzione” (1) . Ma ancora sottolinea come, proprio a fronte dei nuovi epicentri della crisi-trasformazione indotti dalle nuove tecnologie e dalla globalizzazione, si sia aperta una nuova stagione del Diritto del lavoro che “deve, ormai, tenere conto del riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica”, il quale comporta “l’accettazione di un sistema di economia di mercato” e, quindi, impone al giurista una sintesi di razionalità tra i valori della persona ed i valori dell’economia. |
(1) M. PERSIANI, Radici storiche e nuovi scenari del Diritto del lavoro, Atti delle giornate di Studio AIDLASS, Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile, Pesaro-Urbino, 24-25 Maggio 2002, Milano, 2003, 629 ss., ora in Diritto del lavoro, Padova, CEDAM, 2004, 88 ss.; del resto, notava A. PACE, Iniziativa privata e governo pubblico dell’economia, in Scritti in onore di E. Tosato, Milano, 1982, 1227, nota 63, “escludere la libertà di iniziativa economica privata dal novero dei diritti dell’uomo è conseguenza di quel “moralismo anticapitalistico”, che sarebbe proprio dei cattolici e dei marxisti”.
(2) T. TREU, Il Diritto del lavoro: realtà e possibilità, ADL, 2000, 467 ss. (3)Del resto, il Diritto del lavoro si legittima nella misura in cui determina conseguenze sociali effettive, costantemente correggendo gli errori di approccio, G. TEUBNER, Juridification, Concept, Aspects, Limits, Solutions, in G. TEUBNER, Juridification of Social Spheres, De Gruyter, Berlin-New York, 1987. (4) Secondo R.H. COASE, Impresa, mercato e diritto, Bologna, 1995, le forme organizzative e gli assetti regolativi esistono perché le transazioni di mercato hanno un costo; se tutte le transazioni potessero aver luogo senza costi, ogni relazione sociale avrebbe la natura di una regolazione di mercato e non si avrebbe né organizzazione né autorità. (5) Così A. VALLEBONA, Le tre condanne delle encicliche sociali: liberismo, marxismo, consumismo, Dir. Lav., 2003, I, 367, commentando la “Laborem exercens” del 1981 e la “Centesimus annus” del 1991, con le quali “Giovanni Paolo II si pone volutamente nel solco dell’enciclica “Rerum novarum” (1891), ribadendone l’attualità e sviluppando la dottrina sociale della chiesa con riferimento ai nuovi pericoli di una economia mondializzata”. (6) A. PERULLI, Razionalità e proporzionalità nel Diritto del lavoro, DLRI, 2005, 4 ss., osserva richiamando M. WEBER (Economia e società, I, Teoria delle categorie sociologiche, Milano, 1981), come la complessità dei fenomeni che insistono sui diritti sociali e di cittadinanza in genere, imporrebbe “una razionalità non solo strategica ma plurale”, capace di orientare il proprio agire “secondo scopi concorrenti e contrastanti in maniera tale da soddisfarli secondo un principio di utilità marginale”. (7) H. COLLINS, The Productive Disintegration of Labour Law, in The Industrial Law Journal, 1997, 295 ss. (8) Se la regolazione legale non conduce necessariamente a risultati di inefficienza è a condizione che l’uso delle risorse, sulle quali i diritti inizialmente incidono, possa essere negoziato S. DEAKIN, F. WILKINSON, Il Diritto del lavoro e la teoria economica: una rivisitazione, DLRI, 1999, 587 ss.; così si riapre il tema della inderogabilità e della sua permeabilità all’autonomia collettiva. (9) R. DEL PUNTA, Il Diritto del lavoro fra due secoli: dal Protocollo Giugni al Decreto Biagi, in AA.VV., Il Diritto del lavoro nell’Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla liberazione al nuovo secolo, Milano, 2008, 311-312, il quale osserva come il confronto con le scienze economiche non sia comunque “privo di problematicità”, aggiungendo peraltro che questa problematicità dipende anche dal “genere di economia al quale si fa riferimento”, con esplicito rinvio all’”economia neo-classica”, cui si ispira “certamente” P. ICHINO; qui il riferimento è a A. ICHINO-P. ICHINO, A chi serve il Diritto del lavoro, RIDL, 1994, I, 459 ss.; P. ICHINO, Il lavoro e il mercato, Milano, 1996; IDEM, A cosa serve il sindacato, Milano, 2005; IDEM, I giuslavoristi e la scienza economica: istruzioni per l’uso, ADL, 2006, 454 ss.. (10) In fondo anche R. H. COASE, Impresa, mercato e diritto, cit., 221, il quale resta un liberista, ritiene che non vi sia “ragione perché, in certe occasioni, la regolazione governativa non debba portare ad incrementi di efficienza del sistema economico”. (11) A. PERULLI, Razionalità e proporzionalità nel Diritto del lavoro, cit., 5-6; vedi, anche, IDEM, Valutazione ed efficacia del Diritto del lavoro, in A. LYON CAEN – A. PERULLI, a cura di, Efficacia e Diritto del lavoro, Padova, CEDAM, 2008, 14-15. (12) M. PERSIANI, Radici storiche e nuovi scenari del Diritto del lavoro, cit., 98; la riflessione porta all’attenzione la teoria dell’insider-outsider, (introdotta nel dibattito italiano da P. ICHINO), A. LINDBECK, D. J. SNOWER, The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment, in The Mit Press, Cambridge Mass.-London, 1988. (13) M. FERRARESI, Il lavoro nei discorsi di Giovanni Paolo II, in Osservatorio internazionale Van Thuân sulla dottrina sociale della Chiesa, 8-10; vedi anche L. MENGONI, L’enciclica “Laborem exercens” e la cultura industriale, in G. LAZZATTI, a cura di, Lavoro e Chiesa oggi. Per una lettura della Laborem exercens, Milano, Vita e pensiero, 1983, 77 ss.; G. ARE, Il pensiero sociale della Chiesa cattolica nell’enciclica “Sollicitudo rei socialis” di Giovanni Paolo II, Riv. It. Dir. Lav., 1990, I, 117 ss.. (14) M. DELL’OLIO, Mercato del lavoro, decentramento, devoluzione, ADL, 2002, 171 ss.. Vedi anche L. MENGONI, Problema e sistema nella controversia sul metodo, ora in Diritto e valori, Bologna, 1985, 42, nota 94, il quale, commentando una sentenza in materia di sciopero, la critica per non aver verificato che la prestazione dei lavoratori (resa a scacchiera ovvero a singhiozzo) fosse stata conforme a “standards normali di corretta ed efficiente gestione dell’impresa”, che ne garantiscano “la capacità competitiva (…) nel mercato” e, quindi, tra l’altro, la “possibilità di mantenere i livelli di occupazione secondo i desiderata degli artt. 4 e 41, comma 2° Cost.”. (15) M. DELL’OLIO, Mercato del lavoro, decentramento, devoluzione, cit., 171 ss., il quale rileva in questo contesto anche la significatività del costo del lavoro (e la sua conseguente complementarietà al tasso di occupazione “sotto il profilo della sua sopportabilità nel ciclo produttivo”). (16) J.M. KEYNES, Prospettive economiche per i nostri nipoti, in Esortazioni e profezie, Milano, 1968, 273 ss.; M. WEBER, Economia e società, I, Teoria delle categorie sociologiche, cit., 22 ss.. (17) Ovviamente resta l’avvertenza di A. PERULLI, Valutazione ed efficacia del Diritto del lavoro, cit., 19, che la nozione di benessere sociale presa in considerazione dall’analisi economica del diritto non considera “l’idea della solidarietà, intesa quest’ultima, come principio giuridico oggettivo complementare del principio costituzionale della parità di trattamento”. (18) A. SUPIOT, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, DIR. REL. IND., 2000, 222 ss.; è il fenomeno che sintetizza E. GHERA, Subordinazione, statuto protettivo e qualificazione del rapporto, DLRI, 2006, qui 21-22: “in virtù della dimensione assiologica che la colloca al centro del sistema garantista la subordinazione-situazione prevale sulla subordinazione-obbligazione”; e questa “prevalenza” comporta “che il giudizio sulla qualificazione del rapporto sia fortemente condizionato dall’esigenza di garantire l’applicazione dello statuto protettivo del lavoratore come persona o come contraente debole”. (19) A. PERULLI, Razionalità e proporzionalità nel Diritto del lavoro, cit., 8-9 (che si riferisce a J. RAWLS, Una teoria della giustizia, cit.); vedi, anche, M. PERSIANI, Conflitto industriale e conflitto generazionale, ADL 2006, 1031 ss.; IDEM, Giurisprudenza costituzionale e diritto della previdenza sociale, in AA.VV., Lavoro. La giurisprudenza costituzionale (1 luglio 1989-31 dicembre 2005), Vol IX, Roma, 2006. 153 ss.. (20 )A. SEN, Lo sviluppo è libertà, Milano, 2000; in fondo si evoca l’affermazione di B. HEPPLE, Diritto del lavoro, disuguaglianza e commercio globale, DLRI, 2003, 27 ss., secondo cui il concetto classico di Diritto del lavoro è troppo ristretto, in quanto limitato al rapporto tra lavoratori subordinati e datori di lavoro; esso “non ricomprende il più ampio universo dei disoccupati, dei semioccupati, dei lavoratori poveri (working poor) e dei piccoli produttori indipendenti esistente sia nell’economia formale che in quella informale”. (21) Il brano, tratto dall’Enciclica “Centesimus Annus, n. 43, è riportato da P. CAPOTOSTI, Il fondamento etico dello stato sociale nella parola di Giovanni Paolo II, cit., 545; vedi anche P. CARETTI, Il “lavoro sociale”: la sfida del nuovo millennio, in A. LOIODICE, M. VARI, a cura di, Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia, cit., 546 ss.. (22) A. SEN, Lo sviluppo è libertà, cit., 20 ss.; ritorna qui per altra via la considerazione che la disciplina dell’art. 41 Cost. (come affermato dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza costituzionale) è funzionale allo sviluppo ed al progresso della persona umana, A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, parte speciale, 2^ ed., Padova, 1992, 464 ss.. (23) Ma qui si tocca un altro tema centrale nel dibattito, quello secondo cui seppur “con una dose – forse eccessiva – di semplificazione”, avremmo, da un lato, “una Costituzione fondata sul lavoro, dall’altro una Comunità fondata sul mercato e sulla concorrenza”, M. G. GAROFALO, Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, cit., qui 40-41, il quale, peraltro, vede una soluzione della contraddizione nell’auspicabile approvazione del Trattato sulla Costituzione Europea, interrogandosi se le difficoltà sin qui affrontate non siano “forse” dovute “all’avarizia nei diritti sociali ivi contemplati”. (24) G. DALLA TORRE, Dottrina sociale della Chiesa e diritto, in Ius, 2005, 49, il quale ricorda come questa “prospettiva è evidentissima in alcune Carte costituzionali dell’immediato secondo dopo guerra, specialmente quella tedesca e quella italiana, allorchè la «crisi di coscienza» di una generazione di giuristi allevata dal culto del positivismo giuridico” impose, il ritorno e “l’ancoraggio ad un ordine valoriale oggettivo e antecedente alle determinazioni dello stesso legislatore costituzionale”. (25) G. DALLA TORRE, Dottrina sociale della Chiesa e diritto, cit., 51, che osserva come la difesa dei diritti umani da parte della Chiesa sia funzionale alla “salvaguardia della persona umana” ed al suo libero e completo “esplicitarsi”. (26) A. BALDASSARRE, Iniziativa economica privata, Enc. Dir., XXI, Milano, 1971., 595 “iniziativa (economica) e svolgimento sono i due momenti in cui l’intero processo produttivo è analiticamente scomponibile dal punto di vista dell’art. 41 Cost.”; questo non esclude “la distinzione logica e giuridica dei suoi momenti particolari”, ma non consente di confondere lo svolgimento dell’attività con la sua organizzazione che ne può essere l’eventuale strumento. (27) W.J. SAMUELS, Institutional Economics, I-III, Edward Elgar Publish Ltd, England, 1988 ; vale qui l’avvertenza di S. SIMITIS, Diritto privato e diseguaglianza sociale : il caso del rapporto di lavoro, DLRI, 2001, 47 ss., secondo cui nessun assetto regolativo può essere compreso se non in un’analisi comparata fondata su una approfondita conoscenza della realtà sociale ed economica nella sua evoluzione storica, perché in fondo questi assetti “non sono altro che risposte alternative a questioni comuni”. (28) Y. RAMSTAD, Institutional Economics and the Dual Labor Market Theory, in Tool, Institutional Economics: Theory, Method, Policy, Kluwer, Boston-Dodrecht, 1993, 173 ss.. Osserva, R. DEL PUNTA, L’economia e le ragioni del Diritto del lavoro, in Giornale dir. lav. rel. id., 2001, 3 ss., che l’economia è concepita, in questa prospettiva, come scienza normativa i cui valori di riferimento non sono soltanto quelli dell’allocazione efficiente, ma anche quelli della libertà, dell’equità, dell’autodeterminazione dei cittadini; “il compito dell’economia, in altre parole, è quello di interagire con la società per aiutarla a realizzare al meglio le sue decisioni allocative democraticamente assunte”. (29) R.H. COASE, Impresa, mercato e diritto, cit.. Osserva A. BALDASSARRE, Iniziativa economica privata, cit., 590, che, ex art. 41 Cost., l’impresa è soltanto uno dei modi di organizzazione in cui può trovare svolgimento l’attività economica. Per l’organizzazione come ulteriore componente dell’attività di impresa, distinta da quest’ultima e ad essa strumentale, vedi G. OPPO, L’impresa come fattispecie, in scritti in onore di Vezio Crisafulli, II, Padova, 1985, 608 ss.. (30) A. BALDASSARRE, Iniziativa economica, cit., 604, per il quale, quindi, questa formula non può essere intesa come espressione degli interessi di insiemi particolari, ancorché socialmente e numericamente rilevanti. In questa prospettiva, l’impresa per essere utile socialmente deve produrre ricchezza e, per farlo, perseguire obiettivi di efficienza e produttività, M. PERSIANI, Diritto del lavoro e autorità del punto di vista giuridico, cit., 61. (31) M. DELL’OLIO, Sciopero e impresa, Giust. Civ., 1980, I, 812, il quale osserva come l’esercizio della libertà economica sia “presupposto e strumento di realizzazione dell’interesse alla salvaguardia e all’incremento dell’occupazione, a sua volta garanzia di effettività del diritto al lavoro”. (32) T. TREU, Commento all’art. 35, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. BRANCA, Roma-Bologna, 1979, 1. In questa prospettiva si tende ad attribuire alla formula «utilità sociale» la valenza di “principio valvola”, cioè si ritiene socialmente utile solo ciò che consente la concretizzazione del progetto di trasformazione della società di cui al secondo comma dell’art. 3 Cost., M. LUCIANI, La produzione privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, 131. (33) D’altro canto, lo stesso pensiero economico non sempre ritiene che, nell’attuale contesto segnato da una rivoluzione tecnologica a velocità accentuata, esista un’equazione per la quale alla riduzione dell’apparato protettivo standard corrisponda un efficientamento del mercato, U. PAGANO, Property Rights, Asset Specifity, and the Division of Labour Under Alternative Capitalist Relations, in Cam. Journal of. Ec, 1991, 315 ss.. (34) G. OPPO, L’iniziativa economica, Riv. Dir. Civ., 1988, 323. Resta l’avvertenza di A. PERULLI, Valutazione ed efficacia del Diritto del lavoro, cit., 19, della possibile diversa accezione di “benessere sociale” presa in considerazione dall’analisi economica, per la quale sono escluse “tutte le considerazioni riguardanti le distribuzioni delle utilità”. (35) Vedi E. SCHINAIA, L’enciclica “Centesimus” e il mercato, in Consiglio di Stato, 2003, 2185 ss.; spunti anche in P. OLIVELLI, Il lavoro è un valore, cit., 560; F. GABRIELE, Un Papa “defensor costitutionis”, in A. LOIODICE, M. VARI, a cura di, Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia, cit., 554 ss.. (36) M. PERSIANI, Radici storiche e nuovi scenari del Diritto del lavoro, cit., 89 ss.; IDEM, Diritto del lavoro e razionalità, cit., 35, il quale osserva come sia la funzione della produzione che consente di assegnare valore costituzionale all’impresa; il profitto, infatti, è solo strumentale a quest’ultima, in quanto consente con l’accumulazione del capitale nuove iniziative e nuova occupazione, nonché tramite il prelievo fiscale concorre al finanziamento delle iniziative sociali. (37) M. PERSIANI, Diritto del lavoro e autorità del punto di vista giuridico, cit., 61, il quale richiama, per la necessità di assegnare rilievo ai problemi dell’efficienza o della «razionalità pratica», P. TRIMARCHI, Il giurista nella società industriale, Riv. Dir. Civ., I, 1980, nonché per le problematiche connesse alla produttività, E. LOFFREDO, Economicità e impresa, ivi, 1999, I, 31 ss.. (38) S. DEAKIN, G. SEEGERS, R. VAN DENBERGH, a cura di, Law and Economics in The Labour Market, Cheltenham, 1999; S. DEAKIN, F. WILKINSON, Il Diritto del lavoro e la teoria economica: una rivisitazione, cit., 587 ss., che sottolineano come la regolazione legale del mercato e del rapporto di lavoro non conduce necessariamente a risultati di inefficienza. |