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GNOSIS 4/2008
Impresa e diritto del lavoro

Roberto PESSI

Insegna Mattia Persiani che le radici del Diritto del lavoro “affondano nel terreno del conflitto industriale determinato dal modello di produzione capitalistica che contrappone, inevitabilmente, chi detiene i mezzi di produzione a chi vive della produzione” (1) . Ma ancora sottolinea come, proprio a fronte dei nuovi epicentri della crisi-trasformazione indotti dalle nuove tecnologie e dalla globalizzazione, si sia aperta una nuova stagione del Diritto del lavoro che “deve, ormai, tenere conto del riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica”, il quale comporta “l’accettazione di un sistema di economia di mercato” e, quindi, impone al giurista una sintesi di razionalità tra i valori della persona ed i valori dell’economia.
Le riflessioni sull’essere e sul dover essere del Diritto del lavoro in questa fase di trasformazione accelerata e confusa impongono, dunque, di abbandonare la propensione a centrare ogni approccio ricostruttivo sul lavoro e suggeriscono di assumere una prospettiva di analisi che consideri tutte le altre componenti del sistema (impresa, mercati, Istituzioni nazionali, comunitarie, sovranazionali) per operare sintesi che considerino, oltre agli elementi valoriali, quelli a più stretta valenza economica.
Osserva Tiziano Treu (2) come sia possibile, in proposito, operare su di un’ipotesi di fondo sufficientemente consolidata, secondo la quale i numerosi “epicentri della crisi-trasformazione” vengono a polarizzarsi intorno “a due fuochi”: il primo relativo alle componenti “oggettive” del sistema economico (il lavoro nelle sue diversificazioni e l’impresa nelle sue forme organizzative), il secondo riferito ai mercati ed alle regolazioni (e quindi, anche, alle fonti normative ed alle istituzioni). Su queste aree hanno operato in modo combinato (seppur con diversa incidenza) i due più importanti fattori di trasformazione (e, conseguentemente, di crisi), cioè il progresso tecnologico, o meglio la sua esponenziale accelerazione, anche in ragione dell’avvento della comunicazione informatica e la globalizzazione, con la mondializzazione dei mercati e la connessa ineffettività degli assetti regolativi nazionali e perfino comunitari (3) .
Quello che viene messo in discussione è, da subito e prepotentemente, la centralità del lavoro come si era radicata nel secolo del fordismo; l’analisi empirica non può non prendere atto che centrale diviene il mercato, laddove la stessa lettura positiva degli interventi eteroregolativi (anche per la protezione del fattore lavoro) si scontra con la constatazione della crescente ineffettività di tali apporti correttivi, piegati dalla dimensione globale dei fenomeni, che sembra accantonare lo stesso apprezzamento dei costi di transazione (4) .
E, d’altro canto, in un contesto socio-culturale che ignora “la dimensione etico-religiosa”, “il sistema economico non possiede al suo interno criteri che consentano di distinguere correttamente le forme nuove e più elevate” di assetti regolativi idonei al soddisfacimento di quei bisogni umani che consentono “la formazione di una matura personalità” (5) .
Per tornare alla razionalità assiologica ed alla razionalità strumentale di Max Weber sembra necessario interrogarsi sulla stessa opzione dei valori assegnati alla prima, riconsiderando, anzitutto, l’impresa, che dalla maggioranza dei giuslavoristi era sempre stata ritenuta estranea al lavoro ed al suo apparato protettivo (se non come contropotere da riequilibrare), per apprezzarne il suo connotarsi come agente economico complesso e diversificato, nonché ancora il suo essere generatore dello stesso realizzarsi del prestatore d’opera come persona (6) .
La “disintegrazione produttiva” del discorso lavoristico (7) è l’occasione, dunque, di un rafforzamento d’identità che passa per la riconsiderazione dell’attualità dei suoi stessi valori fondanti, secondo il paradigma della razionalità, che rispetto al valore incorpora una valutazione di scopo ovvero di congruenza tra mezzi e fini, necessariamente e contestualmente etica, ma insieme economica (8) .
Orbene, sottoporre a verifica la razionalità regolativa del Diritto del lavoro vuol dire, anzitutto, saggiare la compatibilità del suo sistema regolativo con l’efficienza del sistema economico, perché quest’ultima è precondizione per la tutela di quei diritti che comportano un effetto redistributivo di ricchezza e per il suo dimensionarsi (9) .
Questa verifica di razionalità impone una dialettica costante con le scienze economiche e con quelle sociali, per conoscere gli effetti reali delle scelte regolative ed accertare la loro congruità o incongruità allo scopo per cui sono state operate (10) .
D’altro canto, la complessità dei fenomeni regolati, che con il welfare insistono sui diritti sociali e di cittadinanza in genere, impone “una razionalità non solo strategica ma plurale”, capace di orientare il proprio agire, in coerenza all’insegnamento di Weber, “secondo scopi concorrenti e contrastanti in maniera tale da soddisfarli secondo un principio di utilità marginale” (11) . Qui si innestano le aperture cognitive alle scienze economiche e si innestano i giudizi di razionalità a scansione parametrica.
Il contesto del Diritto del lavoro sembra così caratterizzato, come osserva Persiani, “da due conflitti: uno è quello tra l’interesse di chi lavora e la razionalità della produzione e l’altro è quello, determinato dalla scarsità di occupazione, tra l’interesse di chi lavora e l’interesse di chi cerca lavoro e non lo trova” (12) .
Erano ben chiari questi due conflitti a Giovanni Paolo II, il quale considerava “una grazia speciale del Signore, aver potuto essere operaio, lavoratore manuale, durante gli anni della guerra” (incontro con il Consiglio di fabbrica, Terni, 19 marzo 1981) ed insieme riteneva che “il primo problema del mondo del lavoro (…) è la disoccupazione, la mancanza di lavoro da parte del giovane che lo cerca per la prima volta e dell’adulto che, estromesso dal processo produttivo, fatica a riaccedervi” (13) .

Osserva, al riguardo, Dell’Olio che la centralità dell’apparato protettivo della “merce lavoro” è tutta nell’“occupazione”, perché è questo l’oggetto di un diritto per il quale la Costituzione impegna la Repubblica, cioè l’intero sistema normativo, istituzionale, economico a promuoverne le condizioni di effettività” (14) .
Ma perché questa si realizzi è necessaria la presenza di un’offerta idonea a bilanciare la domanda. Questa presenza nell’economia globale non insiste più, se non del tutto marginalmente, sulle problematiche della flessibilità salariale, quanto piuttosto sul recupero di concorrenzialità del comporsi dei diversi fattori di produzione in termini di qualità e di adeguatezza dei servizi prodotti (15) .
Del resto, il Diritto del lavoro si legittima nella misura in cui determina conseguenze sociali effettive, costantemente correggendo gli errori di approccio, nella tutela di diritti che vivono e si fanno assoluti solo allorquando ne è possibile la loro realizzazione (16) .
In conclusione, per sottoporre ad un adeguato vaglio di razionalità il Diritto del lavoro dobbiamo necessariamente verificare se l’attuale assetto regolativo tenga rispetto alle esigenze dell’efficienza economica; o, se si preferisce, da altra angolazione, se il miglior modo per tutelare la persona, che è implicata nel rapporto di lavoro, e per garantire il valore costituzionale primario del diritto all’occupazione sia rappresentato dall’assetto regolativo esistente (17) .

La complementarietà tra apparato protettivo ed occupazione è, del resto, intuibile, seppur non dimostrata su basi empiriche quanto alla rilevanza degli effetti prodotti. E, del resto, essa produce conseguenze anche sul processo qualificatorio, perché “quando il lavoro subordinato è condizione per l’accesso ad un alto livello di sicurezza sociale, il pensiero della protezione del lavoratore ha prevalso sul problema della sua qualificazione giuridica, e il giudice ha avuto la tendenza ad ampliare i confini del lavoro subordinato” (18) .
Si evidenzia la necessità di una rifocalizzazione del Diritto del lavoro che investa la sua razionalità assiologica proprio con il richiamo al principio di eguaglianza, rispetto al quale, esemplificativamente, Adalberto Perulli evoca la teoria della giustizia di Rawls, che propone una dimostrazione razionale dei sentimenti di legittimità e di illegittimità suscitati da una situazione di ineguaglianza; e, conseguentemente, investe la sua razionalità strumentale per accertare se l’assetto regolativo è coerente alla protezione del lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni”, nonché se l’insieme delle risorse utilizzate per la protezione abbiano un’allocazione efficiente in un contesto che deve necessariamente investire anche la previdenza e la sicurezza sociale (19) .
D’altra parte, il Diritto del lavoro non può interessarsi solo della disoccupazione, ma deve guardare anche alla disuguaglianza ed alla povertà. Quando si elabora il concetto di povertà si tende a riferirsi a soggetti che sono al di sotto di una soglia standard (ora assunta in termini assoluti, ora costruita in termini relativi in relazione ai mezzi adeguati di vita in uno specifico contesto sociale); ma la povertà può essere anche intesa “come mancanza delle basilari capabilities, piuttosto che come scarsità di reddito” (20) .
Di nuovo orienta il pensiero di Giovanni Paolo II che vede quale presupposto fondamentale di uno Stato democratico il Diritto al lavoro ed il rispetto del principio di solidarietà, in quanto “una società in cui il diritto a guadagnare il pane con il sudore della propria fronte sia sistematicamente negato, in cui le misure di politica economica non consentono ai lavoratori di raggiungere livelli soddisfacenti di occupazione, non può conseguire la legittimazione etica, né la pace sociale” (21) .
Questa accezione di povertà come diritto “a guadagnare il pane” riporta per altra via alla disoccupazione ed alla incapacità dei sistemi di sicurezza sociale di porre rimedio al fenomeno, se non in termini temporalmente limitati e prevalentemente con interventi di reddito sostitutivo; favorendo così “effetti debilitativi di larga portata sulla libertà del singolo, sulla sua capacità di iniziativa e sulla sua professionalità” e contribuendo alla sua “esclusione sociale” (22) .
Ma se il tema resta quello dell’occupabilità, esso resta ancorato all’eguaglianza delle opportunità; e, del resto, l’etica del Diritto del lavoro è appunto quella dell’eguaglianza. Ma l’eguaglianza non può riferirsi soltanto al reddito o alle risorse, essa deve essere, anzitutto, “l’eguaglianza di capabilities”. Ed allora la nostra misurazione della disuguaglianza riguarderà non solo i redditi, ma più ampiamente le possibilità di ricercare un impiego o una carriera di propria scelta, la libertà di associazione e di azione, il diritto di partecipare ai processi decisionali in campo economico e politico, i diritti sociali in genere, di cui è emersione nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (23) .
Vi è in questo prodotto normativo, come del resto nel nostro testo costituzionale (specie nel richiamo ai diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2), il ritorno ad una prospettiva giusnaturalistica secondo la quale “i diritti umani sono giustificabili in quanto pre-esistono, meta-positivamente, alla volontà politica, essendo connaturati all’uomo stesso” (24) . È, del resto, la stessa prospettiva della dottrina sociale della Chiesa; il suo impegno per la loro tutela è espressione dell’”attenzione, che è sua propria, per tutto l’uomo nella sua integralità” (25) .

Centrale in questo contesto argomentativo diviene la dialettica tra mercato ed istituzioni che lo regolano, al fine di operare una sintesi equilibrata tra efficienza e protezione sociale.
È il nuovo approccio che prende atto (per razionalizzare il dialogo tra diritto ed efficientamento dell’economia) del dispiegarsi di un’attività regolativa a fini di liberazione, protezione ed espansione dell’azione individuale, cioè di un’“azione collettiva” che è, poi, quell’insieme variegato di regole scritte e non scritte, provenienti dalla legge, dall’autonomia collettiva, dalla giurisprudenza, dalla prassi che orientano e/o condizionano le condotte in modo diretto e vincolante o indiretto; e che per il Diritto del lavoro, con l’incisività assicurata dalla inderogabilità e dall’efficacia sostitutiva, riequilibrano i poteri nel rapporto tra il detentore dei mezzi di produzione ed il lavoratore-persona, che offre sul mercato solo le sue energie lavorative (26) .
La scienza economica viene così finalizzata non alla ricerca di meccanismi di equilibrio, ma alla costruzione di modelli esplicativi dei diversi assetti istituzionali, dell’azione dei gruppi di interesse al loro interno e del connesso articolarsi dei poteri; ciò con l’obiettivo di prospettare interventi correttivi per la massimizzazione del “valore sociale” (27) .
È in questo contesto che matura la presa d’atto dell’esistenza dell’impresa e della rilevanza delle forme organizzative. L’impresa, dunque, non come una mera funzione della produzione, ma come una struttura di governo dei fattori di produzione (28) .
Si innesta qui il tema dell’”utilità sociale” dell’impresa che deve essere intesa come “formula riassuntiva dei bisogni della comunità” (29) , ed in ciò anche espressiva della sua funzione, strettamente collegata, di realizzare l’interesse alla conservazione ed alla crescita dell’occupazione, quale garanzia dell’effettività del Diritto al lavoro (30) .
L’”utilità sociale” è quindi coerente agli interessi della “maggioranza sociale” (31) , che è espressa dal mondo del lavoro senza aggettivi; ma per realizzare la sua funzione essa deve trovare concretizzazione anche nella economicità e produttività dell’iniziativa privata (32) .
Ciò, del resto, discende dalla necessità di interpretare la formula di cui all’art. 41 Cost., anche in relazione all’indicazione di cui all’art. 3 Cost., del “progresso materiale”. Così letta, dunque, l’iniziativa privata tende a soddisfare un interesse economico della collettività e, cioè, l’interesse al «benessere» inteso come “bene comune” (33) .
Siamo alla nuova stagione del Diritto del lavoro di cui parla Mattia Persiani che “deve, oramai, tener conto del riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica”. Quel riconoscimento comporta “l’accettazione di un sistema di economia di mercato con la conseguenza che anche l’impresa è un valore costituzionale, sebbene è un valore economico” (34) .
È un salto di qualità. L’impresa non è soltanto luogo di produzione del profitto capitalistico, ma è anche oggetto di attese sociali (tra cui creare e garantire occupazione), divenendo così strumento per la realizzazione dei valori della persona. Essa non deve essere considerata soltanto “una società di capitali” ma anche, secondo il pensiero di Giovanni Paolo II nell’enciclica “Centesimus Annus”, “una società di persone di cui entrano a far parte in modo diverso e con specifiche responsabilità, sia coloro che forniscono il capitale necessario per la sua attività, sia coloro che vi collaborano con il proprio lavoro” (35) . Proprio per soddisfare queste attese l’impresa deve produrre ricchezza e, quindi, dovendosi confrontare con il mercato, deve necessariamente perseguire obiettivi di efficienza e produttività (36) .
Si apre un nuovo sincretismo teorico tra economia e Diritto del lavoro; si fa strada nel pensiero economico la presa d’atto che il mercato è anche il prodotto delle istituzioni che lo regolano e che non possono non regolarlo e che, in determinati assetti ordinamentali, la regolazione diretta del rapporto di lavoro e/o delle relazioni collettive che lo interessano può incrementare l’efficienza dello stesso mercato (37) .
È, per altra via, l’affermazione di Persiani secondo cui “l’efficienza del sistema produttivo” corrisponde anche ad “un interesse pubblico che ben potrebbe essere definito come interesse pubblico dell’economia” (38) .



(1) M. PERSIANI, Radici storiche e nuovi scenari del Diritto del lavoro, Atti delle giornate di Studio AIDLASS, Interessi e tecniche nella disciplina del lavoro flessibile, Pesaro-Urbino, 24-25 Maggio 2002, Milano, 2003, 629 ss., ora in Diritto del lavoro, Padova, CEDAM, 2004, 88 ss.; del resto, notava A. PACE, Iniziativa privata e governo pubblico dell’economia, in Scritti in onore di E. Tosato, Milano, 1982, 1227, nota 63, “escludere la libertà di iniziativa economica privata dal novero dei diritti dell’uomo è conseguenza di quel “moralismo anticapitalistico”, che sarebbe proprio dei cattolici e dei marxisti”.
(2) T. TREU, Il Diritto del lavoro: realtà e possibilità, ADL, 2000, 467 ss.
(3)Del resto, il Diritto del lavoro si legittima nella misura in cui determina conseguenze sociali effettive, costantemente correggendo gli errori di approccio, G. TEUBNER, Juridification, Concept, Aspects, Limits, Solutions, in G. TEUBNER, Juridification of Social Spheres, De Gruyter, Berlin-New York, 1987.
(4) Secondo R.H. COASE, Impresa, mercato e diritto, Bologna, 1995, le forme organizzative e gli assetti regolativi esistono perché le transazioni di mercato hanno un costo; se tutte le transazioni potessero aver luogo senza costi, ogni relazione sociale avrebbe la natura di una regolazione di mercato e non si avrebbe né organizzazione né autorità.
(5) Così A. VALLEBONA, Le tre condanne delle encicliche sociali: liberismo, marxismo, consumismo, Dir. Lav., 2003, I, 367, commentando la “Laborem exercens” del 1981 e la “Centesimus annus” del 1991, con le quali “Giovanni Paolo II si pone volutamente nel solco dell’enciclica “Rerum novarum” (1891), ribadendone l’attualità e sviluppando la dottrina sociale della chiesa con riferimento ai nuovi pericoli di una economia mondializzata”.
(6) A. PERULLI, Razionalità e proporzionalità nel Diritto del lavoro, DLRI, 2005, 4 ss., osserva richiamando M. WEBER (Economia e società, I, Teoria delle categorie sociologiche, Milano, 1981), come la complessità dei fenomeni che insistono sui diritti sociali e di cittadinanza in genere, imporrebbe “una razionalità non solo strategica ma plurale”, capace di orientare il proprio agire “secondo scopi concorrenti e contrastanti in maniera tale da soddisfarli secondo un principio di utilità marginale”.
(7) H. COLLINS, The Productive Disintegration of Labour Law, in The Industrial Law Journal, 1997, 295 ss.
(8) Se la regolazione legale non conduce necessariamente a risultati di inefficienza è a condizione che l’uso delle risorse, sulle quali i diritti inizialmente incidono, possa essere negoziato S. DEAKIN, F. WILKINSON, Il Diritto del lavoro e la teoria economica: una rivisitazione, DLRI, 1999, 587 ss.; così si riapre il tema della inderogabilità e della sua permeabilità all’autonomia collettiva.
(9) R. DEL PUNTA, Il Diritto del lavoro fra due secoli: dal Protocollo Giugni al Decreto Biagi, in AA.VV., Il Diritto del lavoro nell’Italia repubblicana. Teorie e vicende dei giuslavoristi dalla liberazione al nuovo secolo, Milano, 2008, 311-312, il quale osserva come il confronto con le scienze economiche non sia comunque “privo di problematicità”, aggiungendo peraltro che questa problematicità dipende anche dal “genere di economia al quale si fa riferimento”, con esplicito rinvio all’”economia neo-classica”, cui si ispira “certamente” P. ICHINO; qui il riferimento è a A. ICHINO-P. ICHINO, A chi serve il Diritto del lavoro, RIDL, 1994, I, 459 ss.; P. ICHINO, Il lavoro e il mercato, Milano, 1996; IDEM, A cosa serve il sindacato, Milano, 2005; IDEM, I giuslavoristi e la scienza economica: istruzioni per l’uso, ADL, 2006, 454 ss..
(10) In fondo anche R. H. COASE, Impresa, mercato e diritto, cit., 221, il quale resta un liberista, ritiene che non vi sia “ragione perché, in certe occasioni, la regolazione governativa non debba portare ad incrementi di efficienza del sistema economico”.
(11) A. PERULLI, Razionalità e proporzionalità nel Diritto del lavoro, cit., 5-6; vedi, anche, IDEM, Valutazione ed efficacia del Diritto del lavoro, in A. LYON CAEN – A. PERULLI, a cura di, Efficacia e Diritto del lavoro, Padova, CEDAM, 2008, 14-15.
(12) M. PERSIANI, Radici storiche e nuovi scenari del Diritto del lavoro, cit., 98; la riflessione porta all’attenzione la teoria dell’insider-outsider, (introdotta nel dibattito italiano da P. ICHINO), A. LINDBECK, D. J. SNOWER, The Insider-Outsider Theory of Employment and Unemployment, in The Mit Press, Cambridge Mass.-London, 1988.
(13) M. FERRARESI, Il lavoro nei discorsi di Giovanni Paolo II, in Osservatorio internazionale Van Thuân sulla dottrina sociale della Chiesa, 8-10; vedi anche L. MENGONI, L’enciclica “Laborem exercens” e la cultura industriale, in G. LAZZATTI, a cura di, Lavoro e Chiesa oggi. Per una lettura della Laborem exercens, Milano, Vita e pensiero, 1983, 77 ss.; G. ARE, Il pensiero sociale della Chiesa cattolica nell’enciclica “Sollicitudo rei socialis” di Giovanni Paolo II, Riv. It. Dir. Lav., 1990, I, 117 ss..
(14) M. DELL’OLIO, Mercato del lavoro, decentramento, devoluzione, ADL, 2002, 171 ss.. Vedi anche L. MENGONI, Problema e sistema nella controversia sul metodo, ora in Diritto e valori, Bologna, 1985, 42, nota 94, il quale, commentando una sentenza in materia di sciopero, la critica per non aver verificato che la prestazione dei lavoratori (resa a scacchiera ovvero a singhiozzo) fosse stata conforme a “standards normali di corretta ed efficiente gestione dell’impresa”, che ne garantiscano “la capacità competitiva (…) nel mercato” e, quindi, tra l’altro, la “possibilità di mantenere i livelli di occupazione secondo i desiderata degli artt. 4 e 41, comma 2° Cost.”.
(15) M. DELL’OLIO, Mercato del lavoro, decentramento, devoluzione, cit., 171 ss., il quale rileva in questo contesto anche la significatività del costo del lavoro (e la sua conseguente complementarietà al tasso di occupazione “sotto il profilo della sua sopportabilità nel ciclo produttivo”).
(16) J.M. KEYNES, Prospettive economiche per i nostri nipoti, in Esortazioni e profezie, Milano, 1968, 273 ss.; M. WEBER, Economia e società, I, Teoria delle categorie sociologiche, cit., 22 ss..
(17) Ovviamente resta l’avvertenza di A. PERULLI, Valutazione ed efficacia del Diritto del lavoro, cit., 19, che la nozione di benessere sociale presa in considerazione dall’analisi economica del diritto non considera “l’idea della solidarietà, intesa quest’ultima, come principio giuridico oggettivo complementare del principio costituzionale della parità di trattamento”.
(18) A. SUPIOT, Lavoro subordinato e lavoro autonomo, DIR. REL. IND., 2000, 222 ss.; è il fenomeno che sintetizza E. GHERA, Subordinazione, statuto protettivo e qualificazione del rapporto, DLRI, 2006, qui 21-22: “in virtù della dimensione assiologica che la colloca al centro del sistema garantista la subordinazione-situazione prevale sulla subordinazione-obbligazione”; e questa “prevalenza” comporta “che il giudizio sulla qualificazione del rapporto sia fortemente condizionato dall’esigenza di garantire l’applicazione dello statuto protettivo del lavoratore come persona o come contraente debole”.
(19) A. PERULLI, Razionalità e proporzionalità nel Diritto del lavoro, cit., 8-9 (che si riferisce a J. RAWLS, Una teoria della giustizia, cit.); vedi, anche, M. PERSIANI, Conflitto industriale e conflitto generazionale, ADL 2006, 1031 ss.; IDEM, Giurisprudenza costituzionale e diritto della previdenza sociale, in AA.VV., Lavoro. La giurisprudenza costituzionale (1 luglio 1989-31 dicembre 2005), Vol IX, Roma, 2006. 153 ss..
(20 )A. SEN, Lo sviluppo è libertà, Milano, 2000; in fondo si evoca l’affermazione di B. HEPPLE, Diritto del lavoro, disuguaglianza e commercio globale, DLRI, 2003, 27 ss., secondo cui il concetto classico di Diritto del lavoro è troppo ristretto, in quanto limitato al rapporto tra lavoratori subordinati e datori di lavoro; esso “non ricomprende il più ampio universo dei disoccupati, dei semioccupati, dei lavoratori poveri (working poor) e dei piccoli produttori indipendenti esistente sia nell’economia formale che in quella informale”.
(21) Il brano, tratto dall’Enciclica “Centesimus Annus, n. 43, è riportato da P. CAPOTOSTI, Il fondamento etico dello stato sociale nella parola di Giovanni Paolo II, cit., 545; vedi anche P. CARETTI, Il “lavoro sociale”: la sfida del nuovo millennio, in A. LOIODICE, M. VARI, a cura di, Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia, cit., 546 ss..
(22) A. SEN, Lo sviluppo è libertà, cit., 20 ss.; ritorna qui per altra via la considerazione che la disciplina dell’art. 41 Cost. (come affermato dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza costituzionale) è funzionale allo sviluppo ed al progresso della persona umana, A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, parte speciale, 2^ ed., Padova, 1992, 464 ss..
(23) Ma qui si tocca un altro tema centrale nel dibattito, quello secondo cui seppur “con una dose – forse eccessiva – di semplificazione”, avremmo, da un lato, “una Costituzione fondata sul lavoro, dall’altro una Comunità fondata sul mercato e sulla concorrenza”, M. G. GAROFALO, Unità e pluralità del lavoro nel sistema costituzionale, cit., qui 40-41, il quale, peraltro, vede una soluzione della contraddizione nell’auspicabile approvazione del Trattato sulla Costituzione Europea, interrogandosi se le difficoltà sin qui affrontate non siano “forse” dovute “all’avarizia nei diritti sociali ivi contemplati”.
(24) G. DALLA TORRE, Dottrina sociale della Chiesa e diritto, in Ius, 2005, 49, il quale ricorda come questa “prospettiva è evidentissima in alcune Carte costituzionali dell’immediato secondo dopo guerra, specialmente quella tedesca e quella italiana, allorchè la «crisi di coscienza» di una generazione di giuristi allevata dal culto del positivismo giuridico” impose, il ritorno e “l’ancoraggio ad un ordine valoriale oggettivo e antecedente alle determinazioni dello stesso legislatore costituzionale”.
(25) G. DALLA TORRE, Dottrina sociale della Chiesa e diritto, cit., 51, che osserva come la difesa dei diritti umani da parte della Chiesa sia funzionale alla “salvaguardia della persona umana” ed al suo libero e completo “esplicitarsi”.
(26) A. BALDASSARRE, Iniziativa economica privata, Enc. Dir., XXI, Milano, 1971., 595 “iniziativa (economica) e svolgimento sono i due momenti in cui l’intero processo produttivo è analiticamente scomponibile dal punto di vista dell’art. 41 Cost.”; questo non esclude “la distinzione logica e giuridica dei suoi momenti particolari”, ma non consente di confondere lo svolgimento dell’attività con la sua organizzazione che ne può essere l’eventuale strumento.
(27) W.J. SAMUELS, Institutional Economics, I-III, Edward Elgar Publish Ltd, England, 1988 ; vale qui l’avvertenza di S. SIMITIS, Diritto privato e diseguaglianza sociale : il caso del rapporto di lavoro, DLRI, 2001, 47 ss., secondo cui nessun assetto regolativo può essere compreso se non in un’analisi comparata fondata su una approfondita conoscenza della realtà sociale ed economica nella sua evoluzione storica, perché in fondo questi assetti “non sono altro che risposte alternative a questioni comuni”.
(28) Y. RAMSTAD, Institutional Economics and the Dual Labor Market Theory, in Tool, Institutional Economics: Theory, Method, Policy, Kluwer, Boston-Dodrecht, 1993, 173 ss.. Osserva, R. DEL PUNTA, L’economia e le ragioni del Diritto del lavoro, in Giornale dir. lav. rel. id., 2001, 3 ss., che l’economia è concepita, in questa prospettiva, come scienza normativa i cui valori di riferimento non sono soltanto quelli dell’allocazione efficiente, ma anche quelli della libertà, dell’equità, dell’autodeterminazione dei cittadini; “il compito dell’economia, in altre parole, è quello di interagire con la società per aiutarla a realizzare al meglio le sue decisioni allocative democraticamente assunte”.
(29) R.H. COASE, Impresa, mercato e diritto, cit.. Osserva A. BALDASSARRE, Iniziativa economica privata, cit., 590, che, ex art. 41 Cost., l’impresa è soltanto uno dei modi di organizzazione in cui può trovare svolgimento l’attività economica. Per l’organizzazione come ulteriore componente dell’attività di impresa, distinta da quest’ultima e ad essa strumentale, vedi G. OPPO, L’impresa come fattispecie, in scritti in onore di Vezio Crisafulli, II, Padova, 1985, 608 ss..
(30) A. BALDASSARRE, Iniziativa economica, cit., 604, per il quale, quindi, questa formula non può essere intesa come espressione degli interessi di insiemi particolari, ancorché socialmente e numericamente rilevanti. In questa prospettiva, l’impresa per essere utile socialmente deve produrre ricchezza e, per farlo, perseguire obiettivi di efficienza e produttività, M. PERSIANI, Diritto del lavoro e autorità del punto di vista giuridico, cit., 61.
(31) M. DELL’OLIO, Sciopero e impresa, Giust. Civ., 1980, I, 812, il quale osserva come l’esercizio della libertà economica sia “presupposto e strumento di realizzazione dell’interesse alla salvaguardia e all’incremento dell’occupazione, a sua volta garanzia di effettività del diritto al lavoro”.
(32) T. TREU, Commento all’art. 35, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. BRANCA, Roma-Bologna, 1979, 1. In questa prospettiva si tende ad attribuire alla formula «utilità sociale» la valenza di “principio valvola”, cioè si ritiene socialmente utile solo ciò che consente la concretizzazione del progetto di trasformazione della società di cui al secondo comma dell’art. 3 Cost., M. LUCIANI, La produzione privata nel sistema costituzionale, Padova, 1983, 131.
(33) D’altro canto, lo stesso pensiero economico non sempre ritiene che, nell’attuale contesto segnato da una rivoluzione tecnologica a velocità accentuata, esista un’equazione per la quale alla riduzione dell’apparato protettivo standard corrisponda un efficientamento del mercato, U. PAGANO, Property Rights, Asset Specifity, and the Division of Labour Under Alternative Capitalist Relations, in Cam. Journal of. Ec, 1991, 315 ss..
(34) G. OPPO, L’iniziativa economica, Riv. Dir. Civ., 1988, 323. Resta l’avvertenza di A. PERULLI, Valutazione ed efficacia del Diritto del lavoro, cit., 19, della possibile diversa accezione di “benessere sociale” presa in considerazione dall’analisi economica, per la quale sono escluse “tutte le considerazioni riguardanti le distribuzioni delle utilità”.
(35) Vedi E. SCHINAIA, L’enciclica “Centesimus” e il mercato, in Consiglio di Stato, 2003, 2185 ss.; spunti anche in P. OLIVELLI, Il lavoro è un valore, cit., 560; F. GABRIELE, Un Papa “defensor costitutionis”, in A. LOIODICE, M. VARI, a cura di, Giovanni Paolo II. Le vie della giustizia, cit., 554 ss..
(36) M. PERSIANI, Radici storiche e nuovi scenari del Diritto del lavoro, cit., 89 ss.; IDEM, Diritto del lavoro e razionalità, cit., 35, il quale osserva come sia la funzione della produzione che consente di assegnare valore costituzionale all’impresa; il profitto, infatti, è solo strumentale a quest’ultima, in quanto consente con l’accumulazione del capitale nuove iniziative e nuova occupazione, nonché tramite il prelievo fiscale concorre al finanziamento delle iniziative sociali.
(37) M. PERSIANI, Diritto del lavoro e autorità del punto di vista giuridico, cit., 61, il quale richiama, per la necessità di assegnare rilievo ai problemi dell’efficienza o della «razionalità pratica», P. TRIMARCHI, Il giurista nella società industriale, Riv. Dir. Civ., I, 1980, nonché per le problematiche connesse alla produttività, E. LOFFREDO, Economicità e impresa, ivi, 1999, I, 31 ss..
(38) S. DEAKIN, G. SEEGERS, R. VAN DENBERGH, a cura di, Law and Economics in The Labour Market, Cheltenham, 1999; S. DEAKIN, F. WILKINSON, Il Diritto del lavoro e la teoria economica: una rivisitazione, cit., 587 ss., che sottolineano come la regolazione legale del mercato e del rapporto di lavoro non conduce necessariamente a risultati di inefficienza.

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