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GNOSIS 2/2007
APPENDICE

STATI UNITI D'AMERICA
Patriot Act 2005




Di seguito pubblichiamo i Titoli, dal II al V, del Patriot Act 2005, rinviando la parte conclusiva al prossimo numero.




TITOLO II
ESTENSIONE DELLA PENA DI MORTE

Art. 201 Definizione breve

Sottotitolo A – Legge per l’Inasprimento delle Sanzioni per i Reati di Terrorismo
Art. 211 Applicabilità della pena di morte a determinati casi di pirateria aerea verificatisi anteriormente all’entrata in vigore della legge federale sulla pena di morte del 1994.
Art. 212 Controllo dei terroristi successivamente al loro rilascio.

Sottotitolo B – Procedure Federali per la Pena di Morte
Art. 221 Eliminazione delle procedure applicabili esclusivamente a determinati casi previsti dalla legge sulle sostanze controllate.
Art. 222 Difesa dell’imputato privo di mezzi economici.

TITOLO III
RIDURRE CRIMINALITA’ E TERRORISMO
NEI PORTI MARITTIMI AMERICANI

Art. 301 Denominazione.
Art. 302 Ingresso in porto mediante false attestazioni.
Art. 303 Sanzioni penali per non aver interrotto la navigazione, aver opposto resistenza all’ngresso a bordo o aver reso false informazioni.
Art. 304 Sanzioni penali per atti di violenza contro la navigazione marittima, collocazione di congegni distruttivi.
Art. 305 Trasporto di materiali pericolosi e di terroristi.
Art. 306 Distruzione o atti di interferenza con imbarcazioni o strutture marittime.
Art. 307 Furto di spedizioni interstatali o internazionali o di imbarcazioni.
Art. 308 Clandestini a bordo di imbarcazioni o aerei.
Art. 309 Corruzione ai danni della sicurezza nei porti.
Art. 310 Sanzioni per il contrabbando di beni negli Stati Uniti.
Art. 311 Contrabbando di beni dagli Stati Uniti.

TITOLO IV
LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Art. 401 Titolo breve.
Art. 402 Inasprimento delle pene per il finanziamento del terrorismo.
Art. 403 Specifiche attività di tipo terroristico per il riciclaggio di denaro.
Art. 404 Beni delle persone che commettono atti di terrorismo contro Paesi stranieri od Organizzazioni internazionali.
Art. 405 Riciclaggio di denaro tramite hawalas.
Art. 406 Modifiche testuali di conformità al USA PATRIOT act.
Art. 407 Correzione del riferimento.
Art. 408 Rettifica dei termini di modifica.
Art. 409 Designazione di ulteriori fattispecie del reato di riciclaggio di denaro..
Art. 410 Uniformazione delle procedure in caso di confisca penale.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 501 Residenza dei Procuratori degli Stati Uniti e dei Sostituti Procuratori degli Stati Uniti.
Art. 502 Nomina ad interim del Procuratore degli Stati Uniti.
Art. 503 Ministro per la Sicurezza del Territorio Nazionale nella linea di successione alla Presidenza.
Art. 504 Ufficio Alcolici, Tabacchi ed Armi da fuoco presso il Dipartimento della Giustizia.
Art. 505 Requisiti dei Marshals degli Stati Uniti..
Art. 506 Materie di Intelligence di competenza del Dipartimento della Giustizia.
Art. 507 Revisione da parte del Ministro della Giustizia.



TITOLO II
ESTENSIONE DELLA PENA DI MORTE


ART. 201 DEFINIZIONE
Il presente titolo è denominato “Legge per l’Estensione della Pena di Morte del 2005”

Sottotitolo A – Legge per l’Inasprimento delle Sanzioni per i Reati di Terrorismo
ART. 211 APPLICABILITÀ DELLA PENA DI MORTE A DETERMINATI CASI DI PIRATERIA AEREA VERIFICATISI ANTERIORMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE FEDERALE SULLA PENA DI MORTE DEL 1994
(a) IN GENERALE - L’art. 60003 della Legge sul Controllo e la Repressione dei Reati di Violenza del 1994 (Legge Pubblica 103-322) è modificato con effetto retroattivo alla data della sua promulgazione, mediante l’aggiunta del seguente comma:
“(c) APPLICABILITA’ DELLA PENA DI MORTE A DETERMINATI REATI DI PIRATERIA AEREA - La persona condannata per la violazione prevista dall’art. 46502 del titolo 49, Codice degli Stati Uniti o da norma precedente, può essere condannata a morte secondo le procedure stabilite dal capitolo 228 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, qualora, in relazione ad ogni reato commesso nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della Legge contro i Dirottamenti del 1974 (Legge Pubblica 93-366) e l’entrata in vigore della Legge per il Controllo e la Repressione dei Reati di violenza del 1994 (Legge Pubblica 103-322), l’autorità responsabile dell’accertamento dei fatti abbia verificato, prima di valutare i fattori indicati dagli artt. 3591(a)(2) e 3592 (a) e (c) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, che il Governo abbia dimostrato oltre ogni ragionevole dubbio che sussistano uno o più fattori tra quelli stabiliti dall’ex art. 46503(c)(2), o norma precedente, del titolo 49, Codice degli Stati Uniti e che l’imputato abbia dimostrato con preponderanza di informazioni che non sussiste alcuno dei fattori indicati dall’ex art. 46503(c)(1) o precedente, Codice degli Stati Uniti. Il significato della definizione “particolarmente odioso, crudele o depravato” utilizzata nella formulazione del fattore specificato dall’ex art. 46503(c)(2)(B)(iv), o norma precedente, del titolo 49, Codice degli Stati Uniti, deve essere limitato con l’aggiunta della seguente precisazione “in quanto ha comportato la tortura della vittima o serie violenze fisiche” ed interpretato nel senso in cui tale termine viene utilizzato nell’art. 3592(c)(6) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti.”.
(b) CLAUSOLA DI SEPARABILITA’ - Qualora una disposizione dell’art. 60003(b)(2) della Legge sul Controllo e la Repressione dei Reati di Violenza del 1994 (Legge Pubblica 103-322) o la relativa applicazione ad alcuna persona o circostanza siano state annullate, le restanti disposizioni dello stesso articolo, o la relativa applicazione, non ne saranno inficiate.

ART. 212 CONTROLLO DEI TERRORISTI SUCCESSIVAMENTE AL RILASCIO
L’art. 3583(j) comma (j) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato eliminando da “, la commissione” fino a “persona,”.

Sottotitolo B – Procedure Federali per la Pena di Morte
ART. 221 ELIMINAZIONE DELLE PROCEDURE APPLICABILI ESCLUSIVAMENTE A DETERMINATI CASI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE SOSTANZE CONTROLLATE
L’art. 408 della Legge sulle Sostanze Controllate (21 USC 848) è modificato:
(1) nel comma (e)(2) eliminando “(1)(b)” ed inserendo “(1)(B)”;
(2) eliminando i commi da (g) a (p);
(3 )eliminando il comma (r); e
(4) nel comma (q), eliminando i paragrafi da (1) a (3).

ART. 222 DIFESA DELL’IMPUTATO PRIVO DI SUFFICIENTI MEZZI ECONOMICI
...(a) IN GENERALE - Il Capitolo 228 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato con l’aggiunta del seguente articolo:

“§ 3599. Difesa dell’imputato privo di mezzi economici
“(a)(1) In deroga ad ogni disposizione di legge contraria, in ogni azione penale, l’imputato per un reato punibile con la morte che sia privo o venga a mancare di mezzi economici atti a garantirgli un adeguato patrocinio legale, i supporti investigativi, di esperti o i servizi ragionevolmente necessari avrà diritto, in un qualsiasi momento,
“(A) prima dell’emissione della sentenza;
“(B) dopo l’emissione di una sentenza di condanna a morte ma prima della sua esecuzione; alla nomina di uno o più legali ed a ricevere gli altri servizi previsti dai commi da (b) a (f).
“(2) In ogni azione successiva alla condanna prevista dagli artt. 2254 o 2255. Codice degli Stati Uniti, finalizzata all’annullamento o sospensione una sentenza di morte, l’imputato che sia privo o venga a mancare dei mezzi economici atti a garantirgli un adeguato patrocinio legale, i supporti investigativi, di esperti o i servizi ragionevolmente necessari avrà diritto alla nomina di uno o più legali ed a ricevere gli altri servizi previsti secondo quanto previsto dai commi da (b) a (f).
“(b) Qualora la scelta del difensore d’ufficio abbia luogo prima dell’emissione della sentenza, almeno uno dei legali così nominati dovrà essere stato ammesso da almeno cinque anni all’esercizio della professione forense presso il tribunale presso il quale si celebrerà il processo e deve aver maturato esperienza almeno triennale nei procedimenti per gravi reati presso detto tribunale.
“(c) Qqualora la scelta del difensore d’ufficio abbia luogo dopo la sentenza, almeno uno dei legali nominati dovrà essere stato abilitato da almeno cinque anni all’esercizio della professione forense presso la corte d’appello presso il quale si celebrerà il processo e deve aver maturato esperienza almeno triennale nei procedimenti d’appello per gravi reati presso detta corte.
“(d) In riferimento ai commi (b) e (c), il tribunale ha facoltà, per giusta causa, di nominare un altro legale che, per formazione, preparazione o esperienza sarebbe altrimenti in grado di rappresentare in modo appropriato l’imputato, avendo debita considerazione per la gravità della possibile condanna e per l’unicità e complessità della natura del processo.
“(e) Salvo sia stato sostituito da altro legale parimenti qualificato su iniziativa del difensore stesso o dell’imputato, il difensore così nominato rappresenterà l’imputato in tutti i gradi del processo, inclusa la fase pre-dibattimentale, il dibattimento, la sentenza, le azioni volte ad ottenere un nuovo processo, gli appelli, le richieste di un writ of certiorari alla Corte Suprema degli Stati Uniti ed in ogni azione successiva alla condanna, nelle istanze di sospensione dell’esecuzione e nelle altre procedure ed iniziative previste, rappresentando inoltre l’imputato anche nei procedimenti inerenti la competenza o per i provvedimenti di clemenza cui l’imputato abbia diritto ad accedere.
“(f) Essendo stata accertata l’esigenza dell’imputato di ottenere contributi investigativi, di esperti o quanto ragionevolmente necessario ai fini dell’esercizio della sua difesa, sia in relazione a questioni inerenti la sua colpevolezza o riguardanti la sentenza, la corte può autorizzare il difensore a procurare detti servizi per conto del suo assistito e, qualora autorizzati, ordinare il pagamento dei relativi onorari e spese ai sensi del comma (g). La presente norma non autorizza allo svolgimento del procedimento a porte chiuse, né alla secretazione delle comunicazioni o richieste, salvo ne sia stata opportunamente dimostrata la necessità di riservatezza. I procedimenti, le comunicazioni o le richieste di cui alle presenti disposizioni devono essere trascritti ed archiviati tra la documentazione consultabile ai fini dell’eventuale ricorso.
“(g)(1) I difensori d’ufficio nominati ai sensi del presente comma riceveranno un compenso non superiore a $125 l’ora per l’opera prestata sia in aula che al di fuori dell’aula. La Conferenza della Magistratura è autorizzata ad aumentare la retribuzione oraria massima specificata nel paragrafo fino al massimo delle percentuali medie complessive di adeguamento delle tariffe retributive riportate nella Tabella Generale redatta conformemente all’art. 5305 del titolo 5 vigente a quella data o successivamente ad essa. Successivi ulteriori aumenti delle tariffe orarie potranno essere apportati non prima di un anno fino ad un massimo corrispondente alle percentuali medie complessive di adeguamento intervenute dall’ultimo aumento effettuato in virtù del presente paragrafo.
“(2) I compensi e le spese per consulenze investigative, di esperti e per gli altri servizi ragionevolmente necessari, autorizzate ai sensi del comma (f), non possono in ogni caso superare i 7.500 $, salvo il caso in cui la corte, o un giudice togato degli Stati Uniti, certifichino che, trattandosi di servizi inerenti il caso resi interamente al cospetto del medesimo giudice, la somma eccedente rappresenti il necessario compenso per servizi aventi natura o durata straordinaria ed il relativo importo sia approvato dal giudice capo del circuito (corte che si riunisce in più sedi nell’ambito di un distretto giudiziario n.d.t.). Il giudice capo può delegare tale autorità ad un altro giudice del circuito in carica.
“(3) Le somme pagate ai sensi del presente paragrafo saranno in ogni caso rese pubbliche dopo che sia stato disposto in merito.’’
(b) MODIFICHE DI CONFORMITÀ - La rubrica del progetto di legge è modificata con l’inserimento di seguito all’art. 3598 del seguente nuovo articolo:
‘‘3599. Difesa dell’imputato privo di mezzi economici.’’.
(c) ABROGAZIONE - Il comma (q) dell’art. 408 della Legge sulle Sostanze Controllate è modificato con l’eliminazione dei paragrafi da (4) a (10).


TITOLO III
RIDURRE CRIMINALITA’ E TERRORISMO
NEI PORTI MARITTIMI AMERICANI


ART. 301 DENOMINAZIONE
Il presente titolo è denominato “Legge per Ridurre la Criminalità e il Terrorismo nei Porti Marittimi Americani del 2005’’.

ART. 302 INGRESSO IN PORTO MEDIANTE FALSE ATTESTAZIONI
(a) IN GENERALE - L’art. 1036 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato
(1) nel comma (a)-
(A) paragrafo (2), eliminando ‘‘o’’ alla fine;
(B ) modificando l’indicazione del paragrafo (3) in paragrafo (4); e
(C) inserendo di seguito al paragrafo (2):
“(3) le aree protette o riservate di un porto marittimo, identificate da un piano di sicurezza, secondo quanto previsto dall’art. 70103 del titolo 46, Codice degli Stati Uniti, nonché dalle disposizioni e regolamenti emanati conformemente a detto articolo; o’’;
(2) nel comma (b)(1), eliminando ‘‘5 anni” e sostituendolo con ‘‘10 anni’’;
(3) nel comma (c)(1), inserendo ‘‘, comandante del porto marittimo,’’ dopo ‘‘autorità aeroportuale’’; e
(4) eliminando l’intestazione dell’articolo ed inserendo:

‘‘§1036. Ingresso mediante false attestazioni all’interno di immobili, imbarcazioni o velivoli degli Stati Uniti, o nelle aree protette di aeroporti e porti marittimi’’.
(b) MODIFICA TESTUALE E DI CONFORMITA’ - La rubrica del capitolo 47 del titolo 18 è modificata con l’eliminazione del testo relativo all’art. 1036 ed inserendo:

‘‘1036. Ingresso mediante false attestazioni all’interno di immobili, imbarcazioni o velivoli di proprietà degli Stati Uniti, o nelle aree protette di aeroporti o porti marittimi.’’.

(c) DEFINIZIONE DI PORTO MARITTIMO - Il capitolo 1 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato aggiungendo:

Ҥ 26. Definizione di porto marittimo
‘‘Nel presente titolo, il termine “porto marittimo” indica le banchine, pontili, moli o strutture simili contigue alle acque territoriali degli Stati Uniti cui possa essere ormeggiata un’imbarcazione, incluse le porzioni di terra e di mare su cui tali strutture insistono, ovvero le acque e i terreni situati al di sotto o nelle immediate vicinanze di tali strutture o edifici, o ad essi contigui, nonché le dotazioni ed i materiali posti su o all’interno di detti edifici o strutture.’’.
(d) MODIFICA TESTUALE E DI CONFORMITA’ - La rubrica del capitolo 1 del titolo 18 è modificata inserendo di seguito al testo relativo all’art. 25:

‘‘26. Definizione di porto marittimo.’


ART. 303 SANZIONI PENALI PER NON AVER INTERROTTO LA NAVIGAZIONE, AVER OPPOSTO RESISTENZA ALL’INGRESSO A BORDO O AVER RESO FALSE INFORMAZIONI
(a) REATO - Il capitolo 109 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato aggiungendo:

“§2237. Sanzioni penali per non aver interrotto la navigazione, aver opposto resistenza all’ingresso a bordo o aver reso false informazioni.
“(a)(1) La consapevole inosservanza da parte del comandante, di un operatore o della persona responsabile dell’imbarcazione, di un ordine impartito da un funzionario di polizia federale di fermare la navigazione di un natante di proprietà o soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti è un reato.
“(2) E’ illegale che una persona che si trovi a bordo di un natante di proprietà o soggetto alla giurisdizione degli Stati Uniti-
“(A) con la forza resista, si opponga , impedisca, intralci, intimidisca o interferisca con l’ingresso a bordo o altra azione di polizia prevista dalle leggi federali, ovvero opponga resistenza all’arresto legittimo; o
“(B) fornisca materialmente false informazioni ad un funzionario di polizia federale durante l’ispezione del natante in merito a destinazione, provenienza, proprietà, registrazione, nazionalità, carico o equipaggio.
“(b) Chiunque violi intenzionalmente il presente articolo sarà punibile con una multa e con la reclusione fino a 5 anni, o entrambe.
“(c) Il presente articolo non limita i poteri dei funzionari delle dogane conferiti dall’art. 581 della Legge sui Dazi del 1930 (19 U.S.C. 1581) o da altre disposizioni di legge applicate o amministrate dal Ministro del Tesoro o dal Ministro della Sicurezza del Territorio, nè i poteri dei funzionari di polizia federali conferiti dalle leggi degli Stati Uniti di ordinare ad un’imbarcazione di fermarsi .
“(d) Un paese straniero può acconsentire o fare opposizione all’applicazione da parte degli Stati Uniti delle proprie disposizioni di legge mediante uso della radio, telefono o altro strumento per comunicazioni verbali o elettroniche. Il consenso o l’opposizione devono essere confermati da una certificazione del Segretario di Stato o di persona da questi designata.
“(e) Nel presente articolo-
“(1) il termine ‘funzionario di polizia federale’ ha il significato ad esso attribuito dall’art. 115(c);
“(2) il termine ‘interrompere la navigazione’ indica causare il rallentamento,il fermo o l’adeguamento della rotta o della velocità di un’imbarcazione alle condizioni meteorologiche o del mare al fine di facilitare la salita a bordo di funzionari di polizia;
“(3) il termine “imbarcazione soggetta alla giurisdizione degli Stati Uniti” ha il significato previsto dall’art. 2 dalla Legge sulle Attività Anti Droga applicate alla Navigazione (46 U.S.C. App. 1903); e
“(4) il termine ‘imbarcazione degli Stati Uniti” ha il significato previsto dall’art. 2 della Legge sull’Applicazione della Normativa Anti Narcotici in Mare (46 U.S.C. App. 1903).’’.
(b) MODIFICA DI CONFORMITA’ - La rubrica del capitolo 109, titolo 18, U.S.C., è modificato con l’inserimento, di seguito all’art. 2236, dell’articolo:
“2237. Sanzioni penali per non aver interrotto la navigazione, aver fatto resistenza all’ingresso a bordo o fornito false informazioni.’’.


ART. 304 SANZIONI PENALI PER ATTI DI VIOLENZA CONTRO LA NAVIGAZIONE MARITTIMA, COLLOCAZIONE DI CONGEGNI DISTRUTTIVI
(a) COLLOCAZIONE DI CONGEGNI DISTRUTTIVI-
(1) IN GENERALE - Il Capitolo 111 del titolo 18, U.S.C., già modificato dal comma (a), è ulteriormente modificato aggiungendo alla fine:

‘‘§2282A. Congegni o sostanze pericolose nelle acque degli Stati Uniti aventi probabilità di distruggere o danneggiare imbarcazioni o interferire con il commercio marittimo
“(a) Chiunque, in qualsiasi modo, consapevolmente collochi o causi la collocazione nelle acque navigabili degli Stati Uniti di congegni o sostanze pericolose aventi probabilità e con l’intento di distruggere o danneggiare un’imbarcazione o il suo carico, pregiudicare la sicurezza della navigazione o del commercio marittimo (mediante il danneggiamento di terminal, impianti o altre strutture marittime o utilizzate per il commercio marittimo) è punibile con una multa o con la reclusione fino all’ergastolo, o entrambe.
“(b) Chiunque provochi la morte di persone in conseguenza di condotte proibite ai sensi del comma (a) è punibile con la morte.
“(c) La presente disposizione non può in alcuna sua parte essere interpretata in modo da essere applicabile alle attività del governo degli Stati Uniti legittimamente autorizzate e condotte.
“(d) Nel presente articolo:
“(1) Il termine “sostanza pericolosa” indica ogni materiale allo stato solido, liquido o gassoso in grado di recare danno ad un’imbarcazione o al suo carico, ovvero di interferire con la sicurezza della sua navigazione.
“(2) Il termine “congegno” indica qualsiasi oggetto che, in ragione delle sue proprietà fisiche, meccaniche, strutturali o chimiche abbia la capacità di recare danno ad un’imbarcazione o al suo carico, ovvero di interferire con la sicurezza della sua navigazione.’’.
(2) MODIFICA DI CONFORMITA’ - La rubrica del capitolo 111, titolo 18 U.S.C., già modificata dal comma (b), è ulteriormente modificata con l’aggiunta di seguito all’indicazione relativa all’art. 2282 dell’ articolo:
“2282A. Congegni o sostanze pericolose collocati nelle acque degli Stati Uniti aventi probabilità di distruggere o danneggiare imbarcazioni o interferire con il commercio marittimo’’.
(b) VIOLENZA CONTRO LA NAVIGAZIONE MARITTIMA
(1) IN GENERALE - Il capitolo 111 del titolo 18, U.S.C., già modificato dai commi (a) e (c), è ulteriormente modificato con l’aggiunta alla fine del seguente articolo:

Ҥ 2282B. Violenza contro supporti della navigazione marittima
“Chiunque intenzionalmente distrugga, danneggi gravemente, alteri, sposti o modifichi senza autorizzazione supporti della navigazione marittima amministrati dalla Saint Lawrence Seaway Development Corporation sulla base dell’autorità conferitale dall’art. 4 della Legge 13 maggio 1954 (33 U.S.C. 984), o dalla Guardia Costiera conformemente all’art. 81 del titolo 14, U.S.C., o legalmente amministrati da terzi su autorizzazione della Guardia Costiera in virtù dell’art. 83 del titolo 14, U.S.C., qualora tale atto metta o abbia probabilità di mettere in pericolo la sicurezza della navigazione, è punibile con una multa o con la reclusione fino a 20 anni, o entrambe.’’.
(2) MODIFICA DI CONFORMITA’ - La rubrica degli articoli del capitolo 111 del titolo 18, U.S.C., già modificata dai commi (b) e (d) è ulteriormente modificata inserendo di seguito all’art. 2282A il seguente articolo:
‘‘2282B. Violenza contro supporti della navigazione marittima.’’

ART. 305 TRASPORTO DI MATERIALI PERICOLOSI E DI TERRORISTI
(a) TRASPORTO DI MATERIALI PERICOLOSI E DI TERRORISTI - Il capitolo 111 del titolo 18, già modificato dall’art. 305, è ulteriormente modificato aggiungendo alla fine il seguente articolo:

Ҥ2283. Trasporto di materiali esplosivi, biologici, chimici, radioattivi o nucleari
“(a) IN GENERALE - Chiunque consapevolmente trasporti a bordo di un’imbarcazione che si trovi negli Stati Uniti o in acque territoriali statunitensi, ovvero a bordo di un’imbarcazione che si trovi al di fuori degli Stati Uniti e in mare aperto o avente nazionalità statunitense, ordigni esplosivi o incendiari, agenti biologici, armi chimiche o materiali radioattivi o nucleari, sapendo che sono destinati alla commissione di un reato previsto dall’art. 2332b(g)(5)(B), è punibile con una multa o con la reclusione fino all’ergastolo, o entrambe.
“(b) CAUSA DI MORTE - Chiunque causi la morte di qualcuno in conseguenza dei comportamenti illeciti previsti dal comma (a) è punibile con la morte.
“(c) DEFINIZIONI - Nella presente disposizione:
“(1) AGENTE BIOLOGICO - Il termine “agente biologico” indica gli agenti biologici, le sostanze tossiche o i vettori definiti dall’art. 178).
“(2) SCORIE - Il termine “scoria” ha il significato indicato dall’art. 11(e) della Legge sull’Energia Atomica del 1954 (42 U.S.C. 2014(e)).
“(3) ARMA CHIMICA - Il termine “arma chimica” ha il significato indicato dall’art. 229F(1).
“(4) CONGEGNO ESPLOSIVO O INCENDIARIO - Il termine “congegno esplosivo o incendiario” ha il significato indicato dall’art. 232(5) e comprende i materiali esplosivi secondo la definizione data dall’art. 841 (c) ed gli esplosivi indicati dall’art. 844(j).
“(5) MATERIALE NUCLEARE - Il termine “materiale nucleare” ha il significato indicato dall’art. 831(f)(1).
“(6) MATERIALE RADIOATTIVO - Il termine “materiale radioattivo” indica
“(A) precursori e speciali materiali nucleari, ad esclusione dell’uranio naturale o dell’uranio impoverito;
“(B) scorie nucleari;
“(C) materiale reso radioattivo mediante bombardamento in un acceleratore nucleare; o
“(D) tutti gli isotopi raffinati di radio.
“(8) PRECURSORI - Il termine “percursore” ha il significato indicato dall’art. 11(z) della Legge sull’Energia Atomica del 1954 (42 U.S.C. 2014(z)).
“(9) SPECIALI MATERIALI NUCLEARI - Il termine ‘speciale materiale nucleare’ ha il significato indicato dall’art.11(aa) della Legge sull’Energia Atomica del 1954 (42 U.S.C. 2014(aa)).

Ҥ2284.Trasporto di terroristi
“(a) IN GENERALE - Chiunque consapevolmente ed intenzionalmente trasporti un terrorista a bordo di un’imbarcazione che si trovi negli Stati Uniti o in acque territoriali statunitensi, ovvero a bordo di un’imbarcazione che si trovi al di fuori degli Stati Uniti e in mare aperto, o avente nazionalità statunitense, è punibile con una multa o con la reclusione fino all’ergastolo, o entrambe.
“(b) DEFINIZIONE DEL TERMINE - Nella presente disposizione, il termine ‘terrorista’ indica la persona che intenda commettere, o si sottragga alla cattura per aver commesso un reato previsto dall’art. 2332b(g)(5)(B).’’
(b) MODIFICA DI CONFORMITA - La rubrica degli articoli del capitolo 111 del titolo 18, U.S.C., già modificato dall’art. 305, è ulteriormente modificato aggiungendo alla fine il seguente articolo:
‘“2283. Trasporto di materiali esplosivi, chimici, biologici, radioattivi o nucleari.
“2284. Trasporto di terroristi.’’.

ART. 306 DISTRUZIONE O ATTI DI INTERFERENZA CON IMBARCAZIONI O STRUTTURE MARITTIME
(a) IN GENERALE - Il titolo 18, U.S.C. è modificato con l’inserimento di seguito al capitolo 111 del seguente:

“CAPITOLO 111A - DISTRUZIONE O ATTI DI INTERFERENZA CON IMBARCAZIONI O STRUTTURE MARITTIME
“Articoli
“2290. Giurisdizione e ambito.
“2291. Distruzione di imbarcazione o struttura marittima
“2292. Fornire o far pervenire false informazioni.

Ҥ 2290. Giurisdizione e ambito
“(a) GIURISDIZIONE - Vi è competenza giurisdizionale, anche extraterritoriale, su di un reato previsto dal presente capitolo qualora l’atto delittuoso abbia luogo-
“(1) negli Stati Uniti e nelle acque territoriali statunitensi; o
“(2) al di fuori degli Stati Uniti e -
“(A) l’autore del reato o la vittima sia un cittadino degli Stati Uniti (secondo la definizione data dall’art. 101(a)(22) della Legge sull’Immigrazione e la Cittadinanza (8 U.S.C. 1101(a)(22));
“(B) l’atto interessi un’imbarcazione a bordo della quale si trovi un cittadino degli Stati Uniti o
“(C) l’atto interessi un’imbarcazione degli Stati Uniti (secondo la definizione prevista dall’art. 2 della Legge sulle Attività Anti Droga applicate alla Navigazione (46 U.S.C. App. 1903).
“(b) AMBITOIl presente capitolo non è in alcun modo applicabile alle attività legittimamente condotte o dirette dal Governo degli Stati Uniti.

Ҥ 2291. Distruzione di imbarcazione o struttura marittima
“(a) REATO - Chiunque consapevolmente
“(1) incendi, danneggi, distrugga, renda inutilizzabile o provochi il naufragio di un’imbarcazione;
“(2) collochi o determini il collocamento di un congegno distruttivo del tipo previsto dall’art. 921(a)(4), di una sostanza distruttiva, quale indicata dall’art. 31(a)(3), o di un esplosivo del tipo previsto dall’art. 844(j) all’interno, sopra o nei pressi di un’imbarcazione, o altrimenti renda direttamente o tramite terzi, in tutto o in parte, mal funzionante, inservibile o pericolosa un’imbarcazione o i materiali utilizzati o da utilizzare per il suo funzionamento;
“(3) incendi, danneggi, distrugga, disabiliti o collochi un ordigno o sostanza dannosa all’interno, sopra o vicino una struttura marittima, inclusi gli strumenti per l’ausilio della navigazione, chiuse, canali o impianti o apparati per la gestione del traffico marittimo in navigazione;
“(4) interferisca con la forza o la violenza con le operazioni di una struttura marittima, inclusi gli strumenti per l’ausilio della navigazione, chiuse, canali, impianti o apparati per la gestione del traffico marittimo in navigazione, qualora tale atto abbia probabilità di mettere in pericolo la sicurezza di un’imbarcazione in navigazione;
“(5) incendi, danneggi, distrugga o disabiliti, ovvero collochi un ordigno o sostanza dannosa all’interno, sopra o vicino ad apparecchi, strutture, immobili, macchinari, apparati, impianti o materiali utilizzati o da utilizzare in relazione alle operazioni, manutenzione, caricamento, scaricamento o rimessaggio di un imbarcazione, ovvero di un passeggero o di un cargo trasportato o da trasportare a bordo di un’imbarcazione;
“(6) commetta un atto di violenza o inabiliti una persona o un’imbarcazione, qualora l’atto di violenza o il rendere inabile abbiano probabilità di mettere in pericolo la sicurezza del natante o di quanti si trovano a bordo;
“(7) commetta un atto di violenza nei confronti di alcuno tale da provocare effettive o probabili gravi lesioni fisiche, quali definite dall’art. 1365(h)(3), all’interno, sopra o nei pressi di apparecchi, strutture, immobili, macchinari, apparati, impianti o materiali utilizzati o da utilizzare in relazione alle operazioni, manutenzione, caricamento, scaricamento o ricovero di un imbarcazione, ovvero di un passeggero o di un cargo trasportato o da trasportare a bordo di un’imbarcazione;
“(8) comunichi informazioni essendo consapevole della loro falsità o in circostanze in cui queste siano ragionevolmente credibili, mettendo in tal modo in pericolo la sicurezza di un’imbarcazione in navigazione ; ovvero
“(9) si adoperi, anche in concorso con altri, per commettere alcuno degli atti illeciti previsti dagli paragrafi compresi da (1) a (8),
è passibile della multa nella misura prevista dal presente titolo o della reclusione fino a 20 anni, o di entrambe.
“(b) ECCEZIONI - Il comma (a) non è applicabile alla persona che svolga attività lecite, quali le attività ordinarie di riparazione o di recupero, nonchè il trasporto di materiali pericolosi conformemente alle disposizioni e alle autorizzazioni previste dal capitolo 51 del titolo 49.
“(c) SANZIONI - La persona soggetta alla multa o alla reclusione ai sensi del comma (a) che si sia resa responsabile di un atto illecito nei confronti di un’imbarcazione adibita al trasporto di scorie altamente radioattive (secondo la definizione di cui all’art. 2(12) della Legge sulla Politica relativa alle Scorie Nucleari del 1982 (42 U.S.C. 10101(12)) o di combustibile nucleare esaurito (secondo la definizione dell’art. 2(23) Legge sulla Politica delle Scorie Nucleari del 1982 (42 U.S.C. 10101(23)), è punibile con la multa prevista dal presente titolo o con la reclusione fino all’ergastolo, o entrambe.
“(d) SANZIONE IN CASO DI DECESSO DELLE VITTIME - Chiunque abbia commesso un reato con l’intenzione di procurare la morte di un terzo ed, essendo riuscito nel suo intento criminoso, sia stato condannato per il reato previsto dal comma (a), è punibile anche mediante applicazione della pena di morte o con la reclusione fino all’ergastolo.
“(e) MINACCE - Chiunque, consapevolmente ed intenzionalmente, pronunci o rivolga una minaccia di compiere una delle azioni illecite previste dal presente capitolo, con l’evidente determinazione e volontà di dare esecuzione alla minaccia, è punibile con la multa prevista dal presente titolo o con la reclusione fino a 5 anni o entrambe, nonchè al pagamento delle spese in cui si sia incorsi a causa di tale minaccia.

‘‘§ 2292. Trasmissione o diffusione di informazioni false
“(a) IN GENERALE - Chiunque, direttamente o indirettamente, consapevole della loro falsità, trasmetta o diffonda informazioni false circa un’intenzione presunta o reale, attuale o futura, di commettere un atto corrispondente ad uno reati previsti dal presente capitolo o dal capitolo 111 di questo titolo, è perseguibile con un’azione civile intentata in nome degli Stati Uniti e punibile con l’ammenda fino a 5.000 dollari.
“(b) CONDOTTA DOLOSA - Chiunque, direttamente o indirettamente, consapevolmente, intenzionalmente, dolosamente o senza riguardo per la vita umana, trasmetta o diffonda informazioni della cui falsità è a conoscenza, relative ad un tentativo attuale o presunto di commettere un atto criminoso tra quelli previsti dal presente capitolo o dal capitolo 111 del presente titolo, è punibile con la multa prevista dal titolo stesso e con la reclusione fino a 5 anni.
“(c) GIURISDIZIONE-
“(1) IN GENERALE - Salvo quando previsto dal paragrafo (2), l’art. 2290(a) non è applicabile ad alcuno dei reati previsti dal presente articolo.
“(2) GIURISDIZIONE.— La giurisdizione competente per i reati di cui al presente articolo è determinata conformemente alle disposizioni applicabili al reato cui le informazioni false si riferiscono, secondo i casi previsti dal presente capitolo o dal cap. 111 del presente titolo.

“§ 2293. Impedimento all’esercizio dell’azione penale
“(a) IN GENERALE - Costituisce impedimento all’esercizio dell’azione penale la circostanza in cui:
“(1) l’atto in questione sia stato commesso negli Stati Uniti in relazione ad una controversia di lavoro e sia classificato come un delitto dalle leggi dello Stato nel quale ha avuto luogo; o
“(2) l’atto in questione sia classificato come un’infrazione e non come un delitto dalle leggi dello Stato nel quale è stato commesso.
“(b) DEFINIZIONI - Nel presente articolo:
“(1) CONTROVERSIA DI LAVORO - Il termine “controversia di lavoro” ha il medesimo significato previsto dall’art.13(c) della Legge di modifica del Judicial Code e di definizione e limitazione della giurisdizione delle corti giudicanti secondo equity, e per le altre finalità (29 U.S.C. 113(c), comunemente conosciuta come Legge Norris-LaGuardia ).
“(2) STATO - Il termine ‘Stato’ indica uno Stato degli Stati Uniti, il Distretto di Columbia ed ogni altro commonwealth, territorio o possedimento degli Stati Uniti.’’.
(b) MODIFICA DI CONFORMITA’ - La rubrica del titolo 18, U.S.C è modificata con l’inserimento di seguito all’indicazione del capitolo 111 del:
“111A. Distruzione di, o atti di interferenza con imbarcazioni o strutture marittime.....................2290’’


ART. 307 FURTO DI SPEDIZIONI INTERSTATALI O INTERNAZIONALI O DI IMBARCAZIONI
(a) FURTO DI SPEDIZIONI INTERSTATALI O INTERNAZIONALI - l’art. 659 del titolo 18, U.S.C., è modificato-
(1) nel primo paragrafo privo di indicazione-
(A) inserendo ‘‘rimorchio,’’ dopo ‘‘autocarro,’’;
(B) inserendo ‘‘container per cargo aereo,’’ dopo ‘‘velivolo,’’; e
(C) inserendo ‘‘, o da qualsiasi container intermodale, rimorchio, stazione per il trasporto di container, deposito, o struttura adibita al rimessaggio dei container,’’ dopo ‘‘struttura per la navigazione aerea’’;
(2) nel quinto paragrafo privo di indicazione, eliminando “in ogni caso” e quanto segue fino alla seconda ricorrenza di “o entrambi” ed inserendo ‘‘con la multa prevista dal presente titolo o la reclusione fino a 10 anni, o entrambi, ma, qualora l’importo o il valore di tale somma di denaro, bagaglio, oggetti o beni mobiliari sia inferiore a $1.000, sarà punibile con una multa o con la reclusione fino a 3 anni, o entrambi”; e
(3) inserendo dopo il primo periodo dell’ottavo paragrafo privo di indicazione: ‘‘Per le finalità del presente articolo, i beni mobiliari ed oggetti saranno considerati in corso di spedizione interstatale o internazionale in qualsiasi tratto compreso tra il punto di partenza e di destinazione finale (come evidenziato dalla bolla di carico o altra documentazione del trasporto), indipendentemente da qualsiasi sosta temporanea in attesa di trasbordo o altro.’’.
(b) FURTO DI IMBARCAZIONI-
(1) IN GENERALE - L’art. 2311 del titolo 18, U.S.C., è modificato con l’aggiunta finale del seguente nuovo paragrafo privo di indicazione: ‘‘‘Imbarcazione’ indica ogni natante o altro prodotto meccanico utilizzato o destinato al trasporto o alla navigazione di superficie, di profondità o a pelo d’acqua.’’.
(2) TRASPORTO E VENDITA DI IMBARCAZIONI RUBATE-
(A) TRASPORTO - L’art. 2312 del titolo 18, U.S.C. è modificato con l’eliminazione di ‘‘veicolo o velivolo a motore’’ e l’inserimento di ‘‘veicolo, imbarcazione o velivolo a motore’’.
(B) VENDITA - L’art. 2313(a) del titolo 18, U.S.C., è modificato con l’eliminazione di ‘‘veicolo o velivolo a motore’’ e l’inserimento di ‘‘veicolo, imbarcazione o velivolo a motore’’.
(c) REVISIONE DELLE DIRETTIVE SULL’EMISSIONE DELLE SENTENZE - In applicazione dell’art. 994 del titolo 28, U.S.C., la Commissione sulle Sentenze degli Stati Uniti rivedrà le Direttive sulle Sentenze Federali per stabilire se sia opportuno apportare modifiche in relazione ai reati previsti dagli artt. 659 o 2311 del titolo 18, U.S.C., come modificati dal presente titolo.
(d) RAPPORTO ANNUALE SULLE ATTIVITA’ DI REPRESSIONE DEI REATI - Il Ministro della Giustizia presenterà al Congresso un rapporto annuale contenente una valutazione delle attività di repressione dei reati relative alle indagini e azioni giudiziarie secondo quanto previsto dall’art. 659 del titolo 18, U.S.C., come modificato dal presente titolo.
(e) DENUNCE DI FURTI DI CARGO - Il Ministro della Giustizia adotterà le necessarie iniziative per assicurare che le denunce relative ai furti di cargo raccolte da funzionari delle forze di Polizia locali, statali o federali siano catalogate separatamente nel Sistema Uniforme delle Denunce dei Reati, o in qualunque sistema successivo, entro il 31 dicembre 2006.

ART. 308 CLANDESTINI A BORDO DI IMBARCAZIONI O AEREI
L’art. 2199 del titolo 18, U.S.C., è modificato con l’eliminazione di “Sarà punito con un’ammenda ai sensi del presente titolo o con la reclusione fino ad un anno, o entrambi” e l’inserimento di:
“(1) sarà punito con un’ammenda ai sensi del presente titolo, con la reclusione fino a 5 anni o entrambi;
“(2) la persona resasi responsabile di uno dei reati previsti dal presente articolo con l’intento di procurare gravi lesioni personali (secondo la definizione 1365, compresa ogni condotta che, verificatasi nell’ambito della speciale giurisdizione marittima e territoriale degli Stati Uniti, costituirebbe una violazione degli artt. 2241 o 2242) nei confronti di una persona diversa da un complice, sarà punibile con una multa prevista dal presente titolo o con la reclusione fino a 20 anni, o entrambi. e
“(3) La persona che si sia resa responsabile di uno dei reati previsti dal presente articolo con l’intento di procurare la morte di una persona diversa da un complice, riuscendo nel proprio intento, sarà punibile con una multa prevista dal presente titolo o con la reclusione fino all’ergastolo, o entrambi.’’.

ART. 309 CORRUZIONE AI DANNI DELLA SICUREZZA NEI PORTI
(a) IN GENERALE - Il capitolo 11 del titolo 18, U.S.C., è modificato con l’aggiunta di:
Ҥ 226. Corruzione ai danni della sicurezza nei porti
“(a) IN GENERALE - Chiunque consapevolmente-
“(1) direttamente o indirettamente, con la volontà di corrompere, dia, offra o prometta alcunché di valore a persone che ricoprono incarichi pubblici o a privati, con l’intento di commettere atti di terrorismo interno o internazionale (come definiti dall’art. 2331), al fine di-
“(A) influenzare azioni o persone a commettere o coadiuvare nell’esecuzione, ovvero rendersi complici o consentire azioni fraudolente o crearne l’opportunità ai danni di aree o settori portuali riservati o sicuri; o
“(B) indurre un funzionario o una persona a commettere azioni o ad omettere atti previsti dall’ufficio ricoperto ai danni di aree o settori portuali sicuri o riservati; o
“(2) direttamente o indirettamente, in modo corrotto, chieda, cerchi di ottenere, riceva, accetti o acconsenta a ricevere o accettare alcunchè di valore per sé o per altra persona o ufficio in cambio di-
“(A) subire influenza nell’esercizio di atti d’ufficio in danno di aree o settori portuali riservati o sicuri
“(B) essendo consapevole che tale influenza verrà utilizzata per commettere o progettare l’esecuzione di un atto di terrorismo nazionale o internazionale ,
sarà punibile con una multa prevista dal presente titolo, o con la reclusione fino a 15 anni, o entrambe.
“(b) DEFINIZIONE - Nella presente disposizione, il termine “area riservata o sicura” indica un’area di un’imbarcazione o di una struttura designata come sicura da un piano di sicurezza approvato, secondo le prescrizioni dell’art. 70103 del titolo 46, U.S.C., nonché dalle norme e dei regolamenti emanati in virtù di detta norma.’’.
(b) MODIFICA DI CONFORMITA’ - La rubrica del capitolo 11 del titolo 18, U.S.C., è modificata con l’aggiunta finale di:
‘‘226. Corruzione ai danni della Sicurezza nei porti”.


ART. 310 SANZIONI PER IL CONTRABBANDO DI BENI NEGLI STATI UNITI
Il terzo paragrafo privo di contrassegni dell’art. 545 del titolo 18, U.S.C., è modificato con l’eliminazione di “5 anni” e l’inserimento di “20 anni” .

ART. 311 CONTRABBANDO DI BENI DAGLI STATI UNITI
(a) IN GENERALE - Il capitolo 27 del titolo 18, U.S.C., è modificato con l’aggiunta finale di:

Ҥ554. Contrabbando di beni dagli Stati Uniti
“(a) IN GENERALE - Chiunque, in modo fraudolento o consapevole, esporti o invii, o cerchi di esportare o inviare dagli Stati Uniti mercanzie, articoli o oggetti contravvenendo alle leggi o ai regolamenti degli Stati Uniti, ovvero riceva, occulti, acquisti, venda o in alcun modo agevoli il trasporto, occultamento o vendita di dette mercanzie, articoli o oggetti prima della loro esportazione, consapevole del suo essere contraria alle leggi o regolamenti degli Stati Uniti, sarà punibile con una multa ai sensi del presente titolo, o con la reclusione fino a 10 anni, o entrambe.
“(b) DEFINIZIONE - Nella presente disposizione, il termine “Stati Uniti” ha il significato indicato dall’art. 545.’’.
(b) MODIFICA DI CONFORMITA - La rubrica del capitolo 27 del titolo 18 è modificato con l’aggiunta finale di:
“554. Contrabbando di beni dagli Stati Uniti.’’
(c) ATTIVITA’ ILLECITE SPECIFICHE - l’art. 1956(c)(7)(D) del titolo 18, U.S.C., è modificato con l’inserimento di: ‘‘art. 554 (relativo al contrabbando di beni dagli Stati Uniti),’’ prima di ‘‘art. 641 (relativo a denaro pubblico, proprietà o dati)’’.
(d) LEGGE DOGANALE DEL 1990 - l’art. 596 della Legge Doganale del 1930 (19 U.S.C. 1595a) è modificato con l’aggiunta finale di:
“(d) Le mercanzie esportate o inviate illegalmente, o di cui si è tentata l’esportazione o l’invio dagli dagli Stati Uniti in modo illegale, ovvero i loro proventi o valore, nonchè ogni bene utilizzato per l’avvenuta o tentata esportazione o invio di dette mercanzie, ovvero per la loro ricezione, acquisto, trasporto, occultamento o vendita prima della loro esportazione, saranno soggetti a sequestro e confisca da parte degli Stati Uniti.’’.
(e) REVOCA DELLA CUSTODIA DI BENI DA PARTE DELLE AUTORITA’ DOGANALI - Il V paragrafo dell’art. 549 del titolo 18, U.S.C., è modificato con l’eliminazione di “due anni” e l’inserimento di “10 anni”.


TITOLO IV
LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO


ART. 401 TITOLO BREVE
Il presente titolo può essere indicato come ‘‘Legge per la Lotta al Finanziamento del Terrorismo del 2005’’.

ART. 402 INASPRIMENTO DELLE PENE PER IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
L’art. 206 della Legge sui Poteri Economici per Emergenze Internazionali (50 U.S.C. 1705) è modificato-
(1) Nel comma (a), eleminando ‘‘$10.000’’ ed inserendo ‘‘$50.000’’; e
(2) Nel comma (b), eliminando ‘‘dieci anni’’ ed inserendo ‘‘venti anni”.

ART. 403 SPECIFICHE ATTIVITA’ DI TIPO TERRORISTICO PER IL RICICLAGGIO DI DENARO
(a) MODIFICHE ALLA NORMATIVA RICO - L’art. 1961(1) sottoparagrafo (B) del titolo 18, U.S.C., è modificato con l’inserimento di ‘‘art. 1960 (relativo a chi trasferisce denaro illecito),’’ prima di ‘‘art. 2251”.
(b) MODIFICHE ALL’ART. 1956(c)(7) - L’art. 1956(c)(7)(D) del titolo 18, U.S.C., è modificato eliminando “o una grave violazione della Legge sulla Corruzione di Stranieri” ed inserendo “ogni grave violazione della Legge sulla Corruzione di Stranieri”.
(c) MODIFICHE DI CONFORMITA’ AGLI ARTT. 1956(e) e 1957(e)-
(1) L’art. 1956(e) del titolo 18, U.S.C., è così modificato:
“(e) Competenti per le indagini sulle violazioni alla presente norma sono i componenti del Dipartimento della Giustizia incaricati dal Ministro della Giustizia e quelli del Dipartimento del Tesoro incaricati dal Ministro del Tesoro, secondo opportunità. Inoltre, per i reati di competenza del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, la competenza è dei componenti del Dipartimento incaricati dal Ministro della Sicurezza Nazionale e, per i reati di competenza del Servizio Postale degli Stati Uniti, del Servizio Postale. I poteri del Ministro del Tesoro, del Ministro della Sicurezza Nazionale e del Servizio Postale saranno esercitati conformemente ad un accordo che sarà stipulato da questi e dal Ministro della Giustizia. Le eventuali indagini per le violazioni della presente norma in cui si configurino i reati previsti dal paragrafo (c)(7)(E) sono di competenza dei componenti del Dipartimento della Giustizia incaricati dal Ministro della Giustizia e del Centro Nazionale per le Indagini e la Repressione dei Reati dell’Agenzia per la Tutela Ambientale.’’.
(2) L’art. 1957(e) del titolo 18, U.S.C., è così modificato:
“(e) Competenti per le indagini sulle violazioni alla presente norma sono i componenti del Dipartimento della Giustizia incaricati dal Ministro della Giustizia e quelli del Dipartimento del Tesoro incaricati dal Ministro del Tesoro, secondo opportunità. Inoltre, per i reati di competenza del Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, la competenza è dei componenti del Dipartimento incaricati dal Ministro della Sicurezza Nazionale e, per i reati di competenza del Servizio Postale degli Stati Uniti, del Servizio Postale. I poteri del Ministro del Tesoro, del Ministro della Sicurezza Nazionale e del Servizio Postale saranno esercitati conformemente ad un accordo che sarà stipulato da questi e dal Ministro della Giustizia.”.

ART. 404 BENI DELLE PERSONE CHE COMMETTONO ATTI DI TERRORISMO CONTRO PAESI STRANIERI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
L’art. 981(a)(1)(G) del titolo 18, U.S.C., è modificato-
(1) Eliminando ‘‘o’’ alla fine della clausola (ii);
(2) Eliminando il punto alla fine della clausola (iii) e inserendo‘‘; o’’; e
(3) Inserendo dopo la clausola (iii):
“(iv) di qualunque individuo, entità o organizzazione impegnata nella pianificazione o esecuzione di un atto di terrorismo internazionale (secondo la definizione dell’art. 2331) contro un’organizzazione internazionale (secondo la definizione dell’art.209 della Legge sui Poteri Fondamentali del Dipartimento di Stato del 1956 (22 U.S.C. 4309(b)) o contro un Governo straniero. Qualora il bene da sottoporre a sequestro si trovi al di fuori dei confini territoriali degli Stati Uniti, l’azione in cui si concretizza la pianificazione o esecuzione dell’atto di terrorismo deve essersi verificata nell’ambito della giurisdizione degli Stati Uniti.’’.

ART. 405 RICICLAGGIO DI DENARO TRAMITE HAWALAS
L’art. 1956(a)(1) del titolo 18, U.S.C., è modificato con l’aggiunta finale di: ‘‘Per le finalità previste dal presente paragrafo, una transazione finanziaria verrà ritenuta essere costituita dai proventi di una specifica attività illecita qualora essa sia parte di una serie di transazioni parallele o dipendenti, ognuna formata dai proventi di una determinata attività illecita, tutte comprese in un unico progetto.’’.

ART. 406 MODIFICHE TESTUALI E DI CONFORMITA’ AL USA PATRIOT ACT
(a) CORREZIONI TESTUALI-
(1) L’art. 322 della Legge Pubblica 107–56 è modificato con l’eliminazione di ‘‘titolo 18’’ e l’inserimento di ‘‘titolo 28’’.
(2) L’art. 1956(b)(3) e (4) del titolo 18, U.S.C., è modificato con l’eliminazione di ogni ricorrenza di ‘‘definito nel paragrafo (2)’’; e
(3) L’art. 981(k) del titolo 18, U.S.C., è modificato eliminando ogni ricorrenza di ‘‘banca straniera’’ ed inserendo ‘‘istituto finanziario straniero (quale definito dall’art. 984(c)(2)(A) del presente titolo)’’.
(b) CODIFICA DELL’ART. 316 DEL USA PATRIOT ACT-
(1) Il capitolo 46 del titolo 18, U.S.C., è modificato-
(A) nella rubrica del capitolo, con l’aggiunta alla fine di:
“987. Tutela dalla confisca anti-terrorismo’’;

e
(B) inserendo alla fine:

Ҥ 987. Tutela dalla confisca anti-terrorismo
“(a) DIRITTO AL RICORSO - Il proprietario di un bene confiscato in virtù di una disposizione di legge relativa alla confisca dei beni dei sospetti terroristi internazionali ha facoltà di opporsi alla confisca presentando ricorso nella forme previste dalle Norme Federali di Procedura Civile (Norme Integrative per determinati ricorsi inerenti il diritto marittimo e della navigazione) affermando a propria difesa che:
“(1) il bene non è soggetto a confisca ai sensi della disposizione di legge richiamata; o
“(2) al caso applicano le disposizioni sul proprietario innocente dell’art. 983(d) del titolo 18, U.S.C. .
“(b) PROVA - Nell’esaminare un ricorso presentato in conformità della presente norma, il tribunale può ammettere come prova quanto altrimenti inammissibile per le Disposizioni Federali sulla Prova qualora esso stabilisca che la prova è attendibile e che l’osservanza delle disposizioni in argomento potrebbe recare pregiudizio alla sicurezza degli Stati Uniti.
“(c) CHIARIMENTI-
“(1) TUTELA DEI DIRITTI - l’esclusione di determinate norme federali dalla definizione della “normativa sulla confisca civile” dell’art. 983(i) del titolo 18, U.S.C., non dovrà essere interpretato in modo da negare al proprietario di un bene il diritto di contestare la confisca dei beni dei sospetti terroristi internazionali prevista-
“(A) dal comma (a) della presente norma;
“(B) dalla Costituzione; o
“(C) dal sottocapitolo II del capitolo 5 del titolo 5, U.S.C. (comunemente noto come “Legge di Procedura Amministrativa’).
“(2) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA - La presente norma non limiterà né in alcun modo influirà sulle altre tutele a disposizione del proprietario di un bene ai sensi dell’art. 983 del titolo 18, U.S.C., o di altre disposizioni di legge’’.
(2) I commi (a), (b), e (c) dell’art. 316 della Legge Pubblica 107–56 sono abrogati.
(c) MODIFICHE DI CONFORMITA’ PER I REATI ASSOCIATIVI-
(1) L’art 33(a) del titolo 18, U.S.C. è modificato con l’inserimento di “o si associ” prima di “per commettere uno dei citati atti” ’.
(2) L’art. 1366(a) del titolo 18, U.S.C., è modificato-
(A) eliminando ogni ricorrenza di ‘‘tenti’’ ed sostituendolo ‘‘tenti o si associ”; e
(B) inserendo “, o se l’oggetto del reato di associazione sia stato conseguito,’’ dopo ‘‘il tentativo di reato sia stata portato a compimento’’.

ART. 407 CORREZIONE DEL RIFERIMENTO
L’art. 5318(n)(4)(A) del titolo 31, U.S.C., è modificato eliminando ‘‘Legge di Riforma dell’Intelligence Nazionale del 2004’’ ed inserendo ‘‘Legge di Riforma dell’Intelligence e di Prevenzione del Terrorismo del 2004’’.

ART. 408 RETTIFICA DEI TERMINI DI MODIFICA
L’art 6604 della Legge di Riforma dell’Intelligence e di Prevenzione del Terrorismo del 2004 è modificato (con efficacia dalla data di emanazione della Legge)-
(1) eliminando ‘‘art. 2339c(c)(2)’’ ed inserendo ‘‘art. 2339C(c)(2)’’; and
(2) eliminando ‘‘art. 2339c(e)’’ ed inserendo ‘‘art. 2339C(e)’’.

ART. 409 DESIGNAZIONE DI ULTERIORI FATTISPECIE DEL REATO DI RICICLAGGIO DI DENARO
L’art. 1956(c)(7)(D) del titolo 18, U.S.C., è modificato-
(1) inserendo ‘‘, l’art. 2339C (relativo al finanziamento del terrorismo), o l’art. 2339D (relativo al ricevere addestramento di tipo militare da un’organizzazione terroristica straniera)’’ dopo ‘‘art. 2339A o 2339B (relativo al fornire sostegno materiale ai terroristi)’’; e
(2) eliminando ‘‘o’’ prima di ‘‘art. 2339A o 2339B’’

ART. 410 UNIFORMAZIONE DELLE PROCEDURE IN CASO DI CONFISCA PENALE
L’art. 2461(c) del titolo 28, U.S.C. è così modificato:
“(c) Nel caso di persona sottoposta a procedimento penale per una violazione ad una Legge del Congresso per la quale è prevista la confisca civile o penale di un bene, il Governo può dare notizia della confisca nella sentenza di rinvio a giudizio o nell’informazione conforme alle Norme Federale di Procedura Penale. Qualora l’imputato venga condannato per il reato per il quale è prevista la confisca, il tribunale ne darà ordine inserendolo nella sentenza relativa al procedimento penale in esecuzione delle Norme Federali di Procedura Penale e dell’art. 3554 del titolo 18, U.S.C. Le procedure previste dall’art. 413 della Legge sulle Sostanze Controllate (21 U.S.C. 853) sono applicabili in ogni fase del procedimento di confisca penale, salvo quanto disposto dal comma (d) di detta norma, applicabile nei soli casi in cui l’imputato venga condannato per un reato previsto dalla stessa Legge’’.


TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE


ART. 501 RESIDENZA DEI PROCURATORI DEGLI STATI UNITI E DEI SOSTITUTI PROCURATORI DEGLI STATI UNITI
(a) IN GENERALE - Il comma (a) art. 545 del titolo 28, U.S.C., è modificato aggiungendo alla fine il seguente periodo: ‘‘Il Procuratore o Sostituto Procuratore degli Stati Uniti cui, per disposizione del Ministro della Giustizia o persona da lui designata, siano state attribuite responsabilità doppie o plurime sarà esentato dall’obbligo di residenza previsto dalla presente norma per il periodo specificato nella disposizione e soggetto a rinnovo.’’.
(b) DATA EFFETTIVA .— La modifica di cui al comma (a) avrà efficacia dal 1 febbraio 2005.

ART. 502 NOMINA AD INTERIM DEI PROCURATORI DEGLI STATI UNITI
L’art. 546 del titolo 28, United States Code, è modificato con l’eliminazione dei commi (c) e (d) e l’inserimento del seguente comma:
“(c) La persona cui sia stata conferita la nomina di Procuratore degli Stati Uniti in virtù della presente norma può esercitare tale funzione fino alla nomina di un Procuratore degli Stati Uniti per il relativo distretto da parte del Presidente, secondo quanto previsto dall’art 541 del presente titolo.’’

ART. 503 MINISTRO PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO NAZIONALE NELLA LINEA DI SUCCESSIONE ALLA PRESIDENZA
L’art. 19(d)(1) del titolo 3, U.S.C., è modificato con l’inserimento di ‘‘, Ministro per la Sicurezza del Territorio Nazionale’’ di seguito a ‘‘Ministro per gli Affari dei Reduci’’.

ART. 504 UFFICIO ALCOLICI, TABACCHI E ARMI DA FUOCO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA
Il secondo periodo dell’art. 1111(a)(2) della Legge sulla Sicurezza Nazionale del 2002 (6 U.S.C. 531(a)(2)) è modificato eliminando la prima ricorrenza di ‘‘Ministro della Giustizia’’ ed inserendo ‘‘Presidente, su parere e con il consenso del Senato’’.

ART. 505 REQUISITI DEI MARSHALS DEGLI STATI UNITI
L’art 561 del titolo 28, U.S.C., è modificato aggiungendo alla fine il seguente comma:
(i) Il marshal nominato in virtù della presente norma dovrebbe avere:-
“(1) ricoperto per almeno 4 anni incarichi di polizia a livello di comando, con competenza sul personale, bilancio e beni durevoli, presso un dipartimento di polizia, ufficio dello sceriffo o corpo di polizia federale ;
“(2) esperienza di coordinamento con altri corpi di polizia, particolarmente a livello statale e locale;
“(3) titolo di studio a livello di college; e
“(4) esperienza presso o con tribunali federali, statali o di contea, ovvero esperienza nella protezione di personale dei tribunali, di giurati o di testimoni.’’.

ART. 506 MATERIE DI INTELLIGENCE DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA
(a) ASSISTENTE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE-
(1) IN GENERALE - Il capitolo 31 del titolo 28, U.S.C., è modificato aggiungendo di seguito all’art. 507 il seguente nuovo articolo:

Ҥ 507A. Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale
“(a) Su designazione del Presidente, uno deI Vice Ministri della Giustizia, nominati in base all’art. 506, avrà funzioni di Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale.
“(b) L’Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale dovrà -
“(1) ricoprire l’incarico di capo della Divisione per la Sicurezza Nazionale del Dipartimento della Giustizia, secondo quanto previsto dall’art. 509A del presente titolo;
“(2) fungere da collegamento primario con il Direttore dell’Intelligence Nazionale per conto del Dipartimento della Giustizia; e
“(3) assolvere ai doveri indicati dal Ministro della Giustizia.’’.
(2) ASSISTENTE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA AGGIUNTO - l’art. 506 del titolo 28, U.S.C., è modificato eliminando ‘‘dieci’’ ed inserendo ‘‘11’’.
(3) MATERIE INERENTI IL PROGRAMMA DELL’ESECUTIVO - l’art. 5315 del titolo 5, U.S.C., è modificato eliminando l’argomento relativo agli Assistenti Ministri della Giustizia ed inserendo :
‘‘Assistenti Ministri della Giustizia (11).’’.
(4) CONSULTAZIONE DEL DIRETTORE DEL NATIONAL INTELLIGENCE PER LA NOMINA - l’art 106(c)(2) della Legge sulla Sicurezza Nazionale del 1947 (50 U.S.C. 403–6(c)(2)) è modificato con l’aggiunta finale del seguente sottoparagrafo:
“(C) l’Assistente del Ministro della Giustizia con l’incarico di Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale in virtù dell’art. 507A del titolo 28, U.S.C..’’.
(5) POTERI DI AGIRE IN QUALITA’ DI MINISTRO DELLA GIUSTIZIA AI SENSI DELLA LEGGE SULL’INTELLIGENCE STRANIERO DEL 1978 - l’art. 101(g) della Legge sull’Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1801(g)) è modificato eliminando ‘‘o il Vice Ministro della Giustizia’’ ed inserendo ‘‘,il Vice Ministro della Giustizia o, su designazione del Ministro della Giustizia, l’Assistente Ministro della Giustizia con delega per la Sicurezza Nazionale ai sensi dell’art. 507A del titolo 28, U.S.C.’’.
(6) POTERI DI EFFETTUARE INTERCETTAZIONI - L’art. 2516(1) del titolo 18, U.S.C. è modificato inserendo ‘‘o Divisione della Sicurezza Nazionale ’’ di seguito a ‘‘Divisione Criminalità’’.
(7) POTERI DI AGIRE IN QUALITA’ DI MINISTRO DELLA GIUSTIZIA IN MATERIE INERENTI IL TRASFERIMENTO E LA PROTEZIONE DEI TESTIMONI - L’art. 3521(d)(3) del titolo 18, U.S.C., è modificato eliminando “All’Assistente del Ministro della Giustizia responsabile della Divisione Criminalità del Dipartimento della Giustizia ’’ ed inserendo ‘‘ad ogni Assistente del Ministro della Giustizia responsabile della Divisione Criminalità o della Divisione per la Sicurezza Nazionale del Dipartimento della Giustizia ’’.
(8) L’AZIONE PENALE NEI CASI INERENTI INFORMAZIONI CLASSIFICATE - L’art. 9A(a) della Legge sulle Procedure per le Informazioni Classificate (18 U.S.C. App.) è modificato inserendo ‘‘o, se appropriato, l’Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale’’ dopo ‘‘Assistente del Ministro della Giustiza per la Divisione Criminalità’’.
(9) ASPETTI INERENTI L’ INTELLIGENCE E LA SICUREZZA NAZIONALE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER REATI DI SPIONAGGIO - L’art. 341(b) della Legge di Autorizzazione delle attività di Intelligence per l’anno finanziario 2004 (28 U.S.C. 519 note) è modificato eliminando ‘‘che agisce tramite l’Ufficio per le Politiche ed il Controllo delle Attività di Intelligence del Dipartimento della Giustizia’’ ed inserendo ‘‘che agisce tramite l’Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale’’.
(10) CERTIFICAZIONE PREVISTA PER DETERMINATE OPERAZIONI SOTTO COPERTURA DI INTELLIGENCE O CONTRO-INTELLIGENCE STRANIERO - L’art. 102(b)(1) della Legge Pubblica 102–395 (28 U.S.C. 533 nota) è modificato eliminando ‘‘Consigliere per la Politica di Intelligence’’ed inserendo ‘‘Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale’’.
(11) INSERIMENTO NELLA COMUNITA’ DELLE FORZE DI POLIZIA FEDERALI PER ESIGENZE DI ASSISTENZA A DETTE FORZE IN CASO DI EMERGENZA - L’art. 609N(2) della Legge sull’Assistenza alla Giustizia del 1984 (42 U.S.C. 10502(2)) è modificato -
(A) Ridenominando i sottoparagrafi (L) e (M) rispettivamente (M) and (N); e
(B) Inserendo dopo il sottoparagrafo (K) il seguente nuovo sottoparagrafo (L):
“(L) la Divisione per la Sicurezza Nazionale del Dipartimento della Giustizia ’’
(b) DIVISIONE PER LA SICUREZZA NAZIONALE DEL DIPARTIMENTO DELLA GIUSTIZIA -
(1) IN GENERALE - Il capitolo 31 del titolo 28, U.S.C. è ulteriormente modificato inserendo di seguito all’art. 509 il seguente articolo:

Ҥ 509A. Divisione per la Sicurezza Nazionale
“(a) Si istituisce una Divisione per la Sicurezza Nazionale del Dipartimento della Giustizia.
“(b) La Divisione per la Sicurezza Nazionale sarà formata dagli elementi del Dipartimento della Giustizia (ad eccezione del Federal Bureau of Investigation) il cui impegno primario consista nel sostegno dell’intelligence e delle attività relative del Governo degli Stati Uniti, tra i quali:
“(1) L’Assistente del Ministro della Giustizia con delega per la Sicurezza Nazionale designato in virtù dellart. 507A del presente titolo.
“(2) L’Ufficio per la Politica ed il Controllo dell’Intelligence (o ogni altro organismo che ne prenda il posto).
“(3) La Sezione Anti-terrorismo (o ogni altro organismo che ne prenda il posto).
“(4) La sezione controspionaggio (o ogni altro organismo che ne prenda il posto).
“(5) Ogni altro elemento, componente o ufficio designato dal Ministro della Giustizia.’’.
(2) PROIBIZIONE AD EFFETTUARE DETERMINATE ATTIVITA’ POLITICHE - L’art. 7323(b)(3) del titolo 5, U.S.C., è modificato inserendo “o Divisione per la Sicurezza Nazionale” dopo “Divisione Criminalità”.
(c) MODIFICHE TESTUALI - La rubrica del capitolo 31, titolo 28, US.C., è modificata-
(1) Inserendo dopo l’art. 507 l’indicazione relativa al seguente nuovo articolo:
“507A. Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale.’’;

e
(2) inserendo dopo l’art. 509 il seguente nuovo articolo:
“509A. Divisione per la Sicurezza Nazionale.”.

(d) PROCEDURE DI CONFERMA DELL’ASSISTENTE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE-
(A) Nel comma (a), eliminando ‘‘(a) Il’’ ed inserendo ‘‘(a)(1) Salvo quanto altrimenti disposto dal comma (b), il’’;
(B) Nel comma (b), eliminando ‘‘(b)’’ ed inserendo ‘‘(2)’’; e
(C) Inserendo dopo il comma (a) il seguente nuovo comma:
“(b)(1) In relazione alla conferma in carica dell’Assistente del Ministro della Giustizia per la Sicurezza Nazionale, o di ogni altra carica che dovesse sostituirlo, la nomina conferita dal Presidente a rivestire detto incarico dovrà essere rinviata al Comitato sulla Magistratura e, se e quando riportato, al Comitato parlamentare entro 20 giorni effettivi, salvo il caso in cui il termine dei 20 giorni coincida con la sospensione dell’attività parlamentare del Senato, nel qual caso il Comitato parlamentare disporrà di ulteriori 5 giorni effettivi dall’inizio della ripresa dei lavori del Senato per riferire sulla nomina.
“(2) Se, allo scadere del termine indicato dal paragrafo (1), il Comitato Parlamentare non avrà comunicato la nomina, essa verrà automaticamente ritirata dalla competenza del Comitato stesso ed inserita nel Programma dell’Esecutivo
(2) Il paragrafo (1) è emanato-
(A) quale espressione del potere legislativo del Senato ; e
(B) nel pieno riconoscimento del diritto costituzionale del Senato di modificare i propri regolamenti in ogni momento e nella stessa misura in cui detto diritto è applicabile ad ogni sua altra regola.

ART.507 REVISIONE DA PARTE DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(a) APPLICABILITA’ - L’art. 2261 del titolo 28, U.S.C., è modificato eliminando il comma (b) ed inserendo:
“(b) CONSULENZE - Il presente capitolo è applicabile nei casi in cui:
“(1) il Ministro della Giustizia degli Stati Uniti certifichi che il singolo Stato abbia stabilito un meccanismo che preveda la concessione del patrocinio nei procedimenti successivi alla condanna secondo quanto disposto dall’art. 2265; e
“(2) in esecuzione di detto meccanismo, il richiedente abbia validamente rinunciato al patrocinio, ovvero ne abbia sostenuto la spesa o sia stato dichiarato non indigente .”.
(b) RAPPRESENTANZA DA PARTE DEL DIFENSORE INTERVENUTO NEI PRECEDENTI GRADI DEL GIUDIZIO - L’art. 2261(d), titolo 28 U.S.C., è modificato con l’eliminazione di “o nell’appello diretto”.
(c) CERTIFICAZIONE E REVISIONE GIUDIZIALE
(1) IN GENERALE - Il capitolo 154, titolo 28 U.S.C., è modificato eliminando l’art. 2265 ed inserendo :

Ҥ 2265 Certificazione e revisione giudiziale
“(a) CERTIFICAZIONE-
“(1) ) IN GENERALE - Su richiesta di un funzionario dello Stato competente, il Ministro della Giustizia verificherà:
“(A) se lo Stato abbia istituito un meccanismo per la nomina, rimborso e pagamento delle spese di giudizio di un consulente legale competente per i procedimenti successivi alla condanna intentati da detenuti indigenti condannati a morte;
“(B) la data di istituzione di detto meccanismo; e
“(C) i possibili parametri di competenza stabiliti dallo Stato per la nomina di un consulente legale nei procedimenti indicati nel sottoparagrafo (A).
“(2) DECORRENZA DELL’EFFICACIA - L’efficacia della certificazione prevista dal presente comma decorrerà dalla data di istituzione del meccanismo di cui al paragrafo (1)(A).”
“(3) REQUISITI ESPRESSI - La certificazione o l’applicazione del presente capitolo non richiedono altri requisiti che quelli espressamente previsti dal presente capitolo.
“(b) REGOLAMENTI - Il Ministro della Giustizia promulgherà i regolamenti di attuazione della procedura di certificazione prevista dal comma (a).
“(c) REVISIONE DELLA CERTIFICAZIONE-
“(1) IN GENERALE - La decisione del Ministro della Giustizia in merito alla certificazione di uno Stato ai sensi della presente norma è soggetta esclusivamente alla revisione prevista dal capitolo 158 del presente titolo.
“(2) LUOGO - La Corte d’Appello del Distretto della Colombia avrà giurisdizione esclusiva per le materie previste dal paragrafo (1), soggette alla revisione della Corte Suprema secondo quanto disposto dall’art. 2350 del presente titolo.
“(3) PARAMETRI DELLA REVISIONE - la decisione del Ministro della Giustizia circa l’eventuale certificazione di uno Stato ai sensi della presente disposizione sarà oggetto di successiva revisione.”.
(2) MODIFICA TESTUALE - La rubrica del capitolo 154, titolo 28, U.S.C. è modificata con l’eliminazione della voce relativa all’art. 2265 l’inserimento della seguente indicazione:
“2265 – Certificazione e revisione giudiziale”

(d) APPLICABILITA’ AI CASI PENDENTI-
(1) IN GENERALE - La presente norma e le modifiche da essa apportate si applicano ai casi pendenti alla data di promulgazione della presente Legge o successi ad essa.
(2) TERMINI - In relazione ad un caso pendente alla data di promulgazione della presente Legge, qualora le eventuali modifiche fissate dalla presente norma stabiliscano per l’avvio di determinate azioni un termine la cui decorrenza abbia inizio dalla data del verificarsi di un evento che sia anteriore all’entrata in vigore della presente Legge, il termine decorrerà da quest’ultima data.
(e) TERMINI - L’art. 2266(b)(1)(A), titolo 28, U.S.C., è modificato eliminando ‘‘180 giorni dalla data di presentazione della richiesta’’ ed inserendo ‘‘ nella data che precede tra i 450 giorni dalla data di presentazione della richiesta e i 60 giorni dalla data in cui il caso viene sottoposto a valutazione ai fini della decisione’’.
(f) SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI DEI TRIBUNALI DI STATO - L’art. 2251, titolo 28, U.S.C. è modificato-
(1) nel primo paragrafo non contrassegnato, eliminando ‘‘Un giudice’’ ed inserendo:
“(a) IN GENERALE-
“(1) MATERIE PENDENTI - Un giudice’’;
(2) nel secondo paragrafo non designato, eliminando ‘‘Dopo il’’ ed inserendo il seguente:
“(b) NESSUN PROCEDIMENTO ULTERIORE - Dopo il’’; e
(3) nel comma (a), quale designato dal paragrafo (1), aggiungendo alla fine:
“(2) MATERIA NON PENDENTE - Per le finalità previste dalla presente norma, un procedimento “ habeas corpus” è pendente dalla data di presentazione dell’istanza.
“(3) ISTANZA DI NOMINA DEL DIFENSORE - Qualora il detenuto condannato a morte da uno Stato presenti istanza di nomina di un difensore ai sensi dell’art. 3599(a)(2), titolo 18, presso un tribunale avente giurisdizione per il procedimento “habeas corpus” nel merito della condanna stessa, il tribunale ha facoltà di sospenderne l’esecuzione per un tempo non superiore ai 90 giorni successivi alla nomina del difensore, ovvero dalla data di ritiro o rigetto della relativa istanza.’’.



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