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GNOSIS 1/2007
APPENDICE

STATI UNITI D'AMERICA
Patriot Act 2005




Di seguito pubblichiamo il Titolo I del Patriot Act 2005, rinviando ai prossimi numeri la restante parte.





109° CONGRESSO
degli STATI UNITI di AMERICA
Riunito in seconda sessione il 3 gennaio 2006
nella città di Washington

Legge per ampliare e modificare i poteri necessari per combattere il terrorismo e per altre finalità.



Il Senato e la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti di America riuniti nel Congresso,
approvano


SEZIONE 1
DENOMINAZIONE E SOMMARIO

(a) DENOMINAZIONE Questa legge viene denominata Legge di Perfezionamento e Proroga del "PATRIOT ACT" of 2005''.
(b) SOMMARIO Qui di seguito si riporta la rubrica relativa alla legge in argomento:
Sezione 1. Denominazione e sommario.

Titolo I
Perfezionamento e Proroga del Patriot Act

Art. 101 Riferimenti e modifiche al titolo breve del PATRIOT Act
Art. 102 Norme abrogative del PATRIOT Act USA
Art 103 Estensione della estinzione in relazione a singoli terroristi in quanto agenti di potenze straniere
Art. 104 Articolo 2332b ed articoli inerenti il sostegno materiale al titolo 18, Codice degli Stati Uniti
Art. 105 Durata dei controlli FISA (Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero) nei confronti di soggetti non statunitensi ai sensi dell'art. 207 del PATRIOT Act
Art. 106 Accesso ai registri di determinate imprese ai sensi dell'art. 215 del PATRIOT Act
Art. 106A Verifica dell'accesso ai registri di determinate imprese per fini di intelligence straniero
Art. 107 Intensificazione del controllo nei casi di divulgazione in buona fede in stato di emergenza ai sensi dell'art. 212 del PATRIOT Act. USA
Art. 108 Controlli elettronici multipli ai sensi dell'art. 206 del PATRIOT Act USA
Art. 109 Intensificazione del controllo parlamentare
Art. 110 Attentati contro mezzi ferroviari e sistemi di trasporto pubblico
Art. 111 Confisca
Art. 112 Art. 2332b(g)(5)(B): modifiche relative alla definizione di Reato Federale di Terrorismo
Art. 113 Modifiche all'art. 2516(1) titolo 18, Codice degli Stati Uniti
Art. 114 Mandati che autorizzano a ritardare la comunicazione relativa ad attività di indagine
Art. 115 Riesame giudiziario delle national security letters
Art. 116 Segretezza delle national security letters.
Art. 117 Violazione degli obblighi di non divulgazione delle national security letters
Art. 118 Relazioni sulle national security letters
Art. 119 Revisione dell'utilizzo delle national security letters
Art. 120 Definizione delle norme in materia di confisca ai sensi dell'art. 806 del PATRIOT Act USA
Art. 121 Normativa penale sul traffico di sigarette di contrabbando o di tabacco non da fumo
Art. 122 Divieto di narcoterrorismo
Art. 123 Interferenza con l'operatività di un aereo
Art. 124 Posizione del Congresso circa l'attività politica lecita
Art. 125 Eliminazione degli ostacoli in materia di responsabilità civile che scoraggiano la donazione di equipaggiamenti antincendio ad associazioni di Vigili del Fuoco volontari
Art. 126 Relazione sull'attività di data mining
Art. 127 Posizione del Congresso
Art. 128 Articolo 214 del PATRIOT Act USA; potere di divulgare ulteriori informazioni concernenti mandati esecutivi in materia di pen register e trap and trace (n.t.: accesso ai tabulati telefonici, identificazione in tempo reale del chiamante e dell'interlocutore, localizzazione di entrambi) ai sensi della FISA



TITOLO I
DEL PATRIOT ACT USA E LEGGE DI PROROGA


ART. 101 RIFERIMENTI E MODIFICHE DEL TITOLO BREVE, PATRIOT ACT USA
(a) RIFERIMENTI AL PATRIOT ACT USA - Il riferimento in questa legge al PATRIOT Act USA dovrà essere considerato un riferimento alla "Legge per unire e rafforzare l'America attraverso strumenti idonei ad intercettare ed impedire atti di terrorismo (USA PATRIOT Act) del 2001".
(b) MODIFICHE AL TITOLO BREVE DEL PATRIOT ACT USA - L'Art. 1(a) del PATRIOT Act USA è modificato come segue:
''(a) TITOLO BREVE - Questa legge è denominata "Legge per unire e rafforzare l'America attraverso strumenti idonei ad intercettare ed impedire atti di terrorismo (USA PATRIOT Act) del 2001 o 'PATRIOT Act USA'.''.

ART. 102 NORME ABROGATIVE DEL PATRIOT ACT USA
(a) IN GENERALE -L'Art. 224 del USA PATRIOT Act è abrogato.
(b) ARTICOLI 206 E 215 ESTINZIONE-
(1) IN GENERALE - Con effetto 31 dicembre 2009, la Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniera del 1978 è modificata con la riformulazione degli art. 501, 502, e 105(c)(2) nella forma del 25 ottobre 2001.
(2) ECCEZIONE -In relazione a particolari indagini di Intelligence straniero avviate anteriormente alla data di cessazione della validità delle norme di cui al paragrafo (1), o inerenti particolari o potenziali reati iniziati o commessi anteriormente alla data in cui tali norme cessano di avere effetto, le norme mantengono la loro efficacia.

ART. 103 ESTENSIONE DELLA ESTINZIONE AI SINGOLI TERRORISTI AGENTI DI POTENZE STRANIERE
L'articolo 6001(b) della Legge del 2004 di Riforma dell'Intelligence e per la Prevenzione del Terrorismo (Public Law 108-458; 118 Stat. 3742) viene così modificato:
''(b) ESTINZIONE-
"(1) IN GENERALE- salvo quanto previsto dal paragrafo (2), la modifica di cui al comma (a) cesserà di avere effetto il 31 dicembre 2009.
“(2) ECCEZIONE- Con riferimento a particolari indagini di intelligence straniero avviate anteriormente alla data in cui le norme di cui al paragrafo (1) cessano di aver effetto, o a particolari o potenziali reati iniziati o commessi anteriormente a detta data, le norme mantengono la loro efficacia''.

ART. 104 ARTICOLO 2332b ED ARTICOLI INERENTI IL SOSTEGNO MATERIALE CONTENUTI NEL TITOLO 18, CODICE DEGLI STATI UNITI
L'art. 6603 della Legge del 2004 per la Prevenzione del Terrorismo e di Riforma dell'Intelligence (Public Law 108-458; 118 Stat. 3762) è modificato con l'eliminazione del comma (g).

RT. 105 DURATA DEI CONTROLLI FISA NEI CONFRONTI DI PERSONE CHE NON APPARTENGONO AGLI STATI UNITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 207 DEL USA PATRIOT ACT.
(a) CONTROLLI ELETTRONICI- L'articolo 105(e) della Legge sui Controlli dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1805(e)) è così modificato-
(1) al paragrafo (1)(B), eliminando '' così come definito nell'articolo 101(b)(1)(A)'' ed inserendo ''chiunque non sia persona degli Stati Uniti"; e
(2) al comma (2)(B), cancellando ''così come definito dall'articolo 101(b)(1)(A)'' e inserendo ''chiunque non sia persona degli Stati Uniti".
(b) PERQUISIZIONE PERSONALE-Viene modificato l'articolo 304(d) di detta Legge (50 U.S.C. 1824(d))-
(1) Al paragrafo (1)(B), eliminando ''così come definito dall'articolo 101(b)(1)(A)'' ed inserendo ''chiunque non sia persona degli Stati Uniti"; e
(2) al paragrafo (2), eliminando ''così come definito nell'articolo 101(b)(1)(A)'' ed inserendo "chiunque non sia persona degli Stati Uniti".
(c) DISPOSITIVI PEN REGISTERS, TRAP AND TRACE -L'articolo 402(e) della Legge (50 U.S.C. 1842(e))- è modificato:
(1) eliminando ''(e) Un'' ed inserendo ''(e)(1) Salvo quanto previsto dal comma (2) ,";
(2) aggiungendo il seguente paragrafo:
''(2) In caso di richiesta ai sensi del comma (c) con la quale il richiedente dichiari che le probabili risultanze informative consistono in Intelligence straniero non inerente alcuna persona degli Stati Uniti, l'autorizzazione o la relativa proroga rilasciata del presente articolo non potrà avere validità superiore ad un anno ''.

ART. 106 ACCESSO A DETERMINATI REGISTRI DI IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 215 DEL PATRIOT ACT USA
(a) APPROVAZIONE DEL DIRETTORE PER DETERMINATE RICHIESTE- Il comma (a) dell'articolo 501 della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniera 1978 (50 U.S.C. 1861(a)) è così modificato-
(1) al paragrafo (1), eliminando ''Il Direttore" ed inserendo ''subordinatamente soggetto al paragrafo (3), il Direttore"; e
(2) aggiungendo quanto segue:
''(3) in caso di richiesta di emissione di un provvedimento di esibizione dei registri di biblioteche, dei relativi patrocinatori, della documentazione concernente le vendite, dell'elenco dei clienti, nonché della documentazione relativa alle vendite di armi da fuoco, alle dichiarazioni dei redditi, agli archivi scolastici, ovvero di dati clinici contenenti informazioni che potrebbero consentire l'identificazione di una persona, la relativa presentazione può essere delegata dal Direttore del Federal Bureau of Investigation al Vice Direttore del Federal Bureau of Investigation o al Vice Direttore Esecutivo della National Security (o eventuali qualifiche subalterne), i quali non potranno delegare ad altri l'esercizio di tale azione.''.
(b) PRESUPPOSTI REALI PER LA RICHIESTA DI MANDATO - Il comma (b)(2) di questo articolo è modificato:
''(2) in modo da comprendere:
“(A) una dichiarazione relativa alle circostanze che fanno ragionevolmente ritenere che la documentazione richiesta sia rilevante ai fini di un'indagine autorizzata (salvo il caso di valutazione della minaccia) condotta ai sensi del comma (a)(2) al fine di acquisire informazioni di intelligence straniero non riguardanti persone degli Stati Uniti, ovvero per fini di tutela dal terrorismo internazionale o da attività clandestine di intelligence, qualora tali elementi riguardino:
"(i) una potenza straniera o un agente di una potenza straniera;
"(ii) attività di un presunto agente di una potenza straniera il quale costituisce l'oggetto dell'indagine autorizzata; o
"(iii) un individuo in contatto con, o noto a un presunto agente di una potenza straniera oggetto dell'indagine autorizzata; e
“(B) l'indicazione delle procedure stabilite dal Ministro della Giustizia ai sensi del comma (g) sulla limitazione al minimo necessario delle informazioni conservate e divulgate dal Federal Bureau of Investigation, applicate in relazione all'eventuale documentazione acquisita dal FBI sulla base del provvedimento richiesto con tale istanza.''.
(c) CHIARIMENTI SULLA DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE- Il comma (c)(1) di tale articolo è così modificato:
''(c)(1) Qualora, in relazione ad una richiesta conforme a questo articolo, il giudice ritenga che siano soddisfatti i requisiti previsti dai comma (a) e (b), questi emetterà un provvedimento ex parte nella forma o con le modifiche richieste, autorizzando la consegna della documentazione. Il provvedimento conterrà disposizioni per il rispetto delle procedure relative all’ acquisizione delle informazioni strettamente necessarie''.
(d) TUTELE SUPPLEMENTARI-Il Comma (c)(2) di questo articolo è così modificato:
“(2) Il provvedimento di cui al presente comma-
“(A) dovrà descrivere la documentazione di cui si richiede l'esibizione con sufficiente precisione per essere accettabilmente identificabile;
“(B) dovrà indicare la data in cui la documentazione dovrà essere prodotta, tale da concedere un ragionevole periodo di tempo per poter essere assemblata e consegnata;
“(C) dovrà fornire una chiara indicazione dei principi e delle procedure descritte nel comma (d);
“(D) dovrà limitarsi a richiedere l'esibizione di documentazione ricevibile mediante subpoena duces tecum (n.t.: ingiunzione della corte a comparire e produrre la prova documentale) emessa da un Tribunale degli Stati Uniti a sostegno di un'indagine del Grand Jury ovvero con altro provvedimento emesso da un tribunale degli Stati Uniti con cui si dispone la presentazione di atti o di altri documenti; e
“(E) dovrà astenersi dall'indicare che tale ordine è stato emesso per le finalità investigative di cui al comma (a).''.
(e) DIVIETO DI DIVULGAZIONE- Il comma (d) di questo articolo è così modificato:
“(d)(1) non è consentito rivelare ad alcuno che il Federal Bureau of Investigation ha richiesto ed acquisito documentazione in esecuzione di un provvedimento ai sensi di questo articolo, con esclusione di-
“(A) coloro che abbiano necessità di venirne a conoscenza ai fini dell'esecuzione del provvedimento;
“(B) un avvocato al fine di ottenere un parere o assistenza legale inerente la produzione della documentazione richiesta dal provvedimento; ovvero
“(C) altre persone autorizzate dal Direttore del Federal Bureau of Investigation o una persona da lui designata.
“(2)(A) la persona informata ai sensi del paragrafo (1) sarà obbligata ad osservare il divieto di divulgazione al pari del destinatario delle disposizioni di cui al presente articolo.
“(B) Chiunque informi le persone indicate dai sottoparagrafi (A), (B), o (C) del paragrafo (1) che il Federal Bureau of Investigation ha richiesto ed acquisito documentazione in virtù dell’ articolo, dovrà informarle delle disposizioni circa il divieto di divulgazione previste dal presente comma.
“(C) Su richiesta del Direttore del Federal Bureau of Investigation o di persona da lui designata, chiunque faccia o intenda informare i terzi previsti dal presente articolo, dovrà indicare al Direttore o al suo incaricato la persona che sarà o sia stata informata prima della richiesta, ma in nessun caso dovrà informare il Direttore o il suo incaricato che la persona intende consultare un legale per ottenere un parere o assistenza legale.''.
(f) REVISIONE GIUDIZIALE-
(1) POOL PER L'ISTANZA DI REVISIONE- L'art. 103 della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniera del 1978 (50 U.S.C. 1803) viene modificato con l'aggiunta del seguente comma:
“(e)(1) Tre giudici designati ai sensi del comma (a), residenti nel raggio di 20 miglia del Distretto di Columbia o, qualora questi siano indisponibili, altri giudici individuati sulla base delle indicazioni del comma (a) su designazione del Presidente di tale Corte, costituiranno un pool competente per il riesame delle richieste presentate ai sensi dell'art. 501(f)(1).
' “(2) Entro 60 giorni dalla promulgazione della Legge di Perfezionamento e Proroga del PATRIOT ACT USA del 2005, il tribunale nominato ai sensi del comma (a) adotterà e, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale, pubblicherà le procedure per il riesame da parte del pool nominato ai sensi del paragrafo (1) delle richieste di cui all'art. 501(f)(1). Dette procedure disporranno che il riesame avvenga a porte chiuse e designeranno un giudice con funzioni di Presidente.''.
(2) PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - L'art. 501 della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1861) è ulteriormente modificato con l'aggiunta del seguente comma:
“(f)(1)La persona destinataria del provvedimento di esibizione della documentazione ai sensi del presente articolo ha la facoltà di contestarne la legittimità presentando istanza al pool designato dall'articolo 103(e)(1). Il presidente assegnerà immediatamente l'esame dell'istanza ad uno dei giudici del pool. Entro 72 ore dall'assegnazione, il giudice incaricato dovrà effettuare una revisione preliminare dell'istanza. Qualora il giudice incaricato ne stabilisca l'infondatezza, dovrà immediatamente respingere l'istanza e confermare il provvedimento. Qualora, invece, ne accerti la fondatezza, il giudice dovrà prontamente vagliare l'istanza conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 103(e)(2). Il giudice che esamina l'istanza potrà modificare o annullare il provvedimento solo nel caso in cui ritenga che non soddisfi i requisiti previsti dal presente articolo o sia altrimenti illegittimo. Qualora il giudice non modifichi o annulli il provvedimento, dovrà immediatamente confermarlo ordinando al destinatario di adempiere. Il giudice incaricato dovrà redigere una dichiarazione per gli atti con le motivazioni delle determinazioni assunte ai sensi di questo paragrafo.
“(2) Il ricorso avverso una sentenza di conferma, modifica o annullamento di un provvedimento presentato dagli Stati Uniti o dalla persona che ne è destinataria, dovrà pervenire al Tribunale del Riesame competente per il relativo esame ai sensi dell'articolo 103(b). Il Tribunale del Riesame dovrà depositare le motivazioni della sentenza e, su richiesta di un writ of certiorari (n.t.: una procedura mediante la quale, una parte, con uno scritto (writ) chiede ad un tribunale inferiore di inoltrare gli atti della causa alla Corte Suprema), presentata dagli Stati Uniti o dal destinatario del provvedimento, trasmetterle con plico riservato alla Corte Suprema competente per il riesame.
“(3) I procedimenti giudiziari condotti ai sensi del presente comma dovranno essere conclusi il più rapidamente possibile. Gli atti dei procedimenti, compresi i ricorsi, i provvedimenti emessi e le relative motivazioni saranno soggetti alle misure di sicurezza stabilite dal Giudice Supremo degli Stati Uniti di concerto con il Direttore del National Intelligence ed il Ministro della Giustizia.
“(4) Tutte le istanze previste dal presente comma dovranno essere presentate con plico riservato. Nell'ambito di ogni procedimento previsto dal presente comma, il tribunale, su richiesta del Governo, dovrà riesaminare ex parte ed a porte chiuse la documentazione integrale o parziale prodotta dal Governo contenente eventuali informazioni classificate.''.
(g) PROCEDURE PER LIMITARE AL MINIMO NECESSARIO L'ACQUISIZIONE ED USO DELLE INFORMAZIONI - L'articolo 501 della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1861) è ulteriormente modificato con l'aggiunta dei seguenti nuovi commi:
“(g) PROCEDURE DI LIMITAZIONE AL MINIMO NECESSARIO -
“(1) IN GENERALE -Entro 180 giorni dalla data di di promulgazione della Legge di Perfezionamento e Proroga del PATRIOT ACTUSA del 2005, il Ministro della Giustizia adotterà specifiche procedure per limitare al minimo la conservazione e divulgazione da parte del Federal Bureau of Investigation della documentazione e delle relative informazioni da questi acquisite in esito ad un provvedimento di cui al presente titolo.
“(2) DEFINIZIONE-Nel presente articolo, per "procedure di limitazione al minimo" si intendono:
“(A) procedure specifiche ragionevolmente formulate tenendo conto delle finalità di un provvedimento di acquisizione di documentazione, per limitarne al minimo la conservazione proibendo la divulgazione di informazioni non di pubblico accesso relative a persone degli Stati Uniti non consenzienti, compatibilmente con la necessità degli Stati Uniti di ottenere, produrre, e divulgare informazioni di intelligence straniero;
“(B) procedure che prevedono che le informazioni non di pubblico accesso non inerenti intelligence straniero, quale definito dall'art. 101(e) (1), non dovranno essere divulgate in modo tale da consentire l'identificazione di persone degli Stati Uniti senza il loro consenso, salvo il caso in cui l'identità della persona sia necessaria per comprendere le informazioni di intelligence straniero o valutarne l'importanza; e
“(C) in deroga ai sottoparagrafi (A) e (B), procedure che consentono la conservazione o divulgazione di informazioni che costituiscono la prova di un reato già commesso o in procinto di essere commesso e che dovranno essere conservate o divulgate per fini di giustizia.
“(h) USO DELLE INFORMAZIONI - Le informazioni ricavate dalla documentazione acquisita dal Federal Bureau of Investigation Information in esito ad un provvedimento conforme al presente titolo, riguardanti una persona degli Stati Uniti, potranno esser utilizzate e divulgate da funzionari ed impiegati federali senza il consenso della persona interessata esclusivamente in conformità con le procedure di limitazione al minimo adottate ai sensi del comma (g). Né, altrimenti, le informazioni coperte da segreto ed acquisite attraverso documentazioni ricevute dal Federal Bureau of Investigation conformemente alle norme di questo titolo perderanno il loro carattere di riservatezza. Nessuna informazione acquisita dal Federal Bureau of Investigation in esito ad un provvedimento previsto dal presente titolo potrà essere utilizzata o divulgata da funzionari o impiegati federali tranne che per i fini consentiti.''.
(h) INTENSIFICAZIONE DEL CONTROLLO -L'articolo 502 della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1862) viene così modificato -
(1) al comma (a)-
(A) Eliminando ''con cadenza semestrale" ed inserendo ''con cadenza annuale"; e
(B) inserendo ''ed il Comitato sulla Magistratura" di seguito al ''ed il Comitato Esclusivo sull'Intelligence";
(2) al comma (b)-
(A) eliminando '' con cadenza annuale" e tutto ciò che segue fino a ''il precedente periodo di 6 mesi" ed inserendo ''nel mese di aprile di ciascun anno, il Ministro della Giustizia dovrà presentare ai Comitati di Camera e Senato sulla Magistratura e ai Comitati Esclusivi Permanenti sull'Intelligence della Camera e del Senato una relazione sul precedente anno'';
(B) al paragrafo (1), eliminando ''e'' alla fine;
(C) al paragrafo (2), eliminando l'ultimo periodo alla fine ed inserendo ''e''; e
(D) aggiungendo alla fine il seguente nuovo paragrafo:
“(3) il numero dei provvedimenti autorizzati, modificati o negati finalizzati alla presentazione delle seguenti documentazioni:
“(A) archivi di biblioteche, elenchi dei patrocinatori, dei libri venduti o dei clienti che consultano libri.
“(B) Registri delle vendite di armi da fuoco.
“(C) Registri delle dichiarazioni dei redditi.
“(D) Archivi scolastici.
“(E) Archivi sanitari contenenti informazioni che potrebbero consentire l'identificazione di una persona ''; e
(3) aggiungendo alla fine il seguente comma:
“(c)(1) Nel mese di aprile di ciascun anno, il Ministro della Giustizia dovrà presentare al Congresso una relazione sul precedente anno riferendo:
“(A) Il numero delle richieste di approvazione di provvedimenti di esibizione di documentazione ai sensi dell'art. 501; e
“(B) Il numero dei provvedimenti autorizzati, modificati o negati.
''(2) Il resoconto di cui al presente comma non sarà classificato.''. (a) APPROVAZIONE DEL DIRETTORE PER DETERMINATE RICHIESTE- Il comma (a) dell'articolo 501 della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniera 1978 (50 U.S.C. 1861(a)) è così modificato-
(1) al paragrafo (1), eliminando ''Il Direttore" ed inserendo ''subordinatamente soggetto al paragrafo (3), il Direttore"; e
(2) aggiungendo quanto segue:
''(3) in caso di richiesta di emissione di un provvedimento di esibizione dei registri di biblioteche, dei relativi patrocinatori, della documentazione concernente le vendite, dell'elenco dei clienti, nonché della documentazione relativa alle vendite di armi da fuoco, alle dichiarazioni dei redditi, agli archivi scolastici, ovvero di dati clinici contenenti informazioni che potrebbero consentire l'identificazione di una persona, la relativa presentazione può essere delegata dal Direttore del Federal Bureau of Investigation al Vice Direttore del Federal Bureau of Investigation o al Vice Direttore Esecutivo della National Security (o eventuali qualifiche subalterne), i quali non potranno delegare ad altri l'esercizio di tale azione.''.
(b) PRESUPPOSTI REALI PER LA RICHIESTA DI MANDATO - Il comma (b)(2) di questo articolo è modificato:
''(2) in modo da comprendere:
“(A) una dichiarazione relativa alle circostanze che fanno ragionevolmente ritenere che la documentazione richiesta sia rilevante ai fini di un'indagine autorizzata (salvo il caso di valutazione della minaccia) condotta ai sensi del comma (a)(2) al fine di acquisire informazioni di intelligence straniero non riguardanti persone degli Stati Uniti, ovvero per fini di tutela dal terrorismo internazionale o da attività clandestine di intelligence, qualora tali elementi riguardino:
"(i) una potenza straniera o un agente di una potenza straniera;
"(ii) attività di un presunto agente di una potenza straniera il quale costituisce l'oggetto dell'indagine autorizzata; o
"(iii) un individuo in contatto con, o noto a un presunto agente di una potenza straniera oggetto dell'indagine autorizzata; e
“(B) l'indicazione delle procedure stabilite dal Ministro della Giustizia ai sensi del comma (g) sulla limitazione al minimo necessario delle informazioni conservate e divulgate dal Federal Bureau of Investigation, applicate in relazione all'eventuale documentazione acquisita dal FBI sulla base del provvedimento richiesto con tale istanza.''.
(c) CHIARIMENTI SULLA DISCREZIONALITA' DEL GIUDICE- Il comma (c)(1) di tale articolo è così modificato:
''(c)(1) Qualora, in relazione ad una richiesta conforme a questo articolo, il giudice ritenga che siano soddisfatti i requisiti previsti dai comma (a) e (b), questi emetterà un provvedimento ex parte nella forma o con le modifiche richieste, autorizzando la consegna della documentazione. Il provvedimento conterrà disposizioni per il rispetto delle procedure relative all’ acquisizione delle informazioni strettamente necessarie''.
(d) TUTELE SUPPLEMENTARI-Il Comma (c)(2) di questo articolo è così modificato:
“(2) Il provvedimento di cui al presente comma-
“(A) dovrà descrivere la documentazione di cui si richiede l'esibizione con sufficiente precisione per essere accettabilmente identificabile;
“(B) dovrà indicare la data in cui la documentazione dovrà essere prodotta, tale da concedere un ragionevole periodo di tempo per poter essere assemblata e consegnata;
“(C) dovrà fornire una chiara indicazione dei principi e delle procedure descritte nel comma (d);
“(D) dovrà limitarsi a richiedere l'esibizione di documentazione ricevibile mediante subpoena duces tecum (n.t.: ingiunzione della corte a comparire e produrre la prova documentale) emessa da un Tribunale degli Stati Uniti a sostegno di un'indagine del Grand Jury ovvero con altro provvedimento emesso da un tribunale degli Stati Uniti con cui si dispone la presentazione di atti o di altri documenti; e
“(E) dovrà astenersi dall'indicare che tale ordine è stato emesso per le finalità investigative di cui al comma (a).''.
(e) DIVIETO DI DIVULGAZIONE- Il comma (d) di questo articolo è così modificato:
“(d)(1) non è consentito rivelare ad alcuno che il Federal Bureau of Investigation ha richiesto ed acquisito documentazione in esecuzione di un provvedimento ai sensi di questo articolo, con esclusione di-
“(A) coloro che abbiano necessità di venirne a conoscenza ai fini dell'esecuzione del provvedimento;
“(B) un avvocato al fine di ottenere un parere o assistenza legale inerente la produzione della documentazione richiesta dal provvedimento; ovvero
“(C) altre persone autorizzate dal Direttore del Federal Bureau of Investigation o una persona da lui designata.
“(2)(A) la persona informata ai sensi del paragrafo (1) sarà obbligata ad osservare il divieto di divulgazione al pari del destinatario delle disposizioni di cui al presente articolo.
“(B) Chiunque informi le persone indicate dai sottoparagrafi (A), (B), o (C) del paragrafo (1) che il Federal Bureau of Investigation ha richiesto ed acquisito documentazione in virtù dell’ articolo, dovrà informarle delle disposizioni circa il divieto di divulgazione previste dal presente comma.
“(C) Su richiesta del Direttore del Federal Bureau of Investigation o di persona da lui designata, chiunque faccia o intenda informare i terzi previsti dal presente articolo, dovrà indicare al Direttore o al suo incaricato la persona che sarà o sia stata informata prima della richiesta, ma in nessun caso dovrà informare il Direttore o il suo incaricato che la persona intende consultare un legale per ottenere un parere o assistenza legale.''.
(f) REVISIONE GIUDIZIALE-
(1) POOL PER L'ISTANZA DI REVISIONE- L'art. 103 della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniera del 1978 (50 U.S.C. 1803) viene modificato con l'aggiunta del seguente comma:
“(e)(1) Tre giudici designati ai sensi del comma (a), residenti nel raggio di 20 miglia del Distretto di Columbia o, qualora questi siano indisponibili, altri giudici individuati sulla base delle indicazioni del comma (a) su designazione del Presidente di tale Corte, costituiranno un pool competente per il riesame delle richieste presentate ai sensi dell'art. 501(f)(1).
' “(2) Entro 60 giorni dalla promulgazione della Legge di Perfezionamento e Proroga del PATRIOT ACT USA del 2005, il tribunale nominato ai sensi del comma (a) adotterà e, compatibilmente con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale, pubblicherà le procedure per il riesame da parte del pool nominato ai sensi del paragrafo (1) delle richieste di cui all'art. 501(f)(1). Dette procedure disporranno che il riesame avvenga a porte chiuse e designeranno un giudice con funzioni di Presidente.''.
(2) PROCEDIMENTI GIUDIZIARI - L'art. 501 della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1861) è ulteriormente modificato con l'aggiunta del seguente comma:
“(f)(1)La persona destinataria del provvedimento di esibizione della documentazione ai sensi del presente articolo ha la facoltà di contestarne la legittimità presentando istanza al pool designato dall'articolo 103(e)(1). Il presidente assegnerà immediatamente l'esame dell'istanza ad uno dei giudici del pool. Entro 72 ore dall'assegnazione, il giudice incaricato dovrà effettuare una revisione preliminare dell'istanza. Qualora il giudice incaricato ne stabilisca l'infondatezza, dovrà immediatamente respingere l'istanza e confermare il provvedimento. Qualora, invece, ne accerti la fondatezza, il giudice dovrà prontamente vagliare l'istanza conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 103(e)(2). Il giudice che esamina l'istanza potrà modificare o annullare il provvedimento solo nel caso in cui ritenga che non soddisfi i requisiti previsti dal presente articolo o sia altrimenti illegittimo. Qualora il giudice non modifichi o annulli il provvedimento, dovrà immediatamente confermarlo ordinando al destinatario di adempiere. Il giudice incaricato dovrà redigere una dichiarazione per gli atti con le motivazioni delle determinazioni assunte ai sensi di questo paragrafo.
“(2) Il ricorso avverso una sentenza di conferma, modifica o annullamento di un provvedimento presentato dagli Stati Uniti o dalla persona che ne è destinataria, dovrà pervenire al Tribunale del Riesame competente per il relativo esame ai sensi dell'articolo 103(b). Il Tribunale del Riesame dovrà depositare le motivazioni della sentenza e, su richiesta di un writ of certiorari (n.t.: una procedura mediante la quale, una parte, con uno scritto (writ) chiede ad un tribunale inferiore di inoltrare gli atti della causa alla Corte Suprema), presentata dagli Stati Uniti o dal destinatario del provvedimento, trasmetterle con plico riservato alla Corte Suprema competente per il riesame.
“(3) I procedimenti giudiziari condotti ai sensi del presente comma dovranno essere conclusi il più rapidamente possibile. Gli atti dei procedimenti, compresi i ricorsi, i provvedimenti emessi e le relative motivazioni saranno soggetti alle misure di sicurezza stabilite dal Giudice Supremo degli Stati Uniti di concerto con il Direttore del National Intelligence ed il Ministro della Giustizia.
“(4) Tutte le istanze previste dal presente comma dovranno essere presentate con plico riservato. Nell'ambito di ogni procedimento previsto dal presente comma, il tribunale, su richiesta del Governo, dovrà riesaminare ex parte ed a porte chiuse la documentazione integrale o parziale prodotta dal Governo contenente eventuali informazioni classificate.''.
(g) PROCEDURE PER LIMITARE AL MINIMO NECESSARIO L'ACQUISIZIONE ED USO DELLE INFORMAZIONI - L'articolo 501 della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1861) è ulteriormente modificato con l'aggiunta dei seguenti nuovi commi:
“(g) PROCEDURE DI LIMITAZIONE AL MINIMO NECESSARIO -
“(1) IN GENERALE -Entro 180 giorni dalla data di di promulgazione della Legge di Perfezionamento e Proroga del PATRIOT ACTUSA del 2005, il Ministro della Giustizia adotterà specifiche procedure per limitare al minimo la conservazione e divulgazione da parte del Federal Bureau of Investigation della documentazione e delle relative informazioni da questi acquisite in esito ad un provvedimento di cui al presente titolo.
“(2) DEFINIZIONE-Nel presente articolo, per "procedure di limitazione al minimo" si intendono:
“(A) procedure specifiche ragionevolmente formulate tenendo conto delle finalità di un provvedimento di acquisizione di documentazione, per limitarne al minimo la conservazione proibendo la divulgazione di informazioni non di pubblico accesso relative a persone degli Stati Uniti non consenzienti, compatibilmente con la necessità degli Stati Uniti di ottenere, produrre, e divulgare informazioni di intelligence straniero;
“(B) procedure che prevedono che le informazioni non di pubblico accesso non inerenti intelligence straniero, quale definito dall'art. 101(e) (1), non dovranno essere divulgate in modo tale da consentire l'identificazione di persone degli Stati Uniti senza il loro consenso, salvo il caso in cui l'identità della persona sia necessaria per comprendere le informazioni di intelligence straniero o valutarne l'importanza; e
“(C) in deroga ai sottoparagrafi (A) e (B), procedure che consentono la conservazione o divulgazione di informazioni che costituiscono la prova di un reato già commesso o in procinto di essere commesso e che dovranno essere conservate o divulgate per fini di giustizia.
“(h) USO DELLE INFORMAZIONI - Le informazioni ricavate dalla documentazione acquisita dal Federal Bureau of Investigation Information in esito ad un provvedimento conforme al presente titolo, riguardanti una persona degli Stati Uniti, potranno esser utilizzate e divulgate da funzionari ed impiegati federali senza il consenso della persona interessata esclusivamente in conformità con le procedure di limitazione al minimo adottate ai sensi del comma (g). Né, altrimenti, le informazioni coperte da segreto ed acquisite attraverso documentazioni ricevute dal Federal Bureau of Investigation conformemente alle norme di questo titolo perderanno il loro carattere di riservatezza. Nessuna informazione acquisita dal Federal Bureau of Investigation in esito ad un provvedimento previsto dal presente titolo potrà essere utilizzata o divulgata da funzionari o impiegati federali tranne che per i fini consentiti.''.
(h) INTENSIFICAZIONE DEL CONTROLLO -L'articolo 502 della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1862) viene così modificato -
(1) al comma (a)-
(A) Eliminando ''con cadenza semestrale" ed inserendo ''con cadenza annuale"; e
(B) inserendo ''ed il Comitato sulla Magistratura" di seguito al ''ed il Comitato Esclusivo sull'Intelligence";
(2) al comma (b)-
(A) eliminando '' con cadenza annuale" e tutto ciò che segue fino a ''il precedente periodo di 6 mesi" ed inserendo ''nel mese di aprile di ciascun anno, il Ministro della Giustizia dovrà presentare ai Comitati di Camera e Senato sulla Magistratura e ai Comitati Esclusivi Permanenti sull'Intelligence della Camera e del Senato una relazione sul precedente anno'';
(B) al paragrafo (1), eliminando ''e'' alla fine;
(C) al paragrafo (2), eliminando l'ultimo periodo alla fine ed inserendo ''e''; e
(D) aggiungendo alla fine il seguente nuovo paragrafo:
“(3) il numero dei provvedimenti autorizzati, modificati o negati finalizzati alla presentazione delle seguenti documentazioni:
“(A) archivi di biblioteche, elenchi dei patrocinatori, dei libri venduti o dei clienti che consultano libri.
“(B) Registri delle vendite di armi da fuoco.
“(C) Registri delle dichiarazioni dei redditi.
“(D) Archivi scolastici.
“(E) Archivi sanitari contenenti informazioni che potrebbero consentire l'identificazione di una persona ''; e
(3) aggiungendo alla fine il seguente comma:
“(c)(1) Nel mese di aprile di ciascun anno, il Ministro della Giustizia dovrà presentare al Congresso una relazione sul precedente anno riferendo:
“(A) Il numero delle richieste di approvazione di provvedimenti di esibizione di documentazione ai sensi dell'art. 501; e
“(B) Il numero dei provvedimenti autorizzati, modificati o negati.
''(2) Il resoconto di cui al presente comma non sarà classificato.''.

ART.106A VERIFICA DELL'ACCESSO A TALUNI REGISTRI DI IMPRESA PER FINI DI INTELLIGENCE STRANIERO
(a) VERIFICA -L'Ispettore Generale della Dipartimento della Giustizia dovrà condurre un'esauriente verfica dell'efficacia ed utilizzo, o dell'eventuale uso improprio o illecito, dei poteri investigativi attribuiti al Federal Bureau of Investigation in virtù del titolo V della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1861 e seg.).
(b) REQUISITI -La verifica richiesta dal comma (a) dovrà prevedere:
(1) l'esame di ciascuna richiesta presentata dal Ministro della Giustizia, funzionario, impiegato, o agente del Dipartimento della Giustizia, dal Direttore del Federal Bureau of Investigation o da un suo incaricato al Tribunale per il Controllo dell'Intelligence Straniero (termine definito dall'art. 301(3) della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1821(3))) relativa ad un provvedimento conforme all'art. 501 di detta Legge dal 2002 al 2006, con riferimento a:
(A) i casi in cui il Federal Bureau of Investigation avesse chiesto al Dipartimento della Giustizia di produrre una richiesta e questa non sia stata presentata al Tribunale (valutando i motivi della mancata presentazione);
(B) i casi in cui il Tribunale abbia accolto, modificato o respinto la richiesta (valutando i motivi di eventuali modifiche o dinieghi);
(2) le motivazioni della mancata emanazione da parte del Ministro della Giustizia di procedure di attuazione delle disposizioni che regolano la presentazione della documentazione di cui alla norma in questione con la dovuta tempestività, valutando l'eventuale danno per la sicurezza nazionale causato dal ritardo;
(3) gli impedimenti procedurali o burocratici all'utilizzo di tali richieste di documentazione che impediscono al Federal Bureau of Investigation di avvalersi pienamente dei poteri conferitigli dall'art. 501 di detta Legge;
(4) Eventuali fatti o circostanze significativi inerenti i provvedimenti previsti da detto articolo, incluso l'uso improprio o illecito dei poteri da esso conferiti; e
(5) la valutazione dell'efficacia di tale articolo quale strumento investigativo, tra cui-
(A) Le categorie di dati di archivio acquisiti e la loro importanza ai fini delle attività di intelligence del Federal Bureau of Investigation o di qualsiasi altro dipartimento o agenzia del Governo Federale;
(B) Il modo in cui tali informazioni vengono acquisite, conservate, analizzate e divulgate da parte del Federal Bureau of Investigation, incluso l'eventuale accesso diretto a tali informazioni (come l'accesso ai ''dati non elaborati") consentito ad ogni altro dipartimento, agenzia, o ufficio del governo federale, statale o tribale, ovvero ad ogni altro ente privato;
(C) Per l'anno 2006, un esame delle procedure di limitazione al minimo delle informazioni acquisite secondo quanto disposto dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 501(g) di questa legge, valutando se tali procedure rispettino i diritti costituzionali di persone degli Stati Uniti;
(D) se, e con quale frequenza, il Federal Bureau of Investigation abbia utilizzato le informazioni acquisite in virtù di un provvedimento di cui all'art. 501 di questa Legge per produrre analisi di intelligence ad uso interno o diramate alla comunità di intelligence (quale definita dall'art. 3(4) del National Security Act del 1947 (50 U.S.C. 401a(4))), o ad altri dipartimenti del governo federale, statale, locale, tribale o ad uffici periferici; e
(E) se, e con quale frequenza, il Federal Bureau of Investigation abbia fornito informazioni alle autorità di polizia per fini processuali.
(c) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE-
(1) ANNI PRECEDENTI - In quello che precede tra il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e la data di completamento delle verifiche relative agli anni 2002, 2003 e 2004 previste dal presente articolo, l'Ispettore Generale del Dipartimento della Giustizia presenterà un rapporto sul relativo esito al Comitato della Magistratura, al Comitato Esclusivo Permanente sull'Intelligence della Camera dei Rappresentanti e al Comitato Esclusivo Permanente sull'Intelligence del Senato.
(2) ANNI 2005 E 2006 - In quella che precede tra la data del 31 dicembre 2007 e quella di completamento delle verifiche relative agli anni 2005 e 2006 previste dal presente articolo, l'Ispettore Generale del Dipartimento della Giustizia presenterà un rapporto sul relativo esito al Comitato della Magistratura, al Comitato Esclusivo Permanente dell'Intelligence della Camera di Rappresentanti e al Comitato Esclusivo Permanente dell'Intelligence del Senato
(d) COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ED AL DIRETTORE DELL'INTELLIGENCE NAZIONALE; COMMENTI.-
(1) NOTIFICA-Non meno di 30 giorni prima della presentazione di un rapporto di cui al comma (c)(1) o (c)(2), l'Ispettore Generale del Dipartimento della Giustizia ne fornirà preventivamente copia al Ministro della Giustizia ed al Direttore dell'Intelligence Nazionale.
(2) COMMENTI-Il Ministro della Giustizia o il Direttore dell'Intelligence Nazionale hanno facoltà di integrare con le osservazioni che riterranno necessarie i rapporti presentati ai sensi dei comma (c)(1) e (c)(2)
(e) FORMA NON CLASSIFICATA -I rapporti di cui ai comma (c)(1) e (c)(2) e le eventuali integrazioni di cui al precedente comma (d)(2), dovranno essere presentati in forma non classificata ma potranno contenere un annesso classificato.

ART. 107 INTENSIFICAZIONE DEL CONTROLLO NEI CASI DI DIVULGAZIONE IN BUONA FEDE IN STATO DI EMERGENZA AI SENSI DELL'ART. 212 DEL USA PATRIOT ACT.
(a) INTENSIFICAZIONE DEL CONTROLLO - L'art. 2702 del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato aggiungendo:
“(d) RAPPORTO SULLE DIVULGAZIONI IN STATO DI EMERGENZA - Con cadenza annuale, il Ministro della Giustizia presenterà al Comitato per la Magistratura della Camera dei Rappresentanti ed al Comitato per la Magistratura del Senato un rapporto contenente-
“(1) Il numero di casi in relazione ai quali il Dipartimento della Giustizia ha ricevuto dichiarazioni spontanee ai sensi del comma (b)(8);
“(2) Un resoconto dei motivi della divulgazione nei casi in cui-
“(A) siano state rese dichiarazioni spontanee ai sensi del comma (b)(8) al Dipartimento della Giustizia;
“(B) le indagini riguardanti tali dichiarazioni siano state archiviate senza che sia formulata richiesta di rinvio a giudizio.''.
(b) MODIFICHE TESTUALI DI CONFORMITA' PER LE ECCEZIONI RELATIVE AI DATI SULLE COMUNICAZIONI E SUI CLIENTI -
(1) DICHIARAZIONI SPONTANEE -L'articolo 2702 del Titolo 18, del Codice degli Stati Uniti, è modificato-
(A) Al comma (b)(8), eliminando ''Federale, Statale o locale'';
(B) eliminando il paragrafo (4) del comma (c) ed inserendo:
“(4) ad un'entità governativa, qualora chi la fornisce in buona fede ritenga che sussista un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di terze persone tale da richiedere che le informazioni siano rivelate senza indugio;''.
(2) DEFINIZIONI -L'articolo 2711 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato-
(A) Al paragrafo (2), eliminando ''e" alla fine;
(B) Al paragrafo (3), eliminando il punto finale ed aggiungendo ''e"; e
(C) Aggiungendo alla fine:
“(4) per "entità del governo" si intende un dipartimento o agenzia degli Stati Uniti, ovvero uno Stato o le relative suddivisioni politiche.''.
(c) ULTERIORE ECCEZIONE - L'articolo 2702(a) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato inserendo ''o (c)'' dopo ''Salvo quanto previsto dal comma (b)''.

ART. 108 CONTROLLI ELETTRONICI MULTIPLI AI SENSI DELL'ARTICOLO 206 DEL USA PATRIOT ACT.
(a) INSERIMENTO DI FATTI SPECIFICI NELLA RICHIESTA-
(1) RICHIESTA - L'articolo 104(a)(3) della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1804(a)(3)) è modificato inserendo ''specifico'' dopo ''descrizione del".
(2) PROVVEDIMENTO - Il comma (c) dell'articolo 105 della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1805(c)) è modificato-
(A) al paragrafo (1)(A) eliminando ''obiettivo dei controlli elettronici" ed inserendo ''obiettivo specifico dei controlli elettronici identificato e definito nella richiesta di cui all'articolo 104(a)(3)''; e
(B) al paragrafo (2)(B), eliminando ''ove il tribunale lo ritenga "'ed inserendo "ove il tribunale lo ritenga sulla base di circostanze specifiche indicate nell'istanza''.
(b) DIRETTIVE SUPPLEMENTARI - Questo comma viene ulteriormente modificato-
(1) Eliminando ''Un provvedimento che autorizza" e tutto ciò che segue fino a “specificare” ed inserendo “(1) SPECIFICAZIONI - Un provvedimento conforme al presente articolo che autorizza i
cotrolli elettronici dovrà specificare";
(2) Al paragrafo (1)(F), eliminando '' e'' ed inserendo un punto;
(3) Al paragrafo (2), eliminando ''diretto'' ed inserendo ''DIRETTIVE".-Un provvedimento che approva i controlli elettronici ai sensi del presente articolo dovrà disporre''; e
(4) aggiungendo alla fine il seguente nuovo paragrafo:
“(3) SPECIALI DIRETTIVE RELATIVE A DETERMINATI PROVVEDIMENTI - Qualora un provvedimento autorizzi ai sensi del presente articolo l'effettuazione di controlli elettronici presso strutture o luoghi dei quali non siano noti esatta natura e ubicazione, esso dovrà disporre che il richiedente dia comunicazione al tribunale dei controlli avviati presso ogni ulteriore luogo o struttura entro dieci giorni dal loro inizio, elevabili a 60 giorni se il tribunale ne ritenga fondati i motivi, circa:
“(A) natura e ubicazione di ciascuna delle strutture o luoghi sottoposti ai controlli elettronici;
“(B) fatti e circostanze sui quali il richiedente fonda il proprio convincimento che ogni ulteriore luogo o struttura da sottoporre ai controlli elettronici sia utilizzato dalla persona oggetto di tali controlli, o sia in procinto di esserlo;
“(C) procedura di limitazione al minimo delle informazioni applicata, qualora diversa da quella indicata nella richiesta o nel provvedimento originale, resa necessaria da una variazione del luogo o della struttura da sottoporre ai controlli elettronici; e
“(D) numero totale dei controlli elettronici effettuati o in corso di esecuzione in virtù dei poteri conferiti dal provvedimento.''.
(c) INTENSIFICAZIONE DEL CONTROLLO -
(1) RAPPORTO AL CONGRESSO - L'art. 108(a)(1) della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1808(a)(1)) viene modificato inserendo ''e il Comitato sulla Magistratura del Senato,'' dopo ''Comitato Esclusivo sull'Intelligence del Senato.
(2) MODIFICHE AL RAPPORTO SEMESTRALE SULLE ATTIVITA' PREVISTE DALLA LEGGE SUL CONTROLLO DELL'INTELLIGENCE STRANIERO DEL 1978 - Il paragrafo (2) dell'articolo 108(a) della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniera del 1978 (50 U.S.C. 1808(a)) è così modificato:
“(2) Il rapporto cui viene fatto riferimento nella prima frase del paragrafo (1) conterrà indicazioni in merito a-
“(A) numero totale delle richieste di emissione o di proroga dei provvedimenti di autorizzazione ad eseguire i controlli elettronici previsti dal presente titolo presso luoghi o strutture di cui non si conoscono natura ed ubicazione;
''(B) casi aventi rilevanza penale in relazione ai quali, nel periodo di riferimento del rapporto, è stato autorizzato l'uso processuale delle informazioni acquisite ai sensi della presente Legge; e
“(C) il numero totale dei controlli elettronici effettuati in condizioni di emergenza come previsto dall'art. 105(f) ed il numero totale dei conseguenti provvedimenti di approvazione o diniego delle relative autorizzazioni.

ART. 109 INTENSIFICAZIONE DEL CONTROLLO PARLAMENTARE
(a) PERQUISIZIONI FISICHE NEI CASI DI EMERGENZA - L'articolo 306 della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniera del 1978 (50 U.S.C. 1826) è modificato-
(1) nella prima frase, inserendo ''e il Comitato sulla Magistratura del Senato,'' dopo ''il Senato";
(2) nella seconda frase, eliminando ''e i Comitati sulla Magistratura della Camera dei Rappresentanti e del Senato" ed inserendo ''e il Comitato sulla Magistratura della Camera dei Rappresentanti;
(3) al paragrafo (2), eliminando ''e" alla fine;
(4) al paragrafo (3), eliminando il punto alla ed inserendo"; "e"; e
(5) aggiungendo alla fine:
“(4) il numero totale delle perquisizioni fisiche effettuate in condizioni di emergenza su autorizzazione del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 304(e) ed il numero dei conseguenti provvedimenti di approvazione o diniego delle relative autorizzazioni.''.
(b) USO IN CASO DI EMERGENZA DEI DISPOSITIVI PEN REGISTER E TRAP AND TRACE - L'art. 406(b) della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1846(b)) è così modificato-
(1) al paragrafo (1), eliminando ''e" alla fine;
(2) al paragrafo (2), eliminando il punto finale ed inserendo ''e''; e
(3) aggiungendo alla fine:
“(3) il numero totale dei congegni pen register and trap and trace installati ed utilizzati in condizioni di emergenza su autorizzazione del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 403, nonchè il numero totale dei conseguenti provvedimenti di approvazione o diniego delle relative autorizzazioni.''.
(c) RAPPORTO SUPPLEMENTARE -All'inizio ed alla metà di ciascun anno finanziario, il Ministro per la Sicurezza del Territorio dovrà presentare ai Comitati per la Magistratura della Camera dei Rappresentanti e del Senato un rapporto scritto con la descrizione delle operazioni a carattere interno condotte presso i Servizi Immigrazione e Cittadinanza Statunitensi, fornendo sia un quadro generale che una descrizione dettagliata delle indagini in corso (o effettuate nei precedenti sei mesi), nonché sulle risorse ad esse destinate. Il primo rapporto dovrà essere presentato entro il 1° aprile 2006.
(d) DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER I TRIBUNALI FISA - L'art. 103 della Legge sul Controllo dell'Intelligence Straniero del 1978 (50 U.S.C. 1803) è modificato aggiungendo:
“(f)(1) I tribunali istituiti conformemente ai commi (a) e (b) hanno facoltà di stabilire le norme e procedure nonché intraprendere le azioni ragionevolmente necessarie per l'esercizio delle responsabilità loro attribuite dalla presente legge.
“(2) Le norme e le procedure di cui al paragrafo (1) e le loro eventuali modifiche dovranno essere depositate e trasmesse alle seguenti autorità:
“(A) tutti i giudici del tribunale istituito ai sensi del comma (a)
“(B) tutti i giudici del tribunale del riesame di cui al comma (b)
“(C) il Giudice Supremo degli Stati Uniti
“(D) il Comitato per la Magistratura del Senato
“(E) il Comitato Esclusivo sull'Intelligence del Senato.
“(F) il Comitato per la Magistratura della Camera dei Rappresentanti
“(G) il Comitato Esclusivo Permanente sull'Intelligence della Camera dei Rappresentanti.
“(3) Le comunicazioni previste dal paragrafo (2) non devono essere classificate, ma possono includere un annesso classificato.''.

ART. 110 ATTENTATI CONTRO MEZZI FERROVIARI E SISTEMI DI TRASPORTO PUBBLICO
(a) IN GENERALE - Il capitolo 97 del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, viene modificato eliminando gli articoli 1992 e 1993 ed inserendo:

'§1992. Attentati terroristici ed altri atti violenti contro mezzi ferroviari e sistemi di trasporto pubblico via terra, mare, o aerea.
“(a) DIVIETI GENERALI - Chiunque, in una circostanza descritta al comma (c), consapevolmente e senza averne legittima autorità o autorizzazione-
“(1) distrugga, provochi il deragliamento, incendi, o manometta mezzi adibiti al trasporto su rotaia o al trasporto pubblico;
“(2) collochi agenti tossici o biologici, sostanze distruttive o congegni esplosivi all'interno, sopra o nei pressi di mezzi di trasporto su rotaia o adibiti al trasporto pubblico con l'intento di mettere in pericolo la sicurezza delle persone o senza riguardo per la vita umana;
“(3) collochi o rilasci materiali pericolosi, sostanze biologiche o tossiche sopra o nei pressi delle strutture di cui ai sub-paragrafi (A) e (B) del paragrafo (4), con l'intento di mettere in pericolo la sicurezza delle persone, o senza alcun riguardo per la vita umana;
“(4) incendi, comprometta, renda inservibile o pericoloso lavorarvi o utilizzarli, ovvero collochi sostanze tossiche o biologiche, sostanze o congegni distruttivi all'interno, sopra o nelle vicinanze di -
“(A) tunnel, ponti, viadotti, tralicci, rotaie, sistemi di guida elettromagnetici, segnali, stazioni, depositi, magazzini, terminal od ogni altra struttura, proprietà o pertinenza utilizzata per operare o coadiuvare il funzionamento di vagoni ferroviari, ovvero con l'intento, sapendo o avendo motivo di sapere che l'atto ha probabilità di provocare il deragliamento, danneggiare o distruggere mezzi di trasporto su rotaia; o
“(B) garage, terminal, strutture, rotaie, sistemi di guida elettromagnetici, forniture o altro utilizzati per operare o coadiuvare il funzionamento di veicoli adibiti al trasporto pubblico, con l'intento di, sapendo o avendo motivo di sapere che l'atto ha probabilità di provocare il deragliamento, danneggiare o distruggere un mezzo adibito al trasporto pubblico operato o utilizzato da un fornitore di tale servizio;
“(5) rimuova una pertinenza, danneggi o altrimenti comprometta le operazioni dei sistemi di segnalazione di ferrovie e trasporti pubblici o dei sistemi di trasmissione, inclusi i sistemi di controllo dei treni, i sistemi centralizzati di spedizione o i sistemi di avviso posti agli incroci di autostrade e ferrovie;
“(6) con l'intento di mettere in pericolo o senza alcun riguardo per la vita delle persone, interferisca con le attività, causi l'inabilità o l'incapacità di un addetto alle trasmissioni, conducente, comandante, ingegnere addetto alle locomotive o il relativo conducente, ovvero di chiunque si trovi impegnato nell'esecuzione di trasmissioni, operazioni, controlli o manutenzioni di apparati adibiti ai trasporti su rotaia o di mezzi di trasporto pubblico;
“(7) compia azioni, anche mediante utilizzo di un'arma pericolosa, con l'intento di causare la morte o gravi lesioni alle persone operanti nelle strutture descritte ai sub-paragrafi (A) o (B) o al paragrafo (4);
“(8) sorvegli, fotografi, video registri, rediga grafici o altrimenti acquisisca informazioni con l'intento di pianificare o collaborare alla pianificazione di uno degli atti di cui ai paragrafi da (1) a (6);
“(9) riferisca false informazioni, essendo consapevole della loro falsità, circa un effettivo o presunto tentativo di commettere una violazione prevista dal presente comma; o
“(10) attenti, minacci, o si associ per commettere eventuali violazioni di cui ai paragrafi da (1) a (9), sarà soggetto ad una multa o alla reclusione fino a 20 anni ai sensi del presente titolo o, ad eccezione delle fattispecie di cui ai paragrafi (8) (9) e (10), qualora il reato provochi la morte di eventuali persone, alla reclusione fino all'ergastolo o alla pena di morte;
“(b) REATO AGGRAVATO - Chiunque commetta un reato previsto dal comma (a) del presente articolo nella circostanza in cui-
“(1) il mezzo ferroviario o di trasporto pubblico al momento della commissione del reato trasporti un passeggero o un impiegato;
“(2) il mezzo ferroviario o di trasporto pubblico al momento del reato stia trasportando scorie altamente radioattive o di combustibile nucleare ; o
“(3) il reato sia commesso con l'intento o senza alcun riguardo per la sicurezza delle persone nel momento in cui il mezzo ferroviario o di trasporto pubblico stia trasportando materiale pericoloso che -
“(A) doveva essere segnalato mediante esposizione dei segnali previsti dalla sottoparte F della parte 172 del titolo 49, Codice dei Regolamenti Federali;
“(B) è identificato con la classe numero 3, 4, 5, 6.1, o 8 e gruppo di imballaggio I o II, o classe numero 1, 2, o 7 conformemente alla tabella dei materiali pericolosi di cui all'articolo 172.101 del titolo 49, Codice dei Regolamenti Federali,
è punibile con il pagamento di una multa ai sensi del presente titolo o con la reclusione fino all'ergastolo, o ad entrambi e, qualora il reato abbia causato la morte di persone, con la condanna alla pena di morte.
“(c) LE CIRCOSTANZE PER CUI IL FATTO COSTITUISCE REATO - Le circostanze indicate nel comma (a) consistono in:
“(1) qualunque comportamento illecito o, nel caso di tentativo di reato, minaccia o associazione finalizzata al reato, che consista in una condotta illecita tendente al compimento di azioni volte a recare danno o ad influire sulle attività di un servizio di trasporto pubblico o di trasporto di merci impegnato in commerci interstatali o con l'estero.
“(2) attraversare la frontiera di Stato o effettuare comunicazioni interstatali per commettere un reato, ovvero trasportare materiale oltre le frontiere di Stato per contribuire a commettere un reato.
“(d) DEFINIZIONI -In questo articolo-
“(1) per "agente biologico" si intende il significato dato al temine dall'articolo 178(1);
“(2) per "arma pericolosa" si intende un'arma, dispositivo, strumento, materiale, o sostanza, animata o inanimata utilizzata per, o in grado di causare prontamente la morte o gravi lesioni, inclusi i coltelli tascabili con lama di lunghezza inferiore a 2,5 inches e i taglierini;
“(3) per "congegno distruttivo" si intende il significato dato al termine dall'articolo 921(a)(4);
“(4) per "sostanza distruttiva" si intende una sostanza esplosiva, materiale infiammabile, trappola esplosiva o altri dispositivi o materiali chimici, meccanici o radioattivi, ovvero materiale combustibile, contaminante, corrosivo o esplosivo, ad eccezione del caso in cui "apparato radioattivo" non si riferisca ad un apparato o materiale radioattivo utilizzato esclusivamente per fini medici, industriali, di ricerca o per altri scopi pacifici;
“(5) il termine '"material pericoloso" ha il significato ad esso dato nel capitolo 51 del titolo 49;
“(6) il termine "scorie altamente radioattive" ha il significato ad esso dato dall'articolo 2(12) della Legge sulla Politica delle Scorie Nucleari del 1982 (42 U.S.C. 10101(12));
“(7) il termine '"trasporto pubblico" ha il significato ad esso dato dall'articolo 5302(a)(7) del titolo 49, salvo il caso in cui si riferisca a bus scolastici, charter, mezzi adibiti a visite turistiche e navi passeggeri essendo questi definiti dall'articolo 2101(22) del titolo 46, Codice degli Stati Uniti;
“(8) il termine "mezzo su rotaie" si riferisce ad un vagone o altro macchinario viaggiante su rotaie o guide elettromagnetiche;
“(9) il termine "mezzo ferroviario su rotaie" si riferisce a treni, locomotive, vagoni appoggio, motrici, carri merci o passeggeri, ovvero altri mezzi su rotaie utilizzati, operati o impiegati da un servizio di trasporto ferroviario;
“(10) il termine "ferrovia" ha il significato ad esso dato nel capitolo 201 del titolo 49;
“(11) il termine "trasporto ferroviario" ha il significato ad esso dato nel capitolo 201 del titolo 49;
“(12) il termine "gravi lesioni personali" ha il significato ad esso dato dall'articolo 1365;
“(13) il termine "combustibile nucleare esaurito" ha il significato ad esso dato dall'articolo 2(23) della Legge sulla Politica delle Scorie Nucleari del 1982 (42 U.S.C. 10101(23));
“(14) il termine "Stato" ha il significato ad esso dato dall'articolo 2266;
“(15) il termine "tossina" ha il significato ad esso dato dall'articolo 178(2);
“(16) il termine "veicolo" si riferisce a qualsiasi vagone o altro congegno utilizzato o utilizzabile quale mezzo di trasporto via terra, mare o aerea.''.
(b) MODIFICHE DI CONFORMITA'-
(1) La rubrica del capitolo 97, titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è così modificata-
(A) eliminando '"FERROVIE" nell'intestazione del capitolo ed inserendo ''TRASPORTI FERROVIARI E SISTEMI DI TRASPORTO PUBBLICO VIA TERRA, MARE, O AEREA”;
(B) eliminando i punti relativi agli articoli 1992 e 1993;
(C) inserendo dopo il punto relativo all'articolo 1991:

''1992. Attentati terroristici ed altri atti di violenza contro trasporti ferroviari e sistemi di trasporto pubblico via terra, mare, o aerea.''.

(2) La rubrica dei capitoli in apertura della parte I del titolo 18, Codice degli stati Uniti, è modificata eliminando il punto relativo al capitolo 97 ed inserendo:
''97. Trasporti ferroviari e sistemi di trasporto via terra, mare ed aerei …………..1991''.
(3) Il Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato-
(A) all'articolo 2332b(g)(5)(B)(i), eliminando ''1992 (relativo alla distruzione dei treni), 1993 (relativo agli attentati terroristici ed altri atti di violenza contro sistemi di trasporto pubblico),'' ed inserendo ''1992 (relativo ad attentati terroristici ed altri atti di violenza contro trasporti ferroviari e sistemi di trasporto pubblico via terra, mare, o aerea),'';
(B) all'articolo 2339A, eliminando ''1993,'';
(C) all'articolo 2516(1)(c) eliminando ''1992 (relativo alla distruzione di treni),''.

ART. 111 CONFISCA
L'articolo 981(a)(1)(B)(i) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato inserendo ''trafficare armi a tecnologia o materiale nucleare, chimico, biologico o radiologico" dopo ''comprende".

ART. 112 ARTICOLO 2332b(g)(5)(B) MODIFICHE RELATIVE ALLA DEFINIZIONE DEL REATO FEDERALE DI TERRORISMO
(a) REATI SUPPLEMENTARI -L'articolo 2332b(g)(5)(B) del titolo 18, Codice degli stati Uniti, è modificato:
“(1) Alla clausola (i), inserendo '', 2339D (relativo all'addestramento di tipo militare da parte di un'organizzazione terroristica)'' prima di '', o 2340A'';
“(2) Alla clausola (ii), eliminando ''o'' dopo il punto e virgola;
“(3) Alla clausola (iii), eliminando il punto ed inserendo ''; o"; e
“(4) Inserendo dopo la clausola (iii):
“(iv) articolo 1010A della Legge sull'Importazione e l'Esportazione delle Sostanze Controllate (relativa al narco-terrorismo).''.
(b) MODIFICA FORMALE -L'articolo 2332b(g)(5)(B) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato inserendo ")” dopo ''2339C (relativo al finanziamento del terrorismo).

ART. 113 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 2516(1) DEL TITOLO 18, CODICE DEGLI STATI UNITI
(a) PARAGRAFO (a) MODIFICA -L'articolo 2516(1)(a) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato inserendo ''capitolo 10 (relativo alle armi biologiche)'' dopo 'ai sensi dei seguenti capitoli di questo titolo:''
(b) PARAGRAFO (c) MODIFICA -L'articolo 2516(1)(c) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato-
(1) inserendo ''articolo 37 (relativo agli atti di violenza negli aeroporti internazionali) articolo 43 (relativo al terrorismo da parte di organizzazioni animaliste),'' dopo ''i seguenti articoli di questo titolo:'';
(2) inserendo ''articolo 832 (relativo alle minacce con armi di distruzione di massa e nucleari), articolo 842 (relativo al materiale esplosivo), articolo 930 (relativo al possesso di armi nelle strutture federali),'' dopo ''articolo 751 (relativo alla fuga),'';
(3) inserendo ''articolo 1114 (relativo a funzionari ed impiegati degli Stati Uniti), articolo 1116 (relativo alla tutela di funzionari esteri),'' e ''articolo 1014 (relativo alle richieste di prestiti e di credito in generale; rinnovi e sconti),'';
(4) inserendo ''articolo 1992 (relativo agli attentati terroristici contro il trasporto pubblico),'' dopo ''articolo 1344 (relativo alla frode bancaria),'';
(5) inserendo ''articolo 2340A (relativo alla tortura),'' dopo ''articolo 2321 (relativo al traffico di determinati autoveicoli o relative parti di ricambio),'';
(6) inserendo ''articolo 81 (incendio doloso nell'ambito di speciale giurisdizione marittima e territoriale),'' prima di ''articolo 201 (corruzione di pubblici ufficiali e testimoni)'';
(7) inserendo ''art. 956 (associazione per delinquere finalizzata ai reati contro le persone o contro il patrimonio all'estero),'' dopo ''articolo 175c (in relazione al virus del vaiolo)''.
(c) PARAGRAFO (g) MODIFICA -L'articolo 2516(1)(g) del titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato inserendo prima del punto e virgola'', o articolo 5324 del titolo 31, Codice degli Stati Uniti (in relazione a transazioni strutturate in modo da sottrarsi all'obbligo di riferire)''.
(d) MODIFICA AL PARAGRAFO (j) - L’art. 2516(1)(j) del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato-
(1) eliminando ‘‘o’’ prima di ‘‘articolo 46502 (concernente la pirateria aerea)’’ e inserendo una virgola dopo ‘‘articolo 60123(b) (relativo alla distruzione di gasdotti”; e
(2) inserendo ‘‘, la seconda frase dell’art. 46504 (concernente l’attacco a un equipaggio aereo con armi pericolose), o l’art. 46505(b)(3) o (c) (concernente ordigni esplosivi o incendiari, o il mettere a repentaglio la vita umana attraverso armi portate a bordo di un aereo)’’ prima ‘‘di Titolo 49’’.
(e) MODIFICA AL PARAGRAFO (p) - L’art. 2516(1)(p) del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, é modificato inserendo ‘‘, articolo 1028A (concernente il furto aggravato d’identità)’’ dopo ‘‘altri documenti’’.
(f) MODIFICA DEL PARAGRAFO (q) - L’art. 2516(1)(q) del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato-
(1) inserendo ‘‘2339’’ dopo ‘‘2232h’’;
(2) eliminando ‘‘o’’ prima di ‘‘2339C’’; e
(3) inserendo ‘‘, o 2339D’’ dopo ‘‘2339C’’.
(g) MODIFICA DEI REATI COLLEGATI AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO PER AUTORIZZARE L’INTERCETTAZIONI DELLE COMUNICAZIONI VIA FILO, ORALI E ELETTRONICHE - L’Articolo 2516(1) del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è emendato -
(1) nel sottoparagrafo (q), eliminando ‘‘o’’ dopo il punto e virgola;
(2) ridesignando il sottoparagrafo (r) in sottoparagrafo (s); e
(3) aggiungendo dopo il sottoparagrafo (q) quanto segue:
‘‘(r) qualsiasi violazione criminosa dell’articolo 1 (concernente restrizioni illegali a qualsiasi tipo di attività commerciale), 2 (relativo al monopolio illegale di qualsiasi tipo di attività commerciale), o 3 (concernente restrizioni illegali a qualsiasi tipo di attività commerciale nei territori del Distretto della Columbia) dello Sherman Act (15 U.S.C. 1, 2, 3); o’’.

ART. 114 MANDATI CHE AUTORIZZANO A RITARDARE LA COMUNICAZIONE RELATIVA AD ATTIVITA' DI INDAGINE
(a) LIMITI AL RAGIONEVOLE PERIODO DI RITARDO - L'art. 3103a del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, é modificato -
(1) eliminando il comma (b)(3) e inserendo il seguente:
“(3) il mandato prevede di dare questa comunicazione entro un periodo ragionevole, non oltre 30 giorni dopo la data della sua esecuzione, o una successiva data certa se i fatti inerenti a tale caso giustificano un periodo più lungo di ritardo.''.
(2) aggiungendo alla fine quanto segue:
“(c) ESTENSIONE DEL RITARDO - Qualsiasi periodo di ritardo autorizzato dal presente articolo può essere prorogato dal Tribunale se viene riconosciuta l'esistenza di validi motivi, con la condizione che tali proroghe possono essere concesse solo se viene presentato un aggiornamento che dimostri la necessità di un ulteriore rinvio e che ogni ulteriore proroga sia limitata a periodi di massimo 90 giorni, a meno che i fatti della vicenda giustifichino un ritardo più lungo.''.
(b) LIMITI AL POTERE DI RINVIARE LA COMUNICAZIONE - L'art. 3103a(b)(1) del Titolo 18, del Codice degli Stati Uniti, é modificato inserendo'', tranne se le conseguenze negative consistano unicamente in un indebito ritardo di un processo" dopo ''2705''.
(c) INTENSIFICAZIONE DEL CONTROLLO - 'L'art. 3103a del Titolo 18, del Codice degli Stati Uniti, é ulteriormente modificato aggiungendo alla fine quanto segue:
“(d) RELAZIONI.-
“(1) RELAZIONE DEL GIUDICE -Non oltre 30 giorni dopo la scadenza del mandato che autorizza il rinvio della comunicazione (comprese eventuali proroghe), emanato ai sensi del presente articolo, o il respingimento di tale mandato (o richiesta di proroga), il giudice che emette o rigetta il mandato dovrà riferire all'Ufficio Amministrativo dei Tribunali degli Stati Uniti:
“(A) Il fatto che sia stato chiesto un mandato;
“(B) Il fatto che il mandato, o qualsiasi sua proroga, sia stato concesso, così come era stato richiesto, o modificato o negato;
“(C) Il periodo di ritardo della comunicazione autorizzato dal mandato e il numero e la durata delle eventuali proroghe; e
“(D) Il reato specificato nel mandato o richiesta di mandato.
“(2) RELAZIONE DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI TRIBUNALI DEGLI STATI UNITI - A partire dall'anno finanziario che termina il 30 settembre 2007, il Direttore dell'Ufficio Amministrativo degli Stati Uniti dei Tribunali degli Stati Uniti trasmetterà ogni anno al Congresso una relazione esaustiva che riepiloghi i dati di cui si richiede l'inoltro all'Ufficio Amministrativo ai sensi del paragrafo (1), compreso il numero di mandati richiesti e prorogati che autorizzano il ritardo della comunicazione e il numero di tali mandati e proroghe concessi o negati durante il precedente anno finanziario.
“(3) REGOLAMENTI - Il Direttore dell'Ufficio Amministrativo dei Tribunali degli Stati Uniti, in consultazione con l'Attorney General, é autorizzato a emanare regolamenti vincolanti circa il contenuto e la forma delle relazioni di cui si richiede l'inoltro ai sensi del paragrafo (1).''.

ART.115 RIESAME GIUDIZIARIO DELLE NATIONAL SECURITY LETTERS
Il capitolo 223 del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, è modificato:
(1) inserendo alla fine dell'indice degli articoli il seguente nuovo articolo:
''3511. Riesame giudiziario delle richieste di informazioni.'
''2343. Tenuta dei registri, relazioni e ispezioni.''
e
(B) eliminando il punto concernente l'articolo 2345 e inserendo il seguente nuovo articolo:
'2345. Effetto sulla legge statale e locale.''
(4)(A) L'intestazione del capitolo 114 di quel Titolo é modificato nel seguente modo:
“CAPITOLO 114 - CONTRABBANDO DI SIGARETTE E DI TABACCO NON DA FUMO”
(B) L'indice dei capitoli all'inizio della parte I é modificato eliminando il punto concernente l'articolo 114 e inserendo il seguente nuovo punto
“'114. Contrabbando di sigarette e di tabacco non da fumo …..2341.”


ART. 122 DIVIETO DI NARCOTERRORISMO
La Parte A del Controlled Substance Import and Export Act (21 U.S.C. 951 e seg.) é modificata inserendo dopo l'articolo 1010 il seguente:

''ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE STRANIERE, SINGOLI TERRRORISTI E GRUPPI
TERRORISTICI.

''Azioni vietate"

''ART. 1010A. (a) Chiunque compia azioni punibili ai sensi dell'art. 841(a) del presente Titolo se compiute all'interno della giurisdizione degli Stati Uniti, o tenti o complotti di agire in tal senso, sapendo o intendendo fornire, direttamente o indirettamente, beni valutabili in termini pecuniari a qualsiasi persona o organizzazione che sia o sia stata implicata in attività terroristiche (così come definite nell'articolo 212(a)(3)(B) dell'Immigration and Nationality Act) o nel terrorismo (così come definito nell'articolo 140(d)(2) del Foreign Relations Authorization Act, Anni finanziari 1988 e 1989), sarà condannato a un periodo di detenzione non inferiore al doppio della pena minima ai sensi dell'articolo 841(b)(1), e non superiore all'ergastolo, al pagamento di una multa in conformità alle norme del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, o a entrambe le pene. A prescindere dall'articolo 3583 del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, qualsiasi condanna pronunciata in base al presente comma includerà un periodo di libertà condizionata di almeno 5 anni oltre a quel periodo di detenzione.

''Giurisdizione

“(b) Ai sensi di quest'articolo esiste giurisdizione su un reato se -
“(1) l'attività vietata in materia di stupefacenti o il reato di terrorismo sono commessi in violazione della legislazione penale degli Stati Uniti;
“(2) il reato, l'attività vietata in materia di stupefacenti, o il reato di terrorismo si verifica nell'ambito del, o influisce nel, commercio interstatale o estero;
“(3) l'autore del reato fornisce beni valutabili in termini pecuniari per un reato terroristico che provoca, o é finalizzato a provocare, la morte di, o gravi lesioni personali a, un cittadino degli Stati Uniti mentre quest'ultimo si trova fuori dagli Stati Uniti, ovvero danni sostanziali alla proprietà di una persona giuridica costituita ai sensi delle leggi degli Stati Uniti (inclusi i suoi stati, distretti, commonwealths, territori, o possedimenti) che si trova fuori dagli Stati Uniti;
“(4) il reato, o l'attività vietata in materia di stupefacenti, si verifica totalmente o in parte fuori dagli Stati Uniti (incluso in alto mare), e il responsabile del reato o dell'attività vietata in materia di stupefacenti è un cittadino degli Stati Uniti o una persona giuridica costituita in base alle leggi degli Stati Uniti (inclusi i suoi Stati, distretti, commonwealths, territori, o possedimenti); o
“(5) dopo lo svolgimento del comportamento previsto per l'esecuzione del reato, l'autore viene condotto o trovato negli Stati Uniti, anche se il comportamento ricollegabile al reato si verifichi fuori dagli Stati Uniti.

“Requisiti delle prove”

“(c) Per violare il comma (a), una persona o organizzazione deve essere consapevole di essere o essere stata implicata in un'attività terroristica (così come definita nell'articolo 212(a)(3)(B) dell'Immigration e Nationality Act) o nel terrorismo (così come definito nell'articolo 140(d)(2) del Foreign Relations Authorization Act, Anni finanziari 1988 e 1989).

“Definizione”

“(d) Così come impiegato in quest'articolo il termine "beni valutabili in termini pecuniari" ha il significato spiegato nell'articolo 1958(b)(1) del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti.''.

ART. 123 INTERFERENZA CON L'OPERATIVITÀ DI UN AEREO
L'Articolo 32 del Titolo 18, Codice degli Stati Uniti, é modificato -
(1) nel comma (a), ridesignando i paragrafi (5), (6), e (7) in paragrafi (6), (7), e (8) rispettivamente;
(2) inserendo dopo il paragrafo (4) del comma (a), il seguente:
“(5) interferisce con o disabiliti, con l'intenzione di minacciare la sicurezza di una qualsiasi persona o con un irresponsabile dispregio per la vita umana, chiunque sia impegnato nella operatività autorizzata di un aereo o le strutture di navigazione aerea che supportino tale velivolo;'';
(3) nel comma (a)(8), eliminando ''paragrafi da (1) a (6)'' e inserendo ''paragrafi da (1) a (7)''; e
(4) nel comma (c), eliminando ''paragrafi da (1) a (5)'' e inserendo ''paragrafi da (1) a (6)''.

ART. 124 POSIZIONE DEL CONGRESSO CIRCA L'ATTIVITÀ POLITICA LECITA
E' volontà del Congresso che il Governo non indaghi su un cittadino americano unicamente sulla base della sua appartenenza a un'organizzazione politica non violenta o per il fatto che il cittadino sia impegnato in altra attività politica lecita.

ART. 125 ELIMINAZIONE DEGLI OSTACOLI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE CHE SCORAGGIANO LA DONAZIONE DI EQUIPAGGIAMENTI ANTINCENDIO AD ASSOCIAZIONI DI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
(a) LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA' - Una persona che dona attrezzature certificate per il controllo degli incendi o di salvataggio non potrà essere obbligata a rispondere dei danni civili ai sensi delle leggi statali o federali per lesioni personali, danni o perdita delle proprietà o morte provocati da quell'attrezzatura successivamente alla donazione.
(b) ECCEZIONI - Il Comma (a) non si applica a una persona se -
(1) l'atto o l'omissione da parte della persona che causa la lesione, il danno, la perdita o la morte costituisce una negligenza grave o una cattiva condotta intenzionale;
(2) la persona è il fabbricante delle attrezzature certificate antincendio o di salvataggio; o
(3) la persona o agenzia ha modificato o alterato l'equipaggiamento dopo che lo stesso é stato ricertificato da un tecnico autorizzato come conforme alle caratteristiche tecniche del fabbricante.
(c) PREVALENZA - Quest'articolo prevale sulle leggi di qualsiasi Stato nella misura in cui queste siano in contraddizione con lo stesso articolo, salvo che, a prescindere dal comma (b), quest'articolo non prevale sulle leggi dello Stato che prevedono ulteriori limiti circa la responsabilità di una persona che dona equipaggiamenti antincendio o di salvataggio a un'associazione di vigili del fuoco volontari.
(d) DEFINIZIONI -In quest'articolo:
(1) PERSONA - Il termine ''persona'' include qualsiasi organismo di Governo o di altro tipo.
(2) EQUIPAGGIAMENTI ANTINCENDIO O DI SALVATAGGIO - Il termine ''equipaggiamento antincendio o di salvataggio'' include i veicoli antincendio, gli strumenti per contrastare gli incendi, i sistemi di comunicazione, i dispositivi di protezione, gli idranti e le maschere respiratorie.
(3) EQUIPAGGIAMENTI CERTIFICATI ANTINCENDIO O DI SALVATAGGIO - Il termine ''equipaggiamento certificato antincendio o di salvataggio" indica un'apparecchiatura antincendio o di salvataggio che sia stata ricertificata da un tecnico autorizzato come conforme alle caratteristiche tecniche del fabbricante.
(4) STATO - Il termine ''Stato'' include i diversi Stati, il Distretto della Columbia, il Commonwealth di Porto Rico, il Commonwealth delle Isole Marianne settentrionali, le Samoa Americane, Guam, le Isole Vergini, qualsiasi altro territorio o possedimento degli Stati Uniti, e qualsiasi suddivisione politica di uno di questi Stati, territori o possedimenti.
(5) ASSOCIAZIONE DI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - Il termine "Associazione di vigili del fuoco volontari" indica un'associazione di persone che forniscono servizi antincendio o di pronto intervento, di cui almeno il 30% riceve una retribuzione minima o nulla in confronto al salario di ingresso di un lavoratore a tempo pieno della stessa associazione o al salario di ingresso di un lavoratore a tempo pieno di un'associazione analoga.
(6) TECNICO AUTORIZZATO - Il termine "tecnico autorizzato" indica un tecnico che é stato ritenuto idoneo dal fabbricante dell'equipaggiamento antincendio o di salvataggio ad ispezionare tale materiale. Il tecnico non deve necessariamente essere un impiegato dello Stato o dell'agenzia locale che gestisce la distribuzione dell'equipaggiamento antincendio o di salvataggio.
(e) DATA DI EFFICACIA - Il presente articolo riguarda soltanto la responsabilità per lesioni, danni, perdite o morte causati dall'equipaggiamento che, ai fini del comma (a), viene donato il 30° giorno o dopo a partire dalla data di promulgazione di quest'articolo.

ART. 126 RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DI DATA-MINING.
(a) RELAZIONE -Non oltre un anno dopo la promulgazione della presente legge, l'Attorney General presenterà al Congresso una relazione su qualsiasi iniziativa del Dipartimento della Giustizia che utilizza, o intende sviluppare, una tecnologia di data-mining contenente le seguenti informazioni relativamente a ciascuna iniziativa:
(1) Una descrizione dettagliata della tecnologia di data-mining compatibile con la protezione dei già esistenti brevetti, processi di impresa non copiabili, segreti industriali, fonti e metodi per la raccolta di informazioni.
(2) Una discussione approfondita dei piani relativi all'impiego di tale tecnologia e delle scadenze previste per il suo impiego.
(3) Una valutazione della probabile efficacia dei controlli di qualità sulla tecnologia di data-mining da impiegare durante la comunicazione di informazioni importanti e accurate in conformità con le finalità dichiarate circa l'utilizzo di tale tecnologia.
(4) Una valutazione del probabile impatto sulla privacy e le libertà civili dell'implementazione della tecnologia di data-mining.
(5) L'elenco e l'analisi delle leggi e dei regolamenti vigenti per il Dipartimento della Giustizia che regolano l'applicazione della tecnologia di data-mining alle informazioni da raccogliere, revisionare, assemblare e analizzare tramite data-mining.
(6) Una discussione approfondita delle politiche, procedure e linee guida del Dipartimento della Giustizia che devono essere sviluppate e applicate nell'utilizzo della tecnologia di data-mining al fine di -
(A) proteggere la privacy e il diritto individuale all'imparzialità di trattamento; e
(B) garantire che vengano raccolte e utilizzate soltanto informazioni accurate, rispondere della possibilità di inesattezze in quelle informazioni e vigilare affinché le conseguenze delle potenziali inesattezze non siano dannose.
(7) Inviare in allegato alle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera dei Rappresentanti le informazioni classificate necessarie, rese disponibili compatibilmente con la tutela della sicurezza nazionale.
(b) DEFINIZIONI - Nel presente articolo:
(1) DATA-MINING - Il termine ''data-mining'' indica un'interrogazione, o una ricerca o un altro tipo di analisi di una o più banche dati elettroniche, dove -
(A) almeno una delle banche dati é stata messa a disposizione da, o resta sotto il controllo di, un organismo non federale, oppure le informazioni sono state inizialmente acquisite da un altro Dipartimento o Agenzia del Governo Federale per scopi diversi da quelli di intelligence o polizia;
(B) la ricerca non utilizza dati identificativi personali di uno specifico individuo, o sue caratteristiche facciali, per identificarlo o effettuare un'associazione con uno specifico individuo al fine di acquisire informazioni; e
(C) un dipartimento o agenzia del Governo Federale effettua l'interrogazione, la ricerca o l'analisi di altro genere per trovare un modello che indichi l'esistenza di attività terroristiche o comunque criminali.
(2) BANCA DATI -Il termine ''banca dati'' non include gli elenchi telefonici, le informazioni da fonti aperte reperibili su Internet o con qualsiasi altro strumento disponibile pubblicamente, le banche dati mantenute, gestite o controllate da un governo statale, locale o tribale (come ad esempio una banca dati statale degli autoveicoli), o le banche dati contenenti pareri giudiziari o amministrativi.

ART. 127 POSIZIONE DEL CONGRESSO
E' volontà del Congresso che, ai sensi dell'articolo 981 del Titolo 18 del Codice degli Stati Uniti, le vittime di attentati terroristici abbiano accesso ai beni confiscati.

ART. 128 ARTICOLO 214 DEL PATRIOT ACT USA; POTERE DI DIVULGARE ULTERIORI INFORMAZIONI IN RELAZIONE A MANDATI CHE AUTORIZZANO L'UTILIZZO DI DISPOSITIVI PEN REGISTER E TRAP AND TRACE AI SENSI DEL FISA
(a) ATTI - L'articolo 402(d)(2) del Foreign Intelligence Surveillance Act del 1978 (50 U.S.C. 1842(d)(2)) é modificato-
(1) nel sottoparagrafo (A)-
(A) nell'alinea (ii), aggiungendo ''e'' alla fine; e
(B) nell'alinea (iii), eliminando il punto alla fine e inserendo un punto e virgola;
(2) nel sottoparagrafo (B)(iii), eliminando il punto alla fine e inserendo''; e''; e
(3) aggiungendo alla fine il seguente:
“(C) disporranno che, su domanda del richiedente, il fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche o via filo, riveli informazioni al Funzionario federale che utilizza il pen register o il congegno trap and trace oggetto dell'ordine-
“(i) nel caso di un cliente o abbonato che usi il servizio oggetto dell'ordine (per il periodo specificato nell'ordine)-
“(I) il nome del cliente o abbonato;
“(II) l'indirizzo del cliente o abbonato;
“(III) il numero del telefono o del dispositivo, o altro numero o identificatore di utente, del cliente o abbonato, inclusi gli indirizzi di rete temporaneamente assegnati o le informazioni associate relative al percorso o alla trasmissione;
“(IV) la durata del servizio fornito da parte di quel provider al cliente o abbonato e i tipi di servizi utilizzati dal cliente o abbonato;
“(V) nel caso di un fornitore di servizi telefonici per comunicazioni locali o a lunga distanza, i tabulati telefonici delle chiamate locali o a lunga distanza del cliente o abbonato;
“(VI) se pertinente, qualsiasi documentazione che evidenzi i periodo di utilizzo (o sessioni) da parte del cliente o abbonato;
“(VII) qualsiasi meccanismo e fonte di pagamento, compreso il numero di eventuali carte di credito o conti bancari utilizzati per il pagamento di tale servizio; e
“(ii) se disponibili, relativamente a qualsiasi cliente o abbonato che effettui comunicazioni in ingresso e in uscita verso o dal servizio oggetto dell'ordine:
“(I) il nome del cliente o dell'abbonato;
“(II) l'indirizzo di tale cliente o abbonato;
“(III) il numero del telefono o del dispositivo, o altro numero o identificatore di utente, di tale cliente o abbonato, inclusi gli indirizzi di rete temporaneamente assegnati o le informazioni associate relativa al percorso o alla trasmissione; e
“(IV) la durata del servizio fornito da parte di quel provider a quel cliente o abbonato e i tipi di servizi utilizzati da tale cliente o abbonato.''.
(b) INTENSIFICAZIONE DEL CONTROLLO L'art. 406(a) del Foreign Intelligence Surveillance Act del 1978 (50 U.S.C. 1846(a)) é modificato inserendo'', e la Commissione Giustizia della Camera dei Rappresentanti e la Commissione settore giudiziario del Senato,'' dopo ''del Senato''.




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