L’emblema del Serviço de Informações de Segurança (Sis) della Repubblica portoghese raffigura uno scudo ritondato con una cornice color oro al cui interno sono racchiuse otto torri nere, aperte e finestrate, a simboleggiare protezione e sicurezza. Lo smalto nero rievoca prudenza mentre l’oro la saggezza. La disposizione delle torri secondo i quattro punti cardinali e i quattro collaterali esprime l’intenzione di proteggere il Paese da minacce provenienti da qualsiasi direzione. All’interno dello scudo, su sfondo nero, il profilo di un’aquila calva rappresenta la sorveglianza. Il colore argenteo rimanda all’integrità, lo sguardo rivolto verso destra suggerisce intelligenza e il becco chiuso la vigilanza. Lo scudo è sormontato da una corona aurea, che richiama la nobiltà e la dignità della missione. In basso, una pergamena riporta il motto Principiis obstare, di ovidiana memoria.
|
Il Serviço de Informações de Segurança (Sis) è l’organismo d’intelligence deputato alla tutela della sicurezza interna del Portogallo, istituito con la legge quadro n. 30 del 5 settembre 1984, quale componente fondamentale del Sistema di informazioni della Repubblica portoghese (Sirp), che opera sotto l’alta direzione del Primo ministro. Del Sirp, nell’attuale configurazione ridisegnata dalla legge n. 4/2004, e ulteriormente rimodulata con le leggi nn. 9/2007, 4/2014 e 50/2014 fa parte anche il Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (Sied), competente invece per la sicurezza esterna. In costanza di tale modello binario, proiettato verso un criterio territoriale di riparto delle attribuzioni delle due strutture informative, assume centralità il ruolo del Segretario generale – organo integrato nella Presidenza del Consiglio e posto alle dirette dipendenze del Primo ministro, cui compete la relativa nomina – al quale è affidato il coordinamento dei due Servizi, in funzione dell’indirizzo volto a rafforzare l’unitarietà dell’azione d’intelligence, attraverso una più pregnante canalizzazione del flusso informativo e di analisi verso il decisore politico. Al vertice del Sis opera un Direttore – coadiuvato da un condirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento – la cui nomina, così come l’eventuale revoca, spetta al Capo dell’Esecutivo, sentito il Segretario generale. Il fulcro dell’area di competenza del Servizio, cui è precluso l’esercizio di poteri di law enforcement, ruota essenzialmente sull’attività di ricerca informativa – che si dispiega attraverso la Humint e l’Osint, oltre che l’accesso a dati in possesso di enti pubblici, in forza di specifici protocolli – preordinata al contrasto delle minacce in ambito di: terrorismo internazionale, spionaggio (soprattutto nel settore economico), crimine organizzato, estremismo ideologico e religioso, riciclaggio, traffico internazionale / proliferazione di armi di distruzione di massa e di esseri umani, immigrazione illegale e cybercrime. Nel vigente assetto, la gestione a fattor comune di taluni settori riconducibili all’attività amministrativa e logistica delle due strutture d’intelligence (risorse umane, finanza, servizi generali e tecnologie dell’informazione e della sicurezza) – posti sotto la diretta responsabilità del Segretario generale del Sirp – ne accentua la proiezione operativa, realizzando altresì non trascurabili economie in termini di risorse organizzative e di costi. Fermo restando il sindacato ispettivo generale demandato al Parlamento, le attività del Sis sono soggette al controllo di due organismi, al fine di garantirne la coerenza con i princìpi costituzionali e con il dettato legislativo, nonché la salvaguardia delle libertà dei cittadini: il Conselho de Fiscalização e la Comissão de Fiscalização de dados. Il primo, composto da tre cittadini di riconosciuta competenza eletti dall’Assemblea legislativa, ha la facoltà, tra l’altro, di: valutare le relazioni annuali del Servizio sulle attività svolte e i report bimestrali su quelle in corso; effettuare ispezioni per raccogliere elementi sul funzionamento dello stesso ovvero proporre al Governo di condurre indagini; monitorarne le modalità di scambio informativo con gli organi di polizia. La seconda, formata da tre magistrati designati dal Procuratore generale della Repubblica, supervisiona l’attività dei data center gestiti in autonomia dal Sis, con l’obbligo di comunicare eventuali irregolarità o violazioni rilevate nel trattamento dei dati al Consiglio di Sorveglianza. Il quadro dei controlli si completa con quello assicurato dal sistema giudiziario, fatti salvi i limiti imposti dal regime sul segreto di Stato.
|
|