Il logo del Nachrichtendienst des Bundes (Ndb) della Confederazione Svizzera ripropone lo scudo ufficiale della bandiera elvetica, adottata il 12 dicembre 1989, allorché il Consiglio federale ne fissò le caratteristiche, come indicate nell’art. 111 della Raccolta sistematica del diritto federale: «... una croce bianca verticale, libera, in campo rosso, i bracci della quale, eguali fra loro, sono di un sesto più lunghi che larghi». A fianco dell’immagine, la forma di Stato elvetica è declinata nelle quattro lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano e romancio). In basso è riportato il nome del Servizio.
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Il Nachrichtendienst des Bundes (Ndb) – Servizio delle attività informative della Confederazione – costituisce elemento portante dell’architettura di sicurezza della Confederazione Elvetica, in cui si accentra la competenza per tutte le questioni d’intelligence relative alla sicurezza interna ed esterna. Posto alle dipendenze del Capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ddps), è deputato all’acquisizione e all’analisi d’informazioni, con finalità di prevenzione e contrasto delle minacce suscettibili di minare gli interessi nazionali essenziali, nel cui ambito assumono preminente rilievo la protezione dell’ordinamento costituzionale e dei suoi fondamenti democratici, nonché la salvaguardia degli asset industriali, economici e finanziari del Paese. La ricerca informativa è declinata secondo una griglia di priorità che annovera al primo posto il terrorismo internazionale, specie di matrice jihadista, cui si aggiungono l’estremismo violento, lo spionaggio, la criminalità economica, gli attacchi cyber alle infrastrutture critiche, la proliferazione degli armamenti non convenzionali e dei relativi vettori nonché dei prodotti dual-use. Al riguardo, il Servizio è chiamato a fornire contributi d’intelligence, sia conoscitivi che di taglio analitico, ai Vertici politici della Confederazione, del Consiglio federale e dei Dipartimenti, utili a supportarne le decisioni. Inoltre, è in contatto permanente con le competenti autorità cantonali, cui dissemina quadri cognitivi e sintesi valutative in merito a situazioni di minaccia per la sicurezza del rispettivo territorio. La mission dell’Organismo è stata significativamente ridisegnata dalla legge federale sulle attività informative – approvata dal Parlamento il 25 settembre 2016 ed entrata in vigore il 1° settembre 2017 – con il dichiarato obiettivo di incrementarne l’efficienza, a fronte della crescente complessità delle minacce emergenti, a tal fine dotandolo di un più ampio arsenale di misure e strumenti speciali di penetrazione informativa, utilizzabili a scopo preventivo, che si aggiungono a quelli tradizionali, come le risorse Osint e Humint. Si fa riferimento, in particolare, a: impiego di mezzi tecnici di captazione di conversazioni; sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni; introduzione in sistemi e reti informatici per acquisire informazioni o perturbare, impedire o rallentare l’accesso a dati; perquisizione di locali, veicoli o contenitori. Il ricorso a tali strumenti, rigorosamente vincolato a principi di proporzionalità e necessità, è soggetto – in un’ottica di contemperamento di valori fondamentali (libertà individuali, da una parte, e la sicurezza, dall’altra) – a procedura autorizzatoria articolata su due livelli: giudiziario (autorizzazione preliminare rilasciata dal Tribunale amministrativo federale) e politico (successivo nulla osta del Capo del Ddps, previa consultazione della Delegazione Sicurezza del Consiglio federale). In via eccezionale, in caso di pericolo incombente, il Direttore del Servizio può ordinare l’impiego immediato di una delle indicate misure, salvo attivare l’iter di ratifica entro le 24 ore successive. Specularmente all’ampliamento dei poteri d’intervento, la riforma del 2017, a garanzia della legalità, adeguatezza ed efficacia delle attività dispiegate dal Ndb, ne ha rafforzato il regime di controllo, che contempla una duplice vigilanza: interna, da parte di un organo in seno al Ddps, ed esterna, demandata al Consiglio federale. Il sistema è soggetto, altresì, all’alta vigilanza parlamentare, cui sovrintende la Delegazione delle Commissioni della gestione delle Camere federali. A ciò si aggiunge la verifica tecnica da parte dell’Autorità di controllo indipendente in merito all’esplorazione radio.
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