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GNOSIS 4/2011
Strumenti giuridici per tagliare i flussi di denaro


Finanziamento del terrorismo e
ruolo degli intermediari finanziari


Ranieri RAZZANTE


(Foto redazionale)
 
Quando si parla di "finanziamento del terrorismo" si deve fare riferimento a ogni attività diretta alla raccolta, all'accumulo, all'intermediazione, al deposito, alla custodia e alla distribuzione di risorse economiche per finanziare e sostenere azioni "con finalità di terrorismo".
In pratica azioni tese a recare danno a persone e cose, intimidire la popolazione e condizionare i poteri pubblici. Di conseguenza diventa fondamentale identificare e bloccare i flussi finanziari a disposizione dei terroristi, sia per ridurne la capacità operativa sia per minarne la capacità di relazioni internazionali.
A questo scopo le norme antiriciclaggio e antiterrorismo identificano chi sono i soggetti ai quali è demandato l'obbligo di controllo, verifica e segnalazione delle transazioni sospette allo scopo di prosciugare la capacità di attacco di relazioni internazionali dell'organizzazione terroristica.

Il fenomeno del terrorismo internazionale, e purtroppo anche italiano, è stato abbondantemente indagato e studiato nella sua essenza, e le matrici sono a tutti note. La direttiva europea 2005/60/CE ha introdotto negli ordinamenti europei la nozione di “finanziamento” del terrorismo, la cui linfa è il riciclaggio, in una connessione intima e di micidiale pericolosità per il sistema economico e per la sicurezza internazionale. Nell’attività di finanziamento del terrorismo l’illiceità è rappresentata dalle finalità dell’investimento delle disponibilità economiche, in quanto le stesse sono utilizzate per finanziare attività illegali di matrice terroristica; attività, quest’ultime, “dannose non solo per l’economia, ma soprattutto per la civile e pacifica convivenza dei popoli” (1) .
Al fine di definire il ruolo rivestito dagli intermediari finanziari (2) nell’ambito del contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale occorre fare una breve premessa per evidenziare che gli obblighi posti in capo agli stessi trovano la propria fonte normativa in due differenti decreti legislativi emanati, entrambi, al fine di dare organica attuazione alla direttiva, 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, inerente la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

I disposti normativi sopra richiamati sono da individuare nei:
1) decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale ( di seguito decreto antiriciclaggio );
2) decreto legislativo del 26 luglio 2007, n. 109, concernente misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale ( di seguito decreto antiterrorismo ).

In particolare:
- il “decreto antiriciclaggio” è stato emanato al fine di prevedere modalità operative per eseguire gli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazioni di operazioni sospette;
- il “decreto antiterrorismo” è stato, invece, emanato al fine di prevedere modalità operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche, stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dai Regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, nonché dai regolamenti comunitari emanati, ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità Europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell’attività che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, il ruolo degli intermediari finanziari nell’ambito della lotta al finanziamento del terrorismo internazionale è disciplinato sia dal “decreto antiriciclaggio”, sia dal “decreto antiterrorismo”, dai quali emerge con chiarezza come l’efficacia dell’azione di contrasto finanziario al terrorismo, unitamente a quella diretta a prevenire il riciclaggio, siano necessariamente connesse all’attenzione che gli intermediari finanziari stessi devono prestare nell’individuazione dei flussi economici e monetari che potrebbero essere utilizzati da soggetti, che con gli stessi si relazionano per motivi inerenti l’attività istituzionale, con la finalità di finanziare il terrorismo internazionale.
Per tali motivazioni agli intermediari finanziari è richiesta (3) l’adozione di idonei ed appropriati sistemi e procedure in materia di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione del rischio e di invio delle comunicazioni dirette a prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di finanziamento del terrorismo e a dare attuazione alle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di soggetti legati ad organizzazioni terroristiche.
L’analisi del ruolo rivestito dagli intermediari finanziari nel lotta contro il finanziamento del terrorismo internazionale non potrà, pertanto, prescindere dalla disamina degli obblighi posti in capo agli stessi da entrambi i decreti.

Misure poste in capo agli intermediari finanziari dal “decreto antiterrorismo”

Il ‘decreto antiterrorismo’ individua e disciplina le misure da attuare in concreto per prevenire l’uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo internazionale, unitamente alle comunicazioni che gli intermediari finanziari (4) devono effettuare nei confronti dell’Autorità di vigilanza e di polizia.
In particolare, il decreto:
1) individua formalmente i soggetti destinatari delle misure di congelamento, nei “soggetti designati” (5) ;
2) definisce i “soggetti designati” come le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi o le entità designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali emanati dal Ministro dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministro degli Affari esteri su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria (6) ;
3) definisce il contenuto della condotta illecita, prevedendo espressamente il divieto di mettere, direttamente o indirettamente, fondi (7) o risorse economiche (8) a disposizione dei soggetti designati o di stanziarli a loro vantaggio, chiarendo che la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto od indiretto, di aggirare le misure di congelamento è, altresì, vietata. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, o l’omissione o il rifiuto di servizi finanziari ritenuti, in buona fede, conformi al decreto legislativo del 26 luglio 2007, n. 109, non comportano alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l’entità che lo applica, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento è stato determinato da negligenza;
4) definisce l’attività di congelamento dei fondi (9) , chiarendo che per tale si intende il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e dei decreti Ministeriali (emanati dal Ministro dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria) di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
5) definisce l’attività di congelamento delle risorse economiche chiarendo che per tale si intende il divieto, in virtù di regolamenti comunitari, e dei decreti Ministeriali (emanati dal Ministro dell’Economia e Finanze di concerto con il Ministro degli Affari esteri su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria), di trasferimento, disposizione o modifiche;
6) descrive il contenuto dell’obbligo di congelamento dei fondi e delle risorse economiche (10) prevedendo espressamente che:
- i fondi, sottoposti a congelamento non possano costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo;
- le risorse economiche sottoposte a congelamento non possano costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione oppure al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo;
7) disciplina gli effetti giuridici connessi alla violazione dell’obbligo di congelamento, prevedendo una specifica causa di nullità (11) degli atti posti in essere in deroga ai divieti sopra descritti;
8) individua formalmente la data di efficacia della misura di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, prevedendo espressamente che la stessa sia efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti emanati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria;
9) chiarisce gli effetti del congelamento su eventuali provvedimenti di sequestro o confisca dei fondi o delle risorse economiche, prevedendo che il congelamento non pregiudichi gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell’ambito dei procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche;
10) individua i destinatari degli obblighi di comunicazione negli intermediari finanziari così come definiti all’articolo 11, primo e secondo comma, del decreto legislativo 21 novembre, 2007, n. 231 (12) ;
11) definisce il contenuto ed i termini della comunicazione, prevedendo espressamente in capo agli intermediari finanziari l’obbligo di:
- comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) (13) , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, dei decreti ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate, indicando:
a) i soggetti coinvolti;
b) l’ammontare;
c) la natura dei fondi;
d) la natura delle risorse economiche;
- comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) le operazioni, i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati;
- comunicare all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), sulla base delle informazioni dalla stessa fornite, le operazioni ed i rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione in base alle informazioni fornite dal Comitato di sicurezza Finanziaria (14) ;
- comunicare, nel solo caso delle risorse economiche, al Nucleo Speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, dei decreti ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate, indicando:
e) i soggetti coinvolti;
f) l’ammontare;
g) la natura dei fondi;
h) la natura delle risorse economiche;
12) individua le sanzioni per le violazioni agli obblighi imposti in capo agli intermediari finanziari dal decreto antiterrorismo, prevedendo, salvo che il fatto costituisca reato, l’irrogazione della:
- sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell’operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo in caso di violazione delle diposizioni inerenti:
- il divieto, per i fondi sottoposti a congelamento, di costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo;
- il divieto, per le risorse economiche sottoposte a congelamento, di costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo;
- il divieto di mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o di stanziarli a loro vantaggio;
- il divieto di porre in essere una partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento;
- sanzione amministrativa pecuniaria, da euro cinquecento ad euro venticinquemila, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione descritti al punto 11.

In aggiunta ai citati obblighi di comunicazione, si ricorda che in capo agli intermediari finanziari sussiste, altresì, l’obbligo, dettato dal “decreto antiriciclaggio”, di effettuare una segnalazione di operazione sospetta quando gli stessi sanno, sospettano o hanno ragionevoli motivi per sospettare che siano in corso o siano state tentate operazioni di finanziamento del terrorismo internazionale (15) .
Per “finanziamento del terrorismo” si intende (16) , sia per le finalità di cui al “decreto antiterrorismo”, sia per quelle di cui al “decreto antiriciclaggio”, qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione dei fondi o delle risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dell’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.
Le condotte con finalità di terrorismo, come sopra citato, sono definite nell’ambito del Codice penale, in particolare l’art. 270 sexies (17) ; esso chiarisce che sono da considerare “condotte con finalità di terrorismo” quelle che per loro natura o contesto possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o connesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionali vincolanti l’Italia. (18)
Al fine di garantire l’efficacia delle disposizioni vigenti in materia di congelamento dei fondi e delle risorse economiche, gli ordinamenti nazionali ed internazionali si affidano anche al ruolo istituzionale rivestito dagli intermediari finanziari ed alla conseguenziale “conoscenza” che gli stessi hanno della propria clientela e dei trasferimenti di natura economica a cui partecipano.
A questi è richiesto di svolgere un ruolo attivo nell’applicazione degli obblighi di congelamento sopra descritti, prevedendo nei loro confronti l’onere di comunicare l’avvenuto congelamento dei fondi all’Autorità di controllo, che tramite detta comunicazione acquisisce contezza delle operazioni poste in essere dai soggetti designati.


Misure poste in capo agli intermediari finanziari dal “decreto antiriciclaggio”

Il ‘decreto antiriciclaggio’, come sopra anticipato, detta, invece, delle misure volte a tutelare l’integrità del sistema finanziario ed, in generale, la correttezza dei comportamenti (19) . Esso attribuisce un ruolo significativo agli intermediari finanziari nella lotta contro il finanziamento del terrorismo (ed il riciclaggio) richiedendo agli stessi l’adozione di misure idonee ed appropriate (20) in materia di:
- adeguata verifica della clientela;
- segnalazione delle operazioni sospette;
- conservazione dei documenti;
- controllo interno;
- valutazione del rischio;
- garanzia dell’osservanza delle disposizioni per impedire la realizzazione di operazioni di finanziamento del terrorismo internazionale.

Tra gli obblighi sopra delineati, particolare rilevanza rivestono, in materia, quelli inerenti l’adeguata verifica della clientela e la segnalazione di operazioni sospette. In particolare, tali obblighi attribuiscono agli intermediari finanziari un ruolo attivo nella lotta contro il finanziamento del terrorismo, in quanto viene loro richiesto di “conoscere” la propria clientela e di segnalare all’autorità di controllo tutti quei comportamenti ritenuti anomali e posti in essere dai clienti durante l’intera durata del rapporto continuativo.


Obblighi di adeguata verifica

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela, come sopra precisato, consentono agli intermediari di approfondire la conoscenza della clientela e si concretizzano nelle seguenti attività:
a) identificazione del cliente e verifica dell’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
b) identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica dell’identità;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
d) controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Dette prescrizioni vengono attuate dagli intermediari finanziari nell’esercizio della propria attività istituzionale:
a) in fase di instaurazione di un rapporto continuativo;
b) in fase di esecuzione di operazioni occasionali disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni frazionate;
c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente all’instaurazione di un rapporto continuativo, e in tutti quei casi in cui vi è sospetto di finanziamento del terrorismo indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (21) .

Si evidenzia come il legislatore imponga agli intermediari finanziari l’acquisizione dei dati aggiornati, rilevanti ai fini degli obblighi di adeguata verifica, anche qualora vi siano dubbi sulla veridicità dei dati precedentemente acquisiti (22) dagli stessi.


Segnalazione delle operazioni sospette

In riferimento a tale specifico ambito di analisi, il ruolo attribuito agli intermediari finanziari è quello di adottare misure organizzative tese a garantire l’impulso alla segnalazione di operazione sospetta anche in caso di operazioni che appaiono collegate alle ipotesi di terrorismo internazionale.
Come per il contrasto al riciclaggio, il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell’operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale.
Un ruolo fondamentale nella individuazione dei comportamenti anomali per la fattispecie di finanziamento del terrorismo internazionale è rivestito dagli indicatori di anomalia contenuti nel provvedimento della Banca d’Italia del 27 agosto 2010, ed in particolare da quelli specificatamente dedicati al finanziamento del terrorismo (23) , che hanno ad oggetto l’analisi delle operazioni che:
- per il profilo oggettivo di chi le richiede, ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo;
- per modalità inusuali della movimentazione o l’incoerenza con il profilo economico di chi li richiede, appaiono riconducibili all’abuso di organizzazioni no profit a scopo di finanziamento del terrorismo.


Conclusioni

Dalla disamina di tutti i comportamenti sopra descritti, rappresentativi di obblighi, richieste di comunicazione e di segnalazione, si rileva come gli stessi siano d’ausilio al monitoraggio delle movimentazioni finanziarie e delle condotte illecite perpetrate tramite l’uso del sistema finanziario. “Identificare ed isolare i flussi finanziari diretti verso i terroristi, non solo riduce la loro capacità di attacco, ma mina la capacità di gestire alleanze internazionali, di creare strutture a supporto della loro attività o semplicemente di acquistare armi”.
Non vale ad escludere un comportamento proattivo degli intermediari finanziari in subiecta materia la circostanza che le fattispecie di finanziamento del terrorismo siano più difficili da individuare rispetto a quelle di riciclaggio. Dal punto di vista operativo, infatti, è d’obbligo precisare che si tratta comunque di rapporti e/o operazioni “anomale”, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, che vengano poste in essere da clientela non necessariamente vicina alle etnie “a rischio”.
Si vuole dire, in altri termini, che è sì vero che la segnalazione di soggetti appartenenti alle liste ufficiali dei terroristi è doverosa (anche se spesso può generare confusione di omonimia e omofonia!) ma, anche, che il reato in questione può essere compiuto da insospettabili cittadini, italiani ed europei.
Se si guarda, infatti, agli ultimi dati messi a disposizione dall’UIF nel primo semestre 2011, le segnalazioni de quibus sono state 62 (in verità, in diminuzione rispetto agli anni precedenti, contrariamente a quelle sul riciclaggio), ed in cima ai soggetti segnalati, divisi per nazionalità, svettano gli italiani (10), seguiti da soggetti del Bangladesh e Libia (6 ciascuno). La maggior parte sono presenti in liste OFAC, poi in liste UE (24) , ma molti sono stati valutati in autonomia dall’intermediario.
Del totale di queste SOS, 86 sono state trasmesse agli organi investigativi e 36 di queste archiviate (il numero è più alto di quello sopra indicato perché c’erano sospesi da anni precedenti).
C’è poi da considerare il fatto che il sospetto di finanziamento del terrorismo è, oggi, unicamente ancorato alla presenza nelle suddette liste; al contrario, e come si evince dagli indicatori di anomalia appena citati, le fattispecie non sono necessariamente legate ai profili soggettivi.
Si discute ancora se la mera presenza nelle suddette liste costituisca condizione necessaria e sufficiente per la segnalazione alla UIF. Posto che la legge, parlando di soggetti “designati”, parrebbe orientata in tal senso, si nutrono forti perplessità su detto automatismo. Vi sono stati casi, rilevati nell’esperienza professionale di chi scrive, nei quali operazioni del tutto “normali” e ordinarie (come il pagamento di utenze domestiche) siano state fatte oggetto di comunicazione all’UIF solo perché poste in essere da soggetti inclusi nelle liste.
Lo spirito delle norme di “prevenzione finanziaria”, come ci piace definirla, del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sembrerebbe però quella di ancorare le “anomalie” ai profili sia soggettivi che oggettivi della clientela. È vero che la segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio o finanziamento non costituisce notizia di reato, però la possibile contestazione al soggetto obbligato dell’omessa segnalazione di un cliente e non di un “fatto” (da ritenersi significativo) costituirebbe una possibile “forzatura”.
La discussione è aperta.

Per approfondimenti l'autore suggerisce...


Terrorismo S.p.a.
Autore:L. Napoleoni
Editore: Tropea, 2008
Terrorismo e crimini contro lo Stato
Autore: M. Barillaro
Editore: Giuffrè, 2005



(1) Per un maggiore approfondimento sul tema dell’antiriciclaggio e del finanziamento del terrorismo si veda A. Amaturo, La definizione di terrorismo, in Finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio, a cura di R. Razzante, Nuova Giuridica, 2011, 21 ss.; L. D. Cerqua, Sulla nozione di terrorismo internazionale, in banca dati Dejure, Milano, 2002; V. Suppa, Evoluzione della normativa internazionale nel contrasto alla criminalità economica, in RGdF, n. 2/1999, 759 ss.; M. Venceslai – G. Sanarighi, Ipotesi di riciclaggio internazionale e metodologie di contrasto, in RGdF, n. 3/1997, 1077 ss.; F. Spaziante – E. Tedesco, La cooperazione tra le istituzioni ed i professionisti economico-giuridici in ordine al contrasto al terrorismo, in RGdF, n. 6/2009, 895 ss.; U. Di Nuzzo – R. Razzante, Scudo fiscale e lotta al terrorismo nel quadro della globalizzazione finanziaria, in Dir. Ban. Mer. Fin., n. 1/2002, II, 3 ss.; M. Barillaro, Terrorismo e crimini contro lo Stato, Milano, 2005. Si veda anche R. Razzante, Segnalazione di operazioni sospette e anomalie del mercato, in questa Rivista, n. 2/2011, 79 ss.; R. Razzante (a cura di) Finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio, Nuova Giuridica, 2011, 61 ss.; R. Razzante, Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio, Padova, 2008, 17 ss.; G. D. Toma, Riciclaggio: origine del problema e prospettive, in RGdF, n. 5/2007, 698 ss.; R. Razzante, La regolamentazione antiriciclaggio in Italia, Torino, 2011, 27 ss.; U. Di Nuzzo, La Guardia di Finanza nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in RGdF, n. 1/2003, 241 ss.; G. Nanula, Le bucature del sistema normativo antiriciclaggio, in RGdF, n. 1/1997, 45 ss.; L. Napoleoni, Terrorismo S.p.A., Milano, 2008; E Del Re, Strategia e spontaneismo: poli del nuovo terrorismo, in questa Rivista, n. 1/2009, 53 ss.; G. Olimpio, Per il terrorista arriva l’epoca della paura, in questa Rivista, n. 3/2009, 149 ss.; N. Pedde, I nuovi scenari del terrorismo internazionale di matrice jihadista, in questa Rivista, n. 2/2010, 145 ss..
(2) Per la definizione di intermediari finanziari: cfr. art. 11 (Intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Sono da intendersi intermediari finanziari: a) le banche; b) Poste Italiane S.p.A.; c) gli istituti di moneta elettronica; d) le società di intermediazione mobiliare (SIM); e) le società di gestione del risparmio (SGR); f) le società di investimento a capitale variabile (SICAV); g) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice delle Assicurazioni Private (rami vita); h) gli agenti di cambio; i) le società che svolgono il servizio di riscossione tributi; l) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB lettera soppressa dal d.lgs. del 13 agosto 2010, n. 141; m) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’artico 106 del TUB; m-bis) le società fiduciarie di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; n) le succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; o) Cassa depositi e prestiti S.p.A.; rientrano tra gli intermediari finanziari altresì: le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ad eccezione di quelle di cui all’articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB; i soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta; le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere a) e c) aventi sede all’estero (lettera soppressa dal d.lgs. del 25 settembre 2009, n. 151).
(3) Cfr. art. 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Principi generali).
(4) Per la definizione di intermediari finanziari il “decreto antiterrorismo” rinvia alla definizione degli stessi fornita nel decreto antiriciclaggio e sopra riportata nella nota n. 2.
(5) Cfr. art. 1 del d. lgs. 26 luglio 2007, n. 109 (Definizioni).
(6) Crf. art. 4 del d. lgs. 26 luglio 2007, n. 109 (Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell’attività di Paesi che minacciano la pace e il contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale).
(7) Per Fondi si intendono, ex art. 1, lett. c) ( Definizioni ) del decreto legislativo 26 luglio 2007, n. 109, le attività e le utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:

- i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

- i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi dei conti, i crediti, le obbligazioni di qualsiasi natura;

- i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari;

- gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

- il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

- le lettere di credito, le polizza e carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

- tutti gli strumenti di finanziamento delle esportazioni.
(8) Per Risorse Economiche si intendono, ex art. 1, lett. c) ( Definizioni ) del decreto legislativo 26 luglio 2007, n. 109, le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate anche per interposta persona fisica o giuridica per ottenere fondi, beni o servizi.
(9) La scelta di adottare procedure informatiche d’ausilio all’individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi di congelamento è rimessa all’autonomia organizzativa degli intermediari finanziari. L’individuazione su base automatica dei “soggetti designati” non può che svolgere un ruolo d’ausilio nella valutazione della propria clientela. Resta in ogni caso ferma la responsabilità degli intermediari finanziari per l’adeguatezza delle procedure interne attuate per la valutazione della stessa. La mancata selezione automatica non esclude, pertanto, la responsabilità degli intermediari finanziari in caso di omesso congelamento dei fondi o delle risorse economiche e per i consequenziali ed eventuali omessi obblighi di comunicazione e/o di segnalazione di operazioni sospette. Appare opportuno precisare che le procedure informatiche rappresentano uno strumento d’aiuto nell’analisi delle anagrafiche degli intermediari, ma che le stesse non consentono, sic et simpliciter, di ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa vigente che, come sopra specificato, sono di tutt’altra natura. Gli obblighi de quibus potranno essere rispettati solo in presenza di un corretto iter procedurale che consenta di effettuare un’analisi completa e dettagliata dei “soggetti” ritenuti corrispondenti alle anagrafiche presenti nelle liste dei terroristi. Tale analisi non potrà prescindere dagli obblighi di: verifica tecnica; controllo dettagliato; ricerca di idonea documentazione; adeguata verifica della clientela. Tali adempimenti potranno essere espletati solo da: personale aziendale esperto ed avente conoscenza diretta del “ramo” interessato dall’impatto; personale che è relazionato con il soggetto designato. Per la valutazione sarà necessario acquisire una relazione, redatta dai competenti uffici degli intermediari, sulle movimentazioni finanziarie effettuate dal “soggetto analizzato” e sui rapporti allo stesso collegati. Si veda A. D’Amuri, Obblighi vigenti in capo agli intermediari finanziari dettati dal decreto legislativo n. 109 del 2007, in Finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio, a cura di R. Razzante, Nuova Giuridica, 2011, 93 ss..
(10) Cfr. art. 5 del d. lgs. 26 luglio 2007, n. 109 ( Effetti del congelamento dei fondi e delle risorse economiche ).
(11) Secondo quanto previsto dall’articolo 5 del d. lgs. 109/2007, infatti, sono nulli gli atti di trasferimento, disposizione o utilizzo di fondi sottoposti a congelamento.
(12) L’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 26 luglio, 2007, n. 109 ( Obblighi di Comunicazione ) è stato modificato dall’art. 67, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ( Norme di Coordinamento ), il quale dispose espressamente che all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 luglio 2007, n. 109, per soggetti indicati all’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, devono intendersi i soggetti di cui agli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili, nonché tutti gli altri soggetti menzionati dal decreto antiriciclaggio quali destinatari dello stesso.
(13) Cfr. art. 62, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ( Disposizioni sull’Ufficio Italiano dei Cambi ), il quale disciplina espressamente, il trasferimento alla Banca d’Italia delle competenze e i poteri,.attribuiti all’Ufficio italiano dei Cambi (UIC) dal decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319, dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e dai successivi provvedimenti in tema di controlli finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale. Ogni riferimento all’Ufficio Italiano dei Cambi contenuto nelle leggi o in atti comunitari si intende effettuato dalla Banca d’Italia.
(14) Cfr. Art. 3, comma 1, del d decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ( Principi generali ) il quale chiarisce che: “In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nella strategia del contrasto al finanziamento del terrorismo ed all’attività di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle nazioni Unite e dall’Unione europea, è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanze (MEF), il Comitato di sicurezza finanziaria.”
(15) Cfr. art. 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Segnalazione di Operazioni sospette). Si veda il nostro La regolamentazione antiriciclaggio in Italia, Torino, 2011, 102 ss..
(16) Cfr. art. 1, lett. a) del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (Definizioni) e art. 2 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto ).
(17) Articolo introdotto dall’art. 15 della legge 31 luglio 2005, n. 155, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. Si veda A. Crespi, G. Forti, G. Zuccalà, Commentario breve al Codice Penale, Padova, 2008.
(18) Il legislatore fornisce una definizione di “condotta con finalità di terrorismo internazionale” rifacendosi, in parte, all’art. 1 della Decisione Quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell’Unione Europea, del 13 giugno 2002, n. 472, avente ad oggetto la lotta contro il terrorismo. Secondo tale decisione quadro, si devono intendere quali reati terroristici tutti gli atti che per loro natura o contesto possono arrecare danno a un paese o ad un’organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione; costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale dal compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto; destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o un’organizzazione internazionale. Si veda, fra l’altro, la guida del Gafi del giugno 2011 dal titolo Anti-money laundering and terrorist financing measures and financial inclusion.
(19) Cfr. art. 2 (Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto).
(20) Cfr. art. 3 del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Principi generali).
(21) Cfr. art. 15, lett. c,) (Obblighi di adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria) del decreto legislativo 21 novembre 2011, n. 231, con nostro commento in Commentario alle nuove norme contro il riciclaggio, Padova, 2008, 65 ss.
(22) In applicazione di quanto disposto dagli articoli 15, comma 1, lettera c ) e d), 16, comma 1, lettere d) ed e), 17, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
(23) Si riporta, qui di seguito, un estratto del provvedimento della Banca d’Italia recante gli indicatori di anomalia per gli intermediari relativi al finanziamento del terrorismo internazionale:

Operazioni che per il profilo oggettivo di chi le richiede ovvero per le modalità inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento del terrorismo:

- operazioni richieste da soggetto censito o notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti censiti ovvero con controparti censite nelle liste selle persone o degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo;

- operazioni richieste da cliente notoriamente sottoposto ad indagini inerenti fatti di terrorismo, ovvero notoriamente contiguo (ad esempio familiare o convivente) a soggetti sottoposti a tali indagini ovvero con controparti note per le medesime circostanze;

- movimentazione caratterizzata da flussi di importo significativo in un ristretto periodo di tempo, incoerente con il profilo economico o con l’attività svolta dal cliente, caratterizzata da bonifici in entrata e in uscita da e verso aree geografiche considerate a rischio di finanziamento del terrorismo ovvero sottoposte a sanzioni economiche internazionali;

- operatività caratterizzata dall’invio di fondi verso gli stessi beneficiari effettuata da soggetti che sembrano agire separatamente, qualora tali soggetti presentano gli stessi dati informativi (ad esempio indirizzi, numeri di telefono).

Operazioni che, per modalità inusuali della movimentazione o l’incoerenza con il profilo economico di chi li richiede, appaiono riconducibili all’abuso di organizzazioni non profit a scopo di finanziamento del terrorismo:

- transazioni effettuate da organizzazioni non profit ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad es. tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei trasferimenti di fondi effettuati) risultano manifestamente incongruenti con l’attività dichiarata;

- movimentazione caratterizzata da flussi d’importo significativo in un ristretto periodo di tempo che coinvolge più organizzazioni no profit che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell’indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici conti riconducibili a nominativi ricorrenti;

- ripetuti accrediti su conti intestati ad associazioni e fondazioni, a titolo di donazione, raccolte o simili di ammontare complessivo consistente e non adeguatamente giustificato, specie se effettuati prevalentemente in contanti, a cui fa seguito il trasferimento della maggior parte dei fondi raccolti verso aree geografiche in cui vengono svolte abitualmente attività e iniziative di sviluppo o sostegno di attività di finanziamento del terrorismo.
(24) Le liste di cui trattasi sono consultabili sul sito www.bancaditalia.it/UIF/terrorismo/liste.

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