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GNOSIS 2/2009
Interventi UE

La Società dell'informazione Europea ed il suo futuro


Luciano MORGANTI e Leo van AUDENHOVE


Foto Ansa
 
Una Società dell’informazione (SI) è quella nella quale la creazione, la distribuzione, l’uso, l’integrazione e la manipolazione dell’informazione sono attività sentite come fortemente significative e di cui se ne è impadronita largamente la società.<br> Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ricoprono una posizione centrale sia per quanto riguarda la produzione, sia per l’economia in genere, e per tutti gli aspetti sociali nel loro complesso.<br> L’Unione Europea ha cominciato da tempo, data l’importanza del settore, a promuovere lo sviluppo della Società dell’informazione in Europa attraverso politiche ed azioni rivolte a favorirne il consolidamento e la diffusione nel quadro del mercato unico.<br> In questo articolo vengono esplorati diversi aspetti di questo tema sempre più avvertito come centrale, dalla definizione del concetto di Società dell’Informazione Europea (SIE) con la sua raison d’être, al quadro normativo in cui si inseriscono le reti ed i contenuti della SIE, ai possibili scenari futuri.



Una Società dell’Informazione
Europea


La promozione, lo sviluppo e la diffusione di Nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (NTIC) nell’Unione Europea è ritenuta molto rilevante ed è infatti contemplata dagli articoli 162-173 del Trattato che istituisce la Comunità Europea (CE). Questo, in un quadro che vede l’Unione Europea impegnata a favorire lo sviluppo di applicazioni e di contenuto sostenendo, allo stesso tempo iniziative che incoraggiano gli europei a trarre vantaggio dalla Società dell’informazione e che consentono loro di parteciparvi.
La Società dell’Informazione Europea (SIE) risponde a un duplice obiettivo comunitario, allo stesso tempo economico e sociale: promuovere la competitività europea nel settore delle Nuove Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione e sostenere il progresso economico e sociale attraverso la creazione di lavoro e lo sviluppo della coesione sociale e regionale in Europa. La specificità della SIE – rispetto ad altri modelli di “autostrade informatiche” promossi in altri contesti nazionali e regionali – sta in questa sua ultima dimensione coesiva, specificatamente volta alla promozione della coesione sociale e all’esclusione del divario digitale (digital divide) tra coloro che possono connettersi e coloro che non possono connettersi (in senso tecnico, culturale, e professionale allo stesso tempo).
Cos’è dunque la SIE? La Commissione Europea ha avviato, a partire dal Libro Bianco di Delors del 1993 (1) , un’ampia riflessione sul tema. A metà degli anni Novanta ha raccolto intorno a sé un Gruppo di esperti di alto livello che nel 1995 hanno definito la SIE come una società in fieri in cui le tecnologie per la trasmissione e lo stoccaggio dell’informazione sono largamente usate da parte della popolazione e in cui il cambiamento è accompagnato da innovazioni a livello sociale, commerciale e organizzativo che cambieranno profondamente la nostra vita a livello professionale e sociale.
Questa definizione ci sembra ancora attuale dal momento che sottolinea l’attenzione che l’Unione Europea rivolge volutamente alla dimensione sociale e inclusiva delle NTIC e allo stesso tempo permette di inglobare le diverse iniziative a livello europeo in una visione socio-economica. Per l’Unione la SIE è dunque il risultato dell’interazione continua di mercato e forze sociali e culturali che hanno cambiato, stanno cambiando e cambieranno il modo in cui viviamo, lavoriamo e impariamo.
Certo è che la gestione del cambiamento verso una SIE costituisce, proprio per le sue molteplici implicazioni, una delle più grandi sfide intraprese nell’ambito dei progetti per l’integrazione europea. La SIE va, infatti, al di là dell’integrazione tecnica dei diversi mercati nazionali in un mercato unico delle reti o dei contenuti per integrare aspetti politici, economici, sociali e culturali che sono al centro dei cambiamenti sociali che gli europei si trovano, attualmente, a vivere.


Le azioni dell’UE per lo sviluppo della SIE

Le azioni europee nel settore della Società dell’Informazione (SI) sono piuttosto diversificate e vanno dalla regolamentazione di interi settori industriali alla tutela della vita privata dei singoli. Conformemente a quanto prescritto dai trattati, le politiche e le attività promosse dall’UE per la Società dell’informazione completano e sostengono le iniziative intraprese in ambito nazionale.
A partire dal Consiglio di Lisbona del marzo 2000, che si è prefissato l’obiettivo di fare dell’economia europea la più competitiva economia della conoscenza al mondo, le politiche comunitarie rivolte allo sviluppo della SI sono raccolte in forma di piani d’azione strutturati ed organici. Nel giugno 2005, con il lancio della più recente iniziativa europea per la SI, chiamata “i2010 – Una Società dell’Informazione per la crescita e l’occupazione” (2) , la Commissione europea ha proposto quattro obiettivi cui dare priorità e da conseguire entro il 2010: creazione di uno spazio unico europeo dell’informazione; innovazione e investimento nella ricerca di frontiera; inclusione, miglioramento dei servizi pubblici e qualità della vita; governance dello sviluppo (3) .
Conosciuta nel gergo comunitario come triple play, l’azione dell’Unione per lo sviluppo della SIE è caratterizzata da un approccio focalizzato sulla regolamentazione del mercato, sullo stimolo, lo sviluppo e la diffusione della SI e sullo sfruttarne i vantaggi (4)


Le telecomunicazioni: un mercato regolato

Il settore della Società dell’Informazione Europea è cresciuto in parte grazie ad iniziative quali la creazione del mercato unico, la direttiva “Televisione senza frontiere” (5) , l’adozione di norme armonizzate, come nel caso del GSM, la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Oggi, la regolamentazione nella Società dell’informazione a livello europeo si concentra su due aspetti principali: la trasmissione, ossia la regolamentazione delle reti, e i contenuti, ossia la regolamentazione di ciò che passa attraverso le reti.


La regolamentazioni delle reti

Un passo fondamentale verso la SIE è stato mosso nel 1998, quando l’Unione Europea ha proceduto alla liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni. Da allora, visto soprattutto il rapido sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione e la convergenza delle tecnologie di comunicazione e trasmissione radiotelevisiva mediante sistemi digitali, l’Unione si è impegnata in un costante processo di monitoraggio, valutazione e ridefinizione del campo d’applicazione della normativa per prendere in considerazione la totalità delle reti e dei servizi elettronici di comunicazione in un nuovo quadro normativo, in vigore dal luglio 2003.
Il quadro normativo entrato in vigore nel luglio 2003, offre un quadro giuridico di riferimento per proseguire nello sviluppo dell’industria europea delle comunicazioni. Esso promuove la concorrenza e disciplina, tra i vari aspetti, la gestione delle risorse scarse ed essenziali per le comunicazioni (6) .
Gli obiettivi principali del quadro normativo del 2003, che si compone di sei direttive ed un regolamento comunitario (7) , erano:
a) ridurre gli adempimenti normativi a carico delle imprese fornitrici di servizi per la Società dell’informazione dopo il più attento monitoraggio necessario durante il periodo di liberalizzazione del settore;
b) assicurare che tutti i clienti abbiano diritto a una serie di servizi fondamentali a costi accessibili (telefono, fax, accesso a Internet, chiamate d’emergenza gratuite) e che le persone disabili vi abbiano accesso;
c) incentivare ulteriormente la concorrenza, riducendo la posizione dominante che in passato i monopoli nazionali delle telecomunicazioni avevano mantenuto per determinati servizi, come l’accesso a Internet ad alta velocità.
Benché le autorità nazionali di ogni singolo Stato membro dell’UE applichino le norme separatamente, esse coordinano le loro strategie a livello comunitario, tra l’altro nell’ambito del cosiddetto Gruppo dei Regolatori europei (ERG – European Regulators’ Group).
Dopo meno di cinque anni, tale quadro normativo è stato soggetto ad un riesame iniziato con una consultazione pubblica sulla necessità di una riforma delle norme comunitarie in materia di telecomunicazioni in vigore dal luglio 2003, e sulla realizzazione di un mercato unico delle telecomunicazioni. A seguito delle consultazioni e basandosi sull’analisi delle opinioni delle parti interessate, la Commissione Europea ha adottato, nel novembre 2007, le proposte di riforma delle norme in materia di telecomunicazioni.
Nell’insieme, le proposte della Commissione intendono semplificare ulteriormente le disposizioni e creare un’unica agenzia europea cui affidare parte della funzione regolatrice.
Il pacchetto di riforme delle telecomunicazioni propone:
a) nuovi diritti per i consumatori (ad esempio il diritto di cambiare operatore di telecomunicazioni in un giorno, il diritto a informazioni tariffarie trasparenti e confrontabili, la possibilità di chiamare numeri gratuiti dall’estero e maggiore efficienza del numero unico europeo di emergenza);
b) una più ampia scelta per i consumatori grazie ad una maggiore concorrenza (in particolare offrendo alle autorità nazionali di regolamentazione il nuovo rimedio della separazione funzionale degli operatori di telecomunicazioni dominanti);
c) una maggiore sicurezza nell’uso delle reti di comunicazione (grazie a nuovi strumenti di lotta contro gli spam, i virus e altri attacchi informatici);
d) un New Deal dello spettro radio, asse portante dei servizi di comunicazione senza filo (riducendo la frattura digitale nelle zone rurali, per esempio, mediante una migliore gestione dello spettro radio e rendendo disponibile lo spettro per servizi senza filo a banda larga nelle regioni in cui la costruzione di una nuova infrastruttura in fibra ottica sarebbe troppo costosa);
e) una migliore regolamentazione del settore delle telecomunicazioni mediante la liberalizzazione dei mercati (permettendo alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di concentrarsi sui principali ostacoli: ad esempio il mercato della banda larga);
f) controllori più indipendenti per garantire una regolamentazione equa nell’interesse dei consumatori (rafforzando l’indipendenza dei controllori nazionali delle telecomunicazioni sia dagli operatori che dai governi).
Per attuare in modo rapido ed efficace la riforma, la Commissione ha proposto di creare un’Autorità europea del mercato delle telecomunicazioni con il compito di assicurare che i servizi di comunicazione importanti (quali l’accesso Internet a banda larga, il roaming dei dati, la telefonia mobile a bordo degli aerei e delle navi e i servizi transfrontalieri per le imprese) siano disciplinati in maniera più uniforme nei 27 Stati membri. Secondo la proposta della Commissione, l’Autorità europea del mercato delle telecomunicazioni combinerà in modo più efficace le funzioni di due organismi esistenti: il Gruppo dei regolatori europei (ERG) e l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA - European Network and Information Security Agency) (8) .
Attualmente e dopo un intenso dibattito inter-istituzionale, il pacchetto telecomunicazioni è arrivato alla seconda lettura nel Parlamento Europeo il 6 maggio 2009. Considerando che il pacchetto è stato approvato con emendamenti dal Parlamento europeo, e che non si è trovato un accordo con il Consiglio che non ha accettato completamente la seconda lettura del Parlamento, è molto probabile che l’intero pacchetto andrà in conciliazione nella prossima legislatura. Questo tenendo conto del fatto che le elezioni per il Parlamento europeo si sono appena tenute (6-7 giugno 2009) e che dunque si delineerà un nuovo assetto politico istituzionale (il nuovo Parlamento s’installerà a fine estate e la nuova Commissione arriverà a Bruxelles non prima del novembre 2010). Vista l’importanza del pacchetto per il futuro della competitività europea in un settore così strategico e importante, è ragionevole pensare che attendere la prossima legislatura sia la sola alternativa possibile.


La regolamentazione dei contenuti

Per quanto concerne i contenuti, la regolamentazione del settore audiovisivo europeo mira a garantire la libera prestazione di servizi e a realizzare obiettivi di interesse pubblico, come l’accesso alle informazioni e la tutela degli utenti in settori quali le comunicazioni commerciali, la tutela dei minori e della dignità umana.
Il quadro normativo corrente si compone principalmente della Direttiva “Televisione senza frontiere” (9) e della raccomandazione del Parlamento e del Consiglio sulla tutela dei minori e della dignità umana nei media (10) .
La Direttiva, aggiornata nel 1997 per tener conto degli sviluppi nel settore audiovisivo, ha come scopo quello di promuove il settore radiotelevisivo europeo garantendo la libera circolazione dei servizi di radiodiffusione televisiva in tutta l’Unione Europea. La Raccomandazione vuole fornire orientamenti per le legislazioni nazionali in materia di lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso mezzi elettronici.
L’Unione, a seguito di un ampio dibattito iniziato nel 2003, ha proceduto ad una modernizzazione delle regole che ha dato luogo, nel 2007, alla nuova Direttiva sui servizi di media audiovisivi (DSMA). La nuova Direttiva, ad oggi in fase di recepimento negli stati membri, permetterà al settore dell’audiovisivo di far fronte ai profondi cambiamenti imposti dai nuovi sviluppi del mercato e delle tecnologie e alle mutate abitudini dei telespettatori dettate dalla convergenza.
Grazie alla Direttiva si applicheranno regole nuove e moderne a tutti i servizi di media audiovisivi, a prescindere dalla tecnologia di trasmissione utilizzata, dalle trasmissioni televisive tradizionali ai servizi emergenti di tipo televisivo a richiesta, contribuendo a migliorare la competitività futura del settore.
La nuova Direttiva, anche nota come “Servizi di media audiovisivi senza frontiere” in riferimento alla precedente direttiva “Televisione senza frontiere” tuttora in vigore, consentirà al settore audiovisivo di affrontare i profondi cambiamenti che gli stanno innanzi in modo da tener conto degli sviluppi tecnologici e di mercato, nonché dei mutamenti in materia di visione derivanti dalla convergenza.
I principali obiettivi e disposizioni della Direttiva riguardano un nuovo campo di applicazione che copre tutti i servizi di media audiovisivi, regole più flessibili in materia di pubblicità, un quadro giuridico per il collocamento di prodotti, nuovi diritti per i cittadini e la permanente tutela dei valori fondamentali europei.
Il perno della nuova Direttiva continua ad essere il principio del Paese d’origine. Essa prevede una procedura, basata sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia, che permette agli Stati membri di adottare misure vincolanti nei confronti delle emittenti di altri Stati membri in caso di violazione delle norme nazionali del Paese di destinazione.
I produttori di servizi audiovisivi beneficeranno anche di norme più elastiche e meno particolareggiate in materia di pubblicità, le quali offrono nuove opportunità di finanziamento, che, secondo il ragionamento che ha impostato il dialogo della riforma, dovrebbe dare impulso al settore della produzione di contenuti.
Nell’ambito della nuova Direttiva sono contemplati diritti nuovi per i cittadini, come la trasmissione di estratti di eventi d’interesse generale nei programmi di informazione generale, con una chiara identificazione del fornitore di servizi di media.
Sono previsti un miglioramento dell’accesso ai servizi di media audiovisivi per le persone ipo-udenti e ipo-vedenti e la definizione di regole chiare sull’inserimento di prodotti, con l’obbligo per le emittenti che facciano uso di questa pratica di informarne i telespettatori.
La nuova Direttiva riafferma anche valori europei fondamentali in quanto impone agli Stati membri di garantire la tutela dei minori, di promuovere le opere europee e le produzioni audiovisive indipendenti e di vietare i contenuti suscettibili di incitare all’odio per motivi religiosi e razziali. Inoltre, sono espressamente incoraggiate l’autoregolamentazione e la co-regolamentazione del settore. L’applicazione del nuovo quadro normativo è prevista per la fine del 2009.


Il dialogo con le parti interessate sul
futuro della Società dell’Informazione Europea


Dove va la SIE? La domanda posta è quanto mai rilevante in tempi di riassetti istituzionali, rapida convergenza digitale e innovazione tecnologica, cambiamento nella maniera degli utilizzatori di accedere a, e di usufruire di, contenuti audiovisivi in linea.
Lo scorso maggio, la Commissione Europea ha pubblicato il Rapporto finale sulla consultazione sui contenuti creativi on-line (11) . Il rapporto è il risultato dell’analisi della Commissione su una consultazione pubblica che la stessa ha avviato, attraverso una piattaforma on-line, lo scorso gennaio 2008 cui hanno risposto Stati membri e autorità pubbliche, associazioni europee e associazioni senza animo di lucro, imprese e cittadini. Le diverse parti interessate, o stakeholders, erano chiamate a rispondere ad una Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sui contenuti creativi on-line nel mercato unico (12) .
La disponibilità crescente e l’impiego della banda larga in Europa e le maggiori possibilità di accedere ai contenuti e ai servizi creativi, ovunque e in qualsiasi momento offrono delle nuove opportunità sia ai creatori che ai distributori e utilizzatori di contenuti on-line. Per i consumatori questo si traduce in nuovi modi per accedere, se non addirittura per condizionare, i contenuti creativi presenti nelle reti mondiali, come Internet, sia da casa sia utilizzando dispositivi mobili. Per le imprese significa poter offrire servizi e contenuti nuovi e sviluppare nuovi mercati.
Con lo sviluppo di dispositivi, reti e servizi nuovi – possibile per una sempre maggiore convergenza tra nuovi e vecchi media, per un’innovazione tecnologica galoppante e seguita di pari passo da un continuo evolvere delle tipologie di fruizione dei contenuti da parte degli internauti – queste opportunità devono essere affrontate insieme da operatori di contenuti e di reti, titolari di diritti, consumatori, autorità pubbliche e organi di regolamentazione indipendenti. Nell’ottica dello sviluppo ulteriore del mercato interno dei contenuti creativi on-line, la ricerca delle soluzioni più appropriate si tradurrà in crescita, occupazione e innovazione nell’Unione Europea. Sulla base dei risultati del processo di consultazione e per integrare le azioni già realizzate nell’ambito della strategia “i2010”, la Commissione intende varare, prossimamente, ulteriori iniziative per sostenere lo sviluppo di modelli commerciali innovativi e un’ampia offerta di servizi on-line transfrontalieri di contenuti creativi.
Dal momento che il processo di dematerializzazione nella distribuzione di contenuto creativo sta sconvolgendo le pratiche commerciali consolidate delle industrie creative, questo processo potrebbe creare allo stesso tempo enormi opportunità ed enormi perdite, così come introduce nuovi attori nel mercato delle industrie audiovisive.
L’obiettivo della Commissione nel lanciare la consultazione pubblica è stato duplice:
a) a breve termine: promuovere soluzioni pragmatiche che incoraggino la reperibilità di contenuto creativo on-line;
b) a medio termine: riflettere sul bisogno di ulteriori intervenienti legislativi.
La consultazione è stata affiancata da cinque incontri a Bruxelles tra la Commissione ed esperti di alto livello sui temi principali della consultazione. La Commissione ha sottoposto alla consultazione 11 questioni strategiche e regolamentari sui contenuti creativi on-line. Le 11 domande sono state raggruppate in tre grandi temi, che sono al centro della SIE e la gestione dei quali è di primaria importanza per il suo futuro:
1) gestione dei diritti digitali,
2) licenze multi territoriali,
3) offerte legali e pirateria.
I contributi ricevuti e resi pubblici sul sito ammontano ad un totale di 599, ripartiti in 15 contributi da parte di Stati membri e autorità pubbliche, 178 contributi da parte di associazioni europee e associazioni senza animo di lucro, 49 da parte delle imprese e 357 contributi provenienti da singoli cittadini europei. Chi scrive ha svolto, con un gruppo di ricercatori della Libera università di Bruxelles, un’analisi delle risposte pubblicate sul sito volta a determinare gli interessi e le posizioni delle diverse parti interessate. Quanto segue è il risultato delle conclusioni della Commissione e della suddetta ricerca di prossima pubblicazione. Viste le tematiche trattate, il risultato della consultazione è fondamentale per nuovi interventi comunitari, legislativi e non, sia nell’ambito dello sviluppo delle reti che dei contenuti.


La consultazione pubblica

La maggioranza delle parti interessate si mostra d’accordo sul fatto che il settore del contenuto creativo è un settore in cui investire ma che presenta alti rischi. Questo specialmente in Europa, dove il mercato è frammentato, e dove lo sviluppo e la produzione di contenuto creativo di qualità sono spesso molto costosi. In altre parole, è difficile in Europa attrarre capitali nel settore della produzione di contenuti digitali e finanziare a breve termine la transizione alla distribuzione digitale con i proventi delle vendite di prodotti nell’economia reale che, al momento, con l’eccezione dei videogames e dei libri, si stanno riducendo.
Al tempo stesso, l’analisi dei contributi della consultazione, dimostra come i consumatori, in maniera sempre crescente, siano disposti ad accettare l’idea di pagare offerte lecite di contenuto se queste sono prezzate in maniera opportuna, e come i consumatori siano disposti a pagare di più per contenuti di nicchia.
Le informazioni raccolte dimostrano ancora che gli internauti desiderano anche un accesso facile, multi-piattaforma e transnazionale ai contenuti in Rete.
Una delle questioni che sembra esser divenuta obsoleta, a dispetto della sua presunta rilevanza, è quella delle misure tecniche di protezione che hanno lo scopo di limitare, per esempio, le copie di materiale legalmente acquistati. L’adagio condiviso è che non esiste oggi – e probabilmente sarà difficile arrivarvi anche in futuro – una soluzione capace di accomodare i diversi interessi e i diversi bisogni (one size fits all solutions).
Per l’industria creativa, basata sul modello dei diritti d’autore, la distribuzione digitale dei contenuti pone sfide importanti. In particolare, molto dibattuto è stato il tema della de-territorializzazione nella distribuzione di contenuti, e non c’è accordo tra le parti interessate sul da farsi.
È chiaramente emerso il bisogno di riesaminare le licenze multi territoriali per il settore musicale mentre per il settore audiovisivo, in cui il potenziale delle licenze multi territoriali è stato finora applicato su basi regionali e più limitate geograficamente, la questione deve essere ancora presa seriamente in considerazione.
Diversi attori hanno proposto la creazione di un database europeo dei contenuti creativi che aiuti a identificare i detentori di diritti d’autore e allo stesso tempo sia in grado di fornire tutta l’informazione necessaria per le licenze e la gestione dei diritti. In particolare, per quanto concerne le licenze multi territoriali, si è riscontrato il bisogno di soluzioni pragmatiche.
La discussione sui sistemi di gestione dei diritti digitali e delle misure tecniche di protezione è rimasta a latere in tempi in cui una gran parte del settore musicale si sta allontanando naturalmente da tali sistemi i quali rimangono peraltro importanti per l’industria cinematografica.
Non c’è consenso, invece, per quanto riguarda i possibili rimedi alla pirateria on-line. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione è però d’accordo sul fatto che la creazione di offerte legali, attrattive e di facile utilizzo, svolge un ruolo fondamentale per fomentare il rispetto dei diritti d’autore nell’era digitale; sul fatto che le parti interessate devono cooperare meglio tra loro per assicurare il rispetto dei diritti d’autore; sul fatto che deve esserci più consapevolezza per l’importanza dei diritti d’autore e per le conseguenze della pirateria per l’industria creativa.
Alcuni hanno evidenziato come l’adottare differenti rimedi in differenti stati membri, potrebbe rendere lo sviluppo di pratiche commerciali multi territoriali difficile. Nell’eventualità in cui nuove soluzioni legislative o iniziative di self o co-regolazione vengano intraprese, queste dovrebbero sforzarsi di trovare soluzioni attuabili per quanto concerne l’identificazione dei veri responsabili della violazione dei diritti d’autore, prevedere un sistema di ripartizione dei costi tra detentori dei diritti e fornitori di accesso ad Internet, ed essere sicuri che le decisioni sul reale o presunto uso di contenuti illeciti sia basata sull’evidenza dei fatti.
Per quanto riguarda la protezione dei minori, le risposte hanno confermato la disponibilità di soluzioni tecniche, come le black list aggiornate regolarmente, ma hanno anche indicato come possibile soluzione l’incremento di offerte positive di contenuto on-line per i minori capaci di deviare il loro interesse dalle offerte di contenuto nocivo. Date le divergenze di carattere morale ed etico nelle sensibilità dei diversi Stati membri, la questione di una classificazione europea dei contenuti appare una meta difficile da raggiungere.
Le opinioni, in merito alla possibilità di un’accresciuta diversità culturale grazie alla moltiplicazione delle piattaforme di utilizzo, sono risultate divise. La conclusione cui è possibile giungere è che se le molteplici piattaforme di accesso aumenteranno la diversità culturale in Europa questo dipenderà soprattutto dalle pratiche commerciali che verranno di volta in volta attuate.
Alcuni contributi hanno posto in evidenza come modelli commerciali basati sulle sottoscrizioni, più e meglio di modelli basati sul pay-per-view, contribuirebbero meglio allo sviluppo della diversità culturale in Europa. Questo in ragione del fatto che coloro che sottoscrivono un abbonamento vogliono massimizzare il loro investimento. L’esclusività e la non-esclusività costituiscono un altro elemento che influenza il livello di disponibilità di film del patrimonio culturale europeo. Mentre la non-esclusività potrebbe contribuire meglio alla loro disponibilità per un pubblico più ampio, l’esclusività potrebbe invece agevolare lo sviluppo della competizione tra le diverse piattaforme che andrebbe, indirettamente, a beneficio dei consumatori e nel lungo periodo anche probabilmente della diversità culturale.


Le basi per una SIE veramente condivisa

Leggendo trasversalmente le opinioni espresse dalle parti interessate, è possibile individuare quali siano le opinioni più largamente condivise. Queste sono importanti perché di fronte ad esse si accomunano, su questioni rilevanti, i diversi gruppi di appartenenza delle parti interessate.
a) Dialogo multi-stakeholders: la stragrande maggioranza delle parti interessate ha sostenuto la necessità, sui temi, di un dialogo multi-stakeholders che sia in grado di dare voce a tutti gli interessati, compresi soprattutto gli utenti della SI e gli internauti, troppo spesso esclusi dal processo decisionale europeo e spesso marginalizzati in quanto non adeguatamente rappresentati nella governance europea;
b) ruolo chiave della Commissione: molti hanno invitato la Commissione a farsi garante di un tale dialogo e a promuovere iniziative per continuare sulla strada intrapresa. La Commissione europea si configura dunque come l’attore chiave per promuovere un dialogo aperto e rappresentativo della società;
c) interoperabilità dei sistemi di gestione dei diritti digitali on-line: questo è emerso come elemento di fondamentale rilevanza;
d) ricerca di soluzioni aperte e all’utilizzo di standard aperti per l’implementazione di sistemi di gestione dei diritti digitali;
e) necessità di una raccomandazione della Commissione o di un altro tipo di intervento legislativo-istituzionale, anche più stringente, sulle licenze multi territoriali: molti, specialmente tra le imprese, hanno espresso opinione favorevole in questo senso;
f) risposta graduale verso coloro che infrangono i diritti d’autore on-line: per quanto riguarda la soluzione da utilizzare per evitare usi illeciti dei contenuti on-line, si registra un moderato consenso verso soluzioni alla francese, miranti a stabilire una risposta graduale verso coloro che infrangono i diritti d’autore on-line;
g) utilizzo di misure di filtering (filtraggio): questa appare una soluzione controversa per prevenire usi illeciti di materiale sottoposto a diritti d’autore; molti i dubbi espressi in merito e molte le sollecitazioni per una revisione.
Emerge dunque che oltre alla convergenza e al rapido progresso tecnologico, la Commissione europea dovrà tenere sempre in considerazione sempre maggiore l’opinione degli utenti della SIE e la loro capacità innovativa di appropriarsi delle NTIC e dei contenuti on-line. Questa è senza dubbio una sfida quanto mai difficile vista anche la tendenza degli utenti, confermata da studi di carattere sociologico, a considerare meno gravi on-line comportamenti che nella società reale sono fortemente regolati e da tutti riconosciuti come fraudolenti.


(1) Il modello (sociale) europeo della SIE è presente sin dagli inizi della riflessione e dell’azione comunitaria nell’ambito delle nuove tecnologie di comunicazione e informazione. Si veda, al riguardo, il Libro Bianco “Growth, Competitiveness, Employment” del 1993 (anche conosciuto come Rapporto Delors), il Rapporto Bangemann “Europe and the Global Information Society” del 1994, il Libro verde “Living and Working in the Information Society – People First” del 1996 che forse più di ogni altro documento ha cercato di delineare una SI socialmente inclusiva e sostenibile. L’attenzione dell’Europa verso gli aspetti sociali della SI è poi continuata con le successive iniziative e comunicazioni, non ultima l’iniziativa “i2010 – A European Information Society for Growth and Employment” del 2005 che definisce le priorità e gli obiettivi odierni.
(2) Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato economico e sociale e al comitato delle regioni, COM(2005)229 definitivo.
(3) i2010 integra e completa il precedente Action Plan e Europe 2005.
(4) Per gli aspetti di ricerca e promozione, si rimanda al Portale Tematico sulla SIE e al sito della Direzione Generale Information Society and Media in linea sul Server Europa (www.europa.eu).
(5) Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, GU L 298 del 17/10/1989.
(6) Una risorsa estremamente importante per la SIE è lo spettro radio. Questo giustifica l’adozione di una nuova politica dello spettro radio nel quadro giuridico sumenzionato. È opportuno precisare che, mentre il quadro normativo riguarda esclusivamente le reti e i servizi di comunicazione, la politica dello spettro radio investe tutti i settori che dipendono dalle radiofrequenze, dalla telefonia mobile alle trasmissioni televisive, dai sistemi di posizionamento satellitare alla ricerca scientifica, solo per citarne alcuni.
(7) La Direttiva 2002/21/EC, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro); la Direttiva 2002/19/EC, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso); la Direttiva 2002/20/EC, relativa alle autorizzazioni per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); la direttiva 2002/22/EC, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale); la Direttiva 2002/58/EC, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche); la Direttiva 2002/77/EC, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica; ed il regolamento 2000/2887/EC, relativo all’accesso disaggregato alla rete locale.
(8) Comunicato stampa: IP/07/1677 del 13 novembre 2007.
(9) Direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (89/552/CEE) GU n. L298 del 17/10/1989.
(10) Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione on-line (2006/952/CE) GU n. L378 del 27/12/2006.
(11) Il rapporto è consultabile sul sito Audiovisual and media policies della Commissione europea:http://ec.europa.eu/avpolicy/other_actions/content_on-line/index_en.htm (consultato l’11/06/2009).
(12) COM/2007/0836 definitivo.

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