GNOSIS 1/2009
La Riforma dell'Intelligence: un anno e mezzo dopo |
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Dopo trent’anni, si cambia. Inizia una vita nuova per i Servizi. La fine del 2008 ha segnato, infatti, per il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, la fase di transizione tra l’impianto normativo che si è andato consolidando in oltre trent’anni di vigenza ed il nuovo assetto legislativo, più strutturato e moderno, delineato con la legge 3 agosto 2007, n. 124. Invero gli Organismi di informazione, che fino al 10 settembre 2008 – data di entrata in vigore dei cinque regolamenti cardine di attuazione della riforma – hanno operato sotto l’egida della legge 801 del 1977 e delle norme da essa scaturenti, hanno proseguito il loro servizio nell’alveo della potenziata architettura di regole e strumenti. Le contingenze politico-istituzionali hanno fatto sì che, in concomitanza con l’esordio del mio ruolo di Autorità Delegata, fossero maturati i tempi perché si approdasse all’adozione della regolamentazione attuativa della citata legge 124: dopo una attenta verifica della coerenza dei testi normativi con il mutato indirizzo delle politiche per la sicurezza, ho provveduto alla trasmissione al COPASIR, perché rilasciasse i prescritti pareri, delle bozze dei cinque regolamenti che avrebbero dato pieno slancio alla disciplina riformatrice, contestualmente sancendo il definitivo abbandono del previgente sistema regolatorio. E con soddisfazione desidero testimoniare lo spirito di armonica collaborazione che caratterizza i rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo; tanto più apprezzabile oggi che il controllo del Parlamento sull’attività del Governo – attraverso il suo Organo dedicato, il COPASIR appunto – è divenuto più penetrante e il suo potere più incisivo. Testimonianza di tale comunità d’intenti si era già registrata allorquando in Parlamento si scelse, appunto, di affidare gli obblighi di trasparenza imposti dal progetto riformatore al sistema di informazione ad un più esigente sistema di controllo parlamentare. Nel corso dei lavori che hanno condotto all’emanazione della legislazione secondaria, anche l’Esecutivo, in coerenza con l’impostazione del Parlamento, si è mosso nella prospettiva di abbandonare la desueta dicotomia fra segretezza e ambiguità, abbracciando il nuovo binomio fra riservatezza ed incisività dell’azione informativa. Una scelta condivisa nella comune assunzione di responsabilità che ha portato alla approvazione delle norme regolamentari a larga maggioranza. Più in particolare, dei cinque regolamenti menzionati in apertura (che hanno disciplinato l’organizzazione ed il funzionamento dei tre Organismi di intelligence, l’ordinamento del personale e la materia della contabilità) molto poco mi è consentito riferire in questa sede, in quanto, come noto, si è ritenuto di sottrarli all’ordinario regime di pubblicità, così garantendo un argine sicuro e forte alla vulnerabilità e alla penetrabilità dei moduli organizzativi rispetto alle diverse insidie e ai possibili tentativi di infiltrazione. Sicuramente, però, posso affermare che essi sono informati ad una giusta miscela tra la disciplina applicabile al pubblico impiego latu sensu e quella più specificamente disegnata per le Forze di polizia, in tal modo favorendo un agevole innesto degli istituti e delle procedure nelle diverse ramificazioni del mondo delle Istituzioni pubbliche. La doverosa osservanza dei principi e dei criteri direttivi imposti dal legislatore primario che, evidentemente, aveva assunto a base delle sue scelte i principi costituzionali di buon andamento, di efficienza, di economicità e di imparzialità dell’azione del Sistema di intelligence italiano ha, al contempo, saputo guardare alle imprescindibili esigenze di flessibilità delle regole e dei mezzi, soppesando la necessità di adattarsi sia alla mutevolezza sia alla varietà delle minacce che possono attentare alla stabilità e, più in generale, alla sicurezza del Paese e dei suoi cittadini. E fa piacere poter dire che in questo scenario di grandi mutamenti sia stata pienamente superata la vera sfida che avevamo il dovere di affrontare e vincere: l’adeguamento delle organizzazioni e degli assetti alle nuove norme non ha interferito né in alcun modo pregiudicato l’ordinato proseguo delle attività di prevenzione e tutela della Repubblica e delle Istituzioni democratiche poste a suo fondamento. Un esempio di efficienza e di buona organizzazione. Ma anche un esempio, purtroppo raro, di armonica collaborazione istituzionale e di decisioni condivise, com’è giusto che sia, quando le scelte riguardano la collettività e la sua sicurezza. E come sarebbe bene che fosse sempre. Perché è così che si servono le Istituzioni. per la Sicurezza della Repubblica
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