Il 19 ottobre 1995 il Consiglio aveva autorizzato la Commissione a partecipare, in nome della Comunità, ai negoziati relativi ad un protocollo sulla sicurezza biologica ai sensi della Convenzione sulla diversità biologica. Nel corso di questi negoziati la Comunità ha conseguito tutti gli obiettivi principali che figuravano nelle direttive di negoziato, in particolare le Conclusioni del Consiglio del 13 dicembre 1999. Ai sensi dell'art. 174 del trattato, la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale è uno degli obiettivi della politica ambientale della Comunità, la quale comprende anche la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica.
Il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica ha come tema principale i movimenti intenzionali transfrontalieri di organismi viventi modificati, per cui esso produce effetti sul commercio internazionale. La decisione relativa alla sua firma deve quindi essere fondata sugli art. 133 e 174, par. 4, in combinato disposto con l'art. 300, par. 2, primo comma, prima frase.
Con decisione 93/626/CEE del Consiglio, la Comunità ha concluso la Convenzione sulla diversità biologica sotto gli auspici del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.
A norma dell'art. 19, par. 3 di tale Convenzione, la seconda Conferenza delle parti della convenzione ha dato vita, nel 1995 a un processo negoziale inteso a valutare la necessità di un protocollo sulla sicurezza biologica e le relative modalità di applicazione.
Il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica fornisce un quadro di regole basate sul principio di precauzione, per il trasferimento, il trattamento e l'uso sicuro di organismi viventi modificati, derivanti dalla moderna biotecnologia, che possono avere effetti negativi sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica; il protocollo tiene inoltre conto dei rischi per la salute umana e prende in particolare considerazione i movimenti transfrontalieri.
Il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica è stato adottato mediante consenso a Montreal il 29 gennaio 2000 nel corso della conferenza straordinaria delle parti della Convenzione sulla diversità biologica.
Il Protocollo sarà aperto alla firma a Nairobi durante la quinta riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione, che si svolgerà a Nairobi dal 15 al 26 maggio 2000 e, successivamente, presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 5 giugno 2000 al 4 giugno 2001.
La Commissione ritiene che la firma da parte della Comunità europea in quanto tale, del Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica a Nairobi, nel maggio 2000, darebbe a tutte le parti della Convenzione un forte segnale politico in merito alla priorità assoluta che essa annette alla firma e alla ratifica del Protocollo.
La competenza della Comunità riguardo al protocollo è preponderante. Questa competenza e il principio dell'unità della rappresentanza esterna della comunità militano a favore della firma simultanea e del successivo deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di approvazione da parte della comunità e dei suoi stati membri. In ogni caso gli Stati membri non dovranno firmare il protocollo né successivamente depositare i propri strumenti di ratifica o approvazione prima della Commissione.
Di conseguenza, la commissione chiede al Consiglio di autorizzare il presidente a designare le persone abilitate a firmare il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica in nome della comunità e di conferire ad esse i poteri necessari.
In considerazione di quanto precede è intenzione della Comunità firmare il Protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica in occasione della quinta riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica a Nairobi nel maggio 2000.
Il cosiddetto "protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica" è stato firmato il 24 maggio 2000 a Nairobi (l'Europa è tra i primi firmatari).
Il Consiglio dell'Unione Europea
Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 133 e 174, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
Vista la proposta della Commissione
Considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell'articolo 174 del trattato CE, la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale è uno degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, la quale comprende la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica.
(2) Con la decisione 93/626/CEE, la Comunità ha concluso la Convenzione sulla diversità biologica sotto gli auspici del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente.
(3) La Commissione, autorizzata nel 1995 a negoziare, in nome della Comunità e degli Stati membri, ha partecipato ai negoziati per un protocollo sulla sicurezza biologica, quale previsto all'art. 19, paragrafo 3 della Convenzione sulla diversità biologica.
(4) Il protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica è stato adottato a Montreal il 29 gennaio 2000.
(5) Il protocollo istituisce una disciplina basata sul principio di precauzione, per il trasferimento, il trattamento e l'uso sicuro di organismi viventi modificati risultanti dalla biotecnologia moderna che possono avere effetti negativi sulla conservazione e sull'uso sostenibile della diversità biologica, tiene anche conto dei rischi per la salute umana e riguarda specificatamente i movimenti transfrontalieri.
(6) Ai sensi dell'articolo 36 del suddetto protocollo, questo sarà aperto alla firma da parte degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica in occasione della quinta Conferenza delle parti della Convenzione sulla diversità biologica che si svolgerà a Nairobi dal 15 al 26 maggio 2000, nonché presso la sede delle Nazioni Unite di New York, dal 5 giugno 2000 al 4 giugno 2001.
(7) La preponderante competenza della Comunità e il principio dell'unità della rappresentanza esterna della Comunità militano a favore della firma simultanea e del successivo deposito dei rispettivi strumenti di notifica o di approvazione da parte della Comunità e dei suoi Stati membri. In ogni caso, gli Stati membri non dovranno firmare il protocollo né successivamente depositare i propri strumenti di ratifica o approvazione prima che la Commissione vi abbia proceduto.
(8) è pertanto opportuno che il protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica venga firmato in nome della Comunità durante la quinta Conferenza delle Parti della Convenzione sulla diversità biologica, con riserva della sua successiva conclusione,
decide:
Articolo unico
Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, in nome della Comunità e con riserva della sua successiva conclusione, il protocollo di Cartagena sulla sicurezza biologica ed a conferire loro i poteri necessari a tale scopo.
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