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Per Aspera ad Veritatem N.17 maggio-agosto 2000
Numero speciale
dedicato all'Unità d'Italia
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Francia - Legge del 6 giugno 2000, n. 2000/494 concernente la creazione di una Commissione nazionale di deontologia della sicurezza


L'Assemblea nazionale ed il Senato hanno adottato,
il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Articolo 1
La Commissione nazionale di deontologia della sicurezza, autorità amministrativa indipendente, è incaricata, senza pregiudizio per le prerogative legislativamente previste, soprattutto in materia di direzione e controllo della polizia giudiziaria, di far rispettare la deontologia da parte delle persone che esercitano attività di sicurezza sul territorio della Repubblica.

Articolo 2
La Commissione nazionale di deontologia della sicurezza è composta da otto membri, nominati per sei anni non rinnovabili:
- il presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica;
- un senatore, designato dal Presidente del Senato;
- un deputato, designato dal Presidente dell'Assemblea nazionale;
- un consigliere di Stato, designato dal Vice Presidente del Consiglio di Stato;
- un magistrato estraneo alla gerarchia della Corte di Cassazione, designato congiuntamente dal primo presidente della Corte di Cassazione e dal Procuratore Generale presso la medesima Corte;
- un consigliere capo, designato dal primo presidente della Corte dei Conti;
- due personalità qualificate designate dagli altri membri della Commissione nazionale di deontologia della sicurezza.
La commissione viene rinnovata per metà ogni tre anni.
La qualifica di membri della commissione è incompatibile con l'esercizio, in via principale, di attività nel settore della sicurezza.
I parlamentari membri della commissione cessano di esercitare le proprie attribuzioni in seno all'assemblea di appartenenza dal momento in cui vanno a ricoprire il nuovo incarico.
Se, in corso di mandato, un membro della commissione cessa di esercitare le sue funzioni, il mandato del suo successore è limitato al periodo residuo. In deroga al primo alinea, il mandato di quest'ultimo è rinnovabile quando è iniziato meno di due anni prima della sua normale scadenza.
Al momento della prima costituzione della Commissione nazionale di deontologia della sicurezza che segue l'entrata in vigore della presente legge, sono designati per sorteggio, ad esclusione del presidente, quattro membri il cui mandato terminerà al termine di tre anni.

Articolo 3
La commissione stabilisce il suo regolamento interno.
In caso di parità di voti, quello del presidente è preponderante.

Articolo 4
Qualsiasi persona vittima o testimone di fatti che ritenga possano costituire una mancanza a regole di deontologia, commessa da una o più persone indicate dall'articolo 1, può, su istanza personale, chiedere che i fatti siano portati a conoscenza della Commissione nazionale di deontologia della sicurezza. Tale diritto può essere esercitato anche dagli aventi diritto delle vittime. Per essere ricevibile, l'istanza deve essere trasmessa alla commissione entro l'anno successivo ai fatti di che trattasi.
L'istanza è indirizzata ad un deputato o ad un senatore. Questi la trasmette alla commissione se ritiene che possa rientrare tra le sue competenze e meriti l'intervento di essa.
La commissione consegna al parlamentare, autore della richiesta, una ricevuta.
Il Primo ministro ed i membri del Parlamento possono, inoltre, adire di propria iniziativa la commissione per i fatti indicati al primo alinea.
La commissione non può essere adita dai parlamentari che ne sono membri.
L'istanza portata innanzi alla Commissione nazionale di deontologia della sicurezza non interrompe i termini relativi alla prescrizione delle azioni in materia civile e penale, ai ricorsi amministrativi e ai contenziosi.

Articolo 5
La commissione raccoglie qualsiasi informazione utile relativa ai fatti portati a sua conoscenza.
Le autorità pubbliche devono prendere tutte le iniziative necessarie al fine di facilitare il compito della commissione.
Esse comunicano a quest'ultima, su richiesta motivata, qualsiasi informazione e documento utile per l'esercizio dell'attività demandata definita dall'articolo 1.
La commissione può chiedere ai ministri competenti, con le medesime modalità, di interessare gli organismi di controllo al fine di compiere studi, verifiche o inchieste concernenti le rispettive attribuzioni. I ministri informano la commissione del seguito dato alle richieste.
I privati che esercitano attività di sicurezza sul territorio della Repubblica ed i loro collaboratori comunicano alla commissione, su richiesta motivata, qualsiasi informazione e documento utile al compimento della propria attività.
Gli agenti pubblici come i dirigenti privati menzionati al precedente alinea ed i loro collaboratori sono tenuti ad ottemperare alle convocazioni della commissione e rispondere alle sue domande.
Le convocazioni devono riportare l'oggetto dell'audizione.
I convocati, in applicazione all'alinea precedente, possono farsi assistere da un consulente di fiducia. Dopo l'audizione viene compilato un verbale del contraddittorio e trasmesso all'interessato.
La commissione può consultare qualsiasi persona ritenuta utile.
In relazione alle informazioni e documenti di cui fa richiesta non può essere opposto il segreto salvo che si tratti di questioni concernenti la difesa nazionale, la sicurezza dello Stato o la politica estera, nonché in materia di segreto medico e di segreto professionale, riconducibile ai rapporti tra avvocato e cliente.

Articolo 6
La commissione può incaricare uno o più dei suoi membri di procedere a verifiche sul posto. Tali verifiche possono essere esercitate solo in luoghi pubblici o locali professionali, dopo un preavviso indirizzato agli agenti interessati e alle persone gerarchicamente sovraordinate, o per conto delle quali l'attività di sicurezza in parola è stata esercitata, al fine di permettere loro di essere presenti.
Tuttavia, in via del tutto eccezionale, la commissione può decidere di procedere ad una verifica senza preavviso se ritiene che la presenza degli agenti interessati o delle persone gerarchicamente sovraordinate non sia necessaria.

Articolo 7
La commissione invia alle autorità pubbliche e ai dirigenti privati che esercitano attività di sicurezza sul territorio della Repubblica qualsiasi parere o raccomandazione volta a porre rimedio alle mancanze rilevate o a prevenirne il ripetersi.
Le stesse autorità o gli interessati sono tenuti, nel termine fissato dalla commissione stessa, a rendere resoconti sul seguito dato ai pareri o alle raccomandazioni.
In assenza di tale resoconto o se, in considerazione del resoconto ricevuto, la commissione ritiene che il parere o la raccomandazione resi non abbiano sortito effetto, può redigere un rapporto speciale da pubblicare sul Giornale ufficiale della Repubblica francese.

Articolo 8
La commissione non può intervenire in una procedura giudiziaria.
Essa non può rimettere in causa la fondatezza di una decisione giurisdizionale.
Quando la commissione è adita per fatti per i quali è prevista un'indagine giudiziaria o per i quali è aperta un'istruttoria ovvero sono in corso procedimenti giurisdizionali, essa deve ricevere l'accordo preventivo delle giurisdizioni adite o del Procuratore della Repubblica, a seconda dei casi, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 5 relative alla comunicazione di documenti e di disposizioni, come previsto dall'articolo 6.
Se la commissione ritiene che i fatti in questione lascino presumere l'esistenza di un'infrazione penale, li porta immediatamente a conoscenza del Procuratore della Repubblica, in conformità alle disposizioni dell'articolo 40 del codice di procedura penale.
Il Procuratore della Repubblica informa la commissione degli sviluppi della vicenda in applicazione dell'alinea precedente.

Articolo 9
Senza pregiudizio in ordine a quanto disposto dagli articoli 7 e 8, la commissione porta immediatamente a conoscenza delle autorità o delle persone investite di poteri disciplinari tutti quei fatti atti a dare avvio a procedimenti disciplinari. Tali autorità o persone informano la commissione, nel termine fissato da essa stessa, del seguito dato alle comunicazioni effettuate, in applicazione del presente articolo.

Articolo 10
La commissione informa il parlamentare autore dell'iniziativa del seguito della vicenda, in applicazione degli articoli da 7 a 9.

Articolo 11
La Commissione nazionale di deontologia della sicurezza può proporre al Governo qualsiasi modifica legislativa o regolamentare nel settore di sua competenza.

Articolo 12
La Commissione nazionale di deontologia della sicurezza rimette ogni anno al Presidente della Repubblica e al Parlamento un rapporto sui dati d'esercizio e sui risultati della sua attività.
Questo rapporto viene reso pubblico.

Articolo 13
I membri della commissione, i suoi agenti, nonché le persone che la commissione consulta in applicazione del penultimo alinea dell'articolo 5, sono tenuti al segreto professionale per i fatti, atti o informazioni di cui possono essere venuti a conoscenza in ragione delle loro funzioni, a condizione che siano ritenuti elementi necessari per stabilire i rapporti previsti dagli articoli 7 e 12.

Articolo 14
I fondi necessari alla commissione per il compimento della sua attività sono iscritti sul budget delle attività del Primo Ministro. Il presidente è ordinatore delle spese della commissione. Egli nomina gli agenti ed è responsabile dell'attività svolta.

Articolo 15
E' punita con un'ammenda pari a 50.000 franchi la mancata comunicazione alla commissione, secondo le modalità previste dall'articolo 5, di informazioni o documenti ritenuti utili per l'esercizio delle proprie attività ovvero la mancata ottemperanza, secondo le modalità previste dallo stesso articolo, alle convocazioni della stessa o l'impedimento ai membri della commissione dell'accesso, secondo le modalità previste dall'articolo 6, ai locali professionali.

Le persone fisiche incorrono inoltre nelle seguenti pene accessorie:
1. l'interdizione dei diritti civili, civici e di famiglia, secondo quanto previsto dall'articolo 131-26 del codice penale;
2. l'affissione o la diffusione della decisione resa, secondo quanto previsto dall'articolo 131-35 del codice penale.
Le persone giuridiche possono essere dichiarate responsabili penalmente, secondo quanto sancito dall'articolo 121-2 del codice penale, del delitto definito dal primo alinea. Le pene cui possono incorrere le persone giuridiche sono:
1. l'ammenda, secondo quanto sancito dall'articolo 131-38 del codice penale;
2. l'esclusione dai contratti pubblici, secondo quanto sancito dal comma 5 dell'articolo 131-39 del codice penale;
3. l'affissione o la diffusione della decisione resa, secondo quanto sancito dal comma 9 dell'articolo 131-39 del codice penale.

Articolo 16
La presente legge è applicabile in Nuova Caledonia, nella Polinesia francese, nelle isole Wallis e Futuna, nelle Terre australi e antartiche francesi e a Mayotte. Non si applica agli agenti della Polinesia francese, del territorio delle isole Wallis e Futuna, della Nuova Caledonia e delle province della Nuova Caledonia.
La presente legge sarà resa esecutiva come legge dello Stato.

Fatto a Parigi, li 6 giugno 2000


Jacques Chirac

Per il Presidente della Repubblica:

Il Primo ministro,
Lionel Jospin

Il Ministro per l'economia, le finanze e l'industria,
Laurent Fabius

Il Guardasigilli, Ministro della giustizia,
Elisabeth Guigou

Il Ministro dell'interno,
Jean-Pierre Chevènement

Il Ministro della difesa,
Alain Richard

Il Segretario di Stato al budget,
Florence Parly

(*) Traduzione a cura della Redazione.